AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Brufen» (23A00454) 
(GU n.21 del 26-1-2023)

 
          Estratto determina n. 26/2023 del 13 gennaio 2023 
 
    Medicinale: e' autorizzata l'importazione  parallela  dal  Belgio
del medicinale «BRUFEN  FORTE  600  mg  -  comprimes  pellicules,  30
comprimes», codice di autorizzazione BE128064,  alla  societa'  Mylan
EPD bvba/sprl, Terhulpsesteenweg,  6A,  B15-60  Hoeilaart,  Belgio  e
prodotto da Famar A.V.E. (site  Anthoussa),  63  Ag.  Dimitriou  str,
17456 Alimos (Greece); Mylan Hungary Kft.,  Mylan  utca  1,  Komarom,
2900, (HU), con le specificazioni  di  seguito  indicate,  valide  ed
efficaci al momento dell'entrata in vigore della  presente  determina
nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate: 
      importatore: GMM FARMA S.r.l. - via Lambretta 2 - 20054 Segrate
(MI); 
      confezione: BRUFEN «600 mg compresse rivestite» - 30  compresse
in blister - A.I.C. n. 042859052 (base 10) 18VYKD (base 32); 
      forma farmaceutica: compressa rivestita. 
    Inserire  al  paragrafo  5  del  foglio  illustrativo   e   sulle
etichette: 
      5. Come conservare «Brufen» 
      Conservare a temperatura inferiore  a  25°C.  Conservare  nella
confezione originale. 
    Composizione: 
      principio attivo: Ibuprofene; 
      eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa  sodica,
lattosio monoidrato, silice colloidale anidra,  sodio  laurilsolfato,
magnesio stearato, ipromellosa  6mPa.s,  ipromellosa  5mPa.s,  talco,
titanium dioxide (E171). 
    Officine di confezionamento secondario: 
      Gxo Logistics Pharma  Italy  S.p.a  -  via  Amendola,  1  (loc.
Caleppio) - 20049 Settala (MI); 
      SCF S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO); 
      Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto  Fiorentino
(FI). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: BRUFEN «600 mg compresse rivestite» - 30 compresse in
blister - A.I.C. n. 042859052 (base 10) 18VYKD (base 32) - classe  di
rimborsabilita': «A» - prezzo ex factory (IVA esclusa): euro  4,23  -
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,98 - nota AIFA: 66. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La classificazione ai fini della fornitura del medicinale  BRUFEN
«600 mg compresse rivestite» - 30  compresse  in  blister  A.I.C.  n.
042859052 (base 10) 18VYKD  (base  32)  e'  la  seguente:  medicinale
soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale importato, devono  essere  poste  in
commercio con etichette e fogli illustrativi  conformi  al  testo  in
italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la  denominazione
del paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente
determina. 
    Il   foglio   illustrativo   dovra'   riportare   il   produttore
responsabile del rilascio relativo allo  specifico  lotto  importato,
come indicato nel foglio illustrativo originale. 
    L'imballaggio  esterno  deve  indicare  in  modo   inequivocabile
l'officina  presso   la   quale   il   titolare   di   autorizzazione
all'importazione  parallela   (AIP)   effettua   il   confezionamento
secondario. Sono fatti salvi i diritti di  proprieta'  industriale  e
commerciale   del   titolare   del    marchio    e    del    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,  inclusi  eventuali
marchi grafici presenti  negli  stampati,  come  simboli  o  emblemi,
l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le  forme  previste  dalla
legge, rimane esclusiva responsabilita' dell'importatore parallelo. 
    La  societa'  titolare  dell'AIP  e'  tenuta  a  comunicare  ogni
eventuale variazione  tecnica  e/o  amministrativa,  successiva  alla
presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale  importato
che  sul  medicinale  registrato  in  Italia  e  ad   assicurare   la
disponibilita' di un campione di ciascun lotto del prodotto importato
per l'intera durata di validita' del  lotto.  L'omessa  comunicazione
puo' comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. 
    Ogni  variazione  tecnica  e/o  amministrativa  successiva   alla
presente autorizzazione che intervenga sia sul  medicinale  importato
che sul medicinale  registrato  in  Italia  puo'  comportare,  previa
valutazione  da  parte  dell'ufficio  competente,  la  modifica,   la
sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. 
    I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti
sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo  trenta
giorni dalla comunicazione  della  prima  commercializzazione,  fatta
salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana  del  farmaco.  In
ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3,  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve  darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente  alla
societa' titolare  dell'AIP  e  non  puo'  essere  trasferita,  anche
parzialmente, a qualsiasi titolo. 
 
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di  sospette  reazioni
                               avverse 
 
    Il  titolare  dell'AIP  e'  tenuto  a  comunicare   al   titolare
dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da
cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e  le
eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e'  venuto
a conoscenza, cosi'  da  consentire  allo  stesso  di  assolvere  gli
obblighi di farmacovigilanza. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.