Ulteriori interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonche' per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana. (Ordinanza n. 970). (23A01395)(GU n.55 del 6-3-2023)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 16, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonche' per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2022, con cui gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, sono stati estesi, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori delle regioni ricadenti nel bacino del distretto dell'Appennino centrale nonche', per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate, al territorio della Regione Umbria; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 4 agosto e del 1° settembre 2022, con cui gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 sono stati estesi ai territori della Regione Lazio; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022, con cui gli effetti dello stato di emergenza in rassegna sono stati altresi' estesi ai territori delle Regioni Liguria e Toscana; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 luglio 2022, n. 906 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 luglio 2022, n. 909 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio della Regione Umbria»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2022, n. 916 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio della Regione Lazio»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 14 settembre 2022, n. 920 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle Regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022, con cui e' stata disposta, rispettivamente, all'art. 1, la proroga fino al 31 dicembre 2023 della vigenza dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, nonche', all'art. 2, l'estensione dei relativi effetti, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori della Regione Marche; Considerato che i ridotti afflussi meteorici rilevati nei mesi autunnali del 2022 e nei mesi precedenti, unitamente alle ridotte risorse idriche disponibili e all'esiguo «stock» nivale, rendano probabile il protrarsi nell'anno 2023 delle condizioni di scarsita' idrica rilevate nei mesi primaverili ed estivi nelle regioni centro-settentrionali; Considerato altresi' che gli interventi per il superamento del contesto di criticita' sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non puo' ritenersi conclusa; Considerato, altresi' che e' emersa la necessita', sulla base degli attuali scenari previsionali che hanno determinato la proroga di cui alla citata delibera del 28 dicembre 2022 e tenuto conto di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 1 del 2018, di autorizzare i commissari delegati delle regioni interessate dall'emergenza in rassegna a identificare la ricognizione dei fabbisogni per ulteriori misure di contrasto dell'emergenza in rassegna ai fini di un'eventuale delibera di stanziamento di ulteriori risorse ai sensi dell'art. 24, comma 2 del citato decreto n. 1/2018; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito della crisi idrica in atto; Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 Ricognizione dei fabbisogni 1. I commissari delegati per l'emergenza in rassegna nominati coi provvedimenti indicati in premessa identificano, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonche' gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere d), del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo. 2. Per gli interventi individuati nella ricognizione di cui al comma 1, i commissari delegati identificano, per ciascuna misura, la localita', la descrizione tecnica e la relativa durata, oltre all'indicazione delle singole stime di costo. 3. Alle eventuali rimodulazioni e approvazioni del piano degli interventi, a seguito delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili per la realizzazione degli interventi oggetto di ricognizione di cui al presente articolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con le modalita' di cui all'art. 1 delle OCDPC indicate in premessa. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2023 Il Capo del Dipartimento: Curcio