MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 febbraio 2023 

Modifica   temporanea   del   disciplinare   di   produzione    della
denominazione «Strachitunt» registrata come denominazione di  origine
protetta registrata con regolamento di esecuzione  (UE)  n.  244/2014
della Commissione del 7 marzo 2014. (23A01366) 
(GU n.57 del 8-3-2023)

 
                     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto in particolare l'art. 53, par.  2  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come  modificato  dal
regolamento (UE) n. 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del
disciplinare di produzione  di  un  prodotto  DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6  cosi'  come   modificato   dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022  che  stabilisce  le  procedure   riguardanti   un   cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   244/2014   della
Commissione   del   7   marzo   2014,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 74 del 14 marzo 2014, con il quale e'
stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette la  denominazione  di  origine
protetta «Strachitunt»; 
  Vista la richiesta, presentata il 7 febbraio 2023 dal Consorzio per
la tutela dello Strachitunt di modifica temporanea  del  disciplinare
di produzione  dell'art.  5  relativamente  all'alimentazione  ed  in
particolare  alla   percentuale   di   alimentazione   delle   bovine
proveniente dalla zona geografica delimitata; 
  Vista la delibera del Consiglio dei  ministri  del  4  luglio  2022
«Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla  situazione
di deficit idrico  in  atto  nei  territori  delle  regioni  e  delle
province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del  Po  e  delle
Alpi orientali, nonche' per le peculiari condizioni e per le esigenze
rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto»; 
  Vista la  proroga  dello  stato  di  emergenza  in  relazione  alla
situazione di  deficit  idrico  nell'anno  2022  in  atto  anche  nel
territorio della Regione Lombardia e Veneto,  adottata  con  delibera
del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2022; 
  Visto il parere n.  1939  del  13  febbraio  2023  della  Direzione
generale agricoltura, alimentazione e  sistemi  verdi  della  Regione
Lombardia competente per territorio ad esprimere  il  proprio  parere
sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione presentata
dal Consorzio per la tutela dello Strachitunt, con il quale e'  stato
accertato  che,  a  seguito  dello  stato  di   emergenza   regionale
dichiarato  su  tutto  il  territorio  della  Regione  Lombardia,  la
produzione di alimenti per il  bestiame  nella  zona  geografica,  ha
subito una forte riduzione, con ripercussioni  negative  anche  sulla
costituzione delle scorte alimentari per i mesi  successivi,  e  che,
pertanto riconosce la necessita' di approvare la modifica temporanea; 
  Considerato che il disciplinare  di  produzione  dello  Strachitunt
all'art. 5 prevede che il latte  per  la  produzione  di  Strachitunt
proviene da allevamenti nei quali la razione alimentare del  bestiame
e' costituita da erba e/o fieno  di  prato  polifita  in  percentuale
almeno pari al 65% della sostanza secca totale. Almeno il 90% di tali
foraggi, che  corrisponde  a  circa  il  60%  della  razione,  devono
provenire dal territorio identificato al precedente art. 3, e che  il
mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave  danno  economico
ai produttori; 
  Tenuto conto che  le  modifiche  apportate  non  influiscono  sulle
caratteristiche essenziali del «Strachitunt» DOP; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione del «Strachitunt» ai sensi del citato art.
53, par. 3 del regolamento  (UE)  n.  1151/2012  e  dall'art.  6  del
regolamento delegato (UE)  n.  664/2014  cosi'  come  modificato  dal
regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022, ed  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
protetta «Strachitunt»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana Serie generale n. 84 dell'11 aprile 2016 e' cosi'
modificato: 
    
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|         Testo in vigore         |        Testo modificato         |
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|Art. 5                           |Art. 5                           |
|Il latte per la produzione       |Il latte per la produzione       |
|di Strachitunt proviene da       |di Strachitunt proviene da       |
|allevamenti nei quali la razione |allevamenti nei quali la razione |
|alimentare del bestiame e'       |alimentare del bestiame e'       |
|costituita da erba e/o fieno di  |costituita da erba e/o fieno di  |
|prato polifita in percentuale    |prato polifita in percentuale    |
|almeno pari al 65% della sostanza|almeno pari al 65% della sostanza|
|secca totale.                    |secca totale.                    |
|Almeno il 90% di tali            |Almeno il 50% di tali            |
|foraggi, che corrisponde a       |foraggi, che corrisponde a       |
|circa il 60% della razione,      |circa il 32,5% della razione,    |
|devono provenire dal territorio  |devono provenire dal territorio  |
|identificato al precedente art.  |identificato al precedente art.  |
|3.                               |3.                               |
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  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Strachitunt» e' temporanea e ha validita' per tutto l'anno 2023. 
  Il  presente  decreto,   recante   la   modifica   temporanea   del
disciplinare di  produzione  della  denominazione  «Strachitunt»,  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  sul
sito  internet  del  Ministero  dell'agricoltura,  della   sovranita'
alimentare e delle foreste. 
 
    Roma, 27 febbraio 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero