N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 2023
Ordinanza dell'11 gennaio 2023 del Tribunale di Roma sul ricorso proposto da D. E. contro M. E. D.A.C. - R. G. per l'Italia. Processo civile - Procedimento cautelare uniforme - Procedimenti di istruzione preventiva - Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Provvedimento di rigetto dell'istanza - Possibilita' di proporre reclamo avverso l'ordinanza di rigetto - Mancata previsione. - Codice di procedura civile, artt. 669-quaterdecies e 695.(GU n.11 del 15-3-2023 )
TRIBUNALE DI ROMA Sezione tredicesima civile Il Tribunale di Roma Sezione XIII Civile nelle persone dei giudici: Alberto Michele Cisterna, presidente; Raffaella Vacca, giudice rel.; Giorgio Egidi, giudice; sciogliendo la riserva, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022, ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile n. 68676/2022 del Ruolo generale civile reclami. Oggetto: reclamo contro ordinanza di rigetto ex art. 696-bis codice di procedura civile. Letti gli atti; vista l'ordinanza del 24 ottobre 2022 che ha dichiarato l'inammissibilita' del ricorso ex art. 696-bis codice di procedura civile con cui D E aveva chiesto l'accertamento del danno da lesioni fisiche derivategli da infortunio stradale, sostenendo che la transazione intercorsa in data con la Compagnia Assicurativa M E sarebbe stata viziata da errore, posto che la valutazione medico legale del fiduciario della Compagnia non avrebbe tenuto conto delle conseguenze neurologiche accertate successivamente alla transazione; visto il reclamo presentato da D E , sul rilievo che il giudice di prime cure avrebbe, erroneamente, fondato il proprio convincimento sull'omessa indicazione della data di insorgenza della nuova patologia neurologica, non valutata in sede transattiva; letta la memoria difensiva di M E D.A.C., che ha eccepito la non reclamabilita' dell'ordinanza di diniego emessa nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 696-bis del codice di procedura civile - il cui presupposto andrebbe individuato nell'urgenza di assumere il mezzo istruttorio ante causam e nel rischio che un erroneo diniego potrebbe procurare alla parte istante - evidenziando l'insussistenza, oltre che l'omessa allegazione, del periculum in mora; Osserva si pone in esergo la necessita' di tracciare le linee di demarcazione che - ad avviso del Collegio - dovrebbero segnare la netta distinzione tra l'istituto dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 del codice di procedura civile e quello della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis del codice di procedura civile (richiamato dall'art. 8 della legge 24 del 2017); non viene in discussione, ovviamente, l'attivita' da espletare nel corso del procedimento di cui si discute - la quale in entrambi i casi consta di una consulenza tecnica con la quale la parte ricorrente chiede la verifica di determinate circostanza - quanto i presupposti in presenza dei quali e' regolamentato l'accesso all'uno o all'altro dei procedimenti di istruzione preventiva (Sezione IV); la questione dovrebbe essere agevolmente risolta sulla scorta del primo comma dell'art. 696-bis del codice di procedura civile il quale, come noto, sotto il titolo «Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite» prevede che «l'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, puo' essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito»; il tenore lessicale della disposizione pone due evidenti questioni: a) per un verso si esclude la necessita' della condizione di urgenza espressamente regolamentata dall'art. 696, comma 1, del codice di procedura civile («Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita' o la condizione di cose, puo' chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale»); b) per altro, tuttavia, si ingenera un'incertezza circa il perimetro di applicazione della norma laddove si dia enfasi all'avverbio «anche» che potrebbe far intendere a contrario che si possa accedere al procedimento ex art. 696-bis del codice di procedura civile pur in presenza di una condizione di urgenza; si tratta di un approccio che ha ricadute evidenti, per quanto si dira', sulla struttura dell'accertamento tecnico preventivo a fini di conciliazione, poiche' ammettendone l'espletamento «anche» in presenza di condizioni di urgenza, in luogo dell'attivazione del protocollo ex art. 696 del codice di procedura civile, si renderebbe quale elemento qualificante dell'opzione del ricorrente (e discrimine tra i due istituti) il tentativo di conciliazione che conclude l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis del codice di procedura civile; altrimenti detto: questa teorica indurrebbe a ritenere che la parte ricorrente che versi in condizioni di urgenza possa invocare l'applicazione del protocollo di cui all'art. 696-bis del codice di procedura civile sol perche' intende «anche» accedere a una procedura di conciliazione con la controparte che, per giunta, deve espletarsi prima del deposito della relazione peritale («Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti»); gia' questa scansione si pone in contraddizione con le finalita' proprie del procedimento cautelare che, per sua definizione, pretende un intervento giurisdizionale temporalmente ravvicinato e prefigura, comunque, un periculum in mora del tutto assente nella lettera dell'art. 696-bis del codice di procedura civile; stima il Collegio che una siffatta interpretazione delle interrelazioni (pur esistenti ed evidenti) tra i due procedimenti che li renda promiscuamente accessibili sulla scorta del medesimo requisito dell'urgenza non sia conforme ne' al disposto dell'art. 696-bis del codice di procedura civile ne' alla finalita' di questa disposizione introdotta dal legislatore con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» e che tale differenza emerga in modo evidente dal rinvio che l'art. 8 della legge 24 del 2017 reca proprio all'art. 696-bis del codice di procedura civile assegnando il termine di sei mesi per il suo espletamento; e senza la possibilita' di alcuna accelerazione ai sensi dell'art. 692 e seguenti del codice di procedura civile stante l'omesso richiamo a tale disposizione sia nel testo dell'art. 696-bis del codice di procedura civile che, quindi, nell'art. 8 che a esso rimanda; l'unico rinvio al disposto dell'art. 696 del codice di procedura civile e' quello di cui al primo comma dell'art. 696-bis del codice di procedura civile secondo cui «Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696» per il quale «Il presidente del tribunale o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni»; la mancanza di una procedura d'urgenza, con le scansioni procedurali contratte di cui all'art. 693 e 696 del codice di procedura civile, induce piuttosto a escludere che la parte ricorrente possa accedere alla procedura di cui all'art. 696-bis del codice di procedura civile in caso di urgenza (e, soprattutto, in materia di responsabilita' sanitaria) dovendosi far ricorso - piuttosto - all'istituto tipico dell'accertamento tecnico ex art. 696 del codice di procedura civile e ferma la qualificazione del ricorso che compete comunque al giudice procedente indipendentemente dalla nomen iuris conferito dalla parte al ricorso; per giunta in tal senso si era espressa la Corte di cassazione laddove aveva affermato che «come a piu' riprese stabilito da questa Corte, "non costituisce 'sentenza', ai fini ed agli effetti di cui all'art. 111, settimo comma, Cost., il provvedimento di rigetto dell'istanza di consulenza tecnica preventiva con finalita' conciliativa, il quale non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto alla prova (anche in considerazione dell'assenza del presupposto dell'urgenza, estraneo all'art. 696-bis del codice di procedura civile), ne' tanto meno la possibilita' della conciliazione, essendo, inoltre, ridiscutibile - anche quanto alle spese - nell'eventuale giudizio di merito" (tra le altre: Cass. ord. 7 marzo 2013, n. 5698; Cass. 21 maggio 2018, n. 12386)» (cosi' in motivazione Cassazione sez. VI - 3, 28 febbraio 2020, n. 5463); in questa traiettoria l'avverbio «anche» non intende - come ritenuto - consentire l'accesso all'art. 696-bis del codice di procedura civile pur in condizioni di urgenza, ma semplicemente indicare che la finalita' conciliativa e deflattiva autorizza l'accertamento tecnico preventivo «pur» in mancanza delle condizioni di urgenza proprie del finitimo procedimento cautelare in senso stretto; proprio i lavori preparatori e la discussione parlamentare che hanno preceduto l'approvazione dell'art. 8 della legge 24 citata rende evidente che l'istituto e' stato espressamente affiancato alla mediazione conciliativa al fine evidente di alleggerire e semplificare il contenzioso in materia sanitaria e non per ragioni finanche implicitamente assimilabili a quelle dell'art. 696 del codice di procedura civile; e l'alternativita' prevista tra procedura giudiziale ex art. 696-bis del codice di procedura civile e mediazione rende palese che qualsivoglia decisione di rigetto del ricorso proposto dalla parte che invoca l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis del codice di procedura civile non paralizza l'azione di merito ben potendo il preteso danneggiato porre in essere la diversa condizione di procedibilita' della mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; non si deve trascurare che, in difetto del requisito della condizione d'urgenza, la delibazione del giudice ex art. 696-bis del codice di procedura civile sia circoscritta al solo fumus circa la sussistenza del diritto che si intende poi tutelare in sede di merito; di conforto a questa conclusione appare la sentenza della Corte costituzionale adita n. 87 del 2021 laddove, proprio con riguardo alla regolazione delle spese nel procedimento ex art. 8, legge 24 del 2017, ha precisato che «Il richiamato art. 696-bis del codice di procedura civile, a sua volta, prevede l'istituto della consulenza tecnica conciliativa che offre alle parti la possibilita' di ottenere, in via preventiva rispetto all'instaurazione del processo, una valutazione tecnica in ordine all'esistenza del fatto e all'entita' del danno, nell'auspicio che, proprio sulla scorta di tale valutazione, le parti possano trovare un accordo che renda superflua l'instaurazione del successivo giudizio di merito. Il previo svolgimento dinanzi all'autorita' giudiziaria del procedimento di cui all'art. 696-bis del codice di procedura civile e' finalizzato non solo alla definizione in via conciliativa della controversia, ma anche ad anticipare un segmento istruttorio fondamentale per la risoluzione di alcune cause caratterizzate - come quelle in tema di responsabilita' sanitaria - da questioni soprattutto tecniche. Questa peculiare forma di giurisdizione condizionata - prevista dalla disposizione censurata - persegue una chiara finalita' deflattiva nella misura in cui il necessario previo espletamento della consulenza medico-legale mira a favorire l'accordo tra le parti, risolvendo le questioni tecniche sulle quali si fondano spesso le pretese di risarcimento del danno derivante da responsabilita' sanitaria. In questa prospettiva e' previsto anche che l'espletamento della consulenza nella materia della responsabilita' sanitaria deve essere affidato «a un medico specializzato in medicina legale e a uno o piu' specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» (§.4); ritiene il Collegio che la soluzione accordata dalla Corte adita al tema delle spese processuali possa rappresentare un'adeguata chiave interpretativa per risolvere la questione, solo in parte diversa, della reclamabilita' del decreto di rigetto; la sentenza n. 87 del 2021 - lo si esplicita ovviamente per le sole parti del presente giudizio - precisa che, nel profilo della regolamentazione delle spese processuali, «viene in rilievo l'art. 669-quaterdecies del codice di procedura civile che stabilisce, tra l'altro, che ai procedimenti di istruzione preventiva, e quindi anche alla consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696-bis del codice di procedura civile e a quella di cui all'art. 8 della legge n. 24 del 2017, si applica altresi' l'art. 669-septies del codice di procedura civile, secondo cui il giudice provvede definitivamente sulle spese processuali in caso di ordinanza di incompetenza o di rigetto, che comprende anche l'ipotesi dell'inammissibilita' della domanda; ossia casi in cui l'accertamento tecnico preventivo non ha luogo. Da cio' discende che in tutti gli altri casi - ossia quando invece ha avuto normalmente corso l'accertamento tecnico preventivo previsto dalla disposizione censurata ed e' giunto a conclusione con il deposito dell'elaborato peritale - il giudice non puo' provvedere sulle spese - come correttamente assume il rimettente - e, se cio' fa, la pronuncia di condanna di una parte, a favore dell'altra, del pagamento delle spese della consulenza - e in generale delle spese del procedimento - e' considerata dalla giurisprudenza come "abnorme" e quindi contra ius (Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione terza, ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26573). Il regolamento delle spese, anche di quelle della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis del codice di procedura civile, e' sempre rimesso ad una fase successiva, ancorche' non necessaria, ma eventuale: quella del giudizio di merito promosso con l'atto introduttivo divenuto procedibile»; la richiesta di quel Tribunale rimettente di conseguire una disciplina che attenuasse il nesso di strumentalita' dell'accertamento tecnico preventivo rispetto al giudizio di merito, si' da consentire al giudice di regolare le spese processuali, e segnatamente quelle della consulenza tecnica gia' all'esito del procedimento stesso, e' stata negata dalla Consulta sul rilievo che una siffatta opzione «- in disparte i provvedimenti cautelari a strumentalita' attenuata per i quali e' contemplato il potere del giudice di liquidare in ogni caso le spese processuali all'esito del procedimento - e' in effetti prevista in un'altra analoga fattispecie di accertamento tecnico preventivo, che parimenti condiziona la procedibilita' dell'azione giudiziaria» (l'art. 445-bis del codice di procedura civile) senza che cio' possa valere a condizionare la discrezionalita' del legislatore e che, comunque, con la mediazione «il ricorrente puo' quindi scegliere una via per lui meno onerosa, dal momento che la consulenza tecnica d'ufficio e' espressamente posta a carico delle parti in solido dall'art. 16, comma 11, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)»; la delimitazione dell'ambito di applicazione dell'art. 669-septies del codice di procedura civile ai provvedimenti di incompetenza e di rigetto, per effetto del rimando contenuto nell'art. 669-quaterdecies del codice di procedura civile («Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonche', in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresi' ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo»), escludeva l'applicabilita' al procedimento di accertamento tecnico ex art. 696 e art. 696-bis del codice di procedura civile del reclamo di cui all'art. 669-terdecies del codice di procedura civile previsto - si badi bene - «contro l'ordinanza con la quale e' stato concesso o negato il provvedimento cautelare» secondo quanto previsto dal medesimo decreto legge n. 25 del 2005 che dava ingresso all'art. 696-bis del codice di procedura civile; orbene, come noto, la Corte costituzionale adita, con la sentenza n. 144 del 2008, ha dichiarato «l'illegittimita' costituzionale degli articoli 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono la reclamabilita' del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice»; la circostanza che la pronuncia non abbia preso in considerazione l'art. 696-bis del codice di procedura civile non puo' ritenersi ne' casuale ne' incoerente rispetto all'assetto normativo dell'istituto per il quale - a tutta evidenza come detto - difetta il requisito dell'urgenza e, quindi, mancano le condizioni che hanno determinato la declaratoria di incostituzionalita' del 2008; si legge nella motivazione della sentenza del 2008: «Questa Corte non ritiene oggetto di possibili dubbi i principi costantemente affermati della non necessaria previsione di un doppio grado di merito per la realizzazione del diritto di difesa e della parimenti non necessaria attribuzione di identiche facolta' a tutte le parti, purche' sia ad esse assicurata la sostanziale parita' di efficacia degli strumenti processuali predisposti, a seconda delle posizioni, con riguardo alla consistenza dei diversi interessi (sentenza n. 107 del 2007) ... Con riguardo alla normativa censurata, si rileva anzitutto che essa fa parte della tutela cautelare, della quale condivide la ratio ispiratrice che e' quella di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio della parte che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni. Non si puo' dubitare che l'impossibilita' di sentire in futuro nella sede ordinaria uno o diversi testimoni, cosi' come l'alterazione dello stato di luoghi o, in generale, di cio' che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico possano provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende far valere .... Le analogie tra le ragioni che impongono la tutela cautelare e quelle che presiedono alla disciplina della istruzione preventiva sono state gia' piu' volte riconosciute da questa Corte, che ha anche sottolineato il rapporto che lega il diritto di esercitare l'onus probandi con la garanzia di cui all'art. 24 Cost. (sentenze n. 471 del 1990, n. 257 del 1996, n. 46 del 1997). Se si ha riguardo alla reclamabilita' dei provvedimenti di rigetto di istanze cautelari sostanziali, la non reclamabilita' di quelli che respingono ricorsi per provvedimenti di istruzione preventiva si presenta quindi come un'incoerenza interna alla disciplina della tutela cautelare. La discrasia e' ancora piu' puntuale e evidente rispetto al provvedimento di diniego di sequestro giudiziario per provvedere alla custodia temporanea di libri, registri, documenti, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, disciplinato dall'art. 670, secondo comma, del codice di procedura civile»; in questo scenario non e' dato intendere quale parte della normativa cautelare ora menzionata possa trovare applicazione all'ipotesi dell'accertamento ex art. 696-bis del codice di procedura civile, anche nella declinazione temporale del semestre ex art. 8, legge n. 24 del 2017, posto che non sussiste alcuna delle ragioni che hanno indotto la Consulta a lasciare indenne il procedimento ex art. 696-bis del codice di procedura civile dalla declaratoria di incostituzionalita'; tuttavia, con due pronunce del 2019 e del 2022, la Corte di legittimita' ha ritenuto anche il provvedimento di diniego ex art. 696-bis del codice di procedura civile sia «partecipe della natura latamente cautelare e come tale suscettibile di reclamo ex art. 669-terdecies del codice di procedura civile, pur in mancanza di ragioni di urgenza» (Cassazione n. 28326/2022 che richiama n. 23976/2019); a fondamento di tale conclusione la sentenza del 2019 della Cassazione ha articolato il seguente ragionamento: «Ed infatti, se e' pur vero che, con riferimento alla consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 669-bis del codice di procedura civile, difetta il presupposto del periculum in mora, deve ritenersi - anche alla luce di quanto affermato dalla Consulta con la sentenza n. 26 del 2010 - che la disciplina dettata dagli artt. 692-699 del codice di procedura civile non esclude «la natura cautelare delle relative misure», da intendersi, all'evidenza, latamente cautelare quanto al procedimento di cui all'art. 696-bis del codice di procedura civile, evidenziandosi che l'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, puo' essere richiesto anche in caso di urgenza e cio' trova conferma nello stesso tenore letterale dell'art. 696-bis del codice di procedura civile, il quale espressamente prevede che una siffatta consulenza possa essere richiesta «anche» al di fuori (e non solo in difetto) delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696 del codice di procedura civile, il quale fa espresso riferimento al presupposto dell'urgenza. A tanto deve comunque aggiungersi che il rimedio del reclamo e' compatibile anche con il rito previsto per provvedimenti non cautelari (basti pensare alla previsione di cui all'art. 739 del codice di procedura civile in tema di procedimenti in camera di consiglio) e che, peraltro, milita nel senso della reclamabilita' del provvedimento in questione una ulteriore riflessione: l'art. 696-bis del codice di procedura civile, al primo comma, secondo periodo, prevede che il giudice procede a norma del terzo comma dell'art. 696 del codice di procedura civile che, a sua volta, stabilisce che il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 del codice di rito. Come gia' sopra rilevato, proprio l'art. 695 del codice di procedura civile e l'art. 669-quaterdecies del codice di procedura civile sono stati dichiarati, con la sentenza della Consulta n. 144 del 2008, incostituzionali nella parte in cui non prevedono la reclamabilita' del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 del codice di procedura civile, sicche' sarebbe del tutto irragionevole l'esclusione della reclamabilita' del provvedimento di mancato accoglimento dell'istanza ex art. 696-bis del codice di procedura civile, atteso che quest'ultima norma fa indirettamente riferimento pure all'art. 695 del codice di procedura civile, nel modo di cui si e' dato conto»; si tratta di un approdo che, come visto, individua nel provvedimento ex art. 696-bis del codice di procedura civile una «natura latamente cautelare» sulla scorta delle motivazioni enunciate dalla sentenza della Consulta adita n. 26 del 2010 la quale, tuttavia, enuncia principi che nulla hanno a che vedere con il procedimento di cui all'art. 696-bis del codice di procedura civile e che, invece, sono propri del procedimento cautelare in senso stretto e, con esso, dell'accertamento ex art. 696 del codice di procedura civile: «Invero, la ratio diretta ad evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni, comune ai provvedimenti di cui agli artt. 669-bis e seguenti ed all'art. 696 del codice di procedura civile, il carattere provvisorio e strumentale dei detti provvedimenti, rispetto al giudizio a cognizione piena, del pari comune, nonche' l'assenza di argomenti idonei a giustificare la diversita' di disciplina normativa, con riguardo all'arbitrato, tra il provvedimento di cui al citato art. 696 e gli altri provvedimenti cautelari, i quali possono essere ottenuti ricorrendo al giudice, anche se la controversia, nel merito, e' devoluta ad arbitri (art. 669-quinquies del codice di procedura civile), rendono del tutto irragionevole la detta esclusione. Inoltre, essa viola anche l'art. 24, secondo comma, Cost., perche' l'impossibilita' di espletare l'accertamento tecnico preventivo in caso di controversia devoluta ad arbitri (i quali, come si e' detto, non possono concedere provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge) compromette il diritto alla prova, per la possibile alterazione dello stato dei luoghi o di cio' che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa»; come si vede tutti gli enunciati prendono in considerazione il requisito del periculum in mora, proprio del procedimento uniforme cautelare e del procedimento ex art. 696 del codice di procedura civile senza che alcun argomento testuale possa confermare l'estensione della regola della reclamabilita' ex art. 669-terdecies del codice di procedura civile avverso il provvedimento di rigetto ex art. 696-bis del codice di procedura civile che non partecipa della detta funzione cautelare, posto che non ha alcuna correlazione con la durata del processo, il pericolo di immutazione delle situazioni da accertare e connessa dispersione della prova («Non si puo' dubitare che l'impossibilita' di sentire in futuro nella sede ordinaria uno o diversi testimoni, cosi' come l'alterazione dello stato di luoghi o, in generale, di cio' che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico possano provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende far valere»), ma assolve a esplicite, diverse funzioni deflattive e conciliative come a tutta evidenza nel caso in esame che riguarda vicende risalenti nel tempo e certo non suscettibili di alcuna menomazione; la circostanza, poi, che «il rimedio del reclamo e' compatibile anche con il rito previsto per provvedimenti non cautelari (basti pensare alla previsione di cui all'art. 739 del codice di procedura civile in tema di procedimenti in camera di consiglio)» e' profilo non decisivo a favore di un'interpretazione estensiva e/o analogica del pronunciato della Consulta del 2008 oltre il perimetro minuziosamente delineato da quella pronuncia, considerato che - come detto - «Questa Corte non ritiene oggetto di possibili dubbi i principi costantemente affermati della non necessaria previsione di un doppio grado di merito per la realizzazione del diritto di difesa e della parimenti non necessaria attribuzione di identiche facolta' a tutte le parti, purche' sia ad esse assicurata la sostanziale parita' di efficacia degli strumenti processuali predisposti, a seconda delle posizioni, con riguardo alla consistenza dei diversi interessi (sentenza n. 107 del 2007)» (sentenza n. 144 del 2008) e che, quindi, la diversa regolamentazione delle ipotesi processuali rientra nella piena discrezionalita' del legislatore, soprattutto se si tratta di disposizioni che incrementano la soglia del diritto di difesa in un caso senza necessita' alcuna che tracimi in favore di un altro; l'accertamento e il reclamo hanno comunque un costo per la parte intimata che deve costituirsi in giudizio e (praticamente sempre) munirsi di un consulente di parte, senza la possibilita' di conseguire alcuna condanna alle spese in proprio favore alla chiusura del procedimento (come noto non prevista se non in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilita' v. Corte di cassazione, sezione VI ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26573 e Corte costituzionale n. 87 del 2021); d'altronde la stessa Consulta nel 2010 aveva ricordato la censura del giudice rimettente secondo cui «il tenore letterale di essa impone di escludere che, al di la' dell'eccezione costituita dall'art. 669-septies del codice di procedura civile (oggetto di esplicita menzione), la disciplina dei procedimenti cautelari in generale possa essere applicata all'accertamento tecnico preventivo, come, del resto, emerge anche dai lavori preparatori della normativa de qua» per, poi, essa stessa Corte concludere che «L'art. 669-quaterdecies del codice di procedura civile, sotto la rubrica "ambito di applicazione", stabilisce che le disposizioni della Sezione I, capo III, Libro IV, del detto codice, relativa ai procedimenti cautelari in generale, si applicano ai provvedimenti previsti dalle Sezioni II, III e V, nonche', in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari disciplinati dal codice civile e dalle leggi speciali. Soltanto l'art. 669-septies del codice di procedura civile, concernente il provvedimento negativo e il governo delle spese, si applica anche ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla Sezione IV del Capo III. Il dato testuale, dunque, rivela in modo univoco che ai provvedimenti di istruzione preventiva (artt. 692-699 del codice di procedura civile), e quindi anche all'accertamento tecnico preventivo (art. 696 del codice di procedura civile), le norme disciplinanti i procedimenti cautelari ed i relativi provvedimenti non si applicano, fatta eccezione per il citato art. 669-septies. Proprio tale eccezione vale a ribadire l'intento del legislatore in tal senso, intento che trova ulteriore conferma nei lavori preparatori, dai quali emerge che si ritenne di escludere i provvedimenti d'istruzione preventiva dall'ambito applicativo del procedimento cautelare uniforme, perche' essi, pur avendo natura cautelare, non sono collegati al giudizio di merito» (§. 2) con cio' escludendo una vis espansiva delle disposizioni di cui si discute in direzione di tutti i procedimenti di istruzione preventiva, contrariamente all'assunto della sentenza n. 23976/2019; a fronte del plesso normativo che risulta dall'intersezione delle disposizioni codicistiche sopra richiamate - e stante l'omessa correlazione tra l'art. 669-terdecies e l'art. 696-bis del codice di procedura civile per l'assenza di qualsivoglia appiglio testuale che possa far intendere l'accertamento tecnico preventivo a fini di conciliazione partecipe di una asserita natura latamente cautelare per come, invece, puo' dirsi dell'art. 696 del codice di procedura civile - stima il Collegio sia ragionevole dubitare della legittimita' costituzionale (e dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la relativa questione) dell'art. 669-quaterdecies del codice di procedura civile il quale, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., preclude il rimedio del reclamo collegiale avverso il provvedimento di diniego dell'accertamento tecnico preventivo a fini di conciliazione; soluzione cui non e' dato accedere per via interpretativa stante la diversita' e la irriducibilita' del procedimento ex art. 696-bis del codice di procedura civile nel novero di quelli aventi natura cautelare; le considerazioni che precedono fanno dubitare detta legittimita' costituzionale dell'art. 669-quaterdecies del codice di procedura civile con riferimento agli artt. 3 (nella misura in cui determina un'irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai provvedimenti cautelari e all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis del codice di procedura civile) e 24 (in considerazione del rapporto che lega il diritto di assolvere l'onus probandi con la garanzia di cui alla disposizione in considerazione in caso di rigetto del ricorso cfr. Corte costituzionale n. 471/1990, n. 257/1996, n. 46/1997, n. 144/2008 e n. 26/2010) della Costituzione. si chiarisce ulteriormente e sinteticamente che la questione prospettata e' rilevante nel caso di specie in quanto, al fine di valutare le eccezioni d'inammissibilita' del reclamo sollevate dalla parte resistente, e' indispensabile l'applicazione della disposizione della cui legittimita' costituzionale si dubita laddove non include il provvedimento ex art. 696-bis del codice di procedura civile tra quelli suscettibili di reclamo e non e' dato pervenire a questo risultato mediante interpretazioni estensive o analogiche che alterino il decisum della Consulta n. 144/2008 estendendo praeter o contra legem il requisito della reclamabilita';
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Costituzione e 23 legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-quaterdecies e dell'art. 695 del codice di procedura civile con riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione nella parte in cui non prevedono la reclamabilita' del provvedimento di rigetto dell'istanza di cui all'art. 696-bis stesso codice; Sospende il processo; Dispone l'immediata trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Roma, in esito alla camera di consiglio del 14 dicembre 2022 Il Presidente est.: Cisterna