MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 dicembre 2022 

Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori  del  periodo
vendemmiale per i vini a  denominazione  di  origine  ed  indicazione
geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini  senza
indicazione geografica. Campagna vitivinicola 2022/2023. (23A00108) 
(GU n.11 del 14-1-2023)

 
                    IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  17  dicembre  2013  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati dei  prodotti
agricoli; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni»  e  in  particolare   l'art.   4,   riguardante   la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali»  a  norma
dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21  settembre  2019,  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre  2019,  n.  132,
registrato alla Corte dei conti in data 17 febbraio 2020, al  n.  89,
come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri  24  marzo  2020,  n.  53,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  9361300  del  4  dicembre  2020,
registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021, al n.  14  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021,  con
il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non  generali
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022, con il quale sono stati nominati i  Ministri,  in  particolare,
l'on  Francesco  Lollobrigida  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» con  il  quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Vista la legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  «Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino»; 
  Visto in particolare, l'art. 10, comma 4, della legge  12  dicembre
2016, n. 238, a tenore del quale «sono consentite, senza  obbligo  di
comunicazione,  al  di  fuori  del  periodo  stabilito  al  comma  1,
qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in  bottiglia  o
in  autoclave  per  la  preparazione  dei  vini  spumanti,  dei  vini
frizzanti,  del  mosto  di  uve  parzialmente  fermentato   con   una
sovrappressione superiore  a  1  bar  e  dei  vini  con  la  menzione
tradizionale "vivace", quelle che si  verificano  spontaneamente  nei
vini imbottigliati,  nonche'  quelle  destinate  alla  produzione  di
particolari vini, ivi compresi i vini  passiti  e  i  vini  senza  IG
purche' individuati, con riferimento all'intero territorio  nazionale
o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con  le
regioni e le province autonome interessate»; 
  Visto l'art. 31, comma 9, della medesima legge 12 dicembre 2016, n.
238, che stabilisce che le menzioni «Passito»,  «Vino  passito»  sono
attribuite alle categorie dei  vini  a  denominazione  di  origine  e
indicazione geografica tranquilli; 
  Considerato  che  i  disciplinari  di   produzione   dei   vini   a
denominazione di origine e ad indicazioni geografica stabiliscono  le
tipologie ammesse per ciascuna denominazione; 
  Ritenuto  di  dare  applicazione   alle   richiamate   disposizioni
contenute nella legge 12 dicembre  2016,  n.  238,  per  la  campagna
vitivinicola 2022/2023; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
espressa nella seduta del 14 dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Periodo delle fermentazioni e rifermentazioni 
 
  1.  Per  i  vini  a  denominazione  di  origine  e  ad  indicazioni
geografica che prevedono nei propri  disciplinari  di  produzione  le
menzioni  tradizionali:  Passito,  Vin  Santo   nelle   sue   diverse
declinazioni, vendemmia  tardiva  e  menzioni  similari,  ovvero  per
quelli che ammettono esplicitamente il ricorso  ad  uve  appassite  o
stramature, nonche', per i mosti di uve parzialmente  fermentati  con
una  sovrapressione  superiore  ad  1   bar,   le   fermentazioni   e
rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2023. 
  2. Per il vino a  denominazione  di  origine  Colli  di  Conegliano
«Torchiato  di  Fregona»  le  fermentazioni  e  rifermentazioni  sono
consentite entro il 31 agosto 2023. 
  3.  Per  i  vini  senza  denominazione  di  origine  o  indicazioni
geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per  i  quali
il processo di vinificazione avviene  in  contenitori  di  terracotta
interrati o in altre tipologie di recipienti riempiti di uva  pigiata
unitamente  alle  bucce,  le  fermentazioni  e  rifermentazioni  sono
consentite sino al 30 giugno 2023. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 dicembre 2022 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida