N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 gennaio 2023

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 3 gennaio  2023  (dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Energia - Ambiente - Norme  della  Regione  Puglia  -  Disciplina  in
  materia di incentivazione alla transizione energetica -  Previsione
  di  misure  di  compensazione  e  di  riequilibrio   ambientale   e
  territoriale fra livelli e costi di  prestazione  e  impatto  degli
  impianti  energetici,  dovute  a   carico   dei   proponenti,   dei
  produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e  infrastrutture
  energetiche sul territorio pugliese,  anche  relative  a  strutture
  esistenti e in attivita'  alimentate  con  combustibili  di  natura
  fossile. 
Energia - Ambiente - Norme  della  Regione  Puglia  -  Disciplina  in
  materia di incentivazione alla transizione energetica -  Previsione
  che la Giunta regionale, sentiti gli enti pubblici  territoriali  e
  gli enti locali territorialmente interessati, cura i negoziati  con
  i soggetti indicati all'art. 1, comma 2, della legge  regionale  n.
  28  del  2022  per  sottoscrivere   accordi   recanti   misure   di
  compensazione e misure di riequilibrio ambientale e territoriale  -
  Perseguimento, in tale ambito, degli  obiettivi:  a)  di  riduzione
  delle ripercussioni negative delle infrastrutture e degli  impianti
  sul   territorio;   b)   di   garanzia   di   miglioramento   della
  sostenibilita' ambientale di immobili e  infrastrutture  pubbliche;
  c) di promozione del risparmio  energetico  e  della  riconversione
  verso l'impiego diffuso di  fonti  energetiche  rinnovabili,  anche
  attraverso il potenziamento della  misura  del  Reddito  energetico
  regionale  e  la  creazione  di  comunita'   energetiche;   d)   di
  realizzazione degli interventi di forestazione in ambito  urbano  e
  periurbano; e) di indennizzo anche a  titolo  di  riequilibrio  per
  concentrazione di attivita', impianto e  infrastruttura  a  elevato
  impatto territoriale. 
Energia - Ambiente - Norme  della  Regione  Puglia  -  Disciplina  in
  materia di incentivazione alla transizione energetica -  Previsione
  che e' disposta per ogni impianto o  infrastruttura,  nella  misura
  del 3 per cento del valore commerciale del volume del gas prodotto,
  trasportato o importato in Italia, la  misura  di  compensazione  e
  riequilibrio territoriale a carico dei proponenti, dei  produttori,
  dei vettori e dei gestori  di  impianti  e  infrastrutture  di  gas
  presenti, anche in esercizio, sul territorio  pugliese  -  Cessione
  del gas da parte dei soggetti indicati all'art. 1, comma  2,  della
  legge regionale n. 28 del 2022 ai gestori della rete  di  trasporto
  locale e da questi  ai  distributori  locali  e  alle  societa'  di
  vendita, al prezzo decurtato  dall'ammontare  della  compensazione,
  affinche' il corrispettivo sia  detratto  a  titolo  di  sconto  in
  fattura  alle  utenze  domestiche   delle   famiglie   pugliesi   -
  Predisposizione da parte dei medesimi soggetti di un regolamento di
  dettaglio  sulle  modalita'   operative   di   attribuzione   delle
  compensazioni,  la  cui  approvazione  e'  demandata  alla   Giunta
  regionale. 
Energia - Ambiente - Norme  della  Regione  Puglia  -  Disciplina  in
  materia di incentivazione alla transizione energetica -  Previsione
  che la Giunta regionale e' autorizzata a modificare le modalita' di
  erogazione  e  attribuzione  delle  misure   di   compensazione   e
  riequilibrio territoriale,  per  garantire  positive  ricadute  sul
  territorio in termini di vantaggi  economici,  occupazionali  e  di
  sviluppo  per  le  utenze  civili  e  produttive   del   territorio
  regionale. 
- Legge della Regione Puglia 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia
  di incentivazione alla transizione energetica), artt. 1, commi 1, 2
  e 3; 2, commi 1, 2 [e 3]; 3, comma 2. 
(GU n.3 del 18-1-2023 )
    Ricorso ex art. 127, comma 1 della  Costituzione  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale   dello   Stato    (c.f.    80224030587;    indirizzo    PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in
Roma alla via dei Portoghesi n.  12,  giusta  delibera  adottata  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  28   dicembre   2022,
ricorrente; 
    Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della  Giunta
regionale   in   carica,   intimata   per   la   declaratoria   della
illegittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2  e  3;  2,
commi 1 e 2; 3, comma 2 della legge della Regione Puglia  7  novembre
2022, n. 28, pubblicata sul BUR n. 122 dell'8 novembre 2022,  recante
«Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica», per
violazione dell'art. 117, primo comma, secondo comma,  lettera  e)  e
terzo comma, Cost., in relazione all'art. 12 del decreto  legislativo
29 dicembre 2003, n. 387; al decreto ministeriale 10  settembre  2010
«Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da  fonti
rinnovabili»; al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  «Attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; alla legge  23  agosto  2004,  n.
239, art. 1, commi 3, lettere da  a)  ad  m),  4  lettera  f),  e  5;
all'art. 34,  comma  16,  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 17  dicembre
2012, n. 221; all'art. 21, decreto legislativo  23  maggio  2000,  n.
164; all'art. 23, decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93; all'art.
16, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito in legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 27  aprile  2022,  n.  34;
all'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n 481. 
    La legge della Regione Puglia n. 28 del 7 novembre 2022,  recante
«Norme in materia  di  incentivazione  alla  transizione  energetica»
contiene agli articoli 1, 2 e 3 disposizioni  relative  a  misure  di
compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli
e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici. 
    La disciplina  prevista  dalle  predette  disposizioni,  come  di
seguito si illustrera', viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione
e, nello specifico, i principi fondamentali posti dallo  Stato  nella
materia  di  legislazione  concorrente   «produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia» nonche' l'art.  117,  comma  1,
della Costituzione per contrasto con le norme statali di  recepimento
di  direttive  europee  in  materia  energetica  e,   con   specifico
riferimento all'art. 3,  comma  2,  invade  la  competenza  esclusiva
statale in materia di tutela della concorrenza di cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera e) della Costituzione. 
    Interessa evidenziare che, in  materia  di  energia,  secondo  la
costante giurisprudenza della Corte costituzionale, le  Regioni  sono
tenute  a  rispettare  i  principi   fondamentali   stabiliti   dalla
legislazione  statale  e,  per  quanto  di  interesse,  dal   decreto
legislativo  n.  387/2003,  recante   «Attuazione   della   direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica  prodotta
da   fonti    energetiche    rinnovabili    nel    mercato    interno
dell'elettricita'» ed, in particolare, dall'art. 12  (tra  le  tante,
sentenze n. 11 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del  2020,  sentenze
n. 14/2018 e n. 177/2018). 
    I tratti essenziali  della  disciplina  delineata  dall'anzidetto
art.  12,  rubricato  «Razionalizzazione  e   semplificazione   delle
procedure   autorizzative»,   si   compendiano   nell'obiettivo    di
razionalizzare e di semplificare le procedure  autorizzative  per  la
costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia
alimentati da fonti rinnovabili. 
    Di regola, si prevede il rilascio di un'autorizzazione  unica  da
parte della Regione o delle province delegate da quest'ultima o,  nel
caso di impianti di potenza particolarmente  elevata,  del  Ministero
delle Imprese e del Made in Italy (gia' dello sviluppo economico). 
    Anche le Linee  guida,  approvate  con  decreto  ministeriale  10
settembre 2010, adottate in attuazione dell'art. 12,  comma  10,  del
suddetto decreto legislativo n. 387/2003 e del decreto legislativo n.
28/2011  (Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione
dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e  2003/30/CE),  il
cui rispetto si impone al legislatore regionale, sono annoverate, per
giurisprudenza costante della Corte costituzionale,  tra  i  principi
fondamentali della materia, vincolanti nei confronti delle regioni in
quanto  costituiscono,   in   settori   squisitamente   tecnici,   il
completamento della normativa primaria (sentenze n. 86 del  2019,  n.
177 del 2021 e n. 106 del 2020). 
    In particolare, il suddetto art. 12 del  decreto  legislativo  n.
387/2003 stabilisce che, per lo svolgimento del procedimento  di  cui
al terzo comma, devono essere approvate le linee  guida  in  sede  di
Conferenza  unificata  le  quali  sono  volte,  in  particolare,   ad
assicurare un corretto  inserimento  degli  impianti,  con  specifico
riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. 
    In attuazione di tali linee guida, le regioni  possono  procedere
alla indicazione di aree e siti  non  idonei  alla  installazione  di
specifiche tipologie di impianti. 
    Secondo l'orientamento della  Corte  costituzionale  in  tema  di
energie  rinnovabili,   fondato   sul   criterio   funzionale   della
individuazione degli interessi pubblici sottesi alla  disciplina,  le
procedure  autorizzative  per  la  costruzione  e  l'esercizio  degli
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili integrano  una
normativa  riconducibile  alla  materia   di   potesta'   legislativa
concorrente della «produzione, trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia» (ex plurimis, sentenze n.  224/2012,  n.  275/2012,  n.
192/2011, numeri 194, 168, e 119/2010, n. 282/2009, n. 364/2006). 
    Occorre, inoltre, osservare che, ai sensi della legge  23  agosto
2004, n. 239, cui la normativa regionale in esame si propone di  dare
attuazione,  e'  consentito  predisporre  misure   di   compensazione
ambientale e territoriale «qualora esigenze connesse  agli  indirizzi
strategici  nazionali  richiedano  concentrazioni   territoriali   di
attivita', impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale»
(art. 1, comma 4, lettera f). 
    In base all'art. 1, comma 1, della predetta  legge  n.  239/2004,
secondo cui  «Nell'ambito  dei  principi  derivanti  dall'ordinamento
comunitario  e   dagli   obblighi   internazionali,   sono   principi
fondamentali in materia energetica, ai  sensi  dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione, quelli posti  dalla  presente  legge»,  la
citata disposizione di cui all'art. 1, comma  4,  lettera  f),  della
legge n. 239/2004  costituisce  «principio  fondamentale  in  materia
energetica» ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della  Costituzione,
che, come detto, e' oggetto di legislazione concorrente,  in  cui  la
determinazione  dei   principi   fondamentali   e'   riservata   alla
legislazione dello Stato (art. 117, comma 3, Cost.). 
    Alla  stregua  del   sopra   delineato   contesto   normativo   e
giurisprudenziale  in  cui  si  colloca  la  legge   in   esame,   le
disposizioni previste dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, dall'art. 2, commi
1 e 2 e dall'art. 3, comma 2, risultano censurabili per contrasto con
l'art. 117, commi primo, secondo, lettera e) e terzo  Cost.,  per  le
ragioni che di seguito si illustrano. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri  propone,  pertanto,  il
presente ricorso, affidato ai seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
1. Illegittimita' dell'art. 1, commi 1, 2 e  3  della  legge  Regione
Puglia 7 novembre 2022, n. 28, per violazione  dell'art.  117,  terzo
comma della  Costituzione,  in  relazione  all'art.  12  del  decreto
legislativo n. 387/2003, al decreto ministeriale  10  settembre  2010
«Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da  fonti
rinnovabili», al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  «Attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; all'art. 1,  comma  1,  comma  3,
lettera da a) a m), comma 4, lettera f)  e  comma  5  della  legge  n
239/2004; all'art. 34, comma 16, del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge  17
dicembre 2012, n. 221. 
    Interessa  premettere  che  gli  articoli  1  e  2  della   legge
regionale, dispongono  misure  di  compensazione  territoriale  e  di
riequilibrio  ambientale  e  territoriale  a  carico   dei   soggetti
proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di  impianti  e
infrastrutture  energetiche,  con  un  ambito  di  applicazione   che
riguarda le  strutture  gia'  esistenti  e  che  sembrerebbe  volersi
rivolgere anche alle fonti energetiche rinnovabili. 
    Le disposizioni contenute nelle  predette  norme  si  pongono  in
netto contrasto con i principi generali in materia energetica fissati
dalla legge n. 239 del 2004 e dall'art. 12 del decreto legislativo n.
387/2003, la cui attuazione e'  stata  disciplinata  con  il  decreto
ministeriale 10 settembre 2010. 
    1a. L'art. 1 sotto la rubrica «Oggetto e finalita'»  al  comma  1
prevede che "La Regione [...] disciplina misure di compensazione e di
riequilibrio  ambientale  e  territoriale  fra  livelli  e  costi  di
prestazione e impatto degli impianti energetici». 
    In stretta  correlazione  con  tale  disposizione,  il  comma  2,
stabilisce che: 
        «... qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge  23
agosto 2004,  n.  239  [...]  e,  ove  pertinenti,  dal  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico  10  settembre  2010  [...],  sono
dovute  misure  di  compensazione  e  di  riequilibrio  ambientale  e
territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei  vettori  e
dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche  sul  territorio
pugliese,  anche  relative  a  strutture  esistenti  e  in  attivita'
alimentate con combustibili di natura fossile». 
    Sotto  un  primo  profilo,  tale  disciplina  nel  prevedere   la
doverosita' delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e
territoriale  a  carico  dei  soggetti  elencati  «anche  relative  a
strutture esistenti e in attivita'  alimentate  con  combustibili  di
natura fossile», contrasta con quella prevista dall'art. 1, comma  5,
della legge n. 239  del  2004,  che  contempla  la  possibilita'  per
regioni, enti pubblici territoriali ed enti  locali  territorialmente
interessati,  di  stipulare  accordi  che   individuino   misure   di
compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con  gli  obiettivi
generali  di  politica  energetica  nazionale,  solamente  per  nuove
infrastrutture energetiche o per potenziamento  o  trasformazione  di
infrastrutture esistenti. 
    Sotto altro profilo, la disposizione di cui all'art. 1, comma  2,
dell'impugnata legge regionale  presenta  aspetti  di  illegittimita'
costituzionale con specifico  riferimento  all'ambito  soggettivo  di
applicazione  della  disciplina;  la  norma,  infatti,   estende   la
previsione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale  e
territoriale a carico «dei proponenti, dei produttori, dei vettori  e
dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche  sul  territorio
pugliese», cosi' ampliando la  sua  portata  applicativa  a  soggetti
diversi da quelli previsti dall'art. 1, comma 5, della legge  n.  239
del 2004, espressamente rivolto ai soli proponenti. 
    Pertanto, l'art. 1, comma 2, dell'impugnata  legge  regionale  e'
costituzionalmente illegittimo in quanto contrasta con la  disciplina
statale di principio prevista dall'art. 1, comma 5,  della  legge  n.
239 del  2004,  in  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione con riferimento alla materia  «produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia». 
    1b. L'art. 1, comma 3, prevede che «La Giunta regionale,  sentiti
gli enti pubblici territoriali e  gli  enti  locali  territorialmente
interessati, cura i negoziati con i soggetti indicati al comma  2  al
fine di sottoscrivere  accordi  recanti  misure  di  compensazione  e
misure di  riequilibrio  ambientale  e  territoriale,  perseguendo  i
seguenti  obiettivi:  a)  ridurre  le  ripercussioni  negative  delle
infrastrutture e degli  impianti  sul  territorio;  b)  garantire  il
miglioramento  della  sostenibilita'   ambientale   di   immobili   e
infrastrutture pubbliche; c) promuovere il risparmio energetico e  la
riconversione  verso   l'impiego   diffuso   di   fonti   energetiche
rinnovabili, anche  attraverso  il  potenziamento  della  misura  del
reddito energetico regionale di cui alla  legge  regionale  9  agosto
2019, n. 42 (Istituzione del  Reddito  energetico  regionale),  e  la
creazione di  comunita'  energetiche;  d)  realizzare  interventi  di
forestazione in ambito urbano e periurbano;  e)  indennizzo  anche  a
titolo di riequilibrio per concentrazione di  attivita',  impianto  e
infrastruttura a elevato impatto  territoriale.  La  Giunta  monitora
l'esecuzione degli accordi». 
    La  norma  elenca  gli  obiettivi  ai  quali,   nell'ottica   del
legislatore regionale, sono finalizzati gli accordi recanti misure di
compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale. 
    Tali obiettivi, tuttavia, non risultano pienamente  coerenti  con
quelli generali di politica energetica nazionale, previsti  dall'art.
1, comma 3, lettere da a) ad m) della legge n. 239 del 2004,  in  cui
non  figura,  ad  esempio,  la   realizzazione   di   interventi   di
forestazione in  ambito  urbano  e  periurbano  o  la  necessita'  di
garantire  il  miglioramento  della  sostenibilita'   ambientale   di
immobili e infrastrutture pubbliche. L'impugnata disposizione  viola,
pertanto, il riportato parametro interposto che prevede espressamente
che tali accordi devono essere coerenti con gli obiettivi generali di
politica energetica nazionale. 
    Con specifico riferimento, poi, agli impianti alimentati a  fonti
rinnovabili, si evidenzia, peraltro, che  le  suddette  voci  di  cui
all'art. 1, comma 3, della legge regionale in esame neppure risultano
pienamente coerenti  con  quanto  previsto,  in  materia  di  accordi
compensativi, dalle Linee guida di cui  al  decreto  ministeriale  10
settembre 2010, il cui allegato 2, punto  numero  2,  stabilisce  che
«... l'autorizzazione unica puo' prevedere l'individuazione di misure
compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore  degli
stessi  comuni  e  da  orientare  su  interventi   di   miglioramento
ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili  al
progetto, ad interventi di efficienza energetica,  di  diffusione  di
installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di  sensibilizzazione
della cittadinanza sui predetti temi». 
    A  cio'  si  aggiunge  che,  diversamente  da   quanto   previsto
nell'impugnata legge regionale, le  misure  compensative  di  cui  al
decreto ministeriale 10 settembre 2010,  devono  essere  orientate  a
favore dei comuni. 
    Ulteriore  profilo   di   illegittimita'   costituzionale   della
disposizione in esame, si rinviene  dal  confronto  con  i  parametri
interposti  costituiti,  per  gli   impianti   alimentati   a   fonte
rinnovabile, dall'art. 12 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,
n.  387  e  dall'allegato  2,  punto  2,  lettera  f),  del   decreto
ministeriale 10 settembre  2010,  ove  e'  previsto  che  «le  misure
compensative sono definite in sede di conferenza di servizi,  sentiti
i comuni  interessati,  anche  sulla  base  di  quanto  stabilito  da
eventuali  provvedimenti  regionali  e  non  possono  unilateralmente
essere fissate da un singolo comune», da cui si evince  che  la  sede
dei «negoziati» volti  alla  definizione  delle  medesime  misure  e'
esclusivamente quella amministrativa. 
    Nel suddetto art. 1, comma 3, e', invece,  previsto  che  sia  la
Giunta  regionale  (organo  politico),  sentiti  gli  enti   pubblici
territoriali e gli enti locali territorialmente interessati, a curare
i negoziati con i  soggetti  interessati  al  fine  di  sottoscrivere
accordi recanti misure di compensazione e di riequilibrio ambientale. 
    Si richiama, in proposito, il  principio  affermato  dalla  Corte
costituzionale secondo cui «[...] il  legislatore  statale,  infatti,
attraverso la disciplina delle procedure per  l'autorizzazione  degli
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto
principi che,  per  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  non
tollerano  eccezioni  sull'intero  territorio  nazionale,  in  quanto
espressione della competenza legislativa concorrente  in  materia  di
energia, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione». (cfr.
sentenza n. 99/2012). 
    La medesima norma regionale, inoltre, nell'attribuire alla Giunta
regionale il potere di concludere i  suddetti  accordi,  si  pone  in
evidente contrasto con l'art.  34,  comma  16,  del  decreto-legge  8
ottobre 2012, n. 179, convertito con  modificazioni  dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, secondo cui «Gli accordi di  cui  all'art.  1,
comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei  modi
stabiliti con decreto del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  sentita  la
conferenza unificata». 
    Infine,  con  specifico  riferimento  alla  previsione  contenuta
nell'impugnato art. 1, comma  3,  lettera  e)  che  prevede  tra  gli
obiettivi  da  perseguire  con  le  misure   di   compensazione,   un
«indennizzo anche a titolo  di  riequilibrio  per  concentrazione  di
attivita', impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale»,
si evidenzia  che  le  misure  di  compensazione  non  possono  avere
carattere meramente patrimoniale o economico. 
    Invero, l'art. 1, comma 5, della legge n.  239/2004  precisa  che
«le regioni,  gli  enti  pubblici  territoriali  e  gli  enti  locali
territorialmente   interessati   dalla   localizzazione   di    nuove
infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o  trasformazione
di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con  i
soggetti  proponenti  che  individuino  misure  di  compensazione   e
riequilibrio ambientale,  coerenti  con  gli  obiettivi  generali  di
politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto  dall'art.
12 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n  387»,  che,  appare
utile rammentare,  prevede  che  «l'autorizzazione  non  puo'  essere
subordinata ne' prevedere misure  di  compensazione  a  favore  delle
regioni e delle province». La norma statale prevede  solo  misure  di
compensazione e riequilibrio ambientale, con esclusione,  quindi,  di
misure di carattere patrimoniale o indennitario. 
    Inoltre, la previsione di compensazioni puramente indennitarie si
pone  in  contrasto  con  i  principi   fondamentali   in   tema   di
compensazione  degli  impianti  alimentati   da   fonti   rinnovabili
stabiliti  dall'allegato  2,  punto  2,  lettera   e)   del   decreto
ministeriale  10  settembre  2010  che   prevede   soltanto   «misure
compensative di carattere ambientale e territoriale e  non  meramente
patrimoniali o economiche di carattere ambientale  e  territoriale  e
non meramente patrimoniali o economiche ...». 
    L'art. 1, comma 3 della legge regionale contrasta, dunque, con la
indicata normativa statale di principio, in violazione dell'art. 117,
terzo  comma  della  Costituzione  con   riferimento   alla   materia
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». 
2. Illegittimita' dell'art. 2, commi 1 e 2 della legge Regione Puglia
7 novembre 2022, n. 28, per violazione dell'art. 117,  1  e  3  comma
Cost., in relazione all'art. 1,  comma  2,  lettera  c)  e  comma  4,
lettera f), legge n. 239/2004; all'art. 21,  decreto  legislativo  n.
164/2000; all'art. 23, decreto legislativo  n.  93/2011;  all'art.  3
della legge n. 481/1995. 
    L'art.  2   della   legge   regionale   (rubricato   «Misure   di
compensazione   territoriale   relative   agli   impianti   e    alle
infrastrutture di gas») prevede che «Fuori dai casi di cui all'art. 1
della presente legge e ai sensi dell'art. 1, comma 4,  della  lettera
f), della legge n. 239/2004, al fine di contenere il  costo  del  gas
sostenuto dalle  famiglie  pugliesi  e  tenuto  conto  della  mancata
corresponsione di qualsiasi forma d'indennizzo o investimento anche a
titolo di riequilibrio per concentrazione di  attivita',  impianto  e
infrastruttura a elevato impatto territoriale, e' disposta  per  ogni
impianto o infrastruttura, nella misura del 3 per  cento  del  valore
commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o  importato  in
Italia, la misura di  compensazione  e  riequilibrio  territoriale  a
carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei  gestori  di
impianti e infrastrutture di gas presenti, anche  in  esercizio,  sul
territorio pugliese. I soggetti di cui al comma 1 cedono  il  gas  ai
gestori della rete di trasporto locale e da  questi  ai  distributori
locali e alle societa' di vendita, al prezzo decurtato dall'ammontare
della compensazione disposta dal comma 1, affinche' il  corrispettivo
sia detratto a titolo di sconto in  fattura  alle  utenze  domestiche
delle famiglie pugliesi. Lo sconto deve essere espressamente indicato
in ogni fattura.». 
    La  norma  regionale  in  esame  si  pone  in  contrasto  con  la
disciplina statale prevista dall'art. 1, comma 4,  lettera  f)  della
legge  n.  239/2004  in  quanto  prescinde  dalla   sussistenza   del
presupposto delle «concentrazioni territoriali di attivita', impianti
e infrastrutture a elevato impatto territoriale» che  costituisce  il
fondamento del potere di intervenire con misure compensative  la  cui
verifica  deve  essere  preventivamente  effettuata  dal  legislatore
regionale. 
    La disposizione  e',  pertanto,  illegittima  per  contrasto  con
l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia  di  potesta'
legislativa concorrente. 
    A cio' si aggiunge che l'art. 2  della  legge  in  esame  non  si
concilia con il funzionamento della filiera del gas naturale, laddove
dispone che gli operatori interessati  vendano  il  gas  «ai  gestori
della rete di trasporto locale e, da questi ai distributori locali  e
alle societa' di vendita». 
    Infatti,  nell'ambito  della  filiera  di  riferimento,  il   gas
naturale prodotto o importato in Italia viene ceduto alle societa' di
vendita, le quali a propria volta lo rivendono ai clienti  finali.  I
gestori della  rete  di  trasporto  e  i  distributori  si  occupano,
rispettivamente, del trasporto del gas e della  consegna  ai  clienti
finali: non e', quindi, conforme al sistema ed e' improprio prevedere
che il gas venga ceduto a prezzo decurtato «ai gestori della rete  di
trasporto e, da questi, ai distributori locali». 
    Peraltro, occorre evidenziare  che,  in  attuazione  di  principi
sovranazionali, di cui alle disposizioni contenute negli articoli 21,
decreto legislativo n. 164/2000 e 23, decreto legislativo n. 93/2011,
l'attivita'  di  distribuzione  di  gas  naturale   e'   oggetto   di
separazione societaria da tutte le altre attivita'  del  settore  del
gas ed e', ai sensi dell'art. 2, lettera c,  legge  n.  239/2004,  un
servizio pubblico attribuito dallo Stato in  concessione  secondo  le
disposizioni di legge. 
    L'impugnata norma regionale, pertanto,  incidendo  sull'attivita'
dei distributori, viola i predetti principi, e contrasta  con  l'art.
117, commi 1 e 3, della Costituzione. 
    Si osserva, inoltre, che il meccanismo disciplinato  dall'art.  2
della legge regionale  interferisce  con  la  competenza  attribuita,
dall'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n.  481,  all'Autorita'  di
regolazione  per  energia  reti  e   ambiente   con   riguardo   alla
composizione  della  bolletta  e  ai  relativi  oneri  imposti   agli
operatori. 
    La norma regionale in esame impone, infatti,  che  gli  operatori
(«gestori della rete  di  trasporto  locale,  distributori  locali  e
societa' di vendita») trasferiscano al  cliente  finale,  tramite  la
fattura,  lo  sconto  sul  prezzo  del  gas  derivante  dalle  misure
compensative,  senza  precisare  le  modalita'  con  le  quali   tale
meccanismo incida sulla bolletta e  prevedendo  l'ulteriore  onere  a
carico degli operatori medesimi di adottare il  relativo  regolamento
operativo, da approvarsi da parte della  Giunta  regionale  (art.  2,
commi 2 e 3), introducendo, quindi,  potenziali  costi  aggiuntivi  a
carico degli operatori nei settori regolati,  oltre  che  attribuendo
alla Giunta competenze regolatorie. 
    Anche sotto  tale  profilo,  pertanto,  l'impugnata  norma  viola
l'art. 117, terzo comma,  della  Costituzione  per  contrasto  con  i
principi di legislazione concorrente in materia energetica. 
3. Illegittimita' dell'art. 3, comma 2 della legge Regione  Puglia  7
novembre 2022, n. 28, per violazione dell'art. 117, comma 2,  lettera
e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 16,  decreto-legge
n. 17/2022, convertito. con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34. 
    L'art. 3, comma 2, prevede che la  Giunta  possa  «modificare  le
modalita' di erogazione e attribuzione delle misure di  compensazione
di cui all'art. 2, comma 1» al fine  di  favorire  anche  le  «utenze
produttive» e non quindi esclusivamente quelle civili. 
    Tale disposizione favorisce le utenze  produttive  della  Regione
Puglia e genera, pertanto, effetti distorsivi della  concorrenza,  in
violazione della competenza esclusiva statale nella  materia  di  cui
all'art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione. 
    A cio' si aggiunge che la disciplina prevista dall'art. 3,  comma
2, della legge regionale in esame si sovrappone  alle  recenti  norme
nazionali di sostegno ai costi  energetici  della  produzione  e,  in
particolare, l'art. 16  del  decreto-legge  10  marzo  2022,  n.  17,
convertito con modificazioni dalla  legge  27  aprile  2022,  n.  34,
recante «Misure per fronteggiare l'emergenza  derivante  dal  rincaro
dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento  della
sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi». 
 
                               P. Q. M. 
 
    Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  propone  il  presente
ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: 
        Voglia    l'Ecc.ma    Corte     costituzionale     dichiarare
costituzionalmente illegittimi gli articoli 1, commi 1,  2  e  3;  2,
commi 1 e 2; 3, comma 2 della legge della Regione Puglia  7  novembre
2022, n. 28, pubblicata sul BUR n. 122 dell'8 novembre 2022,  recante
«Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica»  per
violazione dell'art. 117, primo comma, secondo comma,  lettera  e)  e
terzo comma della Costituzione, in relazione all'art. 12 del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n.  387;  al  decreto  ministeriale  10
settembre 2010  «Linee  guida  per  l'autorizzazione  degli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili»;  al  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE  sulla  promozione
dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; alla
legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 3, lettera da a) ad m), 4
lettera f), e 5; all'art. 34,  comma  16,  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito con  modificazioni  dall'art.  1,  comma  1,
legge 17 dicembre 2012, n. 221; all'art. 21, decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164; all'art. 23, decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93; all'art. 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  legge  27  aprile
2022, n. 34; all'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n 481. 
    Si producono: 
        1) copia della legge regionale impugnata; 
        2) copia conforme della delibera del Consiglio  dei  ministri
adottata  nella  riunione  del   28   dicembre   2022,   recante   la
determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata
relazione illustrativa. 
    Roma, 30 dicembre 2022 
 
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