N. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 dicembre 2022

Ordinanza del 29 dicembre  2022  del  G.U.P. presso  il Tribunale  di
Foggia nel procedimento penale a carico di D.G. A.. 
 
Assistenza e solidarieta'  sociale  -  Reati  e  pene  -  Reddito  di
  cittadinanza - Obbligo  del  beneficiario  di  comunicare  all'ente
  erogatore ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita  dei
  requisiti, comprese le vincite superiori  alle  soglie  previste  -
  Reati di omessa comunicazione di informazioni dovute,  al  fine  di
  ottenere indebitamente il  beneficio,  e  di  omessa  comunicazione
  delle variazioni del reddito o  del  patrimonio  nonche'  di  altre
  informazioni dovute e  rilevanti  ai  fini  della  revoca  o  della
  riduzione del medesimo beneficio. 
- Decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito,  con
  modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, artt. 3, comma 11,
  e 7, commi 1 e 2. 
(GU n.10 del 8-3-2023 )
 
                         TRIBUNALE DI FOGGIA 
                           Sezione GIP/GUP 
 
    Il GUP, dott.ssa Marialuisa Bencivenga, 
    Visti gli atti del  procedimento  n.  11593/2020  R.G.N.R.  e  n.
5682/2021 R.G.GIP. a carico di D....... G.......  A.......  nat...  a
....... il ......., difesa di fiducia dagli avv.to  Diego  Pretoni  e
Marcello Oreste di Giuseppe; 
    Imputato 
        a) del delitto di cui all'art. 7, comma 1  del  decreto-legge
n. 14/2019 convertito  in  legge  n.  26/2019  perche',  al  fine  di
ottenere  indebitamente  il  beneficio  di   cui   all'art.   3   del
decreto-legge  n.  4/2019,  reddito   di   cittadinanza,   utilizzava
dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere,  ovvero  ometteva
informazioni  dovute,  cio'  in   quanto   presentava   domanda   per
l'ottenimento del beneficio  utilizzando  una  D.S.U.  con  dati  non
veritieri in relazione alla sua posizione  reddituale,  omettendo  di
dichiarare le vincite al gioco  conseguite  nell'anno  pari  ad  euro
....... - e nell'anno ....... - pari ad euro .......  in  .......  il
.......; 
        b) del delitto di cui all'art. 7, comma 2  del  decreto-legge
n.  4/2019  convertito  in  legge  n.  26/2019  perche'  ometteva  di
comunicare le variazioni del reddito e del  patrimonio,  informazioni
dovute e rilevanti ai sensi dell'art. 1 della legge n. 26/2019;  cio'
in quanto ometteva di comunicare la variazione del proprio patrimonio
mobiliare derivante da vincite al gioco on-line  .......,  conseguite
nell'anno e pari ad euro ....... in epoca antecedente e  prossima  al
....... (ex art. 11 del decreto-legge n. 26/2019); 
    Con  recidiva  reiterata  infraquinquennale  premesso  che,   per
l'udienza preliminare del 29 aprile 2022, l'imputato, a mezzo del suo
difensore, munito di procura speciale, con atto scritto depositato in
pari data ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli
articoli 3, comma  1  e  2  del  decreto-legge  2019  n.  4,  per  la
violazione degli articoli 2, 3, 25 e 27 della  Costituzione,  nonche'
coi principi fondamentali del  diritto  in  generale  e  del  diritto
penale  in  particolare  tra  cui  il  principio   di   legalita'   e
tassativita', corollari dell'art. 25 della Costituzione"; 
    Sentito il pubblico ministero che ha  dedotto  la  non  manifesta
infondatezza   della   questione   di   legittimita'   costituzionale
ritendendo la questione di, contrasto interpretativo e che il giudice
puo' risolvere in base all'assetto normativo e sistematico; 
    Considerato che la valutazione del giudice dinanzi al quale, come
nel caso in esame,  viene  sollevata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale,  va  limitata  al  profilo  della   rilevanza   della
questione e a quello della non manifesta infondatezza della questione
medesima, con la precisazione, in ordine a  questo  secondo  profilo,
che il giudice deve  limitarsi  ad  una  valutazione  sommaria  della
questione solo per verificare sostanzialmente se esista, prima facie,
un dubbio plausibile di legittimita' costituzionale della  norma  cui
si riferisce la questione sollevata; 
    Rilevato che il giudice sull'eccezione si  riservava  nel  corso,
dell'udienza, sciogliendo la riserva all'udienza del 25 novembre 2022
e provvedendo  alla  stesura  e  al  deposito  dell'ordinanza  fuori,
udienza; 
 
                               Osserva 
 
    1. La questione di  legittimita'  costituzionale  come  sollevata
dalla difesa dell'imputato, e' senz'altro rilevante, dal momento  che
la decisione del giudice sul rinvio a giudizio chiesto  dal  pubblico
ministero dipende dalla decisione sulla illegittimita' o  meno  della
normativa indicata. 
    2. La questione di illegittimita' costituzionale sollevata  dalla
difesa  dell'imputato  non  risulta  manifestamente   infondata,   in
relazione alla  dedotta  violazione  degli  articoli  3  e  25  della
Costituzione. 
    Difatti sono proprio i  principi  costituzionali  di  uguaglianza
sostanziale e di tassativita' che diventano un criterio  guida  nella
valutazione che questo giudice e' chiamato ad operare con riferimento
al profilo della non manifesta infondatezza della sollevata questione
di legittimita' costituzionale. 
    Tale  criterio  guida  innanzitutto  porta  a   ravvisare   nella
necessita' di un rinvio ad ulteriori  leggi,  ormai  arcaiche  e  non
menzionate nel decreto, una ragione giustificatrice  della  sollevata
questione di legittimita' costituzionale. 
    Nello specifico, l'art. 7 del decreto, se  da  un  lato  richiama
l'obbligo di comunicare «le variazioni del reddito e del  patrimonio»
dall'altro  include  la  locuzione  «altre  informazioni   dovute   e
rilevanti»  senza  fare  alcun  riferimento  su  cosa  debba   essere
ricompreso in queste «altre informazioni». 
    Parimenti deve dirsi dalla lettura  dell'art.  3  atteso  che  la
indicata norma in alcun modo indica le modalita' con  cui  comunicare
«le variazioni» in cui vengono fatte rientrare anche  le  vincite  da
gioco (vincite che, appunto, riguardano il caso in esame). 
    In verita' solo il modello per le comunicazioni  predisposte  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali al punto g) indica tra
l'altro «l'obbligo di comunicare anche le vincite  da  gioco»  sempre
che comportino la perdita dell'ottenimento del sussidio. 
    Per la disciplina delle dichiarazioni di vincite da  gioco  viene
fatto un implicito rinvio al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 197 del 1986 testo unico delle imposte sui redditi dove si precisa
che «fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e  le
vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 67 costituiscono
reddito per l'intero ammontare  percepito  nel  periodo  di  imposta,
senza alcuna deduzione». 
    Peraltro, la circostanza piu' grave  e'  che  trattasi  di  testo
piuttosto datato che non tiene conto  di  tutte  le  nuove  forma  di
giochi, ivi compresi quelli on-line che hanno un meccanismo  e  delle
procedure diverse oltre che piu' celeri e immediate. 
    Invero la dichiarazione delle  vincite  cosiddette  lorde,  cosi'
come richiesto dalla norma del solo testo unico e mai  ripresa  nella
novella  legislativa,  non  comportando  la  deduzione  dalle  stesse
dell'importo  giocato  dal   giocatore   determina   la   paradossale
circostanza per cui in sede ISEE venga dichiarato un reddito  che  in
realta' non e' di fatto esistente per il cittadino e, di  fatto,  non
rappresenta una sua capienza economica. 
    In sostanza sommando piu' giocate di pari importo il reddito  del
cittadino risulta sulla carta altamente incrementato,  facendo  cosi'
fuoriuscire lo stesso dai parametri previsti per ottenere il sussidio
statale mentre di fatto il giocatore non ha incrementato in tal  modo
la sua ricchezza 
    Appare evidente come si crei  una  disarmonia  nella  norma,  una
falsa applicazione della stessa, rectius della  ratio  della  stessa,
che  dovrebbe  espressamente  prevedere  la  revoca   del   beneficio
allorquando in concreto, siano superati i limiti di reddito previsti. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 11 e 7, commi 1 e
2 del decreto-legge 2019 n. 4, per la violazione degli articoli 2, 3,
25 e 27 della Costituzione, nonche'  coi  principi  fondamentali  del
diritto in generale e del diritto penale in particolare  tra  cui  il
principio di legalita' e tassativita', corollari dell'art.  25  della
Costituzione; 
    sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la  presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
che  sia  anche  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere   del
Parlamento. 
      Cosi' deciso in Foggia, il 28 dicembre 2022 
 
                         Il GUP: Bencivenga