N. 3 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 2022

Ordinanza del 19 dicembre 2022 del Tribunale amministrativo regionale
per le Marche sul ricorso proposto da Z.A. contro  Comune  di  Ascoli
Piceno. 
 
Edilizia residenziale pubblica - Abitazione  -  Norme  della  Regione
  Marche - Assegnazione  di  un  alloggio  di  Edilizia  Residenziale
  Pubblica sovvenzionata (ERP) - Requisiti per l'accesso - Previsione
  che  e'  necessario  avere  la  residenza  o   prestare   attivita'
  lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni
  consecutivi. 
- Legge della Regione Marche 16 dicembre 2005, n.  36  (Riordino  del
  sistema regionale delle politiche abitative), art. 20-quater, comma
  1, lettera a-bis), come integrata in parte qua dall'art. 13,  comma
  2, della legge regionale 27 dicembre  2018,  n.  49  (Modifiche  ed
  integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino
  del sistema regionale  delle  politiche  abitative"  e  alla  legge
  regionale 27 dicembre 2006, n. 22  "Modificazioni  ed  integrazioni
  alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 'Riordino del  sistema
  regionale delle politiche abitative'"). 
(GU n.5 del 1-2-2023 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE 
                            Sezione prima 
 
    Ha pronunciato la presente sentenza ex  art.  60  del  codice  di
procedura amministrativa; 
    Sul ricorso numero di registro generale 430 del 2022, proposto da
A. Z., rappresentato e difeso  dall'avvocato  Camillo  D'Angelo,  con
domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia; 
    Contro  il  Comune  di  Ascoli  Piceno,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati
Lucia Iacoboni e Marcella Tombesi, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia; 
    Per l'annullamento previa sospensione del verbale  n.  ...  della
Commissione assegnazione alloggi di  edilizia  residenziale  pubblica
del Comune di Ascoli Piceno  dell'8  giugno  2022,  depositato  il  9
giugno 2022 nel fascicolo del procedimento R.G. ... innanzi al T.A.R.
Marche, che ha confermato la determinazione dirigenziale n.  ...  del
... del Servizio politiche abitative  del  Comune  di  Ascoli  Piceno
riguardante  la   formazione   della   graduatoria   provvisoria   di
assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  e
dell'elenco definitivo dei non ammessi nella parte in cui include  il
sig. Z. A. nell'elenco dei non ammessi e della relativa comunicazione
prot. n. ... del ... con il quale  al  ricorrente  veniva  comunicata
l'esclusione. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio  del  Comune  di  Ascoli
Piceno; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nella Camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022  il
dott. Tommaso Capitanio  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Sentite le stesse parti ai  sensi  dell'art.  60  del  codice  di
procedura amministrativa; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                           Fatto e Diritto 
 
    1. Il sig. Z. A., cittadino marocchino regolarmente  soggiornante
sul territorio nazionale e titolare  di  permesso  di  soggiorno  per
soggiornanti di lungo periodo, risiede nel territorio marchigiano  da
molti anni (e precisamente dal 17 settembre 2004 al 12 novembre  2005
ad Ascoli Piceno, dal 12 novembre 2005 al 15 aprile 2015 a Castel  di
Lama, dal 14 aprile 2016 al 13 luglio 2017 a Castorano, dal 13 luglio
2017 ad oggi ancora ad Ascoli Piceno, in via ...). 
    In considerazione di cio', egli presentava domanda al  Comune  di
Ascoli Piceno per l'assegnazione di un alloggio E.R.P., in  relazione
al bando pubblicato dallo stesso comune il 28 ottobre 2020. 
    In  data  ... gli   veniva   preannunciata   l'esclusione   dalla
graduatoria e gli venivano chiesti chiarimenti, prontamente forniti. 
    In  data  31  gennaio  2022  veniva  approvata   la   graduatoria
provvisoria degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi e l'elenco
definitivo dei concorrenti non ammessi, fra i quali  ultimi  figurava
anche il sig. Z ... .  L'esclusione  dell'odierno  ricorrente  veniva
disposta in  quanto  egli  sarebbe  risultato  non  in  possesso  del
requisito «... della residenza nell'ambito territoriale regionale  da
almeno cinque anni consecutivi...» come previsto dell'art. 20-quater,
comma 1, lettera a-bis), della legge regionale Marche n. 36/2005. 
    L'esclusione veniva impugnata dal sig. Z ... con ricorso iscritto
al  N.R.G.  ... di  questo  T.A.R.;  in  accoglimento  della  domanda
cautelare, il Tribunale  ordinava  al  Comune  di  Ascoli  Piceno  di
riesaminare la domanda, fissando per la  prosecuzione  la  Camera  di
consiglio del 22 giugno 2022. 
    Il  9  giugno  2022  il  Comune  di  Ascoli  Piceno   depositava,
nell'ambito  del  predetto  giudizio,   il   verbale   n.   ... della
Commissione assegnazione alloggi di edilizia  residenziale  pubblica,
recante  la  conferma  dell'esclusione   a   seguito   di   rinnovata
istruttoria. 
    2. Il sig. Z ..., in luogo di proporre motivi aggiunti al ricorso
n. ... R.G., ha ritenuto di impugnare il  provvedimento  confermativo
dell'esclusione  con  ricorso  autonomo,  a  premessa  del  quale  ha
evidenziato  l'impossibilita'  di  notificare  l'atto  ad  almeno  un
controinteressato  in  quanto  la  graduatoria  e'  stata  pubblicata
anonimizzando  i  dati  identificativi  dei  concorrenti  ammessi,  e
chiedendo   dunque   di   essere   ammesso    all'integrazione    del
contraddittorio per pubblici proclami. 
    3. Si e' costituito in  giudizio  il  Comune  di  Ascoli  Piceno,
eccependo   preliminarmente   l'inammissibilita'   del   ricorso    e
chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito. 
    Con ordinanza n. 515/2022 il Tribunale ha disposto l'integrazione
del contraddittorio per pubblici  proclami,  dettando  i  conseguenti
adempimenti sia a carico del comune che, a pena  di  improcedibilita'
del ricorso, dell'interessato  e  fissando  per  la  prosecuzione  la
Camera di consiglio del 6 dicembre 2022. 
    L'incombente  e'  stato  assolto  nel   termine   stabilito   dal
Tribunale. 
    Alla Camera  di  consiglio  del  6  dicembre  2022  il  Collegio,
confermando  l'intento  gia'  espresso  nella  citata  ordinanza   n.
515/2022 circa la sussistenza dei  presupposti  di  cui  all'art.  60
c.p.a., ha dato avviso alle parti della possibilita' di  definire  il
giudizio in questa sede con sentenza resa  in  forma  immediata,  non
riscontrando opposizioni o riserve. 
    4. Con la presente sentenza non definitiva il Collegio ritiene di
poter decidere solo uno dei motivi  di  ricorso,  mentre  per  quanto
concerne la questione  dedotta  in  via  logicamente  subordinata  la
decisione  della  causa  non  puo'  prescindere   dall'incidente   di
costituzionalita'  dell'art.  20-quater,  comma  1,  lettera  a-bis),
della legge regionale Marche n. 36/2005 (circa la possibilita' che la
c.d. sentenza  breve  possa  decidere  anche  solo  una  parte  della
controversia si veda la sentenza di questo Tribunale n. 56/2020). 
    5. Questo impone al Tribunale  di  esaminare  preliminarmente  le
eccezioni    sollevate    dalla    difesa    comunale    in    merito
all'inammissibilita' del ricorso per omessa  tempestiva  impugnazione
del bando di concorso e, quantomeno, per  omessa  impugnazione  della
lex specialis. 
    Tali  eccezioni  vanno  disattese  alla   luce   delle   seguenti
considerazioni. 
    5.1.  Partendo  dal  secondo  profilo  evidenziato  dalla  difesa
comunale, l'eccezione e' infondata in quanto, in disparte  il  tenore
letterale del  ricorso  (ed  in  particolare  dell'epigrafe  e  delle
conclusioni), in realta' le censure di parte ricorrente si  appuntano
tanto sulla norma di legge regionale che  sulla  (identica)  clausola
del bando. 
    Pertanto, e seppure il difensore del ricorrente non ha utilizzato
la tralatizia formula «...tutti  gli  atti  presupposti,  connessi  e
conseguenti...» (formula che, peraltro, non e' di per se'  dirimente)
ed ha utilizzato una tecnica redazionale che e'  piu'  attagliata  al
rito processuale civile, nella sostanza il bando  e'  da  considerare
oggetto di gravame. Ma, ad  ogni  buon  conto,  va  considerato  che,
secondo  un  orientamento  giurisprudenziale  che  il  Tribunale  non
condivide del tutto ma che e' comunque diffuso (si veda, ad  esempio,
Cons.  Stato,  Sezione  IV,  decisione  n.  109/1996),  nel  processo
amministrativo e'  ritenuta  inammissibile  la  proposizione  di  una
questione di legittimita' costituzionale «secca», essendo  onere  del
ricorrente impugnare un qualsiasi atto che  faccia  in  qualche  modo
applicazione della norma sospetta di incostituzionalita' e, in quella
sede, dedurre la questione di costituzionalita'. 
    Ebbene, in questo caso il sig. Z. ... ha utilizzato proprio  tale
strategia processuale, avendo impugnato un provvedimento che  applica
in sostanza (e sia  pure  con  l'intermediazione  di  un  regolamento
comunale) la norma regionale in argomento e dunque il ricorso,  sotto
questo profilo, va ritenuto ammissibile. 
    5.2.  Quanto  al  primo  profilo  su  cui  poggiano  le  presenti
eccezioni, e ribadite le conclusioni di cui al precedente  paragrafo,
va invece osservato che: 
      il  ricorrente  assume  di  essere  comunque  in  possesso  del
requisito della stabile residenza almeno quinquennale nel  territorio
regionale; 
      pertanto,  laddove  il  Tribunale  condividesse   le   relative
censure, il ricorso andrebbe accolto solo per  questo  profilo  e  la
questione relativa alla legittimita' della clausola del bando e della
presupposta norma regionale diverrebbe irrilevante; 
      per tali ragioni il bando non andava impugnato tempestivamente,
la  lesivita'  essendosi  manifestata  solo  nel   momento   in   cui
l'amministrazione ha ritenuto insussistente il requisito in parola. 
    5.3.  Da  ultimo  va  chiarito  che  l'interesse  ad  agire   del
ricorrente non riguarda solo il presente bando, ma anche  quelli  che
il Comune di Ascoli Piceno emanera' nei prossimi  anni;  infatti,  ai
sensi dell'art. 14, lettera A)  Condizioni  soggettive,  n.  9),  del
regolamento  comunale  sull'assegnazione  degli  alloggi  E.R.P.,  e'
prevista l'attribuzione di un massimo di cinque punti  anche  per  la
«...presenza continuativa nelle graduatorie...», di talche', anche se
non fosse assegnatario di un alloggio a valere sul presente bando, il
sig. Zennayi ha interesse a  rientrare  in  graduatoria  al  fine  di
ottenere, nelle future selezioni, il punteggio de quo. 
    6. Cio' detto, e passando a  trattare  della  questione  relativa
alla residenza,  in  punto  di  fatto  dagli  atti  di  causa  e  dal
procedimento di riesame disposto dal T.A.R. nell'ambito del  connesso
giudizio n. 249/2022 R.G. emerge che: 
        in primo luogo, la Questura di Ascoli Piceno ha chiarito  che
la comunicazione datata  24  marzo  2022,  prot.  n.  14169  (che  il
ricorrente   ritiene   pienamente   probatoria   della    continuita'
residenziale)  si  basava  sulla  sola  consultazione  degli  archivi
interni relativi alle  istanze  di  rilascio/rinnovo  dei  titoli  di
soggiorno, precisando altresi' di non detenere alcuna  documentazione
che comprovi il requisito della continuita' residenziale; 
        in secondo luogo, il sig. Z. ...  era  stato  cancellato  dai
registri anagrafici del Comune di Castel di Lama dal 15  aprile  2014
(ma sembrerebbe che in realta' l'interessato abbia di fatto  lasciato
il Comune  gia'  dal  2012).  In  sede  di  audizione  personale  del
difensore avv.  D'Angelo  il  Comune  ha  invitato  il  ricorrente  a
produrre eventuale  altra  documentazione  probatoria,  la  quale  e'
consistita unicamente in: i) un certificato di  ricovero  presso  una
struttura sanitaria di San Benedetto del Tronto dal maggio al  luglio
2016; ii) una dichiarazione di un cittadino macedone che  attesta  di
averlo ospitato presso la propria abitazione in Ascoli Piceno fra  il
2015 e il 2016; iii) un  verbale  di  visita  medica  collegiale  per
l'accertamento dello stato di invalido civile datato 30 maggio 2012. 
    La Commissione Alloggi, alla luce di tali elementi,  ha  ritenuto
che: 
        la comunicazione della Questura enfatizzata in ricorso non ha
alcuna valenza probatoria, e cio' proprio a seguito  dei  chiarimenti
forniti dalla stessa Questura; 
        il verbale della visita collegiale del  maggio  2012  e'  del
tutto irrilevante, visto che esso risale ad  un  periodo  in  cui  la
residenza anagrafica a Castel di Lama era incontestata; 
      analogamente irrilevante e' il ricovero  del  2016,  visto  che
all'epoca il ricorrente era gia' iscritto all'anagrafe  di  Castorano
ed  aveva  dunque  riacquistato  la  «regolarita'  anagrafica»  della
residenza dalla precedente irreperibilita'; 
      la dichiarazione di ospitalita' del cittadino macedone  non  ha
alcun valore probatorio. 
    Il Collegio ritiene corretto l'operato della  Commissione,  visto
che, data la  delicatezza  della  materia  (che  investe  un  bisogno
primario di  cittadini  appartenenti  a  classi  sociali  disagiate),
considerata la conseguente necessita' di assicurare la parita'  delle
armi a tutti  i  concorrenti  e  dovendosi  evitare  possibili  abusi
(soprattutto   con   riguardo    alla    posizione    di    cittadini
extracomunitari, i quali, come e'  noto,  sono  soggetti  a  notevole
«mobilita'» sul territorio nazionale, in relazione alle  opportunita'
lavorative che molto spesso si presentano loro), il  requisito  della
residenza  deve  essere  dimostrato  attraverso  le  risultanze   dei
registri anagrafici comunali, salvo che non si  sia  in  presenza  di
altre attestazioni ufficiali aventi il medesimo valore probatorio.  E
cosi', ad esempio, potrebbero rilevare periodi trascorsi in stato  di
detenzione oppure ricoveri ospedalieri di  lunga  durata  debitamente
certificati oppure dichiarazioni di ospitalita' che siano state pero'
presentate tempestivamente al comune e/o all'Autorita' di P.S. 
    Nella specie,  la  dichiarazione  di  ospitalita'  del  cittadino
macedone (sulla cui veridicita' non si discute in  questa  sede)  non
possiede alcuna valenza probatoria per il semplice fatto che essa  e'
datata 6 giugno 2022 e non e' suffragata da alcun elemento che  possa
in qualche modo confermarla.  Peraltro,  la  dichiarazione  riguarda,
genericamente, il periodo «... tra il 2015 e  il  2016...»  (per  cui
essa non coprirebbe comunque il periodo che va dal 15  aprile  al  31
dicembre 2014)  e  dal  suo  tenore  letterale  sembra  emergere  che
l'ospitalita'  sia  stata  in  realta'  intermittente  (il  cittadino
macedone  afferma  infatti  di  avere  ospitato   «...spesso...»   il
ricorrente). 
    In parte qua, dunque, il ricorso va respinto. 
    7. Passando invece a trattare  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 20-quater, comma 1,  lettera  a-bis),  della
legge  regionale   n.   36/2005   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, la stessa  diviene  rilevante  una  volta  respinto  il
predetto motivo di ricorso. 
    La norma in questione, come integrata dall'art.  13  della  legge
regionale Marche n. 49/2018, prevede, per quanto  di  interesse,  che
«1. Per conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata
sono richiesti i seguenti requisiti: 
        a) [ ...] 
        a-bis) avere la residenza  o  prestare  attivita'  lavorativa
nell'ambito   territoriale   regionale   da   almeno   cinque    anni
consecutivi...». 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva che  la  Corte
costituzionale, occupandosi di norme analoghe previste da altre leggi
regionali (si veda, per tutte, la sentenza n. 44 del 2020), ha  avuto
modo di statuire che: 
        «...il  diritto  all'abitazione  «rientra  fra  i   requisiti
essenziali caratterizzanti la socialita' cui  si  conforma  lo  Stato
democratico voluto dalla Costituzione»  ed  e'  compito  dello  Stato
garantirlo, contribuendo  cosi'  «a  che  la  vita  di  ogni  persona
rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della
dignita' umana»  (sentenza  n.  217  del  1988;  nello  stesso  senso
sentenze n. 106 del 2018, n. 168 del 2014, n. 209 del 2009 e  n.  404
del 1988). Benche' non  espressamente  previsto  dalla  Costituzione,
tale diritto deve dunque ritenersi incluso nel catalogo  dei  diritti
inviolabili (fra le altre, sentenze n. 161 del 2013, n. 61 del 2011 e
n. 404 del 1988 e ordinanza  n.  76  del  2010)  e  il  suo  oggetto,
l'abitazione,  deve  considerarsi  «bene  di   primaria   importanza»
(sentenza n. 166 del 2018; si vedano anche  le  sentenze  n.  38  del
2016, n. 168 del 2014 e n. 209 del 2009) ....» e che «...  L'edilizia
residenziale pubblica rientra ... nell'ambito dei  «servizi  sociali»
di cui all'art. 1, comma 2, della  legge  8  novembre  2000,  n.  328
(Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema   integrato   di
interventi e servizi sociali), e all'art. 128, comma 2,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ... »; 
        «... i criteri adottati dal legislatore per la selezione  dei
beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con
la funzione del servizio (ex plurimis, sentenze n. 166 e n.  107  del
2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011). Il
giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento  -
fra finalita' del servizio da erogare  e  caratteristiche  soggettive
richieste ai suoi potenziali beneficiari - e' operato ... secondo  la
struttura tipica del sindacato svolto ai  sensi  dell'art.  3,  primo
comma, della Costituzione, che muove dall'identificazione della ratio
della norma di riferimento e passa poi alla verifica  della  coerenza
con tale ratio del filtro selettivo introdotto»; 
        «Nel caso in  esame,  l'esito  di  tale  verifica  conduce  a
conclusioni  di  irragionevolezza  del  requisito   della   residenza
ultraquinquennale previsto dalla norma censurata come  condizione  di
accesso al beneficio dell'alloggio ERP. Se infatti non vi  e'  dubbio
che  la  ratio  del  servizio  e'  il  soddisfacimento  del   bisogno
abitativo,  e'  agevole  constatare  che  la  condizione  di   previa
residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna
ragionevole connessione (sentenze n. 166 del 2018 e n. 168 del 2014).
Parallelamente,  l'esclusione  di  coloro  che  non   soddisfano   il
requisito della previa residenza quinquennale nella regione determina
conseguenze incoerenti con quella stessa funzione. Mentre si  possono
immaginare requisiti di accesso sicuramente coerenti con la  funzione
- l'esclusione dal servizio, ad esempio, dei soggetti che  dispongono
gia' di un proprio alloggio idoneo si pone in linea con la sua ratio,
che e' appunto quella di dotare di un alloggio  chi  ne  e'  privo  -
risulta con essa incongrua l'esclusione di  coloro  che  non  abbiano
risieduto nella regione nei cinque  anni  precedenti  la  domanda  di
alloggio, non essendo tale requisito rivelatore di alcuna  condizione
rilevante in funzione del bisogno che il servizio tende a soddisfare.
Il requisito stesso si risolve  cosi'  semplicemente  in  una  soglia
rigida  che  porta  a  negare  l'accesso  all'ERP  a  prescindere  da
qualsiasi valutazione attinente  alla  situazione  di  bisogno  o  di
disagio del richiedente  (quali  ad  esempio  condizioni  economiche,
presenza di disabili o di anziani nel nucleo  familiare,  numero  dei
figli). Cio' e' incompatibile con  il  concetto  stesso  di  servizio
sociale,  come  servizio  destinato  prioritariamente   ai   soggetti
economicamente deboli (sentenza n. 107 del 2018, che cita  l'art.  2,
comma 3, della legge n. 328 del 2000)»; 
        «Non e' idoneo a superare la descritta incoerenza l'argomento
[...] secondo cui il requisito della residenza protratta per piu'  di
cinque  anni   servirebbe   «a   garantire   un'adeguata   stabilita'
nell'ambito della regione prima della concessione  dell'alloggio»  di
edilizia residenziale pubblica, cioe' di un «beneficio  di  carattere
continuativo». La previa residenza ultraquinquennale non  e'  di  per
se' indice di un'elevata probabilita' di permanenza in un determinato
ambito territoriale, mentre  a  tali  fini  risulterebbero  ben  piu'
significativi  altri  elementi  sui  quali  si  puo'  ragionevolmente
fondare una prognosi di stanzialita'. In altri termini, la  rilevanza
conferita a una condizione del passato, quale  e'  la  residenza  nei
cinque anni precedenti, non sarebbe comunque oggettivamente idonea  a
evitare il «rischio di instabilita'» del  beneficiario  dell'alloggio
di edilizia residenziale  pubblica,  obiettivo  che  dovrebbe  invece
essere perseguito avendo riguardo  agli  indici  di  probabilita'  di
permanenza per il futuro. In ogni caso,  si  deve  osservare  che  lo
stesso «radicamento» territoriale,  quand'anche  fosse  adeguatamente
valutato (non con riferimento alla previa residenza  protratta),  non
potrebbe comunque assumere importanza  tale  da  escludere  qualsiasi
rilievo del  bisogno.  Data  la  funzione  sociale  del  servizio  di
edilizia residenziale pubblica, e' irragionevole che anche i soggetti
piu' bisognosi siano esclusi a priori dall'assegnazione degli alloggi
solo perche' non offrirebbero sufficienti garanzie di stabilita'.  La
prospettiva della stabilita'  puo'  rientrare  tra  gli  elementi  da
valutare in sede di formazione della graduatoria [...]  ma  non  puo'
costituire una condizione di generalizzata esclusione dall'accesso al
servizio, giacche' ne  risulterebbe  negata  in  radice  la  funzione
sociale dell'edilizia residenziale pubblica.  Questa  Corte  ha  gia'
osservato che, «a differenza del requisito della residenza tout court
(che serve a identificare l'ente pubblico competente  a  erogare  una
certa prestazione ed  e'  un  requisito  che  ciascun  soggetto  puo'
soddisfare in ogni momento), quello della residenza protratta integra
una condizione che puo'  precludere  in  concreto  a  un  determinato
soggetto l'accesso alle prestazioni pubbliche sia  nella  regione  di
attuale residenza sia in quella di provenienza (nella  quale  non  e'
piu' residente)», con la conseguenza che  le  norme  che  introducono
tale requisito vanno «vagliate con particolare attenzione, in  quanto
implicano il rischio di  privare  certi  soggetti  dell'accesso  alle
prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio
diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza»
(sentenza n. 107 del  2018)»  (considerazioni  analoghe,  secondo  la
Corte, valgono anche per il requisito previsto in  alternativa  dalle
norme in commento, ossia lo svolgimento di attivita'  lavorativa  nel
territorio regionale per almeno cinque  anni  consecutivi,  ma  nella
specie tale requisito  non  viene  in  rilievo,  visto  lo  stato  di
invalidita' al 100% del sig. ...); 
        sono pertanto incostituzionali, per contrasto con i  principi
di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, e con il principio di eguaglianza  sostanziale  di  cui
all'art. 3, secondo comma, della Costituzione,  norme  regionali  che
fissano   il   requisito   della   residenza   (o   dell'occupazione)
ultraquinquennale nel territorio regionale come condizione di accesso
al beneficio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. 
    8. Il  Tribunale,  in  considerazione  del  fatto  che  la  norma
regionale delle Marche oggetto del  presente  giudizio  contiene  una
previsione che ricalca esattamente quelle analoghe  gia'  piu'  volte
censurate dalla Corte costituzionale, non  puo'  che  condividere  le
considerazioni del Giudice delle leggi riportate  supra  e  pertanto,
sulla base di tali argomenti, ritiene rilevante e non  manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
20-quater, comma 1, lettera a-bis), della legge regionale  Marche  n.
36/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    9. In conclusione, dunque,  il  ricorso  va  in  parte  respinto,
mentre per la  restante  parte  il  giudizio  va  sospeso  fino  alla
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana
della decisione della Corte costituzionale sulla questione  indicata,
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 79 e 80 del codice di
procedura amministrativa ed all'art.  295  del  codice  di  procedura
civile. 
    Ogni ulteriore decisione, nel merito e sulle spese, e'  riservata
al definitivo. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo  regionale  per  le  Marche  (Sezione
prima),  non  definitivamente  pronunciando  sul  ricorso,  come   in
epigrafe proposto: 
        in parte lo respinge; 
        per la restante parte, dichiara rilevante per la decisione  e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 20-quater, comma 1,  lettera  a-bis),  della
legge regionale Marche 16 dicembre 2005, n.  36,  come  integrata  in
parte qua dall'art. 13, comma 2,  della  legge  regionale  Marche  27
dicembre 2018, n. 49, in relazione all'art. 3, commi  1  e  2,  della
Costituzione; 
        sospende  il  giudizio  in   corso   e   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        riserva al definitivo  ogni  altra  pronuncia  in  rito,  nel
merito e sulle spese. 
    Ordina alla Segreteria di questo  Tribunale  di  provvedere  alla
notifica della presente ordinanza a tutte le  parti  in  causa  e  al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente  della  Regione
Marche, nonche' alla comunicazione della  stessa  al  Presidente  del
consiglio regionale delle Marche. 
    Ordina che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall'autorita'
amministrativa. 
    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art.  52,
commi 1 e 2, del decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e
all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016  e  all'art.
2-septies del decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla
Segreteria di procedere,  in  qualsiasi  ipotesi  di  diffusione  del
presente provvedimento, all'oscuramento delle generalita' nonche'  di
qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o  di
persone comunque ivi citate. 
    Cosi' deciso in Ancona nella Camera di  consiglio  del  giorno  6
dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati: 
        Giuseppe Daniele, Presidente 
        Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore 
        Giovanni Ruiu, Consigliere 
 
                       Il Presidente: Daniele 
 
                       L'Estensore: Capitanio