N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 10 gennaio 2023
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 10 gennaio 2023 (del Senato della Repubblica) . Parlamento - Immunita' parlamentari - Sequestro di corrispondenza - Procedimento penale a carico di un senatore e di altri soggetti - Acquisizione agli atti, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, in assenza di una previa autorizzazione del Senato della Repubblica, a mezzo del sequestro di dispositivi mobili di comunicazione appartenenti a terzi, di messaggi di testo scambiati sulla piattaforma WhatsApp e di corrispondenza tramite e-mail, nei quali era mittente o destinatario il senatore, nonche', a mezzo di apposito decreto, di un estratto del conto corrente bancario personale del medesimo senatore. - Acquisizione agli atti, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, nel procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R., di messaggi di testo, di corrispondenza tramite e-mail, nonche' di un estratto del conto corrente bancario relativi ad un senatore della Repubblica.(GU n.3 del 18-1-2023 )
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e art. 37, legge n. 87/1953, proposto dal Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, in attuazione della delibera dell'Assemblea 22 febbraio 2022, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Morbidelli, del Foro di Firenze e dall'avv. Fabio Pinelli, del Foro di Padova, in forza di procura allegata in calce al presente atto; contro la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, avente ad oggetto gli atti posti in essere dall'anzidetta Procura nei confronti del Senatore della Repubblica Matteo Renzi, nell'ambito del procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R., e come piu' avanti indicato e dettagliato. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 5, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale di cui alla delibera 22 luglio 2021 di codesta Corte, si indicano di seguito gli indirizzi di posta elettronica validi ai sensi del decreto di cui all'art. 39: giuseppemorbidelli@cnfpec.it fabio.pinelli@ordineavvocatipadova.it Sommario 1. Sull'ammissibilita' del presente ricorso. 1.1. La deliberazione della giunta delle elezioni del Senato della Repubblica e la successiva delibera dell'assemblea 1.2. Le acquisizioni di corrispondenza del senatore Renzi da parte della Procura di Firenze 1.3. Sulla presenza dei requisiti di ammissibilita' 2. Sulla fondatezza del presente ricorso. 2.1. I tratti essenziali della deliberazione 14 dicembre 2021 della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari 2.2. La nozione giuridica unitaria di corrispondenza (cartacea e telematica) 2.3. Inapplicabilita' ai fatti genetici del presente conflitto della disciplina in materia di intercettazione di flussi informatici o telematici 2.4. Inconferenza, rispetto al presente conflitto, del tema dell'inapplicabilita' dell'art. 254 c.p.p. alla corrispondenza informatica 2.5. Interpretazione secondo Costituzione delle norme di legge ordinaria sulla nozione di corrispondenza 2.6. Erroneita' della tesi circa la perdita della qualitas di corrispondenza una volta che la comunicazione e' giunta a destinazione 2.7. L'ascrivibilita' alla nozione giuridica di corrispondenza dell'estratto di conto corrente bancario 2.8. Applicabilita' dell'art. 68, comma 3 e dell'art. 4, legge n. 140/2003, alla corrispondenza scambiata da un parlamentare, a prescindere dall'esecuzione del sequestro di essa presso un terzo 3. Conclusioni. P.Q.M. 1. Sull'ammissibilita' del presente ricorso. 1.1. La deliberazione della Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica e la successiva delibera dell'assemblea. Con deliberazione assunta all'esito della seduta n. 406 del 22 febbraio 2022, il Senato della Repubblica, tramite la votazione nominale con scrutinio simultaneo, ha approvato la proposta della Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari di sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del Senatore Matteo Renzi. Nello stesso tempo ha autorizzato la Presidenza a dare mandato a uno o piu' avvocati del libero Foro (resoconto stenografico, per estratto, doc. 1). Il testo posto in votazione dall'Assemblea del Senato, classificato quale Doc. XVI n. 9, constava della deliberazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari, assunta in data 14 dicembre 2021 e comunicata alla Presidenza del Senato il 20 dicembre successivo, con cui era stato deliberato di proporre all'Assemblea l'attivazione, nei confronti della competente Autorita' giudiziaria, di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale (doc. 2). Tale decisione e' stata determinata dalla mancata previa autorizzazione (anche perche' mai richiesta), da parte del Senato della Repubblica, all'acquisizione, realizzata dall'Autorita' giudiziaria fiorentina a mezzo sequestro, di corrispondenza scritta che riguardava il Senatore Matteo Renzi. (1) 1.2. Le acquisizioni di corrispondenza del senatore Renzi da parte della Procura di Firenze. I dati salienti della presente vicenda possono essere riassunti nei termini che seguono. Matteo Renzi ha assunto lo status di Senatore della Repubblica a far data dalla proclamazione del 9 marzo 2018, che e' pertanto il dies a quo di decorrenza delle prerogative di cui all'art. 68 della Costituzione. Il 2 novembre 2021 la Presidenza del Senato trasmetteva alla Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari l'ordinanza 21 settembre 2021 del Tribunale di Firenze - Sezione distrettuale del Riesame, pronunziata in relazione alla posizione di un co-indagato del Sen. Renzi nel procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R. della locale Procura della Repubblica, dalla quale emerge come, tra gli atti trasmessi dal P.M. al Tribunale ai sensi dell'art. 324, comma 3, c.p.p., vi fosse uno scambio epistolare di messaggi sulla piattaforma WhatsApp, intercorso tra il Sen. Renzi e l'imprenditore Vincenzo Ugo Manes, dei quali il Tribunale aveva fatto uso a fondamento motivazionale della sua decisione (doc. 4, ed in particolare doc. 4A, pp. 41-42 dell'ordinanza del Tribunale di Firenze - Sezione Riesame n. 206 del 21 settembre 2021). Successivamente, il 4 novembre 2021 la Presidenza del Senato trasmetteva alla Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari un estratto dell'annotazione di P.G. 27 luglio 2021, prot. n. 0252836/21, procedimento penale n. 3745/19 R.G.N.R., depositata presso la Procura della Repubblica di Firenze il giorno successivo, che dava atto dell'acquisizione al fascicolo delle indagini preliminari in esame (al faldone n. 32) dello scambio di messaggi WhatsApp intercorso tra il Sen. Renzi e Vincenzo Ugo Manes nei giorni 3 e 4 giugno 2018 (si veda doc. 5, in particolare doc. 5A). In pari data la Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari riceveva altresi' un estratto dell'annotazione di P.G. 10 giugno 2020, di prot. n. 0188746/20, depositata presso la Procura di Firenze il 12 giugno 2020, che dava atto dell'acquisizione, al fascicolo delle indagini preliminari in esame, dell'estratto del conto corrente bancario del Sen. Renzi relativo al periodo 14 giugno 2018-13 marzo 2020 (sempre in doc. 5 cit., in particolare sub doc. 5B). Ancora, il 1° dicembre 2021 la Presidenza del Senato trasmetteva alla Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari uno scambio di messaggi di testo consegnati dal Sen. Renzi, facenti riferimento a scritti intercorsi tra lo stesso e Marco Carrai, anch'essi indicati come allegati agli atti d'indagine del procedimento penale in esame, riguardanti (in parte) una scansione temporale successiva alla sua assunzione della carica di Senatore della Repubblica: e precisamente al periodo 12 agosto 2018-15 ottobre 2019 (doc. 6A sub doc. 6). Come si evince dal medesimo doc. 6, il 1° dicembre 2021 la Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari riceveva un estratto dell'annotazione di P.G. del 15 aprile 2021, prot. n. 0130053/21, agli atti del fascicolo delle indagini preliminari del procedimento penale in esame, che dava atto dell'acquisizione allo stesso di corrispondenza email, nel numero di quattro missive, intercorsa tra il Sen. Renzi e Marco Carrai, tra il 6 ed il 10 agosto 2019 (cfr. doc. 6B, ove emerge che «Dalle immagini IMG_3559JPG e IMG_3560JPG delle email facenti parte del reperto informativo R20B.15, risulta che Carrai Marco trasmette a Renzi Matteo matteorenzi@me.cont specifici file ... [omissis]. In particolare, dall'immagine IMG_3560JPG emerge che in data 6 e 9 agosto 2019, Carrai Marco invia a Matteo Renzi il documento [omissis], mentre, in data 7 agosto 2019 Carrai Marco invia a Matteo Renzi il documento [omissis] ...». E ancora «Dall'immagine IMG_3561JPG emerge che, in data 10 agosto 2019, Carrai Marco invia a Matteo Renzi i file in formato pdf dei documenti [omissis]...). Ancora con la medesima trasmissione del 1° dicembre 2021 (doc. 6 cit.) la Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari riceveva un estratto dell'annotazione di P.G. 15 febbraio 2021, prot. n. 0053094/21, depositata presso la Procura di Firenze il giorno successivo agli atti del fascicolo delle indagini preliminari del procedimento penale in esame, che dava atto dell'acquisizione allo stesso procedimento dell'estratto del conto corrente bancario del Sen. Renzi (allegato su supporto digitale dvd, del quale si produce la stampa, doc. 7), in esecuzione di un decreto di acquisizione dello stesso del precedente 11 gennaio 2021 (si veda in particolare il doc. 6C, ove spicca, nell'elenco dei documenti trasmessi, il file «bnl renzi.zip»). Da ultimo, sempre nel contesto del doc. 6 del 1° dicembre 2021 la Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari riceveva un ulteriore estratto della gia' citata annotazione di P.G. 27 luglio 2021, prot. n. 0252836/21, depositata presso la Procura di Firenze il giorno successivo agli atti del fascicolo delle indagini preliminari del procedimento penale in esame, che contiene la riproduzione puntuale e l'analisi investigativa degli scambi epistolari del Sen. Renzi con Vittorio Manes, gia' richiamati dall'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze e ricordati piu' sopra (cfr. doc. 6D ed in particolare, secondo la numerazione della stessa annotazione, le pp. 59 ss., ove viene riportato e analizzato «Stralcio della chat whatsapp intercorsa fra Vincenzo Manes [omissis] e Manco Renzi [omissis] - scambio di messaggi del 3 e 4 giugno 20.18 (estratta dal Reperto R13.1)»). In sintesi, la Procura della Repubblica di Firenze, nell'ambito dell'attivita' investigativa svolta nel procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R., ha acquisito agli atti, a mezzo sequestro di dispositivi mobili di comunicazione: corrispondenza a mezzo messaggi di testo intercorsa tra Vittorio Ugo Manes e il Sen. Renzi in data 3 e 4 giugno 2018 (docc. 5A e 6D cit.); corrispondenza a mezzo messaggi di testo intercorsa tra Marco Carrai e il Sen. Renzi riferita al periodo 12 agosto 2018-15 ottobre 2019 (doc. 6A cit.); corrispondenza email intercorsa tra Marco Carrai e il Sen. Renzi tra il 1° agosto 2018 e il 10 agosto successivo (doc. GB cit.); mentre, a mezzo decreto di acquisizione: l'estratto del conto corrente bancario personale del Sen. Renzi, relativo al periodo 14 giugno 2018-13 marzo 2020 (docc. 6C e 7 cit.). Tutto questo e' acclarato dai documenti allegati alla delibera della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari del 14 dicembre 2021 (doc. 2, pp. 2-3 della Relazione Doc. XVI n. 9) e comunque confermato dall'Assemblea del Senato (v. doc. 1, pp. 25-27 del resoconto stenografico). In ragione di tale sequenza fattuale, il Senato della Repubblica, con la gia' citata deliberazione 22 febbraio 2022 (doc. 1), ha ritenuto sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze indicato in premessa, che appunto viene introdotto con il presente ricorso. 1.3. Sulla presenza dei requisiti di ammissibilita'. Come noto, il conflitto ex art. 134 della Costituzione, sussiste ogni qualvolta il soggetto ricorrente, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene, lamenti la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ultra vires o menomativo da parte di altro potere dello Stato (ex multis, Corte costituzionale 6 giugno 2014, ord. n. 161; 28 maggio 2014, ord. n. 150; 24 febbraio 2010, ord. n. 62). Cio' stante, la presenza del requisito soggettivo e' indubbia, essendo incontestato che il Senato e' organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68 della Costituzione e alla tutela della correlata garanzia (ex multis, Corte costituzionale, 4 luglio 2017, ord. n. 155; 6 febbraio 2013, ord. n. 13). Come pure sussiste analogo requisito soggettivo in testa alla Procura della Repubblica di Firenze, posto che deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al Pubblico Ministero e, in particolare, al Procuratore della Repubblica, in quanto soggetto in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, titolare delle attivita' di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (v. ad. esempio, Corte costituzionale, 5 novembre 2018, ord. n. 193, cit.) e «competente a dichiarare definitivamente, nell'assolvimento della ricordata funzione, la volonta' del potere cui appartiene» (Corte costituzionale, 20 settembre 2012, ord. n. 218). Per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorso e' volto alla tutela della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, in particolare l'art. 68, comma 3, nella parte che concerne l'attribuzione alle Assemblee parlamentari della prerogativa della previa autorizzazione, rispetto al compimento di determinati atti investigativi, tipici dell'esercizio del potere istituzionale della Procura della Repubblica, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale e funzionale alle scelte inerenti a quest'ultima. E' appena il caso di richiamare in questa sede il consolidato orientamento di codesta Corte secondo cui "la ratio della garanzia prevista all'art. 68, terzo comma, della Costituzione, non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la liberta' della funzione che il soggetto esercita, «in conformita' alla natura stessa delle immunita' parlamentari, volte primariamente alla protezione dell'autonomia e dell'indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadente di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione (sentenza n. 9 del 1970)» (sentenza n. 38 del 2019)" (Corte costituzionale, 25 giugno 2020, ord. n. 129). 2. Sulla fondatezza del presente ricorso. La fondatezza del presente conflitto e' radicata nel fatto che la Procura della Repubblica, nel procedere al sequestro della citata corrispondenza della quale era parte, come mittente o destinatario, il Sen. Renzi, senza previa richiesta di autorizzazione ex art. 68, comma 3, e art. 4, legge n. 140/2003, al Senato della Repubblica, ha violato la sfera delle attribuzioni istituzionali di quest'ultimo potere dello Stato. Le ragioni di tale assunto sono state precisate e dettagliate gia' nella deliberazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari, assunta in data 14 dicembre 2021 - Doc. XVI n. 9 (doc. 2) - approvata con il voto del Senato il 22 febbraio 2022 (doc. 1), argomenti e motivazioni che qui ci si propone di ripercorrere. 2.1. I tratti essenziali della deliberazione 14 dicembre 2021 della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari. Le ragioni della proposta della Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari sono riassumibili nell'assunto che la corrispondenza scambiata attraverso strumenti di tipo elettronico o telematico, quali email, sms e messaggi WhatsApp, rientra pleno iure nella nozione di corrispondenza di cui all'art. 68, comma 3 della Costituzione e all'art. 4, legge n. 140/2003. Il primario criterio discretivo che, ai fini delle modalita' di attivazione delle diverse prerogative di cui all'art. 68, comma 3 della Costituzione, consente di tracciare la linea di confine tra corrispondenza e intercettazione - come ha rilevato la Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari - non puo' che essere quello della forma scritta della comunicazione intersoggettiva che connota la corrispondenza, versus quella orale che concerne le intercettazioni. Ulteriore criterio e' quello della garanzia di segretezza del contenuto ideologico della corrispondenza scritta, assicurata dalla chiusura di essa in busta sigillata per quella cartacea, dalle credenziali di accesso riservate (username e password) per quella elettronica (che, come quella cartacea, e' denominata «posta») e dalla disponibilita' esclusiva, in capo ai corrispondenti, dei dispositivi elettronici utilizzati per lo scambio dei messaggi di testo. Quanto, poi all'estratto del conto corrente bancario (che qui si deposita sub doc. 7), la Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari osserva che lo stesso si connota come corrispondenza intercorsa tra la banca e il proprio cliente. Sulla scorta di tali considerazioni, la Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari, rilevata la natura giuridica di corrispondenza delle email, dei messaggi di testo/WhatsApp e dell'estratto conto corrente, nei quali era mittente/destinatario il Sen. Renzi, ha ritenuto sussistente la violazione della sfera di attribuzioni costituzionali del Senato della Repubblica, nella quale e' incorsa la Procura della Repubblica di Firenze, al momento in cui ha proceduto al sequestro di tale corrispondenza, senza previa autorizzazione dell'Assemblea senatoriale. Tali valutazioni, confermate dalla deliberazione del Senato della Repubblica 22 febbraio 2022 (doc. 1 cit., pp. 26-27 del resoconto stenografico e doc. 2, Relazione della Giunta, Doc. XVI n. 9) avente ad oggetto la proposizione del presente conflitto di attribuzione non sono confutabili. E per piu' ragioni che di seguito si vanno a precisare. 2.2. La nozione giuridica unitaria di corrispondenza (cartacea e telematica). Le ragioni di fondatezza del presente conflitto di attribuzione si radicano nel fatto che la nozione giuridica di «corrispondenza», richiamata dall'art. 68, comma 3, della Costituzione, oltreche' dall'art. 4, legge n. 140/2003, coinvolge anche quella di natura elettronica e/o telematica, oggi normalmente oggetto di scambio con le medesime prerogative di segretezza e inviolabilita' di quella cartacea, un tempo recapitata a mezzo del (oramai statisticamente minoritario) servizio postale e telegrafico. La chiara e incontestabile assimilazione normativa tra tali due strumenti materiali, che assolvono alla stessa funzione comunicativa privata per iscritto, e' rinvenibile, in forza gia' della previsione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e, comunque sul piano del diritto interno, quantomeno a far data dall'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 547, recante «Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalita' informatica». Considerato il vincolo che producono, sull'ordinamento interno, le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ex art. 117, comma 1, della Costituzione, basti ricordare come quest'ultima abbia sempre affermato la riferibilita' alla nozione di corrispondenza, di cui all'art. 8 cit., alla posta elettronica/email e alla messaggistica scambiata via internet (C.E.D.U., 5 settembre 2017, Barbulescu/vs Romania; C.E.D.U., 3 aprile 2007, Copland/vs Regno Unito), ai dati memorizzati nei server informatici (C.E.D.U., 16 ottobre 2007, Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH/vs Austria), negli hard disk (C.E.D.U., 27 settembre 2005, Petri Sallinen/vs Finlandia) e nei floppy disk o dispositivi di memorizzazione di dati (C.E.D.U., 22 maggio 2008, Ilyia Stefanov/vs Bulgaria). Quanto alla legge n. 547/1993 cit., oltre ad aver introdotto la espressa equiparazione tra corrispondenza cartacea ed informatico/telematica, di cui al vigente art. 616, comma 4, c.p. (sul quale, infra), ha modificato svariate previsioni del codice penale, tutte nella direzione dell'affermazione del principio per il quale l'incedere delle nuove tecnologie ha portato ad una sostanziale dematerializzazione di svariati oggetti di tutela giuridica, peraltro gia' tutti considerati dal codice stesso, e quindi da farsi valere nelle forme gia' previste, estendendone la portata anche oltre le caratteristiche fisiche dell'oggetto di esse. Infatti, la scelta del legislatore, coerentemente con le indicazioni presenti nella relazione del Ministro (nella persona di Giovanni Conso) proponente il disegno di legge in esame, e' stata quella di riconoscere che la materia dei reati informatici non necessitasse affatto della configurazione di uno specifico nuovo Titolo da inserire nel codice, essendo per converso sufficiente descrivere quelle «nuove forme di aggressione, caratterizzate dal mezzo o dall'oggetto materiale ai beni giuridici (patrimonio, fede pubblica, eccetera) gia' oggetto di tutela nelle diverse parti del corpo del codice». (2) In tal senso, e' stata «incrementata» la sfera di applicabilita' della fattispecie di cui all'art. 392 c.p., di talche' la tradizionale nozione di «violenza sulle cose» oggi e' estesa alla cd. violenza tecnologica, essendo oggetto materiale del delitto in esame - comma 3 - anche i programmi informatici. Stesso ampliamento del perimetro della tutela e' stato previsto all'art. 420 c.p., in relazione alle azioni dirette al danneggiamento o alla distruzione di un sistema informatico e/o telematico. Sul versante della falsita' documentale, poi, la legge in esame, con l'introduzione dell'art. 491-bis c.p. ha previsto, in materia di tutela penale della genuinita' del contenuto dei documenti, un'equiparazione generalizzata e senza riserve tra documentazione cartacea e informatica. Infine, sempre nella direzione della dematerializzazione di determinate nozioni giuridiche classiche, l'introduzione nel codice penale dell'art. 615-ter c.p., inquadrato sistematicamente proprio nel novero dei reati contro l'inviolabilita' del domicilio, ha inteso determinare «un'espansione ideale dell'area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantito dall'art. 14 della Costituzione e penalmente tutelato nei suoi aspetti piu' essenziali e tradizionali dagli arti: 614 e 615 cp.» (3) In tale contesto, succintamente richiamato, s'inseriscono il vigente comma 4 dell'art. 616 c.p. e la nuova nozione giuridica di «corrispondenza», prescritta dalla legge come unitaria, sia per la sua forma cartacea che per quella informatica e telematica: che e' dunque ricomprendente ogni forma di comunicazione per iscritto, laddove diretta nei confronti di un determinato soggetto (o ad un novero predefinito di destinatari) e quindi limitata nella sua diffusione, «purche' sia chiaramente destinata allo scambio di messaggi (testuali o grafici o fotografici) tra piu' soggetti collegati» (4) La ratio ispiratrice della equiparazione normativa tra corrispondenza cartacea ed elettronico/ telematica, e' trasparente: «e' facile intravedere che la nuova formulazione ha inteso assicurare tutela alla comunicazione interindividuale e quindi alla tutela della sua liberta' e segretezza in base all'art. 15 della Costituzione ampliando la portata della norma penale e parimenti comprendendo le piu' avanzate tecniche di trasmissione di ... testi ... entro un circuito predefinito tale da consentire a qualsiasi utente di ricevere o trasmettere messaggi. (5) Cosicche' da circa trent'anni il diritto vigente annovera le comunicazioni elettroniche e telematiche scritte entro la nozione giuridica di corrispondenza. La ragione di tale equiparazione normativa ha risposto all'esigenza di non sottrarre, dal sistema di tutela della legge ordinaria, le esigenze di difesa dei diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione, in primis dall'art. 15, che sancisce come inviolabile la liberta' e la segretezza della corrispondenza: la Costituzione, in origine, non poteva occuparsi di quella elettronica e telematica, solo per evidenti ragioni di carattere storico, e non certo di differenziazione di disciplina. (6) In altri termini, sia la posta elettronica che la messaggistica di testo attraverso piattaforma cd. chat sono forme ordinarie di corrispondenza e la loro tutela legislativa risponde pieno iure alle esigenze di protezione costituzionale stabilite dalla Costituzione che, tra l'altro, impiega sia nell'art. 15 che nell'art. 68, comma 3, il termine corrispondenza tout court, in tal maniera aprendo ad ogni forma di corrispondenza quale praticabile secondo la evoluzione tecnologica. Non ha alcun rilievo il fatto che la corrispondenza elettronica e/o telematica sia oggetto di spedizione attraverso sistemi informatici, in luogo che di trasferimento fisico. Infatti, la circostanza per la quale la casella di posta elettronica debba essere ricondotta alla nozione di sistema informatico, «inteso come complesso organico di elementi fisici (hardware) ed astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione dati, come definito dalla Convenzione di Budapest», in quanto tale - per cosi' dire - «intercettabile», non consente certo di negare la natura di corrispondenza (telematica), di quei contenuti informativi scritti i quali una volta ricevuti, sono conservati nell'archivio della posta elettronica, in quanto tali suscettibili di essere oggetto materiale del delitto di cui all'art. 616 c.p. (in tal senso, Cass. pen. sez. V, 25 febbraio 2019, n. 18284) (7) Ad identica conclusione non si puo' che pervenire in relazione all'ulteriore strumento telematico di corrispondenza, che interessa la vicenda sottostante questo ricorso, che sono le cd. chat WhatsApp e sms, per lo scambio di messaggistica istantanea di testo. Si tratta infatti di strumenti telematici di comunicazione per iscritto, con i quali il mittente trasmette un testo al destinatario e che, una volta esaurita la fase della spedizione, resta - in modo del tutto analogo alla posta elettronica - memorizzato nel dispositivo fisico sul quale e' stata installata l'applicazione utilizzata. Del resto, la giurisprudenza, consolidatasi in particolare in ambito risarcitorio ex delitto, lavoristico e familiare, li' dove ha individuato, ad esempio, il corretto perimetro d'intervento del datore di lavoro sui dispositivi elettronici in uso al dipendente, ovvero quello dei coniugi in conflitto nell'ambito di un contenzioso familiare, non ha mai avuto oscillazioni nell'indicare la certa appartenenza al novero della nozione di corrispondenza, alla luce proprio della dell'art. 616 c.p. di tutta la messaggistica di testo, con qualsiasi piattaforma essa venga scambiata (8) In tale ambito, e' stato affermato che l'acquisizione delle chat contenenti scambi di messaggi di testo consta di una violazione plateale della segretezza proprio della corrispondenza del titolare della chat stessa, esattamente in ragione della doverosa assimilabilita' giuridica dei messaggi di testo alla nozione di corrispondenza informatica o telematica, ricavabile dalla previsione dell'art. 616, comma 4, c.p. (Corte d'Appello di Torino - Sezione Lavoro, 27 marzo 2107, 138 (9) Infatti, «poiche' destinati a raggiungere una cerchia di persone determinate attraverso l'utilizzo di uno strumento che presenta i caratteri della riservatezza della comunicazione, i messaggi presenti nella chat privata devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa ed inviolabile» (cosi', Tribunale di Firenze sez. lav., 21 dicembre 2021, n. 885; la sottolineatura e' di chi scrive; analogamente, Corte d'Appello di Milano, Sez. II civile, 29 marzo 2021, n. 984 (10) Le ragioni di tale approdo ricostruttivo sono del tutto logiche alla luce della circostanza per la quale, mutate per ragioni di crescita tecnologica le modalita' operative ordinarie dello scambio di corrispondenza tra privati, le esigenze di rango costituzionale di tutela della segretezza e riservatezza del contenuto di essa si mostrano immutati; di talche' «i messaggi che circolano attraverso le nuove "forme di comunicazione)", ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile» (cosi' Cass. civ. sez. lav. - 10 settembre 2018, n. 21965; la sottolineatura e' di chi scrive). 2.3. Inapplicabilita' ai fatti genetici del presente conflitto della disciplina in materia di intercettazione di flussi informatici o telematici. Li' dove gli strumenti informatici e telematici sono mezzi di trasmissione di dati e informazioni che transitano attraverso reti e canali elettronici, il rischio della labilita' della traccia della linea di confine tra corrispondenza e intercettazione e' in realta' solo apparente, essendo esso rigidamente tracciato sin dall'entrata in vigore della gia' citata legge n. 547/1993. L'art. 616 c.p. punisce l'acquisizione illecita del contenuto della corrispondenza, anche informatico/telematica, mentre l'art. 617-quater c.p. sanziona l'intercettazione della comunicazione informatico/telematica. Come costantemente declinato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la linea di confine tra l'applicabilita' delle due fattispecie e' chiarissima: «mentre nell'ambito dell'art. 617-quater c.p. il termine corrispondenza non comprende ogni forma di comunicazione, ma assume un significato piu' ristretto, riferibile alla comunicazione nel suo momento «dinamico» ossia in fase di trasmissione - come si ricava anche dai termini impiegali per definire la condotte alternative a quella di intercettazione, ossia «impedisce» e «interrompe» -, nell'art. 616 c.p., il termine «corrispondenza» risulta invece funzionale ad individuare la comunicazione umana nel suo profilo «statico» e cioe' il pensiero gia' comunicato o da comunicare fissato su supporto fisico o altrimenti rappresentato informa materiale, come si ricava anche in questo caso dai termini impiegati per descrivere le altre condotte tipizzate alternativamente a quella di illecita cognizione (sottrarre, distrarre, sopprimere e distruggere) (vedi in proposito Sez. 5, n. 12603 del 2 febbraio 2017, Segagni, Rv. 26951701 che pone a raffronto l'art. 616 cp. e l'art. 617 c.p.)» (cosi' Cass. Pen. sez. V, 29 settembre 2020, n. 30735). Analogamente - e con pari chiarezza - la Corte di legittimita' ha ribadito la natura giuridica di corrispondenza di quella elettronica, allorquando e' stata chiamata a tracciare la linea di confine tra l'applicabilita' dell'art. 616 c.p. e il successivo art. 617 c.p., rispetto alla possibile confusione che potrebbe ingenerarsi tra il prendere cognizione della «corrispondenza» c/o delle «comunicazioni» altrui: «orbene, non e' dubitabile che sul piano concettuale la «corrispondenza» costituisca null'altro che una specie del genus comunicazione, ma e' altrettanto indubbio che nell'ambito dell'art. 617 c.p. quest'ultimo termine non identifichi il genus nella sua astratta omnicomprensivita', ma assuma un significato maggiormente specializzato, riferibile al profilo "dinamico" della comunicazione umana e cioe' alla trasmissione in atto del pensiero, come suggeriscono anche l'ulteriore termine dispiegato per definire l'oggetto materiale del reato («conversazione») ... Allo stesso modo, nell'art. 616 cp., l'evocazione del concetto "corrispondenza" risulta invece funzionale ad individuare la comunicazione umana nel suo profilo "statico" e cioe' in pensiero da' comunicato o da comunicare fissato su un Supporto fisico o altrimenti rappresentato in forma materiale» (cosi' Cass. Pen. sez. V, 2 febbraio 2017, n. 12603»). (11) Dunque, che la posta elettronica e la messaggistica di testo debbano essere considerati forme materiali contemporanee di spedizione e ricezione di cio' che, giuridicamente, e' definibile solo nei termini di «corrispondenza», e' confermato non solo dalla scelta del legislatore di disporre normativamente tale assimilazione, ma anche dal fatto che quando la stessa corrispondenza e' trasmessa elettronicamente o telematicamente, la fase della sua possibile intercettazione si puo' concretizzare solo nelle more della spedizione, mentre, una volta che la stessa e' acquisita dal suo destinatario su di un dispositivo elettronico, essa diventa corrispondenza, statica. In definitiva, la nozione di corrispondenza, «nella realta' sociale odierna, comprende evidentemente anche le comunicazioni, per messaggi - sms o tramite applicativi (WhatsApp, telegram ecc.)» (cosi' Cass. Pen. sez. V, 25 ottobre 2021, n. 46076): con tutte le conseguenze previste dall'ordinamento circa la possibilita', le modalita' e i limiti - costituzionali - alla sua acquisizione. 2.4. Inconferenza rispetto al presente conflitto, del tema dell'inapplicabilita' dell'art. 254 C.P.P. alla corrispondenza informatica. La considerazione rassegnata alla fine del paragrafo che precede consente di apprezzare la inidoneita' a mettere in discussione quanto sin qui ricostruito, degli argomenti proposti dalla giurisprudenza di legittimita' e che, ai fini dell'affermata inapplicabilita' dell'art. 254 c.p.p. al sequestro di posta elettronica e messaggistica di testo, sembrerebbe negare la natura giuridica di corrispondenza a quella elettronica, additandola processualmente a documento, ex art. 234 c.p.p. Il che e' gia' la tesi della Procura della Repubblica di Firenze (vedi doc. 3 e 3B). Al netto del fatto che anche la corrispondenza cartacea ha natura documentale ex art. 234 c.p.p., di talche', evidentemente, l'una categoria definitoria non e' affatto incompatibile ed escludente rispetto all'altra, l'argomento e' solo apparentemente distonico con quanto sin qui ricostruito. E la ragione di tale apparenza e' riconnessa al fatto che la previsione dell'art. 254 c.p.p. non esaurisce affatto lo spazio investigativo del sequestro di corrispondenza, ma disciplina esclusivamente quello che opera quando la stessa e' in transito dal mittente al destinatario, al quale non e' ancora giunta. Il disposto normativo in esame, dunque, attiene esclusivamente a quella tipologia di sequestro «che determina altresi' un'interruzione del flusso informativo, impedendo che la comunicazione scritta giunga al destinatolo» (Corte Cost., 7 dicembre 2016, n. 20). Mentre, di tutta evidenza, la corrispondenza cartacea gia' recapitata puo' essere fatta oggetto di sequestro documentale presso il destinatario di essa ai sensi dell'art. 253 c.p.p. e senza doversi fare applicazione del successivo art. 254 c.p.p. Infatti, in materia di sequestro di corrispondenza, l'art. 254 cp.p. e' norma speciale i spetto alla disciplina generale dei sequestri, ..., che e' applicabile al sequestro della corrispondenza «in corso di spedizione»: ossia alla corrispondenza presente presso uffici postali o, anche, in luoghi accessori, quali le cassette postali, ovvero, ancora, in via di recapito tramite il portalettere. Mentre nessuna speciale ragione di tutela (...) interferisce con l'adozione di un provvedimento di sequestro da eseguire in qualsiasi luogo ove si trovino lettere o pieghi destinati alla corrispondenza o gia' recapitati al destinatario in base alla regola generale di cui all'art. 253 c.p.p.» (cosi', Cass. Pen. sez. VI, 13 ottobre 2009, n. 47009; la sottolineatura e' di chi scrive). Non v'e' chi non veda la perfetta analogia di quanto appena ricordato, rispetto alla distinzione tra profilo dinamico e profilo statico dell'acquisizione della corrispondenza elettronica e telematica, esposto al paragrafo che precede. Nel senso che, la Cassazione Penale, considera corrispondenza «tutelabile» (ex art. 15 Cost., e a fortiori ex art. 68) quella recapitata. Questo spiega l'assunto della Cassazione penale per il quale la posta elettronica e i messaggi di testo non sarebbero corrispondenza, ma documenti: essi sono tali esclusivamente ai fini dell'inapplicabilita' dell'art. 254 c.p.p. alla posta elettronica, suscettibile d'intercettazione in fase di transito, ma restano indefettibilmente corrispondenza, in termini di nozione giuridica, allorquando sono recapitati al destinatario. In quanto tali, come la corrispondenza cartacea, sono suscettibili di sequestro su supporto documentale, s'intende pero' con l'osservanza di tutte le garanzie di legge e di Costituzione (rinforzate per i parlamentari). Il fatto e' che, la nozione giuridica di corrispondenza comprende sicuramente (e quantomeno) tutte, le forme di comunicazione scritta che intercorrono tra un mittente e un destinatario e che si cristallizzano su di un supporto fisico, sia esso cartaceo o digitale, una volta perfezionata la loro spedizione, sia essa elettronica o telematica. Del resto, l'esigenza tutelata all'art. 68, comma 3, Cost. di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento si pone con pari evidenza nei confronti della corrispondenza via WhatsApp come della tradizionale corrispondenza cartacea. 2.5. Interpretazione secondo costituzione delle norme di legge ordinaria sulla nozione di corrispondenza. E' appena il caso di aggiungere che le previsioni legislative sopra ricordate e la loro lettura ermeneutica non possono non estendersi alle disposizioni costituzionali laddove richiamano la nozione di corrispondenza e cio' sia per ragioni letterali, sia per ragioni di tassonomia, sia per ragioni sistematiche, sia infine logiche o comunque di interpretazione secondo Costituzione. Difatti, proprio le ragioni fondanti la garanzia ex art. 68 Cost., non possono che portare alla conclusione, in forza della quale la previsione costituzionale in esame non puo' non coinvolgere la corrispondenza di natura elettronica e telematica. La prospettiva interpretativa che volesse sottrarre da tale approdo ricostruttivo la nozione giuridica di corrispondenza prevista dall'art. 68 della Costituzione e dall'art. 4 della legge n. 140/2003, riferendola esclusivamente a quella cartacea, non solo non e' suffragata da alcuna ragione ermeneutica, ne' letterale, ne' logico-sistematica, ne' teleologica, ma si mostra affatto antistorica e dagli esiti del tutto irrazionali, rispetto alla ratio iuris della prerogativa in esame. Le forme della corrispondenza del presente vedono lo strumento postale novecentesco affatto recessivo, in termini quantitativi, rispetto alla predominanza della posta elettronica e della messaggistica telematica. Di conseguenza, sottrarre alla protezione della garanzia costituzionale le forme - oggi ordinarie - della corrispondenza elettronica porterebbe al risultato, inaccettabile, di svuotare completamente di contenuto applicativo la prerogativa parlamentare, sia all'esito, irrazionale, di subordinare l'attivazione di quest'ultima alla casualita' dello strumento di corrispondenza - cartaceo o elettronico - prescelto dal singolo Deputato o Senatore. Del resto, proprio codesta Corte, con sentenza n. 38/2019, ha messo in luce che «quel che ai fini della presente decisione conta, in ogni caso, e' che sono le norme legislative a dover essere osservate alla luce della Costituzione, e non gia' quest'ultima alla stregua di cio' che stabilisce la disciplina legislativa (nella specie, quella processuale). Per questa essenziale ragione, non e' consentito trarre, a partire dalle norme processuali in materia di intercettazioni e acquisizione di tabulati, alcuna definitiva conclusione quanto alla specifica disciplina costituzionalmente sancita, nella stessa materia, per i parlamentari, anche perche' la disciplina del codice potrebbe mutare in futuro, proprio sugli aspetti qui rilevanti, e anche in direzione di un piu' omogeneo trattamento di intercettazioni e acquisizione di tabulati». Ed infatti tale sentenza ha stabilito con chiarezza come l'obbligo di previa autorizzazione riguardi anche l'acquisizione dei tabulati telefonici, confermando l'opinione dottrinale secondo cui l'acquisizione dei tabulati e' da equiparare al sequestro della corrispondenza (D. Negri, voce Immunita' parlamentare (dir. proc. pen), in Enc. dir., Agg., II-2, Milano, 2008, 694 e nt. 117, il quale osserva che «il riferimento contenuto nell'art. 68, comma 3 cost. non puo' intendersi circoscritto all'istituto ex art. 254 c.p.p., ma va esteso ad ogni provvedimento acquisitivo con esso fungibile»). 2.6 Erroneita' della tesi circa la perdita della qualitas di corrispondenza una volta che la comunicazione e' giunta a destinazione. Per completezza, valga confutare quanto sostenuto nel corso della discussione relativa alla presente iniziativa in Giunta delle Elezioni laddove appunto il Senatore Grasso ha sostenuto che la corrispondenza (il contenuto e la forma che lo veicola) cesserebbe di essere tale una volta che sia giunta a conoscenza del destinatario. In altri termini, l'art. 15 Cost. (evidentemente letto senza considerare l'art. 68 Cost. che con il primo sta in rapporto di complementarieta' sistematica) si limiterebbe a tutelare unicamente il transito della corrispondenza. Una tale tesi, peraltro si presterebbe - come del resto e' avvenuto proprio nel caso che qui interessa - ad un aggiramento elusivo degli articoli 15 e 68 Cost., dal momento che sarebbe a tale stregua sufficiente attendere la consegna della comunicazione al destinatario per poterne acquisire mezzo e contenuto. Del resto la dottrina piu' autorevole ha da tempo sostenuto che le garanzie di liberta' e di segretezza perdurino sino a quando perda attualita' il sotteso interesse (P. Barile - E. Cheli, voce Corrispondenza (liberta' di), in Enc. dir., X, Milano, 1962, 745). Del resto, e' stato anche rilevato (v. M. Mazziotti di Celso, Lezioni di diritto costituzionale, II, Milano, 1985, 259), che il regime giuridico dell'art. 15 Cost. viene meno soltanto allorche' in tal senso manifestino consenso entrambe le parti di quel rapporto psichico diretto, ancorche' mediato, in cui consiste ogni forma di comunicazione, in quanto volta alla trasmissione di idee o di notizie (o di ogni altro messaggio significativo, sino a comprendere l'invio di una busta vuota), che una persona fa ad una o piu' altre persone determinate, col mezzo di cose atte a fissare, trasmettere e ricevere l'espressione del pensiero (e' la definizione di Manzini, richiamata da Barile-Cheli, op. cit., 744). Del resto, la interpretazione qui sostenuta trova riscontro nella giurisprudenza, che, ai fini della lecita pubblicazione della corrispondenza di ogni genere, richiede il consenso sia del mittente, sia del destinatario (Cass., sez. I civ., 27 giugno 2007, n. 8037) e, successivamente al loro decesso, il consenso degli eredi (Trib. Milano, 5 marzo 1998, Fellini c. Mondadori S.p.A., anche in forza dell'art. 93, legge n. 633/1941, che, dunque, deve ritenersi conforme al regime costituzionale della corrispondenza). Senza contare comunque che essendo la garanzia di cui all'art. 68, comma 3, volta alla protezione dell'autonomia e dell'indipendenza decisionale delle Camere rispetto indebite invadenze di altri poteri (v. gia' Corte Cost. n. 9/1970), tale invadenza permane comunque ed anzi, a maggior ragione, una volta che il testo e' stato letto. 2.7. L'Ascrivibilita' alla nozione giuridica di corrispondenza dell'estratto di conto corrente bancario. Anche il conto corrente personale del Senatore Renzi non poteva essere oggetto di acquisizione senza la previa autorizzazione. A prescindere dalla sua divulgazione e dunque ostensione al pubblico, che di per se' lede il fondamentale diritto alla privacy della persona fisica, sta il fatto che il conto corrente bancario, non a caso definito anche di «corrispondenza», se da un lato e' la risultante di operazioni bancarie, dall'altro tali risultanze sono per l'appunto l'oggetto o meglio il contenuto della corrispondenza in quanto riportano tutte le operazioni di dare e avere in un determinato periodo con indicazione dei destinatari e delle causali. E' appunto cio' che la banca comunica al cliente dandogli notizia di tali operazioni che, come evidente, rivelano contratti, obbligazioni, risarcimenti, rapporti. Costituiscono quindi in tutto e per tutto un fatto comunicativo personalissimo e dunque corrispondenza. Del resto che la tutela ex art. 15 Cost., (e dunque a maggior ragione la garanzia ex art. 68, comma 3, Cast.), si applichi anche alla corrispondenza bancaria ha riscontro nella giurisprudenza (cfr. Cass. Pen. sez. II, 28 novembre 2017, n. 952, che conferma un consolidato orientamento nel senso della illiceita' della sottrazione di corrispondenza bancaria al coniuge; Cass. Pen., sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435, concernente corrispondenza bancaria di un parlamentare). 2.8. Applicabilita' dell'art. 68, comma 3 e dell'art. 4, legge n. 140/2003, alla corrispondenza scambiata da un parlamentare, a prescindere dell'esecuzione del sequestro di essa presso un terzo. Il Senato della Repubblica ha inteso deliberare la proposizione del presente conflitto di attribuzioni avallando l'indicazione (leggibile nei lavori della Giunta) secondo la quale il modulo procedurale di cui all'art. 4, legge n. 140/2003, si applica anche, «ovviamente, quando viene reperita corrispondenza elettronica sul cellulare sequestrato ad un terzo non parlamentare» (doc. 2 cit., p. 4). La Giunta fa proprio tale assunto, correttamente, alla luce di un precedente caso simile, nel quale la Procura della Repubblica di Milano, rilevata la presenza, su di un dispositivo mobile sequestrato ad un estraneo al Parlamento, di corrispondenza elettronica proveniente da e diretta ad un Senatore della Repubblica, aveva provveduto a formulare, all'Assemblea di appartenenza, ex articoli 68 della Costituzione e 4, legge n. 140/2003, esplicita richiesta ad eseguire il sequestro del telefono portatile gia' materialmente acquisito presso un terzo, «anche con riferimento alle conversazioni telefoniche/messaggistiche, mail e chat che guardino il Senatore ... quale autore delle stesse o quale destinatario» (doc. 8). Tale prospettiva ricostruttiva e' certamente corretta, alla luce del valore della prerogativa prevista dall'art. 68, comma 3, della Costituzione, e alla conseguente necessita' che essa copra il complesso della corrispondenza scambiata dal parlamentare, a prescindere dalla disponibilita' materiale, in capo allo stesso o ad un terzo, del supporto fisico sul quale la medesima e' cristallizzata. L'indicazione ermeneutica di codesta Corte Costituzionale e' chiarissima, ed e' riferita alla natura giuridica e alla portata della sfera applicativa della prerogativa in esame, avente identica disciplina sia per le intercettazioni telefoniche che per il sequestro di corrispondenza. L'art. 68, comma 3, della Costituzione, «vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le me comunicazioni: quello che conta - ai fini dell'operativita' del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'art. 68, terzo comma, Cost. - non e' la titolarita' o la disponibilita' dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine. Se quest'ultimo e' volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata e' illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi» (cosi', Corte Cost., 23 novembre 2007, n. 390). Conseguentemente, «dall'ambito della garanzia prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost. non esulano, dunque, le intercettazioni "indirette", intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali» e «la disciplina dell'autorizzazione preventiva, dettata dall'art. 4 [legge. n. 140/2003, N.d.R.], deve ritenersi destinata, cioe', a trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attivita' di captazione, ancorche' questa abbia luogo monitorando utente di diversi soggetti» (idem). Tale indicazione, pur resa in relazione alla materia delle intercettazioni (in ragione del petitum del giudizio incidentale di costituzionalita' reso), vale certamente anche per il contesto del sequestro di corrispondenza. L'assunto da ultimo proposto infatti, viene espressamente indicato da codesta Corte come riferito alla prerogativa parlamentare di cui all'art. 68, comma 3, della Costituzione, nella sua interezza ed unitarieta', che e' «strumentale ... alla salvaguardia delle funzioni parlamentari» e «mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioe', dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasivita' possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione» (idem). Se, in riferimento alla materia delle intercettazioni la previsione e' orientata ad «impedire che l'ascolto di colloqui riservati da parte dell'autorita' giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attivita'», le ragioni del perimetro della garanzia in esame vengono espressamente indicate «analogamente a quanto avviene per l'autorizzazione preventiva alle perquisizioni ed a i sequestri di corrispondenza il cui oggetto ben puo' consistere anche in documenti a carattere comunicativo (idem; la sottolineatura e' di chi scrive). In definitiva, dunque, a identita' di prerogativa dell'Assemblea parlamentare - quella dell'art. 68, comma 3, della Carta fondamentale - e di previsione attuativa - l'art. 4, legge n. 140/2003 - non puo' non corrispondere identita' di disciplina applicativa, sia che essa riguardi le comunicazioni verbali o le comunicazioni scritte (vale a dire la corrispondenza) del suo appartenente. Di conseguenza, l'autorizzazione al sequestro di corrispondenza (cosi' come all'intercettazione) nella quale e' parte (mittente e/o destinataria) il parlamentare, di cui all'art. 4, legge n. 140/2003, dev'essere previamente richiesta all'Assemblea elettiva di appartenenza, a prescindere dalla riferibilita' o meno del supporto sequestrato (cosi' come dell'apparato telefonico intercettato) alla sua persona o ad un terzo, contrariamente a quanto sostiene la Procura della Repubblica di Firenze (cfr. doc. 3B) Codesta Corte Costituzionale ha chiaramente indicato quali sono, al netto dell'irrilevanza della soggettivita' di chi subisce il sequestro, gli elementi che devono determinare l'Autorita' giudiziaria procedente ad attivare il regime dell'autorizzazione preventiva in esame: la direzione dell'atto d'indagine, quando quest'ultimo e' volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni epistolari del parlamentare. E che proprio questa fosse la direzione concreta dell'azione investigativa della Procura della Repubblica di Firenze e' chiaramente leggibile nei decreti di perquisizione e sequestro emessi dalla stessa a carico Ugo Vincenzo Manes e Marco Carrai, presso i quali e' stata sequestrata, acquisita e trasfusa negli atti d'indagine la corrispondenza scambiata da costoro con il Senatore Matteo Renzi (docc. 9 e 10). Tali provvedimenti, con contenuto motivazionale analogo, fanno entrambi riferimento alla necessita' investigativa di acquisire documentazione di dettaglio relativa ai rapporti economici tra la Fondazione Open e i soggetti privati suoi finanziatori, alla luce del dato per il quale quest'ultima avrebbe «rimborsato spese a parlamentari» e «messo a loro disposizione carte di credito e bancomat». Tale attivita', peraltro, sarebbe stata posta in essere a favore di strutture di riferimento di specifiche soggettivita' politiche coinvolte nelle consultazioni cd. primarie del Partito Democratico nel 2012 e nel «comitato per Matteo Reni segretario». Di talche', la direzione dei due atti d'indagine verso scambi epistolari che coinvolgono appartenenti alle Assemblee elettive, cosi' come la loro idoneita' a penetrare nella sfera delle loro comunicazioni scritte, con esplicito riferimento alla persona del Senatore Matteo Renzi, risulta plateale e incontestabile. E cio' si traduce in una lesione del bene protetto dall'art. 68, comma 3, ovvero nell'autonomia e nell'indipedenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadente da parte di altri poteri. 3. Conclusioni. Per tutte le ragioni sopra esposte e' possibile pertanto concludere che la Procura della Repubblica di Firenze, nell'aver proceduto ad acquisire, a mezzo sequestro, della corrispondenza che coinvolgeva la persona del Senatore Matteo Renzi, senza richiedere ed ottenere la previa autorizzazione dell'Assemblea di appartenenza dello stesso, ha indebitamente leso la sfera di attribuzione del potere costituzionalmente garantito al Senato della Repubblica (e per esso ai suoi componenti) dall'art. 68, comma 3, Cost. al fine di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento. (1) Il riferimento motivazionale di tale atto e' nel senso che «la Giunta, nella seduta del 14 dicembre 2021, ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea l'attivazione nei confronti della competente autorita' giudiziaria di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, atteso che il sequestro della posta elettronica ed in particolare delle quattro email dell'agosto 2019, dei messaggi WhatsApp mandati dal senatore Renzi quando era in carica, ed altresi' dell'estratto conto inviato dalla banca al senatore relativo all'intero periodo 2018-2020, non era mai stato autorizzato dal Senato, al quale l'Autorita' giudiziaria avrebbe dovuto preventivamente rivolgere una richiesta di autorizzazione». (2) V. relazione illustrativa del Disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati recante «Modificazioni ed intestazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalita' informatica», in Camera dei Deputati, XI legislatura, n. 2773, 3. (3) Cosi' R. Borruso, La violazione del domicilio informatico, in AA.VV., Profili penali dell'informatica, Milano, 1994, 28. (4) Cosi' S. Resta, Informatica, telematica e computer crimes, in Informatica e diritto, VI, 1997, n. 1, 168-169. (5) Cosi' G. Corasaniti, in AA.VV., Profili penali dell'informatica, cit., 112. (6) Osserva S. Resta, Informatica, telematica e computer crimes, cit., 146, come nella nostra Costituzione l'informatica non potesse trovare richiamo esplicito di tutela, solo perche' all'epoca trattavasi di tecnologia di la' da venire. (7) Con tale decisione il Giudice di legittimita' ha affermato che «in ipotesi di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da password, il reato di cui all'art. 615-ter c.p. concorre con il delitto di violazione di corrispondenza in relazione alla acquisizione del contenuto delle email custodite nell'archivio». (8) Quale mera esemplificazione della diffusione di tale pacifico orientamento nella giurisprudenza di merito, Tribunale S. Maria Capua Vetere, 13 giugno 2013: «Le informazioni contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network... vanno assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela». (9) «acquisire le chat Skipe memorizzate nell'account personale del... viola[ndo] platealmente la segretezza della sua corrispodenza (dovendosi intendere per tale anche quella informatica o telematica: v., espressamente, l'art. 616 c.p.» (la sottolineatura e' di chi scrive). Nella fattispecie concreta si trattava della chat di testo della piattaforma Skype, che e' in tutto e per tutto sovrapponibile, quanto a funzionalita' e modalita' di comunicazione per iscritto, all'analogo WhatsApp che interessa questo ricorso). (10) In relazione all'esclusione della sussistenza, ai fini risarcitori, del delitto di diffamazione, la Corte milanese ha affermato che «i messaggi scambiati in una chat privata..., essendo diretti esclusivamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile» (la sottolineatura e' di chi scrive). (11) Con tale decisione il Giudice di legittimita' ha affermato che «la condotta ... aver preso cognizione del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra la C. ed il B. conservata nell'archivio di posta elettronica della prima - proprio in virtu' della configurazione del suo oggetto materiale deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 616 cp., commi 1 e 4 e non gia' a quello dell'art. 617, comma 1»
P.Q.M. Si chiede che codesta Corte Costituzionale, valutata e rilevata la sua competenza a decidere il presente conflitto, deliberi con ordinanza l'ammissibilita' del presente ricorso e di rimando ne disponga la notifica agli organi interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 2, legge n. 87/1953. Conseguentemente si chiede che codesta Corte Costituzionale voglia dichiarare, all'esito dell'instaurato giudizio, la violazione della sfera delle attribuzioni costituzionalmente garantite al Senato per effetto delle menzionate acquisizioni di corrispondenza come indicate al punto 1.2 della parte narrativa (e nelle determinazioni della Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari e dell'assemblea del Senato della Repubblica) nella quale e' incorsa la Procura della Repubblica di Firenze, in danno di quelle riferibili alla titolarita' del Senato della Repubblica. Si depositano i seguenti documenti: 1. Resoconto stenografico della Seduta pubblica del Senato 406° del 22 febbraio 2022; 2. Deliberazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari del 14 dicembre 2021 comunicata alla Presidenza del Senato il 20 dicembre 2021 (Doc. XVI n. 9) e Resoconti lavori della Commissione; 3. Lettera del Presidente del Senato al presidente della Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari in data 12 ottobre 2021 -deferimento della questione relativa alla violazione dell'art. 68 Cost. in relazione al proc. peri. 3745/19 R.G.N.R., Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze; 3A. Istanza per la tutela delle guarentigie ex art. 68 Cost. e articoli 4 e 6 legge n. 140/2003 da parte dei difensori del Sen. Renzi del 21 settembre 2021; 3B. Dichiarazione di non luogo a provvedere a firma dei PP.MM. Luca Turco e Antonino Nastasi del 4 ottobre 2021; 4. Trasmissione di documentazione da parte della Presidenza del Senato alla Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari in data 2 novembre 2021; 4A. Ordinanza del Tribunale di Firenze - Sezione Riesame n. 206 del 21 settembre 2021; 5. Trasmissione di documentazione da parte della Presidenza del Senato alla Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari in data 4 novembre 2021; 5A. Estratto di annotazione di P.G. 27 luglio 2021, prot. 0252836/21, depositata presso la Procura della Repubblica di Firenze il 28 luglio 2021, proc. pen. n. 3745/19 R.G.N.R.; 5B. Annotazione di P.G. 10 giugno 2020, prot. 0188746/20 depositata il 12 giugno 2020 presso la Procura della Repubblica di Firenze, proc. pen. n. 3745/19 R.G.N.R.; 6. Trasmissione di documentazione da parte della Presidenza del Senato alla Giunta delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari in data 1° dicembre 2021; 6A. Scambio di messaggi WhatsApp fra Sen. Renzi e il sig. Carrai fra il febbraio 2017 e ottobre 2019; 6B. Estratto dell'annotazione di P.G. del 15 aprile 2021, prot. n. 0130053/21 proc. pen. n. 3745/19 R.G.N.R; 6C. Estratto dell'annotazione di P.G. 15 febbraio 2021, prot. 0053094/21, depositata presso la Procura della Repubblica di Firenze il 16 febbraio 2021; 6D. Estratto di annotazione di RG. 27 luglio 2021, prot. 0252836/21 prot. 0252836/21, depositata presso la Procura della Repubblica di Firenze il 28 luglio 2021, proc. pen. n. 3745/19 R.G.N.R.; 7. Estratto conto riferito al CC BNL intestato al Sen. Renzi; 8. Atti del proc. Pen. 18735/2019 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano; 9. Decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze a carico di Ugo Vincenzo Manes del 20 novembre 2019; 10. Decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze a carico di Marco Carrai del 20 novembre 2019. Con ossequio. Firenze-Padova-Roma, 11 maggio 2022 Prof. Avv. Morbidelli Avv. Pinelli L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con ordinanza n. 261/2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale, n. 51 del 21 dicembre 2022.