N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 2022
Ordinanza del 5 dicembre 2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria sul ricorso proposto da Piccioni Eliseo e Piccioni Rina in proprio e n.q. di eredi di Musicori Bianca contro Comune di Spoleto. Ambiente - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Interpretazione dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1997, recante disciplina della pianificazione urbanistica comunale - Previsione che consente a sanatoria che il Comune rilasci esso stesso il parere di compatibilita' sismica e anche dopo l'approvazione del Piano regolatore generale (PRG). - Legge della Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), art. 22.(GU n.2 del 11-1-2023 )
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II grado dell' Umbria Sezione 2 Riunita in udienza il 7 novembre 2022 alle ore 15,00 con la seguente composizione collegiale: Avoli Alberto, Presidente; Amovilli Paolo, Relatore; De Pascalis Massimo, Giudice; in data 7 novembre 2022 ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello n. 150/2021 depositato l'11 giugno 2021 proposto da Eliseo Piccioni in proprio ed erede Di Musicori Bianca (MSCBNC20E65I921Y) - PCCLSE52P27I921B Difeso da Massimo Marcucci - MRCMSM62S20I921J ed elettivamente domiciliato presso massimo.marcucci@avvocatiperugiapec.it ; Rina Piccioni in proprio ed erede Di Musicori Bianca (MSCBNC20E65I921Y) - PCCRNI45T41I921O Difeso da Massimo Marcucci - MRCMSM62S20I921J ed elettivamente domiciliato presso massimo.marcucci@avvocatiperugiapec.it ; contro Comune di Spoleto - Piazza Del Comune 1 - 06049 Perugia PG Difeso da Giuliano Antonini - NTNGLN70H15H501U ed elettivamente domiciliato presso comune.spoleto@postacert.umbria.it ; Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 163/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale Perugia sez. 3 e pubblicata il 6 aprile 2021 Atti impositivi: Avviso di accertamento n. 26382 IMU 2014, Avviso di accertamento n. 26383 IMU 2014; Avviso di accertamento n. 26384 IMU 2014; a seguito di discussione in pubblica udienza Elementi in fatto e diritto Ritenuto in fatto: 1.- I sig.ri Rita ed Eliseo Piccioni hanno impugnato gli avvisi di accertamento notificati il 21 ottobre 2019 dal Comune di Spoleto per la maggior IMU dovuta per l'anno 2014 in relazione ad alcune aree asseritamente edificabili secondo il PRG (parte strutturale e parte operativa) adottato con deliberazione C.C. n. 107 del 25 giugno 2003 annullato dal T.A.R. dell'Umbria con sentenza n. 521 del 14 dicembre 2012, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 760 del 19 febbraio 2014, per l'assenza del parere sulla compatibilita' sismica prescritto dall'art 13 della legge n. 64 del 1974. Hanno dedotto in primo grado articolati motivi cosi' riassumibili: I) Nullita' della notifica effettuata impersonalmente agli eredi. II) Nullita' degli avvisi per insussistenza del presupposto impositivo poiche' le aree in questione sono state inserite in comparto a perequazione urbanistica con PRG adottato ed approvato dal Comune e successivamente annullato in giudizio e ancor oggi illegittimo nonostante la successiva del C.C. n. 10/2014 la quale in forza della legge regionale 5/2014 esprimeva il parere di compatibilita' sismica in via postuma a sanatoria; la suddetta deliberazione consiliare sarebbe infatti emanata sulla base di una legge incostituzionale perche' in contrasto sia con le sentenze del g.a. che con i principi fondamentali della materia. III) Inedificabilita' delle aree di che trattasi anche a voler considerare il PRG del 2008 legittimo, dipendendo la concreta edificabilita' da successivi accordi tra privati ed il Comune. IV) Incompetenza del Consiglio comunale a determinare le aliquote. V) Illegittimita' di sanzioni ed interessi per mancata trasmissione all'agente riscossione. Parte ricorrente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 L.R. Umbria n. 5/2014 per violazione dell'art 117 c. 3 Cost e dell'art 89 d.P.R. 380/2001 TU edilizia quale norma interposta, nella parte in cui stabilisce che il parere di compatibilita' sismica per tutti i comuni situati in zona sismica vada espresso prima della delibera di adozione e dal competente ufficio tecnico regionale, quale principio fondamentale della materia. Si e' costituito in giudizio il Comune di Spoleto rilevando, in sintesi, la validita' del PRG del 2008 per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10 aprile 2014 con efficacia sanante e il carattere edificabile delle aree in questione, perche' ai fini IMU sarebbe sufficiente che l'area sia qualificata nel PRG come edificabile anche se in perequazione. Con sentenza n. 163/2021 depositata il 6 aprile 2021 la C.T.P. di Perugia ha respinto il ricorso poiche', in sintesi, il presupposto impositivo non consiste nella sola edificabilita' di diritto ma anche di fatto, spiegando effetto le sentenze di annullamento del g.a. solo sulla parte del procedimento di adozione del PRG che non avevatenuto conto di misure di adeguamento prevalentemente in funzione di prevenzione del rischio sismico. Ha richiamato il disposto di cui al d.lgs. 504/92 secondo cui un'area e' da considerarsi fabbricabile se utilizzabile in base allo strumento urbanistico adottato indipendentemente dall'approvazione. Ha ritenuto infondate tutte le rimanenti censure e considerato inammissibile la richiesta di restituzione degli importi pagati a titolo di IMU nel 2014 per mancata presentazione di specifica domanda di rimborso. I contribuenti hanno proposto appello avverso la suindicata sentenza, deducendo articolati motivi, cosi' riassumibili: Erroneita' della sentenza di prime cure sul punto decisivo della ritenuta edificabilita' di fatto delle aree, non avendo il Comune fornito all'uopo utili elementi, nonche' sulla ritenuta legittimita' dell'atto di adozione del PRG del 2008 invece annullato con sentenza passata in giudicato e sanato da delibera consiliare (n. 10/2014) assunta sulla base di norma (l'art. 22 L.R. 5/2014) incostituzionale per violazione dell'art. 117 c. 3 cost. A suo avviso il primo giudice avrebbe dovuto sollevare la questione di legittimita' costituzionale quale logico presupposto per disapplicare ex art. 7 c. 5 d.lgs. 546/92 la delibera consiliare. Sarebbe del tutto errato il riferimento del primo giudice alla sentenza della Cassazione n. 18368 del 2019 in quanto riguardante fattispecie in cui veniva annullata la sola delibera di approvazione del PRG ma non anche la sua adozione A sostegno della incostituzionalita' ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2018 dichiarativa dell'incostituzionalita' dell'art. 28 c. 12 della legge regionale umbra n.1/2015 ribadendo la natura di principio fondamentale della materia dell'art. 89 del testo unico edilizia. Ha poi insistito per l'accoglimento di tutti gli altri motivi gia' dedotti in primo grado, ribadendo come un'area soggetta a perequazione non possa ritenersi edificabile in assenza degli accordi tra privati, insistendo per l'incompetenza dell'organo consiliare in luogo della Giunta circa l'approvazione delle aliquote, per la violazione del divere di buona fede non avendo il Comune consentito l'accesso alle misure di definizione agevolata ed, infine, per l'irrilevanza di una richiesta di rimborso ove le somme per il 2014 siano ritenute non dovute. Si e' costituito nel giudizio di appello il Comune di Spoleto depositando atto di controdeduzioni. A suo dire sarebbe irrilevante nell'ambito del presente giudizio tributario la questione della asserita invalidita' ed inefficacia del PRG del 2008, citando al riguardo la sentenza della Cassazione n. 18368/2019 nonche' giurisprudenza di merito. Ad ogni modo allo stato attuale il PRG del 2008 sarebbe valido ed efficace per effetto della legge regionale di sanatoria a suo tempo non impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sarebbe a suo dire irrilevante per l'edificabilita' la mancata approvazione del PRG. Quanto alla perequazione ha richiamato giurisprudenza secondo cui le aree oggetto di perequazione sarebbero comunque da ritenersi edificabili indipendentemente dai successivi accordi. Con memoria ex art. 32 d.lgs. 546/92 parte appellante ha insistito per l'accoglimento della domanda pregiudiziale di sospensione del giudizio, citando la sentenza n. 5078 del 2021 con cui il Consiglio di Stato ha sollevato, ritenendola non manifestamente infondata, questione di costituzionalita' dell'art. 24 c. 9 della legge regionale Umbria n.11/2005, di contenuto del tutto analogo, per violazione dell'art. 117 c. 3 Cost e dell'art. 89 testo unico edilizio quale norma interposta, richiamandosi alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2018. Alla pubblica udienza del giorno 7 novembre 2022, uditi i difensori, la causa e' passata in decisione. Considerato in diritto: 1.- Giova premettere che ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e dell'IMU - secondo giurisprudenza del tutto pacifica - l'edificabilita' di diritto di un terreno sussiste dal momento in cui esso viene ricompreso in uno strumento urbanistico generale, anche se non definitivamente approvato dalla Regione e mancante dei relativi strumenti attuativi, anche perche' quello del valore venale non e' affatto un criterio fisso e astratto consentendo, invece, di attribuire al terreno il suo valore di mercato adeguandolo alle valutazioni alle specifiche condizioni di fatto del bene e, quindi, anche alle piu' o meno rilevanti potenzialita' edificatore dell'area (ex multis Cassazione civile sez. trib., 18 giugno 2021, n. 17494). Viene dunque dato rilievo anche all'edificabilita' di fatto quale edificabilita' giuridicamente rilevante, "sempre che sussistano fattori indice quali la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani gia' organizzati e qualsiasi altro elemento obbiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica" (ex multis Cassazione 9 luglio 2019, n. 18368) L'area su cui insistono gli immobili di proprieta' dei contribuenti non risultaessere caratterizzata dalla presenza di tali fattori indice, non essendovi servizi pubblici essenziali ne' opere di urbanizzazione primaria e non avendo la difesa comunale allegato come suo onere specifici elementi di prova al riguardo. Trattasi dunque di area a vocazione agricola divenuta edificabile esclusivamente per effetto del PRG adottato ed approvato dal Comune di Spoleto con deliberazioni consiliari. rispettivamente nn 107/2003 e 50/2008 entrambe annullate con sentenza del TAR per l'Umbria n. 521/2012 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 760/2014 in relazione al dedotto motivo della mancata acquisizione, ai sensi dell'art. 13 legge 64/1974, anteriormente alla delibera di adozione del parere di compatibilita' sismica da parte del competente ufficio regionale. Il giudicato amministrativo ha infatti escluso l'applicabilita' "ratione temporis" della disciplina di cui all'art. 13 della l.r. 22 febbraio 2005, n. 11, che demanda ai comuni la formulazione del parere in sede di adozione del piano regolatore generale, e non assimilabile al suddetto parere lo studio geologico in prospettiva della prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, non riconducibile all'organo regionale competente. E' dunque decisivo stabilire se vi sia o meno l'edificabilita' di diritto al fine dell'accertamento della sussistenza del presupposto impositivo, non essendo altrimenti le aree in questioni edificabili al fine dell'imposta comunale sugli immobili. 2. - L'art. 22 della legge regionale Umbria 4 aprile 2014 n. 5, pubblicata in G.U. 5 aprile 2014 n. 17, recita testualmente: "1. L'articolo 10, comma 2 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28) si interpreta nel senso che l'approvazione da parte del Consiglio comunale del Piano regolatore generale - PRG ricomprende anche il positivo rilascio del parere sugli strumenti urbanistici di compatibilita' sismica. 2. 1 comuni che hanno avviato l'iter di formazione del PRG prima della entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) possono esprimere in via retroattiva la valutazione di compatibilita' sismica dello strumento urbanistico entro e non oltre il 31 dicembre 2014. A tal fine il Consiglio comunale, relativamente al PRG ed alle varianti successive, previo parere della Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attivita' edilizia), sulla base degli elaborati, contenuti nel PRG approvato, relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche e degli studi di microzonazione sismica, formula espressamente e motivatamente la propria valutazione di compatibilita' e conformita'. L'espressione di tale giudizio conferma in via retroattiva la validita' del PRG e di tutte le sue varianti successive." Con deliberazione C.C. n. 10 del 10 aprile 2014 - approvata in seguito alla pubblicazione delle sentenze di primo e secondo grado del giudice amministrativo - il Comune di Spoleto ha sanato con effetto retroattivo lo strumento urbanistico adottato, ai sensi oltre che del richiamato art 22 L.R. 5/2014 dell'art. 21-nonies L. 241/90 in tema di convalida dei provvedimenti amministrativi. 3. - L'Amministrazione comunale mediante gli atti di accertamento impugnati ha dunque ritenuto tale atto generale presupposto valevole anche ai fini tributari e per quel che qui interessa dell'IMU, facendo retroattivamente rivivere la deliberazione di adozione del PRG e dunque l'edificabilita' di diritto quale presupposto impositivo. Come noto ai sensi dell'art. 7 c. 5, d.lgs. 546/92 5 " Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente" si che nel caso di specie ben potrebbe il giudice tributario, in ipotesi, disapplicare la deliberazione C.C. 10/2014 quale atto generale presupposto del potere impositivo comunale (vedi Cassazione sez. Trib. 20 maggio 2021, n. 13809 resa in riferimento proprio alla delibera C.C. n. 10/2014 del Comune di Spoleto). Trattandosi pero' di deliberazione di evidente stretta applicazione del richiamato art 22 della legge regionale n. 5/2014 in tema di sanatoria del PRG adottato senza la preventiva valutazione di compatibilita' sismica, ritiene l'adita Corte di Giustizia Tributaria di II Grado pregiudiziale la verifica di legittimita' costituzionale della presupposta norma regionale, non essendovi spazio per una lettura costituzionalmente orientata in considerazione all'univoco e tassativo teneore letterale, come si dira' in prosieguo. 4. - Al fine della rilevanza della questione osserva il Collegio come in assenza della predetta normativa regionale di sanatoria e della consequenziale deliberazione comunale, l'area di proprieta' dei contribuenti sarebbe non edificabile e dunque non assoggettabile all'imposta comunale sugli immobili per l'annualita' di riferimento. 5. - Sempre ai fini del parametro della rilevanza emerge l'infondatezza delle altre doglianze che presentano priorita' logico giuridica (ex multis Corte Cost.15 luglio 2015, n.161) avendo gia' il primo giudice motivatamente respinto le doglianze di nullita' della notifica degli atti impositivi. 6. - Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita', deve in primo luogo rilevarsi come la la Corte Costituzionale e' peraltro gia' intervenuta in materia con la sentenza n. 68 del 5 aprile 2018, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, co. 12, L.R. Umbria 1/2015, il quale prevedeva che il parere sulla compatibilita' sismica venisse espresso dal Comune stesso in sede di adozione del PRG (quindi modificando, rispetto all'art. 22 L.R. Umbria 5/2014, il momento in cui doveva intervenire il parere ma lasciando la relativa competenza in capo all'Ente comunale). Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha ribadito che l'art. 89 TU Edilizia e' norma di principio, in quanto volta a tutelare l'incolumita' pubblica, e che essa "si impone al legislatore regionale nella parte in cui: prescrive a tutti i Comuni ... di richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, ...; disciplina le modalita' e i tempi entro cui deve pronunciarsi detto ufficio. La Corte Costituzionale ha conseguentemente affermato che "le disposizioni regionali impugnate di cui agli artt. 28, comma 10, e 56, comma 3, pertanto, nella parte in cui assegnano ai Comuni - piuttosto che al competente ufficio tecnico regionale - il compito di rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti in zone sismiche, si pongono in contratto con il principio fondamentale posto dell'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001", dichiarando quindi la loro illegittimita' costituzionale "nella parte in cui stabiliscono che sono i Comuni, anziche' l'ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti in zone sismiche". Conseguentemente non puo' che essere incostituzionale anche l'art. 22 L.R. 5/2014 che, come detto, oltre a conferire al Comune e non alla Regione la competenza sul parere di compatibilita' sismica, addirittura prevede che questo possa essere reso dopo l'approvazione del PRG e con efficacia retroattiva. Anche il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 5078 del 2 luglio 2021 ha affrontato l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 24, co. 9, della L.R. Umbria n. 11/2005 (recante "Norme in materia di Governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale"), il quale cosi' recita: "Il comune, in sede di adozione del piano attuativo e tenuto conto della relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, nonche' degli studi di microzonazione sismica di dettaglio nei casi previsti dalle normative vigenti, esprime parere ai fini dell'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001 ed ai fini idrogeologici e idraulici, sentito il parere della commissione comunale per la qualita' architettonica ed il paesaggio". Trattasi all'evidenza di una norma pressoche' sovrapponibile all'art. 22 L.R. Umbria 5/2014, con il potere conferito al Comune di esprime il parere, in questo caso sul Piano Attuativo, di cui all'art. 89 d.P.R. 380/2001. Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale, ribadendo che: - l'art. 89 d.P.R. 380/2001 costituisce principio fondamentale e inderogabile in materia; - il parere di compatibilita' sismica deve pervenire necessariamente dalla Regione e non dal Comune; - anche in questo caso valgono le stesse argomentazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2018 che aveva dichiarato incostituzionale l'art. 28, co. 10, L.R. Umbria 1/2015; - l'art. 24, co. 9, L.R. Umbria 11/2005 e' in contrasto insanabile con l'art. 117, co. 3, Cost. per violazione dell'art. 89 d.P.R. 380/2001 (interposta norma rafforzata). 7. - Ritiene il Collegio che seppur il denunziato contrasto con l'art. 117 c. 3 cost. e con l'art. 89 t.u. edilizia quale norma interposta appaia piu' che sufficiente al fine della verifica di non manifesta infondatezza da parte del giudice remittente, non di meno sussistono ulteriori profili di illegittimita' costituzionale della citata legge regionale in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 cost. 8. - La norma regionale di sanatoria e' infatti intervenuta nel 2014 a distanza di ben undici anni dall'adozione dell'atto invalido ovvero dalla delibera di adozione del PRG del 2003, con il malcelato fine di eludere retroattivamente gli effetti tipici della sentenza di annullamento del giudice amministrativo. Se e' vero che il citato art. 22 L.R. 5/2014 presenta un contenuto apparentemente generale ed astratto, e' altrettanto vero che il legislatore ha di fatto azzerato il giudicato di annullamento del PRG del Comune di Spoleto da parte del g.a., cosi' interferendo con l'esercizio della funzione giurisdizionale in corso e con il giudicato (Corte Costituzionale sent. nn. 267 del 2007, 94, 137 del 2009, 85 del 2013). Cio' dissimula la natura di legge provvedimento ovvero di previsione di contenuto particolare e concreto che incide su un numero limitato di destinatari, attraendo alla sfera legislativa quanto e' normalmente affidato all'autorita' amministrativa (Corte Costituzionale sentenze nn.114 del 2017, n. 214 del 2016, n. 282 del 2005) a parere del giudice remittente in contrasto con i limiti da tempo tracciati dalla Consulta in "subiecta materia", dovendo le leggi provvedimento rispettare oltre al limite della ragionevolezza e non arbitrarieta', il limite del giudicato e della non interferenza con l'esercizio della funzione giurisdizionale in corso (sent. n. 267 del 2007, 94, 137 del 2009, 85 del 2013). L'art. 22 della L.R. 5/2014 pare invero porsi in aperto contrasto con vari principi di valenza costituzionale dell'attivita' amministrativa (imparzialita' e buon andamento) che si traducono nel l'arbitrarieta' e nella manifesta irragionevolezza delladisciplina denunciata, desumibili anche dalla carenza di ogni valutazione degli elementi in ordine alla situazione concreta sulla quale la legge e' chiamata ad incidere o dall'evidente incoerenza del provvedimento legislativo in relazione all'interesse pubblico perseguito. 9. - Non conforme agli artt 3 e 97 cost appare anche la previsione nella norma regionale di acquisizione del parere di compatibilita' sismica in via postuma ovvero anche dopo l' approvazione dello strumento urbanistico mediante una brusca quanto irragionevole inversione procedimentale. Se e' vero che in riferimento ad altri pareri anche a tutela di interessi sensibili e' eccezionalmente ammessa la formulazione in via postuma (vedi quanto al vincolo paesistico ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 9 ottobre 2002, n. 8437; Consiglio di Stato sez. V, 29 maggio 2006, n. 3216 ; quanto alla valutazione di compatibilita' ambientale Corte giustizia UE sez. VI, 28 febbraio 2018, n. 117) la rilevanza dell'interesse pubblico in gioco, costituito dalla tutela dell'incolumita' pubblica, dovrebbe far propendere per l'inutilita' di un parere postumo e dunque per la sua irragionevolezza. L'art. 13 della legge n. 64 del 1974, nel prevedere l'obbligo del Comune, ricadente in zona dichiarata sismica, di richiedere il parere all'ufficio del genio civile (o Regione) sui piani regolatori anteriormente all'adozione della relativa deliberazione, non puo' che essere interpretato nel senso che tale parere deve anche intervenire anteriormente all'adozione medesima (cosi' Consiglio di Stato, sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2643; Id. sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1743). La norma si conforma infatti all'esigenza per cui, in sede di programmazione di primo (ed anche di secondo livello), deve essere valutata la compatibilita' della destinazione impressa alla zona ed alle aree nella stessa ricomprese, con la struttura, la morfologia e l'andamento del territorio. 10. - Preme sottolineare, infine, quanto ancora al parametro della rilevanza (Corte Cost. 17 marzo 2017, n. 58) in relazione a tutti i profili di contrasto dell'art. 22 della legge regionale n. 5 del 2014 sospettato di incostituzionalita', l'impossibilita' per questo giudice di risolvere in via interpretativa gli ipotizzati dubbi di compatibilita' costituzionale, in relazione all'univoco tenore letterale della legge, che segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimita' costituzionale (ex multis Corte Cost. sent. n. 26/2010). Anche di recente la Consulta ha affermato che la questione di legittimita' costituzionale vada esaminata anche nell'ipotesi in cui l'interpretazione conforme sia difficile pur se non impossibile (Corte Cost. 24 febbraio 2017, n. 43). In particolare, l'art. 22 della legge regionale Umbria n. 5 del 2014 nel sanare l'illegittimita' dello strumento urbanistico generale adottato nel 2003 lo ha fatto rivivere retroattivamente, ripristinando la ivi prevista edificabilita' delle aree di proprieta' dei contribuenti, fungendo da presupposto dell'imposizione. Va inoltre ribadita l'impossibilita' per il giudice remittente di disapplicazione (ai sensi dell'art. 7 c. 5 d.lgs. 546/92) della deliberazione consiliare sanante del Comune di Spoleto n. 1012014, per le considerazioni gia' espresse. 11. - Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Umbria n. 5 del 2014, per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 113, 117 comma 3 della Costituzione e art. 81 t.u. edilizia (quale norma interposta), nella parte in cui consente a sanatoria che il Comune rilasci esso stesso il parere di compatibilita' sismica e anche dopo l'approvazione del PRG e va pertanto disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti di causa alla Corte Costituzionale, oltre agli ulteriori adempimenti di legge indicati in dispositivo.
P.Q.M. La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado per l'Umbria (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, visti l'art. 134, comma 1, della Costituzione, gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24, 97, 113 e 117 comma 3 della Costituzione e art. 81 testo unico edilizia (quale norma interposta), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, della legge della Regione Umbria n. 512014, nella parte in cui consente che il Comune rilasci esso stesso a sanatoria il parere di compatibilita' sismica e anche dopo l'approvazione del PRG e, per l'effetto, dispone la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale. Ordina che a cura della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la presente ordinanza sianotificata alle parti, al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente del Consiglio Regionale dell'Umbria. Cosi' deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati Il Presidente: Avoli Il relatore: Amovilli