AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 7 marzo 2023 

Adeguamento dell'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di
funzionamento dell'Autorita'. (Delibera n. 30499). (23A01817) 
(GU n.70 del 23-3-2023)

 
                         L'AUTORITA' GARANTE 
                   DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
  Nella sua adunanza del 7 marzo 2023; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
  Visto il  comma  7-ter,  dell'art.  10  della  legge  n.  287/1990,
introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione  24  marzo
2012,  n.  27,  il  quale  stabilisce  che  all'onere  derivante  dal
funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
si provvede mediante un contributo di  importo  pari  allo  0,08  per
mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio  approvato  dalle
societa' di capitale, con ricavi totali superiori  a  50  milioni  di
euro, fermi restando i criteri stabiliti dal  comma  2  dell'art.  16
della legge n. 287/1990 e che la soglia massima  di  contribuzione  a
carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la
misura minima; 
  Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge  n.
287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art.  5-bis,  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24
marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce  che,  a  decorrere  dall'anno
2014, il contributo e' versato, entro il  31  luglio  di  ogni  anno,
direttamente   all'Autorita'    con    le    modalita'    determinate
dall'Autorita'  medesima   con   propria   deliberazione.   Eventuali
variazioni della misura e delle modalita'  di  contribuzione  possono
essere adottate dall'Autorita' medesima  con  propria  deliberazione,
nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato  risultante  dal
bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma
restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter; 
  Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013,  il
contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' e'  stato  pari
allo 0,08 per mille del  fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio
approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali  superiori  a
50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti  dal  comma  2
dell'art. 16 della legge n. 287/1990; 
  Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in
data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, e n. 25876 del 24
febbraio 2016, con le quali l'Autorita', al fine di  limitare  quanto
piu' possibile gli oneri a  carico  delle  imprese,  ha  operato  una
riduzione del contributo per gli anni  2014,  2015  e  2016  rispetto
all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06
per mille del fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato
dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a  50  milioni
di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art.  16
della legge n. 287/1990; 
  Vista la propria delibera n. 26420 del 1° marzo 2017, con la  quale
l'Autorita' ha ridotto la percentuale del contributo allo  0,059  per
mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio  approvato  dalle
societa' di capitale con ricavi totali  superiori  a  50  milioni  di
euro, fermi restando i criteri stabiliti dal  comma  2  dell'art.  16
della legge n. 287/1990; 
  Viste le proprie delibere n. 26922 del 10 gennaio  2018,  n.  27580
del 7 marzo 2019, n. 28248  del  10  marzo  2020,  n.  28599  del  23
febbraio 2021  e  n.  30033  del  22  febbraio  2022,  con  le  quali
l'Autorita' ha ridotto la percentuale del  contributo  per  gli  anni
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 allo  0,055  per  mille  del  fatturato
risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di  capitale
con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro,  fermi  restando  i
criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  185,
recante  «Attuazione  della  direttiva  (UE)  2019/1  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che  conferisce  alle
autorita' garanti della concorrenza  degli  Stati  membri  poteri  di
applicazione piu' efficace e che assicura il  corretto  funzionamento
del mercato interno, ai sensi  del  quale  «in  ragione  delle  nuove
competenze attribuite all'Autorita' garante della concorrenza  e  del
mercato [...] la pianta organica dell'Autorita'  e'  incrementata  in
misura di 25 unita' di ruolo», e che «ai relativi oneri,  nel  limite
di euro 2.402.516 per l'anno 2021, di euro 2.505.531 per l'anno 2022,
di euro 2.649.109 per l'anno 2023, di euro 2.795.589 per l'anno 2024,
di euro 2.944.435 per l'anno 2025, di euro 3.091.251 per l'anno 2026,
di euro 3.245.721 per l'anno 2027, di euro 3.510.356 per l'anno 2028,
di euro 3.702.013 per l'anno 2029 e di  euro  3.866.124  a  decorrere
dall'anno 2030, si provvede mediante  corrispondente  incremento  del
gettito del contributo di cui all'art. 10, commi  7-ter  e  7-quater,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire  la  copertura
integrale dell'onere per assunzioni»; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,  recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune», ai sensi del quale «Al
fine di assicurare la realizzazione degli  obiettivi  previsti  dalla
Missione M1C2-6, Riforma 2: "Leggi annuali  sulla  concorrenza",  del
PNRR, mediante l'efficace esercizio da parte  dell'Autorita'  garante
della concorrenza e  del  mercato  dei  poteri  di  promozione  della
concorrenza previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n.  287  alla  luce
delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi pubblici
locali di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 118,  la  pianta  organica
dell'Autorita' e' aumentata in misura di otto unita' di  ruolo  della
carriera direttiva e di due unita' di ruolo nella carriera operativa.
Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002  per  l'anno  2023,  di
euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775 per l'anno 2025, di
euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per l'anno 2027, di
euro 1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per l'anno 2029, di
euro 1.620.921 per l'anno 2030, di euro 1.703.125 per l'anno  2031  e
di euro 1.789.502 a decorrere dall'anno 2032,  si  provvede  mediante
corrispondente incremento del contributo di cui  all'art.  10,  commi
7-ter e 7-quater della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  tale  da
garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni»; 
  Considerato che le  norme  citate  dispongono  che  alla  copertura
integrale degli oneri derivanti dall'incremento della pianta organica
si  debba  provvedere  mediante  un  corrispondente  incremento   del
contributo; 
  Considerato che, al fine di assicurare  la  copertura  degli  oneri
complessivi pari a euro  3.220.111,00  -  di  cui  euro  2.649.109,00
quantificati nel decreto legislativo n. 185/2021, ed euro  571.002,00
quantificati nel decreto-legge n. 13/2023 - e' necessario  provvedere
ad un incremento della aliquota  di  contribuzione  dello  0,003  per
mille; 
  Considerato, pertanto, in  applicazione  delle  norme  citate,  che
l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di  funzionamento
dell'Autorita', per l'anno 2023, deve essere fissata nello 0,058  per
mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio  approvato  dalle
societa' di capitale con ricavi totali  superiori  a  50  milioni  di
euro, fermi restando i criteri stabiliti dal  comma  2  dell'art.  16
della legge n. 287/1990; 
  Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma
7-quater, della legge n. 287/1990, al fine di individuare  la  misura
del contributo dovuto per l'anno 2023; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Di fissare  per  l'anno  2023,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma
7-quater della legge n.  287/1990,  l'aliquota  per  il  calcolo  del
contributo agli oneri di funzionamento  dell'Autorita'  nella  misura
dello 0,058 per mille del fatturato risultante  dall'ultimo  bilancio
approvato, alla data  della  presente  delibera,  dalle  societa'  di
capitale con ricavi totali superiori a  50  milioni  di  euro,  fermi
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge  n.
287/1990; 
  2. Che la soglia massima di  contribuzione  a  carico  di  ciascuna
impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura  minima  e,
quindi, non superiore a 290.000,00 euro. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  sul  sito  internet
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
 
                                           Il Presidente: Rustichelli 
Il Segretario generale: Stazi