N. 1 ORDINANZA 20 dicembre 2022- 10 gennaio 2023

Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato. 
 
Parlamento - Immunita' parlamentari - Processo  penale  a  carico  di
  Carlo  Amedeo  Giovanardi,   senatore   all'epoca   dei   fatti   -
  Deliberazione di insindacabilita' del  Senato  della  Repubblica  -
  Conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  promosso  dal
  Tribunale di Modena nei confronti del  Senato  della  Repubblica  -
  Denunciata lesione delle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria  -
  Sussistenza   dei   requisiti   soggettivo   ed    oggettivo    per
  l'instaurazione  del  conflitto  -  Ammissibilita'  del  ricorso  -
  Comunicazione e notificazione conseguenti. 
- Deliberazione del Senato della  Repubblica  del  16  febbraio  2022
  (doc. IV-ter, n. 14). 
- Costituzione, art. 68, primo comma. 
(GU n.2 del 11-1-2023 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni   AMOROSO,   Luca
  ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo  BUSCEMA,  Emanuela  NAVARRETTA,
  Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione del Senato della  Repubblica  del
16 febbraio  2022  (doc.  IV-ter,  n.  14),  promosso  dal  Tribunale
ordinario di  Modena,  con  ordinanza-ricorso  del  15  aprile  2022,
depositata in cancelleria il 4 maggio 2022 ed iscritta al  n.  9  del
registro  conflitti  tra   poteri   dello   Stato   2022,   fase   di
ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2022  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022. 
    Ritenuto che, con ordinanza-ricorso (d'ora  in  avanti:  ricorso)
depositata in cancelleria il 4 maggio 2022 (reg. confl. pot. n. 9 del
2022), il Tribunale ordinario di  Modena  ha  promosso  conflitto  di
attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione
del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14), con  la  quale  il  Senato
della Repubblica ha affermato che  le  dichiarazioni  rese  da  Carlo
Amedeo  Giovanardi,  all'epoca  dei  fatti  senatore,   costituiscono
opinioni espresse da un membro del  Parlamento  nell'esercizio  delle
sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilita'
di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione; 
    che il ricorso e' stato proposto nell'ambito del giudizio  penale
pendente innanzi all'autorita' giudiziaria ricorrente, nel quale l'ex
parlamentare  e'  imputato  dei  reati  previsti  dagli   artt.   326
(rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio), 336  (violenza  o
minaccia ad un pubblico ufficiale), 338 (violenza o  minaccia  ad  un
Corpo politico,  amministrativo  o  giudiziario  o  ai  suoi  singoli
componenti) e 341-bis (oltraggio a  pubblico  ufficiale)  del  codice
penale; 
    che le condotte contestate nei  capi  d'imputazione  allegati  al
ricorso sarebbero state dirette ad ottenere la  riammissione  di  due
imprese  nella  cosiddetta  white  list  (ossia   nell'elenco   degli
imprenditori non  lambiti  da  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa,
redatto ai fini  dell'aggiudicazione  dei  pubblici  appalti  per  la
ricostruzione conseguente al sisma del  2012  in  Emilia-Romagna),  e
dunque finalizzate a superare i dinieghi di iscrizione a tale  elenco
opposti dal prefetto; 
    che, nel perseguire tali finalita'  e  sempre  secondo  l'assunto
accusatorio, l'allora senatore Giovanardi avrebbe realizzato, oltre a
comportamenti genericamente "pressori", vere e proprie  minacce,  sia
dirette che indirette, tese  a  turbare  le  attivita'  di  un  corpo
amministrativo (nella specie, il  Prefetto  di  Modena  e  il  Gruppo
interforze   centrale   costituito   con   decreto    del    Ministro
dell'interno), nonche' a costringere i pubblici ufficiali destinatari
di  tali  condotte  -  che  sarebbero  stati,  nell'occasione,  anche
oltraggiati - a compiere atti contrari all'ufficio; 
    che, allo scopo di meglio esercitare la contestata  attivita'  di
minaccia, l'imputato avrebbe anche adoperato informazioni  precise  e
circostanziate, ancora  coperte  da  segreto,  aventi  ad  oggetto  i
relativi procedimenti amministrativi, e allo stesso senatore  fornite
da appartenenti agli uffici di prefettura  (coimputati  nel  medesimo
processo); 
    che, nel corso del giudizio, Carlo Amedeo Giovanardi ha  eccepito
l'insindacabilita' delle opinioni espresse, ai  sensi  dell'art.  68,
primo comma, Cost.; 
    che, con ordinanza  pronunciata  in  data  12  gennaio  2021,  il
Tribunale di Modena, provvedendo  su  tale  eccezione,  ha  trasmesso
copia degli atti al Presidente del Senato ai sensi dell'art. 3, comma
4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per  l'attuazione
dell'articolo 68 della Costituzione nonche' in  materia  di  processi
penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), contestualmente
disponendo la sospensione del procedimento per il termine di  novanta
giorni, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 5, della citata legge; 
    che l'autorita' giudiziaria ricorrente, una  volta  spirato  tale
termine - durante il cui decorso ha fornito le informazioni domandate
con apposite comunicazioni del Presidente del Senato, nelle date  del
4 marzo e del 27 maggio 2021  -,  ha  ordinato  la  prosecuzione  del
processo, dando ingresso alle attivita' istruttorie  richieste  dalle
parti; 
    che,  nella  seduta  del  16  febbraio  2022,  il  Senato   della
Repubblica, approvando la proposta formulata,  a  maggioranza,  dalla
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, ha adottato  la
deliberazione all'origine del conflitto, statuendo che  le  descritte
condotte contestate all'imputato Giovanardi  «costituiscono  opinioni
espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi  di  cui  all'articolo  68,
primo comma, della Costituzione»; 
    che,  a  seguito  di   tale   deliberazione   della   Camera   di
appartenenza,  all'udienza  del   21   febbraio   2022,   la   difesa
dell'imputato ha  chiesto  al  Tribunale  di  Modena  di  pronunciare
sentenza di proscioglimento ai sensi  dell'art.  129  del  codice  di
procedura penale, in  senso  adesivo  alla  prospettazione  contenuta
nella citata delibera d'insindacabilita',  mentre  la  Procura  della
Repubblica  ha  sollecitato  il   promovimento   del   conflitto   di
attribuzione; 
    che, per il Tribunale di Modena, sarebbero insussistenti,  «nella
specie, gli estremi di lineare ed  immediata  riconducibilita'  delle
condotte descritte  nel  capo  di  imputazione  alla  prerogativa  di
insindacabilita' deliberata dal Senato della Repubblica»; 
    che,  infatti,  tali  condotte  non  presenterebbero  «un   nesso
funzionale con l'attivita' parlamentare svolta»; 
    che, quindi, la  deliberazione  d'insindacabilita'  adottata  dal
Senato della Repubblica opererebbe  «una  lesione  delle  prerogative
giurisdizionali»   dell'autorita'    giudiziaria    ricorrente,    in
considerazione «del principio dell'efficacia inibente» di essa, ossia
«del cd. effetto impeditivo  nei  confronti  dei  giudizi  penali  di
responsabilita' dei membri del Parlamento», superabile  solo  con  la
proposizione del conflitto di attribuzione innanzi a questa Corte; 
    che, pertanto, il Tribunale di Modena ha disposto la  sospensione
del giudizio e ha chiesto a  questa  Corte  di  dichiarare  che  «non
spettava al Senato della Repubblica di deliberare nel  senso  che  le
condotte  ascritte  all'imputato   Giovanardi   [...]   rappresentano
opinioni  espresse  nell'esercizio  delle  funzioni,  coperte   dalla
guarentigia costituzionale di cui all'art. 68 Costituzione». 
    Considerato che il Tribunale di Modena ha promosso  conflitto  di
attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione
del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14), con  la  quale  il  Senato
della Repubblica ha affermato che  le  dichiarazioni  rese  da  Carlo
Amedeo  Giovanardi,  all'epoca  dei  fatti  senatore,   costituiscono
opinioni espresse da un membro del  Parlamento  nell'esercizio  delle
sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilita'
di cui all'art. 68, primo comma, Cost.; 
    che, nella presente fase del giudizio, questa Corte e' chiamata a
deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine
alla sussistenza dei  requisiti  soggettivo  e  oggettivo  prescritti
dall'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
ossia a decidere se il conflitto  insorga  tra  organi  competenti  a
dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono  e
per la delimitazione della sfera di attribuzioni  determinata  per  i
vari poteri da norme  costituzionali,  restando  impregiudicata  ogni
ulteriore questione, anche in punto di ammissibilita'; 
    che la forma dell'ordinanza rivestita dall'atto  introduttivo  e'
idonea ad instaurare il giudizio ove sussistano, come  nella  specie,
gli  estremi  sostanziali  di  un  valido  ricorso  (tra  le  ultime,
ordinanze n. 82 del 2020, n. 155 del 2017, n. 139 del 2016 e  n.  271
del 2014); 
    che, sotto il profilo del requisito soggettivo,  va  riconosciuta
la legittimazione del Tribunale di Modena a promuovere  conflitto  di
attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale
in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente
a   dichiarare   definitivamente,   nell'esercizio   delle   funzioni
attribuitegli, la volonta' del potere cui  appartiene  (ex  plurimis,
ordinanze n. 35 del 2022 e n. 82 del 2020); 
    che, parimenti, deve essere riconosciuta  la  legittimazione  del
Senato della Repubblica ad essere parte del presente conflitto, quale
organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta'
in ordine all'applicazione  dell'art.  68,  primo  comma,  Cost.  (ex
plurimis, ordinanze n. 35 del 2022 e n. 82 del 2020); 
    che, per quanto attiene al profilo  oggettivo,  il  Tribunale  di
Modena  lamenta  la  lesione  della  propria  sfera  di  attribuzione
costituzionalmente   garantita,   in    conseguenza    dell'esercizio
asseritamente illegittimo, per inesistenza dei relativi  presupposti,
del  potere  spettante  al  Senato  della  Repubblica  di  dichiarare
l'insindacabilita' delle opinioni espresse da un membro di quel  ramo
del Parlamento ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; 
    che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione
spetta alla competenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n.  35
del 2022 e n. 82 del 2020). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art.  37  della  legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di  attribuzione  tra
poteri dello Stato  indicato  in  epigrafe,  promosso  dal  Tribunale
ordinario di Modena, nei confronti del Senato della Repubblica; 
    2) dispone: 
    a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Modena; 
    b) che il ricorso e la  presente  ordinanza  siano,  a  cura  del
ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni  dalla  comunicazione
di cui al punto a), per essere  successivamente  depositati,  con  la
prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro
il termine di trenta giorni previsto dall'art.  26,  comma  3,  delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2023. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA