N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2023

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 28 febbraio 2023 (della Regione Puglia). 
 
Istruzione - Bilancio e contabilita' pubblica  -  Legge  di  bilancio
  2023 - Organizzazione scolastica - Criteri per la  definizione  del
  contingente organico dei dirigenti scolastici e dei  direttori  dei
  servizi generali e amministrativi e la  sua  distribuzione  tra  le
  Regioni - Definizione dei predetti criteri, su base triennale,  con
  decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto  con
  il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo  in  sede
  di Conferenza unificata, da adottare entro il 31  maggio  dell'anno
  solare precedente l'anno scolastico  di  riferimento  -  Previsione
  che, ai fini dell'accordo, lo schema di decreto e'  trasmesso  alla
  Conferenza unificata entro il 15 aprile - Previsione  che,  decorso
  inutilmente il termine del 31 maggio, il contingente  organico  dei
  dirigenti  scolastici  e  dei  direttori  dei  servizi  generali  e
  amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni sono definiti,
  sulla base di criteri specificamente individuati, con  decreto  del
  Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il  Ministro
  dell'economia e delle finanze, da adottare entro  il  30  giugno  -
  Previsione che le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal
  predetto decreto, provvedono autonomamente al dimensionamento della
  rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno e che gli  uffici
  scolastici  regionali,  sentite   le   Regioni,   provvedono   alla
  ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici  assegnato  -
  Norma transitoria per l'anno  scolastico  2023-2024  e  criteri  di
  determinazione del  contingente  organico  per  i  successivi  anni
  scolastici -  Destinazione  dei  risparmi  di  spesa  in  un  fondo
  istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito. 
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2023-2025), art. 1, commi 557 e 558. 
(GU n.12 del 22-3-2023 )
    Ricorso nell'interesse  della  Regione  Puglia,  in  persona  del
Presidente pro tempore della Giunta regionale dott. Michele Emiliano,
a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta  regionale  n.  129
del 16  febbraio  2023,  rappresentato  e  difeso,  come  da  procura
speciale  in  calce  al  presente  atto,  dall'avv.  prof.   Marcello
Cecchetti  (c.f.:  CCCIVICL65E02HSO1Q),  con  elezione  di  domicilio
presso lo studio di quest'ultimo in  Roma,  piazza  Barberini  n.  12
(studio   legale    Marcello    Cecchetti    e    associati),    pec:
marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it  -  contro  lo  Stato,   in
persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 557
e 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio  2023-2025),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - 29 dicembre 2022, n. 303,  per
violazione degli articoli 3, primo  e  secondo  comma,  34,  primo  e
secondo comma, 97, secondo comma, 117,  terzo  comma,  118,  primo  e
secondo comma, e 119 della Costituzione, nonche' per  violazione  del
principio di leale collaborazione. 
Premessa. 
    L'art. 1 della legge  29  dicembre  2022,  n.  197  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il biennio 2023-2025), nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 29  dicembre  2022,
ai commi 557 e 558, stabilisce quanto segue: 
        ‹557. All'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011,  art.  28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti: 
          5-quater. Al fine di dare attuazione alla  riorganizzazione
del sistema scolastico prevista nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per
la definizione del contingente organico dei  dirigenti  scolastici  e
dei  direttori  dei  servizi  generali  e  amministrativi  e  la  sua
distribuzione tra le  regioni,  tenendo  conto  del  parametro  della
popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista
dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa
e  resilienza,  nonche'  della   necessita'   di   salvaguardare   le
specificita'  delle  istituzioni  scolastiche  situate   nei   comuni
montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche  caratterizzate
da   specificita'   linguistiche,   anche   prevedendo   forme    di'
compensazione interregionale, sono definiti, su  base  triennale  con
eventuali   aggiornamenti   annuali,   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con Ministro  dell'economia
e delle finanze, previo accordo in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
adottare entro il 31  maggio  dell'anno  solare  precedente  all'anno
scolastico di riferimento. Ai fini del  raggiungimento  dell'accordo,
lo schema del decreto e' trasmesso dal  Ministero  dell'istruzione  e
del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le  regioni,
sulla base dei parametri individuati dal  decreto  di  cui  al  primo
periodo,  provvedono  autonomamente  al  dimensionamento  della  rete
scolastica entro  il  30  novembre  di  ogni  anno,  nei  limiti  del
contingente   annuale   individuato   dal   medesimo   decreto.   Con
deliberazione motivata  della  ragione  puo'  essere  determinato  un
differimento temporale di durata non superiore a trenta  giorni.  Gli
uffici scolastici regionali,  sentite  le  regioni,  provvedono  alla
ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. 
          5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del  31  maggio
di cui al primo periodo del comma 5-quater, il  contingente  organico
dei dirigenti scolastici e  dei  direttori  dei  servizi  generali  e
amministrativi e la sua distribuzione tra le  regioni  sono  definiti
con decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  il
30 giugno,  sulla  base  di  un  coefficiente  indicato  dal  decreto
medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto  conto
dei parametri, su base regionale, relativi  al  numero  degli  alunni
iscritti nelle istituzioni scolastiche  statali  e  dell'organico  di
diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal  parametro
della densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando
la necessita'  di  salvaguardare  le  specialita'  delle  istituzioni
scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole  e  nelle
aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, nonche'
da un parametro perequativo, determinato in maniera  da  garantire  a
tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il  medesimo
numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del  parametro
di cui  al  comma  5  e  comunque  entro  i  limiti  del  contingente
complessivo a livello nazionale  individuato  ai  sensi  del  secondo
periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle
istituzioni  scolastiche   per   ciascuno   degli   anni   scolastici
considerati si  applica,  per  i  primi  sette  anni  scolastici,  un
correttivo non superiore al due per cento anche prevedendo  forme  di
compensazione  interregionale.  Gli  uffici   scolastici   regionali,
sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente  dei
dirigenti scolastici assegnato. 
          5-sexies.  In  sede  di  prima  applicazione,  per   l'anno
scolastico 2023/2024, restano ferme  le  disposizioni  dei  commi  5,
5-bis e  5-ter  del  presente  articolo,  con  i  parametri  indicati
all'art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  e,  per
l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al  comma  5-quater  o
quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un
contingente organico comunque  non  superiore  a  quello  determinato
mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis.  A  decorrere  dall'anno
scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di
cui al comma 5-quinquies definisce un contingente  organico  comunque
non superiore a quello determinato sulla base  dei  criteri  definiti
nell'anno scolastico  precedente.  Eventuali  situazioni  di  esubero
trovano   compensazione    nell'ambito    della    definizione    del
contingente.». 
        558. I  risparmi  conseguiti  mediante  l'applicazione  della
disciplina di cui al  comma  557  confluiscono,  previo  accertamento
degli stessi, in un fondo istituito nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere destinati  ad
incrementare  il  Fondo  per  il  funzionamento   delle   istituzioni
scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, il fondo unico nazionale per la  dirigenza  scolastica,
il  fondo  integrativo  di  istituto,  anche  con  riferimento   alle
indennita'  destinate   ai   direttori   dei   servizi   generali   e
amministrativi, il fondo di cui all'art. 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107, nonche' al pagamento  delle  supplenze  brevi  e
saltuarie del personale scolastico. Nel fondo istituito ai sensi  del
primo  periodo   confluiscono   le   eventuali   economie   derivanti
dall'applicazione dell'art. 1, comma 978,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, previo accertamento operato con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione  e  del  merito,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Le  risorse  del  fondo  istituito  ai
sensi del primo periodo sono ripartite annualmente  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel
medesimo fondo con uno o  piu'  decreti  di  variazione  compensativa
adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.». 
    Come  si  vede,  tali  disposizioni  legislative  riguardano,  in
estrema sintesi: 
        a) la definizione del contingente del personale dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e  amministrativi  ad
opera di un decreto ministeriale; 
        b) la ripartizione del predetto contingente tra, le  Regioni,
per mezzo, anch'essa, di decreto ministeriale; 
        c) le funzioni di dimensionamento della rete  scolastica  cui
le Regioni dovranno provvedere a valle di tale ripartizione  e  sulla
base della stessa; 
        d) infine, l'istituzione, il finanziamento  e  la  disciplina
operativa  di  un  fondo  finalizzato  a  finanziare   vari   aspetti
dell'attivita' delle istituzioni scolastiche. 
    La Regione Puglia ritiene che le previsioni di cui ai  richiamati
commi 557 e 558 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 siano affette
da plurimi  profili  di  illegittimita'  costituzionale  che  saranno
analiticamente illustrati nel prosieguo del presente  ricorso.  Prima
dell'esposizione  delle  singole  censure,  tuttavia,  e'   opportuno
premettere  una  breve   disamina   dell'assetto   delle   competenze
legislative inerenti  agli  oggetti  delle  disposizioni,  impugnate,
cosi' come sopra sommariamente indicati. 
    Al riguardo, in particolare, deve essere presa in  considerazione
la sentenza n. 284 del 2016 di questa Ecc.ma Corte, la quale -  anche
sulla scorta della precedente sent. n. 279 del 2005  -  ha  affermato
che la disciplina del personale scolastico rientra nell'ambito  della
materia dell'«organizzazione amministrativa dello Stato»  che  l'art.
117,  secondo  comma,  lettera  g),  Cost.  affida  alla   competenza
legislativa  esclusiva  statale,  la  quale  deve   essere   ritenuta
prevalente sulla materia dell'«istruzione» contemplata dall'art. 117,
terzo comma, Cost., pure insistente sul settore considerato (par. 8.2
del Cons. in dir.; in proposito, si v. anche la sentenza n.  147  del
2012). Da cio' si deduce che gli oggetti sopra indicati alle  lettere
a) e b) dovrebbero essere ricondotti, alla stregua di un giudizio  di
prevalenza,  nell'ambito  della  richiamata  competenza  legislativa,
statale di cui alla lettera g) dell'art. 117,  secondo  comma,  Cost.
Viceversa, risulta chiaramente dalla giurisprudenza di questa  Ecc.ma
Corte che gli oggetti di cui alle lettere c) e  rientrano  senz'altro
nella competenza legislativa  regionale  concorrente  in  materia  di
«istruzione» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Per giungere a tale approdo, e' sufficiente la considerazione  di
quanto ha avuto modo di chiarire proprio la sentenza 284 del 2016. In
tale pronuncia, infatti, richiamando la precedente  sentenza  n.  200
del 2009, si evidenzia come «"proprio alla luce del fatto che gia' la
normativa  antecedente  alla  riforma  del  titolo  V  prevedeva   la
competenza regionale in materia di dimensionamento delle  istituzioni
scolastiche, e quindi postulava la  competenza  sulla  programmazione
scolastica di cui all'art. 138 del decreto  legislativo  n.  112  del
1998, e da escludersi che  il  legislatore  costituzionale  del  2001
abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione  che  era  gia'  ad
esse   conferita",   sia   pure   soltanto   sul   piano    meramente
amministrativo». E se pure nel giudizio definito con la  sentenza  in
parola le prerogative regionali non sono state  ritenute  lese,  cio'
nondimeno e' stata riaffermata espressamente resistenza di una chiara
«competenza   delle   Regioni   a   disciplinare    l'attivita'    di
dimensionamento della rete scolastica sul territorio». Si tratta, del
resto, di un approdo coerente con  varie  altre  pronunce  di  questa
Ecc.ma Corte in tema di programmazione della  rete  scolastica  (cfr.
sentt. nn. 13 del 2004 e 34 del 2005). 
    Piu' in generale - e in tal modo e' possibile  anche  evidenziare
la  collocazione  dell'oggetto  sub.  d)  nell'ambito  della  materia
«istruzione - si puo' affermare che, alla luce  della  giurisprudenza
costituzionale, tale materia attiene  principalmente  ai  profili  di
organizzazione  del  sistema  scolastico  e  delle  prestazioni   del
medesimo,  con  particolare  riferimento  a  quelli  che   richiedono
valutazioni legate  a  specifiche  esigenze  territoriali  (cfr.,  al
riguardo, le sentt. nn. 307 del 2003 e 120  del  2005,  in  tema  di'
gestione e organizzazione degli asili; n. 279 del 2005,  in  tema  di
organizzazione scolastica; n. 200 del 2009, in  tema  di  chiusura  o
accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli Comuni; n. 334 del
2010, in tema di disciplina sull'obbligo di istruzione. 
    Ebbene, sulla base di tali premesse e gia'  possibile  anticipare
che con  il  presente  ricorso  si  mostrera'  come  le  disposizioni
legislative statali sopra riportate con  specifico  riferimento  agli
oggetti sub. a) e b), per quanto adottate dallo Stato in una  materia
di  propria  competenza  legislativa  esclusiva,  debbano   ritenersi
costituzionalmente illegittime per  violazione  di  importanti  norme
costituzionali  sostantive,  potendo  altresi'  tale   illegittimita'
costituzionale essere denunciata nella sede del presente giudizio  in
via diretta ai sensi  dell'art.  127  Cost.  in  quanto  le  predette
disposizioni legislative conformano in modo profondo e  pervasivo  le
competenze  regionali  in  materia  di  «istruzione  sia   di'   tipo
legislativo che amministrativo, competenze che la Regione si trovera'
«costretta» a esercitare in modo contrario alla Costituzione, in  tal
modo  subendo  una,  lesione  indiretta  delle  proprie  attribuzioni
costituzionali che  la  rende  pienamente  legittimata  a  promuovere
l'impugnativa davanti a questa Ecc.ma Corte. Si  mostrera',  inoltre,
che le medesime norme - proprio in quanto  in  grado  di  determinare
autentici  «pregiudizi»,  nel  senso  etimologico   di   «valutazioni
consolidatesi precedentemente», incidenti sulle funzioni  legislative
e amministrative regionali in tema di «istruzione» - sono in grado di
arrecare anche lesioni dirette delle prerogative costituzionali della
Regione, determinando altresi' una chiara violazione del principio di
leale collaborazione. Ancora, si mostrera'  come  le  norme  riferite
all'oggetto sub. d), sopra richiamato, proprio in quanto vertenti  su
ambiti affidati alla competenza  legislativa  regionale  concorrente,
sono in grado di determinare una  lesione  diretta  di  quest'ultima,
nonche' della connessa autonomia finanziaria regionale. 
I. - Illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma  557,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella parte in cui introduce il comma
5-quater nell'art.  19  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,
n. 111, per violazione degli articoli 3, primo e secondo  comma,  34,
primo e secondo comma, 97, secondo comma, 117, terzo  comma,  e  118,
primo  e  secondo  comma,  Cost.,  nonche'  del  principio  di  leale
collaborazione. 
    I.1. - Il contenuto della  disposizione  e  il  quadro  normativa
rilevante. Come si e' visto piu' sopra, l'art. 1,  comma  557,  della
legge n. 197 del 2022 introduce nell'art. 19 del d.l. n. 98 del  2011
un nuovo comma 5-quater, ai sensi del quale,  al  fine  di  procedere
alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista  dal  PNRR,  e'
affidato a un decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e
previo  accordo  in  sede  di  Conferenza   unificata,   compito   di
individuare criteri per la definizione del contingente  organico  dei
dirigenti  scolastici  e  dei  direttori  dei  servizi   generali   e
amministrativi e di procedere alla distribuzione di tale  contingente
tra le Regioni. Nel procedere in tal senso - su base triennale, e con
eventuali aggiornamenti annuali - il sopra citato decreto e' chiamato
a tenere conto di alcuni criteri, sui quali ci si soffermera'  subito
appresso. Si precisa, inoltre, che il decreto dovra', necessariamente
essere adottato  entro  il  31  maggio  dell'anno  solare  precedente
all'anno  scolastico  di  riferimento,   previa   trasmissione   alla
Conferenza unificata entro il precedente 15 aprile. A  seguito  della
definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici  e  dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e del suo riparto tra
le Regioni, queste ultime sono chiamate dalla disposizione in esame a
procedere, entro il 30  novembre,  al  ridimensionamento  della  rete
scolastica  nell'ambito  del  proprio  territorio,  nei  limiti   del
contingente a ciascuna spettante. Infine, le previsioni normative qui
contestate affidano agli Uffici scolastici regionali,  previo  parere
delle Regioni, il compito di ripartire il contingente  dei  dirigenti
scolastici, assegnato. 
    La normativa appena richiamata si colloca in un quadro  normativo
che gia' vedeva, per gli anni scolastici 2012-2013  e  2013-2104,  il
divieto di  assegnare  dirigenti  scolastici  con  incarico  a  tempo
indeterminato, nonche'  posti  in  via  esclusiva  di  direttore  dei
servizi generali  ed  amministrativi,  alle  istituzioni  scolastiche
autonome costituite con un  numero  di  alunni  inferiore  a seicento
unita', con una deroga prevista per le istituzioni site nelle piccole
isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate  da
specificita' linguistiche, in relazione alle quali il  numero  minimo
era fissato in quattrocento unita' (art. 19, commi  5  e  5-bis,  del
decreto-legge  n.  98  del  2011).  Tali  numeri  erano   stati   poi
rideterminati rispettivamente in cinquecento e trecento dall'art.  1,
comma 978, della legge n. 178  del  2020.  Per  gli  anni  scolastici
successivi  si  affidava   invece   a   un   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo  accordo  in  sede  di
Conferenza  unificata,  il  compito  di  fissare  i  criteri  per  la
definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici  e  dei
direttori  dei  servizi  generali  amministrativi,  nonche'  per   la
distribuzione di tali contingenti tra  le  Regioni  (art.  19,  comma
5-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011). 
    Rispetto  a  tale  assetto,  la  disposizione  in   questa   sede
contestata introduce, per  quanto  di'  piu'  prossimo  interesse,  i
seguenti elementi di novita': 
        a) prevede che, a decorrere dall'anno  scolastico  2024-2025,
in attuazione della Riforma 1.3 della Missione 4, componente  1,  del
Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (di  seguito:  «PNRR»),  i
criteri stabiliti dal decreto del  Ministro  dell'istruzione  tengono
conto «del parametro della popolazione scolastica regionale», nonche'
«della necessita' di salvaguardare le specificita' delle  istituzioni
scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole  e  nelle
aree geografiche caratterizzate da, specificita' linguistiche,  anche
prevedendo firme di compensazione interregionale»; 
        b) affida  agli  uffici  scolastici  regionali,  «sentite  le
regioni», il compito di provvedere «alla ripartizione del contingente
dei diligenti scolastici assegnato». 
    Sia l'uno che l'altro dei profili di  novita'  sono  da  ritenere
incostituzionali,  per  le  ragioni  che  si  passa  di   seguito   a
illustrare. 
    1.2. - Il contrasto con gli articoli 3, primo  e  secondo  comma,
34, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost. 
    1.2.1. - Sul merito. 
    Il primo profilo di incostituzionalita' del nuovo comma  5-quater
introdotto nell'art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011  riguarda  i
criteri ai quali, per effetto di tale disposizione, si deve  attenete
il  decreto  ministeriale  nella  definizione  del  contingente   dei
dirigenti scolastici e del  contingente  dei  direttori  dei  servizi
generali e amministrativi. Come si e' visto, la disposizione  de  qua
prevede che tali criteri  siano  esclusivamente  i  seguenti:  a)  la
considerazione del «parametro della popolazione  scolastica»;  b)  la
«necessita'  di  salvaguardare  le  specificita'  delle   istituzioni
scolastiche situate nei comuni montani; nelle piccole isole  e  nelle
aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche»; c)  la
predisposizione di «forme di compensazione interregionale». 
    Tale previsione e' da ritenere  incostituzionale  per  violazione
degli articoli 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, e
97, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede, a fianco di
tali criteri, anche quello della necessita'  di  tenere  conto  delle
peculiarita' delle aree interne, nonche' quello di tenere  conto  del
contesto  socio-economico  svantaggiato  in  cui  si  collocano   gli
istituti scolastici. 
    E' senz'altro vero che, ipoteticamente, tali  criteri  potrebbero
comunque  essere  previsti  e  concretamente  seguiti   dal   decreto
ministeriale cui rinvia la  disposizione  legislativa  in  esame.  E,
tuttavia, quest'ultima rende senz'altro legittima  l'adozione  di  un
decreto che non si attenga ai criteri menzionata ne si puo' dire  che
i suddetti criteri potrebbero comunque essere introdotti nel  decreto
ministeriale a seguito dell'intervento  della  Conferenza  unificata,
sede nella quale deve essere raggiunto  l'accordo  sullo  stesso,  ai
sensi della disposizione in questione.  Cio'  in  quanto  -  come  si
vedra' piu' avanti  -  il  decreto  puo'  essere  adottato  anche  in
mancanza di tale accordo, per effetto del mero  scorrere  del  tempo,
anche a seguito di un  atteggiamento  di  parte  governativa  che  si
limiti, ad acquisire formalmente i rilievi regionali, senza in  alcun
modo prenderli, in considerazione e senza interloquire autenticamente
con le amministrazioni territoriali. Da qui la conseguenza secondo la
quale la disposizione in discussione consente  senz'altro  l'adozione
di un decreto ministeriale che non contenga ne' segua i criteri sopra
menzionati,  inerenti  alla  necessita'   di   tenere   conto   delle
peculiarita'  delle  aree  interne,  nonche'   alla   necessita'   di
considerare  il  contesto  socio-economico  svantaggiato  in  cui  si
collocano gli istituti scolastici. 
    Tale circostanza, come si  accennava  piu'  sopra,  determina  la
violazione degli articoli 3, primo  e  secondo  comma,  34,  primo  e
secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., per le seguenti ragioni. 
    I.2.1.a. - Con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.,  e  al
principio di eguaglianza-ragionevolezza nello  stesso  contenuto,  la
violazione dipende dalla circostanza secondo la quale la disposizione
in parola  determina  evidentemente  un  trattamento  differente  per
situazioni, ai  fini  qui  considerati,  del  tutto  equivalenti.  In
particolare, non vi e' chi non veda come  la  situazione  dei  comuni
montani e delle piccole isole sia del tutto  assimilabile,  per  quel
che in questa sede e' di piu' prossimo interesse, a quella delle aree
interne e delle zone caratterizzate da  un  contesto  socio-economico
svantaggiato. Sia nelle aree del primo tipo che in quelle del secondo
tipo, infatti, si versa in situazioni di particolare difficolta', che
rendono allo stesso modo necessario  un  investimento  supplementare,
rispetto all'ordinario, nella rete scolastica.  Il  caso  delle  aree
interne, per di piu', e' evidentemente sovrapponibile  a  quello  dei
comuni montani e delle piccole isole, posto che  nelle  prime,  cosi'
come nei secondi, si versa sovente in situazione  di  isolamento  che
rendono oggettivamente difficile la fruizione di  servizi  scolastici
non prossimali. 
    I.2.1.b. - Con riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost., e al
principio di eguaglianza sostanziale  ivi  contenuto,  la  violazione
dipende  invece  dalla  circostanza  secondo  la  quale  la  distanza
rispetto alla sede in cui e' prestato il servizio scolastico,  per  i
residenti  in  aree  interne,   solitamente   isolate   e   (percio')
svantaggiate, rappresenta  evidentemente  un  «ostacolo»  di  «ordine
economico e sociale» che impedisce «il pieno sviluppo  della  persona
umana»,  e  che,  pertanto,  compito  inderogabile  della  Repubblica
«rimuovere». Parimenti e' necessario ragionare in relazione alle zone
svantaggiate da un punto di vista socio-economico, le quali - proprio
in  ragione  di  tale  svantaggio  -   richiedono   un   investimento
supplementare (anche) con riferimento alla rete scolastica al fine di
consentire  a  chi  vi  risiede  il  pieno  sviluppo  della   propria
personalita'  e  l'effettiva  partecipazione  alla   vita   politica,
economica e sociale del Paese. La possibilita' di adottare un decreto
ministeriale che non contempli anche  i  criteri,  sopra  menzionati,
dunque, rappresenta una evidente abdicazione delle istituzioni  della
Repubblica a un dovere al  cui  adempimento  sono  costituzionalmente
tenute. 
    L2.1.c. - Con riferimento all'art. 34,  primo  comma,  Cost.,  si
deve invece osservare come il principio secondo  cui  «la  scuola  e'
aperta a tutti» sarebbe consegnato alla ineffettivita' se nelle  aree
interne,  sovente  caratterizzate  da  un  significativo  isolamento,
nonche' da collegamenti non agevoli anche con  le  aree  urbane  piu'
vicine, non fosse disponibile un servizio scolastico di  prossimita',
poiche' evidentemente alla dichiarazione formale di cui  alla  citata
disposizione  costituzionale  non,   corrisponderebbe   la   concreta
possibilita', per i discenti, di fruire del  servizio  in  condizioni
pratiche  non  proibitive  da  un  punto   di   vista   economico   e
organizzativo.  Allo  stesso  modo  il  principio  de   quo   sarebbe
senz'altro ineffettivo se non si tenesse conto,  nel  dimensionamento
della rete scolastica, di quei contesti caratterizzati da particolari
difficolta' di ordine socio-economico i quali necessitano, proprio in
ragione di  tali  difficolta',  di  una  presenza  delle  istituzioni
scolastiche maggiormente radicata nel territorio. 
    A riprova delle argomentazioni appena esposte, e con  riserva  di
successivi approfondimenti, si puo' peraltro  evocare  l'approdo  che
questa Ecc.ma Corte ha raggiunto, ad es., nella sentenza n.  215  del
1987, nella quale si legge quanto segue: «Statuendo che "la scuola e'
aperta a tutti", e con cio' riconoscendo in via generale l'istruzione
come diritto di tutti i cittadini, l'art. 34, primo comma, Cost. pone
un principio nel quale la basilare garanzia dei  diritti  inviolabili
dell'uomo  "nelle  firmazioni  sociali   ove   si   svolge   la   sua
personalita'"  apprestata  dall'art.  2  Cost.  trova  pressione   in
riferimento  a  quella  formazione  sociale  che  e'   la   comunita'
scolastica. L'art. 2 poi, si raccorda e si integra con l'altra norma,
pure fondamentale, di cui all'art. 3, secondo comma, che richiede  il
superamento delle sperequazioni  di  situazioni  sia  economiche  che
sociali suscettibili di ostacolare il pieno  sviluppo  delle  persone
dei cittadini. Lette alla luce di questi  principi  fondamentali,  le
successive  disposizioni   contenute   nell'art.   34   palesano   il
significato di garantire  il  diritto  all'istruzione  malgrado  ogni
possibile ostacolo che di fatto impedisca  il  pieno  sviluppo  della
persona». Come  si  vede,  il  combinato  disposto  delle  previsioni
costituzionali che qui si invocano quali  parametri  della  questione
sollevata  impone  chiaramente  alle  istituzioni  della   Repubblica
l'obbligo di predisporre una rete di  istruzione  tale  da  rimuovere
ogni ostacolo che si frappone all'effettiva  fruizione  del  servizio
scolastico, da cui dipende anche  il  pieno  sviluppo  della  persona
umana. 
    1.2.1.d. - Con riferimento all'art.  34,  secondo  comma,  Cost.,
occorre invece  evidenziare  come  l'obbligatorieta'  dell'istruzione
scolastica inferiore ivi imposta per otto anni comporta evidentemente
il correlativo obbligo, per le istituzioni pubbliche, di  predisporre
una rete scolastica che consenta senza eccessivi sacrifici a tutte le
famiglie, in qualunque  condizione,  di  garantite  la  frequenza  ai
propri  figli.  In  particolare,  evidentemente,  cio'  vale  per  le
famiglie residenti in aree interne caratterizzate da isolamento e  da
collegamenti non agevoli, nonche' per quei nuclei familiari residenti
in   zone   particolarmente   svantaggiate   dal   punto   di   vista
socio-economico, che richiedono  innegabilmente  una  presenza  delle
istituzioni scolastiche  maggiormente  radicata  sul  territorio.  La
possibilita' di  adottare  un  decreto  ministeriale  che  non  tenga
necessariamente conto anche dei criteri sopra, menzionati rappresenta
dunque una chiara violazione di tale obbligo. 
    1.2.1.e. - Infine, e'  evidente  che  la  mancata  considerazione
delle necessita' delle zone economicamente svantaggiate e delle  aree
interne nelle determinazioni finalizzate a  definire  il  contingente
organico  del  personale   e   che   influiscono   direttamente   sul
dimensionamento  della  rete  scolastica  determina  una   violazione
dell'art.  97,  secondo  comma,  Cost.,  e  del  principio  del  buon
andamento  dell'azione  amministrativa  ivi  sancito,  poiche'   tale
mancata considerazione impedirebbe evidentemente, all'amministrazione
scolastica  di  raggiungere  i  propri  fini.  I  fini  dei   servizi
scolastici, infatti, consistono innanzi tutto nel garantire la  piena
attuazione dell'art. 34 Cost., in tutti i suoi aspetti, e -  piu'  in
generale - nel consentire a tutti i discenti di avere  l'opportunita'
di sviluppare in pieno la propria personalita':  obiettivi  i  quali,
evidentemente, non possono che rimanere frustrati. 
    1.2.2. -  Sulla  «ridondanza»  dei  vizi  denunciati  in  lesione
indiretta delle attribuzioni costituzionali della Regione. 
    Come si  accennava  in  premessa,  l'odierna  ricorrente  e'  ben
consapevole che, secondo la giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, la
disciplina del personale scolastico -  e  dunque,  per  quel  che  in
questa sede interessa,  dei  dirigenti  scolastici  e  dei  direttori
generali e amministrativi  -  deve  considerarsi  riconducibile  alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lett. g), Cost. Tuttavia, non vi e' chi non veda  come
la, definizione da parte dello Stato  del  contingente  degli  uni  e
degli altri che viene poi «affidato» a ciascuna Regione e'  in  grado
di conformare prepotentemente le competenze - senz'altro regionali  e
fondate su norme costituzionali, come si e  visto  in  piu'  sopra  -
aventi a oggetto il dimensionamento  e  l'organizzazione  della  rete
scolastica. 
    Piu' in generale, si e' visto come l'organizzazione del  servizio
scolastico e delle sue prestazioni sul  territorio,  con  particolare
riferimento alla cura  delle  esigenze  specifiche  di  quest'ultimo,
rappresentino il quid proprium della competenza  legislativa  che  la
Regione ha nel settore in base all'art. 117, terzo comma, Cost.,  con
evidenti ricadute, altresi', sulle competenze amministrative  la  cui
titolarita' trova fondamento nei principi  stabiliti  dall'art.  118,
primo comma, Cost. 
    Ebbene, e' del tutto evidente che la definizione del  contingente
dei dirigenti scolastici e dei direttori generali e amministrativi di
ciascuna Regione determini, non gia' una generica  «incidenza»  delle
funzioni statali su, tali compiti regionali, bensi' un vero e proprio
«pre-giudizio»  sull'espletamento  dei  secondi.  In  altre   parole,
nell'esercizio delle proprie funzioni inerenti  all'organizzazione  e
al dimensionamento della rete scolastica la Regione si trova  dinanzi
a una situazione  ampiamente  vincolata  proprio  per  effetto  delle
funzioni statali inerenti alla definizione del  suddetto  contingente
nel senso che ovviamente il  dimensionamento  della  rete  scolastica
sara' largamente predeterminato proprio da tale definizione. 
    Gia' basterebbe tale considerazione  per  evidenziare  come,  nel
presente   caso,   la   lesione    dei    parametri    costituzionali
«extracompetenziali» sopra richiamati, da parte della  normativa  che
in questa sede si contesta, e' in grado di ridondare in danno - quale
lesione indiretta - delle competenze legislative e amministrative che
la  Costituzione  attribuisce  alla  Regione.  A  cio'  si  aggiunga,
peraltro, che tale «ridondanza» appare, nella vicenda che  in  questa
sede  si  porta  all'attenzione  di  questa  Ecc.ma  Corte,  vieppiu'
evidente, solo che si consideri che le norme oggetto di  impugnazione
«costringono»  la  Regione  a   esercitare   le   proprie   funzioni,
amministrative e legislative,  in  modo  evidentemente  difforme  dai
precetti costituzionali, sopra richiamati, di cui  agli  articoli  3,
primo e secondo comma, 34, primo  e  secondo  comma,  e  97,  secondo
comma, Cost. Di talche', suo malgrado, la Regione, odierna ricorrente
dovra',   con   propri   atti   amministrativi,   procedere   a    un
dimensionamento  della  rete  scolastica  tale  da  determinare   una
violazione  del  principio  di  eguaglianza  (in  senso   formale   e
sostanziale), del principio della «apertura a  tutti»  della  scuola,
nonche'  della   previsione   costituzionale   inerente   all'obbligo
scolastico e di quella sul buon andamento dell'azione amministrativa,
ne' potra' esercitare la propria funzione legislativa in modo tale da
assicurare  il  rispetto  degli  importanti  principi  costituzionali
menzionati. 
    1.3. - Il contrasto con gli articoli 117,  terzo  comma,  e  118,
primo e secondo comma, Cost.,  nonche'  con  il  principio  di  leale
collaborazione. 
    L'art. 19, comma 5-quater, del  decreto-legge  n.  98  del  2011,
introdotto dall'art. 1, comma 557, della legge n, 197 del 2022, nella
parte in cui - all'ultimo periodo -  affida  agli  uffici  scolastici
regionali «sentite  le  regioni»,  il  compito  di  provvedere  «alla
ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnata»,  e'
incostituzionale anche per violazione  diretta  degli  articoli  117,
terzo comma, e  118,  primo  e  secondo  comma,  Cost.,  nonche'  del
principio di leale collaborazione, per le seguenti ragioni. 
        I.3.a. - L'art. 117, terzo comma, Cost., risulta  violato  in
quanto  la  previsione  de   qua   introduce   nell'ordinamento   una
disposizione  evidentemente  di   dettaglio   in   una   materia   di
legislazione concorrente quale e' quella della «istruzione».  Che  la
«distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche»  rientri
in tale materia, con conseguente pertinenza di un simile oggetto alla
competenza  regionale,  del  resto,  e'  gia'  stato  affermato   con
chiarezza dalla giurisprudenza, costituzionale (cfr. le sentt. nn. 13
del 2004 e  284  del  2016):  viceversa,  la  disposizione  in  esame
disciplina analiticamente, senza alcun  residuo  spazio  di  manovra,
l'oggetto  de  quo,  estromettendo  cosi'  del   tutto   la   Regione
dall'esercizio della funzione legislativa in  un  ambito  di  propria
competenza. 
        I.3.b. - L'art. 118, secondo comma, Cost., risulta violato in
quanto la disposizione de qua alloca una funzione  amministrativa  in
una materia di competenza legislativa  concorrente  (l'«istruzione»),
ossia in un ambito materiale in cui l'unica fonte  costituzionalmente
abilitata  ad  attribuire  funzioni  amministrative   e'   la   legge
regionale. 
        1.3.c. - L'art. 118, primo comma, Cost., risulta  violato  in
quanto  la  norma  in  esame  alloca   la   funzione   amministrativa
consistente nel ripartire  il  contingente  dei  dirigenti  scolatici
assegnato a ciascuna Regione tra le  istituzioni  scolastiche  a  una
amministrazione statale senza che, all'evidenza, sussista nel caso di
specie    alcuna    esigenza    unitaria,    disponendo    ovviamente
l'amministrazione   regionale   dell'ambito   valutativo   pienamente
adeguato  all'esercizio  della  funzione  in  questione.  La   stessa
giurisprudenza  costituzionale,  d'altra  parte,   fin   dagli   anni
immediatamente successivi alla riforma costituzionale,  del  2001,  e
giunta espressamente a tale approdo,  affermando  con  chiarezza  che
quello  della  distribuzione  del  personale   tra   le   istituzioni
scolastiche e' un «compito del quale le Regioni  non  possono  essere
private» (cosi' la sentenza n. 13 del 2004). 
        1.3.d. - In subordine ove per  assurdo  si  volesse  ritenere
inadeguato  il  livello  regionale   all'esercizio   della   funzione
amministrativa consistente nel ripartire il contingente dei dirigenti
scolatici tra le istituzioni scolastiche - la norma de  qua  dovrebbe
comunque essere considerata incostituzionale perche',  in  violazione
degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.,
nonche' del principio  di  leale  collaborazione,  effettuerebbe  una
«chiamata in sussidiarieta'» in  una  materia  non  rientrante  nella
competenza legislativa esclusiva statale prevedendo  che  le  Regioni
intervengano nell'esercizio di tale funzione con un semplice  parere,
anziche' con una intesa, come  prescritto  invece  dalla  consolidata
giurisprudenza costituzionale sul tema,  a  partire  dalle  notissime
sentenze nn. 303 del 2003 e 6 del 2004. 
II. - Illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  557,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella parte in cui introduce il comma
5-quinquies nell'art. 19 del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,
n. 111, per violazione degli articoli 3, primo e secondo  comma,  34,
primo e secondo comma, 97, secondo comma, 117, terzo  comma,  e  118,
primo  e  secondo  comma,  Cost.,  nonche'  del  principio  di  leale
collaborazione. 
    II.1. - Il contenuto normativo della disposizione. 
    Come si e' visto, l'art. 1, comma 557, della  legge  n.  197  del
2022 introduce nell'art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 il nuovo
comma 5-quinquies dal seguente tenore testuale  «Decorso  inutilmente
il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma  5-quater,
il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori  dei
servizi generali e amministrativi  e  la  sua  distribuzione  tra  le
regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e  del
merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 30 giugno, sulla base di un  coefficiente  indicato
dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a  1000,  e
tenuto conto dei parametri, su base  regionale,  relativi  al  numero
degli  alunni  iscritti  nelle  istituzioni  scolastiche  statali   e
dell'organico  di  diritto  dell'anno  scolastico   di   riferimento,
integrato dal parametro della densita' degli abitanti per  chilometro
quadrato,  ferma  restando  la   necessita'   di   salvaguardare   le
specificita'  delle  istituzioni  scolastiche  situate   nei   comuni
montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche  caratterizzate
da specificita' linguistiche, nonche' da  un  parametro  perequativo,
determinato in maniera da garantire a  tutte  le  regioni,  nell'anno
scolastico  2024/2025,  almeno  il  medesimo  numero  di  istituzioni
scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al  comma  5  e
comunque  entro  i  limiti  del  contingente  complessivo  a  livello
nazionale individuato ai  sensi  del  secondo  periodo.  Al  fine  di
garantire  una  riduzione  graduale  del  numero  delle   istituzioni
scolastiche  per  ciascuno  degli  anni  scolastici  considerati   si
applica, per  i  primi  sette  anni  scolastici,  un  correttivo  non
superiore al due per cento anche prevedendo  forme  di  compensazione
interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le  regioni,
provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici
assegnato». 
    La disposizione appena riportata disciplina dunque  l'ipotesi  in
cui, con riferimento: al decreto ministeriale disciplinato  dall'art.
19, comma 5-quater, del d.l. n. 98 del 2011, su cui piu' sopra ci  si
e' soffermati, non  si  addivenga  a  un  accordo  nella  sede  della
Conferenza unificata. Per tale  evenienza  la  norma  qui  contestata
prevede che - quale semplice effetto del decorso del termine indicato
nella medesima disposizione - il decreto venga comunque adottato  dal
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. La norma de qua ribadisce inoltre, per
l'adozione del citato decreto ministeriale, i  criteri  indicati  nel
precedente comma 5-quater. Prevede infine, anche in questo caso,  che
la ripartizione del contingente dei, dirigenti scolastici assegnato a
ciascuna Regione venga effettuata dagli uffici scolastici regionali. 
    Le previsioni appena richiamate devono ritenersi incostituzionali
da piu' punti di' vista e per i seguenti motivi. 
    II.2. - Il contrasto con gli articoli 117, terzo  comma,  e  118,
primo comma, Cost., nonche' con il principio di leale collaborazione. 
    L'art. 19, comma 5-quinquies, del d.l. n. 98 del 2011, introdotto
nell'ordinamento dall'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022,
viola innanzi tutto gli articoli  117,  terzo  comma,  e  118,  primo
comma, nonche' il principio di leale collaborazione. 
    Al riguardo, deve  essere  osservato  come  la  disposizione  qui
contestata,  pur  venendo  in  un  ambito  materiale  di   competenza
legislativa esclusiva statale - come gia' segnalato, si tratta, della
«organizzazione amministrativa dello Stato»,  di  cui  all'art.  117,
comma secondo, lettera g), Cost. - conforma in termini  vincolanti  e
in  modo  particolarmente  evidente   le   funzioni   legislative   e
amministrative che la  Costituzione  garantisce  alla  Regione  nella
materia dell'«istruzione». Come anticipato sinteticamente in premessa
e come sopra ricordato anche nel par. I.2.2.,  infatti,  e'  evidente
che la definizione del contingente dei  dirigenti  scolastici  e  dei
direttori generali e  amministrativi  destinato  a  ciascuna  Regione
determina un vero e proprio «pre-giudizio» delle  funzioni  regionali
in materia di istruzione  e,  in  particolare,  di  quelle  attinenti
all'organizzazione  e  al  dimensionamento  della  rete   scolastica,
nell'esercizio  delle  quali  la  regione  si  trova  dinanzi  a  una
situazione ampiamente vincolata proprio per  effetto  delle  funzioni
statali   inerenti   alla   definizione   del   detto    contingente.
Evidentemente  consapevole  di  tale  circostanza,   il   legislatore
nazionale ha predisposto un  procedimento  di  adozione  del  decreto
ministeriale de  quo  che,  almeno  apparentemente,  e'  ispirato  al
principio  di  leale  collaborazione,   prevedendo   addirittura   la
necessarieta' dell'intesa da acquisire della  sede  della  Conferenza
unificata, salva, come si  e'  visto,  la  possibilita'  di  adottare
comunque il decreto ove  tale  intesa  non  intervenga  entro  il  31
maggio. 
    Tuttavia,   cio'   che   rende    tale    previsione    normativa
incostituzionale e' che l'ossequio prestato  al  principio  di  leale
collaborazione e' solo ed esclusivamente formale e - a ben guardare -
non riesce  a  nascondere  un  assetto  procedimentale  gravemente  e
manifestamente sbilanciato in favore dello Stato. 
    Ora, il principio di leale collaborazione, per l'appunto,  e'  un
principio, che in  quanto  tale  richiede  la  massimizzazione  della
collaborazione compatibilmente con le possibilita' di  diritto  e  di
fatto. Richiede dunque la ricerca delle migliori soluzioni  possibili
nella situazione di volta in volta sussistente. Ebbene, nel  caso  di
specie,  l'odierna  ricorrente  non  contesta  certo  l'esistenza  di
ragioni  di  esercizio  unitario  che  impongono  rigorose   scadenze
temporali nell'esercizio della funzione statale:  scadenze  temporali
evidentemente  legate  anche   alla   possibilita'   di   pianificare
l'organizzazione  e  la  rete  scolastica  in  tempo  utile  per   il
successivo anno scolastico, che dunque interessano, ovviamente, anche
il buon esito delle  funzioni  propriamente  regionali.  Non  e'  qui
dunque in discussione, di per se' stessa, la  previsione  legislativa
che  impone,  comunque,  l'adozione  del  decreto  anche  in  assenza
dell'intesa in Conferenza unificata allo spirare  del  termine  sopra
richiamato: quel che qui si contesta e' il modo in cui, in base  alla
norma legislativa de qua, e' possibile giungere alla  predisposizione
dell'atto governativo e alla sua trasmissione alla Conferenza. 
    In particolare, come si  e'  visto,  la  disciplina  oggetto  dei
presenti rilievi si limita a stabilire che lo schema di  decreto  sia
trasmesso alla Conferenza entro il  15  aprile,  senza  prevedere  in
alcun modo che tale invio sia preceduto da  interlocuzioni  volte  ad
acquisire i punti di  vista,  le  esigenze  e  le  valutazioni  delle
amministrazioni territoriali che sono costituzionalmente  chiamate  a
conformare il dimensionamento della rete scolastica. In altre parole,
proprio   perche'   nella   presente   situazione    e'    giocoforza
indispensabile prevedere tempi contingentati per lo svolgimento delle
attivita' collaborative e  per  l'adozione  finale  del  decreto,  e'
assolutamente necessario che, ai fini del rispetto del  principio  di
leale collaborazione,  la  stessa  predisposizione  del  decreto  sia
legislativamente   incanalata   verso   moduli   procedimentali   che
consentano il confronto reale ed  effettivo  con  le  amministrazioni
territoriali e l'acquisizione preliminare delle loro esigenze  e  dei
loro punti di vista. 
    In sintesi, nella parte in cui prevede che il decreto di  cui  al
precedente comma 5-quater del decreto-legge  n.  98  del  2011  venga
adottato,  scaduto  il  termine   del   31   maggio,   dal   Ministro
dell'istruzione  e  del  merito,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, senza intesa in Conferenza  unificata,
la  norma  in  esame  viola  le  disposizioni  costituzionali   sopra
richiamate, in  quanto  prevede  la  possibilita'  che  una  funzione
amministrativa -  ancorche'  vertente  in  un  ambito  di  competenza
esclusiva dello Stato («ordinamento e  organizzazione  amministrativa
dello Stato»), di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.,
ma  inestricabilmente  intrecciata  con  le  funzioni  di  competenza
regionale  inerenti  al   dimensionamento   della   rete   scolastica
(riconducibili invece alla materia «istruzione» di cui all'art.  117,
terzo comma, Cost.), e comunque determinante  un  chiaro  effetto  di
conformazione vincolante su queste ultime - sia esercitata tramite un
procedimento che prevede solo  un  ossequio  meramente  formale  alla
leale collaborazione, non prefigurando invece un procedimento tale da
agevolare, se non l'accordo tra le istituzioni coinvolte,  almeno  il
progressivo  ed  effettivo  avvicinamento  dei  punti  di  vista   e,
comunque, che risulti in grado di garantire che  le  posizioni  delle
amministrazioni  regionali   concernenti   le   esigenze   circa   il
dimensionamento della rete scolastica possano essere effettivamente e
autenticamente prese in considerazione. 
    II.3. - Il contrasto con gli articoli 3, primo e  secondo  comma,
34, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost. 
    II.3.1. - Sul merito. 
    L'art. 19, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 98  del  2011,
nella parte in cui  ribadisce,  per  l'adozione  del  citato  decreto
ministeriale di cui al  precedente  comma  5-quater,  i  criteri  ivi
indicati, non prevedendo tra i medesimi quello  della  necessita'  di
tenere conto delle peculiarita' delle aree interne, nonche' quello di
tenere conto del contesto  socio-economico  svantaggiato  in  cui  si
collocano gli istituti scolastici, viola  gli  articoli  3,  primo  e
secondo comma, 34, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost.,
per le medesime ragioni gia' sopra illustrate al par. I.2.1. ss. 
    La disposizione in questione, dunque: 
        i) viola l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto determina un
trattamento differente per  situazioni  del  tutto  equivalenti,  non
considerando le aree interne e le  zone  svantaggiate  dal  punto  di
vista  socio-economico  meritevoli  della   medesima   considerazione
riservata  ai  comuni  montani,  alle  piccole  isole  e  alle   aree
geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche; 
        ii) viola l'art. 3, secondo comma, Cost., in quanto  rinuncia
alla rimozione di un «ostacolo» di «ordine economico e  sociale»  che
impedisce «il pieno sviluppo della persona umana» per i discenti  che
risiedono nelle aree interne e nelle zone svantaggiate dal  punto  di
vista socio-economico; 
        iii) viola l'art. 34, primo comma, Cost., in quanto rende del
tutto  ineffettivo  il  principio  di  «apertura»  della  scuola  ivi
previsto, con particolare riferimento ai discenti che risiedono nelle
aree  interne  e  nelle  zone  svantaggiate  dal   punto   di   vista
socio-economico; 
        iv) viola l'art. 34, secondo  comma,  Cost.,  in  quanto  non
consente  alle  famiglie  residenti  in  aree  interne  e   in   zone
svantaggiate  dal  punto  di  vista  socio-economico   di   adempiere
all'obbligo ivi previsto per l'istruzione inferiore  senza  eccessivi
sacrifici; 
        v) infine, viola  l'art.  97,  secondo  comma,  Cost.,  e  il
principio di buon  andamento  dell'amministrazione  ivi  sancito,  in
quanto non consente all'amministrazione scolastica di  raggiungere  i
propri  obiettivi  consistenti  nel  garantire  la  piena  attuazione
dell'art. 34 Cost., e - piu' in generale - nel consentire a  tutti  i
discenti di avere l'opportunita' di sviluppare in  pieno  la  propria
personalita'. 
    II.3.2. - Sulla  «ridondanza»  dei  vizi  denunciati  in  lesione
indiretta delle attribuzioni costituzionali della Regione. 
    Anche in questo  caso  e'  opportuno  precisare  che  la  Regione
odierna ricorrente e'  pienamente  legittimata  a  proporre,  con  il
presente ricorso, le censure appena esposte, in ragione della  sicura
lesione   indiretta   che   essa   subisce    per    effetto    della
incostituzionalita' delle norme impugnate. Sul punto non si puo'  che
rinviare alle medesime considerazioni gia'  esposte  al  par.  I.2.2,
poiche' anche le previsioni contenute  nel  nuovo  comma  5-quinquies
dell'art.  19  del  decreto-legge   n.   98   del   2011   conformano
prepotentemente le funzioni legislative e amministrative regionali in
tema di dimensionamento  della  rete  scolastica,  «costringendo»  la
Regione, suo malgrado, a violare i principi costituzionali piu' sopra
invocati a parametro tramite l'esercizio di dette funzioni. 
    II.4. - Il contrasto con gli articoli 117, terzo  comma,  e  118,
primo e secondo comma, Cost.,  nonche'  con  il  principio  di  leale
collaborazione. 
    L'art. 19, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 98  del  2011,
introdotto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella
parte in cui - all'ultimo periodo -  affida  agli  uffici  scolastici
regionali, «sentite le  Regioni»,  il  compito  di  provvedere  «alla
ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato»,  e'
incostituzionale anche per violazione  diretta  degli  articoli  117,
terzo comma, e  118,  primo  e  secondo  comma,  Cost.,  nonche'  del
principio di leale collaborazione, per le medesime ragioni gia'  piu'
sopra  illustrate  nel  paragrafo  I.3  a   proposito   dell'identica
previsione contenuta nel comma 5-quater, ossia in quanto: 
        i)  pone  una  disciplina   di   dettaglio   in   un   ambito
evidentemente rientrante  nella  materia  di  competenza  legislativa
concorrente della «istruzione»; 
        ii) alloca una funzione  amministrativa  in  una  materia  di
legislazione concorrente quando invece cio' competerebbe  alla  legge
regionale; 
        iii) alloca la funzione  amministrativa  de  qua  in  capo  a
un'amministrazione statale senza che  sussista  nel  caso  di  specie
alcuna esigenza unitaria,  dunque  in  violazione  del  principio  di
sussidiarieta'; 
        iv) in subordine, nel caso in cui si volesse invece  ritenere
sussistente una esigenza unitaria di livello  statale,  effettua  una
«chiamata in sussidiarieta'» in  una  materia  non  rientrante  nella
competenza legislativa  esclusiva  dello  Stato,  prevedendo  che  le
Regioni intervengano nell'esercizio di tale funzione con un  semplice
parere,  anziche'  con  una  intesa,  come  prescritto  invece  dalla
consolidata giurisprudenza costituzionale sul tema. 
III. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  557,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella parte in cui introduce il comma
5-sexies nell'art.  19  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,
n. 111, per  violazione  dell'art.  3,  primo  comma,  Cost.,  e  del
principio di ragionevolezza, nonche' dell'art. 34, primo comma, Cost. 
    III.1. - Il contenuto normativo della disposizione. 
    Come si e' visto piu' sopra, l'art. 1, comma 557, della legge  n.
197 del 2022 introduce nell'ambito dell'art. 19 del decreto-legge  n.
98 del 2011 un nuovo comma 5-sexies, il quale prevede che «in sede di
prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le
disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con  i
parametri indicati all'art. 1, comma 978,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178». La norma oggetto del presente giudizio dispone inoltre
che «per l'anno scolastico 2024/2025, il  decreto  di  cui  al  comma
5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del  presente  articolo
definisce un contingente organico comunque  non  superiore  a  quello
determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis»,  e  che  «a
decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al  comma
5-quater  o  quello  di  cui  al  comma  5-quinquies   definisce   un
contingente organico comunque  non  superiore  a  quello  determinato
sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente». 
    Al riguardo, deve essere evidenziato che i precedenti commi  5  e
5-bis del medesimo art. 19,  con  riferimento  agli  anni  scolastici
2012-2013 e 2013-2014, pur prevedendo per «le istituzioni scolastiche
autonome costituite con un numero di alunni inferiore a  600  unita',
ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole  isole,  nei
comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita'
linguistiche»,  l'impossibilita'  di  essere  assegnate  a  dirigenti
scolastici con incarico a tempo  indeterminato,  disponevano  che  le
stesse fossero «conferite in  reggenza  a  dirigenti  scolastici  con
incarico su altre istituzioni scolastiche autonome» (comma 5); e  pur
prevedendo che alle medesime istituzioni scolastiche sopra richiamate
non  potessero  essere  assegnati  posti  di  direttore  dei  servizi
generali e amministrativi in via esclusiva, disponevano che il  posto
fosse  comunque  assegnato   «in   comune   con   altre   istituzioni
scolastiche» (comma 5-bis). Nello stesso senso,  del  resto,  dispone
per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024,  l'art.  1,
comma 978, della legge n. 178 del 2020, limitandosi a  rimodulare  il
numero di studenti minimo che  le  istituzioni  scolastiche  autonome
devono  possedere  per  poter  essere   assegnatarie   di   dirigenti
scolastici  titolari  e  di  direttori   dei   servizi   generali   e
amministrativi in esclusiva. Ebbene,  deve  subito  essere  messo  in
evidenza che la disposizione che  in  questa  sede  si  contesta,  al
contrario,  non  prevede,  per  gli  anni  scolastici  successivi  al
2023/2024,  la  perdurante  applicabilita'  delle  sopra   richiamate
previsioni inerenti alla «reggenza» delle istituzioni scolastiche per
i dirigenti scolastici e alla condivisione dei direttori dei  servizi
generali e amministrativi; come si vedra', l'art. 19, comma 5-sexies,
del  decreto-legge  n.  98  del  2011,   risulta   costituzionalmente
illegittimo anche (ma non solo) in ragione di tale omissione, per  le
ragioni che di seguito si espongono. 
    III.2. - La violazione dell'art. 3, primo  comma,  Cost.,  e  del
principio di ragionevolezza. 
    La disciplina piu' sopra richiamata determina, innanzi tutto, una
evidente violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., e del  principio
di ragionevolezza. Al  riguardo,  deve  essere  evidenziato  come  il
meccanismo predisposto dalla normativa che in questa sede si contesta
sia volto essenzialmente a perseguire - «a regime», per  cosi'  dire,
ossia in generale per l'avvenire e senza alcuna limitazione temporale
-  l'obiettivo  della  progressiva  riduzione  del  contingente   dei
dirigenti  scolastici  e  dei  direttori  dei  servizi   generali   e
amministrativi e dunque  della  progressiva  contrazione  della  rete
scolastica. E' bene precisare  come  tale  obiettivo  sia  perseguito
prescindendo del tutto dalle esigenze sostanziali di servizio cui  la
stessa  e'  destinata  e,  in   particolare,   dall'andamento   della
popolazione scolastica: cio' risulta palese dalla circostanza secondo
la  quale,  in  base  alla  disposizione  che  qui  si  censura,   il
dimensionamento del contingente di personale e  (dunque)  della  rete
scolastica puo' essere modificato solo, per  cosi'  dire,  «verso  il
basso», ossia nel senso di una sua contrazione, o al massimo  restare
uguale a se stesso. Viceversa, non e' previsto alcun  meccanismo  per
adeguare  «verso  l'alto»  il  dimensionamento  del  contingente   di
personale e della rete, e cio' anche nell'ipotesi di  crescita  della
popolazione scolastica o comunque di un diverso  apprezzamento  delle
esigenze  da  tenere  in   considerazione   nella   definizione   del
contingente organico dei dirigenti scolastici  e  dei  direttori  dei
servizi generali e amministrativi,  ai  sensi  dei  precedenti  commi
5-quater e 5-quinquies. L'assenza di un meccanismo di tal genere  e',
evidentemente, del  tutto  irragionevole,  poiche'  non  consente  di
tenere  in  alcun  conto  le  esigenze   del   territorio,   al   cui
soddisfacimento   il   servizio   di   istruzione   e'   finalizzato.
L'irragionevolezza  che  qui  si  denunzia,  peraltro,  e'   vieppiu'
aggravata dalla circostanza secondo la quale, come piu' sopra  si  e'
rilevato,  la  disciplina  in  questione  non  prevede  -  a  mo'  di
bilanciamento rispetto alle  esigenze  di  contenimento  della  spesa
pubblica, cui evidentemente e' ispirata  la  previsione  che  qui  si
contesta - la possibilita', anche per gli anni scolastici  successivi
al  2023-2024,  di  fare  uso  dell'istituto  della  «reggenza»   dei
dirigenti scolastici, e di affidare  le  istituzioni  scolastiche  di
minori dimensioni a direttori dei servizi generali  e  amministrativi
«in comune» con altre istituzioni  scolastiche.  In  tal  modo  anche
quelle residue chanches di fronteggiare le esigenze di  servizio  che
emergono dal territorio vengono evidentemente poste  nel  nulla,  non
consentendosi alle Regioni la possibilita' di  dimensionare  la  rete
scolastica con alcuni margini di flessibilita', la'  dove  i  bisogni
sono particolarmente  pressanti.  In  sintesi,  la  disciplina  posta
dall'art.  19,  comma  5-sexies,  del  decreto-legge  98  del   2011,
introdotto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022,  deve
ritenersi costituzionalmente illegittima per violazione dell'art.  3,
primo comma, Cost., e del principio di ragionevolezza, nella parte in
cui e' gravata da un duplice ordine di omissioni: 
        a) innanzi tutto,  nella  parte  in  cui  non  prevede  alcun
meccanismo per adeguare «verso l'alto» il dimensionamento della  rete
degli istituti scolastici pur nei casi in cui cio' si dovesse  invece
rendere necessario per  effetto  dell'incremento  delle  esigenze  di
erogazione del servizio; 
        b) in secondo luogo,  nella  parte  in  cui  non  prevede  la
perdurante applicabilita' anche agli anni  scolastici  successivi  al
2023/2024 delle disposizioni inerenti alla reggenza delle istituzioni
scolastiche e alla condivisione dei direttori dei servizi generali  e
amministrativi di cui ai precedenti commi 5 e 5-bis, nonche' all'art.
1, comma 978, della legge n. 178 del 2020. 
    III.3. - La violazione dell'art. 34, primo comma, Cost. 
    Ragioni analoghe a quelle appena  evocate  depongono  chiaramente
anche  nel  senso  della  violazione,  da  parte  della  disposizione
legislativa de qua, dell'art. 34, primo comma, Cost., e del principio
costituzionale secondo il quale «fa scuola e'  aperta  a  tutti».  E'
infatti evidente che tale principio sarebbe del tutto  privo  di  una
garanzia di effettivita', ove si  consentisse  l'introduzione  di  un
meccanismo, quale quello piu' sopra descritto, volto  realizzare  una
contrazione del contingente di  personale  e  della  rete  scolastica
prescindendo del tutto dalle esigenze di servizio cui  la  stessa  e'
destinata  e,  in  particolare,  dall'andamento   della   popolazione
scolastica. Un meccanismo che - lo si ripete - contempla soltanto  la
possibilita' che il contingente di personale  e  la  rete  scolastica
subiscano variazioni «in riduzione», o che al massimo restino  uguali
a se stessi,  non  prevedendo  invece  in  alcun  modo  l'ipotesi  di
variazioni «in aumento», neppure ove si verifichi una crescita  della
popolazione  scolastica  o  comunque  si   proceda   a   un   diverso
apprezzamento  delle  esigenze  da  tenere  in  considerazione  nella
definizione del contingente organico di  dirigenti  scolastici  e  di
direttori  dei  servizi  generali  e  amministrativi,  ai  sensi  dei
precedenti commi  5-quater  e  5-quinquies.  Anche  in  questo  caso,
peraltro, la violazione  del  parametro  costituzionale  invocato  e'
aggravata  dalla  mancata  estensione,  anche  agli  anni  scolastici
successivi al 2023-2024, della possibilita' di assegnare gli istituti
scolastici di minori dimensioni a dirigenti scolastici «reggenti» e a
direttori dei servizi generali e amministrativi in  condivisione.  Le
norme che fino ad oggi hanno consentito tale ipotesi sono  invece  di
particolare importanza, perche' permettono di bilanciare,  almeno  in
parte, l'esigenza di contenimento della finanza pubblica con  quella,
costituzionalmente fondata (anche) sull'art. 34 Cost., di  assicurare
la predisposizione di una rete scolastica che consenta effettivamente
a tutti di usufruire del relativo servizio senza dover far  fronte  a
ostacoli insormontabili sia dal punto di vista economico che sotto il
profilo organizzativo. La disposizione che  qui  si  contesta,  nella
parte in cui non prevede un meccanismo in grado di tenere conto degli
effettivi andamenti della popolazione scolastica e nella parte in cui
non consente di utilizzare anche per gli anni  scolastici  successivi
al 2023-2024 gli istituti della reggenza del dirigente  scolastico  e
della   condivisione   del   direttore   dei   servizi   generali   e
amministrativi,   priva   quindi   di   effettivita'   il   principio
costituzionale secondo il quale «la scuola e' aperta  a  tutti»,  ben
potendo avere  l'esito  di  rendere  del  tutto  inadeguata  la  rete
rispetto alle  concrete  esigenze  dell'utenza  e  della  popolazione
scolastica. 
    Anche da questa prospettiva, dunque,  la  disposizione  censurata
appare gravata dai due evocati ordini di lacune,  le  quali  dovranno
necessariamente essere colmate  per  consentire  l'adeguamento  della
stessa alle previsioni costituzionali. 
    III.4. -  Sulla  «ridondanza»  dei  vizi  denunciati  in  lesione
indiretta delle attribuzioni costituzionali della Regione. 
    Da ultimo, anche con riferimento alle censure appena esposte,  e'
necessario  evidenziare  come,  nonostante  le  stesse  lamentino  la
violazione di parametri  costituzionali  estranei  al  riparto  delle
competenze tra Stato e Regioni, tale violazione e'  assolutamente  in
grado di «ridondare» in danno  -  quale  lesione  indiretta  -  delle
prerogative costituzionali della Regione. In particolare,  come  gia'
si e'  argomentato  nel  par.  I.2.2.,  tramite  la  definizione  del
contingente di  dirigenti  scolastici  e  di  direttori  dei  servizi
generali e amministrativi, e il suo riparto tra le Regioni, lo  Stato
predetermina quasi integralmente - e in termini comunque vincolanti -
la funzione regionale di dimensionamento della  rete  scolastica.  Da
cio', dunque, emerge chiaramente  come  la  lamentata  violazione  di
parametri    costituzionali    extracompetenziali    si    ripercuota
negativamente  sull'esercizio  di  prerogative  costituzionali  delle
Regioni, le quali risultano quindi indirettamente lese. Per di  piu',
anche in questo caso, gli specifici vizi che affliggono la  normativa
qui contestata sono tali da «obbligare» le Regioni  a  esercitare  le
proprie funzioni legislative, e soprattutto amministrative,  in  modo
tale da perpetuare  e  anzi  approfondire  la  violazione  dei  sopra
richiamati  parametri  costituzionali:  in  modo  tale,   cioe',   da
configurare in modo evidentemente irragionevole la  rete  scolastica,
condannandola a una progressiva e continua contrazione, senza  tenere
conto in alcun modo delle esigenze dell'utenza e, in particolare,  di
eventuali futuri incrementi della popolazione scolastica. 
IV. - Illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  558,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, per violazione  degli  articoli  117,
terzo comma, 118, primo comma, e 119, Cost., nonche' del principio di
leale collaborazione. 
    IV.1. - Il contenuto normativo della disposizione. 
    L'art. 1, comma 558, della legge n. 197 del 2022, prevede  quanto
segue:  «I  risparmi   conseguiti   mediante   l'applicazione   della
disciplina di cui al  comma  557  confluiscono,  previo  accertamento
degli stessi, in un fondo istituito nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere destinati  ad
incrementare  il  Fondo  per  il  funzionamento   delle   istituzioni
scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, il fondo unico nazionale per la  dirigenza  scolastica,
il  fondo  integrativo  di  istituto,  anche  con  riferimento   alle
indennita'  destinate   ai   direttori   dei   servizi   generali   e
amministrativi, il fondo di cui all'art. 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107, nonche' al pagamento  delle  supplenze  brevi  e
saltuarie del personale scolastico. Nel fondo istituito ai sensi  del
primo  periodo   confluiscono   le   eventuali   economie   derivanti
dall'applicazione dell'art. 1, comma 978,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, previo accertamento operato con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione  e  del  merito,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Le  risorse  del  fondo  istituito  ai
sensi del primo periodo sono ripartite annualmente  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel
medesimo fondo con uno o  piu'  decreti  di  variazione  compensativa
adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze». 
    La disposizione sopra riportata istituisce un fondo nel  bilancio
dello Stato, nell'ambito della materia  «istruzione»,  affidata  alla
competenza  legislativa  concorrente  dello  Stato  e  delle  Regioni
dall'art. 117, terzo comma, Cost., prevedendo pero' che le risorse di
tale fondo siano ripartite ad opera di  un  decreto  ministeriale  in
totale assenza di qualunque meccanismo collaborativo con  il  sistema
delle Regioni. 
    IV.2. - Il contrasto con gli  articoli  117,  terzo  comma,  118,
primo comma,  e  119,  Cost.,  nonche'  con  il  principio  di  leale
collaborazione. 
    La   disciplina   piu'   sopra   sommariamente   richiamata    e'
incostituzionale per violazione degli articoli 117, terzo comma, 118,
primo  comma,  e  119,  Cost.,  nonche'  del   principio   di   leale
collaborazione.  Secondo  la  giurisprudenza   costituzionale   ormai
consolidata, infatti, l'art.  119  Cost.,  non  consente  alla  legge
statale di istituire fondi con vincolo di destinazione  riconducibili
a materie di competenza regionale (cfr., di recente, sentenza n.  155
del 2020), salvo che essa non preveda, in ossequio al c.d. «paradigma
della sussidiarieta' legislativa», l'intesa  nella  piu'  appropriata
sede individuata all'interno del «sistema delle Conferenze»  ai  fini
delle scelte concernenti il trasferimento  delle  risorse  (cfr.,  ad
es., le sentt. n. 71, n. 78 e n. 87  del  2018,  nonche'  n.  56  del
2019). 
    L'art. 1, comma 558, della legge n. 197 del  2022,  dunque,  deve
essere dichiarato  incostituzionale,  per  violazione  dei  parametri
sopra richiamati, «nella parte in cui non prevede che il decreto  del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con il quale si  provvede  al  riparto
delle risorse esistenti nel fondo istituito dal medesimo  comma  558,
sia adottato previa intesa  acquisita  nella  sede  della  Conferenza
unificata». 
V. - Sintesi delle questioni di legittimita' costituzionale  proposte
con il presente ricorso. 
    In chiusura del  presente  ricorso,  la  Regione  Puglia  ritiene
opportuno, per maggiore chiarezza  e  per  agevolare  la  trattazione
della causa, offrire una sintetica ricapitolazione delle questioni di
legittimita' costituzionale sottoposte al giudizio di  questa  Ecc.ma
Corte. 
    Questione n. 1 (supra,  par.  I).  Illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  nella
parte  in  cui  introduce  il  comma  5-quater   nell'art.   19   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, non prevedendo, tra i criteri per
l'adozione del decreto ministeriale  di  definizione  e  riparto  del
contingente organico dei dirigenti scolastici  e  dei  direttori  dei
servizi generali e amministrativi, anche quello della  necessita'  di
tenere conto delle peculiarita' delle aree  interne  e  del  contesto
socio-economico  svantaggiato  in  cui  si  collocano  gli   istituti
scolastici, per violazione: 
        dell'art.  3,  primo  comma,  Cost.,  e  del   principio   di
eguaglianza-ragionevolezza  ivi  sancito,  in  quanto  determina   un
trattamento differente per situazioni del tutto equivalenti; 
        dell'art.  3,  secondo  comma,  Cost.,  e  del  principio  di
eguaglianza sostanziale ivi sancito, in quanto determina una evidente
abdicazione della Repubblica al dovere di rimuovere gli  ostacoli  di
«ordine economico e sociale» che impediscono «il pieno sviluppo della
persona umana» cui la stessa e' costituzionalmente tenuta; 
        dell'art.  34,  primo  comma,  Cost.,  e  del  principio   di
«apertura a tutti» della scuola ivi sancito, in quanto condanna  tale
principio  alla  ineffettivita'  nelle  aree  interne  e  nelle  aree
caratterizzate da un contesto socio-economico svantaggiato; 
        dell'art. 34,  secondo  comma,  Cost.,  in  quanto  determina
l'inadempimento   del   dovere   -   derivante   dall'obbligatorieta'
dell'istruzione  scolastica  inferiore  -  di  predisporre  una  rete
scolastica  che  consenta  senza  eccessivi  sacrifici  a  tutte   le
famiglie, in qualunque condizione, di garantire  la  frequenza  della
scuola inferiore ai propri figli; 
        dell'art. 97, secondo comma,  Cost.,  in  quanto  la  mancata
considerazione    dei    criteri    sopra    richiamati     impedisce
all'amministrazione  scolastica  di   raggiungere   i   propri   fini
istituzionali,  consistenti  nel  garantire   la   piena   attuazione
dell'art. 34 Cost., e - piu' in generale - nel consentire a  tutti  i
discenti di avere l'opportunita' di sviluppare in  pieno  la  propria
personalita'. 
    Questione n. 2 (supra,  par.  I).  Illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  nella
parte  in  cui  introduce  il  comma  5-quater   nell'art.   19   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, affidando agli uffici  scolastici
regionali, «sentite le  Regioni»,  il  compito  di  provvedere  «alla
ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato», per
violazione: 
        dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in  quanto  introduce
nell'ordinamento una disposizione di  dettaglio  in  una  materia  di
legislazione concorrente quale e' quella della «istruzione»; 
        dell'art. 118, secondo comma, Cost.,  in  quanto  alloca  una
funzione amministrativa in  una  materia  di  competenza  legislativa
concorrente (l'«istruzione»), quando invece  cio'  competerebbe  alla
legge regionale; 
        dell'art. 118, primo  comma,  Cost.,  in  quanto  alloca  una
funzione  amministrativa  all'amministrazione   statale   senza   che
sussista   alcuna   esigenza    unitaria,    disponendo    ovviamente
l'amministrazione   regionale   dell'ambito    valutativo    adeguato
all'esercizio della funzione in questione; 
        in subordine, degli articoli 117, terzo comma, e  118,  primo
comma, Cost., nonche'  del  principio  di  leale  collaborazione,  in
quanto determina una «chiamata in sussidiarieta'» in una materia  non
rientrante   nella   competenza   legislativa    esclusiva    statale
(l'«istruzione»),   prevedendo   che    le    Regioni    intervengano
nell'esercizio di tale funzione con un semplice parere, anziche'  con
una   intesa,   come   prescritto   invece    dalla    giurisprudenza
costituzionale sul tema. 
    Questione n. 3 (supra, par.  II).  Illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  nella
parte  in  cui  introduce  il  comma  5-quinquies  nell'art.  19  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, prevedendo che il decreto di  cui
al precedente comma 5-quater venga adottato, scaduto il  termine  del
31 maggio, dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, senza intesa in Conferenza
unificata, per violazione: 
        degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo  comma,  Cost.,
nonche' del principio di leale collaborazione, in quanto  prevede  la
possibilita'   che   una   funzione   amministrativa   -    ancorche'
riconducibile a un ambito di competenza legislativa  esclusiva  dello
Stato («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»,  di
cui  all'art.   117,   secondo   comma,   lettera   g),   Cost.,   ma
inestricabilmente intrecciata con le funzioni di competenza regionale
inerenti al  dimensionamento  della  rete  scolastica  (riconducibili
invece alla materia «istruzione» di cui all'art.  117,  terzo  comma,
Cost.), e comunque determinante un chiaro  effetto  di  conformazione
vincolante sulle stesse - sia esercitata tramite un procedimento  che
contempla   solo   un   ossequio   meramente   formale   alla   leale
collaborazione, non prefigurando  invece  alcun  meccanismo  tale  da
agevolare, se non l'accordo tra le istituzioni coinvolte,  almeno  il
progressivo ed effettivo avvicinamento dei  punti  di  vista,  e  che
comunque risulti  in  grado  di  garantire  che  le  posizioni  delle
amministrazioni  regionali   concernenti   le   esigenze   circa   il
dimensionamento della rete scolastica possano essere effettivamente e
autenticamente prese in considerazione  dalle  amministrazioni  dello
Stato gia' nella  fase  istruttoria,  antecedente  alla  trasmissione
dello schema di decreto alla Conferenza unificata. 
    Questione n. 4 (supra, par.  II).  Illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  nella
parte  in  cui  introduce  il  comma  5-quinquies  nell'art.  19  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, non prevedendo, tra i criteri per
l'adozione del decreto ministeriale  di  definizione  e  riparto  del
contingente organico dei dirigenti scolastici  e  dei  direttori  dei
servizi generali e amministrativi, anche quello della  necessita'  di
tenere conto delle peculiarita' delle aree  interne  e  del  contesto
socio-economico  svantaggiato  in  cui  si  collocano  gli   istituti
scolastici, per violazione: 
        dell'art.  3,  primo  comma,  Cost.,  e  del   principio   di
eguaglianza-ragionevolezza  ivi  sancito,  in  quanto  determina   un
trattamento differente per situazioni del tutto equivalenti; 
        dell'art.  3,  secondo  comma,  Cost.,  e  del  principio  di
eguaglianza sostanziale ivi sancito, in quanto determina una evidente
abdicazione della Repubblica al dovere di rimuovere gli  ostacoli  di
«ordine economico e sociale» che impediscono «il pieno sviluppo della
persona umana» cui la stessa e' costituzionalmente tenuta; 
        dell'art.  34,  primo  comma,  Cost.,  e  del  principio   di
«apertura a tutti» della scuola ivi sancito, in quanto condanna  tale
principio  alla  ineffettivita'  nelle  aree  interne  e  nelle  aree
caratterizzate da un contesto socio-economico svantaggiato; 
        dell'art. 34,  secondo  comma,  Cost.,  in  quanto  determina
l'inadempimento    del    dovere    derivante    dall'obbligatorieta'
dell'istruzione  scolastica  inferiore  -  di  predisporre  una  rete
scolastica  che  consenta  senza  eccessivi  sacrifici  a  tutte   le
famiglie, in qualunque condizione, di garantire  la  frequenza  della
scuola inferiore ai propri figli; 
        dell'art. 97, secondo comma,  Cost.,  in  quanto  la  mancata
considerazione    dei    criteri    sopra    richiamati     impedisce
all'amministrazione  scolastica  di   raggiungere   i   propri   fini
istituzionali,  consistenti  nel  garantire   la   piena   attuazione
dell'art. 34 Cost., e - piu' in generale - nel consentire a  tutti  i
discenti di avere l'opportunita' di sviluppare in  pieno  la  propria
personalita'. 
    Questione n. 5 (supra, par.  II).  Illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  nella
parte  in  cui  introduce  il  comma  5-quinquies  nell'art.  19  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, affidando agli uffici  scolastici
regionali, «sentite le  regioni»,  il  compito  di  provvedere  «alla
ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato», per
violazione: 
        dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in  quanto  introduce
nell'ordinamento una disposizione di  dettaglio  in  una  materia  di
legislazione concorrente quale e' quella della «istruzione»; 
        dell'art. 118, secondo comma, Cost.,  in  quanto  alloca  una
funzione amministrativa in  una  materia  di  competenza  legislativa
concorrente l'«istruzione»), quando  invece  cio'  competerebbe  alla
legge regionale; 
        dell'art. 118, primo  comma,  Cost.,  in  quanto  alloca  una
funzione  amministrativa  all'amministrazione   statale   senza   che
sussista   alcuna   esigenza    unitaria,    disponendo    ovviamente
l'amministrazione   regionale   dell'ambito    valutativo    adeguato
all'esercizio della funzione in questione; 
        in subordine, degli articoli 117, terzo comma, e  118,  primo
comma, Cost., nonche'  del  principio  di  leale  collaborazione,  in
quanto determina una «chiamata in sussidiarieta'» in una materia  non
rientrante   nella   competenza   legislativa    esclusiva    statale
(l'«istruzione»),   prevedendo   che    le    Regioni    intervengano
nell'esercizio di tale funzione con un semplice parere, anziche'  con
una   intesa,   come   prescritto   invece    dalla    giurisprudenza
costituzionale sul tema. 
    Questione n. 6 (supra, par. III).  Illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, laddove
introduce il comma 5-sexies nell'art. 19 del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, disponendo che  «per  l'anno  scolastico  2024/2025,  il
decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies
del presente articolo definisce un contingente organico comunque  non
superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5  e
5-bis», e che «a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto
di cui al comma  5-quater  o  quello  di  cui  al  comma  5-quinquies
definisce un contingente organico comunque  non  superiore  a  quello
determinato sulla base  dei  criteri  definiti  nell'anno  scolastico
precedente», nella parte in cui non prevede: 
        a)  alcun  meccanismo  per   adeguare   «verso   l'alto»   il
dimensionamento del contingente di personale e della rete  scolastica
pur nei casi in cui cio' si dovesse  invece  rendere  necessario  per
effetto dell'incremento della relativa popolazione, e 
        b) la perdurante applicabilita' anche  agli  anni  scolastici
successivi al 2023/2024 delle previsioni inerenti alla reggenza delle
istituzioni scolastiche e alla condivisione dei direttori dei servizi
generali e amministrativi di  cm  ai  precedenti  commi  5  e  5-bis,
nonche' all'art. 1, comma 978, della  legge  n.  178  del  2020,  per
violazione: 
          dell'art. 3, primo  comma,  Cost.,  a  causa  dell'assoluta
irragionevolezza di un meccanismo che, a regime, e  in  generale  per
l'avvenire, senza alcuna limitazione temporale,  punta  a  realizzare
una contrazione del contingente di personale e della rete  scolastica
prescindendo del tutto dalle esigenze  sostanziali  di  servizio  cui
quest'ultima e' destinata e,  in  particolare,  dall'andamento  della
popolazione scolastica,  per  di  piu'  senza  alcuno  strumento  che
consenta il dimensionamento della rete scolastica con alcuni  margini
di flessibilita', la' dove i bisogni sono particolarmente pressanti; 
          dell'art. 34, primo comma, Cost., in  quanto,  introducendo
un meccanismo volto realizzare una  contrazione  del  contingente  di
personale e  della  rete  scolastica  prescindendo  del  tutto  dalle
esigenze sostanziali di servizio cui quest'ultima e' destinata e,  in
particolare, dall'andamento della popolazione scolastica, per di piu'
senza alcuno  strumento  di  flessibilizzazione  del  dimensionamento
della rete, priva di effettivita' il principio costituzionale secondo
il quale «la scuola e' aperta a tutti», ben potendo avere l'esito  di
rendere del tutto inadeguata la suddetta rete rispetto alle  esigenze
dell'utenza nel caso di crescita della popolazione scolastica. 
    Questione n. 7 (supra, par.  IV).  Illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 558, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  nella
parte in cui non prevede che il decreto del Ministro  dell'istruzione
e del merito, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il quale si provvede al riparto delle risorse  esistenti
nel fondo istituito dal  medesimo  comma  558,  sia  adottato  previa
intesa  acquisita  nella  sede  della   Conferenza   unificata,   per
violazione: 
        degli articoli 117, terzo comma, 118,  primo  comma,  e  119,
Cost., nonche' del principio di leale collaborazione, in  quanto  non
e' consentito alla legge statale di istituire fondi  con  vincolo  di
destinazione riconducibili a materie di competenza  regionale  (quale
e' l'«istruzione», nella  quale  l'intervento  normativo  de  quo  si
colloca), salvo che essa non preveda, in ossequio al c.d.  «paradigma
della sussidiarieta' legislativa», l'intesa  nella  piu'  appropriata
sede individuata all'interno del «sistema delle Conferenze»  ai  fini
delle scelte concernenti il trasferimento delle risorse. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Regione Puglia, come sopra rappresentata e difesa, chiede  che
questa Ecc.ma Corte  costituzionale,  in  accoglimento  del  presente
ricorso, dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  commi
557 e 558,  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025),  nei  limiti  e  nei  termini
sopra esposti. 
        Bari-Roma, 27 febbraio 2023 
 
                       L'avv. prof.: Cecchetti