CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (23A01954) 
(GU n.71 del 24-3-2023)

 
    Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,  si  annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione, in data 23 marzo 2023, ha raccolto a verbale e dato  atto
della dichiarazione resa da sedici  cittadini  italiani,  muniti  dei
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di
voler promuovere la  raccolta  di  almeno  cinquecentomila  firme  di
elettori prescritte per la seguente richiesta di  referendum  di  cui
all'art. 75 della Costituzione: 
      «Volete Voi che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992, n. 157,
"Norme per la protezione della fauna  selvatica  e  per  il  prelievo
venatorio", limitatamente a: 
        Art. 1 - Fauna selvatica, 
        comma  1-bis,  limitatamente  alle  parole  "o  adeguare"   e
limitatamente alle parole ", fatte salve le finalita' di cui all'art.
9, paragrafo 1, lettera a) primo e  secondo  trattino,  della  stessa
direttiva"; 
        comma 2, abrogato; 
        comma 3, limitatamente alle parole "Le  province  attuano  la
disciplina regionale ai sensi dell'art.  14,  comma  1,  lettera  f),
della legge 8 giugno 1990, n. 142."; 
        comma 7, limitatamente alle parole  "e  sentiti  il  Comitato
tecnico faunistico venatorio nazionale di cui all'art. 8"; 
        Art. 2 - Oggetto della tutela, 
        comma 2, abrogato; 
        Art. 4 - Cattura temporanea e inanellamento, 
        comma 3, limitatamente alle parole "e per la cessione ai fini
di richiamo"; 
        comma  4,  limitatamente  alle  parole  "La  cattura  per  la
cessione  a  fini  di  richiamo  e'  consentita  solo  per  esemplari
appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo  sassello;
tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio." e "appartenenti ad
altre specie"; 
        comma 5, limitatamente alle parole "abbatte, cattura o"; 
        Art. 5 - Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami
vivi, 
        comma 1, abrogato; 
        comma 2, abrogato; 
        comma 3, abrogato; 
        comma 3-bis, abrogato; 
        comma 3-ter, abrogato; 
        comma 4, abrogato; 
        comma 5, abrogato; 
        comma 6, abrogato; 
        comma  7,  limitatamente   alle   parole   "che   non   siano
identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme
regionali che disciplinano anche la procedura in materia"; 
        comma 8, abrogato; 
        Art 6 - Tassidermia, 
        comma 1, limitatamente alle parole "e trofei"; 
        comma 2, limitatamente alle parole "o comunque non cacciabili
ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili  avanzate
in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la
caccia della specie in questione"; 
        comma  3,  limitatamente  alle  parole  "o  per  chi  cattura
esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati  nel  calendario
venatorio"; 
        Art. 8 -  Comitato  tecnico  faunistico-venatorio  nazionale,
abrogato; 
        Art. 9 - Funzioni amministrative, abrogato; 
        Art. 10, limitatamente alle parole nel titolo "-venatori", 
        comma 1, limitatamente  alle  parole  "-venatoria"  e  "e  la
regolamentazione del prelievo venatorio"; 
        comma 3, limitatamente alle parole "In dette percentuali sono
compresi i territori ove sia comunque vietata  l'attivita'  venatoria
anche per effetto di altri leggi o disposizioni."; 
        comma 5, abrogato; 
        comma 6, limitatamente alle parole "della caccia,"; 
        comma 7, limitatamente alle parole "-venatori." e "e  sentite
le  organizzazioni  professionali  agricole  presenti  nel   Comitato
tecnico faunistico-venatorio  nazionale  tramite  le  loro  strutture
regionali"; 
        comma 8, limitatamente alle parole "-venatori"; 
        comma 8, lettera d), abrogato; 
        comma 8, lettera e), abrogato; 
        comma 8, lettera h), abrogato; 
        comma 10, limitatamente alle parole "-venatoria"; 
        comma 11, limitatamente alle parole "-venatoria"; 
        comma 12, abrogato; 
        comma 17, abrogato; 
        Art. 11 - Zona faunistica delle Alpi, 
        comma  2,   limitatamente   alle   parole   "e   disciplinare
l'attivita'  venatoria,  tenute  presenti  le   consuetudini   e   le
tradizioni locali"; 
        Art 12 - Esercizio dell'attivita' venatoria, 
        comma 1, abrogato; 
        comma  2,  limitatamente  alle  parole  "o  alla  cattura"  e
"mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13"; 
        comma 4, limitatamente alle parole "altro"; 
        comma 5, abrogato; 
        comma 6, abrogato; 
        comma 7, abrogato; 
        comma 8, abrogato; 
        comma 9, abrogato; 
        comma 10, abrogato; 
        comma 11, abrogato; 
        comma 12, abrogato; 
        comma 12-bis, abrogato; 
        Art. 13 - Mezzi  per  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria,
abrogato; 
        Art. 14, limitatamente alle parole nel titolo "della caccia", 
        comma 1, abrogato; 
        comma 2, abrogato; 
        comma 3, abrogato; 
        comma 4, abrogato; 
        comma 5, abrogato; 
        comma 6, abrogato; 
        comma 7, abrogato; 
        comma 8, abrogato; 
        comma 9, limitatamente  alle  parole  ",  dei  cacciatori"  e
"-venatorie" e "compresi negli ambiti territoriali di  caccia  e  nei
comprensori  alpini  ed,  inoltre,   sentiti   i   relativi   organi,
definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili  e  ne
regolamentano l'accesso"; 
        comma   10,   limitatamente   alle   parole   "degli   ambiti
territoriali di caccia" e "in misura pari complessivamente al 60  per
cento dei componenti,"  e  "delle  associazioni  venatorie  nazionali
riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20
per cento dei componenti e' costituito" e "il 20 per cento"; 
        comma   11,   limitatamente   alle   parole   "Negli   ambiti
territoriali di caccia"; 
        comma 12, abrogato; 
        comma 13, abrogato; 
        comma  14,  limitatamente  alle  parole  "di  caccia"  e   "e
dall'esercizio dell'attivita' venatoria"; 
        comma 16, abrogato; 
        comma  17,  limitatamente  alle  parole   "-venatoria,   alla
suddivisione  territoriale,  alla   determinazione   della   densita'
venatoria, nonche' alla regolamentazione per  l'esercizio  di  caccia
nel territorio di competenza"; 
        Art. 15, limitatamente alle parole nel titolo  "Utilizzazione
dei fondi ai fini della" e "programmata", 
        comma 1, abrogato; 
        comma 2, abrogato; 
        comma 3, abrogato; 
        comma 4, abrogato; 
        comma 5, abrogato; 
        comma 6, limitatamente alle parole "della caccia" e "fino  al
venir meno delle ragioni del divieto"; 
        comma 7, abrogato; 
        comma 8, limitatamente alle parole "nei fondi chiusi da  muro
o da rete metallica o da altra  effettiva  chiusura  di  altezza  non
inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni  il  cui
letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50  e  la  larghezza  di
almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore  della   presente   legge   e   quelli   che   si   intendera'
successivamente istituire  devono  essere  notificati  ai  competenti
uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi  di  cui  al
presente  comma  provvedono  ad  apporre  a  loro   carico   adeguate
tabellazioni esenti da tasse"; 
        comma 9, abrogato; 
        comma 10, abrogato; 
        comma 11, abrogato; 
        Art.   16   -   Aziende   faunistico-venatorie   e    aziende
agri-turistico-venatorie, abrogato; 
        Art. 17 - Allevamenti, 
        comma  1,  limitatamente  alle  parole  "alimentare,"  e   ",
ornamentale"; 
        comma 2, abrogato; 
        comma 4, abrogato; 
        Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria,
abrogato; 
        Art. 19 - abrogato; 
        Art. 19-bis abrogato; 
        Art. 19-ter abrogato; 
        Art. 21 - Divieti, 
        comma 1a, limitatamente alle parole "nei giardini, nei parchi
pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e  nei  terreni
adibiti ad attivita' sportive"; 
        comma 1b, limitatamente  alle  parole  "Nei  parchi  naturali
regionali costituiti anteriormente alla data  di  entrata  in  vigore
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano  la  propria
legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6, della predetta  legge
entro il 31 gennaio 1997,  provvedendo  nel  frattempo  all'eventuale
riperimetrazione  dei  parchi  naturali  regionali  anche   ai   fini
dell'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge medesima;"; 
        comma 1c, limitatamente alle parole "ad eccezione  di  quelle
che,  secondo  le   disposizioni   regionali,   sentito   il   parere
dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica,  non  presentino
condizioni favorevoli alla riproduzione ed  alla  sosta  della  fauna
selvatica"; 
        comma 1d, limitatamente alle parole  ",  purche'  dette  zone
siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto"; 
        comma 1e, limitatamente alle parole "nelle zone comprese  nel
raggio di cento metri da immobili, fabbricati e  stabili  adibiti  ad
abitazione o a posto di lavoro e a  distanza  inferiore  a  cinquanta
metri da vie di comunicazione ferroviaria e da  strade  carrozzabili,
eccettuate le strade poderali ed interpoderali;"; 
        comma 1f, abrogato; 
        comma 1g, abrogato; 
        comma 1h, limitatamente alle parole "a rastrello in  piu'  di
tre persone ovvero utilizzare, a scopo  venatorio,  cafandri  o  tute
impermeabili da sommozzatore"; 
        comma 1i, abrogato; 
        comma 1l, abrogato; 
        comma 1m, abrogato; 
        comma 1n, limitatamente alle parole "in tutto o nella maggior
parte"; 
        comma 1p, limitatamente alle parole ", al di fuori  dei  casi
previsti dall'art. 5"; 
        comma 1q, abrogato; 
        comma 1r, abrogato; 
        comma 1s, abrogato; 
        comma 1t,  limitatamente  alle  parole  "non  proveniente  da
allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico"; 
        comma 1u, limitatamente alle parole "usare munizione spezzata
nella"; 
        comma 1aa,  limitatamente  alle  parole  "a  partire  dal  10
gennaio 1994, fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  8,
lettera e)"; 
        comma 1bb, limitatamente alle parole ",  ad  eccezione  delle
seguenti:  germano  reale   (anas   platyrhynchos);   pernice   rossa
(alectoris rufa); pernice di  Sardegna  (alectoris  barbara);  starna
(perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio  (columba
palumbus)"; 
        comma 1cc, limitatamente alle parole ",  non  provenienti  da
allevamenti,"; 
        comma 1ee, limitatamente alle parole ", ad eccezione dei capi
utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle  modalita'  previste
dalla presente legge e della fauna selvatica  lecitamente  abbattuta,
la cui detenzione viene regolamentata  dalle  regioni  anche  con  le
norme sulla tassidermia"; 
        comma 1ff, abrogato; 
        comma 2, abrogato; 
        comma 3, limitatamente alle parole "interessati  dalle  rotte
di migrazione dell'avifauna, per una distanza di  mille  metri  dagli
stessi"; 
        Art. 22 - Licenza di porto di fucile  per  uso  di  caccia  e
abilitazione all'esercizio venatorio, abrogato; 
        Art. 23 - Tasse di concessione regionale, 
        comma  1,  limitatamente  alle  parole  ",  per  il  rilascio
dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 22"; 
        comma 2, abrogato; 
        comma 3, abrogato; 
        comma 5, limitatamente alle parole "Gli appostamenti  fissi,"
e "-venatorie" e "-venatorie"; 
        Art. 24 - Fondo presso il Ministero del Tesoro, 
        comma 2a, abrogato; 
        comma 2b, limitatamente alle  parole  "1  per  cento  per  il
pagamento della quota di adesione dello Stato italiano  al  Consiglio
internazionale della caccia e della"; 
        comma 2c, abrogato; 
        comma 3, abrogato; 
        comma 4, abrogato; 
        Art.  26,   limitatamente   alle   parole   nel   titolo   "e
dall'attivita' venatoria", 
        comma 1, limitatamente alle parole "in particolare da  quella
protetta, e dall'attivita' venatoria,"; 
        comma 2, limitatamente alle parole  "e  rappresentanti  delle
associazioni   venatorie    nazionali    riconosciute    maggiormente
rappresentative"; 
        Art. 27, limitatamente alle parole nel titolo "venatoria", 
        comma 1a, limitatamente alle parole "le armi da caccia di cui
all'art. 13 nonche'", e "Le armi di cui sopra sono portate e detenute
in conformita' al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge
7 marzo 1986, n. 65"; 
        comma 1b, limitatamente alle parole "venatorie," e  "presenti
nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale"; 
        comma 4, limitatamente alle parole "venatorie,"; 
        comma  5,  limitatamente   alle   parole   "nell'ambito   del
territorio in cui esercitano  le  funzioni.  Alle  guardie  venatorie
volontarie e' vietato l'esercizio venatorio"; 
        comma   6,   limitatamente   alle   parole    "sull'esercizio
venatorio"; 
        comma 7, limitatamente alle parole ",venatorie"; 
        comma 9, abrogato; 
        Art. 28, limitatamente alle parole nel titolo "venatoria", 
        comma 1, abrogato; 
        comma  2,  limitatamente  alle  parole  "con  esclusione"   e
"autorizzati"; 
        comma  3,  limitatamente   alle   parole   "alla   disciplina
dell'attivita' venatoria" e "tenendo la somma ricavata a disposizione
della  persona  cui  e'  contestata  l'infrazione  ove   si   accerti
successivamente  che  l'illecito  non  sussiste;  se,  al  contrario,
l'illecito sussiste"; 
        comma 4, limitatamente alle parole "consegna o della"; 
        comma 6, abrogato; 
        Art. 29 - Agenti dipendenti degli enti locali, 
        comma 1, limitatamente alle parole "venatoria"; 
        Art. 30 - Sanzioni penali, 
        comma 1 abrogato; 
        comma  2   limitatamente   alle   parole   "in   materia   di
imbalsamazione e tassidermia" e "le  cui  spoglie  sono  oggetto  del
trattamento descritto. Le regioni  possono  prevedere  i  casi  e  le
modalita' di sospensione e revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita' di tassidermia e imbalsamazione"; 
        comma 3 abrogato; 
        comma 4 abrogato; 
        Art. 31 - Sanzioni amministrative, abrogato; 
        Art. 32 - Sospensione, revoca e  divieto  di  rilascio  della
licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o  sospensione
dell'esercizio, abrogato; 
        Art. 33 - Rapporti sull'attivita' di vigilanza, 
        comma 1, limitatamente alle parole "di cui all'art. 9"; 
        Art. 34 - Associazioni venatorie, abrogato; 
        Art. 35 - Relazione sullo stato di attuazione della legge 
        comma 1, limitatamente alle parole "venatoria 1994-1995"; 
        Art. 36 - Disposizioni transitorie 
        comma 1, abrogato; 
        comma 2, abrogato; 
        comma 3, limitatamente alle parole "appartenenti a specie non
consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne  detengano
un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge"; 
        comma 4, abrogato; 
        comma 5, limitatamente alle parole "nella stagione  venatoria
1994-1995"; 
        Art. 37 - Disposizioni finali, 
        comma 3, limitatamente alle parole "in materia di caccia"?». 
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