IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed
integrazioni e, in particolare, gli articoli 32-bis, 32-ter,
32-quater e 32-quinquies, relativi alle competenze, alle funzioni,
alla struttura e all'organizzazione del Ministero delle imprese e del
made in Italy;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
luglio 2021, n. 149, recante il regolamento di organizzazione del
Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, ed in particolare
l'art. 2, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume
la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante
«Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni», convertito dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31
dicembre 1947, n. 1542, recante «Nuove norme in materia di pagamento
del canone di abbonamento alle radioaudizioni»;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva»;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante
«Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva
e delle telecomunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, gli
articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000)» e, in particolare, l'art. 16;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)» e, in particolare, l'art. 9, comma 14;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il
«Codice delle comunicazioni elettroniche», come modificato dal
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione
della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo
delle comunicazioni elettroniche»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in
particolare l'art. 18;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, concernente la
modalita' di attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2, della citata legge
3 maggio 2004, n. 112;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005, come modificata dalla
delibera n. 541/06/CONS, concernente l'approvazione dello schema di
contabilita' separata della RAI ai sensi dell'art. 18, comma 1, della
citata legge 3 maggio 2004, n. 112;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016),
con la quale all'art. 1, commi da 152 a 159, e' stata introdotta la
riforma del canone di abbonamento della televisione per uso privato,
di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive
modifiche, sia per quanto riguarda la misura del canone di
abbonamento, sia per quanto attiene alle modalita' di riscossione da
parte dello Stato;
Visto l'art. 1, comma 158, della citata legge n. 208/2015, il quale
stabilisce che restino ferme le disposizioni in materia di canoni di
abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri,
concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media
audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del
mercato» e, in particolare, l'art. 61, comma 3, che, nel dettare i
principi sul finanziamento del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, prevede che «entro il mese di novembre di ciascun
anno, il Ministro delle siluppo economico, con proprio decreto,
stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1°
gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla
societa' concessionaria della fornitura del servizio di coprire i
costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per
adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale
radiotelevisivo affidati a tale societa', come desumibili dall'ultimo
bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di
inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle
imprese»;
Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del
made in Italy e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il
quinquennio 2018 - 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - n. 55 del 7 marzo 2018, in corso di validita';
Vista la nota della RAI del 24 giugno 2022 con la quale e' stata
inoltrata al Ministero delle imprese e del made in Italy una
relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio 2021;
Vista la nota della RAI del 4 luglio 2022 con la quale e' stato
trasmesso al Ministero delle imprese e del made in Italy il bilancio
relativo all'esercizio 2021;
Vista la nota della RAI del 27 ottobre 2022 con la quale e' stato
trasmesso al Ministero delle imprese e del made in Italy il bilancio
infra-annuale al 30 giugno 2022;
Vista la nota della RAI del 2 dicembre 2022 con la quale e' stato
trasmesso al Ministro delle imprese e del made in Italy il bilancio
della contabilita' separata relativamente all'esercizio 2021,
predisposto sulla base dello schema approvato dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e certificato da societa' di revisione
indipendente;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 30 del 6 febbraio
2015, recante «Adeguamento dei canoni di abbonamento alle
radiodiffusioni, per l'anno 2015»;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 22 del 28 gennaio
2016, recante «Definizione dei canoni di abbonamento speciale dovuti
per la detenzione di apparecchi radioriceventi o televisivi per
l'anno 2016»;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 26 del 1° febbraio
2017, recante «Canoni di abbonamento alla radiodiffusione per l'anno
2017»;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 33 del 9 febbraio
2018, recante «Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione
per l'anno 2018»;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 29 del 4 febbraio
2019, recante «Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione
per l'anno 2019»;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 98 del 14 aprile
2020, recante «Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione
per l'anno 2020»;
Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 77 del 30 marzo
2021, recante «Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione
per l'anno 2021»;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 45 del 23 febbraio
2022, recante «Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione
per l'anno 2022»;
Considerando che la finalita' dell'art. 61 del nuovo Testo unico
per la fornitura di servizi di media audiovisivi, adottato con il
citato decreto legislativo n. 208 del 2021, laddove prevede che «il
Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce
l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio
dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla societa'
concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che
prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli
specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo
affidati a tale societa', come desumibili dall'ultimo bilancio
trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione
programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese»,
appare sostanzialmente superata da quanto stabilito dalla riforma di
cui alla citata legge di stabilita' 2016 in merito alle modalita' di
copertura degli oneri del servizio pubblico;
Considerati gli esiti in termini di introiti percepiti, dei primi
anni di applicazione delle suddette disposizioni della legge n.
208/2015 e, di conseguenza, valutata l'opportunita' di mantenere
inalterato anche per l'anno 2023 l'ammontare dei canoni di
abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di
apparecchi radioriceventi o televisivi e di apparecchi radiofonici o
televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili
dovuti per l'anno 2023, secondo quanto stabilito dal citato decreto
ministeriale 29 dicembre 2014;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno 2023 i canoni di abbonamento speciale per la
detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o
televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione
di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali
a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle
tabelle 3 e 4 allegate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30
del 6 febbraio 2015.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore
dal 1° gennaio 2023.
Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2022
Il Ministro: Urso
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, n. 59