N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 10 gennaio 2023

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito)
depositato in cancelleria  il  10  gennaio  2023  (del  Senato  della
Repubblica) . 
 
Parlamento - Immunita' parlamentari - Sequestro di  corrispondenza  -
  Procedimento penale a carico di un senatore e di altri  soggetti  -
  Acquisizione agli atti, disposta  dalla  Procura  della  Repubblica
  presso  il  Tribunale  di  Firenze,  in  assenza  di   una   previa
  autorizzazione del Senato della Repubblica, a mezzo  del  sequestro
  di dispositivi mobili di comunicazione  appartenenti  a  terzi,  di
  messaggi  di  testo  scambiati  sulla  piattaforma  WhatsApp  e  di
  corrispondenza  tramite  e-mail,   nei   quali   era   mittente   o
  destinatario il senatore, nonche', a mezzo di apposito decreto,  di
  un estratto del conto  corrente  bancario  personale  del  medesimo
  senatore. 
- Acquisizione agli atti, disposta  dalla  Procura  della  Repubblica
  presso  il  Tribunale  di  Firenze,  nel  procedimento  penale   n.
  3745/2019 R.G.N.R., di messaggi di testo, di corrispondenza tramite
  e-mail, nonche' di un estratto del conto corrente bancario relativi
  ad un senatore della Repubblica. 
(GU n.3 del 18-1-2023 )
    Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello  Stato  ai
sensi dell'art. 134 della Costituzione e art. 37, legge  n.  87/1953,
proposto dal Senato della Repubblica, in persona del suo  Presidente,
in  attuazione  della  delibera  dell'Assemblea  22  febbraio   2022,
rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Morbidelli,  del  Foro
di Firenze e dall'avv. Fabio Pinelli, del Foro di Padova, in forza di
procura allegata in calce al presente atto; 
    contro  la  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di
Firenze, avente ad oggetto gli atti posti  in  essere  dall'anzidetta
Procura nei confronti del Senatore  della  Repubblica  Matteo  Renzi,
nell'ambito del procedimento penale n.  3745/2019  R.G.N.R.,  e  come
piu' avanti indicato e dettagliato. 
    Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  26,  comma  5,  delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale  di
cui alla delibera 22 luglio 2021 di codesta  Corte,  si  indicano  di
seguito gli indirizzi  di  posta  elettronica  validi  ai  sensi  del
decreto di cui all'art. 39: 
      giuseppemorbidelli@cnfpec.it 
      fabio.pinelli@ordineavvocatipadova.it 
 
                              Sommario 
 
  1. Sull'ammissibilita' del presente ricorso. 
  1.1. La deliberazione della giunta delle elezioni del Senato  della
Repubblica e la successiva delibera dell'assemblea 
  1.2. Le acquisizioni di corrispondenza del senatore Renzi da  parte
della Procura di Firenze 
  1.3. Sulla presenza dei requisiti di ammissibilita' 
  2. Sulla fondatezza del presente ricorso. 
  2.1. I tratti essenziali della deliberazione 14 dicembre 2021 della
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari 
  2.2. La nozione giuridica unitaria di  corrispondenza  (cartacea  e
telematica) 
  2.3. Inapplicabilita' ai  fatti  genetici  del  presente  conflitto
della disciplina in materia di intercettazione di flussi  informatici
o telematici 
  2.4.  Inconferenza,  rispetto  al  presente  conflitto,  del   tema
dell'inapplicabilita'  dell'art.  254  c.p.p.   alla   corrispondenza
informatica 
  2.5. Interpretazione secondo  Costituzione  delle  norme  di  legge
ordinaria sulla nozione di corrispondenza 
  2.6. Erroneita' della tesi  circa  la  perdita  della  qualitas  di
corrispondenza  una  volta  che  la   comunicazione   e'   giunta   a
destinazione 
  2.7. L'ascrivibilita'  alla  nozione  giuridica  di  corrispondenza
dell'estratto di conto corrente bancario 
  2.8. Applicabilita' dell'art. 68, comma 3 e dell'art. 4,  legge  n.
140/2003,  alla  corrispondenza  scambiata  da  un  parlamentare,   a
prescindere dall'esecuzione del sequestro di essa presso un terzo 
  3. Conclusioni. 
  P.Q.M. 
1. Sull'ammissibilita' del presente ricorso. 
    1.1. La deliberazione della  Giunta  delle  elezioni  del  Senato
della Repubblica e la successiva delibera dell'assemblea. 
    Con deliberazione assunta all'esito della seduta n.  406  del  22
febbraio 2022, il  Senato  della  Repubblica,  tramite  la  votazione
nominale con scrutinio simultaneo, ha  approvato  la  proposta  della
Giunta delle Elezioni e delle  Immunita'  Parlamentari  di  sollevare
conflitto  di  attribuzioni  nei  confronti   della   Procura   della
Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Firenze,  nell'ambito  di   un
procedimento penale nei confronti del Senatore  Matteo  Renzi.  Nello
stesso tempo ha autorizzato la Presidenza a dare mandato a uno o piu'
avvocati del libero Foro (resoconto stenografico, per estratto,  doc.
1). 
    Il  testo  posto  in   votazione   dall'Assemblea   del   Senato,
classificato quale Doc. XVI n. 9, constava della deliberazione  della
Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari, assunta in data
14 dicembre 2021 e  comunicata  alla  Presidenza  del  Senato  il  20
dicembre  successivo,  con  cui  era  stato  deliberato  di  proporre
all'Assemblea l'attivazione, nei confronti della competente Autorita'
giudiziaria, di un  conflitto  di  attribuzione  dinanzi  alla  Corte
costituzionale (doc. 2). Tale decisione e'  stata  determinata  dalla
mancata previa autorizzazione (anche perche' mai richiesta), da parte
del   Senato   della   Repubblica,    all'acquisizione,    realizzata
dall'Autorita'  giudiziaria  fiorentina   a   mezzo   sequestro,   di
corrispondenza scritta che riguardava il Senatore Matteo Renzi. (1) 
  1.2. Le acquisizioni di corrispondenza del senatore Renzi da  parte
della Procura di Firenze. 
    I dati salienti della presente vicenda possono  essere  riassunti
nei termini che seguono. 
    Matteo Renzi ha assunto lo status di Senatore della Repubblica  a
far data dalla proclamazione del 9 marzo 2018,  che  e'  pertanto  il
dies a quo di decorrenza delle prerogative di cui all'art.  68  della
Costituzione. 
    Il 2 novembre 2021 la  Presidenza  del  Senato  trasmetteva  alla
Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari  l'ordinanza  21
settembre 2021 del Tribunale di Firenze -  Sezione  distrettuale  del
Riesame, pronunziata in relazione alla posizione  di  un  co-indagato
del Sen. Renzi nel procedimento penale n.  3745/2019  R.G.N.R.  della
locale Procura della Repubblica, dalla quale  emerge  come,  tra  gli
atti trasmessi dal P.M. al Tribunale ai sensi dell'art. 324, comma 3,
c.p.p., vi fosse uno scambio epistolare di messaggi sulla piattaforma
WhatsApp, intercorso tra il Sen. Renzi e l'imprenditore Vincenzo  Ugo
Manes,  dei  quali  il  Tribunale  aveva  fatto  uso   a   fondamento
motivazionale della sua decisione (doc. 4, ed in particolare doc. 4A,
pp. 41-42 dell'ordinanza del Tribunale di Firenze -  Sezione  Riesame
n. 206 del 21 settembre 2021). 
    Successivamente, il 4 novembre  2021  la  Presidenza  del  Senato
trasmetteva alla Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari
un estratto  dell'annotazione  di  P.G.  27  luglio  2021,  prot.  n.
0252836/21,  procedimento  penale  n.  3745/19  R.G.N.R.,  depositata
presso la Procura della Repubblica di Firenze il  giorno  successivo,
che  dava  atto  dell'acquisizione  al   fascicolo   delle   indagini
preliminari in esame (al faldone n. 32)  dello  scambio  di  messaggi
WhatsApp intercorso tra il Sen. Renzi e Vincenzo Ugo Manes nei giorni
3 e 4 giugno 2018 (si veda doc. 5, in particolare doc. 5A). 
    In  pari  data  la  Giunta  delle  Elezioni  e  delle   Immunita'
Parlamentari riceveva altresi' un estratto dell'annotazione  di  P.G.
10 giugno 2020, di prot. n. 0188746/20, depositata presso la  Procura
di Firenze il 12 giugno 2020, che  dava  atto  dell'acquisizione,  al
fascicolo delle indagini  preliminari  in  esame,  dell'estratto  del
conto corrente bancario del Sen. Renzi relativo al periodo 14  giugno
2018-13 marzo 2020 (sempre in doc. 5 cit., in  particolare  sub  doc.
5B). 
    Ancora, il 1° dicembre 2021 la Presidenza del Senato  trasmetteva
alla Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari uno scambio
di messaggi di testo consegnati dal Sen. Renzi, facenti riferimento a
scritti intercorsi tra lo stesso e Marco Carrai,  anch'essi  indicati
come allegati agli atti d'indagine del procedimento penale in  esame,
riguardanti (in parte) una scansione temporale  successiva  alla  sua
assunzione della carica di Senatore della Repubblica: e  precisamente
al periodo 12 agosto 2018-15 ottobre 2019 (doc. 6A sub doc. 6). 
    Come si evince dal medesimo doc. 6, il 1° dicembre 2021 la Giunta
delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari  riceveva  un  estratto
dell'annotazione di P.G. del 15 aprile  2021,  prot.  n.  0130053/21,
agli atti del fascicolo delle indagini preliminari  del  procedimento
penale in esame, che  dava  atto  dell'acquisizione  allo  stesso  di
corrispondenza email, nel numero di quattro missive,  intercorsa  tra
il Sen. Renzi e Marco Carrai, tra il 6 ed il  10  agosto  2019  (cfr.
doc. 6B, ove emerge che «Dalle  immagini  IMG_3559JPG  e  IMG_3560JPG
delle email facenti parte del reperto  informativo  R20B.15,  risulta
che  Carrai  Marco  trasmette  a  Renzi  Matteo   matteorenzi@me.cont
specifici  file  ...   [omissis].   In   particolare,   dall'immagine
IMG_3560JPG emerge che in data 6 e 9 agosto 2019, Carrai Marco  invia
a Matteo Renzi il documento [omissis], mentre, in data 7 agosto  2019
Carrai Marco invia a Matteo Renzi  il  documento  [omissis]  ...».  E
ancora «Dall'immagine IMG_3561JPG emerge che, in data 10 agosto 2019,
Carrai Marco invia a Matteo Renzi i file in formato pdf dei documenti
[omissis]...). 
    Ancora con la medesima trasmissione del 1° dicembre 2021 (doc.  6
cit.)  la  Giunta  delle  Elezioni  e  delle  Immunita'  Parlamentari
riceveva un estratto dell'annotazione di P.G. 15 febbraio 2021, prot.
n. 0053094/21, depositata presso la  Procura  di  Firenze  il  giorno
successivo agli atti del fascicolo  delle  indagini  preliminari  del
procedimento penale in esame, che dava  atto  dell'acquisizione  allo
stesso procedimento dell'estratto del  conto  corrente  bancario  del
Sen. Renzi (allegato su supporto digitale dvd, del quale  si  produce
la stampa, doc. 7), in esecuzione di un decreto di acquisizione dello
stesso del precedente 11 gennaio 2021 (si veda in particolare il doc.
6C, ove spicca, nell'elenco dei documenti  trasmessi,  il  file  «bnl
renzi.zip»). 
    Da ultimo, sempre nel contesto del doc. 6 del 1° dicembre 2021 la
Giunta delle Elezioni e  delle  Immunita'  Parlamentari  riceveva  un
ulteriore estratto della gia' citata annotazione di  P.G.  27  luglio
2021, prot. n. 0252836/21, depositata presso la Procura di Firenze il
giorno successivo agli atti del fascicolo delle indagini  preliminari
del procedimento  penale  in  esame,  che  contiene  la  riproduzione
puntuale e l'analisi investigativa degli scambi epistolari  del  Sen.
Renzi  con  Vittorio  Manes,  gia'  richiamati   dall'ordinanza   del
Tribunale del Riesame di Firenze e ricordati piu' sopra (cfr. doc. 6D
ed in particolare, secondo la numerazione della  stessa  annotazione,
le pp. 59 ss., ove viene riportato e analizzato «Stralcio della  chat
whatsapp intercorsa  fra  Vincenzo  Manes  [omissis]  e  Manco  Renzi
[omissis] - scambio di messaggi del 3 e 4 giugno 20.18 (estratta  dal
Reperto R13.1)»). 
    In sintesi, la Procura della Repubblica di  Firenze,  nell'ambito
dell'attivita'  investigativa  svolta  nel  procedimento  penale   n.
3745/2019 R.G.N.R., ha acquisito agli  atti,  a  mezzo  sequestro  di
dispositivi mobili di comunicazione: 
      corrispondenza  a  mezzo  messaggi  di  testo  intercorsa   tra
Vittorio Ugo Manes e il Sen. Renzi in data 3 e 4 giugno  2018  (docc.
5A e 6D cit.); 
      corrispondenza a mezzo messaggi di testo intercorsa  tra  Marco
Carrai e il Sen. Renzi riferita al periodo 12 agosto 2018-15  ottobre
2019 (doc. 6A cit.); 
      corrispondenza email intercorsa tra  Marco  Carrai  e  il  Sen.
Renzi tra il 1° agosto 2018 e il 10 agosto successivo (doc. GB cit.); 
    mentre, a mezzo decreto di acquisizione: 
      l'estratto del  conto  corrente  bancario  personale  del  Sen.
Renzi, relativo al periodo 14 giugno 2018-13 marzo 2020 (docc. 6C e 7
cit.). 
    Tutto questo e' acclarato dai documenti  allegati  alla  delibera
della Giunta delle elezioni e delle  immunita'  parlamentari  del  14
dicembre 2021 (doc. 2, pp. 2-3 della  Relazione  Doc.  XVI  n.  9)  e
comunque confermato dall'Assemblea del Senato (v. doc. 1,  pp.  25-27
del resoconto stenografico). 
    In ragione di tale sequenza fattuale, il Senato della Repubblica,
con la gia' citata  deliberazione  22  febbraio  2022  (doc.  1),  ha
ritenuto sollevare conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze  indicato  in
premessa, che appunto viene introdotto con il presente ricorso. 
  1.3. Sulla presenza dei requisiti di ammissibilita'. 
    Come noto, il conflitto ex art. 134 della Costituzione,  sussiste
ogni qualvolta il soggetto ricorrente, in quanto organo competente  a
dichiarare definitivamente la volonta'  del  potere  cui  appartiene,
lamenti   la   lesione   della   propria   sfera   di   attribuzione,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di  un  esercizio  ultra
vires o menomativo da parte di altro potere dello Stato  (ex  multis,
Corte costituzionale 6 giugno 2014, ord. n. 161; 28 maggio 2014, ord.
n. 150; 24 febbraio 2010, ord. n. 62). 
    Cio' stante, la presenza del requisito  soggettivo  e'  indubbia,
essendo incontestato che il Senato e' organo competente a  dichiarare
in modo definitivo la propria volonta' in  ordine  all'applicabilita'
dell'art.  68  della  Costituzione  e  alla  tutela  della  correlata
garanzia (ex multis, Corte costituzionale, 4  luglio  2017,  ord.  n.
155; 6 febbraio  2013,  ord.  n.  13).  Come  pure  sussiste  analogo
requisito soggettivo  in  testa  alla  Procura  della  Repubblica  di
Firenze, posto che deve essere riconosciuta la natura di potere dello
Stato al Pubblico Ministero e, in particolare, al  Procuratore  della
Repubblica,  in  quanto  soggetto  in   posizione   di   indipendenza
costituzionalmente garantita, titolare delle  attivita'  di  indagine
finalizzata all'esercizio obbligatorio  dell'azione  penale  (v.  ad.
esempio, Corte costituzionale, 5 novembre 2018, ord. n. 193, cit.)  e
«competente a  dichiarare  definitivamente,  nell'assolvimento  della
ricordata funzione, la volonta' del  potere  cui  appartiene»  (Corte
costituzionale, 20 settembre 2012, ord. n. 218). 
    Per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorso e' volto alla
tutela   della   sfera   di   attribuzioni   determinata   da   norme
costituzionali, in particolare l'art. 68, comma 3,  nella  parte  che
concerne l'attribuzione alle Assemblee parlamentari della prerogativa
della previa autorizzazione, rispetto al  compimento  di  determinati
atti investigativi, tipici dell'esercizio  del  potere  istituzionale
della Procura della Repubblica, inerente  all'esercizio  obbligatorio
dell'azione penale e funzionale alle scelte inerenti a quest'ultima. 
    E' appena il caso di richiamare in  questa  sede  il  consolidato
orientamento di codesta Corte secondo cui "la  ratio  della  garanzia
prevista all'art. 68, terzo comma, della  Costituzione,  non  mira  a
tutelare un diritto individuale, ma a proteggere  la  liberta'  della
funzione che il soggetto esercita, «in conformita' alla natura stessa
delle immunita' parlamentari,  volte  primariamente  alla  protezione
dell'autonomia e dell'indipendenza decisionale delle Camere  rispetto
ad  indebite  invadente  di  altri  poteri,  e  solo  strumentalmente
destinate a riverberare i  propri  effetti  a  favore  delle  persone
investite della funzione (sentenza n. 9 del 1970)»  (sentenza  n.  38
del 2019)" (Corte costituzionale, 25 giugno 2020, ord. n. 129). 
2. Sulla fondatezza del presente ricorso. 
    La fondatezza del presente conflitto e' radicata nel fatto che la
Procura della Repubblica, nel procedere  al  sequestro  della  citata
corrispondenza della quale era parte, come mittente  o  destinatario,
il Sen. Renzi, senza previa richiesta di autorizzazione ex  art.  68,
comma 3, e art. 4, legge n. 140/2003, al Senato della Repubblica,  ha
violato la sfera delle  attribuzioni  istituzionali  di  quest'ultimo
potere dello Stato. 
    Le ragioni di tale assunto sono  state  precisate  e  dettagliate
gia'  nella  deliberazione  della  Giunta  delle  Elezioni  e   delle
Immunita' Parlamentari, assunta in data 14 dicembre 2021 -  Doc.  XVI
n. 9 (doc. 2) - approvata con il voto del Senato il 22 febbraio  2022
(doc.  1),  argomenti  e  motivazioni  che  qui  ci  si  propone   di
ripercorrere. 
  2.1. I tratti essenziali della deliberazione 14 dicembre 2021 della
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari. 
    Le ragioni della proposta della Giunta  delle  Elezioni  e  delle
Immunita'  Parlamentari  sono  riassumibili   nell'assunto   che   la
corrispondenza scambiata attraverso strumenti di tipo  elettronico  o
telematico, quali email, sms e messaggi WhatsApp, rientra pleno  iure
nella nozione di corrispondenza di cui all'art.  68,  comma  3  della
Costituzione e all'art. 4, legge n. 140/2003. 
    Il primario criterio discretivo che, ai fini delle  modalita'  di
attivazione delle diverse prerogative di cui  all'art.  68,  comma  3
della Costituzione, consente di tracciare la  linea  di  confine  tra
corrispondenza e intercettazione - come ha rilevato la  Giunta  delle
Elezioni e delle Immunita' Parlamentari - non puo' che essere  quello
della forma scritta della comunicazione intersoggettiva  che  connota
la   corrispondenza,   versus   quella   orale   che   concerne    le
intercettazioni. 
    Ulteriore criterio e' quello della  garanzia  di  segretezza  del
contenuto ideologico della corrispondenza scritta,  assicurata  dalla
chiusura di essa  in  busta  sigillata  per  quella  cartacea,  dalle
credenziali di accesso riservate (username  e  password)  per  quella
elettronica (che, come quella  cartacea,  e'  denominata  «posta»)  e
dalla  disponibilita'  esclusiva,  in  capo  ai  corrispondenti,  dei
dispositivi elettronici utilizzati per lo  scambio  dei  messaggi  di
testo. 
    Quanto, poi all'estratto del conto corrente bancario (che qui  si
deposita sub doc. 7), la Giunta  delle  Elezioni  e  delle  Immunita'
Parlamentari osserva che lo stesso  si  connota  come  corrispondenza
intercorsa tra la banca e il proprio cliente. 
    Sulla scorta di tali considerazioni, la Giunta delle  Elezioni  e
delle  Immunita'  Parlamentari,  rilevata  la  natura  giuridica   di
corrispondenza  delle  email,  dei  messaggi  di   testo/WhatsApp   e
dell'estratto conto corrente, nei quali era mittente/destinatario  il
Sen. Renzi, ha ritenuto sussistente  la  violazione  della  sfera  di
attribuzioni costituzionali del Senato della Repubblica, nella  quale
e' incorsa la Procura della Repubblica di Firenze, al momento in  cui
ha proceduto  al  sequestro  di  tale  corrispondenza,  senza  previa
autorizzazione dell'Assemblea senatoriale. 
    Tali valutazioni, confermate dalla deliberazione del Senato della
Repubblica 22 febbraio 2022 (doc. 1 cit.,  pp.  26-27  del  resoconto
stenografico e doc. 2, Relazione della Giunta, Doc. XVI n. 9)  avente
ad oggetto la proposizione del presente conflitto di attribuzione non
sono confutabili. E per piu'  ragioni  che  di  seguito  si  vanno  a
precisare. 
  2.2. La nozione giuridica unitaria di  corrispondenza  (cartacea  e
telematica). 
    Le ragioni di fondatezza del presente conflitto  di  attribuzione
si radicano nel fatto che la nozione giuridica  di  «corrispondenza»,
richiamata dall'art.  68,  comma  3,  della  Costituzione,  oltreche'
dall'art. 4, legge n. 140/2003,  coinvolge  anche  quella  di  natura
elettronica e/o telematica, oggi normalmente oggetto di  scambio  con
le medesime prerogative di  segretezza  e  inviolabilita'  di  quella
cartacea, un tempo recapitata a  mezzo  del  (oramai  statisticamente
minoritario) servizio postale e telegrafico. 
    La chiara e incontestabile assimilazione normativa tra  tali  due
strumenti materiali, che assolvono alla stessa funzione  comunicativa
privata per iscritto, e' rinvenibile, in forza gia' della  previsione
dell'art. 8  della  Convenzione  Europea  dei  Diritti  dell'Uomo  e,
comunque sul  piano  del  diritto  interno,  quantomeno  a  far  data
dall'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 547,  recante
«Modificazioni ed integrazioni alle norme del  codice  penale  e  del
codice di procedura penale in tema di criminalita' informatica». 
    Considerato il vincolo che producono,  sull'ordinamento  interno,
le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ex art.  117,
comma 1, della Costituzione, basti ricordare come quest'ultima  abbia
sempre affermato la riferibilita' alla nozione di corrispondenza,  di
cui  all'art.  8  cit.,   alla   posta   elettronica/email   e   alla
messaggistica scambiata via internet  (C.E.D.U.,  5  settembre  2017,
Barbulescu/vs Romania; C.E.D.U.,  3  aprile  2007,  Copland/vs  Regno
Unito), ai dati memorizzati  nei  server  informatici  (C.E.D.U.,  16
ottobre 2007, Wieser e Bicos Beteiligungen  GmbH/vs  Austria),  negli
hard disk (C.E.D.U., 27 settembre 2005, Petri Sallinen/vs  Finlandia)
e nei floppy disk o dispositivi di memorizzazione di dati  (C.E.D.U.,
22 maggio 2008, Ilyia Stefanov/vs Bulgaria). 
    Quanto alla legge n. 547/1993 cit., oltre ad aver  introdotto  la
espressa    equiparazione    tra    corrispondenza    cartacea     ed
informatico/telematica, di cui al vigente art.  616,  comma  4,  c.p.
(sul quale, infra), ha  modificato  svariate  previsioni  del  codice
penale, tutte nella direzione dell'affermazione del principio per  il
quale l'incedere delle nuove tecnologie ha portato ad una sostanziale
dematerializzazione di svariati oggetti di tutela giuridica, peraltro
gia' tutti considerati dal codice stesso, e quindi  da  farsi  valere
nelle forme gia' previste, estendendone la  portata  anche  oltre  le
caratteristiche fisiche dell'oggetto di esse. 
    Infatti,  la  scelta  del  legislatore,  coerentemente   con   le
indicazioni presenti nella relazione del Ministro (nella  persona  di
Giovanni Conso) proponente il disegno di legge  in  esame,  e'  stata
quella di riconoscere  che  la  materia  dei  reati  informatici  non
necessitasse affatto della  configurazione  di  uno  specifico  nuovo
Titolo da inserire  nel  codice,  essendo  per  converso  sufficiente
descrivere quelle «nuove forme  di  aggressione,  caratterizzate  dal
mezzo o dall'oggetto materiale ai beni  giuridici  (patrimonio,  fede
pubblica, eccetera) gia' oggetto di tutela nelle  diverse  parti  del
corpo del codice». (2) 
    In tal senso, e' stata «incrementata» la sfera di  applicabilita'
della  fattispecie  di  cui  all'art.  392  c.p.,   di   talche'   la
tradizionale nozione di «violenza sulle cose» oggi e' estesa alla cd.
violenza tecnologica, essendo oggetto materiale del delitto in  esame
- comma 3 - anche i programmi  informatici.  Stesso  ampliamento  del
perimetro della tutela  e'  stato  previsto  all'art.  420  c.p.,  in
relazione alle azioni dirette al danneggiamento o alla distruzione di
un sistema informatico e/o telematico. Sul  versante  della  falsita'
documentale, poi, la legge in  esame,  con  l'introduzione  dell'art.
491-bis  c.p.  ha  previsto,  in  materia  di  tutela  penale   della
genuinita'   del   contenuto    dei    documenti,    un'equiparazione
generalizzata  e  senza  riserve  tra   documentazione   cartacea   e
informatica. Infine, sempre nella direzione della dematerializzazione
di  determinate  nozioni  giuridiche  classiche,  l'introduzione  nel
codice penale dell'art.  615-ter  c.p.,  inquadrato  sistematicamente
proprio nel novero dei reati contro l'inviolabilita'  del  domicilio,
ha inteso determinare «un'espansione  ideale  dell'area  di  rispetto
pertinente al soggetto  interessato,  garantito  dall'art.  14  della
Costituzione e penalmente tutelato nei suoi aspetti piu' essenziali e
tradizionali dagli arti: 614 e 615 cp.» (3) 
    In tale  contesto,  succintamente  richiamato,  s'inseriscono  il
vigente comma 4 dell'art. 616 c.p. e la nuova  nozione  giuridica  di
«corrispondenza», prescritta dalla legge come unitaria,  sia  per  la
sua forma cartacea che per quella informatica e  telematica:  che  e'
dunque ricomprendente  ogni  forma  di  comunicazione  per  iscritto,
laddove diretta nei confronti di un determinato  soggetto  (o  ad  un
novero predefinito  di  destinatari)  e  quindi  limitata  nella  sua
diffusione,  «purche'  sia  chiaramente  destinata  allo  scambio  di
messaggi  (testuali  o  grafici  o  fotografici)  tra  piu'  soggetti
collegati» (4) 
    La  ratio   ispiratrice   della   equiparazione   normativa   tra
corrispondenza cartacea ed elettronico/ telematica,  e'  trasparente:
«e' facile intravedere che la nuova formulazione ha inteso assicurare
tutela alla comunicazione interindividuale e quindi alla tutela della
sua liberta' e segretezza in  base  all'art.  15  della  Costituzione
ampliando la portata della norma penale e parimenti  comprendendo  le
piu' avanzate tecniche di trasmissione di  ...  testi  ...  entro  un
circuito  predefinito  tale  da  consentire  a  qualsiasi  utente  di
ricevere o trasmettere messaggi. (5) 
    Cosicche' da circa trent'anni  il  diritto  vigente  annovera  le
comunicazioni elettroniche e telematiche  scritte  entro  la  nozione
giuridica  di  corrispondenza.  La  ragione  di  tale   equiparazione
normativa ha risposto all'esigenza di non sottrarre, dal  sistema  di
tutela della legge ordinaria,  le  esigenze  di  difesa  dei  diritti
fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione, in primis dall'art.
15, che sancisce come inviolabile la liberta' e la  segretezza  della
corrispondenza: la Costituzione, in origine, non poteva occuparsi  di
quella  elettronica  e  telematica,  solo  per  evidenti  ragioni  di
carattere storico, e non certo di differenziazione di disciplina. (6)
In altri termini, sia la posta elettronica che  la  messaggistica  di
testo  attraverso  piattaforma  cd.  chat  sono  forme  ordinarie  di
corrispondenza e la loro tutela legislativa risponde pieno iure  alle
esigenze di protezione costituzionale  stabilite  dalla  Costituzione
che, tra l'altro, impiega sia nell'art. 15 che nell'art. 68, comma 3,
il termine corrispondenza tout court, in tal maniera aprendo ad  ogni
forma di  corrispondenza  quale  praticabile  secondo  la  evoluzione
tecnologica. Non ha alcun rilievo  il  fatto  che  la  corrispondenza
elettronica e/o  telematica  sia  oggetto  di  spedizione  attraverso
sistemi informatici, in luogo che di trasferimento  fisico.  Infatti,
la circostanza per la quale la casella  di  posta  elettronica  debba
essere ricondotta alla nozione di sistema informatico,  «inteso  come
complesso  organico  di  elementi  fisici  (hardware)   ed   astratti
(software) che compongono un  apparato  di  elaborazione  dati,  come
definito dalla Convenzione di Budapest», in quanto tale -  per  cosi'
dire - «intercettabile», non consente certo di negare  la  natura  di
corrispondenza (telematica), di quei contenuti informativi scritti  i
quali una volta ricevuti, sono conservati nell'archivio  della  posta
elettronica, in quanto tali suscettibili di essere oggetto  materiale
del delitto di cui all'art. 616 c.p. (in tal senso, Cass.  pen.  sez.
V, 25 febbraio 2019, n. 18284) (7) 
    Ad identica conclusione non si puo' che  pervenire  in  relazione
all'ulteriore strumento telematico di corrispondenza,  che  interessa
la vicenda sottostante questo ricorso, che sono le cd. chat  WhatsApp
e sms, per lo scambio di messaggistica istantanea di testo. 
    Si tratta infatti di strumenti telematici  di  comunicazione  per
iscritto, con i quali il mittente trasmette un testo al  destinatario
e che, una volta esaurita la fase della spedizione, resta -  in  modo
del  tutto  analogo  alla  posta  elettronica   -   memorizzato   nel
dispositivo fisico  sul  quale  e'  stata  installata  l'applicazione
utilizzata.  Del   resto,   la   giurisprudenza,   consolidatasi   in
particolare  in  ambito  risarcitorio  ex  delitto,   lavoristico   e
familiare, li' dove ha individuato, ad esempio, il corretto perimetro
d'intervento del datore di lavoro sui dispositivi elettronici in  uso
al dipendente, ovvero quello dei coniugi in conflitto nell'ambito  di
un contenzioso familiare, non ha mai avuto oscillazioni nell'indicare
la certa appartenenza al novero della nozione di corrispondenza, alla
luce proprio della dell'art. 616 c.p. di tutta  la  messaggistica  di
testo, con qualsiasi piattaforma essa venga scambiata (8) 
    In tale ambito, e' stato affermato che l'acquisizione delle  chat
contenenti scambi di messaggi  di  testo  consta  di  una  violazione
plateale della segretezza proprio della corrispondenza  del  titolare
della  chat   stessa,   esattamente   in   ragione   della   doverosa
assimilabilita' giuridica dei  messaggi  di  testo  alla  nozione  di
corrispondenza informatica o telematica, ricavabile dalla  previsione
dell'art. 616, comma 4, c.p. (Corte d'Appello  di  Torino  -  Sezione
Lavoro,  27  marzo  2107,  138  (9)  Infatti,  «poiche'  destinati  a
raggiungere una cerchia di persone determinate attraverso  l'utilizzo
di uno strumento che presenta i caratteri  della  riservatezza  della
comunicazione, i messaggi presenti nella chat privata  devono  essere
considerati alla stregua  della  corrispondenza  privata,  chiusa  ed
inviolabile» (cosi', Tribunale di  Firenze  sez.  lav.,  21  dicembre
2021, n. 885; la sottolineatura e' di chi scrive; analogamente, Corte
d'Appello di Milano, Sez. II civile, 29 marzo 2021, n. 984 (10) 
    Le ragioni di tale approdo ricostruttivo sono del  tutto  logiche
alla luce della circostanza per  la  quale,  mutate  per  ragioni  di
crescita tecnologica le modalita' operative ordinarie  dello  scambio
di corrispondenza tra privati, le esigenze di rango costituzionale di
tutela della segretezza e  riservatezza  del  contenuto  di  essa  si
mostrano immutati; di talche' «i messaggi che circolano attraverso le
nuove "forme di comunicazione)", ove inoltrati non ad una moltitudine
indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad  un  determinato
gruppo, come appunto nelle  chat  private  o  chiuse,  devono  essere
considerati alla  stregua  della  corrispondenza  privata,  chiusa  e
inviolabile» (cosi' Cass. civ. sez. lav.  -  10  settembre  2018,  n.
21965; la sottolineatura e' di chi scrive). 
  2.3. Inapplicabilita' ai  fatti  genetici  del  presente  conflitto
della disciplina in materia di intercettazione di flussi  informatici
o telematici. 
    Li' dove gli strumenti informatici e  telematici  sono  mezzi  di
trasmissione di dati e informazioni che transitano attraverso reti  e
canali elettronici, il rischio della labilita'  della  traccia  della
linea di confine tra corrispondenza e intercettazione e'  in  realta'
solo apparente, essendo esso rigidamente tracciato  sin  dall'entrata
in vigore della gia' citata legge n. 547/1993. 
    L'art. 616 c.p. punisce  l'acquisizione  illecita  del  contenuto
della corrispondenza,  anche  informatico/telematica,  mentre  l'art.
617-quater  c.p.  sanziona  l'intercettazione   della   comunicazione
informatico/telematica. 
    Come costantemente declinato dalla giurisprudenza della Corte  di
Cassazione, la  linea  di  confine  tra  l'applicabilita'  delle  due
fattispecie e' chiarissima: «mentre nell'ambito dell'art.  617-quater
c.p.  il  termine  corrispondenza  non  comprende   ogni   forma   di
comunicazione, ma assume un significato  piu'  ristretto,  riferibile
alla comunicazione nel  suo  momento  «dinamico»  ossia  in  fase  di
trasmissione -  come  si  ricava  anche  dai  termini  impiegali  per
definire la condotte alternative a quella di  intercettazione,  ossia
«impedisce»  e  «interrompe»  -,  nell'art.  616  c.p.,  il   termine
«corrispondenza»  risulta  invece  funzionale   ad   individuare   la
comunicazione umana nel suo profilo «statico»  e  cioe'  il  pensiero
gia'  comunicato  o  da  comunicare  fissato  su  supporto  fisico  o
altrimenti rappresentato informa materiale, come si ricava  anche  in
questo caso dai termini impiegati per descrivere  le  altre  condotte
tipizzate  alternativamente   a   quella   di   illecita   cognizione
(sottrarre, distrarre, sopprimere e distruggere) (vedi  in  proposito
Sez. 5, n. 12603 del 2 febbraio 2017, Segagni, Rv. 26951701 che  pone
a raffronto l'art. 616 cp. e l'art. 617 c.p.)» (cosi' Cass. Pen. sez.
V, 29 settembre 2020, n. 30735). 
    Analogamente - e con pari chiarezza - la Corte di legittimita' ha
ribadito la natura giuridica di corrispondenza di quella elettronica,
allorquando e' stata chiamata a tracciare la  linea  di  confine  tra
l'applicabilita' dell'art. 616 c.p. e il successivo  art.  617  c.p.,
rispetto alla possibile confusione che potrebbe  ingenerarsi  tra  il
prendere cognizione della «corrispondenza» c/o delle  «comunicazioni»
altrui: «orbene, non e'  dubitabile  che  sul  piano  concettuale  la
«corrispondenza» costituisca null'altro  che  una  specie  del  genus
comunicazione, ma e' altrettanto indubbio che  nell'ambito  dell'art.
617 c.p. quest'ultimo termine non  identifichi  il  genus  nella  sua
astratta omnicomprensivita', ma assuma  un  significato  maggiormente
specializzato, riferibile al profilo "dinamico"  della  comunicazione
umana  e  cioe'  alla  trasmissione  in  atto  del   pensiero,   come
suggeriscono  anche  l'ulteriore  termine  dispiegato  per   definire
l'oggetto materiale del reato («conversazione») ... Allo stesso modo,
nell'art. 616 cp., l'evocazione del concetto "corrispondenza" risulta
invece funzionale ad  individuare  la  comunicazione  umana  nel  suo
profilo "statico" e cioe' in pensiero da' comunicato o da  comunicare
fissato su un Supporto fisico o  altrimenti  rappresentato  in  forma
materiale» (cosi' Cass. Pen. sez. V, 2 febbraio  2017,  n.  12603»). 
(11) 
    Dunque, che la posta elettronica  e  la  messaggistica  di  testo
debbano  essere  considerati   forme   materiali   contemporanee   di
spedizione e ricezione di cio'  che,  giuridicamente,  e'  definibile
solo nei termini di «corrispondenza», e' confermato  non  solo  dalla
scelta del legislatore di disporre normativamente tale assimilazione,
ma anche dal fatto che quando la stessa corrispondenza  e'  trasmessa
elettronicamente o  telematicamente,  la  fase  della  sua  possibile
intercettazione  si  puo'  concretizzare  solo   nelle   more   della
spedizione, mentre, una volta che la  stessa  e'  acquisita  dal  suo
destinatario  su  di  un  dispositivo   elettronico,   essa   diventa
corrispondenza, statica. 
    In definitiva,  la  nozione  di  corrispondenza,  «nella  realta'
sociale odierna, comprende evidentemente anche le comunicazioni,  per
messaggi - sms  o  tramite  applicativi  (WhatsApp,  telegram  ecc.)»
(cosi' Cass. Pen. sez. V, 25 ottobre 2021, n. 46076):  con  tutte  le
conseguenze  previste  dall'ordinamento  circa  la  possibilita',  le
modalita' e i limiti - costituzionali - alla sua acquisizione. 
  2.4.  Inconferenza  rispetto  al  presente  conflitto,   del   tema
dell'inapplicabilita'  dell'art.  254  C.P.P.   alla   corrispondenza
informatica. 
    La considerazione rassegnata alla fine del paragrafo che  precede
consente di apprezzare la inidoneita' a mettere in discussione quanto
sin qui ricostruito, degli argomenti proposti dalla giurisprudenza di
legittimita' e che, ai fini dell'affermata inapplicabilita' dell'art.
254 c.p.p. al sequestro  di  posta  elettronica  e  messaggistica  di
testo, sembrerebbe negare la natura  giuridica  di  corrispondenza  a
quella elettronica, additandola processualmente a documento, ex  art.
234 c.p.p. Il che e' gia' la tesi della Procura della  Repubblica  di
Firenze (vedi doc. 3 e 3B). 
    Al netto del fatto che anche la corrispondenza cartacea ha natura
documentale ex art. 234  c.p.p.,  di  talche',  evidentemente,  l'una
categoria definitoria non  e'  affatto  incompatibile  ed  escludente
rispetto all'altra, l'argomento e' solo apparentemente distonico  con
quanto sin qui  ricostruito.  E  la  ragione  di  tale  apparenza  e'
riconnessa al fatto  che  la  previsione  dell'art.  254  c.p.p.  non
esaurisce  affatto  lo  spazio   investigativo   del   sequestro   di
corrispondenza, ma disciplina esclusivamente quello che opera  quando
la stessa e' in transito dal mittente al destinatario, al  quale  non
e' ancora giunta. Il disposto normativo  in  esame,  dunque,  attiene
esclusivamente  a  quella  tipologia  di  sequestro  «che   determina
altresi' un'interruzione del flusso  informativo,  impedendo  che  la
comunicazione scritta giunga al destinatolo» (Corte Cost., 7 dicembre
2016, n. 20). 
    Mentre,  di  tutta  evidenza,  la  corrispondenza  cartacea  gia'
recapitata puo' essere fatta oggetto di sequestro documentale  presso
il destinatario di essa ai sensi dell'art. 253 c.p.p. e senza doversi
fare applicazione del successivo art. 254 c.p.p. 
    Infatti, in materia di sequestro di  corrispondenza,  l'art.  254
cp.p. e'  norma  speciale  i  spetto  alla  disciplina  generale  dei
sequestri, ..., che e' applicabile al sequestro della  corrispondenza
«in corso di spedizione»: ossia alla corrispondenza  presente  presso
uffici postali o, anche,  in  luoghi  accessori,  quali  le  cassette
postali, ovvero, ancora, in via di recapito tramite il  portalettere.
Mentre nessuna speciale ragione  di  tutela  (...)  interferisce  con
l'adozione di un provvedimento di sequestro da eseguire in  qualsiasi
luogo ove si trovino lettere o pieghi destinati alla corrispondenza o
gia' recapitati al destinatario in base alla regola generale  di  cui
all'art. 253 c.p.p.» (cosi', Cass. Pen. sez. VI, 13 ottobre 2009,  n.
47009; la sottolineatura e' di chi scrive). 
    Non v'e' chi non veda  la  perfetta  analogia  di  quanto  appena
ricordato, rispetto alla distinzione tra profilo dinamico  e  profilo
statico  dell'acquisizione   della   corrispondenza   elettronica   e
telematica, esposto al paragrafo  che  precede.  Nel  senso  che,  la
Cassazione Penale, considera corrispondenza «tutelabile» (ex art.  15
Cost., e a fortiori ex art.  68)  quella  recapitata.  Questo  spiega
l'assunto della Cassazione penale per il quale la posta elettronica e
i messaggi di testo non sarebbero corrispondenza, ma documenti:  essi
sono tali esclusivamente ai fini dell'inapplicabilita' dell'art.  254
c.p.p. alla posta elettronica, suscettibile d'intercettazione in fase
di transito, ma restano indefettibilmente corrispondenza, in  termini
di nozione giuridica, allorquando sono recapitati al destinatario. In
quanto tali, come la corrispondenza cartacea,  sono  suscettibili  di
sequestro su supporto documentale, s'intende pero'  con  l'osservanza
di tutte le garanzie di legge e di  Costituzione  (rinforzate  per  i
parlamentari). 
    Il fatto e' che, la nozione giuridica di corrispondenza comprende
sicuramente (e quantomeno) tutte, le forme di  comunicazione  scritta
che  intercorrono  tra  un  mittente  e  un  destinatario  e  che  si
cristallizzano  su  di  un  supporto  fisico,  sia  esso  cartaceo  o
digitale,  una  volta  perfezionata  la  loro  spedizione,  sia  essa
elettronica o telematica. Del resto, l'esigenza tutelata all'art. 68,
comma 3,  Cost.  di  assicurare  il  corretto  esercizio  del  potere
giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento si  pone  con
pari evidenza nei confronti della corrispondenza  via  WhatsApp  come
della tradizionale corrispondenza cartacea. 
  2.5. Interpretazione secondo  costituzione  delle  norme  di  legge
ordinaria sulla nozione di corrispondenza. 
    E' appena il caso di aggiungere  che  le  previsioni  legislative
sopra ricordate  e  la  loro  lettura  ermeneutica  non  possono  non
estendersi alle disposizioni  costituzionali  laddove  richiamano  la
nozione di corrispondenza e cio' sia per ragioni letterali,  sia  per
ragioni di tassonomia,  sia  per  ragioni  sistematiche,  sia  infine
logiche o comunque di interpretazione secondo Costituzione. 
    Difatti, proprio le ragioni  fondanti  la  garanzia  ex  art.  68
Cost., non possono che portare alla conclusione, in forza della quale
la previsione costituzionale in esame non  puo'  non  coinvolgere  la
corrispondenza di natura elettronica e telematica. 
    La prospettiva  interpretativa  che  volesse  sottrarre  da  tale
approdo ricostruttivo la nozione giuridica di corrispondenza prevista
dall'art.  68  della  Costituzione  e  dall'art.  4  della  legge  n.
140/2003, riferendola esclusivamente a quella cartacea, non solo  non
e' suffragata da  alcuna  ragione  ermeneutica,  ne'  letterale,  ne'
logico-sistematica, ne' teleologica, ma si mostra affatto antistorica
e dagli esiti del tutto irrazionali, rispetto alla ratio iuris  della
prerogativa in esame. Le  forme  della  corrispondenza  del  presente
vedono  lo  strumento  postale  novecentesco  affatto  recessivo,  in
termini  quantitativi,  rispetto  alla   predominanza   della   posta
elettronica e della messaggistica telematica. 
    Di  conseguenza,  sottrarre  alla   protezione   della   garanzia
costituzionale le forme  -  oggi  ordinarie  -  della  corrispondenza
elettronica  porterebbe  al  risultato,  inaccettabile,  di  svuotare
completamente di contenuto applicativo la  prerogativa  parlamentare,
sia  all'esito,  irrazionale,   di   subordinare   l'attivazione   di
quest'ultima alla casualita'  dello  strumento  di  corrispondenza  -
cartaceo o elettronico - prescelto dal singolo Deputato  o  Senatore.
Del resto, proprio codesta Corte, con sentenza n. 38/2019,  ha  messo
in luce che «quel che ai fini della presente decisione conta, in ogni
caso, e' che sono le norme legislative a dover essere osservate  alla
luce della Costituzione, e non gia' quest'ultima alla stregua di cio'
che  stabilisce  la  disciplina  legislativa  (nella  specie,  quella
processuale).  Per  questa  essenziale  ragione,  non  e'  consentito
trarre,  a  partire   dalle   norme   processuali   in   materia   di
intercettazioni  e  acquisizione  di  tabulati,   alcuna   definitiva
conclusione  quanto  alla  specifica  disciplina   costituzionalmente
sancita, nella stessa materia, per i parlamentari, anche  perche'  la
disciplina del  codice  potrebbe  mutare  in  futuro,  proprio  sugli
aspetti qui rilevanti, e anche  in  direzione  di  un  piu'  omogeneo
trattamento  di  intercettazioni  e  acquisizione  di  tabulati».  Ed
infatti tale sentenza ha stabilito con chiarezza  come  l'obbligo  di
previa autorizzazione  riguardi  anche  l'acquisizione  dei  tabulati
telefonici,   confermando   l'opinione   dottrinale    secondo    cui
l'acquisizione dei tabulati  e'  da  equiparare  al  sequestro  della
corrispondenza (D. Negri, voce  Immunita'  parlamentare  (dir.  proc.
pen), in Enc. dir., Agg., II-2, Milano, 2008, 694 e nt. 117, il quale
osserva che «il riferimento contenuto nell'art. 68, comma 3 cost. non
puo' intendersi circoscritto all'istituto ex art. 254 c.p.p.,  ma  va
esteso ad ogni provvedimento acquisitivo con esso fungibile»). 
  2.6 Erroneita' della  tesi  circa  la  perdita  della  qualitas  di
corrispondenza  una  volta  che  la   comunicazione   e'   giunta   a
destinazione. 
    Per completezza, valga confutare quanto sostenuto nel corso della
discussione  relativa  alla  presente  iniziativa  in  Giunta   delle
Elezioni laddove appunto il  Senatore  Grasso  ha  sostenuto  che  la
corrispondenza (il contenuto e la forma che lo veicola) cesserebbe di
essere tale una volta che sia giunta a conoscenza  del  destinatario.
In  altri  termini,  l'art.  15  Cost.  (evidentemente  letto   senza
considerare l'art. 68 Cost. che con  il  primo  sta  in  rapporto  di
complementarieta' sistematica) si limiterebbe a  tutelare  unicamente
il transito della corrispondenza. 
    Una tale tesi, peraltro  si  presterebbe  -  come  del  resto  e'
avvenuto proprio nel caso che  qui  interessa  -  ad  un  aggiramento
elusivo degli articoli 15 e 68 Cost., dal momento che sarebbe a  tale
stregua sufficiente attendere  la  consegna  della  comunicazione  al
destinatario per poterne acquisire mezzo e contenuto.  Del  resto  la
dottrina piu' autorevole ha da tempo sostenuto  che  le  garanzie  di
liberta' e di segretezza perdurino sino a quando perda attualita'  il
sotteso  interesse  (P.  Barile  -  E.  Cheli,  voce   Corrispondenza
(liberta' di), in Enc. dir., X, Milano, 1962,  745).  Del  resto,  e'
stato anche rilevato (v. M. Mazziotti di Celso,  Lezioni  di  diritto
costituzionale, II, Milano,  1985,  259),  che  il  regime  giuridico
dell'art. 15  Cost.  viene  meno  soltanto  allorche'  in  tal  senso
manifestino consenso entrambe le  parti  di  quel  rapporto  psichico
diretto,  ancorche'  mediato,  in  cui   consiste   ogni   forma   di
comunicazione, in quanto volta alla trasmissione di idee o di notizie
(o di ogni altro messaggio significativo, sino a comprendere  l'invio
di una busta vuota), che una persona fa ad una o piu'  altre  persone
determinate, col mezzo di cose atte a fissare, trasmettere e ricevere
l'espressione del pensiero (e' la definizione di Manzini,  richiamata
da Barile-Cheli, op. cit., 744). 
    Del resto, la interpretazione qui sostenuta trova riscontro nella
giurisprudenza,  che,  ai  fini  della  lecita  pubblicazione   della
corrispondenza di ogni genere, richiede il consenso sia del mittente,
sia del destinatario (Cass., sez. I civ., 27 giugno 2007, n. 8037) e,
successivamente al loro  decesso,  il  consenso  degli  eredi  (Trib.
Milano, 5 marzo 1998, Fellini c. Mondadori  S.p.A.,  anche  in  forza
dell'art. 93, legge n. 633/1941, che, dunque, deve ritenersi conforme
al  regime  costituzionale  della  corrispondenza).   Senza   contare
comunque che essendo la garanzia di cui all'art. 68, comma  3,  volta
alla protezione dell'autonomia e dell'indipendenza decisionale  delle
Camere rispetto indebite invadenze di altri  poteri  (v.  gia'  Corte
Cost. n. 9/1970), tale invadenza permane comunque ed anzi, a  maggior
ragione, una volta che il testo e' stato letto. 
  2.7. L'Ascrivibilita'  alla  nozione  giuridica  di  corrispondenza
dell'estratto di conto corrente bancario. 
    Anche il conto corrente personale del Senatore Renzi  non  poteva
essere oggetto di acquisizione  senza  la  previa  autorizzazione.  A
prescindere dalla sua divulgazione e dunque ostensione  al  pubblico,
che di per se'  lede  il  fondamentale  diritto  alla  privacy  della
persona fisica, sta il fatto che il conto corrente  bancario,  non  a
caso definito  anche  di  «corrispondenza»,  se  da  un  lato  e'  la
risultante di operazioni bancarie, dall'altro  tali  risultanze  sono
per l'appunto l'oggetto o meglio il contenuto della corrispondenza in
quanto  riportano  tutte  le  operazioni  di  dare  e  avere  in   un
determinato periodo con indicazione dei destinatari e delle  causali.
E' appunto cio' che la banca comunica al cliente dandogli notizia  di
tali operazioni che, come evidente, rivelano contratti, obbligazioni,
risarcimenti, rapporti. Costituiscono quindi in tutto e per tutto  un
fatto comunicativo personalissimo e dunque corrispondenza. Del  resto
che la tutela ex art. 15  Cost.,  (e  dunque  a  maggior  ragione  la
garanzia ex  art.  68,  comma  3,  Cast.),  si  applichi  anche  alla
corrispondenza bancaria ha riscontro nella giurisprudenza (cfr. Cass.
Pen. sez. II, 28 novembre 2017, n. 952, che conferma  un  consolidato
orientamento  nel  senso  della  illiceita'  della   sottrazione   di
corrispondenza bancaria al coniuge; Cass. Pen.,  sez.  VI,  4  maggio
2006,  n.  33435,   concernente   corrispondenza   bancaria   di   un
parlamentare). 
  2.8. Applicabilita' dell'art. 68, comma 3 e dell'art. 4,  legge  n.
140/2003,  alla  corrispondenza  scambiata  da  un  parlamentare,   a
prescindere dell'esecuzione del sequestro di essa presso un terzo. 
    Il Senato della Repubblica ha inteso deliberare  la  proposizione
del  presente  conflitto  di  attribuzioni  avallando   l'indicazione
(leggibile nei lavori  della  Giunta)  secondo  la  quale  il  modulo
procedurale di cui all'art. 4, legge n. 140/2003, si  applica  anche,
«ovviamente, quando viene  reperita  corrispondenza  elettronica  sul
cellulare sequestrato ad un terzo non parlamentare» (doc. 2 cit.,  p.
4). 
    La Giunta fa proprio tale assunto, correttamente, alla luce di un
precedente caso simile, nel quale  la  Procura  della  Repubblica  di
Milano, rilevata la presenza, su di un dispositivo mobile sequestrato
ad  un  estraneo  al  Parlamento,   di   corrispondenza   elettronica
proveniente da e diretta  ad  un  Senatore  della  Repubblica,  aveva
provveduto a formulare, all'Assemblea di appartenenza, ex articoli 68
della Costituzione e 4, legge n.  140/2003,  esplicita  richiesta  ad
eseguire il  sequestro  del  telefono  portatile  gia'  materialmente
acquisito presso un terzo, «anche con riferimento alle  conversazioni
telefoniche/messaggistiche, mail e chat che guardino il Senatore  ...
quale autore delle  stesse  o  quale  destinatario»  (doc.  8).  Tale
prospettiva ricostruttiva  e'  certamente  corretta,  alla  luce  del
valore della  prerogativa  prevista  dall'art.  68,  comma  3,  della
Costituzione,  e  alla  conseguente  necessita'  che  essa  copra  il
complesso  della  corrispondenza  scambiata   dal   parlamentare,   a
prescindere dalla disponibilita' materiale, in capo allo stesso o  ad
un  terzo,  del  supporto   fisico   sul   quale   la   medesima   e'
cristallizzata. 
    L'indicazione ermeneutica  di  codesta  Corte  Costituzionale  e'
chiarissima, ed e' riferita alla  natura  giuridica  e  alla  portata
della sfera applicativa della prerogativa in esame,  avente  identica
disciplina  sia  per  le  intercettazioni  telefoniche  che  per   il
sequestro di corrispondenza. 
    L'art. 68, comma 3, della Costituzione, «vieta di  sottoporre  ad
intercettazione,   senza   autorizzazione,   non   le   utenze    del
parlamentare, ma le me comunicazioni: quello  che  conta  -  ai  fini
dell'operativita' del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito
dall'art. 68, terzo comma,  Cost.  -  non  e'  la  titolarita'  o  la
disponibilita'  dell'utenza  captata,  ma  la   direzione   dell'atto
d'indagine. Se quest'ultimo e' volto, in concreto, ad accedere  nella
sfera delle comunicazioni  del  parlamentare,  l'intercettazione  non
autorizzata  e'  illegittima,  a  prescindere  dal   fatto   che   il
procedimento riguardi terzi o che le utenze  sottoposte  a  controllo
appartengano a terzi» (cosi', Corte Cost., 23 novembre 2007, n. 390). 
    Conseguentemente, «dall'ambito della garanzia prevista  dall'art.
68, terzo  comma,  Cost.  non  esulano,  dunque,  le  intercettazioni
"indirette", intese come captazioni delle  conversazioni  del  membro
del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei  suoi
interlocutori  abituali»   e   «la   disciplina   dell'autorizzazione
preventiva, dettata dall'art. 4 [legge. n.  140/2003,  N.d.R.],  deve
ritenersi destinata, cioe', a trovare applicazione tutte le volte  in
cui il parlamentare sia individuato in  anticipo  quale  destinatario
dell'attivita'  di   captazione,   ancorche'   questa   abbia   luogo
monitorando utente di diversi soggetti» (idem). 
    Tale indicazione,  pur  resa  in  relazione  alla  materia  delle
intercettazioni (in ragione del petitum del giudizio  incidentale  di
costituzionalita' reso), vale certamente anche per  il  contesto  del
sequestro di corrispondenza. 
    L'assunto  da  ultimo  proposto  infatti,   viene   espressamente
indicato da codesta Corte come riferito alla prerogativa parlamentare
di cui all'art. 68, comma 3, della Costituzione, nella sua  interezza
ed unitarieta', che  e'  «strumentale  ...  alla  salvaguardia  delle
funzioni parlamentari» e «mira a porre a riparo  il  parlamentare  da
illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del  suo  mandato
rappresentativo; a proteggerlo,  cioe',  dal  rischio  che  strumenti
investigativi di particolare invasivita' possano essere impiegati con
scopi persecutori,  di  condizionamento,  o  comunque  estranei  alle
effettive esigenze della giurisdizione» (idem). 
    Se,  in  riferimento  alla  materia  delle   intercettazioni   la
previsione e'  orientata  ad  «impedire  che  l'ascolto  di  colloqui
riservati  da   parte   dell'autorita'   giudiziaria   possa   essere
indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento  del  mandato
elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera
esplicazione dell'attivita'», le ragioni del perimetro della garanzia
in  esame  vengono  espressamente  indicate  «analogamente  a  quanto
avviene per l'autorizzazione preventiva alle  perquisizioni  ed  a  i
sequestri di corrispondenza il cui oggetto ben puo' consistere  anche
in documenti a carattere comunicativo (idem; la sottolineatura e'  di
chi scrive). 
    In definitiva, dunque, a identita' di prerogativa  dell'Assemblea
parlamentare - quella dell'art. 68, comma 3, della Carta fondamentale
- e di previsione attuativa - l'art. 4, legge n. 140/2003 - non  puo'
non corrispondere identita' di disciplina applicativa, sia  che  essa
riguardi le comunicazioni verbali o le comunicazioni scritte (vale  a
dire la corrispondenza) del suo appartenente. 
    Di conseguenza, l'autorizzazione al sequestro  di  corrispondenza
(cosi' come all'intercettazione) nella quale e' parte  (mittente  e/o
destinataria) il parlamentare, di cui all'art. 4, legge n.  140/2003,
dev'essere   previamente   richiesta   all'Assemblea   elettiva    di
appartenenza, a prescindere dalla riferibilita' o meno  del  supporto
sequestrato (cosi' come dell'apparato telefonico  intercettato)  alla
sua persona o ad  un  terzo,  contrariamente  a  quanto  sostiene  la
Procura della Repubblica di Firenze (cfr. doc. 3B) 
    Codesta Corte Costituzionale ha chiaramente indicato quali  sono,
al netto dell'irrilevanza  della  soggettivita'  di  chi  subisce  il
sequestro,  gli   elementi   che   devono   determinare   l'Autorita'
giudiziaria procedente  ad  attivare  il  regime  dell'autorizzazione
preventiva  in  esame:  la  direzione  dell'atto  d'indagine,  quando
quest'ultimo e' volto, in concreto, ad  accedere  nella  sfera  delle
comunicazioni epistolari del parlamentare. 
    E che proprio questa  fosse  la  direzione  concreta  dell'azione
investigativa  della  Procura  della   Repubblica   di   Firenze   e'
chiaramente leggibile nei decreti di perquisizione e sequestro emessi
dalla stessa a carico Ugo Vincenzo Manes e  Marco  Carrai,  presso  i
quali  e'  stata  sequestrata,  acquisita  e  trasfusa   negli   atti
d'indagine la corrispondenza scambiata da  costoro  con  il  Senatore
Matteo Renzi (docc. 9 e 10). 
    Tali provvedimenti, con contenuto  motivazionale  analogo,  fanno
entrambi  riferimento  alla  necessita'  investigativa  di  acquisire
documentazione di dettaglio relativa ai  rapporti  economici  tra  la
Fondazione Open e i soggetti privati suoi finanziatori, alla luce del
dato  per  il  quale  quest'ultima  avrebbe   «rimborsato   spese   a
parlamentari» e  «messo  a  loro  disposizione  carte  di  credito  e
bancomat». Tale attivita', peraltro, sarebbe stata posta in essere  a
favore  di  strutture  di  riferimento  di  specifiche  soggettivita'
politiche coinvolte nelle  consultazioni  cd.  primarie  del  Partito
Democratico nel 2012 e nel «comitato per Matteo Reni segretario». 
    Di talche', la direzione dei due  atti  d'indagine  verso  scambi
epistolari che  coinvolgono  appartenenti  alle  Assemblee  elettive,
cosi' come la loro idoneita'  a  penetrare  nella  sfera  delle  loro
comunicazioni scritte, con esplicito  riferimento  alla  persona  del
Senatore Matteo Renzi, risulta plateale e incontestabile. E  cio'  si
traduce in una lesione del  bene  protetto  dall'art.  68,  comma  3,
ovvero nell'autonomia e  nell'indipedenza  decisionale  delle  Camere
rispetto ad indebite invadente da parte di altri poteri. 
3. Conclusioni. 
    Per  tutte  le  ragioni  sopra  esposte  e'  possibile   pertanto
concludere che la Procura  della  Repubblica  di  Firenze,  nell'aver
proceduto ad acquisire, a mezzo sequestro, della  corrispondenza  che
coinvolgeva la persona del Senatore Matteo Renzi, senza richiedere ed
ottenere la  previa  autorizzazione  dell'Assemblea  di  appartenenza
dello stesso, ha indebitamente leso  la  sfera  di  attribuzione  del
potere costituzionalmente garantito al Senato della Repubblica (e per
esso ai suoi componenti) dall'art. 68, comma  3,  Cost.  al  fine  di
assicurare il  corretto  esercizio  del  potere  giurisdizionale  nei
confronti dei membri del Parlamento. 

(1) Il riferimento motivazionale di tale atto e' nel  senso  che  «la
    Giunta, nella seduta  del  14  dicembre  2021,  ha  deliberato  a
    maggioranza di proporre all'Assemblea l'attivazione nei confronti
    della  competente  autorita'  giudiziaria  di  un  conflitto   di
    attribuzione dinanzi alla Corte  costituzionale,  atteso  che  il
    sequestro della posta elettronica ed in particolare delle quattro
    email  dell'agosto  2019,  dei  messaggi  WhatsApp  mandati   dal
    senatore Renzi quando era in carica,  ed  altresi'  dell'estratto
    conto inviato dalla banca al senatore relativo all'intero periodo
    2018-2020, non era mai stato autorizzato  dal  Senato,  al  quale
    l'Autorita' giudiziaria avrebbe dovuto preventivamente  rivolgere
    una richiesta di autorizzazione». 

(2) V. relazione illustrativa del Disegno di  legge  presentato  alla
    Camera dei Deputati recante «Modificazioni ed  intestazioni  alle
    norme del codice penale e del codice di procedura penale in  tema
    di  criminalita'  informatica»,  in  Camera  dei   Deputati,   XI
    legislatura, n. 2773, 3. 

(3) Cosi' R. Borruso, La violazione  del  domicilio  informatico,  in
    AA.VV., Profili penali dell'informatica, Milano, 1994, 28. 

(4) Cosi' S. Resta, Informatica, telematica  e  computer  crimes,  in
    Informatica e diritto, VI, 1997, n. 1, 168-169. 

(5) Cosi' G. Corasaniti, in AA.VV., Profili penali  dell'informatica,
    cit., 112. 

(6) Osserva S. Resta,  Informatica,  telematica  e  computer  crimes,
    cit., 146,  come  nella  nostra  Costituzione  l'informatica  non
    potesse  trovare  richiamo  esplicito  di  tutela,  solo  perche'
    all'epoca trattavasi di tecnologia di la' da venire. 

(7) Con tale decisione il Giudice di legittimita'  ha  affermato  che
    «in  ipotesi  di  accesso  abusivo  ad  una  casella   di   posta
    elettronica protetta  da  password,  il  reato  di  cui  all'art.
    615-ter  c.p.  concorre  con  il   delitto   di   violazione   di
    corrispondenza in relazione alla acquisizione del contenuto delle
    email custodite nell'archivio». 

(8) Quale mera esemplificazione della  diffusione  di  tale  pacifico
    orientamento nella giurisprudenza di merito, Tribunale  S.  Maria
    Capua Vetere, 13 giugno  2013:  «Le  informazioni  contenute  nei
    messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di
    chat) fornito dal social network... vanno assimilate a  forme  di
    corrispondenza privata, e come tali devono  ricevere  la  massima
    tutela». 

(9) «acquisire  le  chat  Skipe  memorizzate  nell'account  personale
    del...  viola[ndo]   platealmente   la   segretezza   della   sua
    corrispodenza  (dovendosi  intendere  per   tale   anche   quella
    informatica o telematica: v., espressamente, l'art. 616 c.p.» (la
    sottolineatura e' di chi scrive). Nella fattispecie  concreta  si
    trattava della chat di testo della piattaforma Skype, che  e'  in
    tutto e  per  tutto  sovrapponibile,  quanto  a  funzionalita'  e
    modalita' di comunicazione per iscritto, all'analogo WhatsApp che
    interessa questo ricorso). 

(10) In  relazione  all'esclusione   della   sussistenza,   ai   fini
     risarcitori, del delitto di diffamazione, la Corte  milanese  ha
     affermato che «i messaggi  scambiati  in  una  chat  privata...,
     essendo diretti esclusivamente agli iscritti ad  un  determinato
     gruppo e non ad una moltitudine  indistinta  di  persone,  vanno
     considerati   come   la   corrispondenza   privata,   chiusa   e
     inviolabile» (la sottolineatura e' di chi scrive). 

(11) Con tale decisione il Giudice di legittimita' ha  affermato  che
     «la condotta ...  aver  preso  cognizione  del  contenuto  della
     corrispondenza  telematica  intercorsa  tra  la  C.  ed  il   B.
     conservata nell'archivio di  posta  elettronica  della  prima  -
     proprio in virtu' della configurazione del suo oggetto materiale
     deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 616 cp., commi 1 e 4
     e non gia' a quello dell'art. 617, comma 1» 
 
                                P.Q.M. 
 
    Si chiede che codesta Corte Costituzionale, valutata  e  rilevata
la sua competenza a decidere  il  presente  conflitto,  deliberi  con
ordinanza l'ammissibilita' del  presente  ricorso  e  di  rimando  ne
disponga la notifica agli organi interessati,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 37, comma 2, legge n. 87/1953. Conseguentemente  si
chiede che codesta Corte Costituzionale voglia dichiarare,  all'esito
dell'instaurato   giudizio,   la   violazione   della   sfera   delle
attribuzioni costituzionalmente garantite al Senato per effetto delle
menzionate acquisizioni di corrispondenza come indicate al punto  1.2
della parte narrativa (e  nelle  determinazioni  della  Giunta  delle
Elezioni e delle Immunita' Parlamentari e dell'assemblea  del  Senato
della Repubblica) nella quale e' incorsa la Procura della  Repubblica
di Firenze, in danno di quelle riferibili alla titolarita' del Senato
della Repubblica. 
    Si depositano i seguenti documenti: 
      1. Resoconto stenografico della Seduta pubblica del Senato 406°
del 22 febbraio 2022; 
      2. Deliberazione della Giunta delle Elezioni e delle  Immunita'
Parlamentari del 14 dicembre  2021  comunicata  alla  Presidenza  del
Senato il 20 dicembre 2021 (Doc. XVI n. 9) e Resoconti  lavori  della
Commissione; 
      3. Lettera del Presidente del Senato al presidente della Giunta
delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari in data 12 ottobre 2021
-deferimento della questione relativa alla  violazione  dell'art.  68
Cost. in relazione al proc. peri.  3745/19  R.G.N.R.,  Procura  della
Repubblica presso il Tribunale di Firenze; 
        3A. Istanza per la tutela delle guarentigie ex art. 68  Cost.
e articoli 4 e 6 legge n. 140/2003 da parte dei  difensori  del  Sen.
Renzi del 21 settembre 2021; 
        3B. Dichiarazione di non  luogo  a  provvedere  a  firma  dei
PP.MM. Luca Turco e Antonino Nastasi del 4 ottobre 2021; 
      4. Trasmissione di documentazione da parte della Presidenza del
Senato alla Giunta delle Elezioni e delle Immunita'  Parlamentari  in
data 2 novembre 2021; 
        4A. Ordinanza del Tribunale di Firenze - Sezione  Riesame  n.
206 del 21 settembre 2021; 
      5. Trasmissione di documentazione da parte della Presidenza del
Senato alla Giunta delle Elezioni e delle Immunita'  Parlamentari  in
data 4 novembre 2021; 
      5A. Estratto di annotazione  di  P.G.  27  luglio  2021,  prot.
0252836/21, depositata presso la Procura della Repubblica di  Firenze
il 28 luglio 2021, proc. pen. n. 3745/19 R.G.N.R.; 
        5B. Annotazione di P.G.  10  giugno  2020,  prot.  0188746/20
depositata il 12 giugno 2020 presso la Procura  della  Repubblica  di
Firenze, proc. pen. n. 3745/19 R.G.N.R.; 
      6. Trasmissione di documentazione da parte della Presidenza del
Senato alla Giunta delle Elezioni e delle Immunita'  Parlamentari  in
data 1° dicembre 2021; 
        6A. Scambio di messaggi WhatsApp fra Sen.  Renzi  e  il  sig.
Carrai fra il febbraio 2017 e ottobre 2019; 
        6B. Estratto dell'annotazione di P.G.  del  15  aprile  2021,
prot. n. 0130053/21 proc. pen. n. 3745/19 R.G.N.R; 
        6C. Estratto dell'annotazione di P.G. 15 febbraio 2021, prot.
0053094/21, depositata presso la Procura della Repubblica di  Firenze
il 16 febbraio 2021; 
        6D. Estratto di annotazione di  RG.  27  luglio  2021,  prot.
0252836/21 prot.  0252836/21,  depositata  presso  la  Procura  della
Repubblica di Firenze il  28  luglio  2021,  proc.  pen.  n.  3745/19
R.G.N.R.; 
      7. Estratto conto riferito al CC BNL intestato al Sen. Renzi; 
      8. Atti del proc. Pen. 18735/2019 R.G.N.R. della Procura  della
Repubblica presso il Tribunale di Milano; 
      9. Decreto di perquisizione e sequestro  emesso  dalla  Procura
della Repubblica di Firenze a carico di Ugo  Vincenzo  Manes  del  20
novembre 2019; 
      10. Decreto di perquisizione e sequestro emesso  dalla  Procura
della Repubblica di Firenze a carico di Marco Carrai del 20  novembre
2019. 
    Con ossequio. 
      Firenze-Padova-Roma, 11 maggio 2022 
 
                        Prof. Avv. Morbidelli 
 
 
                                                         Avv. Pinelli 
    L'ammissibilita' del  presente  conflitto  e'  stata  decisa  con
ordinanza n. 261/2022 e pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  1ª
Serie speciale, n. 51 del 21 dicembre 2022.