N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 febbraio 2023
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 febbraio 2023 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Tributi - Norme della Regione Veneto - Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2007 - Previsione che i proventi derivanti dalle attivita' di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, nonche' da ravvedimento operoso a seguito dell'attivita' di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria, concernenti l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale - Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2011 - Previsione che i proventi derivanti dalle attivita' di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, nonche' da ravvedimento operoso a seguito dell'attivita' di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria, concernenti l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale. - Legge della Regione Veneto 23 dicembre 2022, n. 30 (Legge di stabilita' regionale 2023), art. 10.(GU n.11 del 15-3-2023 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, contro la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede in Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 recante «Legge di stabilita' regionale 2023», pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Veneto 23 dicembre 2022, n. 157, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 16 febbraio 2023. Sul B.U.R. Veneto n. 157 del 23 dicembre 2022 e' stata pubblicata la legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 recante «Legge di stabilita' regionale 2023». All'art. 10 («Disposizioni tributarie») la legge regionale dispone che: 1. Al comma 1, dell'art. 3, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 «Disposizioni in materia di tributi regionali», dopo le parole: «contenzioso tributario» sono inserite le seguenti: «, nonche' da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell'attivita' di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria,». 2. Al comma 1, dell'art. 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011», dopo le parole: «contenzioso tributario» sono inserite le seguenti: «, nonche' da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell'attivita' di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria,». Per effetto delle intervenute modifiche, entrate in vigore ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge regionale Veneto n. 30/2022 il giorno stesso della pubblicazione della medesima: l'art. 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 «Disposizioni in materia di tributi regionali» risulta oggi del seguente tenore: Art. 3 (Riscossione diretta dei proventi IRAP da controllo fiscale). - 1. A decorrere dal 2008, in coerenza con il principio di territorialita' delle risorse fiscali affermato dall'art. 119 della Costituzione e in conformita' all'art. 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 «Disposizioni in materia di tributi regionali» deve prevedere che i proventi derivanti dalle attivita' di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, nonche' da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell'attivita' di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria, concernenti l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale. 2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali»; l'art. 3 della legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011», risulta oggi del seguente tenore: Art. 3 (Riversamento diretto dei proventi dell'addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale). - 1. A decorrere dal 2011, in coerenza con il principio di territorialita' delle risorse fiscali affermato dall'art. 119 della Costituzione, la convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 «Disposizioni in materia di tributi regionali» deve anche prevedere che i proventi derivanti dalle attivita' di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, nonche' da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell'attivita' di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria, concernenti l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali» siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale. 2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni. Cio' premesso, il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni sopra riportate, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 10 della legge regionale n. 30/2022, si pongano in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e) Cost. in relazione all'art. 9 del decreto legislativo n. 68/2011 (norma interposta) nonche' con l'art. 81 Cost. Propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 Cost. per i seguenti Motivi 1) Illegittimita' dell'art. 10, legge regionale Veneto n. 30/2022 per violazione dell'art. 117 Cost., secondo comma, lettera e), sotto il profilo della violazione delle competenze statali in materia di «sistema tributario» nonche' in relazione agli articoli 13, decreto legislativo n. 472/1997 e 9, decreto legislativo n. 68/2011 (norme interposte). Come si e' visto, la legge regionale n. 30/2022 con l'art. 10, comma 1, amplia il perimetro applicativo dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 36/2007, in materia di riversamento diretto dei proventi dell'IRAP derivanti da controllo fiscale. In particolare, viene previsto che, tra i proventi derivanti da attivita' di controllo, liquidazione, accertamento con adesione, oggetto di riversamento diretto in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale, siano inclusi anche quelli derivanti da ravvedimento operoso (totale o parziale), a seguito dell'attivita' di controllo sostanziale da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria. Analoga disposizione e' contenuta anche nel comma 2, che modifica l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 7/2011, in materia di riversamento diretto dei proventi dell'addizionale regionale all'IRPEF derivanti da controllo fiscale. Tali previsioni presentano profili di illegittimita' costituzionale per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), Cost. in relazione al decreto legislativo n. 68 del 2011 (attuativo della legge n. 42 del 2009), recanti principi fondamentali di finanza pubblica e che qui assumono valore di parametri statali interposti. Il ravvedimento operoso e' un istituto che consente di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestivita' del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse. L'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997 consente, al comma 1, di avvalersi dell'anzidetto istituto a condizione che la violazione non sia stata gia' constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali l'autore abbia avuto conoscenza. Tuttavia, in deroga a tale principio, il comma 1-ter (1) del medesimo art. 13 consente, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, di accedere al ravvedimento operoso nel corso di controllo sostanziale, a meno che non siano gia' stati notificati atti formali di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni da controllo informatizzato (art. 36-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973) e formale delle dichiarazioni (articoli 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972). Al riguardo l'Agenzia delle entrate con la circolare 9 giugno 2015, n. 23/E ha precisato che «tra i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, rientrano anche l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e le addizionali regionale e comunale all'IRPEF la cui disciplina segue quella del tributo erariale cui afferisce». Riguardo invece al comma 1-ter la stessa circolare chiarisce che «In ossequio alle finalita' e ai presupposti fondanti dell'istituto, rimane altresi' limite invalicabile alla possibilita' di ravvedere la violazione la circostanza che al contribuente sia stato notificato formalmente, con riferimento a tale violazione, un atto di liquidazione o di accertamento ovvero che lo stesso abbia ricevuto una comunicazione di irregolarita' recante le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni...». Orbene, l'art. 9 (recante «Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale») del decreto legislativo n. 68/2011, al comma 1 prevede che «E' assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialita' di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto». La legge regionale impugnata ha ritenuto di poter ricomprendere nel «gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale» anche le somme versate a titolo di ravvedimento operoso. Cio' premesso, con l'introduzione del citato comma 1-ter, non sussiste in generale un'incompatibilita' assoluta tra il ravvedimento operoso e l'attivita' di controllo sostanziale. Sussiste invece una oggettiva difficolta' di individuare - tra le somme versate dai contribuenti in sede di ravvedimento operoso - quelle che possono ritenersi derivare «dall'attivita' di recupero fiscale». Occorrerebbe infatti valutare caso per caso, se il pagamento sia stato spontaneo ovvero sia stata conseguenza di un'attivita' di recupero fiscale. In particolare, da un punto di vista procedurale, in fase di acquisizione e ripartizione dei versamenti effettuali tramite modello F24, non e' possibile individuare puntualmente il gettito da accreditare direttamente al bilancio della regione. Ad esempio, dovrebbero di certo essere esclusi i pagamenti su ravvedimento effettuato in totale assenza di attivita' dell'Agenzia delle entrate (come il caso di un contribuente che si avveda di avere omesso di pagare un'imposta dovuta e il cui termine e' scaduto). Ma una volta consentito il ravvedimento anche in corso di attivita' accertativa degli uffici, come e' possibile individuare i pagamenti «spontanei» rispetto a quelli «indotti»? Anche per tale motivo s'impone una lettura della normativa che individua il gettito spettante alla regione in quanto «derivante dall'attivita' di recupero fiscale» esclusivamente in quegli atti indicati nell'art. 13, comma 1-ter, e cioe' «atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni». Si tratta all'evidenza di atti formali di conclusione dell'attivita' di controllo, dai quali scaturisce il recupero fiscale di imposte non versate e accertate. Pertanto, sino a che l'attivita' di controllo della posizione fiscale del contribuente non si conclude con un atto formale di rettifica, gli eventuali versamenti che il contribuente esegue a titolo di ravvedimento - anche in costanza di accesso o verifica - non possono considerarsi da recupero fiscale. In altri termini, non e' possibile assimilare i proventi da ravvedimento a quelli da recupero fiscale, in quanto i primi attengono ad una fase antecedente alla formalizzazione della pretesa fiscale da parte degli uffici finanziari. Ne deriva, quindi, che l'assimilazione del gettito da ravvedimento operoso al gettito derivante da attivita' di recupero fiscale, compiuta dalla Regione Veneto, non e' condivisibile, con la conseguenza che il gettito derivante dal suddetto ravvedimento non puo' essere riversato direttamente sul conto corrente della regione. La disposizione regionale va anche direttamente ad invadere la competenza statale in materia tributaria, tenuto conto che l'IRAP e' un tributo disciplinato da una norma statale, con la conseguenza che (anche) la destinazione del gettito e' di competenza dello Stato, competenza che viene ad essere violata allorche' - come nel caso in esame - si estende indebitamente la portata della norma statale interposta (art. 9, decreto legislativo n. 68/2011). La novella introdotta ex art. 10, legge regionale n. 30/2022 contrasta quindi con l'art. 117, comma 2, lettera e) Cost. nei cui confronti l'art. 9 del decreto legislativo n. 68/2011 funge da parametro interposto. 2) Illegittimita' dell'art. 10, legge regionale Veneto n. 30/2022 per violazione dell'art. 81, comma terzo, della Costituzione. La scelta di ricomprendere il gettito dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF derivante dai versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso tra le somme da far affluire direttamente nel bilancio regionale, anziche' nel fondo destinato al finanziamento della spesa sanitaria nazionale, comporta anche la violazione dell'art. 81 Cost. I gettiti fiscali che affluiscono allo Stato e che derivano dall'applicazione delle aliquote base (sono escluse le maggiorazioni derivanti dalle manovre fiscali regionali) dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, sono infatti destinati al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e conseguentemente influenzano la quota del finanziamento sanitario che deve essere assicurata dal bilancio statale (per le regioni a statuto ordinario e per la Sicilia; diverso assetto finanziario e' previsto per le altre autonomie speciali). La legge nazionale determina il livello del finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei LEA (fabbisogno sanitario) in condizioni di efficienza e appropriatezza (restando a carico dei bilanci regionali l'eventuale ulteriore spesa dovuta ad inefficienze gestionali, o alla scelta di garantire livelli di assistenza piu' elevati rispetto alla programmazione nazionale); tale finanziamento trova copertura nei predetti gettiti fiscali e nel bilancio statale (una quota minima residuale e' coperta dalla compartecipazione alla spesa dei cittadini sotto forma di ticket). Pertanto la quota del fabbisogno sanitario che non e' finanziariamente coperta dai predetti gettiti fiscali deve essere garantita necessariamente dal bilancio statale: in sostanza, se i gettiti stimati subiscono in concreto una flessione, allora il bilancio dello Stato deve integrare le risorse da trasferire alle regioni a statuto ordinario e alla Sicilia, allo scopo di assicurare l'integrale copertura finanziaria del fabbisogno sanitario definito dalla legge. Orbene, la disposizione impugnata - che gia' prevede, come consentito dalla legislazione vigente, il riversamento diretto dei proventi derivanti dalle attivita' di contrasto all'evasione fiscale - viene a ricomprendervi anche il gettito da ravvedimento operoso a seguito dell'attivita' di controllo sostanziale da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, l'inclusione delle somme in questione tra quelle oggetto di riversamento diretto nelle casse regionali - per effetto dell'assimilazione del ravvedimento operoso in argomento con l'attivita' di recupero fiscale - e' suscettibile di determinare minori entrate statali, nella misura in cui le stesse sono destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. In altri termini, la norma regionale potra' avere ripercussioni sul valore dei gettiti che da programmazione finanziaria nazionale sono destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con conseguente impatto negativo sul bilancio statale e dunque sulla finanza pubblica. Di qui, quindi, il contrasto anche con l'art. 81, comma terzo della Costituzione. (1) L'art. 13, comma 1-ter decreto legislativo n. 472/1997 cosi' dispone: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
P.Q.M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 10 della legge regionale Veneto 23 dicembre 2022, n. 30 recante «Legge di stabilita' regionale 2023», per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositera' l'estratto della delibera del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2023. Roma, 21 febbraio 2023 Il Vice Avvocato Generale dello Stato: De Bellis L'Avvocato dello Stato: Peluso