N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 ottobre 2022
Ordinanza del 13 ottobre 2022 del Tribunale di Verbania nel procedimento civile promosso da T. E. contro INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale . Sanzioni amministrative - Previdenza e assistenza - Previsione che punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, come convertito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui. - Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), art. 3, comma 6.(GU n.12 del 22-3-2023 )
IL GIUDICE DEL LAVORO Il giudice dott. Mauro D'Urso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 ottobre 2022, letti gli atti del procedimento civile instaurato ex art. 6 decreto legislativo 150/2011 da T E avverso l'ordinanza ingiunzione n. emessa dall'Inps e notificatagli in data avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 comma 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 per l'integrazione della condotta di «omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali» in un importo inferiore alla soglia di euro 10.000;ritenuta sussistente e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma in parola laddove prevede che «Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000» senza la previsione di un regime di maggiore graduazione della sanzione per le ipotesi di particolare esiguita' dell'omissione contributiva; Osserva Rilevanza In primo luogo la questione, ove fondata, e' rilevante nel presente procedimento. Infatti, con l'Avviso di accertamento emesso in data l'Inps ha contestato ad E T in qualita' di legale rappresentante della omonima ditta individuale la violazione dell'art. 2 comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 683 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali). Violazione rimasta accertata per il periodo gennaio/giugno in euro 190,52. Quindi, constatato l'ulteriore omesso pagamento dei contributi non versati entro tre mesi dalla notifica del sopra indicato Avviso di accertamento e l'omesso pagamento anche della sanzione amministrativa «estintiva» del procedimento sanzionatorio gia' liquidata in quella sede accertativa in euro 16.666,67 (questa in asserita applicazione dell'art. 16 della legge 689/1981), l'Inps in data ha notificato ad E T - opponente nell'intestato procedimento - l'ordinanza ingiunzione n. liquidata in euro 17.500. Avverso quest'ultima ordinanza ingiunzione E T ha formulato tempestiva opposizione resistita in giudizio dall'Inps costituitasi con comparsa del 29 giugno 2022. I motivi di opposizione concretantisi nella contestazione della notifica del «primigenio» Avviso di Accertamento e nella mancata integrazione della fattispecie contestata non appaiono fondati. Quanto ai primi, infatti, e' documentale l'avvenuta notifica dell'Avviso di accertamento nel luogo di residenza del resistente nelle mani della madre familiare convivente, ed in nulla rileva la circostanza addotta dall'opponente secondo la quale la madre mai lo avrebbe informato di tale notifica impedendogli, cosi', di adempiere tempestivamente all'omesso versamento contestatogli. Quanto al secondo motivo «di merito», e' documentale il flusso UniEmens inviato dall'azienda dell'opponente con sistemi automatizzati ai sensi dell'art. 44 della legge n. 326 del 2003 sulla base del quale l'Inps ha comunicato con il modello DM10 Virtuale, la somma contributiva a debito a carico del datore di lavoro per l'anno e, quindi, ha accertato l'omissione contributiva nell'importo di euro 190,52. Cio' posto dato il principio giurisprudenziale consolidato per cui in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10 attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l'ammontare degli obblighi contributivi, e' valutabile come prova della effettiva corresponsione degli emolumenti ai lavoratori (in tale senso la recente sentenza della Corte di cassazione Penale n. 28647/2020 ed i plurimi richiami giurisprudenziali in essa ulteriormente svolti), anche tale difesa dell'opponente non appare accoglibile. Ne consegue, si ribadisce, la rilevanza della questione nel presente procedimento in quanto, laddove fondata, essa porterebbe all'annullamento della ordinanza ingiunzione - diversamente da confermare - con accoglimento della opposizione. Non manifesta infondatezza Fermo quanto detto circa la rilevanza, si osserva come il legislatore nella fissazione di un minimo e di un massimo della sanzione amministrativa che «parte» da euro 10.000 ed «arriva» fino ad euro 50.000 abbia sottoposto ad una irragionevole disparita' di trattamento i trasgressori della norma per le omissioni contributive sotto la soglia di rilevanza penale fino alla omissione di euro 10.000. Cio' che si intende sottolineare e', cioe', il fatto che in astratto il trasgressore che massimamente viola il precetto normativo nella suo massimo valore sottosoglia (per euro 10.000) puo' soffrire una sanzione amministrativa che nella sua previsione massima pari ad euro 50.000, rappresenta il quintuplo della violazione. Diversamente, il trasgressore per un importo minimo oggetto della omissione, pari ad esempio ad euro 100, anche nella irrogazione della sanzione amministrativa minima prevista dalla legge pari ad euro 10.000 viene in realta' sanzionato per un importo che rappresenta il centuplo della propria violazione. Cio' con una evidente asimmetria di trattamento dei cittadini che, pure, violando con diversa gravita' il precetto normativo, non vedono tale diversa gravita' altrettanto diversamente ponderata e graduata nella determinazione della sanzione. Ne', in tale senso, costituisce un valido correttivo della norma il richiamo ai criteri di commisurazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 689/1981 - pure applicabile alla fattispecie del caso concreto per effetto dell'art. 6 del decreto Legislativo n. 8/2016 - poiche', per quanto detto, la previsione della sanzione minima pari ad euro 10.000 prevista dalla norma dell'art. 3 comma 6 del decreto legislativo 8/2016 non consente una effettiva graduazione della sanzione commisurata alla «gravita' della violazione». La segnalata irragionevole sperequazione si presenta lampante proprio ed anche nella fattispecie del caso concreto laddove, a fronte di una omissione contributiva di euro 190,52 la norma sanzionatoria, anche laddove fosse applicata nella minima afflizione pari ad euro 10.000 da parte di questo Giudice, comporterebbe per T E l'irrogazione di una sanzione pari a 52 volte la violazione commessa. Ben al di sotto del quintuplo previsto in astratto quale sanzione massima per la violazione piu' grave. Questo giudice osserva, infine, come la novita' esposta all'udienza del 12 ottobre 2022 dall'Inps non incida sui termini della questione come sopra proposti e rimessa alla Suprema Corte. Infatti, l'Inps richiamando una propria nota del direttore generale, la n. 3516 del 27 settembre 2022, ha invitato le proprie articolazioni locali a «rivedere» la sanzione irrogabile alla luce del comma 5 dell'art. 9 decreto legislativo 8 del 2016 osservando che per le omissioni accertate con riferimento al periodo antecedente alla entrata in vigore della depenalizzazione (prima cioe' del 6 febbraio 2016) la sanzione possa essere limitata nella misura della meta'. Si osserva come, pero', anche in questo caso pure ipotizzando nella fattispecie del caso concreto che attiene ad una omissione effettivamente avvenuta anteriormente al febbraio 2016, la applicazione della sanzione in euro 5.000, si tratti comunque di una misura di oltre 25 volte l'omissione contributiva accertata. Dunque, si ritiene, ancora sperequata.
P.Q.M. Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e l'art. 159 c.p. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrarieta' all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3 comma 6 del decreto legislativo n. 8 del 2016 nella parte in cui punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2 comma 1-bis del Dl n. 463/1983 convertito con modifiche dalla legge n. 638 del 11 novembre 1983 con la sanzione la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia integralmente notificata e comunicata alle parti e che sia altresi' notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Dispone la sospensione del procedimento. Verbania, 13 ottobre 2022 Il giudice: D'Urso