AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Sufentanil Kalceks» (23A01480) 
(GU n.60 del 11-3-2023)

 
         Estratto determina n. 171/2023 del 28 febbraio 2023 
 
    Medicinale: SUFENTANIL KALCEKS. 
    Titolare A.I.C.: AS Kalceks. 
    Confezioni: 
      «50 mcg/ml soluzione iniettabile  per  infusione»  5  fiale  in
vetro da 5 ml - A.I.C. n. 050343058 (in base 10); 
      «5 mcg/ml soluzione iniettabile per infusione» 5 fiale in vetro
da 2 ml - A.I.C. n. 050343019 (in base 10); 
      «5 mcg/ml soluzione iniettabile per infusione  «  10  fiale  in
vetro da 2 ml - A.I.C. n. 050343021 (in base 10); 
      «5 mcg/ml soluzione iniettabile per infusione» 5 fiale in vetro
da 10 ml - A.I.C. n. 050343033 (in base 10); 
      «5 mcg/ml soluzione iniettabile per infusione  «  10  fiale  in
vetro da 10 ml - A.I.C. n. 050343045 (in base 10); 
      «50 mcg/ml soluzione iniettabile per infusione «  10  fiale  in
vetro da 5 ml - A.I.C. n. 050343060 (in base 10); 
      «50 mcg/ml soluzione iniettabile per infusione  «  5  fiale  in
vetro da 10 ml - A.I.C. n. 050343072 (in base 10); 
      «50 mcg/ml soluzione iniettabile per infusione «  10  fiale  in
vetro da 10 ml - A.I.C. n. 050343084 (in base 10); 
      «50 mcg/ml soluzione iniettabile per infusione  «  5  fiale  in
vetro da 20 ml - A.I.C. n. 050343096 (in base 10); 
      «50 mcg/ml soluzione iniettabile per infusione «  10  fiale  in
vetro da 20 ml - A.I.C. n. 050343108 (in base 10); 
    Composizione: 
      principio attivo: sufentanil citrato. 
    Officine di produzione: 
      produttore responsabile del rilascio dei lotti:  AS  Kalceks  -
Krustplis iela 71E - Riga - Lettonia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      uso negli adulti: 
        la somministrazione endovenosa del «sufentanil»  e'  indicata
per  l'impiego  in  anestesia  nel  corso  di  qualsiasi   intervento
chirurgico in pazienti sottoposti ad  intubazione  endotracheale  con
ventilazione meccanica: 
          come  componente  analgesica  durante  l'induzione   e   il
mantenimento di un'anestesia bilanciata; 
          come agente anestetico per l'induzione  e  il  mantenimento
dell'anestesia; 
        la somministrazione del «sufentanil»  per  via  epidurale  e'
indicata come analgesico supplementare in aggiunta  alla  bupivacaina
somministrata per via epidurale: 
        per  il  trattamento  postoperatorio  di  dolori   dovuti   a
interventi di chirurgia generale, toracica ed ortopedica ed a  taglio
cesareo; 
        per il trattamento di dolori in corso di  travaglio  e  parto
per via vaginale. 
      uso nei bambini: 
        «Sufentanil» per via endovenosa e' indicato  come  analgesico
durante  l'induzione  e/o  il  mantenimento  dell'anestesia  generale
bilanciata in bambini di eta' superiore ad un mese. 
        «Sufentanil» per via epidurale e'  indicato  nei  bambini  di
eta' pari ad un anno o  superiore  per  il  controllo  del  dolore  a
seguito di interventi di chirurgia generale, al  torace  o  procedure
ortopediche. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «50 mcg/ml soluzione iniettabile  per  infusione»  5  fiale  in
vetro da 5 ml - A.I.C. n. 050343058 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 24,30; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 40,10. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare la classificazione di cui  alla  presente
determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5
agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del  brevetto
o del certificato di protezione complementare sul  principio  attivo,
pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,   attualmente
denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle
vigenti disposizioni. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Sufentanil Kalceks» (sufentanil citrato) e' classificato,
ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre  2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n.  189,  nell'apposita  sezione,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui  all'art.
8, comma 10, lettera c), della legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e
successive modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c), della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Sufentanil Kalceks» (sufentanil citrato) e' la seguente:  medicinale
soggetto   a   prescrizione   medica   limitativa   e    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero   o   struttura   ad   esso
assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni deil medicinali devono essere  poste  in  commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo
7),  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso,   il   titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.