N. 43 ORDINANZA 9 febbraio - 16 marzo 2023

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Energia  -  Concessioni  di  grandi  derivazioni  d'acqua   a   scopo
  idroelettrico - Norme della Regione Piemonte - Modalita', procedure
  di assegnazione e  canone  concessorio  -  Ricorso  del  Governo  -
  Lamentata violazione della  competenza  esclusiva  dello  Stato  in
  materia di tutela  della  concorrenza,  dei  principi  fondamentali
  nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale
  dell'energia   nonche'   del   principio   europeo    di    massima
  partecipazione alle procedure di evidenza pubblica - Estinzione del
  processo. 
- Legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2020, n. 26, artt. 2, comma
  4, 4 comma 1, 7, 8 comma 1, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e
  23. 
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo. 
(GU n.12 del 22-3-2023 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2,  comma
4, 4, comma 1, 7, 8, comma 1, 9, 11, da 13 a 16 e da 19 a  23,  della
legge della Regione Piemonte 29 ottobre  2020,  n.  26  (Assegnazione
delle  grandi  derivazioni  ad  uso  idroelettrico),   promosso   dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  28
dicembre 2020-4 gennaio 2021, depositato in cancelleria il 5  gennaio
2021, iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2021 e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  5,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2021. 
    Visti l'atto di  costituzione  della  Regione  Piemonte,  nonche'
l'atto di intervento di Enel Produzione spa e Enel Green Power Italia
srl; 
    udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2023  il  Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 febbraio 2023. 
    Ritenuto  che  il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  con
ricorso notificato il 28 dicembre 2020-4 gennaio 2021, depositato  il
5 gennaio 2021 e iscritto al n.  1  del  registro  ricorsi  2021,  ha
promosso questioni di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  2,
comma 4, 4 comma 1, 7, 8, comma 1, 9, 11, da 13 a 16 e da  19  a  23,
della  legge  della  Regione  Piemonte  29  ottobre   2020,   n.   26
(Assegnazione delle grandi  derivazioni  ad  uso  idroelettrico),  in
riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e  terzo,
della Costituzione; 
    che le disposizioni regionali impugnate disciplinano le modalita'
e  le  procedure  di  assegnazione  delle   concessioni   di   grandi
derivazioni d'acqua  a  scopo  idroelettrico  e  il  relativo  canone
concessorio; 
    che, con una prima censura, il Governo impugna gli artt. 2, comma
4, 4, comma 1, 7, comma 1, 9, comma 1,  e  22  della  suddetta  legge
regionale per  violazione  dell'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 12  della  direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel
mercato interno, nonche' dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),
Cost., in relazione all'art. 12  del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica) in  quanto,  limitando
la loro applicazione alle selezioni degli operatori  per  concessioni
gia' affidate e cessate, eluderebbero l'obbligo  di  affidamento  con
procedura competitiva anche delle nuove concessioni; 
    che,  con  una  seconda  doglianza,  il  ricorrente  lamenta   il
contrasto degli artt. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19,  20  e  23  della
legge reg. Piemonte n. 26 del 2020 con l'art. 117, terzo comma, Cost.
nella  materia  «produzione,  trasporto  e  distribuzione   nazionale
dell'energia»; 
    che  le  disposizioni  impugnate,  in   quanto   non   provvedono
direttamente ed esaustivamente a regolare  i  diversi  aspetti  delle
procedure  di  assegnazione,  ma  ne  rimettono   la   disciplina   a
provvedimenti di rango non legislativo, senza la predeterminazione di
criteri,  contrasterebbero  con  la  «riserva  di  legge  regionale»,
prevista, quale principio fondamentale della  materia,  all'art.  12,
comma 1-ter, del d.lgs. n. 79 del 1999, nel demandare alle regioni la
disciplina delle selezioni dei concessionari; 
    che, con un terzo motivo di ricorso, il Presidente del  Consiglio
dei ministri impugna l'art. 8, comma 1, della legge reg. Piemonte  n.
26 del 2020 in riferimento  all'art.  117,  commi  primo  e  secondo,
lettera e), Cost. in quanto la prevista esclusione dalle procedure di
affidamento delle concessioni di  grandi  derivazioni  idroelettriche
degli operatori economici destinatari di provvedimenti  di  revoca  o
decadenza  di   precedenti   concessioni   per   uso   idroelettrico,
contrasterebbe, per un verso, con il  principio  europeo  di  massima
partecipazione delle procedure di  evidenza  pubblica  e,  per  altro
verso, si discosterebbe dalle  previsioni  concernenti  i  motivi  di
esclusione contenute nell'art. 80, comma 5, lettere c)  e  c-ter),  e
comma 10, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50
(Codice dei contratti pubblici), dettate dallo Stato  nella  potesta'
legislativa esclusiva nella materia «tutela della concorrenza»; 
    che, in ultimo, il ricorrente impugna l'art. 21 della legge  reg.
Piemonte n. 26 del 2020 per violazione dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost., in relazione all'art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. n.  79
del 1999 in quanto, nel  rimettere  a  un  regolamento  della  Giunta
regionale la determinazione dei  fattori  che  compongono  il  canone
concessorio, previa acquisizione del solo  parere  della  commissione
consiliare competente, la disposizione  regionale  non  richiederebbe
l'acquisizione del parere dell'Autorita' di regolazione per  energia,
reti e ambiente (ARERA), come previsto dal parametro interposto; 
    che si e' costituita in giudizio la Regione  Piemonte,  chiedendo
la declaratoria di inammissibilita' e, comunque,  di  non  fondatezza
delle sollevate questioni; 
    che, a  sostegno  dell'impugnativa  del  Governo,  l'associazione
Elettricita' futura - Unione  delle  imprese  elettriche  italiane  e
Utilitalia hanno presentato opinioni scritte, in  qualita'  di  amici
curiae, entrambe ammesse con decreto presidenziale del 14 marzo  2022
ai sensi dell'art.  4-ter  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte  costituzionale  (nel  testo  applicabile  ratione
temporis); 
    che sono intervenute in giudizio Enel Produzione spa e Enel Green
Power Italia srl  le  quali,  dopo  aver  illustrato  le  ragioni  di
ammissibilita' dell'intervento, hanno  svolto  argomenti  a  sostegno
della non fondatezza della prima questione e della  fondatezza  delle
restanti censure sollecitando anche l'autorimessione della  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma  1-quinquies,  del
d.lgs. n. 79 del 1999 concernente il canone concessorio; 
    che, successivamente alla  proposizione  del  ricorso,  e'  stata
approvata la legge della Regione Piemonte  27  luglio  2022,  n.  11,
recante «Modifiche alla  legge  regionale  29  ottobre  2020,  n.  26
(Assegnazione delle grandi derivazioni ad  uso  idroelettrico),  alla
legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge  Finanziaria  per  l'anno
2002) e alla legge regionale 26  aprile  2000,  n.  44  (Disposizioni
normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112 'Conferimento di funzioni e compiti  amministrativi  dello  Stato
alle Regioni ed agli Enti locali, in  attuazione  del  Capo  I  della
legge 15 marzo 1997, n. 59')», che ha apportato alcune modifiche alla
legge oggetto di impugnazione; 
    che, preso atto di  tale  ius  superveniens,  il  ricorrente,  su
delibera del Consiglio  dei  ministri,  con  atto  notificato  il  26
settembre 2022 e depositato il successivo 28 settembre, ha rinunciato
al ricorso; 
    che, in  data  8  novembre  2022,  la  Regione  Piemonte,  previa
conforme deliberazione della Giunta  regionale  (n.  14-5871  del  28
ottobre 2022), ha accettato la rinuncia. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
rinunciato al ricorso indicato in epigrafe; 
    che la Regione Piemonte ha accettato tale rinuncia; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i  giudizi
davanti alla  Corte  costituzionale,  vigente  ratione  temporis,  la
rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita  determina
l'estinzione del processo. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                  Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2023. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA