AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano, a base di  clozapina,  «Clozapina  Aristo».
(23A00933) 
(GU n.44 del 21-2-2023)

 
     Estratto determina AAM/PPA n. 109/2023 dell'8 febbraio 2023 
 
    E' autorizzata la variazione B.II.e.5 a)1.,  con  la  conseguente
immissione  in  commercio  del  medicinale  CLOZAPINA  ARISTO   nelle
confezioni di seguito indicate: 
      «25 mg compresse» 40 compresse in blister PVC/PVDC-AL -  A.I.C.
n. 049857079 - base 10 1HKJKR - base 32; 
      «100 mg compresse» 40 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C.
n. 049857081 - base 10 1HKJKT - base 32. 
    Principio attivo: clozapina. 
    Codice pratica: C1A/2022/1622. 
    Codice di procedura europea: DE/H/6879/001,003/IA/001. 
    Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH, con sede legale e  domicilio
fiscale in Wallenroder Strabe 8-10 - D-13435 Berlino (DE). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': C - nn. 
 
               Classificazioni ai fini della fornitura 
 
    Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente
classificazione ai fini della  fornitura:  RNRL  su  prescrizione  di
centri ospedalieri e dipartimenti di  salute  mentale,  da  parte  di
specialisti in psichiatria o in neuropsichiatria). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Disposizioni finali 
 
    La presente determina ha effetto dal giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.