N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 gennaio 2023
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 gennaio 2023 (dal Presidente del Consiglio dei ministri). Energia - Ambiente - Norme della Regione Puglia - Disciplina in materia di incentivazione alla transizione energetica - Previsione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici, dovute a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, anche relative a strutture esistenti e in attivita' alimentate con combustibili di natura fossile. Energia - Ambiente - Norme della Regione Puglia - Disciplina in materia di incentivazione alla transizione energetica - Previsione che la Giunta regionale, sentiti gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati, cura i negoziati con i soggetti indicati all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 28 del 2022 per sottoscrivere accordi recanti misure di compensazione e misure di riequilibrio ambientale e territoriale - Perseguimento, in tale ambito, degli obiettivi: a) di riduzione delle ripercussioni negative delle infrastrutture e degli impianti sul territorio; b) di garanzia di miglioramento della sostenibilita' ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche; c) di promozione del risparmio energetico e della riconversione verso l'impiego diffuso di fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso il potenziamento della misura del Reddito energetico regionale e la creazione di comunita' energetiche; d) di realizzazione degli interventi di forestazione in ambito urbano e periurbano; e) di indennizzo anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attivita', impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale. Energia - Ambiente - Norme della Regione Puglia - Disciplina in materia di incentivazione alla transizione energetica - Previsione che e' disposta per ogni impianto o infrastruttura, nella misura del 3 per cento del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia, la misura di compensazione e riequilibrio territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture di gas presenti, anche in esercizio, sul territorio pugliese - Cessione del gas da parte dei soggetti indicati all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 28 del 2022 ai gestori della rete di trasporto locale e da questi ai distributori locali e alle societa' di vendita, al prezzo decurtato dall'ammontare della compensazione, affinche' il corrispettivo sia detratto a titolo di sconto in fattura alle utenze domestiche delle famiglie pugliesi - Predisposizione da parte dei medesimi soggetti di un regolamento di dettaglio sulle modalita' operative di attribuzione delle compensazioni, la cui approvazione e' demandata alla Giunta regionale. Energia - Ambiente - Norme della Regione Puglia - Disciplina in materia di incentivazione alla transizione energetica - Previsione che la Giunta regionale e' autorizzata a modificare le modalita' di erogazione e attribuzione delle misure di compensazione e riequilibrio territoriale, per garantire positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici, occupazionali e di sviluppo per le utenze civili e produttive del territorio regionale. - Legge della Regione Puglia 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica), artt. 1, commi 1, 2 e 3; 2, commi 1, 2 [e 3]; 3, comma 2.(GU n.3 del 18-1-2023 )
Ricorso ex art. 127, comma 1 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587; indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 dicembre 2022, ricorrente; Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, intimata per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2 e 3; 2, commi 1 e 2; 3, comma 2 della legge della Regione Puglia 7 novembre 2022, n. 28, pubblicata sul BUR n. 122 dell'8 novembre 2022, recante «Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica», per violazione dell'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera e) e terzo comma, Cost., in relazione all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; al decreto ministeriale 10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»; al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; alla legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 3, lettere da a) ad m), 4 lettera f), e 5; all'art. 34, comma 16, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 17 dicembre 2012, n. 221; all'art. 21, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; all'art. 23, decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93; all'art. 16, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 27 aprile 2022, n. 34; all'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n 481. La legge della Regione Puglia n. 28 del 7 novembre 2022, recante «Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica» contiene agli articoli 1, 2 e 3 disposizioni relative a misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici. La disciplina prevista dalle predette disposizioni, come di seguito si illustrera', viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione e, nello specifico, i principi fondamentali posti dallo Stato nella materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» nonche' l'art. 117, comma 1, della Costituzione per contrasto con le norme statali di recepimento di direttive europee in materia energetica e, con specifico riferimento all'art. 3, comma 2, invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. Interessa evidenziare che, in materia di energia, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, le Regioni sono tenute a rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale e, per quanto di interesse, dal decreto legislativo n. 387/2003, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'» ed, in particolare, dall'art. 12 (tra le tante, sentenze n. 11 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, sentenze n. 14/2018 e n. 177/2018). I tratti essenziali della disciplina delineata dall'anzidetto art. 12, rubricato «Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative», si compendiano nell'obiettivo di razionalizzare e di semplificare le procedure autorizzative per la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili. Di regola, si prevede il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della Regione o delle province delegate da quest'ultima o, nel caso di impianti di potenza particolarmente elevata, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (gia' dello sviluppo economico). Anche le Linee guida, approvate con decreto ministeriale 10 settembre 2010, adottate in attuazione dell'art. 12, comma 10, del suddetto decreto legislativo n. 387/2003 e del decreto legislativo n. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), il cui rispetto si impone al legislatore regionale, sono annoverate, per giurisprudenza costante della Corte costituzionale, tra i principi fondamentali della materia, vincolanti nei confronti delle regioni in quanto costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria (sentenze n. 86 del 2019, n. 177 del 2021 e n. 106 del 2020). In particolare, il suddetto art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che, per lo svolgimento del procedimento di cui al terzo comma, devono essere approvate le linee guida in sede di Conferenza unificata le quali sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Secondo l'orientamento della Corte costituzionale in tema di energie rinnovabili, fondato sul criterio funzionale della individuazione degli interessi pubblici sottesi alla disciplina, le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili integrano una normativa riconducibile alla materia di potesta' legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (ex plurimis, sentenze n. 224/2012, n. 275/2012, n. 192/2011, numeri 194, 168, e 119/2010, n. 282/2009, n. 364/2006). Occorre, inoltre, osservare che, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, cui la normativa regionale in esame si propone di dare attuazione, e' consentito predisporre misure di compensazione ambientale e territoriale «qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attivita', impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale» (art. 1, comma 4, lettera f). In base all'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 239/2004, secondo cui «Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge», la citata disposizione di cui all'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239/2004 costituisce «principio fondamentale in materia energetica» ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che, come detto, e' oggetto di legislazione concorrente, in cui la determinazione dei principi fondamentali e' riservata alla legislazione dello Stato (art. 117, comma 3, Cost.). Alla stregua del sopra delineato contesto normativo e giurisprudenziale in cui si colloca la legge in esame, le disposizioni previste dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, dall'art. 2, commi 1 e 2 e dall'art. 3, comma 2, risultano censurabili per contrasto con l'art. 117, commi primo, secondo, lettera e) e terzo Cost., per le ragioni che di seguito si illustrano. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone, pertanto, il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi di Diritto 1. Illegittimita' dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge Regione Puglia 7 novembre 2022, n. 28, per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, in relazione all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, al decreto ministeriale 10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; all'art. 1, comma 1, comma 3, lettera da a) a m), comma 4, lettera f) e comma 5 della legge n 239/2004; all'art. 34, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 17 dicembre 2012, n. 221. Interessa premettere che gli articoli 1 e 2 della legge regionale, dispongono misure di compensazione territoriale e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei soggetti proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche, con un ambito di applicazione che riguarda le strutture gia' esistenti e che sembrerebbe volersi rivolgere anche alle fonti energetiche rinnovabili. Le disposizioni contenute nelle predette norme si pongono in netto contrasto con i principi generali in materia energetica fissati dalla legge n. 239 del 2004 e dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, la cui attuazione e' stata disciplinata con il decreto ministeriale 10 settembre 2010. 1a. L'art. 1 sotto la rubrica «Oggetto e finalita'» al comma 1 prevede che "La Regione [...] disciplina misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici». In stretta correlazione con tale disposizione, il comma 2, stabilisce che: «... qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 [...] e, ove pertinenti, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 [...], sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, anche relative a strutture esistenti e in attivita' alimentate con combustibili di natura fossile». Sotto un primo profilo, tale disciplina nel prevedere la doverosita' delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei soggetti elencati «anche relative a strutture esistenti e in attivita' alimentate con combustibili di natura fossile», contrasta con quella prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, che contempla la possibilita' per regioni, enti pubblici territoriali ed enti locali territorialmente interessati, di stipulare accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, solamente per nuove infrastrutture energetiche o per potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti. Sotto altro profilo, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, dell'impugnata legge regionale presenta aspetti di illegittimita' costituzionale con specifico riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina; la norma, infatti, estende la previsione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico «dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese», cosi' ampliando la sua portata applicativa a soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, espressamente rivolto ai soli proponenti. Pertanto, l'art. 1, comma 2, dell'impugnata legge regionale e' costituzionalmente illegittimo in quanto contrasta con la disciplina statale di principio prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione con riferimento alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». 1b. L'art. 1, comma 3, prevede che «La Giunta regionale, sentiti gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati, cura i negoziati con i soggetti indicati al comma 2 al fine di sottoscrivere accordi recanti misure di compensazione e misure di riequilibrio ambientale e territoriale, perseguendo i seguenti obiettivi: a) ridurre le ripercussioni negative delle infrastrutture e degli impianti sul territorio; b) garantire il miglioramento della sostenibilita' ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche; c) promuovere il risparmio energetico e la riconversione verso l'impiego diffuso di fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso il potenziamento della misura del reddito energetico regionale di cui alla legge regionale 9 agosto 2019, n. 42 (Istituzione del Reddito energetico regionale), e la creazione di comunita' energetiche; d) realizzare interventi di forestazione in ambito urbano e periurbano; e) indennizzo anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attivita', impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale. La Giunta monitora l'esecuzione degli accordi». La norma elenca gli obiettivi ai quali, nell'ottica del legislatore regionale, sono finalizzati gli accordi recanti misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale. Tali obiettivi, tuttavia, non risultano pienamente coerenti con quelli generali di politica energetica nazionale, previsti dall'art. 1, comma 3, lettere da a) ad m) della legge n. 239 del 2004, in cui non figura, ad esempio, la realizzazione di interventi di forestazione in ambito urbano e periurbano o la necessita' di garantire il miglioramento della sostenibilita' ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche. L'impugnata disposizione viola, pertanto, il riportato parametro interposto che prevede espressamente che tali accordi devono essere coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale. Con specifico riferimento, poi, agli impianti alimentati a fonti rinnovabili, si evidenzia, peraltro, che le suddette voci di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale in esame neppure risultano pienamente coerenti con quanto previsto, in materia di accordi compensativi, dalle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, il cui allegato 2, punto numero 2, stabilisce che «... l'autorizzazione unica puo' prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi». A cio' si aggiunge che, diversamente da quanto previsto nell'impugnata legge regionale, le misure compensative di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, devono essere orientate a favore dei comuni. Ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale della disposizione in esame, si rinviene dal confronto con i parametri interposti costituiti, per gli impianti alimentati a fonte rinnovabile, dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dall'allegato 2, punto 2, lettera f), del decreto ministeriale 10 settembre 2010, ove e' previsto che «le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo comune», da cui si evince che la sede dei «negoziati» volti alla definizione delle medesime misure e' esclusivamente quella amministrativa. Nel suddetto art. 1, comma 3, e', invece, previsto che sia la Giunta regionale (organo politico), sentiti gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati, a curare i negoziati con i soggetti interessati al fine di sottoscrivere accordi recanti misure di compensazione e di riequilibrio ambientale. Si richiama, in proposito, il principio affermato dalla Corte costituzionale secondo cui «[...] il legislatore statale, infatti, attraverso la disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione». (cfr. sentenza n. 99/2012). La medesima norma regionale, inoltre, nell'attribuire alla Giunta regionale il potere di concludere i suddetti accordi, si pone in evidente contrasto con l'art. 34, comma 16, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui «Gli accordi di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata». Infine, con specifico riferimento alla previsione contenuta nell'impugnato art. 1, comma 3, lettera e) che prevede tra gli obiettivi da perseguire con le misure di compensazione, un «indennizzo anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attivita', impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale», si evidenzia che le misure di compensazione non possono avere carattere meramente patrimoniale o economico. Invero, l'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 precisa che «le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n 387», che, appare utile rammentare, prevede che «l'autorizzazione non puo' essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province». La norma statale prevede solo misure di compensazione e riequilibrio ambientale, con esclusione, quindi, di misure di carattere patrimoniale o indennitario. Inoltre, la previsione di compensazioni puramente indennitarie si pone in contrasto con i principi fondamentali in tema di compensazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili stabiliti dall'allegato 2, punto 2, lettera e) del decreto ministeriale 10 settembre 2010 che prevede soltanto «misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche ...». L'art. 1, comma 3 della legge regionale contrasta, dunque, con la indicata normativa statale di principio, in violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione con riferimento alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». 2. Illegittimita' dell'art. 2, commi 1 e 2 della legge Regione Puglia 7 novembre 2022, n. 28, per violazione dell'art. 117, 1 e 3 comma Cost., in relazione all'art. 1, comma 2, lettera c) e comma 4, lettera f), legge n. 239/2004; all'art. 21, decreto legislativo n. 164/2000; all'art. 23, decreto legislativo n. 93/2011; all'art. 3 della legge n. 481/1995. L'art. 2 della legge regionale (rubricato «Misure di compensazione territoriale relative agli impianti e alle infrastrutture di gas») prevede che «Fuori dai casi di cui all'art. 1 della presente legge e ai sensi dell'art. 1, comma 4, della lettera f), della legge n. 239/2004, al fine di contenere il costo del gas sostenuto dalle famiglie pugliesi e tenuto conto della mancata corresponsione di qualsiasi forma d'indennizzo o investimento anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attivita', impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale, e' disposta per ogni impianto o infrastruttura, nella misura del 3 per cento del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia, la misura di compensazione e riequilibrio territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture di gas presenti, anche in esercizio, sul territorio pugliese. I soggetti di cui al comma 1 cedono il gas ai gestori della rete di trasporto locale e da questi ai distributori locali e alle societa' di vendita, al prezzo decurtato dall'ammontare della compensazione disposta dal comma 1, affinche' il corrispettivo sia detratto a titolo di sconto in fattura alle utenze domestiche delle famiglie pugliesi. Lo sconto deve essere espressamente indicato in ogni fattura.». La norma regionale in esame si pone in contrasto con la disciplina statale prevista dall'art. 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239/2004 in quanto prescinde dalla sussistenza del presupposto delle «concentrazioni territoriali di attivita', impianti e infrastrutture a elevato impatto territoriale» che costituisce il fondamento del potere di intervenire con misure compensative la cui verifica deve essere preventivamente effettuata dal legislatore regionale. La disposizione e', pertanto, illegittima per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di potesta' legislativa concorrente. A cio' si aggiunge che l'art. 2 della legge in esame non si concilia con il funzionamento della filiera del gas naturale, laddove dispone che gli operatori interessati vendano il gas «ai gestori della rete di trasporto locale e, da questi ai distributori locali e alle societa' di vendita». Infatti, nell'ambito della filiera di riferimento, il gas naturale prodotto o importato in Italia viene ceduto alle societa' di vendita, le quali a propria volta lo rivendono ai clienti finali. I gestori della rete di trasporto e i distributori si occupano, rispettivamente, del trasporto del gas e della consegna ai clienti finali: non e', quindi, conforme al sistema ed e' improprio prevedere che il gas venga ceduto a prezzo decurtato «ai gestori della rete di trasporto e, da questi, ai distributori locali». Peraltro, occorre evidenziare che, in attuazione di principi sovranazionali, di cui alle disposizioni contenute negli articoli 21, decreto legislativo n. 164/2000 e 23, decreto legislativo n. 93/2011, l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas ed e', ai sensi dell'art. 2, lettera c, legge n. 239/2004, un servizio pubblico attribuito dallo Stato in concessione secondo le disposizioni di legge. L'impugnata norma regionale, pertanto, incidendo sull'attivita' dei distributori, viola i predetti principi, e contrasta con l'art. 117, commi 1 e 3, della Costituzione. Si osserva, inoltre, che il meccanismo disciplinato dall'art. 2 della legge regionale interferisce con la competenza attribuita, dall'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente con riguardo alla composizione della bolletta e ai relativi oneri imposti agli operatori. La norma regionale in esame impone, infatti, che gli operatori («gestori della rete di trasporto locale, distributori locali e societa' di vendita») trasferiscano al cliente finale, tramite la fattura, lo sconto sul prezzo del gas derivante dalle misure compensative, senza precisare le modalita' con le quali tale meccanismo incida sulla bolletta e prevedendo l'ulteriore onere a carico degli operatori medesimi di adottare il relativo regolamento operativo, da approvarsi da parte della Giunta regionale (art. 2, commi 2 e 3), introducendo, quindi, potenziali costi aggiuntivi a carico degli operatori nei settori regolati, oltre che attribuendo alla Giunta competenze regolatorie. Anche sotto tale profilo, pertanto, l'impugnata norma viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione per contrasto con i principi di legislazione concorrente in materia energetica. 3. Illegittimita' dell'art. 3, comma 2 della legge Regione Puglia 7 novembre 2022, n. 28, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 16, decreto-legge n. 17/2022, convertito. con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. L'art. 3, comma 2, prevede che la Giunta possa «modificare le modalita' di erogazione e attribuzione delle misure di compensazione di cui all'art. 2, comma 1» al fine di favorire anche le «utenze produttive» e non quindi esclusivamente quelle civili. Tale disposizione favorisce le utenze produttive della Regione Puglia e genera, pertanto, effetti distorsivi della concorrenza, in violazione della competenza esclusiva statale nella materia di cui all'art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione. A cio' si aggiunge che la disciplina prevista dall'art. 3, comma 2, della legge regionale in esame si sovrappone alle recenti norme nazionali di sostegno ai costi energetici della produzione e, in particolare, l'art. 16 del decreto-legge 10 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi».
P. Q. M. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 1, commi 1, 2 e 3; 2, commi 1 e 2; 3, comma 2 della legge della Regione Puglia 7 novembre 2022, n. 28, pubblicata sul BUR n. 122 dell'8 novembre 2022, recante «Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica» per violazione dell'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera e) e terzo comma della Costituzione, in relazione all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; al decreto ministeriale 10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»; al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; alla legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 3, lettera da a) ad m), 4 lettera f), e 5; all'art. 34, comma 16, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 17 dicembre 2012, n. 221; all'art. 21, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; all'art. 23, decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93; all'art. 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 27 aprile 2022, n. 34; all'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n 481. Si producono: 1) copia della legge regionale impugnata; 2) copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2022, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa. Roma, 30 dicembre 2022 Gli Avvocati dello Stato: Guida - Spina