MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 febbraio 2023 

Modifica   temporanea   del   disciplinare   di   produzione    della
denominazione  «Piave»  registrata  come  denominazione  di   origine
protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 443/2010 della  Commissione
del 21 maggio 2010. (23A01360) 
(GU n.56 del 7-3-2023)

 
                     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto in particolare l'art. 53, par.  2  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come  modificato  dal
regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  un  prodotto  DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6  cosi'  come   modificato   dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022  che  stabilisce  le  procedure   riguardanti   un   cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto il regolamento (UE) n.  443/2010  della  Commissione  del  21
maggio  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta    Ufficiale   dell'Unione
Comunita' europee L 126 del 22 maggio 2010, con  il  quale  e'  stata
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta
«Piave»; 
  Vista la richiesta, presentata il 3 febbraio 2023 dal Consorzio per
la tutela  del  formaggio  Piave  DOP,  di  modifica  temporanea  del
disciplinare    di    produzione    dell'art.     5     relativamente
all'alimentazione ed in particolare alla percentuale di alimentazione
delle bovine proveniente dalla zona geografica delimitata; 
  Vista la delibera del Consiglio dei  ministri  del  4  luglio  2022
«Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla  situazione
di deficit idrico  in  atto  nei  territori  delle  regioni  e  delle
province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del  Po  e  delle
Alpi orientali, nonche' per le peculiari condizioni e per le esigenze
rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto»; 
  Vista la  proroga  dello  stato  di  emergenza  in  relazione  alla
situazione di  deficit  idrico  nell'anno  2022  in  atto  anche  nel
territorio della Regione Veneto, adottata con delibera del  Consiglio
dei ministri 28 dicembre 2022; 
  Visto il parere della Regione Veneto n. 83840 del 13 febbraio 2023,
competente per  territorio  ad  esprimere  il  proprio  parere  sulla
richiesta di modifica del disciplinare di produzione  presentata  dal
Consorzio per la tutela del Piave, con il quale  e'  stato  accertato
che, a seguito dello stato di emergenza regionale ed  in  particolare
della Provincia di Belluno, la produzione di alimenti per il bestiame
nella zona geografica compresa in area montana, ha subito  una  forte
riduzione, con ripercussioni negative anche sulla costituzione  delle
scorte alimentari per i mesi successivi, e che, pertanto riconosce la
necessita' di approvare la modifica temporanea; 
  Considerato che il disciplinare di produzione  all'art.  5  prevede
che l'alimentazione delle bovine  da  cui  deriva  il  latte  per  la
produzione del Piave prevede che minimo il 70% dei foraggi e  il  50%
della razione in sostanza secca devono  essere  prodotti  nella  zona
prevista all'art. 3  del  presente  disciplinare,  tutta  situata  in
territorio e che il mantenimento di  tale  vincolo  comporterebbe  un
grave danno economico ai produttori; 
  Tenuto conto che  le  modifiche  apportate  non  influiscono  sulle
caratteristiche essenziali del «Piave» DOP; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione del «Piave» ai sensi del citato  art.  53,
par.  3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  e  dall'art.  6   del
regolamento delegato (UE)  n.  664/2014  cosi'  come  modificato  dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022, ed  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
protetta «Piave» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 225 del 10  settembre  2020  e'  cosi'
modificato: 
 
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|         Testo in vigore         |        Testo modificato         |
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|Art. 5                           |Art. 5                           |
|L'alimentazione delle bovine     |L'alimentazione delle bovine     |
|lattifere deve rispondere ai     |lattifere deve rispondere ai     |
|seguenti requisiti: minimo il 70%|seguenti requisiti: minimo il 45%|
|dei foraggi e il 50% della       |dei foraggi e il 32% della       |
|razione in sostanza secca devono |razione in sostanza secca devono |
|essere prodotti nella zona       |essere prodotti nella zona       |
|prevista all'art. 3 del presente |prevista all'art. 3 del presente |
|disciplinare, tutta situata in   |disciplinare, tutta situata in   |
|territorio montano;              |territorio montano.              |
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  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Piave» e' temporanea e ha validita' per tutto l'anno 2023. 
  Il  presente  decreto,   recante   la   modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della denominazione «Piave», e' pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sul  sito
internet del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e
delle foreste. 
    Roma, 27 febbraio 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero