N. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 dicembre 2022
Ordinanza del 29 dicembre 2022 del G.U.P. presso il Tribunale di Foggia nel procedimento penale a carico di D.G. A.. Assistenza e solidarieta' sociale - Reati e pene - Reddito di cittadinanza - Obbligo del beneficiario di comunicare all'ente erogatore ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti, comprese le vincite superiori alle soglie previste - Reati di omessa comunicazione di informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente il beneficio, e di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del medesimo beneficio. - Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2.(GU n.10 del 8-3-2023 )
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione GIP/GUP
Il GUP, dott.ssa Marialuisa Bencivenga,
Visti gli atti del procedimento n. 11593/2020 R.G.N.R. e n.
5682/2021 R.G.GIP. a carico di D....... G....... A....... nat... a
....... il ......., difesa di fiducia dagli avv.to Diego Pretoni e
Marcello Oreste di Giuseppe;
Imputato
a) del delitto di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge
n. 14/2019 convertito in legge n. 26/2019 perche', al fine di
ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3 del
decreto-legge n. 4/2019, reddito di cittadinanza, utilizzava
dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere, ovvero ometteva
informazioni dovute, cio' in quanto presentava domanda per
l'ottenimento del beneficio utilizzando una D.S.U. con dati non
veritieri in relazione alla sua posizione reddituale, omettendo di
dichiarare le vincite al gioco conseguite nell'anno pari ad euro
....... - e nell'anno ....... - pari ad euro ....... in ....... il
.......;
b) del delitto di cui all'art. 7, comma 2 del decreto-legge
n. 4/2019 convertito in legge n. 26/2019 perche' ometteva di
comunicare le variazioni del reddito e del patrimonio, informazioni
dovute e rilevanti ai sensi dell'art. 1 della legge n. 26/2019; cio'
in quanto ometteva di comunicare la variazione del proprio patrimonio
mobiliare derivante da vincite al gioco on-line ......., conseguite
nell'anno e pari ad euro ....... in epoca antecedente e prossima al
....... (ex art. 11 del decreto-legge n. 26/2019);
Con recidiva reiterata infraquinquennale premesso che, per
l'udienza preliminare del 29 aprile 2022, l'imputato, a mezzo del suo
difensore, munito di procura speciale, con atto scritto depositato in
pari data ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli
articoli 3, comma 1 e 2 del decreto-legge 2019 n. 4, per la
violazione degli articoli 2, 3, 25 e 27 della Costituzione, nonche'
coi principi fondamentali del diritto in generale e del diritto
penale in particolare tra cui il principio di legalita' e
tassativita', corollari dell'art. 25 della Costituzione";
Sentito il pubblico ministero che ha dedotto la non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
ritendendo la questione di, contrasto interpretativo e che il giudice
puo' risolvere in base all'assetto normativo e sistematico;
Considerato che la valutazione del giudice dinanzi al quale, come
nel caso in esame, viene sollevata la questione di legittimita'
costituzionale, va limitata al profilo della rilevanza della
questione e a quello della non manifesta infondatezza della questione
medesima, con la precisazione, in ordine a questo secondo profilo,
che il giudice deve limitarsi ad una valutazione sommaria della
questione solo per verificare sostanzialmente se esista, prima facie,
un dubbio plausibile di legittimita' costituzionale della norma cui
si riferisce la questione sollevata;
Rilevato che il giudice sull'eccezione si riservava nel corso,
dell'udienza, sciogliendo la riserva all'udienza del 25 novembre 2022
e provvedendo alla stesura e al deposito dell'ordinanza fuori,
udienza;
Osserva
1. La questione di legittimita' costituzionale come sollevata
dalla difesa dell'imputato, e' senz'altro rilevante, dal momento che
la decisione del giudice sul rinvio a giudizio chiesto dal pubblico
ministero dipende dalla decisione sulla illegittimita' o meno della
normativa indicata.
2. La questione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla
difesa dell'imputato non risulta manifestamente infondata, in
relazione alla dedotta violazione degli articoli 3 e 25 della
Costituzione.
Difatti sono proprio i principi costituzionali di uguaglianza
sostanziale e di tassativita' che diventano un criterio guida nella
valutazione che questo giudice e' chiamato ad operare con riferimento
al profilo della non manifesta infondatezza della sollevata questione
di legittimita' costituzionale.
Tale criterio guida innanzitutto porta a ravvisare nella
necessita' di un rinvio ad ulteriori leggi, ormai arcaiche e non
menzionate nel decreto, una ragione giustificatrice della sollevata
questione di legittimita' costituzionale.
Nello specifico, l'art. 7 del decreto, se da un lato richiama
l'obbligo di comunicare «le variazioni del reddito e del patrimonio»
dall'altro include la locuzione «altre informazioni dovute e
rilevanti» senza fare alcun riferimento su cosa debba essere
ricompreso in queste «altre informazioni».
Parimenti deve dirsi dalla lettura dell'art. 3 atteso che la
indicata norma in alcun modo indica le modalita' con cui comunicare
«le variazioni» in cui vengono fatte rientrare anche le vincite da
gioco (vincite che, appunto, riguardano il caso in esame).
In verita' solo il modello per le comunicazioni predisposte dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali al punto g) indica tra
l'altro «l'obbligo di comunicare anche le vincite da gioco» sempre
che comportino la perdita dell'ottenimento del sussidio.
Per la disciplina delle dichiarazioni di vincite da gioco viene
fatto un implicito rinvio al decreto del Presidente della Repubblica
n. 197 del 1986 testo unico delle imposte sui redditi dove si precisa
che «fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le
vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 67 costituiscono
reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta,
senza alcuna deduzione».
Peraltro, la circostanza piu' grave e' che trattasi di testo
piuttosto datato che non tiene conto di tutte le nuove forma di
giochi, ivi compresi quelli on-line che hanno un meccanismo e delle
procedure diverse oltre che piu' celeri e immediate.
Invero la dichiarazione delle vincite cosiddette lorde, cosi'
come richiesto dalla norma del solo testo unico e mai ripresa nella
novella legislativa, non comportando la deduzione dalle stesse
dell'importo giocato dal giocatore determina la paradossale
circostanza per cui in sede ISEE venga dichiarato un reddito che in
realta' non e' di fatto esistente per il cittadino e, di fatto, non
rappresenta una sua capienza economica.
In sostanza sommando piu' giocate di pari importo il reddito del
cittadino risulta sulla carta altamente incrementato, facendo cosi'
fuoriuscire lo stesso dai parametri previsti per ottenere il sussidio
statale mentre di fatto il giocatore non ha incrementato in tal modo
la sua ricchezza
Appare evidente come si crei una disarmonia nella norma, una
falsa applicazione della stessa, rectius della ratio della stessa,
che dovrebbe espressamente prevedere la revoca del beneficio
allorquando in concreto, siano superati i limiti di reddito previsti.
P. Q. M.
Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 11 e 7, commi 1 e
2 del decreto-legge 2019 n. 4, per la violazione degli articoli 2, 3,
25 e 27 della Costituzione, nonche' coi principi fondamentali del
diritto in generale e del diritto penale in particolare tra cui il
principio di legalita' e tassativita', corollari dell'art. 25 della
Costituzione;
sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale;
dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e
che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
Cosi' deciso in Foggia, il 28 dicembre 2022
Il GUP: Bencivenga