AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Daruph», a base di Dasatinib anidro. (23A01666) 
(GU n.66 del 18-3-2023)

 
      Estratto determina AAM/A.I.C. n. 55/2023 del 7 marzo 2023 
 
    Procedure europee 
      SE/H/2098/001-006/DC; 
      SE/H/2098/IB/001/G; 
      SE/H/2098/IB/002/G. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DARUPH,  le  cui
caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle  caratteristiche
del prodotto (RCP), foglio  illustrativo  (FI)  ed  etichette  (Eti),
parti integranti della determina di cui al presente  estratto,  nella
forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
      titolare A.I.C.:  Zentiva  Italia  S.r.l.  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7 - 20121 Milano - Italia; 
      confezioni: 
        «16 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050347018 (in base 10) 1J0H0B (in base 32); 
        «16 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050347020 (in base 10) 1J0H0D (in base 32); 
        «40 mg compresse rivestite con film 56 compresse  in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050347032 (in base 10) 1J0H0S (in base 32); 
        «40 mg compresse rivestite con film 60 compresse  in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050347044 (in base 10) 1J0H14 (in base 32); 
        «55 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050347057 (in base 10) 1J0H1K (in base 32); 
        «55 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050347069 (in base 10) 1J0H1X (in base 32); 
        «63 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050347071 (in base 10) 1J0H1Z (in base 32); 
        «63 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050347083 (in base 10) 1J0H2C (in base 32); 
        «79 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050347095 (in base 10) 1J0H2R (in base 32); 
        «79 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050347107 (in base 10) 1J0H33 (in base 32); 
        «111 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050347119 (in base 10) 1J0H3H (in base 32); 
        «111 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050347121 (in base 10) 1J0H3K (in base 32). 
    Principio attivo: Dasatinib anidro. 
    Produttori responsabili del rilascio dei lotti 
      Zentiva, k.s., 
      U Kabelovny 130 - 102 37 Prague 10 - Repubblica Ceca; 
      Pharmacare Premium Ltd, 
      HHF003 Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia,  BBG3000
Malta.  
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini  della  fornitura:  RNRL  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa,  da  rinnovare  volta  per
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o
di specialisti - oncologo, ematologo, internista. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art.  107-quater,  par.  7)  della  direttiva  n.  2010/84/CE   e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
 
            Condizioni o limitazioni per quanto riguarda 
               l'uso sicuro ed efficace del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
    Prima dell'inizio della commercializzazione  del  medicinale  sul
territorio    nazionale,    e'    fatto    obbligo    al     titolare
dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  di  distribuire  il
materiale educazionale per i prescrittori e i farmacisti  (Healthcare
professional guide) al fine di  mitigare  il  rischio  di  potenziali
errori medici dovuti  alla  maggiore  biodisponibilita'  di  «Daruph»
rispetto ad altri prodotti contenenti dasatinib, il cui  contenuto  e
formato sono soggetti alla  preventiva  approvazione  del  competente
Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalita'
di distribuzione e a qualsiasi altro  aspetto  inerente  alla  misura
addizionale prevista. 
    Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso  in  commercio
il  prodotto  medicinale  in  violazione  degli  obblighi   e   delle
condizioni di cui al  precedente  comma,  il  presente  provvedimento
autorizzativo  potra'  essere  oggetto  di  revoca,  secondo   quanto
disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile  2015;
in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo
n. 219/2006,  AIFA  potra'  disporre  il  divieto  di  vendita  e  di
utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso  dal
commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. 
    Salvo il caso che il fatto costituisca  reato,  si  applicano  le
sanzioni penali di cui all'art. 147, commi  2  e  6,  e  le  sanzioni
amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo  n.
219/2006. 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 19 luglio 2027, come indicata nella  notifica  di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.