IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio
dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali
disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione
per operazioni garantite a medio e lungo termine;
Visto il regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui
crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;
Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri
sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito
all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);
Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione
europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento
UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo
all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione
che beneficiano di sostegno pubblico;
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e
ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la
programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE);
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante
«Regolamento interno del Comitato interministeriale per la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del CIPESS»;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante
«Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a
norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in
particolare, l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale
dispone che «Nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla
base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge
funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica
economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica
economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in
particolare, a: a) definire le linee di politica economica da
perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale,
individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di
sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il
conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche
dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo
ambientale, ed emanando le conseguenti direttive per la loro
attuazione e per la verifica dei risultati»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante
«Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art.
4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59»;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 95, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di
assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni
garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e
le categorie di rischi assicurabili dalla SACE S.p.a. sono definite
con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), ora CIPESS, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo n. 143 del 1998;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come modificato dall'articolo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
recante «Misure per il sostegno all'esportazione,
all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese»;
Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 6 del citato
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il quale prevede, al secondo
e al quarto capoverso che «SACE S.p.a. favorisce
l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano,
privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia
italiana in termini di tre livelli occupazionali e ricadute per il
sistema economico del Paese, nonche' gli impegni per operazioni
destinate a Paesi strategici per l'Italia, [...] e che gli impegni
assunti dalla SACE S.p.a., nello svolgimento dell'attivita'
assicurativa di cui al medesimo comma, sono garantiti dallo Stato nei
limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato
distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a
ventiquattro mesi»;
Visto, altresi', i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies,
9-sexies, 9-septies e 9-octies del predetto art. 6 del decreto-legge
n. 269 del 2003, i quali definiscono un nuovo modello di sostegno
pubblico all'esportazione, operativo a decorrere dal 1° gennaio del
2021, e in tale quadro istituiscono, tra l'altro, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Comitato per il sostegno
finanziario pubblico all'esportazione;
Visto, in particolare, il comma 9-bis del citato art. 6 del
decreto-legge n. 269 del 2003, il quale prevede che «SACE S.p.a.
assume gli impegni derivanti dall'attivita' assicurativa e di
garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa
dell'Unione europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta
per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo Stato, in conformita'
al presente articolo, senza vincolo di solidarieta'», e inoltre che
«la legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli
impegni da parte di SACE S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle
finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attivita'
deliberato dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico e
approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica»;
Visto altresi', il comma 9-septies del citato art. 6 del
decreto-legge n. 269 del 2003, ai sensi del quale «il Comitato per il
sostegno finanziario pubblico all'esportazione, su proposta della
SACE S.p.a., delibera il Piano annuale, che definisce l'ammontare
progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree
geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni
da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter, nonche' il
sistema dei limiti di rischio - Risk Appetite Framework (di seguito
«RAF»), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore
bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di
tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono
determinare elevati rischi di concentrazione verso singole
controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione.
Il Piano annuale e il RAF sono approvati, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)»;
Considerato che il Comitato per il sostegno finanziario pubblico
all'esportazione, nella riunione del 20 ottobre 2022, ha esaminato e
deliberato, su proposta della SACE S.p.a., il Piano annuale di
attivita' e il Risk Appetite 4 Framework (RAF) per l'anno 2023, cosi'
come previsto dall'art. 6 comma 9-septies del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, come modificato dal decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40;
Vista la nota n. 32703/GAB del 19 dicembre 2022, con la quale e'
stata trasmessa la proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, concernente l'approvazione con delibera,
da parte di questo Comitato, del Piano annuale di attivita' e del
sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - RAF) per
l'anno 2023;
Acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta di questo
Comitato predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze;
Delibera:
1. Sono approvati il Piano annuale di attivita' e il sistema dei
limiti di rischio - Risk Appetite Framework (RAF) per l'anno 2023 ai
sensi dell'art. 6, comma 9-septies, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, i
quali fissano rispettivamente, i limiti degli impegni assicurativi di
SACE S.p.a. per l'anno 2023 in 44 miliardi di euro, suddivisi in 4
miliardi di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e
in 40 miliardi di euro per le garanzie di durata superiore a
ventiquattro mesi, e il limite massimo cumulato di assunzione degli
impegni di SACE S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle finanze,
per conto dello Stato, in 150 miliardi di euro.
Roma, 27 dicembre 2022
Il Presidente: Meloni
Il segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 63