N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 2022

Ordinanza del 5 dicembre 2022 della Corte di giustizia tributaria  di
secondo grado dell'Umbria sul ricorso proposto da Piccioni  Eliseo  e
Piccioni Rina in proprio e n.q. di eredi di  Musicori  Bianca  contro
Comune di Spoleto. 
 
Ambiente - Edilizia e urbanistica -  Norme  della  Regione  Umbria  -
  Interpretazione dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n.  31
  del  1997,  recante  disciplina  della  pianificazione  urbanistica
  comunale - Previsione  che  consente  a  sanatoria  che  il  Comune
  rilasci esso stesso il parere di  compatibilita'  sismica  e  anche
  dopo l'approvazione del Piano regolatore generale (PRG). 
- Legge della Regione  Umbria  4  aprile  2014,  n.  5  (Disposizioni
  collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e  di
  spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), art. 22. 
(GU n.2 del 11-1-2023 )
 
                  LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
                 di II grado dell' Umbria Sezione 2 
 
    Riunita in udienza il 7 novembre  2022  alle  ore  15,00  con  la
seguente composizione collegiale: 
        Avoli Alberto, Presidente; 
        Amovilli Paolo, Relatore; 
        De Pascalis Massimo, Giudice; 
    in data 7 novembre 2022  ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza
sull'appello n. 150/2021 depositato l'11 giugno 2021 
    proposto da Eliseo Piccioni  in  proprio  ed  erede  Di  Musicori
Bianca (MSCBNC20E65I921Y) - PCCLSE52P27I921B 
    Difeso da Massimo Marcucci -  MRCMSM62S20I921J  ed  elettivamente
domiciliato presso massimo.marcucci@avvocatiperugiapec.it ; 
    Rina  Piccioni  in  proprio   ed   erede   Di   Musicori   Bianca
(MSCBNC20E65I921Y) - PCCRNI45T41I921O 
    Difeso da Massimo Marcucci - MRCMSM62S20I921J 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
massimo.marcucci@avvocatiperugiapec.it ; 
    contro Comune di Spoleto - Piazza Del Comune 1 - 06049 Perugia PG 
    Difeso da Giuliano Antonini - NTNGLN70H15H501U 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
comune.spoleto@postacert.umbria.it ; 
    Avente ad oggetto l'impugnazione di: 
        pronuncia  sentenza  n.  163/2021  emessa  dalla  Commissione
Tributaria Provinciale Perugia sez. 3 e pubblicata il 6 aprile 2021 
    Atti impositivi: 
        Avviso di accertamento n. 26382 IMU 2014, 
        Avviso di accertamento n. 26383 IMU 2014; 
        Avviso di accertamento n. 26384 IMU 2014; 
    a seguito di discussione in pubblica udienza 
 
                     Elementi in fatto e diritto 
 
    Ritenuto in fatto: 
        1.- I sig.ri Rita ed  Eliseo  Piccioni  hanno  impugnato  gli
avvisi di accertamento notificati il 21 ottobre 2019  dal  Comune  di
Spoleto per la maggior IMU dovuta per l'anno  2014  in  relazione  ad
alcune  aree  asseritamente  edificabili  secondo   il   PRG   (parte
strutturale e parte operativa) adottato con deliberazione C.C. n. 107
del 25 giugno 2003 annullato dal T.A.R. dell'Umbria con  sentenza  n.
521 del 14 dicembre 2012,  confermata  dal  Consiglio  di  Stato  con
sentenza n. 760 del 19 febbraio 2014, per l'assenza del parere  sulla
compatibilita' sismica prescritto dall'art 13 della legge n.  64  del
1974. 
    Hanno  dedotto   in   primo   grado   articolati   motivi   cosi'
riassumibili: 
        I) Nullita' della notifica  effettuata  impersonalmente  agli
eredi. 
        II) Nullita' degli avvisi per insussistenza  del  presupposto
impositivo poiche' le  aree  in  questione  sono  state  inserite  in
comparto a perequazione urbanistica con PRG adottato ed approvato dal
Comune  e  successivamente  annullato  in  giudizio  e   ancor   oggi
illegittimo nonostante la successiva del C.C. n. 10/2014 la quale  in
forza  della  legge  regionale  5/2014   esprimeva   il   parere   di
compatibilita' sismica  in  via  postuma  a  sanatoria;  la  suddetta
deliberazione consiliare sarebbe infatti emanata sulla  base  di  una
legge incostituzionale perche' in contrasto sia con le  sentenze  del
g.a. che con i principi fondamentali della materia. 
        III) Inedificabilita' delle aree  di  che  trattasi  anche  a
voler considerare il PRG del 2008 legittimo, dipendendo  la  concreta
edificabilita' da successivi accordi tra privati ed il Comune. 
        IV) Incompetenza del  Consiglio  comunale  a  determinare  le
aliquote. 
        V)  Illegittimita'  di  sanzioni  ed  interessi  per  mancata
trasmissione all'agente riscossione. 
    Parte  ricorrente  ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 22 L.R.  Umbria  n.  5/2014  per  violazione
dell'art 117 c. 3 Cost e dell'art  89  d.P.R.  380/2001  TU  edilizia
quale norma interposta, nella parte in cui stabilisce che  il  parere
di compatibilita' sismica per tutti i comuni situati in zona  sismica
vada espresso prima della  delibera  di  adozione  e  dal  competente
ufficio  tecnico  regionale,  quale  principio   fondamentale   della
materia. 
    Si e' costituito in giudizio il Comune di Spoleto  rilevando,  in
sintesi,  la  validita'  del  PRG  del   2008   per   effetto   della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del  10  aprile  2014  con
efficacia sanante e il carattere edificabile delle aree in questione,
perche' ai fini IMU sarebbe sufficiente che  l'area  sia  qualificata
nel PRG come edificabile anche se in perequazione. 
    Con sentenza n. 163/2021 depositata il 6 aprile 2021 la C.T.P. di
Perugia ha respinto il ricorso poiche', in  sintesi,  il  presupposto
impositivo non consiste nella sola edificabilita' di diritto ma anche
di fatto, spiegando effetto le sentenze di annullamento del g.a. solo
sulla parte del procedimento di adozione del PRG che non  avevatenuto
conto  di  misure  di  adeguamento  prevalentemente  in  funzione  di
prevenzione del rischio sismico. Ha richiamato il disposto di cui  al
d.lgs. 504/92 secondo cui un'area e' da considerarsi fabbricabile  se
utilizzabile   in   base   allo   strumento   urbanistico    adottato
indipendentemente dall'approvazione. Ha ritenuto infondate  tutte  le
rimanenti  censure  e  considerato  inammissibile  la  richiesta   di
restituzione degli importi pagati  a  titolo  di  IMU  nel  2014  per
mancata presentazione di specifica domanda di rimborso. 
    I contribuenti  hanno  proposto  appello  avverso  la  suindicata
sentenza, deducendo articolati motivi, cosi' riassumibili: 
        Erroneita' della sentenza di prime cure  sul  punto  decisivo
della ritenuta edificabilita' di fatto  delle  aree,  non  avendo  il
Comune  fornito  all'uopo  utili  elementi,  nonche'  sulla  ritenuta
legittimita' dell'atto di adozione del PRG del 2008 invece  annullato
con sentenza passata in giudicato e sanato da delibera consiliare (n.
10/2014)  assunta  sulla  base  di  norma  (l'art.  22  L.R.  5/2014)
incostituzionale per violazione dell'art. 117 c. 3 cost. A suo avviso
il  primo  giudice  avrebbe  dovuto   sollevare   la   questione   di
legittimita' costituzionale quale logico presupposto per disapplicare
ex art. 7 c. 5 d.lgs. 546/92  la  delibera  consiliare.  Sarebbe  del
tutto errato il riferimento del primo  giudice  alla  sentenza  della
Cassazione n. 18368 del 2019 in quanto riguardante fattispecie in cui
veniva annullata la sola delibera di  approvazione  del  PRG  ma  non
anche  la  sua  adozione  A  sostegno  della  incostituzionalita'  ha
richiamato la sentenza della Corte  Costituzionale  n.  68  del  2018
dichiarativa dell'incostituzionalita' dell'art. 28 c. 12 della  legge
regionale  umbra  n.1/2015   ribadendo   la   natura   di   principio
fondamentale della materia dell'art. 89 del testo unico edilizia.  Ha
poi insistito per l'accoglimento  di  tutti  gli  altri  motivi  gia'
dedotti  in  primo  grado,  ribadendo   come   un'area   soggetta   a
perequazione non possa ritenersi edificabile in assenza degli accordi
tra privati, insistendo per l'incompetenza dell'organo consiliare  in
luogo della  Giunta  circa  l'approvazione  delle  aliquote,  per  la
violazione del divere di buona fede non avendo il  Comune  consentito
l'accesso alle  misure  di  definizione  agevolata  ed,  infine,  per
l'irrilevanza di una richiesta di rimborso ove le somme per  il  2014
siano ritenute non dovute. 
    Si e' costituito nel giudizio di appello  il  Comune  di  Spoleto
depositando atto di controdeduzioni. A suo dire  sarebbe  irrilevante
nell'ambito del  presente  giudizio  tributario  la  questione  della
asserita invalidita' ed inefficacia del  PRG  del  2008,  citando  al
riguardo  la  sentenza  della  Cassazione   n.   18368/2019   nonche'
giurisprudenza di merito. Ad ogni modo allo stato attuale il PRG  del
2008 sarebbe valido ed efficace per effetto della legge regionale  di
sanatoria a suo tempo non impugnata dalla  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri. Sarebbe a suo dire irrilevante per l'edificabilita'  la
mancata approvazione del PRG. Quanto alla perequazione ha  richiamato
giurisprudenza secondo cui le aree oggetto di perequazione  sarebbero
comunque da ritenersi edificabili  indipendentemente  dai  successivi
accordi. 
    Con  memoria  ex  art.  32  d.lgs.  546/92  parte  appellante  ha
insistito  per  l'accoglimento   della   domanda   pregiudiziale   di
sospensione del giudizio, citando la sentenza n. 5078  del  2021  con
cui  il  Consiglio   di   Stato   ha   sollevato,   ritenendola   non
manifestamente infondata, questione di costituzionalita' dell'art. 24
c. 9 della legge regionale Umbria n.11/2005, di contenuto  del  tutto
analogo, per violazione dell'art. 117 c. 3 Cost e dell'art. 89  testo
unico edilizio quale norma  interposta,  richiamandosi  alla  recente
sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2018. 
    Alla pubblica  udienza  del  giorno  7  novembre  2022,  uditi  i
difensori, la causa e' passata in decisione. Considerato in diritto: 
        1.- Giova premettere che ai fini dell'imposta comunale  sugli
immobili e dell'IMU - secondo giurisprudenza  del  tutto  pacifica  -
l'edificabilita' di diritto di un terreno sussiste dal momento in cui
esso viene ricompreso in uno strumento urbanistico generale, anche se
non definitivamente approvato dalla Regione e mancante  dei  relativi
strumenti attuativi, anche perche' quello del valore  venale  non  e'
affatto  un  criterio  fisso  e  astratto  consentendo,  invece,   di
attribuire al terreno il  suo  valore  di  mercato  adeguandolo  alle
valutazioni alle specifiche condizioni di fatto del bene  e,  quindi,
anche alle piu' o meno rilevanti potenzialita' edificatore  dell'area
(ex multis Cassazione civile sez. trib., 18 giugno 2021, n. 17494). 
    Viene dunque dato rilievo anche all'edificabilita' di fatto quale
edificabilita'  giuridicamente  rilevante,  "sempre  che   sussistano
fattori indice quali la vicinanza  al  centro  abitato,  lo  sviluppo
edilizio raggiunto  dalle  zone  adiacenti,  l'esistenza  di  servizi
pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria,
il collegamento con i centri  urbani  gia'  organizzati  e  qualsiasi
altro   elemento   obbiettivo   di   incidenza   sulla   destinazione
urbanistica" (ex multis Cassazione 9 luglio 2019, n. 18368) 
    L'area  su  cui  insistono  gli  immobili   di   proprieta'   dei
contribuenti non risultaessere caratterizzata dalla presenza di  tali
fattori indice, non essendovi servizi pubblici essenziali  ne'  opere
di urbanizzazione primaria e non avendo la difesa  comunale  allegato
come suo onere specifici elementi di prova al riguardo. 
    Trattasi dunque di area a vocazione agricola divenuta edificabile
esclusivamente per effetto del PRG adottato ed approvato  dal  Comune
di Spoleto con deliberazioni consiliari. rispettivamente nn  107/2003
e 50/2008 entrambe annullate con sentenza del  TAR  per  l'Umbria  n.
521/2012 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza  760/2014  in
relazione al dedotto motivo  della  mancata  acquisizione,  ai  sensi
dell'art. 13 legge 64/1974, anteriormente alla delibera  di  adozione
del parere di compatibilita' sismica da parte del competente  ufficio
regionale. 
    Il giudicato amministrativo ha infatti  escluso  l'applicabilita'
"ratione temporis" della disciplina di cui all'art. 13 della l.r.  22
febbraio 2005, n. 11, che  demanda  ai  comuni  la  formulazione  del
parere in sede di adozione  del  piano  regolatore  generale,  e  non
assimilabile al suddetto parere lo studio  geologico  in  prospettiva
della  prevenzione  del  rischio   sismico   e   idrogeologico,   non
riconducibile all'organo regionale competente. 
    E' dunque decisivo stabilire se vi sia o meno l'edificabilita' di
diritto al fine dell'accertamento della sussistenza  del  presupposto
impositivo, non essendo altrimenti le aree in  questioni  edificabili
al fine dell'imposta comunale sugli immobili. 
    2. - L'art. 22 della legge regionale Umbria 4 aprile 2014  n.  5,
pubblicata in G.U. 5 aprile 2014 n. 17, recita testualmente: 
        "1. L'articolo 10, comma 2 della legge regionale  21  ottobre
1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica  comunale  e
norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R.
18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e  della  L.R.
10 aprile 1995, n. 28) si interpreta nel senso che l'approvazione  da
parte del Consiglio comunale del  Piano  regolatore  generale  -  PRG
ricomprende anche il positivo rilascio  del  parere  sugli  strumenti
urbanistici di compatibilita' sismica. 
        2. 1 comuni che hanno avviato l'iter di  formazione  del  PRG
prima della entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2005,
n. 11 (Norme in materia di  governo  del  territorio:  pianificazione
urbanistica  comunale)  possono  esprimere  in  via  retroattiva   la
valutazione di compatibilita'  sismica  dello  strumento  urbanistico
entro e non oltre il 31  dicembre  2014.  A  tal  fine  il  Consiglio
comunale, relativamente al PRG ed alle  varianti  successive,  previo
parere  della  Commissione  per  la  qualita'  architettonica  e   il
paesaggio ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c)  della  legge
regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme  per  l'attivita'  edilizia),
sulla base degli elaborati, contenuti  nel  PRG  approvato,  relativi
alle  indagini  geologiche,   idrogeologiche   e   degli   studi   di
microzonazione sismica,  formula  espressamente  e  motivatamente  la
propria valutazione di compatibilita' e conformita'. L'espressione di
tale giudizio conferma in via retroattiva la validita' del PRG  e  di
tutte le sue varianti successive." 
    Con deliberazione C.C. n. 10 del 10 aprile 2014  -  approvata  in
seguito alla pubblicazione delle sentenze di primo  e  secondo  grado
del giudice amministrativo - il  Comune  di  Spoleto  ha  sanato  con
effetto retroattivo lo strumento urbanistico adottato, ai sensi oltre
che del richiamato art 22 L.R. 5/2014 dell'art. 21-nonies  L.  241/90
in tema di convalida dei provvedimenti amministrativi. 
        3.  -  L'Amministrazione  comunale  mediante  gli   atti   di
accertamento  impugnati  ha  dunque  ritenuto  tale   atto   generale
presupposto valevole anche ai fini  tributari  e  per  quel  che  qui
interessa   dell'IMU,   facendo    retroattivamente    rivivere    la
deliberazione di  adozione  del  PRG  e  dunque  l'edificabilita'  di
diritto quale presupposto impositivo. 
    Come noto ai sensi dell'art. 7 c. 5, d.lgs. 546/92 5 "  Le  corti
di giustizia tributaria  di  primo  e  secondo  grado,  se  ritengono
illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della
decisione, non lo applicano,  in  relazione  all'oggetto  dedotto  in
giudizio,  salva  l'eventuale   impugnazione   nella   diversa   sede
competente" si che  nel  caso  di  specie  ben  potrebbe  il  giudice
tributario, in ipotesi, disapplicare la  deliberazione  C.C.  10/2014
quale atto generale presupposto del potere impositivo comunale  (vedi
Cassazione sez. Trib. 20 maggio 2021, n. 13809  resa  in  riferimento
proprio alla delibera C.C. n. 10/2014 del Comune di Spoleto). 
    Trattandosi  pero'   di   deliberazione   di   evidente   stretta
applicazione del richiamato art 22 della legge regionale n. 5/2014 in
tema di sanatoria del PRG adottato senza la preventiva valutazione di
compatibilita' sismica, ritiene l'adita Corte di Giustizia Tributaria
di II Grado pregiudiziale la verifica di legittimita'  costituzionale
della presupposta norma  regionale,  non  essendovi  spazio  per  una
lettura costituzionalmente orientata in considerazione all'univoco  e
tassativo teneore letterale, come si dira' in prosieguo. 
        4. - Al fine  della  rilevanza  della  questione  osserva  il
Collegio come  in  assenza  della  predetta  normativa  regionale  di
sanatoria e della consequenziale deliberazione  comunale,  l'area  di
proprieta' dei contribuenti sarebbe  non  edificabile  e  dunque  non
assoggettabile all'imposta comunale sugli immobili  per  l'annualita'
di riferimento. 
        5. - Sempre ai fini  del  parametro  della  rilevanza  emerge
l'infondatezza delle altre doglianze che presentano priorita'  logico
giuridica (ex multis Corte Cost.15 luglio 2015, n.161) avendo gia' il
primo giudice motivatamente respinto le doglianze di  nullita'  della
notifica degli atti impositivi. 
        6. - Quanto alla non manifesta infondatezza  della  questione
di costituzionalita', deve in primo luogo rilevarsi come la la  Corte
Costituzionale  e'  peraltro  gia'  intervenuta  in  materia  con  la
sentenza n.  68  del  5  aprile  2018,  dichiarando  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 28, co. 12, L.R.  Umbria  1/2015,  il  quale
prevedeva che il parere sulla compatibilita' sismica venisse espresso
dal Comune stesso in sede di adozione del  PRG  (quindi  modificando,
rispetto all'art. 22 L.R. Umbria 5/2014, il  momento  in  cui  doveva
intervenire il parere ma lasciando la  relativa  competenza  in  capo
all'Ente comunale). Con questa sentenza la  Corte  Costituzionale  ha
ribadito che l'art. 89 TU Edilizia e' norma di principio,  in  quanto
volta a tutelare l'incolumita' pubblica, e che  essa  "si  impone  al
legislatore regionale nella parte in cui: prescrive a tutti i  Comuni
... di richiedere il parere del competente ufficio tecnico  regionale
sugli  strumenti  urbanistici  generali  e  particolareggiati,   ...;
disciplina le modalita' e i tempi entro cui deve  pronunciarsi  detto
ufficio. La Corte Costituzionale ha  conseguentemente  affermato  che
"le disposizioni regionali impugnate di cui agli artt. 28, comma  10,
e 56, comma 3, pertanto, nella parte in cui  assegnano  ai  Comuni  -
piuttosto che al competente ufficio tecnico regionale - il compito di
rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali  ed  attuativi
dei Comuni siti in zone sismiche, si  pongono  in  contratto  con  il
principio fondamentale posto dell'art.  89  del  d.P.R.  n.  380  del
2001",  dichiarando  quindi  la  loro  illegittimita'  costituzionale
"nella  parte  in  cui  stabiliscono  che  sono  i  Comuni,  anziche'
l'ufficio tecnico regionale competente, a  rendere  il  parere  sugli
strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti  in  zone
sismiche". 
    Conseguentemente  non  puo'  che  essere  incostituzionale  anche
l'art. 22 L.R. 5/2014 che, come detto, oltre a conferire al Comune  e
non alla Regione la competenza sul parere di compatibilita'  sismica,
addirittura prevede che questo possa essere reso dopo  l'approvazione
del PRG e con efficacia retroattiva. 
    Anche il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 5078  del
2  luglio  2021  ha  affrontato  l'eccezione  di  incostituzionalita'
dell'art. 24, co. 9, della L.R. Umbria n. 11/2005 (recante "Norme  in
materia  di  Governo  del  territorio:   pianificazione   urbanistica
comunale"), il quale cosi' recita: "Il comune, in  sede  di  adozione
del  piano  attuativo  e  tenuto  conto  della  relazione  geologica,
idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree  interessate,  nonche'
degli studi di microzonazione sismica di dettaglio nei casi  previsti
dalle normative vigenti, esprime parere ai fini dell'articolo 89  del
D.P.R. n. 380/2001 ed ai fini idrogeologici e idraulici,  sentito  il
parere della commissione comunale per la qualita'  architettonica  ed
il paesaggio". 
    Trattasi all'evidenza  di  una  norma  pressoche'  sovrapponibile
all'art. 22 L.R. Umbria 5/2014, con il potere conferito al Comune  di
esprime il parere,  in  questo  caso  sul  Piano  Attuativo,  di  cui
all'art. 89 d.P.R. 380/2001. 
    Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata  e
rilevante la questione di legittimita' costituzionale, ribadendo che:
- l'art. 89 d.P.R.  380/2001  costituisce  principio  fondamentale  e
inderogabile in materia; - il parere di compatibilita'  sismica  deve
pervenire necessariamente dalla Regione e non dal Comune; - anche  in
questo caso valgono le stesse argomentazioni contenute nella sentenza
della  Corte  Costituzionale  n.   68/2018   che   aveva   dichiarato
incostituzionale l'art. 28, co. 10, L.R. Umbria 1/2015; - l'art.  24,
co. 9, L.R. Umbria 11/2005 e' in contrasto insanabile con l'art. 117,
co. 3, Cost. per violazione dell'art. 89 d.P.R. 380/2001  (interposta
norma rafforzata). 
        7. - Ritiene il Collegio che seppur il  denunziato  contrasto
con l'art. 117 c. 3 cost. e con l'art. 89 t.u. edilizia  quale  norma
interposta appaia piu' che sufficiente al fine della verifica di  non
manifesta infondatezza da parte del giudice remittente, non  di  meno
sussistono ulteriori profili di illegittimita'  costituzionale  della
citata legge regionale in riferimento agli artt.  3,  24,  97  e  113
cost. 
        8. - La norma regionale di sanatoria e'  infatti  intervenuta
nel 2014 a  distanza  di  ben  undici  anni  dall'adozione  dell'atto
invalido ovvero dalla delibera di adozione del PRG del 2003,  con  il
malcelato fine di eludere retroattivamente gli effetti  tipici  della
sentenza di annullamento del giudice amministrativo. 
    Se e' vero  che  il  citato  art.  22  L.R.  5/2014  presenta  un
contenuto apparentemente generale ed astratto,  e'  altrettanto  vero
che il legislatore ha di fatto azzerato il giudicato di  annullamento
del PRG del Comune di Spoleto da parte del g.a.,  cosi'  interferendo
con l'esercizio della funzione giurisdizionale  in  corso  e  con  il
giudicato (Corte Costituzionale sent. nn. 267 del 2007, 94,  137  del
2009, 85 del 2013). 
    Cio'  dissimula  la  natura  di  legge  provvedimento  ovvero  di
previsione di contenuto particolare  e  concreto  che  incide  su  un
numero limitato di  destinatari,  attraendo  alla  sfera  legislativa
quanto e' normalmente affidato  all'autorita'  amministrativa  (Corte
Costituzionale sentenze nn.114 del 2017, n. 214 del 2016, n. 282  del
2005) a parere del giudice remittente in contrasto con  i  limiti  da
tempo tracciati dalla Consulta  in  "subiecta  materia",  dovendo  le
leggi provvedimento rispettare oltre al limite della ragionevolezza e
non arbitrarieta', il limite del giudicato e della  non  interferenza
con l'esercizio della funzione giurisdizionale in corso (sent. n. 267
del 2007, 94, 137 del 2009, 85 del 2013). 
    L'art. 22 della L.R. 5/2014 pare invero porsi in aperto contrasto
con  vari   principi   di   valenza   costituzionale   dell'attivita'
amministrativa (imparzialita' e buon andamento) che si traducono  nel
l'arbitrarieta' e nella  manifesta  irragionevolezza  delladisciplina
denunciata, desumibili anche dalla carenza di ogni valutazione  degli
elementi in ordine alla situazione concreta sulla quale la  legge  e'
chiamata ad incidere o  dall'evidente  incoerenza  del  provvedimento
legislativo in relazione all'interesse pubblico perseguito. 
        9. - Non conforme agli artt 3  e  97  cost  appare  anche  la
previsione nella  norma  regionale  di  acquisizione  del  parere  di
compatibilita'  sismica  in  via  postuma  ovvero   anche   dopo   l'
approvazione dello strumento urbanistico mediante una  brusca  quanto
irragionevole inversione procedimentale. 
    Se e' vero che in riferimento ad altri pareri anche a  tutela  di
interessi sensibili e' eccezionalmente ammessa la formulazione in via
postuma (vedi quanto al vincolo paesistico  ex  multis  T.A.R.  Lazio
Roma, sez. II, 9 ottobre 2002, n. 8437; Consiglio di Stato sez. V, 29
maggio 2006, n. 3216 ;  quanto  alla  valutazione  di  compatibilita'
ambientale Corte giustizia UE sez. VI, 28 febbraio 2018, n.  117)  la
rilevanza dell'interesse pubblico in gioco, costituito  dalla  tutela
dell'incolumita' pubblica, dovrebbe far propendere  per  l'inutilita'
di un parere postumo e dunque per la sua irragionevolezza. 
    L'art. 13 della legge n. 64 del 1974, nel prevedere l'obbligo del
Comune, ricadente in zona dichiarata sismica, di richiedere il parere
all'ufficio  del  genio  civile  (o  Regione)  sui  piani  regolatori
anteriormente all'adozione della relativa deliberazione, non puo' che
essere interpretato nel senso che tale parere deve anche  intervenire
anteriormente all'adozione medesima (cosi' Consiglio di  Stato,  sez.
IV, 8 maggio 2000, n. 2643; Id. sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1743). La
norma  si  conforma  infatti  all'esigenza  per  cui,  in   sede   di
programmazione di primo (ed anche di secondo  livello),  deve  essere
valutata la compatibilita' della destinazione impressa alla  zona  ed
alle aree nella stessa ricomprese, con la struttura, la morfologia  e
l'andamento del territorio. 
        10. - Preme sottolineare, infine, quanto ancora al  parametro
della rilevanza (Corte Cost. 17 marzo 2017, n.  58)  in  relazione  a
tutti i profili di contrasto dell'art. 22 della legge regionale n.  5
del 2014  sospettato  di  incostituzionalita',  l'impossibilita'  per
questo giudice di risolvere  in  via  interpretativa  gli  ipotizzati
dubbi di  compatibilita'  costituzionale,  in  relazione  all'univoco
tenore letterale della legge, che segna il confine  in  presenza  del
quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo  al  sindacato
di legittimita'  costituzionale  (ex  multis  Corte  Cost.  sent.  n.
26/2010). 
    Anche di recente la Consulta ha affermato  che  la  questione  di
legittimita' costituzionale vada esaminata anche nell'ipotesi in  cui
l'interpretazione conforme  sia  difficile  pur  se  non  impossibile
(Corte Cost. 24 febbraio 2017, n. 43). 
    In particolare, l'art. 22 della legge regionale Umbria n.  5  del
2014 nel sanare l'illegittimita' dello strumento urbanistico generale
adottato  nel   2003   lo   ha   fatto   rivivere   retroattivamente,
ripristinando la ivi prevista edificabilita' delle aree di proprieta'
dei contribuenti, fungendo da presupposto dell'imposizione. 
    Va inoltre ribadita l'impossibilita' per il giudice remittente di
disapplicazione (ai sensi dell'art.  7  c.  5  d.lgs.  546/92)  della
deliberazione consiliare sanante del Comune di  Spoleto  n.  1012014,
per le considerazioni gia' espresse. 
        11. - Alla  luce  delle  considerazioni  sopra  svolte,  deve
ritenersi rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la  sollevata
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  22  della  legge
della Regione Umbria n. 5 del 2014, per contrasto con  gli  artt.  3,
24, 97, 113, 117 comma 3 della Costituzione e art. 81  t.u.  edilizia
(quale norma interposta), nella parte in cui consente a sanatoria che
il Comune rilasci esso stesso il parere di compatibilita'  sismica  e
anche  dopo  l'approvazione  del  PRG  e  va  pertanto  disposta   la
sospensione del presente giudizio e la  trasmissione  degli  atti  di
causa alla Corte Costituzionale, oltre agli ulteriori adempimenti  di
legge indicati in dispositivo.  
 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte  di  Giustizia  Tributaria  di  II  Grado  per  l'Umbria
(Sezione  Seconda),  pronunciando  sul  ricorso,  come  in   epigrafe
proposto, visti l'art. 134, comma 1, della Costituzione, gli artt.  1
della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87, solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata  in
relazione agli artt. 3, 24, 97, 113 e 117 comma 3 della  Costituzione
e art. 81 testo unico edilizia (quale norma interposta), la questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  22,  della  legge  della
Regione Umbria n. 512014, nella parte in cui consente che  il  Comune
rilasci esso stesso a sanatoria il parere di compatibilita' sismica e
anche dopo l'approvazione  del  PRG  e,  per  l'effetto,  dispone  la
sospensione del giudizio  e  la  rimessione  degli  atti  alla  Corte
Costituzionale. 
    Ordina che a cura  della  segreteria  della  Corte  di  Giustizia
Tributaria di II  Grado  la  presente  ordinanza  sianotificata  alle
parti, al Presidente della  Giunta  Regionale  e  al  Presidente  del
Consiglio Regionale dell'Umbria. 
    Cosi' deciso in Perugia nella camera di consiglio  del  giorno  7
novembre 2022 con l'intervento dei magistrati 
 
                        Il Presidente: Avoli 
 
 
                                                Il relatore: Amovilli