N. 8 SENTENZA 30 novembre 2022- 27 gennaio 2023
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Prestazione asseritamente retributiva indebitamente erogata da un ente pubblico (nella specie: permessi retribuiti ex legge n. 104 del 1992) - Irripetibilita' delle somme percepite in buona fede - Omessa previsione - Denunciata violazione dei vincoli convenzionali, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte EDU, con riguardo alla proporzionalita' tra l'intervento di recupero e la tutela dell'accipiente in buona fede - Inammissibilita' delle questioni. Previdenza - Indebito previdenziale non pensionistico (nella specie: indennita' di disoccupazione) - Indebito retributivo (nella specie: retribuzione di posizione) - Irripetibilita' delle somme percepite in buona fede - Omessa previsione - Denunciata violazione della sovranita' nazionale - Inammissibilita' delle questioni. Impiego pubblico - Indebito retributivo (nel caso di specie: retribuzione di posizione) - Irripetibilita' delle somme percepite in buona fede - Omessa previsione - Denunciata violazione dei vincoli convenzionali, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte EDU, con riguardo alla proporzionalita' tra l'intervento di recupero del creditore pubblico e la tutela dell'accipiente in buona fede - Non fondatezza delle questioni. - Codice civile, art. 2033. - Costituzione, artt. 11 e 117, primo comma; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1.(GU n.5 del 1-2-2023 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Silvana SCIARRA;
Giudici :Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto
Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco
VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela
NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Marco D'ALBERTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2033 del
codice civile promossi dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione
lavoro, con ordinanze del 21 gennaio e del 25 febbraio 2022, e dalla
Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza del 14 dicembre
2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 9, 29 e 21 del registro
ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
numeri 8, 11 e 14, prima serie speciale, dell'anno 2022.
Visti gli atti di costituzione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), del Comune di Campi Bisenzio e di L. P.,
nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udita nell'udienza pubblica del 29 novembre 2022 e nella camera
di consiglio del 30 novembre 2022 la Giudice relatrice Emanuela
Navarretta;
uditi nell'udienza pubblica del 29 novembre 2022 gli avvocati
Vincenzo Stumpo per l'INPS, Federico De Meo per il Comune di Campi
Bisenzio, Francesco D'Addario per L. P. e l'avvocato dello Stato
Lorenzo D'Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 30 novembre 2022.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 21 gennaio 2022, iscritta al n. 9 del
registro ordinanze 2022, il Tribunale ordinario di Lecce, sezione
lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo
comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del
Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2033
del codice civile, «nella parte in cui non prevede l'irripetibilita'
dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennita' di
disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state
percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia
ingenerato [un] legittimo affidamento del percettore circa la
spettanza della somma percepita».
Il rimettente riferisce che P. D.R. ha convenuto in giudizio
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per sentir
accertare l'insussistenza dell'obbligo di restituire euro 1.926,60
che l'ente previdenziale, con nota del 26 novembre 2013, aveva
richiesto a titolo di maggiori somme indebitamente corrisposte
sull'indennita' di disoccupazione percepita tra ottobre 2004 e luglio
2005. A sostegno della propria pretesa, il ricorrente nel giudizio a
quo ha eccepito la violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), dell'art. 52 della
legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), nonche' del
principio di buona fede. A tal riguardo, ha evidenziato il lungo
tempo trascorso tra la cessazione dell'erogazione e la prima
richiesta di restituzione, la conoscenza da parte dell'INPS di tutti
gli elementi per determinare l'indennita' e la destinazione della
somma a esigenze alimentari.
Il Tribunale di Lecce riporta che l'INPS si e' costituito in
giudizio e ha formulato alcune eccezioni preliminari, per poi
invocare la costante giurisprudenza della Corte di cassazione,
secondo cui e' ammessa la ripetibilita' delle somme versate in
eccesso a titolo di indennita' di disoccupazione, senza che la
relativa pretesa possa essere esclusa dalla buona fede soggettiva
dell'accipiens.
1.1.- In via preliminare, sotto il profilo della rilevanza, il
Tribunale di Lecce sostiene che le eccezioni di decadenza e di
prescrizione sollevate dall'INPS non sono fondate e che non e'
possibile decidere la lite sulla base delle altre norme evocate dal
ricorrente. Inoltre, evidenzia che non e' possibile procedere a una
interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2033 cod. civ.
Nel merito, il giudice a quo qualifica come diritto vivente il
costante orientamento della giurisprudenza di legittimita', in virtu'
del quale la norma censurata sarebbe applicabile alle prestazioni
indebitamente versate a titolo di indennita' di disoccupazione.
Nondimeno, secondo il rimettente, l'art. 2033 cod. civ. si
porrebbe in contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come
interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e dunque
violerebbe gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.
In particolare, il Tribunale di Lecce sottolinea come la
giurisprudenza della Corte EDU estenda la protezione garantita dal
citato art. 1 al legittimo affidamento riposto da una persona fisica
nella spettanza di prestazioni previdenziali o retributive erogate da
un ente pubblico. In simili ipotesi, ove l'ente erogatore abbia
tenuto una condotta idonea a ledere in misura sproporzionata il
citato interesse dell'accipiens, quest'ultimo avrebbe diritto a
trattenere le somme ricevute.
Secondo il giudice a quo, nel caso di specie, sussisterebbero
tutti gli indici con cui la giurisprudenza convenzionale concretizza
la lesione di un affidamento legittimo: il reiterarsi delle
erogazioni indebite; la richiesta di restituzione dopo un periodo di
tempo prolungato (nel caso di specie erano trascorsi piu' di otto
anni); la buona fede soggettiva dell'accipiens al momento della
percezione delle somme non dovute; l'insussistenza di un mero errore
materiale o di calcolo; la mancata previsione di una riserva di
ripetizione all'atto del pagamento da parte dell'ente.
Su tali basi, il rimettente sollecita questa Corte all'adozione
di una sentenza additiva, che dichiari l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. nei termini sopra enunciati.
1.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel
giudizio con atto depositato il 15 marzo 2022.
1.2.1.- In rito, ha eccepito l'inammissibilita' delle questioni
per difetto di rilevanza e, comunque, per implausibile motivazione
sulla rilevanza.
L'Avvocatura dello Stato assume, infatti, che il Tribunale di
Lecce si sia riservato di accertare in fatto la sussistenza degli
elementi dimostrativi del legittimo affidamento dell'attore, solo
all'esito dell'eventuale intervento additivo operato da questa Corte.
In tal modo, l'ordinanza avrebbe finito con il «prescindere dalla
verifica preventiva dell'esistenza di una fattispecie concreta che
possa comportare la rilevanza della questione». Del resto, secondo
l'Avvocatura, un'effettiva indagine relativa ai suddetti elementi
avrebbe portato il rimettente a constatare il loro difetto, con la
conseguenza che un'eventuale sentenza di accoglimento risulterebbe
comunque priva di utilita' nel giudizio a quo.
Sempre sotto il profilo della rilevanza, la difesa statale ha
eccepito che il rimettente non avrebbe accertato «se e in quale
misura il recupero delle somme da parte dell'Inps sia avvenuto e
abbia determinato un sacrificio sproporzionato in capo al percettore,
circostanza comunque neanche allegata dall'accipiens nel suo ricorso
al Tribunale di Lecce».
1.2.2.- Nel merito, l'Avvocatura dello Stato eccepisce la non
fondatezza delle questioni.
Secondo la difesa statale, la giurisprudenza della Corte EDU non
opererebbe alcuna distinzione tra «interessi positivi derivanti da
aspettative di diritto» e «interessi negativi derivanti dal mero
affidamento in uno stato di apparenza determinato da un comportamento
colpevole dell'Amministrazione», distinguo che avrebbe, viceversa,
rilievo nel diritto nazionale. Nel caso di condotte dello Stato non
conformi ai canoni di correttezza e buona fede oggettiva lesive di
affidamenti, l'ordinamento italiano riconoscerebbe una tutela
risarcitoria, ma non un «rimedio in integrum», salva la possibilita'
di opporre, secondo una valutazione caso per caso, l'inesigibilita'
della prestazione.
Tale apparato rimediale, a detta dell'Avvocatura, non violerebbe
gli obblighi internazionali, ma attuerebbe un bilanciamento - tra la
tutela del legittimo affidamento del percettore e l'interesse
generale alla stretta applicazione delle norme poste a presidio della
finanza pubblica - che rientrerebbe nel margine di apprezzamento
spettante agli Stati aderenti alla CEDU. Nell'esercizio di tale
discrezionalita', il legislatore italiano avrebbe previsto solo in
casi del tutto eccezionali, non suscettibili di applicazione
analogica, la irripetibilita' delle somme erogate da enti pubblici.
1.3.- Con atto depositato il 3 marzo 2022, si e' costituito in
giudizio l'INPS, parte in quello a quo.
In rito, l'Istituto ha eccepito il difetto di rilevanza delle
questioni di legittimita' costituzionale sollevate, adducendo
l'insussistenza degli «indici sintomatici del legittimo affidamento»
evocati dalla giurisprudenza della Corte EDU, a partire dalla mancata
dimostrazione che non si sia trattato di un mero errore di calcolo o
di un errore materiale.
Nel merito, l'INPS ha contestato che sia ravvisabile un
orientamento costante della giurisprudenza della Corte EDU in tema di
irripetibilita' delle prestazioni previdenziali non pensionistiche,
indebitamente corrisposte a chi vanti un legittimo affidamento, e ha
sostenuto che rientri nel margine di apprezzamento degli Stati
disciplinare le ipotesi di (parziale o totale) irripetibilita' delle
erogazioni pubbliche. L'ordinamento italiano avrebbe legittimamente
esercitato la propria discrezionalita', prevedendo solo in via
eccezionale l'irripetibilita' per specifiche categorie di erogazioni
previdenziali, a latere del principio generale di ripetibilita' delle
prestazioni indebite, sancito dall'art. 2033 cod. civ.
L'INPS ha concluso, pertanto, nel senso della non fondatezza
delle questioni sollevate.
1.4.- Con memoria integrativa depositata il 7 novembre 2022,
l'Avvocatura dello Stato ha ribadito il mancato accertamento da parte
del giudice a quo dei requisiti costitutivi del legittimo affidamento
e ha sottolineato come il rimettente, diversamente da quanto emerge
dalla giurisprudenza della Corte EDU, avrebbe omesso di dare
rilevanza, ai fini della deroga all'art. 2033 cod. civ., alla «grave
situazione personale (di salute ed economico-patrimoniale)
dell'interessato».
Pertanto, la difesa statale ha ritenuto che non sarebbe
configurabile «una fattispecie riconducibile alla casistica della
Corte europea dei diritti dell'uomo evocata nell'ordinanza di
rimessione» e che il rimettente non avrebbe verificato il carattere
sproporzionato del sacrificio imposto.
Il medesimo argomento e' stato, inoltre, riproposto anche sotto
il profilo del merito.
Viene, infatti, evidenziato come, secondo la prospettiva accolta
dalla Corte EDU, in mancanza di un accertamento sulla condizione
personale dell'accipiens, non basterebbe il solo affidamento
legittimo a «configurare, ex se, una situazione di sproporzione
dell'interferenza dello Stato nel diritto di proprieta'
dell'interessato, tale da riconoscergli una tutela che si traduca
nella conservazione del bene nella sua integralita'».
Inoltre, viene sottolineato come, in virtu' degli artt. 1175 e
1375 cod. civ., siano disponibili nell'ordinamento italiano
correttivi che incidono sull'adempimento, idonei a garantire un
adeguato bilanciamento fra i diversi interessi implicati, sino a
consentire in casi estremi una possibile inesigibilita' totale.
2.- Con ordinanza del 14 dicembre 2021, iscritta al n. 21 del
reg. ord. 2022, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo
in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., «nella parte in cui, in caso
di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo
affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitivita'
dell'attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel
diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni».
2.1.- La Corte rimettente riferisce che L. P., gia' dirigente
comunale del Comune di Campi Bisenzio, ha agito in giudizio dinanzi
al Tribunale ordinario di Firenze per sentir dichiarare irripetibile
la somma a lei corrisposta dal Comune negli anni 2001-2003 per
retribuzione di posizione, pari a euro 49.203,03.
La domanda, rigettata in primo grado, era stata accolta dalla
Corte d'appello di Firenze con sentenza del 25 febbraio 2015. A
parere del giudice di secondo grado, la nullita' della contrattazione
decentrata che, in deroga alla contrattazione nazionale, aveva
aumentato la retribuzione di posizione, erogata in favore della
lavoratrice, sarebbe stata sanata dall'entrata in vigore del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei
servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con
modificazioni, nella legge 2 maggio 2014, n. 68.
Avverso la citata sentenza d'appello, il Comune di Campi Bisenzio
ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi di
censura, cui ha resistito L. P. con controricorso, contenente anche
ricorso incidentale.
2.2.- Le motivazioni svolte dalla Corte di cassazione in merito
alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni di
legittimita' costituzionale sollevate si dipanano a partire dalla
fondatezza del primo motivo di ricorso principale e del quarto motivo
di ricorso incidentale.
Innanzitutto, la Corte di cassazione condivide la doglianza del
Comune ricorrente, con la quale viene contestata, in linea con una
costante giurisprudenza di legittimita', l'applicabilita' della
sanatoria prevista dal d.l. n. 16 del 2014, come convertito, agli
atti di costituzione e di utilizzo dei fondi adottati in epoca
antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). Non
potendo, dunque, operare la sanatoria dell'atto invalido, viene
riconosciuto il diritto dell'amministrazione comunale a ripetere le
somme versate in esecuzione del contratto integrativo parzialmente
nullo.
Di seguito, proprio la fondatezza di tale prima censura del
Comune giustifica, ad avviso della Corte rimettente, l'esame del
quarto motivo del ricorso incidentale, con il quale L. P. aveva
chiesto, ove fosse accertata la nullita' del contratto, di negare il
diritto alla ripetizione dell'indebito a tutela «dell'affidamento del
lavoratore che, in buona fede, [avesse] ricevuto dal datore di lavoro
pubblico retribuzioni non dovute».
La Corte di cassazione, da un lato, riconosce che al recupero
delle prestazioni retributive indebite si applica l'art. 2033 cod.
civ., ma, da un altro lato, ammette l'esigenza di tenere conto della
sentenza della Corte EDU 11 febbraio 2021, Casarin contro Italia. Con
tale pronuncia, la Corte EDU ha accertato la violazione dell'art. 1
Prot. addiz. CEDU, a fronte proprio di una fattispecie nella quale
una dipendente pubblica aveva dovuto restituire al datore di lavoro,
ex art. 2033 cod. civ., le retribuzioni indebite percepite a titolo
di assegno ad personam.
La Corte rimettente ritiene, in particolare, che, nella
controversia sottoposta al suo esame, «ricorr[a]no tutti gli indici
valorizzati nella sentenza della Corte EDU dell'1l febbraio 2021,
tanto in relazione all'esistenza di un legittimo affidamento - nel
senso autonomo della Convenzione - quanto [in relazione] al venir
meno del giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse pubblico
generale e il diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni».
Di conseguenza, dopo aver ripercorso la giurisprudenza
convenzionale in argomento, constatandone l'univocita', e dopo aver
infruttuosamente tentato un'interpretazione convenzionalmente
orientata dell'art. 2033 cod. civ., la Corte di cassazione ha
motivato la non manifesta infondatezza delle questioni di
legittimita' costituzionale sollevate, adducendo l'esigenza che
l'ordinamento nazionale si conformi alle previsioni dell'art. 1 Prot.
addiz. CEDU, come interpretato dalla Corte EDU.
2.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel
giudizio con atto depositato il 4 aprile 2022.
La difesa dello Stato ha eccepito in via preliminare
l'inammissibilita' delle questioni per difetto di motivazione sulla
rilevanza.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, l'ordinanza di rimessione non
avrebbe verificato quale sia l'attuale posizione reddituale della
lavoratrice ricorrente, ne' l'incidenza dell'obbligo restitutorio
(eventualmente rateizzato) su detta posizione reddituale. Cio' non
consentirebbe di verificare appieno «la sussistenza del requisito
della rilevanza della questione sollevata, essendo possibile che la
fattispecie non rientri nella casistica elaborata dalla Corte europea
dei diritti dell'uomo, potendo superare il test di proporzionalita'
come elaborato da quest'ultima».
Nel merito, la difesa dello Stato ha eccepito la non fondatezza
delle questioni sulla base di argomenti del tutto similari a quelli
prospettati nella difesa relativa alle questioni sollevate con
l'ordinanza di rimessione iscritta al n. 9 del reg. ord. 2022.
2.4.- Il Comune di Campi Bisenzio, parte del giudizio a quo, si
e' costituito in giudizio con atto depositato il 18 marzo 2022,
sostenendo, con lo stesso tipo di argomentazione, tanto
l'inammissibilita' quanto la non fondatezza delle questioni.
Dopo aver ricordato il valore «sub-costituzionale» delle norme
convenzionali e delle relative interpretazioni della Corte EDU, il
Comune di Campi Bisenzio ha rilevato la non conformita' ai principi
costituzionali dell'interpretazione offerta dalla sentenza Casarin
all'art. 1 Prot. addiz. CEDU. Simile ricostruzione si porrebbe in
contrasto con il «principio fondamentale dell'ordinamento, per il
quale (nei limiti della prescrizione) ogni indebito deve sempre
essere ripetibile in favore di chi abbia effettuato il pagamento non
dovuto». In particolare, l'applicazione della regola consacrata
nell'art. 2033 cod. civ. agli indebiti spettanti a soggetti pubblici
si collegherebbe ai «principi dettati in materia di finanza pubblica,
buon andamento e gestione del pubblico denaro, di cui agli artt. 81,
97 e 119 Cost.» e tollererebbe deroghe solo in via eccezionale, sulla
base di norme puntuali che attengono alla specifica materia
dell'indebito pensionistico e assistenziale, grazie al rilievo
costituzionale riconosciuto dall'art. 38 Cost. alle relative
prestazioni.
Al contempo, la difesa comunale segnala che gia' attualmente
l'art. 2033 cod. civ. sarebbe interpretato dal diritto vivente in
maniera da tutelare la buona fede dell'accipiens e in modo da non
incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore.
Infine, secondo il Comune, la vicenda oggetto del presente
giudizio sarebbe diversa da quella che aveva portato alla sentenza
Casarin della Corte EDU. Difetterebbero, infatti, la gran parte dei
presupposti ivi indicati, quali condizioni per escludere il recupero
delle somme indebitamente versate.
2.5.- Con atto depositato il 23 marzo 2022, si e' costituita in
giudizio anche L. P., parte del giudizio a quo, che ha aderito alle
argomentazioni formulate dalla Corte rimettente e ha confidato
nell'accoglimento delle questioni di legittimita' costituzionale.
In data 20 ottobre 2022, L. P. ha, inoltre, depositato una
memoria integrativa, con la quale ha inteso confutare le eccezioni
d'inammissibilita' e di non fondatezza sollevate dall'Avvocatura
generale dello Stato e dal Comune di Campi Bisenzio, per poi
concludere nuovamente in senso adesivo all'ordinanza di rimessione.
In via gradata, L. P. ha chiesto che questa Corte, ove ritenesse
erronea la ricostruzione del quadro normativo offerta dal giudice
remittente, adotti, «in luogo di una statuizione di inammissibilita',
piuttosto una statuizione interpretativa di rigetto motivata sul
punto con la applicabilita' dell'art. 4 comma 3° D.L. n. 16/2014 alla
contrattazione collettiva anteriore alla entrata in vigore del D.
Legisl. n. 150/2009».
2.6.- Con memoria depositata il 7 novembre 2022, l'Avvocatura
generale dello Stato ha eccepito l'irrilevanza delle questioni, «non
configurandosi una fattispecie riconducibile alla casistica della
Corte europea dei diritti dell'uomo evocata nell'ordinanza di
rimessione» sia sotto il profilo della sussistenza dell'affidamento
(posto che la beneficiaria non potrebbe dirsi in buona fede, vista
l'entita' dell'incremento percepito) sia per il mancato accertamento
del carattere sproporzionato del sacrificio imposto. Non sarebbero
state, dunque, considerate le condizioni di salute e quelle
economico-patrimoniali dell'accipiens, ne' sarebbe stata valutata
l'incidenza dell'obbligo restitutorio sulla possibilita' di
soddisfare i propri bisogni primari, tanto piu' stante la probabile
mancata richiesta di rateizzazione o di differimento del pagamento da
parte della lavoratrice.
Nel merito, la difesa dello Stato ha ribadito quanto sostenuto
nell'atto di intervento e ha utilizzato i medesimi argomenti spesi
nella memoria depositata nel giudizio originato dall'ordinanza di
rimessione iscritta al n. 9 del reg. ord. 2022.
3.- Con ordinanza del 25 febbraio 2022, iscritta al n. 29 del
reg. ord. 2022, il Tribunale di Lecce, sezione lavoro, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo
in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., «nella parte in cui non
prevede, per i dipendenti pubblici, l'irripetibilita' degli indebiti
retributivi laddove le somme siano state percepite in buona fede e la
condotta dell'Amministrazione datrice di lavoro abbia ingenerato [un]
legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma
percepita».
3.1.- Il rimettente riferisce che M. O. ha convenuto in giudizio
l'Agenzia delle entrate, nella qualita' di datrice di lavoro, nonche'
il Ministero dell'economia e delle finanze, per sentir accertare la
non spettanza della somma di euro 17.492,17, che l'Agenzia, con nota
del 27 agosto 2021, aveva richiesto a titolo di indebita fruizione di
permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate).
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente nel giudizio a
quo ha segnalato di aver sempre usufruito in buona fede dei permessi,
avendo regolarmente presentato le relative istanze, corredate della
documentazione richiesta, senza mai ricevere alcuna contestazione da
parte dell'amministrazione.
Tali circostanze darebbero fondamento alla sua pretesa di
considerare irripetibile l'indebito.
3.2.- Il giudice a quo sostiene che, in base a un consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimita', ove si accerti
che, in materia di pubblico impiego privatizzato, l'amministrazione
abbia versato retribuzioni sine titulo, sarebbe ammessa la
ripetizione dell'indebito in applicazione della disciplina generale
di cui all'art. 2033 cod. civ. In particolare, la condictio indebiti
non risulterebbe esclusa neppure in ipotesi di buona fede
dell'accipiens, atteso che, secondo il citato art. 2033 cod. civ., la
buona fede soggettiva rileverebbe solo ai fini della restituzione dei
frutti e degli interessi.
Nondimeno, ad avviso del rimettente, la disciplina sopra
richiamata si porrebbe in contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU,
cosi' come interpretato dalla Corte EDU, e dunque violerebbe gli
artt. 11 e 117, primo comma, Cost.
Il Tribunale di Lecce sottolinea come la giurisprudenza della
Corte EDU estenda la protezione garantita dal citato art. 1 al
legittimo affidamento nella spettanza di erogazioni effettuate, «in
materia sia lavoristica sia previdenziale», da soggetti pubblici a
favore di persone fisiche, le quali, a fronte di successive istanze
restitutorie, avrebbero, se in buona fede, diritto a trattenere le
somme ricevute.
Secondo il rimettente, nel caso di specie, sarebbero presenti
tutti gli indici individuati dalla giurisprudenza convenzionale a
fondamento del legittimo affidamento: l'accipiens avrebbe fruito dei
benefici a seguito di domanda accolta dall'amministrazione; non vi
sarebbe alcuna manifesta insussistenza del titolo; il ricorrente non
avrebbe mai taciuto alcuna informazione all'ente datore di lavoro; il
ricorrente avrebbe fruito dei benefici per un lungo periodo di tempo;
non sarebbero ravvisabili errori di calcolo o errori materiali;
l'amministrazione non avrebbe formulato clausole di riserva di
ripetizione all'atto della concessione dei permessi.
Su tali basi, il Tribunale di Lecce sollecita l'adozione di una
sentenza additiva, che dichiari l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 2033 cod. civ. nei termini sopra enunciati.
3.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel
giudizio con atto depositato il 25 aprile 2022.
La difesa dello Stato ha eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilita' delle questioni per difetto di rilevanza. Secondo
l'Avvocatura, il Tribunale di Lecce si sarebbe riservato di
accertare, solo all'esito dell'intervento additivo di questa Corte,
la sussistenza in fatto degli elementi dimostrativi del legittimo
affidamento dell'attore, con conseguente irrimediabile irrilevanza
delle questioni.
Del resto, secondo l'Avvocatura, un effettivo accertamento dei
suddetti elementi avrebbe indotto il rimettente a dover constatare la
loro insussistenza, cio' che paleserebbe l'inutilita' e, dunque,
l'irrilevanza di un'eventuale sentenza di accoglimento nel giudizio a
quo.
Nel merito, la difesa dello Stato ha sostenuto la non fondatezza
delle questioni di legittimita' costituzionale, sulla base di
argomenti del tutto similari a quelli spesi nella difesa relativa
alle questioni sollevate con le ordinanze di rimessione iscritte al
n. 9 e n. 21 del reg. ord. 2022.
3.4.- Di seguito, in data 7 novembre 2022, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha depositato una memoria integrativa, nella
quale ha eccepito l'irrilevanza delle questioni di legittimita'
costituzionale «non configurandosi una fattispecie riconducibile alla
casistica della Corte europea dei diritti dell'uomo evocata
nell'ordinanza di rimessione». In particolare, il giudice a quo non
avrebbe accertato il carattere sproporzionato del sacrificio imposto,
non avendo preso in considerazione la «grave situazione personale (di
salute ed economico-patrimoniale) dell'interessato».
Nel merito, la difesa dello Stato ha ribadito quanto sostenuto
nell'atto di intervento.
4.- Nell'udienza del 29 novembre 2022 le parti costituite e
l'Avvocatura generale dello Stato hanno insistito per l'accoglimento
delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Considerato in diritto
1.- Con ordinanza del 21 gennaio 2022, iscritta al n. 9 del reg.
ord. 2022, il Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., «nella parte in
cui non prevede l'irripetibilita' dell'indebito previdenziale non
pensionistico (indennita' di disoccupazione, nel caso di specie)
laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta
dell'ente erogatore abbia ingenerato [un] legittimo affidamento del
percettore circa la spettanza della somma percepita».
Il rimettente riferisce che P. D.R. ha convenuto in giudizio
l'INPS per sentir accertare l'irripetibilita' della prestazione
ricevuta a titolo di indennita' di disoccupazione, in ragione del
legittimo affidamento ingenerato dall'ente pubblico circa la
spettanza della somma, che, oltretutto, sarebbe stata destinata al
soddisfacimento di esigenze alimentari.
1.1.- Secondo il giudice a quo, al caso dell'indebito
previdenziale non pensionistico, cui sarebbe ascrivibile l'indennita'
di disoccupazione, si applica l'art. 2033 cod. civ., che
comporterebbe il rigetto della pretesa del ricorrente.
Nondimeno, a giudizio del rimettente, in presenza di un legittimo
affidamento riposto da una persona fisica nella spettanza di una
prestazione, quale l'indennita' di disoccupazione, erogata da un
soggetto pubblico, la pretesa restitutoria violerebbe gli artt. 11 e
117, primo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con
l'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla Corte EDU.
Su tali basi, il rimettente sollecita questa Corte all'adozione
di una sentenza additiva, che dichiari l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. nei termini enunciati in
apertura.
1.2.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e si e' costituito l'INPS, parte del processo a quo. Entrambi
hanno eccepito sia l'inammissibilita' delle questioni sia, nel
merito, la loro non fondatezza.
2.- Con ordinanza del 14 dicembre 2021, iscritta al n. 21 del
reg. ord. 2022, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo
in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., «nella parte in cui, in caso
di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo
affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitivita'
dell'attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel
diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni».
2.1.- La Corte rimettente riferisce che L. P. ha agito in
giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze per sentir dichiarare
irripetibile la somma di euro 49.203,03, che le era stata corrisposta
a titolo di retribuzione di posizione.
La Corte di cassazione ritiene che la pretesa restitutoria
contrasti con quanto statuito dalla sentenza della Corte EDU Casarin
proprio con riferimento all'indebito retributivo. Di conseguenza, il
giudice a quo ravvisa una violazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU,
come interpretato dalla Corte EDU, e di riflesso un vulnus agli artt.
11 e 117, primo comma, Cost.
2.2.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e si e' costituito il Comune di Campi Bisenzio, parte del
processo a quo. Entrambi hanno eccepito l'inammissibilita' delle
questioni e comunque la loro non fondatezza.
Parimenti si e' costituita in giudizio L. P., parte in quello a
quo, che ha aderito alle argomentazioni formulate dalla Corte
rimettente e ha insistito per l'accoglimento delle questioni di
legittimita' costituzionale.
3.- Con ordinanza del 25 febbraio 2022, iscritta al n. 29 del
reg. ord. 2022, il Tribunale di Lecce, sezione lavoro, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo
in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., «nella parte in cui non
prevede, per i dipendenti pubblici, l'irripetibilita' degli indebiti
retributivi laddove le somme siano state percepite in buona fede e la
condotta dell'Amministrazione datrice di lavoro abbia ingenerato [un]
legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma
percepita».
3.1.- Il rimettente riferisce che M. O. ha convenuto in giudizio
l'Agenzia delle entrate, nella qualita' di datrice di lavoro, nonche'
il Ministero dell'economia e delle finanze, per sentir accertare la
non spettanza della somma di euro 17.492,17, che l'Agenzia aveva
richiesto a titolo di indebita fruizione di permessi concessi ai
sensi della legge n. 104 del 1992.
Il giudice a quo, dopo aver qualificato tali prestazioni come
retribuzioni sine titulo erogate da un soggetto pubblico, ritiene
che, in presenza di un legittimo affidamento riposto da una persona
fisica nella loro spettanza, la pretesa restitutoria violi gli artt.
11 e 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con quanto
prescritto dall'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla
Corte EDU.
Per tali ragioni, il Tribunale di Lecce sollecita l'adozione di
una sentenza additiva, che dichiari l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 2033 cod. civ. nei termini sopra richiamati.
3.2.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha eccepito tanto l'inammissibilita' delle questioni
quanto la loro non fondatezza.
4.- Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalle
tre ordinanze di rimessione, in quanto sostanzialmente analoghe, si
prestano a una trattazione congiunta mediante la riunione dei
giudizi.
5.- Prima di procedere all'esame delle eccezioni di
inammissibilita' sollevate, occorre rilevare d'ufficio sia un vizio
nel rito, che colpisce l'intera ordinanza di rimessione iscritta al
n. 29 del reg. ord. 2022, sia un'ulteriore causa di inammissibilita'
che riguarda, nei restanti giudizi, la censura riferita all'art. 11
Cost.
5.1.- Sotto il primo profilo, il Tribunale di Lecce riferisce,
con la citata ordinanza, che le somme richieste al lavoratore
attengono all'indebita fruizione dei permessi previsti dalla legge n.
104 del 1992. In particolare, sostiene «che - nel pubblico impiego -
la retribuzione dei permessi ex l. 104/92 non prevede il meccanismo
di conguaglio con l'ente previdenziale (cfr. anche Cass. 20684/2016).
Trattasi di somme a carico del datore di lavoro e come tali soggette
all'art. 2033 cc in ipotesi di indebita percezione delle stesse».
Su tali presupposti, il rimettente qualifica la prestazione come
retributiva e solleva questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 2033 cod. civ., nella parte in cui considera ripetibili nei
confronti dei dipendenti pubblici proprio gli indebiti retributivi,
in presenza delle condizioni evidenziate dalla giurisprudenza della
Corte EDU, nell'interpretazione da essa fornita dell'art. 1 Prot.
addiz. CEDU.
Sennonche' e' ben vero che l'art. 33, comma 3, della legge n. 104
del 1992 stabilisce che «[i]l lavoratore dipendente, pubblico o
privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile
retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera
continuativa, per assistere una persona con disabilita' in situazione
di gravita'». Tuttavia, il successivo comma 4, nelle diverse
formulazioni che si sono susseguite nel tempo, specifica che ai
permessi previsti dai commi precedenti si applicano - quanto a
trattamento economico, normativo e previdenziale - le disposizioni
dettate in materia di tutela dei genitori lavoratori. In particolare,
per effetto delle modifiche apportate al citato comma 4 dall'art. 3,
comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 30 giugno
2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa
all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i
genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva
2010/18/UE del Consiglio», viene operato un rinvio agli artt. 43, 44
e 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53).
Tale disciplina, con i relativi rimandi e con la qualificazione
come indennita' delle remunerazioni attribuite per i permessi (art.
43 del d.lgs. n. 151 del 2001), palesa che le relative prestazioni,
al pari di altre erogazioni disciplinate dal d.lgs. n. 151 del 2001,
hanno natura previdenziale non pensionistica, e sono parametrate si'
alla retribuzione, ma a questa non possono sic et simpliciter essere
equiparate, data la loro funzione di assicurare un sostegno economico
al lavoratore che versi in stato di bisogno per la condizione di
disabilita' grave, propria o di un suo familiare (Corte di
cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 aprile 2021, n. 10274). Ne',
del resto, tale funzione muta per i dipendenti pubblici, visto quanto
dispone l'art. 2, comma 2, del citato d.lgs. n. 151 del 2001.
Ebbene, il rimettente non si confronta con l'assetto normativo,
sopra richiamato, e prospetta le questioni di legittimita'
costituzionale con specifico riferimento agli indebiti retributivi
dei pubblici dipendenti, sull'erroneo presupposto che la funzione
delle somme versate a titolo di remunerazione dei permessi sia
retributiva, mentre si tratta di prestazioni previdenziali non
pensionistiche.
Ne consegue l'inammissibilita' delle questioni sollevate per
errore sul presupposto interpretativo che si riverbera sulla
rilevanza (ex plurimis, sentenze n. 84 del 2022, n. 170 del 2021, n.
228 del 2020 e n. 224 del 2018).
5.2.- Ancora in via preliminare, devono essere dichiarate
d'ufficio inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
promosse con le ordinanze di rimessione iscritte al n. 9 e n. 21 del
reg. ord. 2022, in riferimento all'art. 11 Cost.
Secondo un orientamento costante di questa Corte, in presenza di
censure che lamentino la violazione di disposizioni della CEDU, come
interpretate dalla Corte EDU, il paramento costituzionale di cui
all'art. 11 Cost. e' inconferente, «non essendo individuabile, con
riferimento alle specifiche norme convenzionali CEDU, alcuna
limitazione della sovranita' nazionale (sentenze n. 210 del 2013, n.
80 del 2011, n. 349 e n. 348 del 2007)» (sentenza n. 80 del 2019;
analogamente sentenza n. 121 del 2020).
6.- Passando ora a esaminare le eccezioni di rito sollevate
dall'Avvocatura dello Stato e dalle parti costituite in giudizio,
esse non sono fondate.
6.1.- Nel giudizio instaurato dal Tribunale di Lecce (reg. ord.
n. 9 del 2022), l'Avvocatura generale dello Stato eccepisce
l'inammissibilita' per irrilevanza e in ogni caso per implausibile
motivazione sulla rilevanza.
In particolare, secondo la difesa statale, il Tribunale avrebbe
dapprima attestato l'esistenza di un legittimo affidamento in capo
all'accipiens, per poi riservarsi, all'esito della pronuncia di
questa Corte, di verificare le circostanze allegate dall'attore. In
ogni caso, a detta dell'Avvocatura, gli elementi costitutivi
dell'affidamento legittimo sarebbero insussistenti, il che renderebbe
implausibile la motivazione sulla rilevanza.
In termini analoghi, anche l'INPS eccepisce che il rimettente non
avrebbe accertato tutti i presupposti richiesti dalla Corte EDU per
rinvenire un affidamento legittimo, richiamandosi, in particolare, al
«difetto di un errore di calcolo (se non addirittura materiale)».
Le eccezioni non sono fondate.
Per tutti i presupposti ritenuti necessari a integrare il
legittimo affidamento, sulla base delle condizioni richieste dalla
Corte EDU, il Tribunale di Lecce ribadisce insistentemente che si
tratta di elementi provati nel giudizio. Ne' omette di argomentare,
sulla base della documentazione in atti, che l'erogazione in eccesso
non possa ritenersi il mero frutto di un errore di calcolo o di un
errore materiale.
Del resto, risulta per tabulas che, la' dove il rimettente
afferma che «[t]rattasi di elementi tutti riscontrati in atti e che -
in caso di accoglimento del presente incidente di costituzionalita' -
dovrebbero essere valutati», la precisazione si riferisce, per
l'appunto, non all'accertamento in merito alla sussistenza dei
presupposti, bensi' alla valutazione degli effetti giuridici che se
ne dovrebbero trarre all'esito del giudizio di legittimita'
costituzionale.
6.2.- Sempre in merito alla rilevanza, l'Avvocatura generale
dello Stato solleva ulteriori eccezioni di rito che sono formulate,
in termini del tutto similari, con riferimento sia all'ordinanza di
rimessione iscritta al n. 9 del reg. ord. 2022 sia a quella iscritta
al n. 21 del medesimo anno.
Rispetto alla prima ordinanza, la difesa statale eccepisce che il
rimettente non avrebbe accertato «se e in quale misura il recupero
delle somme da parte dell'Inps sia avvenuto e abbia determinato un
sacrificio sproporzionato in capo al percettore». Tale circostanza,
desumibile dalle condizioni di salute e da quelle
economico-patrimoniali dell'accipiens, mentre risulterebbe
determinante nella sentenza Casarin, non sarebbe stata, viceversa,
neppure allegata nel giudizio a quo.
In termini analoghi, in riferimento alla seconda ordinanza,
sempre la difesa statale eccepisce che il giudice rimettente non
avrebbe effettuato gli accertamenti idonei a comprovare il carattere
sproporzionato del sacrificio per l'accipiens: nello specifico, non
vi sarebbe stata alcuna attestazione circa la posizione reddituale e
patrimoniale attuale della lavoratrice ricorrente ne' circa
l'incidenza dell'obbligo restitutorio (eventualmente rateizzato) su
detta condizione socio-economica.
Anche tali eccezioni non sono fondate.
Nell'ordinanza di rimessione iscritta al n. 9 del reg. ord. 2022
il rimettente basa la sua argomentazione sull'interpretazione
dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU offerta dalla Corte EDU (nelle sentenze
Casarin, nonche' 12 dicembre 2019, Romeva contro Macedonia del Nord;
26 aprile 2018, Cakarević contro Croazia e 15 settembre 2009, Moskal
contro Polonia), ritenendo implicito nei presupposti che le citate
pronunce pongono a fondamento dell'affidamento legittimo l'«ingerenza
[...] sproporzionata» nella sfera di chi abbia dovuto «sostenere
l'onere dell'errore commesso dall'amministrazione». Al contempo, il
giudice a quo non manca di sottolineare la specificita' del settore
della sicurezza sociale, lasciando intendere che l'obbligo
restitutorio incida sulla condizione del percettore di una indennita'
di disoccupazione.
Tali motivazioni superano il vaglio meramente esterno di non
implausibilita', che, per costante giurisprudenza di questa Corte,
costituisce l'oggetto della sua valutazione in ordine sia alla
ricostruzione degli elementi di fatto, fornita dal giudice
rimettente, sia all'interpretazione delle norme di diritto,
applicabili al giudizio a quo (ex plurimis, sentenze n. 88 e n. 79
del 2022, n. 259 del 2021).
Quanto, poi, all'argomentazione fornita, sempre in merito al
carattere sproporzionato del sacrificio richiesto all'accipiens,
nell'ordinanza iscritta al n. 21 del reg. ord. 2022, essa, a ben
vedere, si dimostra senz'altro plausibile, posto che il rimettente
dedica a tale profilo una specifica e puntuale motivazione, in cui
illustra attentamente la condizione personale e patrimoniale del
percettore.
6.3.- Da ultimo, il Comune di Campi Bisenzio eccepisce rispetto
all'ordinanza iscritta al n. 21 del reg. ord. 2022, a titolo sia di
inammissibilita' sia di non fondatezza, la non conformita' ai
principi costituzionali dell'interpretazione offerta dalla sentenza
Casarin all'art. 1 Prot. addiz. CEDU.
Anche questa eccezione non e' fondata.
Il giudice rimettente argomenta nel senso che la giurisprudenza
della Corte EDU si preoccupa di bilanciare i contrapposti interessi
dell'ente pubblico e del privato accipiens e ritiene che analogo
bilanciamento debba essere introdotto nell'ordinamento interno. In
tal modo, implicitamente esclude quanto, viceversa, assume il Comune
di Campi Bisenzio, vale a dire che il punto di equilibrio individuato
dalla Corte EDU sia lesivo di principi costituzionali.
Non si ravvisa, pertanto, un difetto di motivazione e semmai e'
sotto il profilo del merito che l'eccezione puo' rilevare.
7.- Nel merito, le questioni non sono fondate.
8.- In via preliminare, occorre ripercorrere la giurisprudenza
della Corte EDU che, nell'ambito della ripetizione di indebiti
retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, ha dato
corpo all'interpretazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU, invocato
dalle ordinanze in esame quale parametro interposto, volto a
specificare la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.
Secondo la citata disposizione convenzionale, «[o]gni persona
fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» e la Corte
EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale
paradigma la tutela dell'affidamento legittimo («legitimate
expectation»), situazione soggettiva dai contorni piu' netti di una
semplice speranza o aspettativa di mero fatto («hope»).
In particolare, in una pluralita' di casi - tra cui le gia'
citate sentenze Casarin, Romeva, Cakarević e Moskal - concernenti
indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, la
Corte EDU ha specificato i presupposti che consentono di identificare
un affidamento legittimo in capo al percettore della prestazione, che
sia persona fisica, e ha individuato le condizioni che tramutano la
condictio indebiti in un'interferenza sproporzionata nei confronti di
tale affidamento.
La Corte EDU ha individuato quali elementi costitutivi
dell'affidamento legittimo: l'erogazione di una prestazione a seguito
di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o
su spontanea iniziativa delle autorita'; la provenienza
dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una
decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una
disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui
applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della
prestazione, individuabile anche nel suo importo; la mancanza di una
attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici
errori materiali; un'erogazione effettuata in relazione a una
attivita' lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o
occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la
ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della
medesima; la mancata previsione di una clausola di riserva di
ripetizione.
L'identificazione di una situazione di legitimate expectation non
importa, nondimeno, per cio' solo l'intangibilita' della prestazione
percepita dal privato.
La Corte EDU riconosce l'interesse generale sotteso all'azione di
ripetizione dell'indebito e, in genere, riscontra la legalita'
dell'intervento, che solo raramente si e' dimostrata carente
(sentenza 12 ottobre 2020, Anželika Šimaitienė contro Lituania,
paragrafo 115).
Le censure della Corte EDU si appuntano, invece, sulla
proporzionalita' dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento
di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni
indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole.
Nel compiere tale valutazione, la Corte EDU riconosce agli Stati
contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che
gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto
riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda (cosi'
Grande camera, sentenza 5 settembre 2017, Fabian contro Ungheria,
paragrafo 65, e seconda sezione, sentenza 10 febbraio 2015, Belane'
Nagy contro Ungheria, paragrafo 166). In particolare, fra le
circostanze che influiscono sul carattere sproporzionato
dell'interferenza si rinvengono le specifiche modalita' di
restituzione imposte al titolare dell'affidamento (ad esempio, nella
sentenza Cakarević, l'addebito di interessi legali in capo
all'accipiens, a dispetto dell'errore compiuto dall'amministrazione,
paragrafi 86 e 87; o, nella sentenza Casarin, la rateizzazione non
rapportata alle condizioni di vita dell'obbligato, paragrafo 72);
piu' in generale, rilevano l'omessa o l'inadeguata considerazione
della fragilita' economico-sociale o di salute dell'obbligato
nell'esercizio della pretesa restitutoria (cosi' nelle sentenze
Casarin, paragrafi 72 e 73; Romeva, paragrafo 75; Cakarević,
paragrafi da 87 a 89, e Moskal, paragrafi 74 e 75); e, infine, ha una
sicura incidenza la mancata previsione di una responsabilita' in capo
all'ente cui sia addebitabile l'errore (sentenze Casarin, paragrafo
71, e Cakarević, paragrafo 80).
In definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una
ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU volta a stigmatizzare
interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo
ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di
prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonche'
retributiva.
9.- A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte EDU in
merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea
un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni
dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117,
primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale
interposto.
In particolare, rispetto alle tipologie di prestazioni indebite
contemplate dalla giurisprudenza convenzionale, l'ordinamento
italiano appronta un complesso apparato di rimedi, che opera a
differenti livelli.
10.- Rispetto a specifiche tipologie di prestazioni indebite,
ricomprese fra quelle esaminate dalla giurisprudenza della Corte EDU,
ma invero differenti rispetto a quelle oggetto del presente giudizio,
il sistema normativo interno esclude tout court la ripetizione
dell'indebito, offrendo una tutela particolarmente incisiva, che, per
completezza, e' opportuno brevemente richiamare.
10.1.- Si tratta, innanzitutto, di prestazioni previdenziali,
pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore italiano
dispone l'irripetibilita', con la sola eccezione dell'ipotesi in cui
l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque,
fosse in uno stato soggettivo di dolo (art. 52, comma 2, della legge
9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro», come modificato
dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante
«Disposizioni in materia di finanza pubblica», entro i limiti
applicativi dettati dalla sentenza di questa Corte n. 39 del 1993;
nonche' art. 55, comma 5, della stessa legge n. 88 del 1989, che
estende la disciplina alle prestazioni non dovute erogate
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro - INAIL - in caso di infortuni sul lavoro e malattie
professionali).
Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni
concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (art. 37,
comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; art. 3-ter
del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, recante «Norme relative
al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti»,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 29;
art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante
«Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988»,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291),
rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimita', richiamando
l'ordinanza n. 264 del 2004 di questa Corte, ha riconosciuto la
sussistenza di «un principio di settore, [in virtu' del quale] la
regolamentazione della ripetizione dell'indebito e' tendenzialmente
sottratta a quella generale del codice civile» (Corte di cassazione,
sezione sesta civile - lavoro, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223; si
vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre
2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n. 1978).
Nei casi sopra richiamati, non e' richiesta alcuna prova
dell'affidamento, sicche' quest'ultimo, piu' che rilevare quale
interesse protetto, si configura - unitamente al rilievo
costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di
prestazioni erogate - quale ratio ispiratrice di fondo della
disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale,
frutto di una valutazione che questa Corte ha piu' volte ritenuto
rimessa alla discrezionalita' del legislatore (sentenze n. 148 del
2017 e n. 431 del 1993).
10.2.- Parimenti, si annovera tra le tutele specifiche e
particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito,
la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una
prestazione di natura retributiva. Il fondamento di tale speciale
disciplina si rinviene, questa volta, nella causa dell'attribuzione,
costituita da una attivita' lavorativa che e' stata, di fatto,
concretamente prestata, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta.
La peculiare protezione di simile causa attributiva, che si pone in
termini sinallagmatici rispetto alla retribuzione indebita,
giustifica, pertanto, sia la pretesa a conseguire il corrispettivo
sia, qualora questo sia stato gia' erogato, l'irripetibilita' del
medesimo, a dispetto della nullita' o dell'annullamento (totale o
parziale) del contratto di lavoro e persino in presenza di una
illiceita' dell'oggetto o della causa, ove siano state violate norme
poste a tutela del lavoratore.
L'art. 2126 cod. civ. costituisce, dunque, un presidio contro
pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la
pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro,
ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a
condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica
prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione
lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36358). Per converso, la norma
non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero
aumento della retribuzione di posizione di un incarico dirigenziale
e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una
specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, si' da comportare - dal
punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare
dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione
radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021).
11.- Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel
campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali,
prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilita'
dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale
dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la
quale: «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di
ripetere cio' che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli
interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala
fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
L'ampiezza della norma, cui si ascrivono anche prestazioni
indebite ricomprese fra quelle esaminate dalla Corte EDU, ha
suscitato, dunque, i dubbi di legittimita' costituzionale.
Sia l'ordinanza di rimessione iscritta al n. 9 del reg. ord. 2022
sia quella iscritta al n. 21 reg. ord. del medesimo anno ravvisano,
infatti, il gia' evocato vulnus all'art. 117, primo comma, Cost., in
relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla
giurisprudenza convenzionale, nell'applicazione della disposizione
generale sull'indebito oggettivo a prestazioni previdenziali non
pensionistiche e a prestazioni retributive, chiaramente non
ascrivibili all'art. 2126 cod. civ.
Sennonche', a fronte dell'obbligo restitutorio, da un lato, lo
stesso art. 2033 cod. civ. - come gia' emerge dalla sua formulazione
testuale - prevede che, in ipotesi di buona fede soggettiva
dell'accipiens, i frutti e gli interessi vanno corrisposti solo a
partire dalla domanda di restituzione, il che allontana una delle
possibili ragioni di sproporzione dell'interferenza ravvisate dalla
giurisprudenza della Corte EDU (in particolare, nella sentenza
Cakarević, paragrafo 86).
Da un altro lato, e soprattutto, si rinviene nell'ordinamento
italiano una clausola generale, suscettibile di valorizzare la
specificita' degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza
della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo, cosi' come
si ravvisa un apparato di tutele sufficiente a superare ogni dubbio
di possibile contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost.
12.- Il perno della disciplina risiede, in particolare, nella
clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che, per un verso,
plasma, attraverso l'art. 1175 cod. civ., l'attuazione del rapporto
obbligatorio e, dunque, condiziona - dando rilievo agli interessi in
gioco e alle circostanze concrete - l'esecuzione dell'obbligazione
restitutoria, che ha fonte nell'art. 2033 cod. civ. Per un altro
verso, e ab imis, la buona fede oggettiva da' fondamento, tramite
l'art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilita' di identificare un
affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela, sia
quale interesse che, ex fide bona, in base al citato art. 1175 cod.
civ., condiziona l'attuazione del rapporto obbligatorio, sia quale
situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione
risarcitoria, proprio attraverso la disciplina dell'illecito
precontrattuale.
12.1.- Rispetto a tali coordinate generali, e' doveroso, in primo
luogo, indagare le condizioni che consentono di dare rilevanza, nelle
fattispecie in esame, a un affidamento legittimo.
Il diritto vivente ha da tempo estrapolato dall'art. 1337 cod.
civ., riferito alla tutela dell'affidamento rispetto alla conclusione
di un contratto o rispetto al perfezionamento di un contratto non
invalido ne' affetto da un vizio cosiddetto incompleto, un possibile
modello generale di tutela dell'affidamento legittimo. Nondimeno
questo - a seconda delle tipologie di conflitti - opera sulla base di
processi di specificazione e di concretizzazione giurisprudenziale.
Dalla citata norma, che valorizza tanto la relazione fra i soggetti
implicati quanto le circostanze concrete, la giurisprudenza ha, di
volta in volta, ricavato, nell'ambito di particolari contesti, i
presupposti che consentono di ravvisare affidamenti meritevoli di
tutela: ad esempio, quello alla legittimita' e alla correttezza di un
provvedimento emanato da una pubblica amministrazione (ex multis,
Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 15 gennaio 2021,
n. 615 e 13 maggio 2019, n. 12635), cosi' come l'affidamento riferito
alla esattezza e alla correttezza di informazioni fornite da soggetti
che spendono una particolare professionalita' (ex multis, Corte di
cassazione, sezione prima civile, sentenza 9 dicembre 2019, n. 32026
e sezione terza civile, sentenza 28 febbraio 2012, n. 3003).
Ebbene, i casi esaminati dalla giurisprudenza della Corte EDU
danno, a ben vedere, risalto a un'ulteriore tipologia di affidamento
legittimo, che riguarda la spettanza di una prestazione indebita: un
tipo di affidamento per ravvisare il quale le sentenze della Corte
EDU valorizzano per l'appunto sia la relazione fra i soggetti
implicati sia le circostanze concrete che caratterizzano
l'attribuzione indebita.
Deve allora ritenersi che proprio l'attitudine della buona fede
oggettiva a recepire processi di concretizzazione giurisprudenziale
consenta di ravvisare nell'art. 1337 cod. civ. la cornice giuridica
capace di valorizzare, a livello nazionale, presupposti che, in
effetti, corrispondono a quelli individuati dalla Corte EDU per
fondare il riconoscimento di un affidamento legittimo circa la
spettanza di una prestazione indebita erogata.
In sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai
fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una
prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben
vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per
individuare una legitimate expectation.
Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU da'
rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo e'
tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi e'
dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una
prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a
fondamento dell'attribuzione - titolo che deve comunque radicarsi in
una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto -, ma
conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed e'
palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera,
nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza
dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza
professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In
ogni caso, neppure quanto detto sopra e' sufficiente a delineare un
affidamento, poiche' ex fide bona rilevano sempre le circostanze
concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il
tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il
carattere ordinario dell'attribuzione nonche' il suo perdurare nel
tempo, si' da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere
dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche
la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non puo'
che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la
Corte EDU da' rilievo: alla spontaneita' dell'attribuzione o alla
richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un
pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore
di calcolo o su un errore materiale, nonche' alla omessa previsione
di una clausola di riserva di ripetizione.
In definitiva, si deve ritenere che la consonanza fra gli
elementi evidenziati dalla giurisprudenza della Corte EDU e la
tipologia di criteri cui puo' dare rilevanza la buona fede oggettiva
a fondamento di un affidamento legittimo, ove riferito al contesto
della spettanza di una prestazione indebita, confermi che l'interesse
protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte EDU, puo' trovare
riconoscimento, nel nostro ordinamento, dentro la cornice generale
della buona fede oggettiva.
12.2.- Cosi' individuati i presupposti costitutivi di un
affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita, si
tratta ora di chiarire quale apparato rimediale appronti
l'ordinamento nazionale a sua difesa e se sia idoneo a evitare il
contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una
violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.
12.2.1.- Un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della
inesigibilita', che si radica nella clausola generale di cui all'art.
1175 cod. civ., la quale - come gia' anticipato (punto 12) - impone
ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo
correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento,
inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in
maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle
circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al
debitore.
Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del
rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito,
tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente,
quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo.
Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in
capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza
dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore
di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle
condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex
abrupto, si trova a dover restituire cio' che riteneva di aver
legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile
fintantoche' non sia richiesta con modalita' che il giudice reputi
conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato,
sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31
dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993,
n. 11).
Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in
particolare, la considerazione delle condizioni personali del
debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme
ulteriori di inesigibilita', sia temporanea sia parziale, della
prestazione. L'inesigibilita', in tal modo, attenua la rigidita'
dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione
pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la causa
estintiva costituita dall'impossibilita' della prestazione. In
particolare, l'inesigibilita' non colpisce la fonte
dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando
l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un
interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto.
Le conseguenze dell'inesigibilita' possono essere, dunque, varie.
Particolari situazioni personali del debitore possono
immediatamente palesare un impatto lesivo della prestazione
restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso, si' da
giustificare una inesigibilita' temporanea. Piu' in particolare, il
bilanciamento degli interessi implicati potrebbe far risultare
giustificata la temporanea inesigibilita' della prestazione, con la
conseguenza che il ritardo nell'adempimento non potrebbe legittimare
una pretesa risarcitoria da parte del creditore.
Talora poi le condizioni personali del debitore, ove correlate a
diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice
definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo
in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalita' dell'importo
dovuto. In tale prospettiva e' doveroso richiamare alcune pronunce
del Consiglio di Stato, le quali richiedono espressamente «di evitare
[...] che le modalita' di ripetizione siano tali da compromettere le
esigenze primarie dell'esistenza» (Consiglio di Stato, sezione terza,
sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra
richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12
dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio 2001, n. 2899).
In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente,
sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di
adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo
dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle
condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in
presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e
dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede
oggettiva puo' condurre, a seconda della gravita' delle ipotesi, a
ravvisare una inesigibilita' temporanea o finanche parziale.
La circostanza per cui l'inesigibilita' non determina
l'estinzione dell'obbligazione non deve, d'altro canto, indurre a
ritenere che il rimedio non consenta di superare il vaglio della non
sproporzione dell'interferenza, secondo quanto evidenziato dalla
giurisprudenza della Corte EDU.
Infatti, le richiamate sentenze di quest'ultima ravvisano
violazioni dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU in presenza di pretese
restitutorie che disattendono una doverosa considerazione
dell'affidamento legittimo dell'obbligato e delle sue condizioni
economiche, patrimoniali e personali, ma non per questo impongono di
generalizzare un diritto alla irripetibilita' della prestazione.
12.2.2.- Da ultimo, allontana definitivamente il dubbio fatto
proprio dai giudici rimettenti che l'apparato rimediale nazionale sia
inidoneo a impedire il carattere sproporzionato dell'interferenza
nell'affidamento legittimo, la constatazione che, nell'ordinamento
italiano, una volta individuati i tratti di tale affidamento, e' dato
riconoscere, nell'ipotesi di una sua lesione, una possibile tutela
risarcitoria proprio dentro le coordinate della responsabilita'
precontrattuale, sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti
applicativi del medesimo illecito.
Questa ulteriore prospettiva rimediale supera, dunque, un'altra
delle ragioni che vengono addotte per contestare la sproporzione
dell'interferenza dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale -
nelle gia' citate sentenze Casarin, paragrafo 71, e Cakarević,
paragrafo 86; come pure nella sentenza 20 maggio 2010, Lelas contro
Croazia, paragrafo 77 - lamenta, per l'appunto, la mancata previsione
di una responsabilita' in capo allo Stato o all'ente pubblico, cui si
deve la commissione dell'errore nell'erogazione della prestazione.
13.- Alla luce del descritto quadro di rimedi offerto
dall'ordinamento nazionale, la norma che costituisce la fonte
generale dell'indebito oggettivo, vale a dire l'art. 2033 cod. civ.,
non presenta i prospettati profili di illegittimita' costituzionale,
in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al
parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come
interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 2033 del codice civile, sollevate, in
riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di
Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 29 del registro
ordinanze 2022;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. sollevate, in relazione
all'art. 11 Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro,
con l'ordinanza iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2022, e dalla
Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n.
21 del registro ordinanze 2022;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., sollevate, in riferimento
all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot.
addiz. CEDU, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con
l'ordinanza iscritta al n. 9 del reg. ord. 2022, e dalla Corte di
cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 21 del
registro ordinanze 2022.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2023.
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA