N. 27 SENTENZA 11 gennaio - 23 febbraio 2023

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione Abruzzo - Differimento al 30 giugno 2022 del termine  entro
  il quale la Giunta regionale e'  tenuta  a  proporre  al  Consiglio
  regionale lo strumento di pianificazione  per  l'individuazione  in
  via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all'installazione
  di specifici impianti  da  fonti  rinnovabili  -  Violazione  della
  normativa comunitaria e dei principi  fondamentali  in  materia  di
  produzione, trasporto  e  distribuzione  nazionale  dell'energia  -
  Illegittimita' costituzionale. 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione   Abruzzo   -   Novella   del   regime   abilitativo    per
  l'individuazione di aree inidonee all'installazione di impianti  da
  fonti rinnovabili - Riconoscimento del potere di individuazione  ai
  Comuni - Violazione della  normativa  comunitaria  e  dei  principi
  fondamentali in materia di produzione,  trasporto  e  distribuzione
  nazionale dell'energia - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione  Abruzzo  11  gennaio  2022,  n.  1,  art.  16,
  modificativo dell'art.  4,  comma  2,  della  legge  della  Regione
  Abruzzo 23 aprile 2021, n. 8; legge della Regione Abruzzo 11  marzo
  2022, n. 5, art. 19, sostitutivo  dell'art.  4  della  legge  della
  Regione Abruzzo 23 aprile 2021, n. 8. 
- Costituzione, art. 41, 97 e 117, primo  e  terzo  comma;  direttiva
  2001/77/CE, art. 6; direttiva 2009/28/CE, art. 13;  direttiva  (UE)
  2018/2001, art. 15. 
(GU n.9 del 1-3-2023 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  16  della
legge della Regione Abruzzo 11 gennaio 2022, n. 1 (Proroga di termini
previsti  da  disposizioni  legislative  e   ulteriori   disposizioni
urgenti) e dell'art. 19 della legge della Regione  Abruzzo  11  marzo
2022, n. 5 (Disposizioni per  l'attuazione  del  principio  di  leale
collaborazione ed ulteriori disposizioni),  promossi  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorsi  notificati,  rispettivamente,
il 14 marzo e il 13 maggio 2022,  depositati  in  cancelleria  il  15
marzo e il 17 maggio 2022 e iscritti, rispettivamente, ai numeri 27 e
31 del registro ricorsi 2022 e pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica numeri 17 e  22,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2022. 
    Udita nell'udienza  pubblica  del  10  gennaio  2023  la  Giudice
relatrice Emanuela Navarretta; 
    udita l'avvocata  dello  Stato  Maria  Vittoria  Lumetti  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato  in  cancelleria  il  15  marzo  2022,
iscritto al n. 27  del  registro  ricorsi  2022,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16 della  legge  della  Regione  Abruzzo  11
gennaio 2022, n. 1  (Proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni
legislative e ulteriori disposizioni urgenti), per  violazione  degli
artt. 41, 97, 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo  in
relazione: all'art.  6  della  direttiva  2001/77/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  27  settembre  2001,  sulla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato  interno  dell'elettricita';  all'art.  13  della   direttiva
2009/28/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile
2009,  concernente  la  promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti
rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE; all'art. 15 della direttiva  (UE)  2018/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre  2018,  sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  (rifusione)  e
ai principi espressi dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
recante «Attuazione della direttiva  (UE)  2018/2001  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» - e dell'art. 117,  terzo
comma, Cost., in relazione ai  principi  fondamentali  della  materia
«produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale   dell'energia»,
espressi dall'art. 12 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.
387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita') e dal decreto del  Ministro  dello
sviluppo  economico  del  10  settembre   2010   (Linee   guida   per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). 
    1.1.- L'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del  2022  modifica
l'art. 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 23 aprile  2021,
n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei  Geni
Civili regionali e ulteriori disposizioni), sostituendo le parole «31
dicembre 2021» con quelle «30 giugno 2022». 
    La disposizione impugnata proroga il termine entro  il  quale  la
Giunta regionale e' chiamata a proporre  al  Consiglio  regionale  lo
strumento di pianificazione relativo alle aree e ai siti inidonei; in
tal modo, prolunga il correlato meccanismo di moratoria. Infatti,  ai
sensi del comma 1 del citato art. 4 «[n]elle more dell'individuazione
in   via   amministrativa   delle   aree   e   dei   siti    inidonei
all'installazione di specifici impianti da  fonti  rinnovabili  cosi'
come previsto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida
per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti  rinnovabili)
sono sospese le installazioni non ancora autorizzate di  impianti  di
produzione  di  energia  eolica  di   ogni   tipologia,   le   grandi
installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di  impianti  per
il trattamento dei  rifiuti,  inclusi  quelli  soggetti  ad  edilizia
libera  nelle  zone  agricole  caratterizzate  da   produzioni   agro
alimentari di qualita' [...] e/o di particolare  pregio  rispetto  al
contesto paesaggistico-culturale, al  fine  di  non  compromettere  o
interferire negativamente  con  la  valorizzazione  delle  tradizioni
agroalimentari locali e del paesaggio rurale». 
    2.- Il ricorrente osserva che lo stesso art. 4 della  legge  reg.
Abruzzo n. 8 del 2021, modificato dalla  disposizione  oggetto  delle
odierne questioni di legittimita' costituzionale, e' stato impugnato,
nella versione originaria, dinanzi a questa Corte. 
    Pertanto, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato,  l'art.
16 della legge reg. Abruzzo n. 1  del  2022,  volto  a  prorogare  il
termine previsto dalla citata disposizione, condividerebbe i medesimi
profili di illegittimita' costituzionale. 
    2.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri  ritiene,  dunque,
che la disposizione impugnata sia costituzionalmente illegittima,  in
quanto  contrastante  con  i  principi  fondamentali  della   materia
concorrente  «produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale
dell'energia»,  di  cui  all'art.  117,   terzo   comma,   Cost.   In
particolare,  sulla  scorta  della  giurisprudenza  di  questa  Corte
(vengono richiamate le sentenze n. 224 del 2012, n. 192 del 2011,  n.
344 e n. 124 del 2010, n. 282  del  2009),  individua  tali  principi
nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nonche' nelle linee guida di
cui al comma 10 del citato art. 12, emanate con il d.m. 10  settembre
2010. 
    L'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2021,  nel  prorogare
la moratoria rispetto all'autorizzazione di  impianti  di  produzione
dell'energia da fonti rinnovabili, contrasterebbe con le esigenze  di
semplificazione, di celerita' e di omogeneita' sull'intero territorio
nazionale delle procedure.  Nello  specifico  violerebbe  l'art.  12,
comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, che pone quale  termine  massimo
per la conclusione del procedimento unico  per  l'autorizzazione  dei
citati impianti  quello  di  novanta  giorni,  «al  netto  dei  tempi
previsti dall'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, per il provvedimento  di  valutazione  di
impatto ambientale». 
    2.2.- Il ricorrente sostiene, inoltre, che, poiche' la  normativa
statale evocata alla stregua di parametro interposto e' attuativa  di
previsioni del diritto dell'Unione europea, le disposizioni impugnate
violerebbero, al contempo, l'art. 117, primo comma, Cost. 
    In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri, oltre a
richiamare  la  direttiva  2001/77/CE  (il  cui  art.  6  ha  trovato
attuazione nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003), segnala, tra  le
norme europee che si interpongono al parametro costituzionale, l'art.
13 della  direttiva  2009/28/CE,  secondo  cui  «[g]li  Stati  membri
prendono [...] le misure appropriate per assicurare che: [...] c)  le
procedure amministrative siano semplificate e accelerate  al  livello
amministrativo adeguato [...]».  La  stessa  norma  risulterebbe  poi
ripresa dall'art. 15 della direttiva 2018/2001/UE. 
    In tale quadro, il ricorrente ritiene che la norma  si  ponga  in
contrasto non soltanto con la direttiva 2018/2001/UE, ma anche con  i
principi espressi, in attuazione della medesima, dall'art. 20,  commi
da 6 a 8, del d.lgs. n. 199 del 2021, emanato sulla  base  di  quanto
previsto dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per  il
recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020). 
    2.3.- Di seguito, il ricorrente rileva  che  la  norma  impugnata
cagionerebbe un vulnus anche all'art. 41 Cost., «nella misura in  cui
la sospensione del potere autorizzativo relativo a  un'attivita'  non
solo consentita, ma anche  promossa  e  incentivata  dall'ordinamento
nazionale ed europeo, costituirebbe un grave ostacolo  all'iniziativa
economica  nel   campo   della   produzione   energetica   da   fonti
rinnovabili». 
    Al contempo,  la  difesa  statale  sostiene  che,  in  violazione
dell'art. 97 Cost.,  la  disposizione  impugnata  determinerebbe  una
temporanea paralisi della «stessa sede in  cui  tutti  gli  interessi
coinvolti» dovrebbero «confluire per trovare adeguato contemperamento
onde garantire il buon andamento dell'azione amministrativa». 
    Da ultimo, l'Avvocatura  generale  dello  Stato  precisa  che,  a
giustificazione del sacrificio dei  citati  interessi,  non  potrebbe
addursi la tutela delle aree  agricole  individuate  dalla  normativa
impugnata, posto che l'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del  2003,
unitamente  al  paragrafo  17  dell'Allegato  3  alle  linee   guida,
esplicita l'astratta possibilita' di ubicare impianti  di  produzione
di energia da fonti rinnovabili in aree agricole (in  tale  senso  il
ricorrente fa riferimento anche alla giurisprudenza del Consiglio  di
Stato, sezione quarta, sentenza 22 marzo 2017, n. 1298). 
    3.- Con ricorso iscritto al n. 31 reg. ric. 2022,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19 della  legge  della  Regione  Abruzzo  11
marzo 2022, n. 5 (Disposizioni  per  l'attuazione  del  principio  di
leale  collaborazione  ed  ulteriori  disposizioni),  per  violazione
dell'art. 117, primo comma, Cost. - in  relazione  all'art.  6  della
direttiva 2001/77/CE, all'art. 13 della  direttiva  n.  2009/28/CE  e
all'art. 15 della direttiva  2018/2001/UE  -,  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost. - in riferimento ai principi fondamentali della  materia
concorrente  «produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale
dell'energia», espressi dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e dal
d.m. 10 settembre 2010 - e del principio di leale collaborazione. 
    3.1.- L'impugnato art. 19 sostituisce l'art. 4 della  legge  reg.
Abruzzo n. 8 del 2021, prevedendo, al comma 1, che «[i]  Comuni,  con
deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro e non oltre il
31 maggio 2022, possono individuare le zone del  territorio  comunale
inidonee  all'installazione  degli  impianti  da  fonti   rinnovabili
limitatamente  alle  zone  agricole  caratterizzate   da   produzioni
agro-alimentari  di  qualita'  (produzioni   biologiche,   produzioni
D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C.,  D.O.C.G.,  produzioni  tradizionali)
e/o    di     particolare     pregio     rispetto     al     contesto
paesaggistico-culturale, al fine di non compromettere  o  interferire
negativamente con la valorizzazione  del  paesaggio  rurale  e  delle
tradizioni agroalimentari locali». Al comma 2,  l'art.  4  sostituito
dispone che, «[d]ecorso il termine previsto dal comma 1, non  possono
essere posti limiti  ulteriori  alla  facolta'  autorizzatoria  della
Regione in materia». 
    4.- Ad avviso dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  la  norma
impugnata sarebbe da ascrivere alla materia «produzione, trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia», che l'art. 117,  terzo  comma,
Cost. affida alla legislazione concorrente tra  Stato  e  regioni,  e
violerebbe i principi fondamentali stabiliti con legge  statale,  che
sarebbero «in buona parte contenuti nel decreto  legislativo  n.  387
del 2003, recante "Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'"». 
    4.1.- Secondo il ricorrente, i citati principi perseguirebbero un
obiettivo di razionalizzazione e di semplificazione  delle  procedure
autorizzative per la costruzione e per l'esercizio degli impianti  di
produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili. 
    A tal fine sarebbe preordinata la previsione  dell'autorizzazione
unica che, per espressa indicazione dell'art. 12, comma 7, del d.lgs.
n. 387 del 2003, puo' riguardare anche  «zone  classificate  agricole
dai vigenti piani urbanistici».  In  tal  caso,  «nell'ubicazione  si
dovra' tenere conto delle disposizioni in  materia  di  sostegno  nel
settore agricolo, con  particolare  riferimento  alla  valorizzazione
delle   tradizioni   agroalimentari   locali,   alla   tutela   della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale  e  del  paesaggio
rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche'
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 14». 
    Il ricorrente ritiene inoltre che la norma impugnata si ponga  in
contrasto anche con i  principi  fondamentali  della  materia  recati
dalle linee guida, che costituirebbero «necessaria integrazione delle
previsioni contenute nell'art. 12» del d.lgs. n.  387  del  2003  (e'
richiamata, in tal senso, la sentenza di  questa  Corte  n.  275  del
2012), partecipando della loro natura di principi fondamentali  della
materia, essendo, «in settori squisitamente tecnici, il completamento
della normativa primaria» (e' menzionata, in proposito,  la  sentenza
di questa Corte n. 86 del 2019). 
    In particolare, il punto 17.1 delle linee  guida  stabilisce  che
«le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione
di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche  tipologie
di impianti»,  sulla  base  di  «un'apposita  istruttoria  avente  ad
oggetto  la  ricognizione  delle  disposizioni  volte   alla   tutela
dell'ambiente, del paesaggio, del  patrimonio  storico  e  artistico,
delle tradizioni agroalimentari locali,  della  biodiversita'  e  del
paesaggio rurale». L'individuazione delle aree e dei siti non  idonei
servirebbe a segnalare, in una  prospettiva  di  accelerazione,  «una
elevata probabilita' di esito negativo delle valutazioni, in sede  di
autorizzazione»,  fermo  restando  che  in  quest'ultima  sede   deve
effettuarsi  «la  valutazione  definitiva  e  decisiva».  Da  ultimo,
prosegue  il  rimettente,  il   citato   Allegato   3   precisa   che
«[l]'individuazione delle aree non idonee [debba]  essere  effettuata
dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto  dei  pertinenti
strumenti    di    pianificazione    ambientale,    territoriale    e
paesaggistica». 
    4.2.- Tanto premesso, il ricorrente ravvisa un evidente contrasto
fra la norma impugnata e i principi fondamentali della materia, sopra
individuati, che  non  avrebbero  attribuito  alcuna  «funzione  [al]
Comune in tema di ubicazione  di  impianti  di  energia  rinnovabile,
anche  "delegata"  da  parte  della  Regione,  con   la   conseguente
esclusione della possibilita' per il Comune medesimo di utilizzare lo
strumento urbanistico  generale  al  fine  di  condizionare  siffatti
profili regolatori». Ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, le norme recanti  i  principi  fondamentali  della  materia
demanderebbero «solo ed esclusivamente alla Regione, e non  anche  ai
Comuni, l'individuazione delle aree non idonee  all'installazione  di
impianti da fonti rinnovabili». 
    Osserva inoltre la difesa  statale  che  «nell'ambito  del  Piano
nazionale  integrato  per  l'energia  e  il  clima  (PNIEC)»  sarebbe
prevista la possibilita' di demandare alle regioni,  «sulla  base  di
criteri previamente prestabiliti e condivisi, l'individuazione  delle
aree idonee e non idonee per la localizzazione di impianti  da  fonti
rinnovabili, in coerenza con l'impianto normativo»,  onde  consentire
una «condivisione  degli  obiettivi  nazionali  con  le  regioni,  da
perseguire proprio attraverso la definizione di un quadro regolatorio
nazionale».  In  tale  contesto  -  prosegue  il  ricorrente   -   si
collocherebbe quanto  disposto  dal  d.lgs.  n.  199  del  2021,  che
all'art.  20  demanda  a  successivi  «decreti  del  Ministro   della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura e il
Ministro delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata»,  il  compito  di  dettare  i
criteri  e  i  principi  per  l'individuazione  delle   aree   idonee
all'installazione della potenza eolica e  fotovoltaica  indicata  nel
PNIEC cui devono conformarsi le regioni nell'attivita' legislativa di
individuazione delle aree idonee. 
    4.3.- Di seguito, il ricorrente lamenta che la norma,  in  quanto
«assunta unilateralmente dalla Regione,  al  di  fuori  del  percorso
condiviso con lo Stato»,  violerebbe  anche  il  principio  di  leale
collaborazione. 
    4.4.- Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri ravvisa un
contrasto della disposizione censurata con l'art. 117,  primo  comma,
Cost., in relazione all'art. 6 della direttiva  2001/77/CE,  all'art.
13  della  direttiva  2009/28/CE  e  all'art.  15   della   direttiva
2018/2001/UE. 
    La  difesa  statale  richiama  il  percorso  di  regolamentazione
settoriale  a  carattere  eurounitario   relativo   alla   promozione
dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  rinnovabili,   il   cui
obiettivo  sarebbe  quello  di   promuovere   «il   maggior   ricorso
all'energia da fonti  rinnovabili,  espressamente  collegandolo  alla
necessita' di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, e  dunque
anche al rispetto del protocollo di Kyoto  della  convenzione  quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in una prospettiva  di
modifica radicale della politica energetica dell'Unione». 
    La disposizione impugnata - secondo il ricorrente -  si  porrebbe
in sicuro contrasto con la citata disciplina, in quanto formulata  in
modo da poter finanche «precludere in assoluto la realizzazione degli
impianti». 
    5.- La Regione Abruzzo non si e' costituita in giudizio. 
    6.-  All'udienza  pubblica  del  10  gennaio  2023   l'Avvocatura
generale  dello  Stato  ha   insistito   per   l'accoglimento   delle
conclusioni rassegnate negli scritti difensivi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 15 marzo 2022, iscritto  al  n.  27
reg.  ric.  2022,  il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 16  della
legge reg. Abruzzo n. 1 del 2022, per violazione degli artt. 41,  97,
117, primo comma, Cost. - quest'ultimo in relazione all'art. 6  della
direttiva  2001/77/CE,  all'art.  13  della   direttiva   2009/28/CE,
all'art. 15 della direttiva 2018/2001/UE e ai principi  espressi  dal
d.lgs. n. 199 del 2021 - e dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 12 del d.lgs.  n.  387  del  2003  e  al  d.m.  10
settembre 2010,  in  quanto  esprimono  principi  fondamentali  della
materia   «produzione,   trasporto    e    distribuzione    nazionale
dell'energia». 
    1.1.- L'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del  2022  modifica
l'art. 4, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021, prorogando
dal «31 dicembre 2021» al «30 giugno 2022» il termine entro il  quale
la Giunta regionale e' chiamata a proporre al Consiglio regionale  lo
strumento di pianificazione contenente l'individuazione delle aree  e
dei siti inidonei all'installazione di specifici  impianti  da  fonti
rinnovabili,  il  che  determina  il  prolungamento   del   correlato
meccanismo di moratoria. Infatti, in base al comma 1 del citato  art.
4, nelle more dell'individuazione delle aree  e  dei  siti  inidonei,
«sono sospese le installazioni non ancora autorizzate di impianti  di
produzione  di  energia  eolica  di   ogni   tipologia,   le   grandi
installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di  impianti  per
il trattamento dei  rifiuti,  inclusi  quelli  soggetti  ad  edilizia
libera  nelle  zone  agricole  caratterizzate  da   produzioni   agro
alimentari di qualita' [...] e/o di particolare  pregio  rispetto  al
contesto paesaggistico-culturale, al  fine  di  non  compromettere  o
interferire negativamente  con  la  valorizzazione  delle  tradizioni
agroalimentari locali e del paesaggio rurale». 
    1.2.- Il ricorrente ritiene che la norma impugnata, nell'emendare
l'art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021 relativamente al dato
temporale,   condivida   i   medesimi   profili   di   illegittimita'
costituzionale che lo  avevano  indotto  a  impugnare  la  precedente
disposizione. 
    Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, l'art. 16 della  legge
reg. Abruzzo n. 1 del 2022 lederebbe, al pari della norma modificata,
l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e le relative linee  guida,  che
rilevano  quali  principi  fondamentali  della  materia  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», ai sensi dell'art.
117, terzo comma, Cost. 
    Nel  prevedere  la  proroga  della  moratoria,  che  sospende  le
autorizzazioni per gli impianti di produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili, la disposizione impugnata violerebbe i citati  principi,
ispirati a esigenze di celerita', di semplificazione e di uniformita'
sull'intero territorio nazionale, oltre  che  di  massima  diffusione
dell'energia da fonti rinnovabili. 
    Per analoghe ragioni, la norma impugnata contrasterebbe anche con
l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto andrebbe  a  sospendere  un
potere autorizzativo relativo a un'attivita' non solo consentita,  ma
anche   incentivata   e   promossa   a   livello   internazionale   e
sovranazionale, in particolare dalle direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE
e 2018/2001/UE. In tale quadro, il rimettente  ritiene  altresi'  che
«la norma regionale censurata si ponga in insanabile  contrasto»  con
le disposizioni recate dall'art. 20, commi da 6  a  8,  del  «decreto
legislativo n. 199/2021 di recepimento della direttiva UE 2018/2001». 
    Infine, lo stesso art. 16 cagionerebbe un vulnus anche agli artt.
41 e 97 Cost., poiche' la  moratoria  sacrificherebbe,  a  un  tempo,
l'interesse del richiedente alla  tempestiva  disamina  dell'istanza,
che condiziona la sua scelta imprenditoriale, e la celere valutazione
di tutti gli interessi  coinvolti  a  garanzia  del  «buon  andamento
dell'azione amministrativa». 
    2.- Con ricorso iscritto al n. 31 reg. ric. 2022,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Abruzzo n. 5  del  2022,
per violazione dell'art. 117,  primo  comma,  Cost.  -  in  relazione
all'art. 6 della direttiva 2001/77/CE, all'art.  13  della  direttiva
2009/28/CE e all'art. 15 della direttiva  2018/2001/UE  -,  dell'art.
117, terzo comma, Cost. - in relazione ai principi fondamentali della
materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione  nazionale
dell'energia», espressi dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e dal
d.m. 10 settembre 2010 - e del principio di leale collaborazione. 
    2.1.- L'impugnato art. 19, sostituendo interamente l'art. 4 della
legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021,  prevede,  al  comma  1,  che  «[i]
Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro  e
non oltre  il  31  maggio  2022,  possono  individuare  le  zone  del
territorio comunale  inidonee  all'installazione  degli  impianti  da
fonti rinnovabili limitatamente alle zone agricole caratterizzate  da
produzioni agro-alimentari  di  qualita'  [...]  e/o  di  particolare
pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, al fine  di  non
compromettere o interferire negativamente con la  valorizzazione  del
paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali». Al  comma
2, dispone che, «[d]ecorso il  termine  previsto  dal  comma  1,  non
possono essere posti limiti ulteriori  alla  facolta'  autorizzatoria
della Regione in materia». 
    2.2.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ritiene  che  la
norma impugnata violi l'art. 117, terzo comma,  Cost.,  relativamente
ai principi fondamentali espressi dall'art. 12 del d.lgs. n. 387  del
2003 e dal d.m. 10  settembre  2010,  che  non  avrebbero  attribuito
alcuna «funzione [al] Comune in tema di  ubicazione  di  impianti  di
energia rinnovabile». 
    Inoltre, la medesima disposizione impugnata, in quanto  formulata
in modo da poter  «precludere  in  assoluto  la  realizzazione  degli
impianti»  di   produzione   di   energia   da   fonti   rinnovabili,
contrasterebbe - secondo il ricorrente - sia con  i  citati  principi
fondamentali, sia  con  l'art.  117,  primo  comma,  Cost.  Le  norme
interposte  evocate  dalla   difesa   statale   sarebbero,   infatti,
finalizzate alla massima diffusione degli impianti di  produzione  di
energia da fonti rinnovabili. 
    Da ultimo, il ricorrente lamenta che la norma, in quanto «assunta
unilateralmente dalla Regione, al di fuori del percorso condiviso con
lo Stato», violerebbe anche il principio di leale collaborazione. 
    3.- I ricorsi iscritti al n.  27  e  al  n.  31  reg.  ric.  2022
impugnano due disposizioni  che  intervengono  sulla  medesima  norma
(l'art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021), regolano la stessa
materia e pongono questioni di legittimita' costituzionale fondate su
ragioni strettamente collegate. 
    Si puo', pertanto, disporre la riunione  dei  giudizi,  affinche'
siano definiti con un'unica pronuncia. 
    4.- In via preliminare  va  escluso  che  la  complessa  sequenza
normativa che ha interessato la disciplina regionale impugnata  possa
aver  determinato  la  cessazione  della   materia   del   contendere
relativamente al ricorso iscritto al n. 27 reg. ric. 2022. 
    L'art. 16 della  legge  reg.  Abruzzo  n.  1  del  2022,  che  ha
modificato il termine disposto dall'art. 4, comma 2, della legge reg.
Abruzzo n. 8 del 2021, e' entrato  in  vigore  il  15  gennaio  2022.
L'art. 19 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022, che  ha  sostituito
il citato art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021,  e'  entrato
in vigore il 19 marzo 2022. 
    Secondo il costante orientamento di questa  Corte,  la  modifica,
intervenuta nel corso del giudizio, della disposizione oggetto  della
questione di legittimita' costituzionale promossa in  via  principale
determina la cessazione della materia del contendere quando  e'  dato
rilevare il carattere satisfattivo  delle  pretese  avanzate  con  il
ricorso e la mancata applicazione medio  tempore  della  disposizione
impugnata (ex plurimis, da ultimo, sentenze n. 240, n. 187, n.  24  e
n. 23 del 2022). 
    Nel caso di specie, nessuna  delle  due  condizioni  ricorre.  Il
carattere satisfattivo della modifica e' escluso, fra l'altro,  dalla
stessa  impugnazione  della  norma  sopravvenuta.  Quanto  alla   non
applicazione, la norma e' rimasta in vigore per circa due mesi e  non
e' dato in alcun modo inferire che  non  abbia  operato  il  relativo
meccanismo sospensivo. 
    5.- Nel merito le questioni promosse con i ricorsi iscritti al n.
27 e al n. 31 reg. ric. 2022 sono fondate. 
    Sia l'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2022  sia  l'art.
19 della legge reg.  Abruzzo  n.  5  del  2022  attengono  al  regime
abilitativo degli impianti di energia da fonti rinnovabili e  violano
i  principi  fondamentali  della  materia  concorrente   «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»,  di  cui  all'art.
117, terzo comma, Cost. 
    Al  contempo,  detti  principi  fondamentali  sono  attuativi  di
direttive  emanate  dall'Unione  europea,  nel  rispetto  di  impegni
assunti a livello internazionale,  e  le  disposizioni  impugnate  si
pongono, pertanto, in contrasto anche con l'art.  117,  primo  comma,
Cost. 
    6.- Occorre  precisare  innanzitutto  che,  in  attuazione  della
direttiva 2018/2001/UE, e sulla  base  dei  principi  e  dei  criteri
indicati nella legge n. 53 del 2021, e' stato emanato  il  d.lgs.  n.
199  del  2021,  volto  ad  «accelerare  il  percorso   di   crescita
sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia  da
fonti rinnovabili» e a raggiungere gli «obiettivi di incremento della
quota di energia da fonti rinnovabili  al  2030»,  «conformemente  al
Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima» (art. 1, commi 1,
2 e 3). 
    6.1.- L'art. 20, comma 1, del citato decreto legislativo  dispone
che, con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica,
di concerto con  il  Ministro  della  cultura  e  il  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede  di
Conferenza unificata, siano stabiliti «principi  e  criteri  omogenei
per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee
all'installazione di impianti a fonti rinnovabili». 
    Quanto alle aree idonee, il comma 4 prevede che  «[c]onformemente
ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma  1  [...]
le Regioni individuano con legge le aree idonee», fermo restando che,
«nelle more dell'individuazione delle  aree  idonee  sulla  base  dei
criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al  comma  1»,
il comma 8 indica le aree considerate idonee. 
    In ogni caso, in base al comma  6  dell'art.  20,  «[n]elle  more
dell'individuazione delle aree idonee, non  possono  essere  disposte
moratorie  ovvero  sospensioni  dei  termini  dei   procedimenti   di
autorizzazione». 
    Inoltre, il comma 7 del medesimo  articolo  chiarisce  che  «[l]e
aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non
idonee  all'installazione  di  impianti  di  produzione  di   energia
rinnovabile,  in   sede   di   pianificazione   territoriale   ovvero
nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione  della  sola  mancata
inclusione nel novero delle aree idonee». 
    6.2.- In raccordo con l'art. 20  del  d.lgs.  n.  199  del  2021,
l'art. 18, comma 3, del medesimo decreto legislativo stabilisce  che,
solo «[a] seguito dell'entrata in vigore della disciplina  statale  e
regionale per l'individuazione di superfici e aree  idonee  ai  sensi
dell'art. 20, con decreto del Ministero della transizione  ecologica,
di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  sono   aggiornate   le   linee   guida   per
l'autorizzazione  degli  impianti  a   fonti   rinnovabili   di   cui
all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre  2003,
n. 387». 
    Il citato iter non e' stato al  momento  completato  e  le  linee
guida emanate con il d.m. 10 settembre 2010  non  sono  state  ancora
aggiornate. 
    Infine, il comma 2 dell'art. 18  del  d.lgs.  n.  199  del  2021,
sostitutivo dell'art. 4, comma 2, del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE  sulla  promozione
dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e
successiva abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE  e  2003/30/CE),
indica gli articoli che regolano i «regimi di autorizzazione  per  la
costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  a  fonti  rinnovabili»,
deputando a regolare l'autorizzazione unica l'art. 5 del d.lgs. n. 28
del 2011, che a sua volta rimanda all'art. 12 del d.lgs. n.  387  del
2003, come modificato dallo stesso art. 5. 
    7.- A  fronte  del  richiamato  quadro  normativo  si  palesa  il
contrasto dell'art. 16  della  legge  reg.  Abruzzo  n.  1  del  2022
rispetto a entrambi i parametri costituzionali sopra richiamati (art.
117, primo e terzo comma, Cost.). 
    7.1.- Innanzitutto, la disposizione impugnata  viola  i  principi
fondamentali della materia  «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale   dell'energia»   desumibili   tanto    dalla    disciplina
sull'autorizzazione unica, di cui all'art. 12 del d.lgs. n.  387  del
2003, come modificato dall'art. 5 del  d.lgs.  n.  28  del  2011  (ex
multis, sentenze n. 221, n. 216, n. 121, n. 77 e n. 11 del  2022,  n.
177 del 2021, n. 106 del 2020), quanto dalle  relative  linee  guida,
che, «approvate in sede di  conferenza  unificata,  sono  espressione
della leale collaborazione tra Stato e Regioni [...] (sentenza n.  77
del 2022)» (sentenza n. 216 del 2022). Le citate linee guida, emanate
in base all'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, e  -  come
si e' sopra precisato (punto 6.2.) - non ancora aggiornate, sono, per
giurisprudenza costante di questa  Corte,  vincolanti  nei  confronti
delle regioni,  in  quanto  poste  a  completamento  della  normativa
primaria «in settori squisitamente tecnici» (sentenze n. 121 e n.  77
del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 286 e n. 86 del  2019,
nonche'  n.  69  del  2018)   e   connotate   dal   carattere   della
inderogabilita' a garanzia di una disciplina «uniforme  in  tutto  il
territorio nazionale (sentenze n. 286 e n. 86 del  2019,  n.  69  del
2018)» (sentenza n. 106 del 2020; nello  stesso  senso,  sentenze  n.
221, n. 216, n. 77 e n. 11 del 2022, n. 177 e n. 46 del 2021). 
    I  principi  fondamentali,  sopra  richiamati,  sono  i  medesimi
rispetto ai quali questa Corte ha gia' dichiarato, con la sentenza n.
77 del 2022, costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge reg.
Abruzzo n. 8  del  2021,  oggetto  della  modifica  introdotta  dalla
disposizione impugnata. Quest'ultima ha, infatti,  prorogato  al  «30
giugno 2022» il meccanismo regolato  dall'art.  4  della  legge  reg.
Abruzzo  n.  8  del  2021,  che  contemplava  una  sospensione  delle
procedure di autorizzazione di impianti di produzione di  energia  da
fonti rinnovabili, relativamente a specifiche  zone  agricole,  nelle
more  dell'individuazione  delle  aree  e   dei   siti   non   idonei
all'installazione degli impianti. 
    Tale moratoria e' stata ritenuta da questa Corte confliggente con
la previsione di un termine massimo  entro  il  quale  concludere  il
procedimento unico (art. 12, comma 4, ultimo periodo, del  d.lgs.  n.
387 del 2003, come sostituito dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n.  28
del 2011). In pari  tempo  e'  stata  reputata  contrastante  con  le
funzioni di mera accelerazione e semplificazione del procedimento  di
autorizzazione  unica,   che   le   linee   guida   assegnano   (come
espressamente chiarisce il punto 17.1)  alla  individuazione  in  via
amministrativa delle aree e dei siti non idonei (sentenza n.  77  del
2022, in linea con le pronunce n. 177 del 2021, n. 106 del  2020,  n.
286 e n. 86 del 2019, n. 69 del 2018; di seguito, in  senso  conforme
le sentenze n. 266, n. 216 e n. 121  del  2022).  Da  ultimo,  questa
Corte non ha mancato di rammentare che, ai sensi dell'art. 12,  comma
7, del d.lgs. n. 387 del 2003, gli «impianti di produzione di energia
elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e  c),  possono
essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti  piani
urbanistici» (sentenza n. 77 del  2022),  fermo  restando  che,  come
prevede la norma indicata, «[n]ell'ubicazione si dovra' tenere  conto
delle disposizioni in materia di sostegno nel settore  agricolo,  con
particolare  riferimento   alla   valorizzazione   delle   tradizioni
agroalimentari locali, alla tutela della  biodiversita',  cosi'  come
del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla  legge  5
marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, articolo 14» (ancora sentenza n. 77 del 2022). 
    Ebbene, l'art. 16 della legge reg. Abruzzo n.  1  del  2022,  nel
procrastinare il citato meccanismo sospensivo di cui all'art. 4 della
legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021, condivide  i  medesimi  profili  di
illegittimita' costituzionale, gia' rilevati nella sentenza n. 77 del
2022, e oltretutto, proprio in ragione  della  proroga,  li  acuisce,
aggravando il contrasto con  l'obiettivo  acceleratorio,  sotteso  ai
parametri interposti all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Da  ultimo,  non  puo'  tacersi  che  il  divieto  di   prevedere
«moratorie  ovvero  sospensioni  dei  termini  dei  procedimenti   di
autorizzazione» viene espressamente ribadito dall'art. 20,  comma  6,
del d.lgs. n. 199 del 2021, che preclude detti meccanismi «nelle more
dell'individuazione delle aree idonee». 
    7.2.- In pari tempo, l'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1  del
2022 collide con l'art. 117, primo  comma,  Cost.,  in  relazione  ai
principi  espressi  dalla  direttiva  2018/2001/UE,   in   linea   di
continuita' con quelli fatti  propri  dalle  direttive  2001/77/CE  e
2009/28/CE. 
    L'art. 15, paragrafo 1,  della  direttiva  2018/2001/UE  richiede
agli Stati membri di assicurare che le norme nazionali in materia  di
procedure autorizzative «siano  proporzionate  e  necessarie»  e  che
«siano razionalizzate e accelerate al livello amministrativo adeguato
e siano  fissati  termini  prevedibili»  (paragrafo  1,  lettera  a).
Analoghe esigenze erano,  del  resto,  gia'  affermate  dall'art.  6,
paragrafo 1, della direttiva 2001/77/CE, modificata e abrogata  dalla
direttiva 2009/28/CE, il cui art. 13, paragrafo  1,  lettera  c),  ha
ribadito  la  necessita'  che  le  «procedure  amministrative   siano
semplificate e accelerate». 
    Di conseguenza, l'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2022,
nel  prorogare  un  meccanismo  di  moratoria  delle   procedure   di
autorizzazione degli impianti  di  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili, viola i citati impegni assunti dallo Stato italiano  nei
confronti dell'Unione europea e a livello internazionale (infra punto
8.2). 
    8.- Di seguito, contrasta con l'art. 117, primo  e  terzo  comma,
Cost., anche l'art. 19 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022, che ha
sostituito l'art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021. 
    La disposizione, impugnata con il ricorso iscritto al n. 31  reg.
ric. 2022, prevede, al comma 1, che spetta ai comuni  il  compito  di
individuare «entro e non oltre il 31 maggio 2022» le aree  e  i  siti
non idonei all'installazione degli impianti di produzione di  energia
da fonti rinnovabili, relativamente alle stesse zone cui si  riferiva
gia' la norma sostituita. 
    Al comma 2, stabilisce poi che, «[d]ecorso  il  termine  previsto
dal comma 1, non possono essere posti limiti ulteriori alla  facolta'
autorizzatoria della Regione in materia». 
    8.1.-  Duplice  e'  la  ragione  di  contrasto  con  i   principi
fondamentali dettati a  livello  statale  nella  materia  concorrente
«produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia»,  di
cui all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    8.1.1.- Innanzitutto, il comma  1  della  disposizione  regionale
impugnata viola i principi dettati dal legislatore statale in tema di
individuazione delle aree e dei siti non idonei. 
    Tanto l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387  del  2003  (secondo
cui in «attuazione [delle] linee guida, le regioni possono  procedere
alla indicazione di aree e siti  non  idonei  alla  installazione  di
specifiche tipologie di impianti»), quanto il punto 17.1 delle  linee
guida assegnano alle regioni (e alle province autonome) -  e  non  ai
comuni - il compito di individuare le  aree  non  idonee  «attraverso
un'apposita istruttoria», i cui esiti devono contenere per  «ciascuna
area individuata come non idonea in relazione a specifiche  tipologie
e/o dimensioni di impianti,  la  descrizione  delle  incompatibilita'
riscontrate  con  gli  obiettivi  di  protezione  individuati   nelle
disposizioni esaminate». In particolare, spetta alle regioni  e  alle
province autonome -  secondo  il  punto  17.2  delle  linee  guida  -
conciliare «le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio  con
quelle  di  sviluppo  e  valorizzazione  delle  energie   rinnovabili
attraverso atti di programmazione congruenti con la quota  minima  di
produzione di energia da fonti  rinnovabili  loro  assegnata  (burden
sharing)». 
    La disciplina appena evocata disvela in maniera cristallina  che,
fermo  restando  il  possibile  coinvolgimento   dei   comuni   nella
definizione dell'atto di programmazione,  la  regione  non  puo'  per
legge demandare a essi un compito  che  le  e'  stato  assegnato  dai
principi statali  al  fine  di  garantire,  nell'ambito  dei  singoli
territori regionali, il delicato contemperamento dei  vari  interessi
implicati  e  il  rispetto  dei  vincoli  imposti  alle  regioni   (e
analogamente alle province  autonome)  per  il  raggiungimento  della
quota  minima  di   incremento   dell'energia   prodotta   da   fonti
rinnovabili. 
    8.1.2.- A questa prima  ragione  di  contrasto,  si  aggiunge  la
doverosa  constatazione  che  l'art.   19,   pur   non   riproducendo
testualmente il meccanismo moratorio disposto dal  pregresso  art.  4
della legge reg. Abruzzo n. 8 del  2021,  a  ben  vedere  accentua  i
profili di collisione con i principi fondamentali. 
    Infatti, il comma 2 della disposizione impugnata, nello stabilire
che, «[d]ecorso il termine previsto dal comma 1, non  possono  essere
posti limiti ulteriori alla facolta' autorizzatoria della Regione  in
materia», lascia inferire che l'individuazione delle aree e dei  siti
non idonei si traduce nella previsione di un limite alla facolta'  di
autorizzazione,  laddove  -  nella  prospettiva  statale   -   serve,
viceversa,   solo   a   segnalare,   a   fini   acceleratori   e   di
semplificazione,  un  probabile  esito   negativo   della   procedura
autorizzativa. 
    Anche  di  recente  questa  Corte  ha  ribadito  che  l'atto   di
pianificazione opera  una  «valutazione  di  "primo  livello"»,  «con
finalita' acceleratorie» (sentenza  n.  77  del  2022;  nello  stesso
senso, sentenze n. 11 del 2022 e  n.  177  del  2021),  ma  non  puo'
«creare preclusioni assolute  e  aprioristiche  che  inibiscano  ogni
accertamento  in  concreto  da  effettuare  in   sede   autorizzativa
(sentenze n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019)» (sentenza  n.  216  del
2022). 
    8.2.- La  possibilita'  di  prevedere  limiti  alla  facolta'  di
autorizzare l'installazione di impianti di produzione di  energia  da
fonti rinnovabili, secondo quanto dispone l'art. 19, comma  2,  della
legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022, si pone, d'altro canto,  in  aperto
contrasto anche con l'art. 117,  primo  comma,  Cost.,  in  relazione
all'obiettivo di garantire la massima diffusione  degli  impianti  da
fonti  di  energia  rinnovabili,  perseguito  sia   dalla   direttiva
2009/28/CE, e gia' prima da quella 2001/77/CE,  sia  dalla  direttiva
2018/2001/UE. 
    Simile finalita', riflessa nella disciplina dettata dalle  citate
direttive in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e
rilascio delle licenze, viene chiaramente esplicitata dalla direttiva
2018/2001/UE, ove si evidenzia che il «maggiore  ricorso  all'energia
da fonti rinnovabili o all'energia rinnovabile costituisce una  parte
importante [delle] misure necessarie per ridurre le emissioni di  gas
a effetto serra e per rispettare gli impegni dell'Unione  nel  quadro
dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a  seguito
della 21a Conferenza  delle  parti  della  Convenzione  quadro  delle
Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici  ("accordo  di  Parigi")»
(considerando n. 2). 
    Occorre, dunque, ribadire, in linea con  numerosi  precedenti  di
questa Corte, la necessita' di garantire la «massima diffusione degli
impianti da fonti di energia rinnovabili» (sentenza n. 286 del  2019,
in senso analogo, ex multis, sentenze n. 221, n.  216  e  n.  77  del
2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 69 del  2018,  n.  13  del
2014 e n. 44 del 2011) «nel comune intento "di ridurre  le  emissioni
di gas ad effetto serra" (sentenza n.  275  del  2012;  nello  stesso
senso, sentenze n. 46 del 2021, n. 237 del 2020, n. 148 del 2019 e n.
85  del  2012),  onde  contrastare  il  riscaldamento  globale  e   i
cambiamenti climatici (sentenza n. 77 del 2022)» (sentenze n.  216  e
n. 121 del 2022). 
    9.- In conclusione, l'art. 16 della legge reg. Abruzzo n.  1  del
2022, impugnato con il ricorso iscritto al n. 27 reg.  ric.  2022,  e
l'art. 19 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022,  impugnato  con  il
ricorso iscritto al n. 31 reg.  ric.  2022,  sono  costituzionalmente
illegittimi, in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost. 
    Sono assorbite  le  ulteriori  censure  formulate  in  ambedue  i
ricorsi. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  16  della
legge della Regione Abruzzo 11 gennaio 2022, n. 1 (Proroga di termini
previsti  da  disposizioni  legislative  e   ulteriori   disposizioni
urgenti); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  19  della
legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022,  n.  5  (Disposizioni  per
l'attuazione del  principio  di  leale  collaborazione  ed  ulteriori
disposizioni). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2023. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA