N. 38 ORDINANZA 6 febbraio - 9 marzo 2023

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Straniero  -  Immigrazione  -  Norme  della   Regione   Siciliana   -
  Programmazione  e  gestione  delle  politiche  di   accoglienza   -
  Monitoraggio dei relativi interventi nel  territorio  -  Promozione
  della relativa formazione e aggiornamento - Adozione  di  un  Piano
  triennale per l'accoglienza e l'inclusione - Promozione dell'azione
  dei comuni per  l'assistenza  e  prima  accoglienza  -  Istituzione
  dell'elenco regionale dei mediatori culturali - Ricorso del Governo
  -  Lamentata  violazione  della  competenza  esclusiva  statale  in
  materia di immigrazione e di diritto di asilo, nonche' dei principi
  fondamentali  nella  materia  concorrente   delle   professioni   -
  Successiva  rinuncia,  in   mancanza   della   costituzione   della
  resistente - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 20, artt. 3, comma
  2, lettere c) e d), 6, 7, comma 2, lettera d), 13 e  14,  comma  3,
  lettera a). 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere a) e b), e terzo. 
(GU n.11 del 15-3-2023 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni   AMOROSO,   Luca
  ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo  BUSCEMA,  Emanuela  NAVARRETTA,
  Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3,  comma
2, lettere c) e d), 6, 7, comma 2, lettera d),  13  e  14,  comma  3,
lettera a), della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 20
(Legge regionale  per  l'accoglienza  e  l'inclusione.  Modifiche  di
norme), promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 5 ottobre 2021, depositato in cancelleria il  6
ottobre  2021,  iscritto  al  n.  58  del  registro  ricorsi  2021  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  44,  prima
serie speciale, dell'anno 2021. 
    Udita nella camera di consiglio del 25 gennaio  2023  la  Giudice
relatrice Emanuela Navarretta; 
    deliberato nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  5   ottobre   2021,
depositato il  6  ottobre  2021  (reg.  ric.  n.  58  del  2021),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  promosso,  in  riferimento
complessivamente all'art. 117, secondo comma,  lettere  a)  e  b),  e
terzo  comma,   della   Costituzione,   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 3, comma 2, lettere c) e d), 6,  7,  comma
2, lettera d), 13 e 14,  comma  3,  lettera  a),  della  legge  della
Regione  Siciliana  29  luglio  2021,  n.  20  (Legge  regionale  per
l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme); 
    che l'art. 3, comma 1, della suddetta legge regionale  stabilisce
che la Regione, nell'ambito delle  proprie  competenze,  contribuisce
alla programmazione e alla gestione delle politiche  di  accoglienza,
al fine di favorire l'inclusione  sociale,  culturale  e  civile  dei
destinatari della stessa legge,  mentre  l'impugnato  comma  2  dello
stesso art. 3 prevede che,  per  dette  finalita',  la  Regione:  «c)
valuta  l'efficacia  e  l'efficienza  degli  interventi  attuati  sul
territorio regionale, garantendo sul  medesimo  territorio  regionale
omogeneita' e pari opportunita' di accesso alle  diverse  prestazioni
ed effettuando l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno  migratorio,
al fine di evitare episodi e  situazioni  di  discriminazione,  anche
avvalendosi del Centro regionale di coordinamento per la  prevenzione
ed il contrasto delle discriminazioni; d) promuove  la  formazione  e
l'aggiornamento degli  operatori  della  pubblica  amministrazione  e
delle associazioni ed enti che svolgono servizi specifici in  materia
di accoglienza ed inclusione»; 
    che, ad avviso del ricorrente, le  valutazioni  sull'efficacia  e
sull'efficienza  degli  interventi,  nonche'  il  loro   monitoraggio
interessano attivita' o interventi disposti dallo Stato per i profili
di propria competenza legislativa esclusiva, ovvero le prestazioni  e
i servizi resi nei centri e strutture  di  accoglienza  presenti  nel
territorio regionale; 
    che in particolare, per quanto riguarda i centri e  le  strutture
di  accoglienza  dei  richiedenti  asilo,  l'art.  20   del   decreto
legislativo 18  agosto  2015,  n.  142  (Attuazione  della  direttiva
2013/33/UE recante norme  relative  all'accoglienza  dei  richiedenti
protezione  internazionale,  nonche'  della   direttiva   2013/32/UE,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento  e  della  revoca
dello status di  protezione  internazionale),  indicato  quale  norma
interposta, rimette al Ministero dell'interno,  Dipartimento  per  le
liberta' civili e l'immigrazione, che si avvale sul territorio  anche
delle prefetture, il monitoraggio e il controllo della gestione delle
strutture di accoglienza previste dal medesimo decreto; 
    che,  con  riferimento  alla  promozione   della   formazione   e
dell'aggiornamento degli operatori della pubblica  amministrazione  e
delle associazioni ed enti che svolgono servizi specifici in  materia
di accoglienza ed inclusione, l'art. 10, comma 5, del  citato  d.lgs.
n. 142 del 2015, anch'esso indicato come  norma  interposta,  dispone
che «[i]l personale che opera nei centri e' adeguatamente formato  ed
ha  l'obbligo  di  riservatezza  sui  dati   e   sulle   informazioni
riguardanti i richiedenti presenti nel centro»; 
    che, secondo il ricorrente, per le citate  ragioni,  entrambe  le
disposizioni contenute nell'art. 3 della  legge  regionale  impugnata
sarebbero  lesive  della  competenza  legislativa  esclusiva  statale
fissata dall'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost.; 
    che l'art. 6 della stessa legge reg. Siciliana  n.  20  del  2021
prevede che «[l]a Regione si dota di un  Piano  per  l'accoglienza  e
l'inclusione, con validita' triennale, con il quale sono definiti gli
indirizzi e le linee strategiche relativi agli  interventi  idonei  a
favorire l'accoglienza e l'inclusione dei destinatari della  presente
legge»; 
    che,   secondo   il   ricorrente,   anche   questa   disposizione
determinerebbe una indebita invasione della sfera di competenza della
normativa statale in materia di immigrazione e di diritto  di  asilo,
in quanto l'art. 16 del d.lgs. n. 142 del 2015, da considerarsi norma
interposta, riserva al tavolo di coordinamento  nazionale,  insediato
presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le liberta' civili
e l'immigrazione, il compito di individuare le linee di  indirizzo  e
predisporre la programmazione degli interventi diretti a  ottimizzare
il  sistema  di  accoglienza,  compresi  i  criteri  di  ripartizione
regionale dei posti da destinare alle finalita' di accoglienza (comma
1). In particolare, al comma 3 prevede che tali linee di indirizzo  e
gli interventi programmati, ai sensi del comma  1,  siano  attuati  a
livello territoriale attraverso  tavoli  di  coordinamento  regionale
insediati presso le prefetture - uffici territoriali del Governo  del
capoluogo di regione; 
    che la disposizione regionale, nel prevedere  una  programmazione
di «linee strategiche e indirizzi» avulsa dai  cennati  strumenti  di
coordinamento,   sarebbe   anch'essa   suscettibile    di    incidere
illegittimamente sulla competenza legislativa  esclusiva  statale  di
cui all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost.; 
    che l'art. 7 della legge reg. Siciliana n. 20 del 2021 stabilisce
che, sulla base degli indirizzi contenuti nel piano triennale di  cui
al precedente art.  6,  la  Giunta  regionale  approva  il  programma
annuale (comma 1) e che la  Regione,  attraverso  di  esso,  promuove
l'azione dei comuni nella materia oggetto della legge, attivando, tra
gli altri, «interventi di  assistenza  e  di  prima  accoglienza  per
coloro che versano in condizioni di vulnerabilita'» (comma 2, lettera
d); 
    che il ricorrente reputa che anche quest'ultima  disposizione  si
ponga in contrasto con norme adottate dallo Stato  nell'ambito  della
propria competenza legislativa esclusiva, atteso  che  l'art.  8  del
d.lgs. n. 142 del 2015, da intendersi come norma interposta,  prevede
che le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di cui
agli artt. 9 e 11 dello stesso decreto, ossia nei centri  governativi
di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno,
mentre l'accoglienza dei  richiedenti  protezione  internazionale  e'
assicurata, nei limiti dei posti  disponibili,  nelle  strutture  del
sistema di accoglienza e integrazione; 
    che per tale ragione la disposizione regionale sarebbe  idonea  a
incidere sugli  assetti  organizzativi  risultanti  dalla  disciplina
statale, senza alcun riferimento agli strumenti di coordinamento  con
gli enti locali, pur previsti; 
    che l'art. 14, comma 3, lettera a), della legge reg. Siciliana n.
20 del 2021 dispone  che:  «[l]'Assessore  regionale  per  la  salute
promuove: a) l'adozione di  strumenti  per  il  riconoscimento  e  la
valutazione dei bisogni di salute specifici delle persone di  cui  al
comma 1, per il  monitoraggio  della  situazione  sanitaria  e  degli
interventi attuati dagli enti competenti, anche al fine di promuovere
la diffusione delle migliori pratiche [...]»; 
    che, ad avviso  del  ricorrente,  la  formulazione  generalizzata
della norma rischia di determinare  un  monitoraggio  omnicomprensivo
sui centri e sulle strutture di accoglienza, con un evidente  impatto
sul riparto di competenze in  materia  di  immigrazione,  ancora  una
volta delineato dall'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost.; 
    che l'art. 13 della medesima legge regionale ha istituito, presso
l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro,  l'elenco  regionale  dei  mediatori  culturali,  prevedendo,
rispettivamente ai commi 2 e 3,  che  «[l]'iscrizione  all'elenco  e`
subordinata al possesso di adeguata professionalita'  in  materia  di
mediazione culturale attestata a seguito  del  conseguimento  di  una
formazione specifica o di comprovate  esperienze  lavorative»  e  che
«[l']Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali  e  il
lavoro  disciplina  con  decreto  i  requisiti  e  le  modalita'  per
l'inserimento nell'elenco»; 
    che il ricorrente ravvisa un contrasto di tale previsione  con  i
principi  fondamentali  della  legislazione  statale  nella   materia
«professioni», ai sensi dell'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  avendo
inserito il mediatore culturale nel repertorio  delle  qualificazioni
professionali, in assenza di un'organica disciplina nazionale di tale
figura; 
    che la Regione Siciliana non si e' costituita in giudizio; 
    che in data 20 aprile 2022, in prossimita' dell'udienza  pubblica
dell'11 maggio 2022, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
depositato istanza di rinvio della trattazione  della  questione,  al
fine  di  valutare,  alla  luce  delle   modifiche   apportate   alle
disposizioni  impugnate  dall'art.  7  della  legge   della   Regione
Siciliana 22 marzo 2022, n. 4 (Norme in materia di  riutilizzo  delle
acque reflue urbane. Modifiche alla legge regionale 29  luglio  2021,
n. 20), l'esistenza dei presupposti per la rinuncia al ricorso; 
    che,  dopo  il  rinvio  a  nuovo  ruolo  disposto   con   decreto
presidenziale del 22 aprile 2022, il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, previa conforme deliberazione del  Consiglio  dei  ministri
del 7 luglio 2022, ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 21
luglio 2022. 
    Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri,  previa
conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 luglio  2022,
ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 21 luglio  2022,  sul
presupposto che, in conseguenza dello ius  superveniens,  la  Regione
Siciliana  ha  modificato  le  disposizioni  impugnate  eliminando  i
profili di illegittimita' costituzionale sollevati e ha comunicato la
mancata applicazione delle  disposizioni  impugnate  nel  periodo  di
vigenza, con conseguente venir meno  delle  motivazioni  che  avevano
condotto all'impugnazione; 
    che, pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative  per
i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,   vigente   ratione
temporis, la rinuncia al  ricorso,  in  mancanza  della  costituzione
della resistente, comporta l'estinzione del  processo  (ex  plurimis,
ordinanze n. 232, n. 142 e n. 44 del 2022, n. 51 del 2021, n. 226 del
2020, n. 244, n. 60 e n. 55 del 2018). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2023. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA