N. 47 SENTENZA 7 febbraio - 21 marzo 2023

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Tributi - Accertamento sulle  imposte  sui  redditi  -  Tributi  "non
  armonizzati" - Diritti e garanzie del  contribuente  -  Diritto  di
  ricevere  copia  del  verbale  di  chiusura  delle  operazioni   di
  accertamento e di disporre di un termine  di  sessanta  giorni  per
  eventuali controdeduzioni - Previsione  nelle  sole  ipotesi  delle
  verifiche c.d. in loco, anziche' anche per quelle c.d. "a tavolino"
  -  Denunciata   violazione   del   principio   di   eguaglianza   -
  Inammissibilita' della questione  -  Necessita'  di  un  tempestivo
  intervento normativo. 
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.12 del 22-3-2023 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  12,  comma
7, della legge 27 luglio 2000, n. 212  (Disposizioni  in  materia  di
statuto dei diritti del  contribuente),  promosso  dalla  Commissione
tributaria regionale per la Toscana, sezione prima, nel  procedimento
vertente tra Villa Lena  societa'  agricola  srl  e  l'Agenzia  delle
entrate - Direzione provinciale di  Firenze,  con  ordinanza  del  12
maggio 2022,  iscritta  al  n.  75  del  registro  ordinanze  2022  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  27,  prima
serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visti l'atto di costituzione di Villa Lena societa' agricola srl,
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  7  febbraio  2023  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    uditi l'avvocato Francesco  Pistolesi  per  Villa  Lena  societa'
agricola srl e  l'avvocato  dello  Stato  Eugenio  De  Bonis  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 12 maggio 2022 (reg. ord. n. 75 del  2022),
la Commissione tributaria regionale per la Toscana, sezione prima, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma  7,  della  legge  27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto  dei  diritti
del contribuente), nella parte in cui  «non  estende  il  diritto  al
contraddittorio  endoprocedimentale   a   tutte   le   modalita'   di
accertamento  in  rettifica  poste  in  essere   dall'Agenzia   delle
Entrate», se effettuate tramite verifiche "a tavolino". 
    2.- Il giudice rimettente espone di essere investito dell'appello
avverso  la  sentenza  n.  138  del  2021,  con  cui  la  Commissione
tributaria provinciale di Firenze ha rigettato  il  ricorso  proposto
dalla societa' agricola Villa Lena srl per  l'annullamento  dell'atto
di accertamento dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di
Firenze relativo al calcolo delle imposte sui redditi della  societa'
(IRES), sulle attivita' produttive (IRAP), sul valore aggiunto (IVA),
per il periodo di imposta 2014. 
    A fondamento del gravame, la societa' ricorrente  ha  dedotto  la
violazione del  contraddittorio,  essendo  l'avviso  di  accertamento
«scaturito da una mera richiesta di documentazione contabile»,  senza
previa specifica contestazione individuale delle violazioni. 
    Il  motivo  di  appello  avrebbe,  ad  avviso   del   rimettente,
«efficacia   dirimente»,    perche'    porterebbe    all'annullamento
dell'avviso di  accertamento  e  all'assorbimento  delle  censure  di
merito. 
    Da qui, la rilevanza della questione. 
    3.- Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il giudice a
quo osserva che,  mentre  per  i  cosiddetti  "tributi  armonizzati",
l'obbligo  del  contraddittorio  deriverebbe  dal  diritto   europeo,
secondo l'interpretazione fornita dalla Corte  di  giustizia,  per  i
tributi non armonizzati, come l'IRES e l'IRAP, esso sarebbe  previsto
solamente nell'ipotesi di cui all'art. 12, comma 7,  della  legge  n.
212 del 2000 (d'ora in avanti, anche:  statuto  contribuente),  ossia
all'esito di una verifica che si sia svolta  presso  gli  uffici  del
contribuente. 
    Nel caso delle cosiddette verifiche  "a  tavolino"  -  a  cui  e'
riconducibile la fattispecie  in  esame,  essendosi  l'Agenzia  delle
entrate  limitata   ad   acquisire   documentazione   contabile   dal
contribuente - invece, non  sarebbe  previsto  alcun  contraddittorio
endoprocedimentale, secondo il pacifico orientamento della  Corte  di
cassazione. 
    Ad avviso  del  giudice  rimettente,  infatti,  l'interpretazione
costituzionalmente  orientata  dell'art.   12,   comma   7,   statuto
contribuente,   nel   senso   di   ritenere   che   «l'obbligo    del
contraddittorio deve precedere in ogni caso l'emissione di un  avviso
di accertamento all'esito di qualsiasi tipo  di  controllo»,  sarebbe
impedita dal diritto vivente  risalente  alla  sentenza  6  ottobre-9
dicembre  2015,  n.  24823  delle  sezioni  unite  della   Corte   di
cassazione. 
    Tuttavia,  il  contraddittorio  endoprocedimentale  servirebbe  a
garantire, da un lato, il diritto di difesa del contribuente, potendo
far   emergere   elementi   idonei   a   contestare   i   presupposti
dell'accertamento  fiscale;  dall'altro,  il  diritto  ad  una  buona
amministrazione, potendo deflazionare il contenzioso fiscale, in ogni
ipotesi di  controllo  effettuato  dall'amministrazione  finanziaria,
indipendentemente dalle relative modalita'. 
    La norma censurata violerebbe allora l'art. 3 Cost, per «evidente
disparita' di trattamento», in quanto, ogniqualvolta viene svolto  un
accertamento fiscale, sia con verifiche presso il  contribuente,  sia
sulla mera  scorta  della  documentazione  da  questi  acquisita,  il
contribuente stesso  deve  essere  messo  in  condizione  di  fornire
elementi utili a verificare la fondatezza della pretesa tributaria. 
    4.- E' intervenuto in giudizio, con atto depositato il 26  luglio
2022, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   la
questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata. 
    5.- Ad avviso della difesa  dello  Stato,  la  questione  sarebbe
inammissibile per omessa motivazione sulla rilevanza, in quanto, come
emergerebbe dalla  stessa  ordinanza  di  rimessione,  la  CTP  aveva
rigettato  il  ricorso,   non   solo   perche'   il   contraddittorio
endoprocedimentale non era obbligatorio, ma ancor prima perche', come
dedotto  e  dimostrato  dall'Agenzia  delle  entrate,  esso  «si  era
instaurato». 
    La  Commissione  tributaria  regionale  avrebbe,  quindi,  dovuto
preliminarmente rigettare il motivo di appello avverso la sentenza di
primo  grado,  che  aveva  ritenuto  sostanzialmente  rispettato   il
contraddittorio con il contribuente. In  caso  contrario,  infatti  -
qualora il giudice di appello avesse ritenuto infondato  il  suddetto
motivo e, concretamente, realizzato  il  contraddittorio  preliminare
all'avviso  di  accertamento   -   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 12, comma 7,  statuto  contribuente  sarebbe
priva di rilevanza. 
    6.- La questione  sarebbe  inammissibile  anche  per  assenza  di
soluzioni costituzionalmente obbligate, in quanto rientrerebbe  nella
discrezionalita'  legislativa,  giustificata   dalla   natura   degli
interessi in gioco, tener conto delle diverse modalita' con cui  puo'
atteggiarsi  il   rapporto   tra   contribuente   e   amministrazione
finanziaria. 
    La previsione di un obbligo generalizzato di contraddittorio  con
il contribuente, in ogni ipotesi di accertamento fiscale, non sarebbe
pertanto costituzionalmente vincolata. 
    7.- Nel merito, la questione sarebbe  comunque  non  fondata,  in
quanto  l'instaurazione  preventiva  del   contraddittorio   con   il
contribuente,  quando  l'amministrazione   finanziaria   dispone   di
elementi ragionevolmente certi, pregiudicherebbe la speditezza  e  la
capacita' operativa della stessa. 
    8.- Con atto depositato il 25 luglio 2022, si e'  costituita  nel
giudizio  costituzionale  la  societa'  agricola  Villa   Lena   srl,
ricorrente nel giudizio principale, chiedendo  che  la  questione  di
legittimita' costituzionale sia dichiarata fondata. 
    9.- La societa' ricorrente espone - in punto di rilevanza  -  che
dall'ordinanza di rimessione emergerebbe, in  maniera  univoca,  come
non vi sia stato alcun contraddittorio preventivo, essendosi limitata
l'Agenzia delle entrate  ad  una  mera  richiesta  di  documentazione
contabile. 
    Sarebbe, inoltre, priva di  rilievo  la  circostanza  che  l'atto
impositivo abbia ad oggetto anche pretese ai fini IVA, per  le  quali
la necessita' del contraddittorio deriverebbe  dalla  sua  natura  di
tributo armonizzato e, quindi, dal  diritto  europeo,  in  quanto  la
questione di legittimita' costituzionale deve  essere  «circoscritta,
implicitamente,  ma   inequivocabilmente,   alle   pretese   erariali
attinenti alle imposte dirette». 
    10.- La questione sollevata dal giudice a quo sarebbe fondata  in
riferimento all'art. 3 Cost., in quanto «la limitazione ai soli  casi
di  verifiche  presso  i  luoghi  di  esercizio  dell'attivita'   del
contribuente» del contraddittorio endoprocedimentale  sarebbe  lesiva
dei principi di uguaglianza  e  ragionevolezza.  La  ratio  di  detto
contraddittorio, infatti, non sarebbe da ravvisare nella peculiarita'
delle verifiche  eseguite  dall'amministrazione  finanziaria,  bensi'
nell'esigenza di garantire  l'efficienza  e  l'efficacia  dell'azione
amministrativa, nonche' la preventiva difesa del contribuente. 
    La   portata   generale   del   principio   del   contraddittorio
procedimentale, inoltre, deriverebbe dal diritto dell'Unione europea,
ai cui principi, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto  1990,  n.
241 (Nuove norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai  documenti  amministrativi),  deve  conformarsi
l'amministrazione, anche finanziaria. 
    Peraltro, la necessita'  di  una  previa  interlocuzione  con  il
contribuente e' stata estesa in ambiti sempre  maggiori  anche  dalla
legislazione nazionale, soprattutto in caso di accertamenti svolti su
base presuntiva. 
    Nella specie, l'Agenzia  delle  entrate  ha  rettificato  i  dati
dichiarati dal  contribuente,  non  gia'  in  via  analitica,  bensi'
tramite il disconoscimento della verosimiglianza di essi, in  ragione
di   presunti   indici   di   inaffidabilita'   e   di   incongruenza
(l'antieconomicita' della condotta del contribuente), con conseguente
ricostruzione presuntiva del reddito di impresa, ai  sensi  dell'art.
62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331  (Armonizzazione
delle  disposizioni  in  materia  di  imposte  sugli  oli   minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche,  sui  tabacchi  lavorati  e  in
materia di IVA con quelle recate da  direttive  CEE  e  modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni  concernenti
la disciplina  dei  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale,  le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi
di impresa fino all'ammontare corrispondente  al  contributo  diretto
lavorativo,  l'istituzione  per  il  1993  di   un'imposta   erariale
straordinaria su  taluni  beni  ed  altre  disposizioni  tributarie),
convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n.  427.  Vi
sarebbe, quindi,  una  ratio  analoga  a  quella  degli  accertamenti
fondati sugli studi di settore, per i quali e' prevista una forma  di
interlocuzione endoprocedimentale con il contribuente. 
    L'art. 3 Cost., inoltre, sarebbe violato anche per un profilo che
esulerebbe dall'ordinanza di rimessione, ossia per la  disparita'  di
trattamento tra "tributi  armonizzati"  e  tributi  non  armonizzati,
nonostante l'unicita' del procedimento istruttorio che porta al  loro
accertamento. 
    11.- Sempre con riferimento alla non manifesta infondatezza della
questione - ad  avviso  della  societa'  ricorrente  -  questa  Corte
potrebbe pervenire anche ad una pronuncia interpretativa,  in  quanto
il presunto diritto vivente invocato dal giudice rimettente,  secondo
cui non esiste, per i tributi non armonizzati, un principio  generale
del  contraddittorio  endoprocedimentale,  potrebbe   ritenersi   non
consolidato,   consentendo   un'interpretazione    costituzionalmente
orientata della norma censurata. 
    12.- Il 16 gennaio 2023 la societa' agricola Villa  Lena  srl  ha
depositato una  memoria,  contestando  le  deduzioni  dell'Avvocatura
dello Stato e insistendo per l'ammissibilita' e la  fondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Commissione tributaria regionale per la  Toscana,  sezione
prima, dubita, in riferimento all'art. 3  Cost.,  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge n.  212  del  2000,
recante lo statuto dei diritti del contribuente (da  ora  in  avanti,
anche: statuto contribuente), nella parte  in  cui  «non  estende  il
diritto al contraddittorio endoprocedimentale a tutte le modalita' di
accertamento  in  rettifica  poste  in  essere   dall'Agenzia   delle
Entrate», se effettuate tramite verifiche "a tavolino". 
    2.- L'art. 12 statuto contribuente  disciplina  gli  accertamenti
fiscali preceduti da  accessi,  ispezioni  e  verifiche  «nei  locali
destinati  all'esercizio  di  attivita'   commerciali,   industriali,
agricole, artistiche o professionali»  del  contribuente  (cosiddette
verifiche in loco). 
    Nel prevedere i diritti e le garanzie del soggetto  sottoposto  a
tali  accertamenti,  il  comma  7   di   tale   disposizione   impone
all'amministrazione finanziaria la compilazione del processo  verbale
di chiusura delle operazioni di indagine da  parte  degli  organi  di
controllo, il suo rilascio al contribuente, il decorso di un  termine
dilatorio di  sessanta  giorni  prima  dell'adozione  dell'avviso  di
accertamento, durante il quale questi puo'  presentare  osservazioni,
e, in caso di  mancato  accoglimento  delle  stesse,  un  obbligo  di
motivazione rafforzato. 
    Tuttavia, questo specifico iter procedimentale, incentrato  sulla
garanzia  del  contraddittorio,  e'  prescritto   solamente   qualora
l'istruttoria sia stata realizzata accedendo ai locali di  pertinenza
del contribuente. 
    Ad  avviso   del   giudice   rimettente,   quindi,   il   sistema
procedimentale tributario sarebbe caratterizzato da un'ingiustificata
disparita' di trattamento tra le verifiche precedute  da  accessi  in
loco, disciplinate appunto dal censurato  art.  12,  comma  7,  e  le
cosiddette verifiche "a tavolino", che si svolgono cioe'  presso  gli
uffici dell'amministrazione, ovvero con i dati  di  cui  essa  ha  la
disponibilita'. Per  queste  ultime,  infatti,  salvo  norme  ad  hoc
relative a specifiche e tipizzate fattispecie,  non  e'  previsto  un
generale obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente. 
    Questi, invece, dovrebbe essere messo in  condizione  di  fornire
elementi utili a verificare la fondatezza  della  pretesa  tributaria
ogniqualvolta vengano svolte, nei suoi confronti,  verifiche  fiscali
sia presso  i  locali  di  sua  pertinenza,  sia  presso  gli  uffici
dell'amministrazione. 
    Da qui la lesione dell'art. 3 Cost.,  evocato  sotto  il  profilo
della violazione del principio di uguaglianza,  in  quanto  la  norma
censurata  discriminerebbe   irragionevolmente   la   posizione   dei
contribuenti che subiscono accertamenti fiscali, a seconda  che  tali
accertamenti siano preceduti o meno da verifiche in loco. 
    3.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  intervenuto  in
giudizio tramite  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  eccepito
l'inammissibilita'  della  questione  per  omessa  motivazione  sulla
rilevanza. 
    Il  giudice  rimettente,  infatti,  avrebbe   riferito   che   la
Commissione  tributaria  provinciale  aveva  rigettato   il   ricorso
proposto dalla societa' agricola Villa Lena srl non solo per mancanza
di un  obbligo  generalizzato  di  contraddittorio  nel  procedimento
tributario, ma anche perche', nel caso di specie, un  contraddittorio
con il contribuente si era comunque instaurato. 
    Il sostanziale rispetto  del  contraddittorio  endoprocedimentale
assorbirebbe la censura relativa  alla  ritenuta  non  necessita'  di
esso, con la conseguenza che la questione sollevata, volta proprio ad
estendere l'obbligo di  detto  contraddittorio  in  via  generale  al
procedimento tributario, sarebbe priva di rilevanza. 
    3.1.- L'eccezione non e' fondata. 
    L'ordinanza di rimessione chiarisce  che  la  sentenza  di  primo
grado ha rigettato il ricorso, «poiche' nella legislazione  nazionale
non vi e' un obbligo generalizzato di instaurare  il  contraddittorio
per  i  tributi  non   armonizzati   sostenendo   comunque   che   un
contraddittorio si era instaurato avendo l'amministrazione chiesto ed
acquisito la documentazione del contribuente». 
    La violazione del contraddittorio viene lamentata proprio perche'
l'avviso di accertamento «e'  scaturito  da  una  mera  richiesta  di
documentazione contabile alla societa' senza che,  prima  della  [sua
emissione], fossero contestate le violazioni individuate in  modo  da
consentire al contribuente di proporre le proprie difese». 
    La questione di  legittimita'  costituzionale,  infatti,  investe
l'art. 12, comma 7, statuto contribuente, laddove non  estende  anche
ai  cosiddetti  accertamenti   "a   tavolino"   lo   specifico   iter
procedimentale da esso previsto, che non si  esaurisce  in  una  mera
richiesta di documenti al contribuente, ma prevede «il rilascio della
copia del processo verbale di  chiusura  delle  operazioni  da  parte
degli organi di controllo», il potere del contribuente di «comunicare
entro sessanta giorni osservazioni  e  richieste  che  sono  valutate
dagli uffici impositori», l'impossibilita' di emanare,  «prima  della
scadenza del predetto termine», l'avviso di accertamento. 
    Il giudice  rimettente  ha,  quindi,  motivato  adeguatamente  in
ordine alla rilevanza della questione  sollevata,  ritenendo  che  la
richiesta di documenti contabili fatta dall'Agenzia delle entrate  al
contribuente non sia sufficiente a colmare il  vulnus  costituzionale
lamentato, non integrando un vero e proprio contraddittorio. 
    4.-  L'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha  altresi'  eccepito
l'inammissibilita' della questione, in quanto  l'intervento  additivo
sollecitato  dal  giudice  a  quo  non   sarebbe   costituzionalmente
vincolato. 
    In un ambito riservato alla discrezionalita' del legislatore, che
ha infatti introdotto distinti e variegati modelli di  partecipazione
del  contribuente   alla   formazione   dell'atto   impositivo,   non
competerebbe  a  questa  Corte  estendere,  in   via   generale,   il
contraddittorio  endoprocedimentale  specificamente   delineato   dal
censurato art. 12, comma 7. 
    L'eccezione e' fondata, nei termini di seguito precisati. 
    5.-  Questa  Corte  ritiene  opportuno   premettere   una   breve
ricostruzione del quadro normativo di riferimento, come  interpretato
dalla giurisprudenza di legittimita' e da cui muove lo stesso giudice
a  quo  per  argomentare  i   prospettati   dubbi   di   legittimita'
costituzionale. 
    5.1.- L'ordinanza di rimessione evoca il principio di uguaglianza
sancito dall'art. 3 Cost.  per  estendere  il  modulo  procedimentale
disciplinato   dall'art.   12,   comma   7,   statuto   contribuente,
caratterizzato da una formazione  partecipata  dell'atto  impositivo,
oltre il suo ambito applicativo e, in particolare, agli  accertamenti
fiscali fondati su verifiche "a tavolino". 
    Difetta infatti, nel vigente sistema tributario,  una  disciplina
positiva che generalizzi, in  capo  all'amministrazione  finanziaria,
l'obbligo di attivare il contraddittorio  endoprocedimentale  con  il
contribuente, al di fuori delle fattispecie normative in cui cio'  e'
espressamente previsto. 
    In  particolare,  il  procedimento  tributario  costituisce   una
species  del  procedimento  amministrativo,  ma,  a   differenza   di
quest'ultimo,  non  contiene  previsioni  generali  in  ordine   alla
formazione  partecipata  dell'atto  impositivo  che  ne   costituisce
l'eventuale atto conclusivo. 
    Anzi, l'art. 13, comma 2, della legge n. 241 del 1990,  che  reca
la  disciplina  generale  sul  procedimento  amministrativo,  esclude
l'applicabilita' delle  disposizioni  del  Capo  III,  dedicate  alla
«partecipazione  al  procedimento  amministrativo»,  ai  procedimenti
tributari, per i quali «restano [...] ferme le particolari norme  che
li regolano».  Ad  essi  non  si  applicano,  quindi,  le  norme  che
disciplinano l'obbligo di comunicazione dell'avvio  del  procedimento
(art. 7), l'intervento nel  procedimento  (art.  9),  il  diritto  di
accesso agli atti endoprocedimentali (art. 10, comma 1, lettera a)  e
quello di produrre memorie e allegare documenti (art 10, lettera  b),
nonche' l'obbligo di comunicare il cosiddetto  preavviso  di  rigetto
(art. 10-bis). 
    Anche  la  giurisprudenza  della  Corte   di   cassazione,   come
consolidatasi a seguito della sentenza  a  sezioni  unite  civili  n.
24823 del 2015, ha interpretato «il  diritto  nazionale,  allo  stato
della   legislazione,   nel   senso   che   non    pone    in    capo
all'Amministrazione  fiscale  che   si   accinga   ad   adottare   un
provvedimento lesivo dei diritti  del  contribuente,  in  assenza  di
specifica prescrizione, un generalizzato obbligo  di  contraddittorio
endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidita'
dell'atto». Si e' escluso, pertanto, che  possa  attribuirsi  valenza
generale alla previsione dell'art. 12, comma 7, statuto contribuente,
perche' questa disposizione, come emerge dal suo tenore testuale,  va
delimitata ai soli accertamenti conseguenziali ad accessi,  ispezioni
e verifiche presso i luoghi di riferimento  del  contribuente,  senza
che possa estendersi anche alle verifiche "a  tavolino"  (ex  multis,
Corte di cassazione, sezione quinta, sentenza 13  dicembre  2022,  n.
36502; analogamente, Corte di cassazione, sezione sesta, ordinanza 29
luglio 2022, n. 23729; sezione quinta, ordinanza 6  aprile  2020,  n.
7690; sezione sesta, ordinanza 3 luglio 2019, n. 17897). 
    5.2.- Tuttavia, questa Corte deve evidenziare che, pur  a  fronte
della mancanza, in ambito  tributario,  di  una  previsione  generale
sulla formazione partecipata dell'atto impositivo, si e' assistito  a
progressive e ripetute  aperture  del  legislatore,  che  hanno  reso
obbligatorio, in un sempre piu' consistente  numero  di  ipotesi,  il
contraddittorio endoprocedimentale. 
    Si   tratta   di   disposizioni   specifiche,   che   prescrivono
l'interlocuzione preventiva con  il  contribuente  con  modalita'  ed
effetti  differentemente   declinati   a   seconda   della   dinamica
istruttoria seguita dall'amministrazione e delle esigenze, di matrice
tipicamente collaborativa  o  piu'  prettamente  difensiva,  ad  essa
sottese. 
    Ad esempio, l'art. 38, settimo comma,  del  d.P.R.  29  settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia  di  accertamento  delle
imposte sui redditi), in relazione alla determinazione sintetica  del
reddito delle persone fisiche, prescrive, a  pena  di  nullita',  che
l'ufficio convochi il contribuente e, poi, avvii il  procedimento  di
accertamento previsto dall'art. 5 del decreto legislativo  19  giugno
1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione  e
di conciliazione giudiziale). 
    Analogo iter e' previsto per l'accertamento legato agli studi  di
settore, atteso che anche l'art 10, comma 3-bis, della legge 8 maggio
1998,  n.   146   (Disposizioni   per   la   semplificazione   e   la
razionalizzazione del  sistema  tributario  e  per  il  funzionamento
dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche'  disposizioni  varie   di
carattere  finanziario)  impone  all'ufficio,  prima  della  notifica
dell'avviso di accertamento, di invitare il contribuente a  comparire
ai fini dell'accertamento con adesione. 
    Altresi'  nelle  ipotesi   di   controllo   automatizzato   delle
dichiarazioni dei redditi di cui all'art. 36-bis del  d.P.R.  n.  600
del 1973 e di controllo formale di cui all'art. 36-ter  del  medesimo
decreto, letti alla luce dell'art. 6, comma 5, statuto  contribuente,
l'esito, rispettivamente, della liquidazione o del  controllo  devono
essere, a pena di nullita', comunicati  al  contribuente,  il  quale,
entro  il  successivo  termine  di  trenta  giorni,  puo'  fornire  i
necessari chiarimenti. Cio', ovviamente, ove  vi  sia  incertezza  su
aspetti rilevanti della dichiarazione. 
    Tra  le   principali   ipotesi   tipizzate   di   contraddittorio
endoprocedimentale si pone, poi, l'art. 10-bis  statuto  contribuente
che, dopo aver introdotto la clausola generale antielusiva, impone, a
pena di nullita', una preventiva richiesta di chiarimenti rivolta  al
contribuente, caratterizzata dalla precisa indicazione degli elementi
che portano a ritenere configurabile l'abuso del diritto,  cui  segue
la concessione di un termine dilatorio di sessanta giorni, durante il
quale al contribuente stesso e' data la possibilita' di comunicare  i
chiarimenti sollecitati dall'ufficio e dei quali l'amministrazione e'
obbligata a tenere conto in sede di motivazione dell'atto  impositivo
(commi 6, 7, 8). 
    Come si  e'  visto,  anche  la  norma  censurata  attribuisce  al
contribuente  un  rilevante  spazio  partecipativo,  delineando   uno
specifico modulo procedimentale che  si  attaglia  alle  peculiarita'
delle   verifiche    eseguite    dall'amministrazione    finanziaria,
caratterizzate appunto dall'essere svolte tramite accessi «nei locali
destinati  all'esercizio  di  attivita'   commerciali,   industriali,
agricole, artistiche o professionali»  (art.  12,  comma  1,  statuto
contribuente). Peraltro, nei confronti di dette  verifiche  opera  la
deroga alle garanzie di  cui  all'art.  14  Cost.  prevista  per  gli
«accertamenti  ed  ispezioni»  a  fini  fiscali  «regolati  da  leggi
speciali». 
    5.3.- Alla frammentazione delle norme sul contraddittorio propria
del  diritto  interno,  si  contrappone  la   previsione,   in   capo
all'amministrazione tributaria, di un obbligo generale di  attivarlo,
ogniqualvolta  adotti  decisioni  che  rientrano   nella   sfera   di
applicazione del diritto europeo. 
    Nel procedimento di verifica  fiscale  in  cui  l'amministrazione
attua il diritto dell'Unione europea, infatti, questa  e'  tenuta  ad
osservare  gli  obblighi  derivanti   dal   diritto   a   una   buona
amministrazione sancito dall'art. 41, paragrafo 1,  della  Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione europea ed inteso come «il diritto a
che le questioni [...] siano trattate in  modo  imparziale,  equo  ed
entro  un  termine  ragionevole  dalle  istituzioni  e  dagli  organi
dell'Unione»,   tra   le   cui   articolazioni,   elencate   in   via
esemplificativo, il paragrafo 2 prevede espressamente «il diritto  di
ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga
adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio»  (da
ultimo, Corte di giustizia dell'Unione europea,  sezione  quinta,  24
febbraio 2022, in causa C-582/20, SC Cridar Cons srl). Questo diritto
«garantisce a chiunque la possibilita' di manifestare,  utilmente  ed
efficacemente,  la   propria   opinione   durante   il   procedimento
amministrativo prima dell'adozione di qualsiasi decisione  che  possa
incidere in modo negativo sui suoi interessi» (ex  multis,  Corte  di
giustizia dell'Unione europea, sezione sesta, 4 giugno 2020, in causa
C-430/19, SC  C.F.  srl;  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea,
sezione  quinta,  16  ottobre  2019,  in  causa  C-189/18,   Glencore
Agriculture Hungary Kft.; Corte di giustizia dell'Unione  europea,  3
luglio  2014,  in  cause  riunite   C-129/13   e   C-130/13,   Kamino
International Logistics BV e Datema Hellmann Worldwide Logistics BV). 
    Proprio il rispetto dei principi fondamentali del diritto europeo
implica,   secondo   la   giurisprudenza   di   legittimita',    che,
nell'accertamento dei cosiddetti "tributi armonizzati", «avendo luogo
la diretta applicazione del diritto dell'Unione»,  vige  un  generale
obbligo   dell'amministrazione   di   instaurare    un'interlocuzione
preventiva con il contribuente,  la  cui  inosservanza  puo'  portare
all'invalidita' dell'atto impositivo, ma solo se questi assolve  alla
"prova di resistenza", allegando le ragioni che  avrebbe  potuto  far
valere  in  sede  procedimentale   e   il   conseguente   pregiudizio
sostanziale subito (Corte di cassazione, sentenza n. 24823 del  2015;
in senso conforme, ex multis, Corte di  cassazione,  sezione  quinta,
ordinanza 1° aprile 2021,  n.  9076;  ordinanza  n.  7690  del  2020;
sezione quinta, ordinanza 3 ottobre 2019  n.  24699  e  ordinanza  n.
17897 del 2019). 
    5.4.- L'esigenza di superare la disarmonia  del  vigente  sistema
tributario, per cui non sussiste un obbligo generale di  attivare  il
contraddittorio  con  il  contribuente  al  di  fuori  delle  ipotesi
espressamente previste, ha portato, di recente, a un nuovo intervento
del legislatore. 
    L'art. 4-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34  (Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi), convertito,  con  modificazioni,  in  legge  28
giugno 2019, n. 58, ha infatti introdotto,  nel  d.lgs.  n.  218  del
1997, l'art. 5-ter, in forza del quale, prima di emettere  un  avviso
di accertamento, l'ufficio deve notificare al contribuente l'invito a
comparire per avviare il procedimento di  accertamento  con  adesione
(comma 1); in caso di mancato accoglimento  dei  chiarimenti  forniti
nel corso del  contraddittorio,  e'  imposto  all'amministrazione  un
obbligo di motivazione rinforzata (comma 3). 
    L'invito a comparire puo' essere omesso  soltanto  nei  «casi  di
particolare urgenza, specificamente  motivata,  o  nelle  ipotesi  di
fondato pericolo per la riscossione»,  potendo  l'ufficio  notificare
direttamente l'avviso di accertamento al contribuente (comma 4). 
    Inoltre, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia,
il comma 5 del citato art.  5-ter  tipizza  la  cosiddetta  prova  di
resistenza, prevedendo che  «il  mancato  avvio  del  contraddittorio
[...] comporta l'invalidita' dell'avviso di accertamento, qualora,  a
seguito di impugnazione, il  contribuente  dimostri  in  concreto  le
ragioni che avrebbe potuto far valere  se  il  contraddittorio  fosse
stato attivato». 
    Sono, infine, fatte  salve  «le  disposizioni  che  prevedono  la
partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso  di
accertamento» (comma 6) e le ipotesi  in  cui  e'  stata  «rilasciata
copia del processo verbale di  chiusura  delle  operazioni  da  parte
degli organi di controllo» (comma 1). 
    Nonostante la scelta legislativa di inserire la nuova  disciplina
dell'«[i]nvito obbligatorio» a comparire nell'ambito del procedimento
di accertamento con adesione - cosi'  circoscrivendone  il  campo  di
applicazione alle sole imposte a cui si estende questa  procedura  ai
sensi dell'art. 1 del d.lgs. n.  218  del  1997  -  e  di  escluderne
l'operativita' nel caso di accertamenti e rettifiche  parziali  (art.
41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54, commi 3 e 4, del  d.P.R.
26  ottobre  1972,  n.  633,  recante   «Istituzione   e   disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto»), si  deve  evidenziare  come  essa
denoti un'evoluzione del  sistema  tale  per  cui  l'attivazione  del
contraddittorio endoprocedimentale non  costituisce  piu'  un'ipotesi
residuale, ma aspira ad assurgere a principio generale. 
    Dall'analisi  che  precede  emerge  come  il  legislatore   abbia
introdotto - seppur con diversi limiti applicativi - un meccanismo di
portata  generale;  tuttavia,  avendo  fatti  salvi   i   moduli   di
partecipazione del contribuente alla formazione dell'atto  impositivo
previsti dalla  normativa  vigente,  si  e'  determinato  un  sistema
composito del contraddittorio nel procedimento tributario. 
    5.5.- Sono quindi possibili risposte diversificate  e  complesse,
rispetto  alla  specifica  soluzione  richiesta  dal  rimettente.  Si
verrebbe, altrimenti,  ad  incidere  sulla  variegata  tipologia  dei
procedimenti  impositivi,  rendendo  da  speciale   a   generale   il
procedimento  partecipativo  previsto  per   gli   accertamenti   che
implicano l'accesso ai locali del contribuente. 
    Questo e', del  resto,  il  senso  dell'esclusione  disposta  dal
richiamato  art.  13,  che  non  va  inteso  come  impedimento   alla
sottoposizione   dei   procedimenti   tributari   al   principio   di
partecipazione enunciato, per i  procedimenti  amministrativi,  dalla
legge  n.  241  del   1990,   ma   semplicemente   come   espressione
dell'esigenza che ad essi sia dedicata una disciplina specifica. 
    5.6.- Bisogna, infine, ricordare come  questa  Corte  abbia  gia'
riconosciuto  che  il   contraddittorio   endoprocedimentale,   quale
espressione del «principio del "giusto procedimento" (in  virtu'  del
quale i soggetti privati dovrebbero poter esporre le proprie ragioni,
in particolare prima che vengano  adottati  provvedimenti  limitativi
dei  loro  diritti)»,  ha  assunto  un  ruolo  centrale  nel   nostro
ordinamento (sentenza  n.  71  del  2015),  anche  come  criterio  di
orientamento non solo  per  l'interprete,  ma  prima  ancora  per  il
legislatore (sentenza n. 210 del 1995). 
    Cio' vale, ad avviso di questa Corte, anche in ambito tributario,
dove il contraddittorio endoprocedimentale, da un lato,  persegue  lo
scopo di "ottimizzare"  l'azione  di  controllo  fiscale,  risultando
cosi' strumentale al buon andamento dell'amministrazione finanziaria;
dall'altro, garantisce i diritti del contribuente, permettendogli  di
neutralizzare, sin dalla fase amministrativa, eventuali errori a  lui
pregiudizievoli. 
    6.- Alla luce delle  considerazioni  che  precedono,  la  mancata
generalizzazione del contraddittorio preventivo con il  contribuente,
fin qui limitato a specifiche e ben  tipizzate  fattispecie,  risulta
ormai  distonica  rispetto  all'evoluzione  del  sistema  tributario,
avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale. 
    Tuttavia,   dalla   pluralita'    dei    moduli    procedimentali
legislativamente previsti e dal loro ambito applicativo,  emerge  con
evidenza  la  varieta'  e  la   frammentarieta'   delle   norme   che
disciplinano l'istituto e la difficolta' di assumere una  di  esse  a
modello generale, come suggerisce il giudice a quo. 
    Il  principio  enunciato   dall'art.   12,   comma   7,   statuto
contribuente - la partecipazione procedimentale  del  contribuente  -
ancorche' esprima una esigenza di carattere costituzionale, non  puo'
essere esteso in via generale tramite una sentenza di  questa  Corte;
comunque  la  soluzione  proposta  dal  rimettente  potrebbe   creare
disfunzioni nel  sistema  tributario,  imponendo  un'unica  tipologia
partecipativa per tutti gli accertamenti, anche "a tavolino". 
    Di fronte alla molteplicita' di  strutture  e  di  forme  che  il
contraddittorio endoprocedimentale ha  assunto  e  puo'  assumere  in
ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto  dei  principi
costituzionali  evidenziati,  il  compito  di  adeguare  il   diritto
vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e
bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare  assegnando
adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti. 
    La questione sollevata dal rimettente  va,  pertanto,  dichiarata
inammissibile, in quanto il  superamento  dei  prospettati  dubbi  di
legittimita'  costituzionale  esige  un  intervento  di  sistema  del
legislatore;   intervento    che    garantisca    l'estensione    del
contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria. 
    Tenuto conto della pluralita' di soluzioni  possibili  in  ordine
all'individuazione dei meccanismi con cui  assicurare  la  formazione
partecipata dell'atto impositivo, che ne modulino ampiezza,  tempi  e
forme in relazione alle specifiche peculiarita' dei vari procedimenti
impositivi, questa Corte ritiene necessario un tempestivo  intervento
normativo che colmi la lacuna evidenziata. Un  intervento,  peraltro,
che porti a piu' coerenti e definite soluzioni le descritte  tendenze
emerse  nella   disciplina   dei   procedimenti   partecipativi   del
contribuente. 
    7.- Sulla base di tali motivazioni, la questione di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  12,  comma  7,  statuto  contribuente,  va
dichiarata inammissibile. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000,  n.
212  (Disposizioni  in   materia   di   statuto   dei   diritti   del
contribuente),   sollevata,   in   riferimento   all'art.   3   della
Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale per la  Toscana,
sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2023. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA