N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2023

Ordinanza  del  17  gennaio  2023  della  Corte  di  cassazione   nel
procedimento civile promosso da De Vincenzo Gerardo ed  altri  contro
Comune di Pescopagano . 
 
Edilizia e  urbanistica  -  Proprieta'  -  Trasferimento  di  alloggi
  costruiti dallo Stato - Previsione che non  contempla  la  cessione
  gratuita in proprieta',  ai  relativi  assegnatari,  degli  alloggi
  prefabbricati  acquistati  dai  Comuni  della  Campania   e   della
  Basilicata, quali concessionari del Commissario  straordinario  per
  il terremoto del 1980, ai sensi del decreto-legge n. 776 del  1980,
  come convertito. 
- Decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad  accelerare
  il completamento degli interventi pubblici e la  realizzazione  dei
  nuovi interventi  nelle  aree  depresse,  nonche'  disposizioni  in
  materia di lavoro e di occupazione), convertito, con modificazioni,
  nella legge 8 agosto 1995, n. 341,  art.  21-bis,  comma  1,  primo
  periodo. 
(GU n.11 del 15-3-2023 )
 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
 
                       Seconda sezione civile 
 
    Composta dai magistrati: 
      Luigi Giovanni Lombardo - Presidente; 
      Antonello Consentino - consigliere rel.; 
      Aldo Carrato - consigliere; 
      Luca Varrone. - consigliere; 
      Stefano Oliva - consigliere; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
n. 22831/2017 proposto da De Vincenzo Gerardo,  Lanza  Maria  Donata,
Lanza Gerardo (eredi di Cilenti Lina),  Angiolillo  Carmine,  Capasso
Antonio (erede di Capasso Lorenzo), De Vincenzo  Caterina  (erede  di
Maria Giovanna Schettino ), elettivamente domiciliati in  Roma  viale
Giulio  Cesare  95,  presso  lo  studio  dell'avvocato   Bruno   Rita
(BRNRTI51E62B381W)  rappresentati  e  difesi  dall'avvocato  Ciliento
Lorenzo (CLNLNZ46B22E506Q)  - ricorrenti - ; 
    Contro il Comune di  Pescopagano,  in  persona  per  sindaco  pro
tempore -intimato -; 
    avverso la sentenza n. 61/2017 della Corte d'appello di  Potenza,
depositata il 6 febbraio 2017; 
    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del
9 giugno 2022 dal consigliere dott. Antonello Cosentino; 
    Udito il P.M, in persona del sostituto Procuratore generale dott.
Alessandro Pepe, che chiede il rigetto del  ricorso,  in  conformita'
alla requisitoria scritta depositata; 
 
            Ragioni in fatto e in diritto della decisione 
 
    1. Con citazione notificata il 23 marzo 2001 il sig. Vincenzo  De
Gerardo ed altri dodici  detentori  di  prefabbricati  allestiti  per
l'emergenza  seguita  al  terremoto  dell'Irpinia  del   1980,   loro
assegnati dal Comune di Pescopagano  (che  li  aveva  acquistati  con
fondi statali), convennero tale comune davanti al Tribunale di  Melfi
chiedendo tra l'altro, per quanto qui  interessa,  una  pronuncia  di
trasferimento gratuito della proprieta' degli alloggi in  favore  dei
rispettivi occupanti ai sensi dell'art. 21-bis del  decreto-legge  23
giugno 1995, n. 244, convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341. 
    2. La suddetta domanda, accolta dal Tribunale, e' stata rigettata
dalla Corte di appello di Potenza, che, con la sentenza  n.  61/2017,
ha accolto l'appello proposto dal Comune di Pescopagano. 
    2.1. A fondamento della propria  decisione  la  Corte  lucana  ha
posto - oltre ad alcune argomentazioni  esplicitamente  definite  «ad
abuntantiam» e, comunque, relative alla posizione di alcuni  soltanto
degli appellati - due rationes decidendi, distinte ma convergenti. 
    2.2. Sotto un primo profilo, la Corte distrettuale  ha  affermato
che la disposizione di cui al comma 1 del menzionato art. 21-bis  del
decreto-legge n. 244/1995 - che prevede la cessione agli assegnatari,
a titolo  gratuito,  della  proprieta'  degli  alloggi  prefabbricati
costruiti dallo Stato ai sensi del decreto-legge 19  marzo  1981,  n.
75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219
- non si applicherebbe ai prefabbricati occupati dagli attori perche'
il relativo acquisto era stato effettuato dal  comune,  e  non  dallo
Stato, e con fondi stata li stanziati con un atto  legislativo  -  il
decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con  modificazioni
dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 - diverso da  quello  richiamato
dal suddetto art.  21-bis.  Peraltro,  si  argomenta  nella  sentenza
impugnata, la natura degli interessi  pubblicistici  coinvolti  dalla
disposizione di cui all'art. 21-bis  del  decreto-legge  n.  244/1995
precluderebbe una interpretazione estensiva o, ancor piu',  analogica
del relativo disposto. 
    2 .3. In secondo luogo, nell'impugnata sentenza si argomenta  che
- pur se si ritenesse l'art. 21-bis  del  decreto-legge  n.  244/1995
applicabile anche in relazione a prefabbricati realizzati  con  fondi
statali  diversi  da   quelli   stanziati   dal   decreto-legge   ivi
espressamente richiamato - dovrebbe comunque rilevarsi il difetto  di
legittimazione passiva del Comune di Pescopagano, giacche' i commi  3
e 4 del ripetuto  art.  21-bis  indicano  nello  Stato  -  nella  sua
articolazione rappresentata  dall'Amministrazione  finanziaria  -  il
soggetto  che  deve  stipulare  gli  atti  di   trasferimento   della
proprieta' degli alloggi prefabbricati ai  rispettivi  occupanti  che
gliene abbiano fatto richiesta. 
    3. Vincenzo De Gerardo e alcuni altri appellati  (o  loro  aventi
causa), nominati in epigrafe, hanno proposto ricorso, sulla scorta di
quattro  motivi,  per  la  Cassazione  della  sentenza  della   Corte
d'appello. 
    4. La questione centrale del contenzioso, ossia  l'applicabilita'
alla  fattispecie  in  esame  del  disposto  dell'art.   21-bis   del
decreto-legge n.  244/1995  (introdotto  dalla  menzionata  legge  di
conversione n. 341/1995), e affontata nei motivi secondo e terzo  del
ricorso per cassazione, nei quali i ricorrenti richiamano,  facendole
proprie, le  argomentazioni  svolte  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato in una nota del 19 aprile 1999, di risposta ad un quesito posto
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno. 
    4.1. Quanto all'argomento dell'impugnata sentenza  sopra  esposto
nel paragrafo 2.2, i ricorrenti lo censurano  nel  secondo  mezzo  di
impugnazione, sostenendo  che  l'art.  21-bis  del  decreto-legge  n.
244/1995 dovrebbe formare oggetto di una  interpretazione  estensiva,
che ne  predichi  l'applicabilita'  non  soltanto  nella  ipotesi  di
alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato con fondi  stanziati  dal
decreto-legge n. 75/1981, ma anche nella ipotesi che la realizzazione
degli alloggi prefabbricati sia stata disposta da  enti  territoriali
minori utilizzando fondi, pur  sempre  statali,  stanziati  con  atti
legislativi diversi dal decreto-legge n.  275/1981,  trattandosi,  in
ogni caso, di interventi tutti accomunati dallo scopo di sovvenire le
popolazioni colpite dal terremoto dell'Irpinia del 1980. 
    4.2. Quanto. all'argomento dell'impugnata sentenza sopra  esposto
nel paragrafo 2.3, i ricorrenti  lo  censurano  nel  terzo  mezzo  di
impugnazione, sostenendo, che, quando l'art. 21-bis del decreto-legge
n. 244/1995 vada applicato in relazione ad alloggi  prefabbricati  di
proprieta'  di  enti  territoriali  diversi  dallo   Stato,   secondo
l'interpretazione estensiva propugnata nel secondo motivo di  ricorso
e tratteggiata nel paragrafo che precede, l'obbligo di trasferire  la
proprieta' dell'alloggio all'occupante che ne abbia  fatto  richiesta
non puo' che gravare sull'ente territoriale proprietario,  al  quale,
quindi, va  riconosciuta  la  legittimazione  passiva  rispetto  alla
domanda giudiziale di pronuncia traslativa. 
    5. Prima  di  procedere  all'esame  delle  questioni  di  diritto
sollevate dai· ricorrenti e' opportuno precisare  che  questi  ultimi
non hanno in alcun modo censurato i seguenti  accertamenti  di  fatto
operati dalla Corte territoriale: 
      5.1. gli alloggi prefabbricati per  cui  e'  causa  sono  stati
acquistati  dal  Comune  di  Pescopagano,   che   ne   e'   l'attuale
proprietario, quale concessionario del Commissario straordinario  del
Governo per le zone terremotate; 
      5.2. il contratto di acquisto dei  suddetti  alloggi  e'  stato
stipulato il 28 luglio 1981 «ai sensi della legge n. 874/1980»; 
      5.3.  la  provvista  per  l'acquisto   dei   suddetti   alloggi
prefabbricati  e'  stata  fornita  al  Comune  di   Pescopagano   dal
Commissario straordinario del Governo per  le  zone  terremotate  con
imputazione della spesa sul fondo di contabilita' speciale aperto  in
favore di quest'ultimo ai sensi  dell'art.  2  del  decreto-legge  n.
776/1980, convertito con modificazioni dalla legge n. 874/1980. 
    6. Tanto premesso, il nucleo della  questione  si  risolve  nello
stabilire se gli alloggi prefabbricati acquistati ed  installati  dai
comuni della Campania e della Basilicata, quali  concessionari  dello
Stato, con i fondi di cui al decreto-legge 776/1980, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 874/1980, possano essere  compresi  nel
perimetro  applicativo  della  disposizione  che  l'art.  21-bis  del
decreto-legge n. 244/1995 detta con espresso riferimento agli alloggi
prefabbricati costruiti  dallo  Stato,  nei  territori  dei  suddetti
comuni, ai  sensi  del  decreto-legge  n.  75/1981,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 219/1981. 
    7. In senso favorevole a tale soluzione si e' espressa, come gia'
accennato, l'Avvocatura generale dello Stato, la  quale,  nella  nota
del  19  aprile  1999  menzionata  nel  precedente  paragrafo  4,  ha
sostenuto che l'espressione «alloggi  prefabbricati  costruiti  dallo
Stato» si presterebbe a ricomprendere anche le ipotesi di costruzioni
prefabbricate realizzate «in regime di concessione di costruzione  ma
con finanziamento a totale carico dello Stato e persino realizzate in
regime di mero finanziamento a totale carico dello Stato a favore  di
enti minori diversi realizzatori». 
    7    .1.    Secondo    l'Avvocatura    generale    dello    Stato
«l'interpretazione  letterale  e  restrittiva,  invero,   limiterebbe
l'applicazione della disposizione di legge a casi, del tutto rari, di
realizzazione cioe' di prefabbricati  mediante  appalto  direttamente
attribuito  e  gestito  da  organi  statali;  cio'  che,   con   ogni
verosimiglianza, finirebbe col vanificare  lo  scopo  prefissosi  dal
legislatore; oltre a  creare  un'assai  difficilmente  giustificabile
disparita' di trattamento, tra assegnatari  gli  alloggi,  su  di  un
fondamento di natura meramente formale, quale la costruzione  diretta
da parte dello Stato anziche' con totale onere e carico  dello  Stato
stesso». 
    7 .2. Prendendo poi specificamente in esame il disposto dei commi
3 e 4 dell'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995, ai quali si  e'
fatto cenno nel paragrafo  2.3  che  precede,  l'Avvocatura  generale
dello  Stato  afferma,  nella  nota  in  esame,  che,   allorche'   i
prefabbricati in questione, ancorche' costruiti  con  fondi  statali,
siano di proprieta' di enti pubblici  diversi  dallo  Stato,  non  vi
sarebbe ragione di dare  corso  alla  procedura  descritta  in  detti
commi, giacche' «gli alloggi potranno e dovranno essere gratuitamente
ceduti dagli  enti  stessi  ai  soggetti  (ovviamente  legittimati  a
termini del citato decreto-legge) che ne abbiano  fatto  richiesta  e
cio' secondo le procedure proprie di ciascun ente previste per i casi
in cui o a seguito di volontaria  determinazione  o  (come  nei  casi
presenti) per legge essi siano tenuti a cedere bene i loro proprieta'
ad altri soggetti». 
    8. In sintonia con le posizioni  dell'Avvocatura  Generale  dello
Stato e degli odierni ricorrenti si e' espressa anche la stessa Corte
d'appello di Potenza, che con la sentenza n.  223/2018  -  emessa  da
altro collegio poco piu' di un anno dopo  la  sentenza  impugnata  in
questa sede - ha ritenuto applicabile il  disposto  dell'art.  21-bis
del  decreto-legge  n.  244/1995  in  una  fattispecie  perfettamente
sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio. 
    8.1. La sentenza della Corte luvana n. 223/2018 ha fatto  proprie
le argomentazioni dell'Avvocatura generale dello Stato riportate  nei
precedenti paragrafi 7.1 e 7  .2,  arricchendole  con  due  ulteriori
considerazioni. 
    8.2. Sotto un primo profilo, la  suddetta  sentenza  n.  223/2018
sostiene la sostanziale  equivalenza  tra  il  riferimento  dell'art.
21-bis  del  decreto-legge  n.  244/1995  ad  alloggi   prefabbricati
«costruiti»  dallo  Stato  ed  il   riferimento   dell'art.   2   del
decreto-legge  27  febbraio  1982  n.  57  ad  alloggi  prefabbricati
«acquistati» con i fondi stanziati  nel  bilancio  dello  Stato  (dei
quali prevede il trasferimento  in  proprieta'  dei  comuni  nel  cui
territorio sono installati). In proposito, nella sentenza n. 223/2018
si sostiene che l'espressione «costruiti  dallo  Stato»  varrebbe  in
sostanza a significare «costruiti con oneri a carico dello Stato», «a
prescindere, quindi, dalla circostanza che l'acquisto  degli  alloggi
sia operato direttamente dallo Stato ovvero dagli enti  pubblici  sul
cui territorio gli stessi prefabbricati debbano essere installati». 
    8 .3. Sotto un secondo profilo, la ripetuta sentenza n.  223/2018
afferma l'irrilevanza della circostanza che i commi 3 e  4  dell'art.
21-bis indichino  nell'Amministrazione  finanziaria  dello  Stato  il
destinatario delle domande  di  trasferimento  della  proprieta'  dei
prefabbricati avanzate dei relativi assegnatari e pongano in  capo  a
tale Amministrazione l'obbligo di procedere alla stipula dei contatti
di trasferimento. A riguardo si afferma che la valenza persuasiva  di
tale circostanza risulterebbe  elisa  dal  rilievo  che  nel  secondo
periodo del comma  1  del  medesimo  art.  21-bis -  che  estende  la
previsione del trasferimento gratuito  dei  prefabbricati  in  favore
degli  assegnatari  anche  a  quei  prefabbricati  che  siano   stati
realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale -
si  fa  espresso  riferimento  al  «comune  cedente»,  riservando   a
quest'ultimo  la  potesta'  di  determinare  un  prezzo  di  cessione
commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti . 
    9. Prima di  affrontare  la  questione  se  all'art.  21-bis  del
decreto-legge n. 244/1995 possa riconoscersi un ambito operativo tale
da comprendere anche la fattispecie dedotta nel presente giudizio  e'
necessario sgombrare il campo dalla questione -  posta  a  fondamento
della seconda ratio decidendi della sentenza impugnata e discussa nel
terzo  motivo  del  ricorso  per  cassazione -  della  legittimazione
passiva del  Comune  di  Pescopagano;  legittimazione  che  la  Corte
distrettuale ha escluso sul rilievo che  i  commi  3  e  4  dell'art.
21-bis del decreto-legge n.  244/1995  indicano  nell'Amministrazione
finanziaria dello Stato il soggetto  al  quale  gli  assegnatari  dei
prefabbricati devono richiedere il trasferimento della proprieta' dei
medesimi e che a  tale  trasferimento  ha  l'obbligo  di  provvedere,
stipulando gli atti traslativi (vedi sopra, § 2.3) . 
    10. La suddetta argomentazione non puo' essere condivisa, perche'
la legittimazione a resistere alla  domanda  di  trasferimento  della
proprieta'  di   un   bene   compete   esclusivamente   al   relativo
proprietario. La legittimazione passiva sostanziale in relazione alla
domanda giudiziale di  trasferimento  della  proprieta'  di  uno  dei
prefabbricati de quibus non puo' competere, quindi, che all'ente  che
di tale fabbricato abbia la proprieta' al momento della  domanda.  Su
tale premessa, devono svolgersi le due seguenti considerazioni. 
    10.1. Sotto  un  primo  profilo,  va  osservato  che  non  vi  e'
necessaria identita' tra il soggetto che  ha  acquistato  (con  fondi
comunque statali) prefabbricati destinati a fronteggiare  l'emergenza
del terremoto dell'Irpinia e il soggetto che ne sia  proprietario  al
momento  della  domanda  di  trasferimento  avanzata   dal   relativo
assegnatario; ai sensi dell'art. 2, comma  1,  del  decreto-legge  27
febbraio  1982,  n.  57,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1 della legge 29 aprile 1982, n. 187, infatti, «Gli alloggi
prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati  nel  bilancio  dello
Stato e quelli pervenuti in dono tramite il commissario per  le  zone
terremotate, o che pervengano in dono, tramite  il  Ministro  per  il
coordinamento della protezione civile,  con  destinazione  alle  zone
terremotate  sono  trasferiti  in  proprieta'  ai  comuni   nel   cui
territorio sono installati». 
    10.2.  In  disparte  la  questione  della  sovrapponibilita'  tra
l'espressione «alloggi prefabbricati acquistati con i fondi stanziati
nel bilancio  dello  Stato»,  contenuta  in  questa  disposizione,  e
l'espressione  «alloggi   prefabbricati   costruiti   dallo   Stato»,
contenuta  nel  primo  periodo  del  comma  l  dell'art.  21-bis  del
decreto-legge n. 244/1995 (su  cui  vedi  sopra,  8.2),  e'  comunque
certo, anche ritenendo che le due  espressioni  abbiano  una  portata
semantica  diversa,  che  un  prefabbricato  «acquistato»  con  fondi
stanziati nel bilancio dello Stato, anche se acquistato dallo  stesso
dallo Stato (e non da un comune) e' passato in proprieta' del  comune
in cui esso e' stato installato per effetto del decreto-legge  n.  57
/1982; con la  conseguenza  che,  pur  trattandosi  di  prefabbricato
acquistato dallo Stato, e' al comune in cui esso e' stato  installato
che compete la legittimazione passiva sulla domanda di  trasferimento
avanzata dal relativo assegnatario. 
    10.3. Sotto un secondo profilo, va  poi  ulteriormente  osservato
che, quale che sia il perimetro applicativo del  disposto  del  primo
periodo del comma l dell'art. 21-bis del decreto-legge  n.  244/1995,
le regole procedimentali fissate nei commi 3 e 4  del  medesimo  art.
21-bis non possono che riferirsi esclusivamente all'ipotesi in cui  i
prefabbricati  appartengano  allo  Stato.  Contrariamente  a   quanto
argomentato  nella  sentenza  impugnata,  infatti,  le   disposizioni
contenute in tali commi  non  impediscono  di  ritenere  che  -  come
persuasivamente   sostenuto   nella   nota   del   19   aprile   1999
dell'Avvocatura generale dello Stato - in relazione  a  prefabbricati
appartenenti ad enti territoriali diversi dallo Stato la richiesta di
trasferimento della relativa proprieta',  da  parte  di  chi  ne  sia
assegnatario, vada rivolta all'ente proprietario e che su  tale  ente
gravi l'obbligo ex lege di provvedere alla  cessione  gratuita  della
proprieta' dei medesimi, nelle modalita'  e  forme  risultanti  dalla
disciplina propria dell'ente stesso. 
    10.4. In altri termini, il fatto che i  commi  3  e  4  dell'art.
21-bis del decreto-legge n. 244/1995 regolino il trasferimento  della
proprieta'   dei   prefabbricati    indicando    nell'Amministrazione
finanziaria dello Stato il soggetto al quale tale trasferimento  deve
essere richiesto  (e  che  tale  trasferimento  deve  disporre)  puo'
costituire, ed in effetti costituisce, un argomento per affermare che
la previsione della cessione gratuita dei prefabbricati ai rispettivi
assegnatari, contenuta nel primo periodo del primo comma del ripetuto
art. 21-bis, si riferisce esclusivamente ai prefabbricati  «costruiti
dallo Stato». 
    10.5. Ma, ove al contrario si ritenga, nonostante tale  contrario
argomento, che la previsione relativa al trasferimento  gratuito  del
prefabbricato ai rispettivi assegnatari sia riferibile,  secondo  una
interpretazione estensiva della disposizione, anche ai  prefabbricati
acquistati da enti territoriali diversi dallo  Stato  (sia  pure  con
fondi statali), l'ambito applicativo delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 3 e 4 non puo' che restare circoscritto alle ipotesi in cui  la
richiesta di trasferimento riguardi prefabbricati di proprieta' dello
Stato; mentre per le ipotesi in cui  la  richiesta  di  trasferimento
riguardi prefabbricati in proprieta'  di  un  comune  -  perche'  dal
medesimo originariamente acquistati (sia pure con  fondi  statali)  o
perche' al medesimo trasferiti per effetto del disposto dell'art.  2,
comma 1, del decreto-legge n. 57/1982  -  i  suddetti  commi  3  e  4
risulteranno inapplicabili e la  richiesta  dell'assegnatario  andra'
rivolta all'ente proprietario, che provvedera' sulla  stessa  secondo
la disciplina che ne regola l'attivita'. 
    11. Evidenziata la marginalita'  del  tema  della  legittimazione
passiva  rispetto  alla  definizione  dell'ambito   applicativo   del
disposto  del  primo  periodo  del  comma  1  dell'art.  21-bis   del
decreto-legge n. 244/1995,  puo'  ora  affrontarsi  il  nucleo  della
questione posta dai ricorrenti, che consiste, come  gia'  evidenziato
nel  precedente  paragrafo  6,  nello  stabilire   se   gli   alloggi
prefabbricati acquistati ed installati dai comuni delle zone  colpite
dal  terremoto  dell'Irpinia  del  1980  con  i  fondi  di   cui   al
decreto-legge n.  776/1980  possano  essere  compresi  nel  perimetro
applicativo  della  disposizione   di   cui   all'art.   21-bis   del
decreto-legge n. 244/1995. 
    12. E' opportuno  trascrivere  integralmente  l'art.  21-bis  del
decreto-legge n. 244/1995: 
      «l.  Gli  alloggi  prefabbricati  costruiti  dallo  Stato   nei
territori dei comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi  del
decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni,  sono
ceduti in proprieta', a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a
coloro  che  ne   hanno   avuto   formale   assegnazione,   ancorche'
provvisoria.  Le  disposizioni  di  cui  al  precedente  periodo   si
applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati
con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva
la facolta' del comune cedente di determinare un prezzo  di  cessione
commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti. 
      2. All'assegnatario e' equiparato l'eventuale  subentrante  per
legittimo titolo. 
      3. Le domande per ottenere  la  cessione  in  proprieta'  degli
alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate dagli interessati
all'ufficio del  territorio  dall'Amministrazione  finanziaria  della
provincia territorialmente competente entro sei mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
      4. Esaminata la domanda  ed  acquisita  la  documentazione  dai
competenti  uffici,  il  responsabile  dell'ufficio  del   territorio
stipula nei successivi tre mesi  dalla  presentazione  della  domanda
stessa l'atto di cessione in  proprieta'  dell'immobile  assegnato  a
ciascun avente diritto. 
      5. Gli alloggi ceduti in proprieta' agli aventi diritto  devono
conservare, a  pena  di  nullita'  dell'atto  di  cessione,  la  loro
destinazione abitativa, non  sono  cedibili  in  locazione,  permuta,
usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere
dalla data di accatastamento. 
      6. Il divieto di cui al comma  5  non  si  applica  qualora  il
contratto sia volto al successivo acquisto di altro alloggio  ubicato
nei centri storici dei comuni per quanti vi risiedevano  fino  al  23
novembre 1980. 
      7. Per quanto non disposto dal presente articolo si  osservano,
in quanto applicabili, le norme dell'art. 28  della  legge  8  agosto
1977, n. 513, e successive modificazioni». 
    Il tenore letterale  della  prima  parte  del  comma  1  di  tale
articolo    limita    inequivocabilmente    l'applicabilita'    della
disposizione concernente la cessione agli alloggi  prefabbricati  che
posseggano i seguenti tre requisiti: 
      essere stati «costruiti dallo Stato»; 
      essere situati «nei territori dei comuni della Campania e della
Basilicata»; 
      essere stati realizzati «ai sensi del  decreto-legge  19  marzo
1981, n. 75, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
1981, n. 219, e successive modificazioni». 
    I prefabbricati per cui e' causa posseggono solo  il  secondo  di
tali requisiti, pacifico essendo che essi non sono  stati  «costruiti
dallo Stato», bensi' acquistati dal Comune di Pescopagano, e non sono
stati realizzati ai sensi del decreto-legge  n.  75/1981,  bensi'  ai
sensi del decreto-legge n. 776/1980. Essi quindi non rientrano  nella
lettera della previsione normativa in esame. 
    12.1. La conclusione ·appena enunciata risulta  confortata,  come
accennato nel precedente paragrafo 10.4, dalle previsioni dei commi 3
e 4 del  medesimo  art.  21-bis,  che  indicano  nell'Amministrazione
finanziaria dello Stato il soggetto che deve trasferire la proprieta'
dei prefabbricati ai rispettivi assegnatari. 
    L'espressa regolazione delle  modalita'  di  trasferimento  della
proprieta'   dei   prefabbricati   da   parte·   dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato, infatti, da un lato corrobora una lettura di
tale articolo che ne limiti l'ambito applicativo ai prefabbricati  in
proprieta' statale e, d'altro lato, pone un problema di coordinamento
con la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
n. 57/1982 (trascritta nel precedente paragrafo 10.1). 
    12.2. Se, infatti, si ritenesse  che  -  come  argomentato  nella
sentenza della Corte di appello di Potenza n. 223/2018 (vedi sopra, §
8.2) - i prefabbricati di cui all'art. 21-bis  del  decreto-legge  n.
244/1995 («costruiti» dallo Stato) si identificano con quelli di  cui
all'art. 2, comma l, del decreto-legge  n.  57/1982  («acquistati»  -
senza precisazioni in ordine all'ente pubblico  acquirente  -  con  i
fondi stanziati nel  bilancio  dello  Stato),  prefabbricati  di  cui
all'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995 sarebbero in ogni  caso
di  proprieta'  dei  comuni,  cosicche'  nessuno  spazio  applicativo
residuerebbe per le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 di tale ultimo
articolo. Donde la necessita',  per  dare  un  significato  a  queste
ultime disposizioni, di ritenere che i prefabbricati «costruiti dallo
Stato» di cui al primo comma dell'art. 21-bis  del  decreto-legge  n.
244/1995, ai quali dette disposizioni si applicano, siano rimasti  in
proprieta' dello Sato e, quindi, siano diversi da quelli  «acquistati
con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato» di  cui  all'art.  2,
comma 1, del decreto-legge n. 57/1982. 
    12.3. La lettera dell'art. 21-bis del decreto-legge  n.  244/1995
impone  quindi  di  ritenere,  in  definitiva,  che  la  disposizione
relativa al trasferimento gratuito dei  prefabbricati  in  proprieta'
dei  rispettivi  assegnatari  concerna   soltanto   quei   fabbricati
costruiti dallo Stato ai sensi del decreto-legge  n.  75/1981  e  che
siano rimasti in proprieta' statale per non essere contemplati  nella
previsione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 57/1982. 
    13. Tale conclusione non puo' essere sovvertita in  forza  delle,
pur innegabilmente ragionevoli, considerazioni svolte dai  ricorrenti
sulla scorta dei rilievi sviluppati nella nota  del  19  aprile  1999
dell'Avvocatura generale dello Stato e  nella  sentenza  n.  223/2018
della Corte d'appello di Potenza. 
    14. Ed invero, va in primo luogo  esclusa  qualunque  ipotesi  di
interpretazione  analogica,  difettando  manifestamente  i   relativi
presupposti; ai  fini  della  soluzione  della  vicenda  dedotta  nel
presente giudizio non e' infatti  necessario  colmare  alcuna  lacuna
normativa; si veda, in proposito, Cassazione SSUU  n.  38596/2021,  §
5.2.3, ove si precisa che «l'analogia  postula,  anzitutto,  che  sia
correttamente individuata una «lacuna»,  tanto  che  al  giudice  sia
impossibile  decidere,  secondo  l'incipit  del  precetto  («se   una
controversia non puo' essere decisa con una precisa disposizione  ...
»); l'art. 12, comma 2, preleggi si spiega storicamente soltanto  nel
senso  di  evitare,  in  ragione   del   principio   di   completezza
dell'ordinamento giuridico, che il giudice possa pronunciare  un  non
liquet, a causa la mancanza di norme che disciplinino la fattispecie. 
    La regola, secondo cui  l'applicazione  analogica  presuppone  la
carenza di una norma nella indispensabile disciplina di una materia o
di un caso (cfr. art. 14 preleggi), discende  dal  rilievo  per  cui,
altrimenti, la scelta di riempire un preteso vuoto normativo  sarebbe
rimessa  all'esclusivo  arbitrio  giurisdizionale,  con   conseguente
compromissione delle prerogative riservate al  potere  legislativo  e
del  principio  di  divisione  dei  poteri  dello  Stato.  Onde   non
semplicemente perche' una  disposizione  normativa  non  preveda  una
certa disciplina, in altre invece contemplata, costituisce ex se  una
lacuna normativa, da colmare facendo ricorso  all'analogia  ai  sensi
dell'art. 12 preleggi»; 
    15.  Ne'  al  risultato  ermeneutico  propugnato  dai  ricorrenti
potrebbe  pervenirsi  adottando  una  interpretazione   asseritamente
estensiva  -  ma,  in  effetti,  eversiva  -  del  significato  della
formulazione letterale del primo periodo del comma l dell'art. 21-bis
del decreto-legge n. 244/1995. Secondo l'insegnamento  delle  Sezioni
unite di questa Corte, infatti, «l'interpretazione  giurisprudenziale
non puo' che limitarsi a portare alla luce un significato  precettivo
(un comando,  un  divieto,  un  permesso)  che  e'  gia'  interamente
contenuto nel significante (l'insieme delle parole che compongono una
disposizione, il carapace linguistico della norma) e che  il  giudice
deve solo scoprire.  L'attivita'  interpretativa,  quindi,  non  puo'
superare i limiti di tolleranza ed elasticita' dell'enunciato,  ossia
del  significante  testuale  della   disposizione   che   ha   posto,
previamente, il legislatore e dai cui plurimi  significati  possibili
(e non oltre)  muove  necessariamente  la  dinamica  dell'inveramento
della  norma  nella  concretezza  dell'ordinamento  ad  opera   della
giurisprudenza»  (cosi'  Cassazione  SSUU  n.  24413/2021,  dove   si
aggiunge:  «Proprio  detti  limiti,   in   definitiva,   segnano   la
distinzione  dei  piani  sui  quali  operano,   rispettivamente,   il
legislatore    e    il    giudice,    cosicche'    il    «precedente»
giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte della  nomofilachia
[e, dunque, integrativo del parametro legale: art. 360-bis, n. 1, del
codice di procedura civile], non ha lo stesso livello di cogenza  che
esprime, per statuto,  la  fonte  legale  [cfr.  anche  Corte  cost.,
sentenza n. 230 del  2012],  alla  quale  [soltanto]  il  giudice  e'
soggetto [art. 101, secondo comma,  della  Costituzione].  E  in  tal
senso, pertanto, che la funzione assolta dalla giurisprudenza  e'  di
natura  «dichiarativa»,  giacche'  riferita   ad   una   preesistente
disposizione di legge, della quale e' volta a riconoscere l'esistenza
e  l'effettiva  portata,  con  esclusione  di   qualunque   efficacia
direttamente creativa»). 
    16. Esclusa, dunque, la possibilita' di  pervenire,  tramite  una
interpretazione   costituzionalmente    orientata,    al    risultato
ermeneutico di estendere ai prefabbricati acquistati  dai  comuni  ai
sensi del decreto-legge n. 776/1980 la regola della cessione a titolo
gratuito  ai  relativi  assegnatari  dettata  dall'art.  21-bis   del
decreto-legge n. 244/1995 per i prefabbricati costruiti  dallo  Stato
ai sensi del decreto-legge n. 75/1981,  il  Collegio  rileva  che  la
disposizione posta dal primo periodo del comma 1  del  suddetto  art.
21-bis  suscita  un  dubbio  di  legittimita'   costituzionale,   con
riferimento al principio  di  ragionevolezza  emergente  dall'art.  3
della Costituzione, nella parte in cui esso non prevede, appunto, che
la suddetta regola della cessione dei prefabbricati a titolo gratuito
ai relativi assegnatari operi anche  in  relazione  ai  prefabbricati
acquistati dai comuni con fondi statali  stanziati  per  fronteggiare
l'emergenza determinata  dal  sisma  dell'Irpinia  del  1980  con  il
decreto-legge n. 776/1980. 
    17. La disposizione in esame, infatti, discrimina gli assegnatari
degli  alloggi  prefabbricati  realizzati  con  fondi   statali   per
soddisfare le esigenze abitative primarie delle  popolazioni  colpite
dal sisma del 1980, per  un  verso,  in  ragione  dell'ente  pubblico
territoriale - lo Stato e non un  comune  (pur  sempre  operante  con
fondi statali) - che ne ha acquisito la disponibilita' per metterli a
disposizione dei terremotati e, per altro verso, in ragione dell'atto
legislativo  di  stanziamento  dei  fondi  statali   utilizzati   per
sostenere il relativo costo. 
    18. Nei termini definiti dal suo insuperabile  tenore  letterale,
infatti, l'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995  attribuisce  il
diritto all'acquisizione gratuita della proprieta' di  detti  alloggi
prefabbricati a coloro che siano assegnatari di alloggi prefabbricato
costruiti dallo Stato (evidentemente  tramite  contratti  di  appalto
d'opera conclusi con imprese commerciali) e finanziati  con  i  fondi
stanziati dal decreto-legge n. 75/1981;  mentre  non  riconosce  tale
diritto a coloro  che  siano  assegnatari  di  alloggi  prefabbricati
costruiti o acquistati (evidentemente tramite  contratti  di  appalto
d'opera o  di  compravendita)  dai  comuni  quali  concessionari  del
Commissario straordinario per il terremoto del 1980  con  fondi,  pur
sempre statali, stanziati con il decreto-legge n. 776/1980. 
    19. Ad avviso del  Collegio,  questa  disparita'  di  trattamento
appare  ingiustificata  e  sembra  determinare  la   violazione   del
principio di uguaglianza di cui all'art.  3  della Costituzione.  Se,
infatti,   rientra   innegabilmente   nella   sfera    dell'autonomia
legislativa l'individuazione dei soggetti privati  meritevoli  di  un
beneficio economico - quale l'acquisizione gratuita della  proprieta'
di  un  alloggio  prefabbricato  -  volto  a  attenuare  gli  effetti
economici ed esistenziali di un evento drammatico come il  terremoto,
cosicche' deve ritenersi  che  il  legislatore  possa  legittimamente
circoscrivere la platea dei relativi beneficiari,  anche  in  ragione
della limitatezza delle risorse destinate al  finanziamento  di  tali
provvidenze,  deve  tuttavia  rilevarsi   come   la   selezione   dei
beneficiari non possa essere svolta senza il rispetto  del  principio
di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione. 
    20. La Corte costituzionale ha infatti affermato che  «i  criteri
adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi
sociali  devono  presentare  un  collegamento  con  la  funzione  del
servizio [...] Il giudizio sulla sussistenza  e  sull'adeguatezza  di
tale  collegamento  -  fra  finalita'  del  servizio  da  erogare   e
caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari -
e' operato da questa Corte secondo la struttura tipica del  sindacato
svolto ai sensi dell'art. 3, primo  comma,  della  Costituzione,  che
muove all'identificazione della ratio della norma  di  riferimento  e
passa poi alla verifica della coerenza  con  tale  ratio  del  filtro
selettivo introdotto» (cosi', Corte costituzionale n.  44  del  2020;
nello stesso senso, anche le sentenze n. 166 e n. 107  del  2018,  n.
168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011, nonche',  da
ultimo,  la  sentenza  n.  52  del  2021).  I  l  principio  di   non
discriminazione  puo',  dunque,  ritenersi  rispettato  solo  qualora
esista  una  «causa  normativa»  della  differenziazione,   che   sia
«giustificata da una ragionevole correlazione tra la  condizione  cui
e' subordinata l'attribuzione del beneficio  e  gli  altri  peculiari
requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne  definiscono  la
ratio» (ex plurimis, sentenze n. 166 e n. 107 del 2018; nello  stesso
senso, sentenza n. 168 del 2014 e, ancora, sentenza n. 52 del 2021). 
    21. Nel caso in esame, l'esito di tale verifica sembra portare  a
riconoscere l'irragionevolezza dei criteri normativamente posti quali
condizioni per l'accesso al beneficio, giacche' si tratta di  criteri
completamente  scollegati  tanto  dalle  condizioni  soggettive   del
beneficiario quanto dalla situazione oggettiva dei territori in cui i
prefabbricati  sono  stati  collocati.  I  criteri  individuati   dal
legislatore l'essere stati gli alloggi  prefabbricati  realizzati  ad
opera dello Stato invece che ad opera di  un  comune  operante  quale
concessionario dello Stato e finanziati ton fondi statali.  stanziati
con un atto legislativo invece che con un altro -  risultano  infatti
meramente  formali  e  interni  all'organizzazione   degli   apparati
pubblici e, in sostanza,  privi  di  qualunque  collegamento  con  la
funzione della provvidenza da  erogare,  cosi'  da  contraddire  alla
stessa ratio della disposizione attributiva del beneficio. 
    22. Appare dunque  non  manifestamente  infondata,  in  relazione
all'art.  3  della Costituzione,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  21-bis,  comma  l,  primo   periodo,   del
decreto-legge 23 giugno  1995,  n.  244,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nella parte in  cui
non  prevede  la  cessione  gratuita  in  proprieta',   ai   relativi
assegnatari, degli alloggi prefabbricati acquistati dai comuni  della
Campania e della  Basilicata,  quali  concessionari  del  Commissario
straordinario per il terremoto del 1980, ai sensi  del  decreto-legge
26 novembre 1980, n. 776, convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874. 
    23. La questione  di  legittimita'  costituzionale  indicata  nel
paragrafo  che  precede  risulta  altresi'  rilevante  nel   presente
giudizio, giacche', ove essa  fosse  ritenuta  fondata,  il  disposto
dell'art. 21-bis, comma l, primo periodo, del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  8
agosto 1995, n. 341, risulterebbe applicabile anche in relazione agli
alloggi prefabbricati, come quelli per cui e' causa,  acquistati  dal
Comune  di  Pescopagano,   quale   concessionario   del   Commissario
straordinario per il terremoto del 1980, ai sensi  del  decreto-legge
26 novembre 1980, n. 776, convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874. 
 
                                P.Q.M. 
 
    La Corte, visti gli articoli 134 della Costituzione  e  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e  non  manifestamente
infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione,  la  questione
di legittimita' costituzionale del  l'art.  21-bis,  comma  1,  primo
periodo, del decreto-legge 23 giugno  1995,  n.  244,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,  n.  341,  nella
parte in cui non prevede  la  cessione  gratuita  in  proprieta',  ai
relativi assegnatari,  degli  alloggi  prefabbricati  acquistati  dai
comuni della Campania e della  Basilicata,  quali  concessionari  del
Commissario straordinario per il terremoto del  1980,  ai  sensi  del
decreto-legge 26 novembre 1980, n.  776,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata  alle  parti  del  giudizio  di  cassazione,  al  pubblico
ministero presso questa Corte ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
    Ordina,  altresi',   che   l'ordinanza   venga   comunicata   dal
cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della II  Sezione
civile della Corte di cassazione, il 9 giugno 2022. 
 
                       Il Presidente: Lombardo