PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 febbraio 2023 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Liguria nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi  meteorologici  verificatisi  nei  giorni  2  e  3
ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Imperia e  dei  Comuni
di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure,  in  Provincia
di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia,
nella Regione Liguria. (Ordinanza n. 968). (23A01206) 
(GU n.49 del 27-2-2023)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22  ottobre  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per  dodici  mesi,  dalla  data  di
deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre  2020  nel
territorio della  Provincia  di  Biella,  di  Cuneo,  di  Novara,  di
Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella  Regione  Piemonte  e  della
Provincia di Imperia nella Regione Liguria; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile
n. 710 del 9 novembre  2020,  recante  primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici  verificatisi  nei  giorni  2  e  3  ottobre  2020  nel
territorio della  Provincia  di  Biella,  di  Cuneo,  di  Novara,  di
Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella  Regione  Piemonte  e  della
Provincia di Imperia nella Regione Liguria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23  dicembre  2020
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, sono  estesi
al territorio della Citta' metropolitana di Torino e  dei  Comuni  di
Balzola, di Bozzole, di  Casale  Monferrato,  di  Frassineto  Po,  di
Valmacca e di Villanova  Monferrato,  in  Provincia  di  Alessandria,
nella Regione Piemonte, nonche' al territorio dei Comuni di  Albenga,
in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di
Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione
Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2
e 3 ottobre 2020; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile
n. 745 del 23 febbraio 2021, recante ulteriori interventi urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici  verificatisi  nei  giorni  2  e  3  ottobre  2020  nel
territorio della  Provincia  di  Biella,  di  Cuneo,  di  Novara,  di
Verbano-Cusio-Ossola, di  Vercelli,  della  Citta'  metropolitana  di
Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato,  di
Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di
Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia, dei
Comuni di Albenga, in Provincia di  Savona,  di  Casarza  Ligure,  in
Provincia di Genova, di Maissana e di  Varese  Ligure,  in  Provincia
della Spezia, nella Regione Liguria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  20  maggio  2021,
con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1,  comma  3,
della citata delibera del  22  ottobre  2020  e'  integrato  di  euro
112.784.980,02, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di  cui
all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto  legislativo  n.  1  del
2018, di cui euro 73.950.337,13  per  la  Regione  Piemonte  ed  euro
38.834.642,89 per la Regione Liguria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  4  novembre  2021
recante la proroga per ulteriori sei mesi dello stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia  di  Biella,
di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola  e  di  Vercelli,  della
Citta' metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola,  di  Bozzole,
di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca  e  di  Villanova
Monferrato, in Provincia di Alessandria,  nella  Regione  Piemonte  e
della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in  Provincia  di
Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana  e  di
Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 12  gennaio  2022,  n.  839  recante:  «Ripartizione  di  risorse
finanziarie, ai sensi dell'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre
2020, n. 178.» con la quale, vengono assegnati alla Regione  Piemonte
euro 64.588.478,23 ed alla  Regione  Liguria  euro  7.857.478,23  per
l'attuazione degli interventi, di cui all'art. 25, comma  2,  lettera
d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  26  maggio  2022
recante la proroga per ulteriori sei mesi dello stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia  di  Biella,
di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola  e  di  Vercelli,  della
Citta' metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola,  di  Bozzole,
di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca  e  di  Villanova
Monferrato, in Provincia di Alessandria,  nella  Regione  Piemonte  e
della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in  Provincia  di
Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana  e  di
Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria; 
  Ravvisata  la  necessita',  al  fine  di  favorire  e  regolare  il
proseguimento dell'esercizio  delle  funzioni  commissariali  in  via
ordinaria, di integrare  il  piano  degli  interventi  con  ulteriori
interventi,  previamente  vagliati  in  fase   di   istruttoria   dei
fabbisogni, ma che non risultano allo  stato  formalmente  approvati,
per ragioni procedurali connesse all' effettivo accertamento puntuale
delle economie realizzate su interventi pregressi; 
  Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli  articoli
26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  con
cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle  attivita'
e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Liguria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Liguria  e'  individuata,  per  il  territorio  di
competenza, quale Amministrazione competente  alla  prosecuzione,  in
via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni di Commissario  delegato
di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020, nel coordinamento
degli interventi, conseguenti agli  eventi  richiamati  in  premessa,
pianificati e approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della  Regione
Liguria e' individuato quale soggetto responsabile  delle  iniziative
finalizzate   al   completamento   degli   interventi   integralmente
finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui  all'art.  1
della citata ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 710 del 9 novembre 2020  e  nelle  eventuali  rimodulazione
degli  stessi  gia'  formalmente  approvati  dal  Dipartimento  della
protezione civile; al completamento dell'erogazione dei contributi ex
lettera c) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo  n.  1/2018
stanziati con la delibera del  Consiglio  dei  ministri  in  data  20
maggio 2021; al completamento degli  interventi  ex  lettera  d)  del
medesimo comma 2, finanziati con le risorse attribuite  alla  Regione
Liguria con il riparto dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 839/2022. Il soggetto  responsabile  predispone,
entro  quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione  della   presente
ordinanza, un'integrazione del Piano degli interventi, da  sottoporre
all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, contenente
gli ulteriori interventi oggetto di istruttoria di cui  in  premessa.
Le eventuali somme residue non pianificate col piano  integrativo  di
cui  al  periodo  precedente  entro  il  termine  ivi   previsto   di
quarantacinque giorni, nonche' quelle relative a eventuali interventi
non approvati  dal  Dipartimento  della  protezione  civile,  vengono
restituite con le modalita' di cui al comma 9. Il  predetto  soggetto
provvede,  altresi',  alla  ricognizione  ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  soggetti  ordinariamente
competenti. Il soggetto responsabile e'  autorizzato,  per  ulteriori
sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza
pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in  materia  di
affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di  beni  e  servizi
nonche' per la rimodulazione dei termini  analiticamente  individuati
specificatamente negli articoli 3, 4 e 5 della citata  ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710/2020. 
  3. Entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente provvedimento  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma  1,  della
citata ordinanza n. 710 del 9 novembre 2020  provvede  a  inviare  al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle  attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il soggetto responsabile,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui alla  presente  ordinanza,  si
avvale delle strutture organizzative  della  regione,  nonche'  della
collaborazione degli enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connesse, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale n. 6250 aperta ai sensi della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 710 del 9 novembre 2020, che  viene  allo  stesso  soggetto
responsabile intestata fino al 22 ottobre 2024. 
  6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento  di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento  dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di  cui  all'art.  25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio  2018
n.  1,  da  sottoporre  all'approvazione   del   Dipartimento   della
protezione  civile  attraverso  la  rimodulazione  del  piano   degli
interventi di cui all'art. 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 710/2020. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle  risorse,
il  soggetto  responsabile  puo'  sottoporre   all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile la rimodulazione dei Piani degli
interventi,  nei  quali  possono  essere  inseriti  nuovi  interventi
strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi nei  Piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della Regione Liguria che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di
cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi.
Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al  completamento   di   detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. I soggetti responsabili  di  cui  al  comma  2  sono  tenuti  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo  soggetto  responsabile,  inoltre,   alla   chiusura   della
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile  una  relazione  delle   attivita'   svolte   e,   a   seguito
dell'effettiva ultimazione di tutti  gli  interventi  ricompresi  nei
Piani  approvati,  provvede  altresi'  a  inviare  una  comunicazione
conclusiva. 
  12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in  relazione  agli
interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli  eventi  in
trattazione, assicura gli  obblighi  di  pubblicita'  ai  fini  della
trasparenza e svolge le funzioni di responsabile per  la  prevenzione
della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori
ai sensi della vigente normativa. 
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 febbraio 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio