MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 gennaio 2023 

Recepimento  della  direttiva  2022/2407/UE  della  Commissione   che
modifica gli  allegati  della  direttiva  2008/68/CE  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  relativa  al  trasporto  interno  di  merci
pericolose. (23A01708) 
(GU n.68 del 21-3-2023)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  direttiva  2008/68/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 24 settembre 2008  relativa  al  trasporto  interno  di
merci pericolose, recepita con  il  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 35; 
  Vista la direttiva 2010/61/UE della  Commissione  del  2  settembre
2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico
gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  3  gennaio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011; 
  Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012
che adegua per la seconda volta al progresso  scientifico  e  tecnico
gli allegati della direttiva 2008/68/UE, recepita con il decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  21  gennaio  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2013; 
  Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione  del  21  novembre
2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico
gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  16  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015; 
  Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione del  16  dicembre
2016, che adegua per la  quarta  volta  al  progresso  scientifico  e
tecnico gli allegati della  direttiva  2008/68/CE,  recepita  con  il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  12  maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017; 
  Vista la direttiva 2018/217/UE della  Commissione  del  31  gennaio
2018, che adegua al progresso  scientifico  e  tecnico  gli  allegati
della direttiva 2008/68/CE, recepita  con  il  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018; 
  Vista la direttiva 2018/1846/UE della Commissione del  23  novembre
2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE,  recepita
con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  12
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile
2019; 
  Vista la direttiva 2020/1833/UE della  Commissione  del  2  ottobre
2020, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE,  recepita
con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  del
13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  34  del  10
febbraio 2021; 
  Vista la direttiva 2022/2407/UE della Commissione del 20  settembre
2022, che modifica  gli  allegati  della  direttiva  2008/68/CE,  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  tenere  conto  del  progresso
scientifico  e   tecnico,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea n. L 317 del 9 dicembre 2022; 
  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo  codice  della  strada»  e  successive  modificazioni,  e,  in
particolare, l'art. 229 che delega  i  Ministri  della  Repubblica  a
recepire,  secondo  le  competenze  loro  attribuite,  le   direttive
comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; 
  Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo  n.  35
del 2010 rimette all'amministrazione il recepimento  delle  direttive
comunitarie, concernenti l'adeguamento  al  progresso  scientifico  e
tecnico della materia del trasporto di merci  pericolose  su  strada,
recanti modifiche degli allegati A e B  dell'ADR,  dell'allegato  del
RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti  allegati
all'ADN; 
  Ritenuto   opportuno   trasporre   nell'ordinamento   interno    le
disposizioni della direttiva 2022/2407/UE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 
 
  1. Le lettere a), b) e c) dell'articolo 3,  comma  2,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti: 
    a) negli allegati A e B dell'ADR, come  applicabili  a  decorrere
dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini «parte contraente»
sono sostituiti dai termini «Stato membro», ove opportuno; 
    b) nell'allegato del RID,  che  figura  come  appendice  C  della
COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2023,  restando  inteso
che i termini «Stato contraente del RID» sono sostituiti dai  termini
«Stato membro», ove opportuno; 
    c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili  con  effetto  a
decorrere dal 1° gennaio 2023, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed  h)
e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali «parte contraente» e'
sostituito con «Stato membro», ove opportuno. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 gennaio 2023 
 
                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, n. 653