MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 5 agosto 2022 

Rettifica  del  decreto  1°  giugno  2022,  concernente:  «Specifiche
disposizioni  transitorie  per  l'abilitazione  all'esercizio   della
professione di Psicologo - Attuazione  articolo  7,  comma  2,  della
legge 8 novembre 2021, n. 163». (Decreto n. 1019/2022) (23A01956) 
(GU n.72 del 25-3-2023)

 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   come
modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare
gli articoli  2,  comma  1,  n.  12),  51-bis,  51-ter  e  51-quater,
concernenti l'istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti  spettanti
allo  Stato  in  materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca
scientifica, tecnologica e artistica e di alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica»,  nonche'  la   determinazione   delle   aree
funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,   n.   1592,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione  superiore»
e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti; 
  Visto  il  regio  decreto  4  giugno   1938,   n.   1269,   recante
«Approvazione del regolamento sugli studenti,  i  titoli  accademici,
gli esami di Stato e  l'assistenza  scolastica  nelle  universita'  e
negli istituti superiori» e, in particolare, gli articoli 51 e 52; 
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante  «Esami  di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  «Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e  in  particolare
l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  9
luglio 2007, n. 157, recante «Determinazione delle classi  di  laurea
magistrale», il quale nella tabella delle classi di laurea magistrale
prevede la LM-51 Classe delle lauree magistrali in psicologia; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  6
luglio 2007, n.  155,  recante  «Determinazione  delle  classi  delle
lauree universitarie», il quale nella tabella delle classi di  laurea
prevede  la  L-24  Classe  delle  lauree  in   scienze   e   tecniche
psicologiche; 
  Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163,  recante  «Disposizioni  in
materia di titoli universitari abilitanti» e in particolare l'art. 7,
comma 2, a tenore del quale «Coloro che hanno concluso  il  tirocinio
professionale di cui all'art. 52, comma 2, del regolamento di cui  al
decreto del Presidente  della  Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328,
acquisiscono  l'abilitazione  all'esercizio  della   professione   di
psicologo  previo  superamento  di  una  prova  orale  su   questioni
teorico-pratiche relative all'attivita' svolta  durante  il  medesimo
tirocinio  professionale  nonche'  su  aspetti  di   legislazione   e
deontologia professionale. 
  Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  sono
stabilite le modalita' di svolgimento e di  valutazione  della  prova
orale di cui al presente comma  nonche'  la  composizione  paritetica
della commissione giudicatrice»; 
  Visto il decreto del segretario generale del 26 ottobre 2020 (prot.
n. 1678), come modificato dal decreto del segretario generale del  24
gennaio 2022 (prot. n. 67), di costituzione  del  tavolo  tecnico  di
lavoro finalizzato alla revisione della  LM-51  Classe  delle  lauree
magistrali in psicologia; 
  Vista la nota del segretario generale del 26 gennaio 2022 (prot. n.
2037) con la quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti
del predetto tavolo tecnico di lavoro; 
  Tenuto conto di quanto previsto  nelle  ordinanze  ministeriali  di
indizione della I e  della  II  sessione  degli  esami  di  Stato  di
abilitazione  all'esercizio  delle  professioni   regolamentate   dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
6  giugno  2022  (prot.  n.  554),   in   materia   di   abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo ai  sensi  dell'art.  7,
comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163; 
  Vista la nota del 13  luglio  2022  (prot.  2200295),  con  cui  il
Presidente del Consiglio nazionale  dell'ordine  degli  psicologi  ha
sottolineato che «con riferimento alla  durata  della  validita'  dei
tirocini  di  abilitazione,  la  problematica  nasce  dal   combinato
disposto del decreto ministeriale del 6 giugno 2022 n. 554,  art.  2,
comma 6 e dell'art. 6, comma 12, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 agosto 2012,  n.  137.  Quest'ultimo,  infatti,  non  si
applica alle professioni sanitarie cosi' come chiarito  al  comma  4,
art.  6,  dello  stesso  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
n. 137/2012 e che a sua volta rinvia al disposto ex art. 9, comma  6,
del decreto-legge 24 gennaio 2012  n.  1  (conversione  in  legge  n.
27/2012)»; 
  Vista la nota del 15 luglio 2022 (prot. 17353),  con  la  quale  il
Ministero dell'universita' e della ricerca ha  chiesto  al  Ministero
della salute, in qualita'  di  Dicastero  vigilante  sull'ordine,  di
esprimere il proprio avviso in merito alla tematica  evidenziata  dal
Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi; 
  Vista la nota del 20 luglio 2022 (prot. 39647) del Ministero  della
salute,  con  cui  si  evidenzia  che  «gia'  l'art.  24-sexies   del
decreto-legge n. 248/2007, che ha emendato l'art. 29 della  legge  18
febbraio 1989 n. 56, aveva stabilito il passaggio dell'alta vigilanza
sull'ordine degli psicologi dal Ministro  della  giustizia  a  quello
della salute»; 
  Ritenuto di dover rettificare il richiamato  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca del 6 giugno 2022  (prot.  n.  554),
prevedendo l'espunzione della disposizione di cui all'art.  2,  comma
6, del suddetto decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  del  6
giugno 2022 (prot. n. 554) e' rettificato con  riguardo  all'art.  2,
comma 6, che viene espunto dal testo del suddetto decreto. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 agosto 2022 
 
                                                   Il Ministro: Messa 

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 2493