CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 13 gennaio 2023 

Modifiche del  regolamento  interno  del  Consiglio  superiore  della
magistratura. (23A00274) 
(GU n.13 del 17-1-2023)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                 Presidente del Consiglio superiore 
                         della magistratura 
 
  Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195; 
  Visto il testo attualmente  vigente  del  regolamento  interno  del
Consiglio superiore della magistratura; 
  Vista la delibera in data 12 gennaio 2023 con la quale il Consiglio
superiore della magistratura ha approvato la modifica degli  articoli
4, 11, 12,  14,  15,  34,  51,  53,  67  del  regolamento  interno  e
l'inserimento dell'art. 91-bis nel regolamento interno; 
 
                              Decreta: 
 
  La modifica degli articoli 4, 11, 12, 14, 15, 34, 51, 53 e  67  del
R.I. nei termini di seguito indicati: 
 
                               Art. 4. 
         Elezione dei componenti della sezione disciplinare. 
                      Presidenza della sezione 
 
  1. Subito dopo l'elezione  del  vicepresidente,  il  Consiglio,  ai
sensi dell'art. 4 della legge 24 marzo  1958,  n.  195  e  successive
modificazioni, procede all'elezione di sei componenti effettivi e  di
cinque componenti supplenti della sezione disciplinare. 
  2. I componenti effettivi sono:  il  vicepresidente  del  Consiglio
superiore,  che  presiede  la  sezione  per  l'intera  durata   della
consiliatura; un componente eletto dal Parlamento,  che  presiede  la
sezione in sostituzione del vicepresidente del  Consiglio  superiore;
un magistrato con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita';
due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art.  23,  comma
2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'art.
23, comma 2, lettera b). I componenti supplenti sono:  un  componente
eletto dal Parlamento, un magistrato con  esercizio  effettivo  delle
funzioni di legittimita'; due magistrati che esercitano  le  funzioni
di cui all'art. 23, comma 2, lettera c) della legge 24 marzo 1958, n.
195  e  successive  modificazioni;  un  magistrato  che  esercita  le
funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) della legge 24 marzo
1958, n. 195 e successive modificazioni. 
  3. Contestualmente all'elezione dei sei componenti effettivi e  dei
cinque  componenti   supplenti,   il   Consiglio   procede   altresi'
all'elezione di ulteriori  nove  componenti  supplenti,  di  cui  sei
componenti togati e tre componenti eletti dal Parlamento, per il caso
di impossibilita' di formare il collegio. 
  4. Nel caso in cui il vicepresidente e  il  componente  eletto  dal
Parlamento che lo  sostituisce  non  possono,  per  qualsiasi  causa,
presiedere la sezione disciplinare,  la  presidenza  e'  assunta  dal
componente supplente eletto dal Parlamento piu' anziano per  data  di
elezione e, a parita'  di  data  di  elezione,  a  quello  che  abbia
riportato piu' voti; nel caso di parita' di voti, dal piu' anziano di
eta'. 
  5. Il Consiglio superiore determina,  su  proposta  del  presidente
della  sezione  disciplinare,  i  criteri  per  la  sostituzione  dei
componenti della sezione, per i soli  casi  di  incompatibilita',  di
astensione o di altro motivato impedimento. Analogamente il Consiglio
provvede,  su  proposta  motivata  del  presidente,  in  ordine  alla
modifica di detti criteri. 
  6. Il presidente della sezione disciplinare predetermina i  criteri
per  l'assegnazione  dei  procedimenti  ai  componenti  effettivi   e
supplenti della sezione e li comunica al Consiglio. 
 
                              Capo III 
      Segretario generale e componenti addetti alla segreteria 
 
                              Art. 11. 
                         Segretario generale 
 
  1. Il magistrato, che ai sensi dell'art. 7  della  legge  24  marzo
1958, n. 195, dirige la segreteria, assume le funzioni di  segretario
generale con le seguenti attribuzioni: 
    a) assiste il vicepresidente e il Comitato  di  Presidenza  nella
predisposizione   e   nello   svolgimento   dei   lavori    attinenti
l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio; 
    b) cura, nell'ambito delle proprie funzioni, i  rapporti  con  le
segreterie generali della Presidenza della Repubblica,  della  Camera
dei  deputati  e   del   Senato   della   Repubblica,   della   Corte
costituzionale, nonche' con gli analoghi uffici della Presidenza  del
Consiglio   dei   ministri,   degli   altri   organi   di   rilevanza
costituzionale e della pubblica amministrazione; 
    c) istruisce le pratiche per l'adozione da parte del Comitato  di
Presidenza   di   provvedimenti   attinenti   l'amministrazione   del
Consiglio; 
    d) assiste alle riunioni del Comitato di Presidenza e  ne  redige
il  verbale;  provvede  alla  conservazione  degli  atti;  cura   gli
adempimenti preparatori delle riunioni stesse  e  l'esecuzione  delle
deliberazioni adottate; 
    e) coordina l'attivita' dei componenti addetti alla segreteria; 
    f) assicura il buon  andamento  dei  servizi  e  degli  uffici  e
sovraintende al personale addetto al Consiglio; 
    g) adempie a ogni altro  compito  previsto  dai  regolamenti  del
Consiglio o che gli sia affidato dal vicepresidente, dal Comitato  di
Presidenza o dal Consiglio. 
  2. Nello svolgimento dei predetti compiti il segretario generale si
avvale di apposita segreteria ed e' coadiuvato e sostituito, in  caso
di impedimento, da un magistrato di merito che assume  l'incarico  di
vice   segretario   generale.   Il   segretario   generale,    previa
comunicazione al  Comitato  di  Presidenza,  puo'  delegare  al  vice
segretario generale il compimento di determinati atti o  la  cura  di
procedimenti  o  settori  di  attivita'  rientranti   nelle   proprie
attribuzioni, fermo restando il potere di direzione  e  coordinamento
spettantegli; la delega puo' essere revocata con le stesse  modalita'
con cui e' conferita. Successivamente all'emanazione, i provvedimenti
di delega o di revoca sono  comunicati  al  Consiglio  da  parte  dal
Comitato di presidenza. 
  3. La nomina del segretario generale e' deliberata  dal  Consiglio,
previa designazione da parte del Comitato di Presidenza, a seguito di
interpello aperto a tutti i magistrati che abbiano conseguito  almeno
la quinta valutazione di professionalita'. La procedura di nomina del
segretario generale e' regolata con circolare approvata dal Consiglio
su proposta della Terza Commissione. 
  4. La  nomina  del  vice  segretario  generale  e'  deliberata  dal
Comitato di Presidenza, previo concorso per titoli aperto a  tutti  i
magistrati che abbiano conseguito  almeno  la  terza  valutazione  di
professionalita'. La procedura di nomina del vice segretario generale
e' regolata con circolare approvata dal  Consiglio  su  proposta  del
Comitato di Presidenza, di intesa con la Terza Commissione. 
  5. Gli incarichi  di  segretario  generale  e  di  vice  segretario
generale sono soggetti a conferma dopo tre anni dall'assunzione e, se
conferiti nel corso della consiliatura precedente rispetto  a  quella
in cui scade detto termine, purche'  sia  trascorso  almeno  un  anno
dall'inizio della nuova consiliatura. 
  6. Sulla conferma delibera il Consiglio su proposta del Comitato di
Presidenza. 
 
                              Art. 12. 
                 Componenti addetti alla segreteria 
 
  1. I componenti che, ai sensi dell'art.  7  della  legge  24  marzo
1958, n. 195, sono addetti alla segreteria,  esercitano  le  seguenti
funzioni,  secondo  la  ripartizione  dei   settori   di   competenza
determinata dal Comitato di Presidenza e dal segretario generale: 
    a) collaborano con il segretario generale per assicurare il  buon
andamento delle segreterie delle Commissioni e  degli  altri  settori
della struttura consiliare  a  loro  assegnati,  sovrintendendo  alle
relative attivita' e all'organizzazione, nonche' curando l'attuazione
delle direttive emanate dal Comitato di Presidenza e  dal  segretario
generale; 
    b) collaborano con il presidente  della  Commissione  alla  quale
sono assegnati, lo assistono  nell'attivita'  organizzativa  e  nello
svolgimento dei lavori e curano l'attuazione delle sue direttive; 
    c) curano la  preparazione  delle  singole  pratiche  secondo  le
direttive impartite dal presidente della Commissione o dai  relatori,
ricercando i documenti,  i  precedenti  e  i  contributi  consiliari,
dottrinali e giurisprudenziali funzionali alla trattazione  di  esse;
curano altresi' che sia compiuta la necessaria istruttoria; 
    d) assistono alle  sedute  della  Commissione;  a  richiesta  dei
relatori, predispongono gli elementi per la stesura delle motivazioni
e delle relazioni che  accompagnano  le  proposte  da  sottoporre  al
Consiglio;  provvedono,  su   disposizione   del   presidente   della
Commissione, alla redazione del  verbale,  quando  non  e'  possibile
farvi luogo a norma dell'art. 13, lettera b); 
    e)  assistono  alle  sedute  del  Consiglio   e   della   sezione
disciplinare, sovrintendono alla stesura del  verbale  da  parte  dei
funzionari e del resoconto da parte dei resocontisti; 
    f) svolgono, se richiesto dal  vicepresidente,  dal  Comitato  di
Presidenza  o  dai  presidenti  delle   Commissioni,   attivita'   di
massimazione  di  precedenti,  nonche'  di   ricerca   di   materiale
d'interesse consiliare, anche in collaborazione con l'ufficio studi e
documentazione,  quando  non   e'   richiesta   a   quest'ultimo   la
predisposizione di  relazioni  o  pareri;  se  addetti  alla  sezione
disciplinare, provvedono alla massimazione delle decisioni; 
    g) esercitano ogni altra attribuzione stabilita dalla legge e dal
Comitato di Presidenza. 
  2. La procedura di nomina dei componenti addetti alla segreteria e'
regolata con circolare deliberata dal  Consiglio  su  proposta  della
Terza Commissione. 
 
                              Art. 14. 
                   Ufficio studi e documentazione. 
                        Funzioni ed attivita' 
 
  1. L'ufficio studi e documentazione  svolge  la  propria  attivita'
nelle seguenti forme: 
    a) ricerca e raccolta sistematica di documentazione di  interesse
consiliare; 
    b) stesura di relazioni su  richiesta  delle  Commissioni  o  del
Consiglio,  nonche'  di  relazioni  e   pareri   su   richiesta   del
vicepresidente o del Comitato di Presidenza; 
    c) cura del contenzioso relativo agli atti del Consiglio; 
    d)   assistenza   ai   consiglieri   per   sommarie   indicazioni
bibliografiche e sommarie informazioni  sullo  stato  di  determinate
questioni. 
  2. L'ufficio studi e documentazione cura la  predisposizione  e  la
raccolta della disciplina primaria  e  secondaria  di  interesse  del
Consiglio,  da  pubblicare  sul  sito  internet   e   negli   archivi
documentali elettronici del Consiglio, e indica  all'ufficio  per  la
comunicazione istituzionale le massime delle decisioni  emesse  dalla
sezione  disciplinare,  gli  atti   consiliari   rilevanti,   nonche'
ulteriori  provvedimenti  o  atti  di   interesse   ai   fini   della
pubblicazione ai sensi dell'art. 35. 
  3. La procedura di nomina dei componenti addetti all'ufficio  studi
e documentazione e' regolata con circolare deliberata  dal  Consiglio
su proposta della Terza Commissione. 
 
                              Art. 15. 
                   Ufficio studi e documentazione. 
                              Direzione 
 
  1. L'ufficio studi e documentazione e' diretto da un componente del
Consiglio,  nominato  dal  Consiglio  su  proposta  del  Comitato  di
Presidenza, sentita la Sesta Commissione. 
  2. Il direttore dura in carica un anno e svolge i seguenti compiti: 
    a) dirige l'ufficio, provvedendo anche alla sua organizzazione; 
    b) assegna le pratiche ai componenti addetti e nomina i  relatori
sulle questioni piu' importanti,  seguendo  criteri  oggettivi  o  di
specializzazione; 
    c) predispone i turni di servizio. 
  3.  La  Sesta  Commissione   sovraintende   all'ufficio   studi   e
documentazione e ne indirizza l'attivita' tramite il direttore. 
  4. Nello svolgimento delle sue attivita' l'ufficio si attiene  alle
indicazioni specificamente emanate dal Consiglio. 
 
                              Art. 34. 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti del Consiglio sono  tenuti  al  segreto  su  quanto
riguarda le sedute del Consiglio per le quali  e'  stata  esclusa  la
pubblicita', nonche' su quanto concerne i  lavori  delle  Commissioni
per i quali e' stata deliberata la segretazione, nei  limiti  in  cui
essa e' stata disposta.  Non  sono  coperti  da  segreto,  salvo  che
ricorrano  esigenze  di  sicurezza,  le  deliberazioni  adottate  dal
Consiglio,  i  dispositivi  delle  proposte  delle  Commissioni,   il
risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente. 
  2. Le  Commissioni,  se  sussistono  le  esigenze  di  riservatezza
indicate  nell'art.  33,  possono  deliberare,  a   maggioranza   dei
componenti, la segretazione dei propri lavori o di singoli atti.  Per
i   medesimi   motivi,   il   Comitato   di   Presidenza,    all'atto
dell'assegnazione della pratica  alla  Commissione  competente,  puo'
disporne la segretazione provvisoria fino a che  la  Commissione  non
abbia deliberato in merito. 
  3. La segretazione disposta dalla  Commissione  ha  efficacia  fino
alla approvazione delle proposte da sottoporre  al  Consiglio,  salvo
che la Commissione non deliberi, con il voto  della  maggioranza  dei
propri  componenti,  di  proporre  al  Consiglio  di   escludere   la
pubblicita' delle sedute consiliari o di mantenere la segretazione di
singoli atti o documenti. 
  4. I componenti addetti alla  segreteria  e  dell'ufficio  studi  e
documentazione, nonche' il personale addetto, sono tenuti al  segreto
su quanto riguarda le sedute del Consiglio  per  le  quali  e'  stata
esclusa la pubblicita', salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del
comma 1 del presente articolo. 
  5. I componenti addetti alla  segreteria  e  dell'ufficio  studi  e
documentazione, nonche' il personale addetto, sono tenuti al  segreto
su quanto riguarda le sedute delle  Commissioni  e  sugli  atti  e  i
documenti formati o acquisiti nel corso dei  procedimenti  consiliari
sino alla loro definizione in seduta pubblica. 
 
                              Art. 51. 
                   Costituzione delle Commissioni 
 
  1. Entro un mese dall'insediamento  del  Consiglio  il  presidente,
sentiti tutti i componenti, su proposta del Comitato  di  Presidenza,
provvede a formare le Commissioni previste dall'art.  3  e  dall'art.
11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e  dall'art.  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre  1958,  n.  916.
Ciascuna Commissione e' composta per due terzi da consiglieri  eletti
dai magistrati e per un terzo da quelli eletti dal Parlamento. 
  2. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere
assegnati  a  una  sola  commissione  e  non  possono   comporre   le
commissioni  per  il  conferimento  degli   incarichi   direttivi   e
semidirettivi, per le valutazioni di professionalita' e in materia di
incompatibilita'  nell'esercizio  delle  funzioni  giudiziarie  e  di
applicazione dell'art. 2, secondo comma, del regio decreto 31  maggio
1946, n. 511. Possono, comunque, far parte della Commissione  per  il
regolamento del Consiglio e della Commissione  per  il  bilancio  del
Consiglio e il regolamento di amministrazione e contabilita'. 
  3. Con lo stesso provvedimento il presidente nomina il presidente e
il vicepresidente di ciascuna delle Commissioni, uno  dei  quali  tra
gli eletti dai magistrati e l'altro tra gli eletti dal Parlamento. 
  4. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione e', di  regola,
pari a sei, eccettuata la Commissione per il bilancio del Consiglio e
il regolamento di amministrazione  e  contabilita',  formata  da  tre
componenti. 
  5. Il presidente  puo'  altresi'  istituire,  seguendo  gli  stessi
criteri di composizione previsti nel comma  1,  Commissioni  speciali
cui sono attribuite competenze specifiche. 
 
                              Art. 53. 
               Durata delle Commissioni e loro rinnovo 
 
  1. Salvo quanto previsto dal successivo comma  5,  la  composizione
delle Commissioni permanenti e' rinnovata ogni sedici mesi. 
  2. Entro un mese dalla scadenza delle  Commissioni  permanenti,  il
presidente, con le stesse modalita', provvede alla nuova costituzione
delle Commissioni e delle loro presidenze.  Fino  alla  prima  seduta
successiva al  rinnovo,  ciascuna  Commissione  esercita  le  proprie
funzioni nella composizione precedente. 
  3. La composizione e la presidenza delle Commissioni permanenti non
possono rimanere immutate. Ogni sedici mesi i componenti, di  regola,
sono rinnovati per due terzi. 
  4. Ciascun componente non puo' far parte della  stessa  Commissione
per piu' di trentadue mesi, anche non consecutivi. 
  5. La Commissione per il regolamento del Consiglio e la Commissione
per il bilancio del Consiglio e il regolamento di  amministrazione  e
contabilita' restano in carica nella stessa composizione per l'intera
durata del Consiglio. 
 
                              Art. 67. 
                   Sedute, votazioni del Consiglio 
              e programmazione delle relative attivita' 
 
  1. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua
assenza, dal vicepresidente, o, se anche questi  non  puo'  prendervi
parte, dal componente  indicato  dall'art.  6.  Il  presidente  della
seduta assicura l'applicazione del regolamento;  in  caso  di  dubbio
puo' interpellare la Commissione per il  regolamento  del  Consiglio,
secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 4. 
  2. Il Consiglio  delibera  validamente  con  la  partecipazione  di
almeno ventuno componenti, dei quali quattordici  magistrati  e sette
eletti  dal  Parlamento.  Le  deliberazioni  risultano  approvate  se
ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi in  base  alle
disposizioni dell'art. 45. A parita' di voti prevale il voto espresso
dal presidente della seduta, fatta eccezione per la  disposizione  di
cui al comma 5, ultimo periodo, dell'art. 45. 
  3. Nell'ambito della riunione  convocata  ai  sensi  dell'art.  58,
comma 2, il  vicepresidente  acquisisce  informazioni  utili  per  la
programmazione dei lavori dell'assemblea plenaria e indicazioni circa
la priorita' di taluni argomenti da iscrivere nell'ordine del  giorno
delle successive sedute del Consiglio. Sugli esiti della riunione  di
programmazione il vicepresidente  informa  il  Consiglio  durante  la
prima seduta utile successiva. 
  L'inserimento dopo l'art. 91 R.I. del seguente art. 91-bis R.I. 
 
                            Art. 91-bis. 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Le modifiche degli articoli 4, 11, 51,  53  e  67  disposte  con
deliberazione del 12 gennaio 2023, entrano in vigore  alla  data  del
primo insediamento del nuovo organo consiliare. 
  2. Le modifiche degli articoli 12, 14, 15 e 34 entrano  in  vigore,
per quanto riguarda  la  segreteria,  a  decorrere  dall'approvazione
della delibera di cui al comma 2 dell'art. 12 e, per quanto  riguarda
l'ufficio studi e documentazione, dall'approvazione della delibera di
cui al comma 3 dell'art. 14. 
    Dato a Roma, addi' 13 gennaio 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                        Il segretario generale: Viola