N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2023

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  il  28  febbraio  2023  (della  Regione  autonoma  della
Sardegna) . 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Trasporto - Legge di bilancio 2023
  - Previsione, al fine di riconoscere le peculiarita' delle isole  e
  promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti
  dall'insularita', che e' istituito nello stato  di  previsione  del
  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un  fondo  per
  garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei  da
  e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con  una  dotazione  di  5
  milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere
  dall'anno  2024  -  Previsione  che  il  fondo  e'   destinato   al
  finanziamento  di  interventi  per  la  mobilita'   dei   cittadini
  residenti  nel  territorio  della  Sicilia  e  della   Sardegna   -
  Previsione che con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
  trasporti, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
  finanze, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'utilizzo del
  fondo. 
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2023-2025), art. 1, commi 494, 495 e 496. 
(GU n.13 del 29-3-2023 )
    Ricorso per  la  Regione  autonoma  della  Sardegna  (cod.  fisc.
80002870923) con sede legale in 09123 Cagliari (CA), viale Trento  n.
69, in persona del presidente pro tempore, dott.  Christian  Solinas,
giusta procura speciale in calce al  presente  atto  rappresentata  e
difesa dagli avvocatiti prof. Massimo Luciani del foro di Roma  (cod.
fisc.:  LCNMSM52L23H501G;   fax:   06/90236029;   posta   elettronica
certificata  massimoluciani@ordineavvocatiroma.org)   e   Sonia   Sau
dell'avvocatura    regionale    della    Sardegna     (cod.     fisc.
SAUSNO71P50B354Z; fax:  070/6062418;  posta  elettronica  certificata
ssau@pec.regione.sardegna.it), con domicilio digitale eletto presso i
recapiti di posta elettronica certificata dei difensori  e  domicilio
fisico eletto presso lo studio dell'avv.  prof.  Massimo  Luciani  in
00153 Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente  del  Consiglio  pro  tempore,  rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la  cui  sede  in  00186
Roma, via dei Portoghesi n.  12,  e'  domiciliato  ex  lege,  per  la
dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  commi
494, 495 e 496, della legge 29  dicembre  2022,  n.  197,  pubbl.  in
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, Supplemento ordinario. 
 
                                Fatto 
 
    1.- La  presente  controversia  rientra  nell'ambito  della  c.d.
«vertenza  entrate»  che  vede  contrapposta   la   regione   odierna
ricorrente e lo Stato  in  riferimento  alle  reciproche  regolazioni
economico-finanziarie. 
    I momenti fondamentali di questa vicenda sono ben noti all'Ecc.ma
Corte costituzionale, che li ha esaminati con pronunce  fondamentali,
tra le quali le sentenze.  n.  99  del  2012  (che  ha  accertato  la
potesta' della regione di appostare in bilancio le entrate  derivanti
dalle compartecipazioni erariali attraverso  autonoma  e  ragionevole
previsione  del  gettito),  n.  118  del  2012  (in  tema  di   leale
collaborazione nella definizione dei vincoli derivanti per la regione
dalla disciplina del c.d. patto di stabilita'), n. 95  del  2013  (in
tema di liquidazione, da parte dello  Stato,  delle  somme  spettanti
alla  regione  in  ragione  delle  compartecipazioni   alle   entrate
erariali), n. 77  del  2015  (in  materia  di  quantificazione  degli
accantonamenti di finanza pubblica), n. 6 del  2019  (in  materia  di
quantificazione e liquidazione delle risorse spettanti  alla  regione
in  ragione  dello   svantaggio   derivante   dalla   condizione   di
insularita', su cui si tornera' ampiamente infra). 
    Meritano ora di essere rappresentate all'Ecc.ma  Corte  le  tappe
piu' recenti del confronto. 
    2.- In data 7 novembre  2019  lo  Stato  e  la  Regione  Sardegna
stipulavano un accordo in materia di finanza pubblica, in  attuazione
dell'art. 1, comma 875, della legge n. 145  del  2018.  Gli  elementi
fondamentali di tale accordo erano i seguenti: 
        fissazione del contributo di finanza pubblica  della  Regione
Sardegna per il pagamento degli oneri  del  debito  pubblico  pari  a
684,21 milioni di euro per il 2018, 536 milioni di euro per il 2019 e
383 milioni di euro a decorrere dal 2020 (art. 2); 
        possibilita', per lo  Stato,  di  modificare  (entro  stretti
limiti e per un tempo definito) il  contributo  di  finanza  pubblica
pattuito; 
        individuazione delle somme da liquidare alla regione a titolo
di compartecipazione alle entrate erariali; 
        stanziamento  di  risorse  aggiuntive  per  investimenti   di
manutenzione straordinaria, restauro,  risanamento,  ristrutturazione
di strade, scuole, immobili,  beni  culturali  e  aree  di  interesse
pubblico; 
        stanziamento di un contributo per le province della  Sardegna
e per la citta' metropolitana di Cagliari (art. 7); 
        impegno alla  costituzione,  entro  sessanta  giorni,  di  un
«tavolo  tecnico-politico  per   la   definizione   degli   svantaggi
strutturali permanenti derivanti alla Sardegna dalla sua  particolare
condizione di insularita' come enunciati dalla  Corte  costituzionale
nella sentenza n. 6/2019 e degli strumenti compensativi  piu'  idonei
alla loro rimozione in ossequio ai principi di uguaglianza,  coesione
territoriale e pari opportunita'»,  con  la  precisazione  che  «Tale
tavolo dovra' ultimare i propri lavori perentoriamente  entro  il  30
giugno  2020  con  la  predisposizione  di  un   testo   di   Accordo
istituzionale che le parti si impegnano fin  d'ora  a  sottoscrivere,
previa  individuazione  di  idonea  copertura  finanziaria  entro   i
successivi  trenta  giorni  e  a  recepire,  laddove  necessario,  in
apposite norme» (art. 10); 
        previsione   dell'aggiornamento   consensuale   dei   termini
dell'accordo entro il 30 giugno 2025 (art. 12); 
        impegno del Governo all'adozione di una  disciplina  volta  a
consentire agli enti  pregiudicati  dall'inerzia  dello  Stato  nella
liquidazione delle somme spettanti alla Regione Sardegna di ripianare
gradualmente il disavanzo maturato (art. 13); 
    3.- L'accordo di finanza pubblica del 7 novembre  2019  e'  stato
recepito dallo Stato con la legge di bilancio 2020 (legge n. 160  del
2019). Ai commi da 866 a 873,  in  particolare,  e'  stato  stabilito
l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della regione (comma
868); sono state stanziate le risorse da trasferire alla regione  per
la definizione  del  contenzioso  pregresso  in  materia  di  entrate
tributarie, pari a 412 milioni di euro in cinque  anni  (comma  870);
sono state stanziate le risorse per le spese in conto capitale pari a
1.428,8 milioni di euro in quattordici  anni  e  ulteriori  spese  di
investimento nel settore sanitario pari a 111 milioni di euro  (comma
871); e' stato attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui a
decorrere dal 2020 agli enti di area vasta della regione (comma 872). 
    4.- In  data  7  novembre  2021  (ovverosia  in  piena  emergenza
pandemica da Covid-19) lo Stato e la regione hanno stipulato un nuovo
accordo di finanza pubblica, i cui punti essenziali sono i seguenti: 
        nuova fissazione del contributo  di  finanza  pubblica  della
Regione Sardegna, pari a 306,4 milioni di euro l'anno (art. 2); 
        attribuzione alla  Regione  Sardegna  di  un  contributo  «da
destinare alla compensazione degli  svantaggi  strutturali  derivanti
dalla condizione di insularita'» pari a 66,6 milioni di euro  per  il
2021 e a 100 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2022 (articoli  3
e 4); 
        avvio del «tavolo tecnico-politico cui al punto 10 del citato
Accordo del 7 novembre 2019» (art. 4); 
        partecipazione della  regione  ai  lavori  della  Commissione
tecnica per i «Fabbisogni standard»  della  pubblica  amministrazione
(art. 5); 
        obbligo di aggiornamento dei termini dell'accordo entro il 30
giugno 2025. 
    5.- In attuazione del sintetizzato accordo bilaterale,  la  legge
n. 234 del 2021  ha  conseguentemente  rideterminato  la  misura  del
concorso della regione alla finanza pubblica (comma 543) e attribuito
un contributo per la compensazione degli svantaggi strutturali legati
alla condizione di insularita' (comma 544). 
    6.- In data 5 ottobre 20218 era presentato alle Camere il disegno
di  legge  costituzionale  di  iniziativa  popolare  per  la  riforma
dell'art. 119 della Costituzione. 
    Come e' noto, la riforma ha introdotto un sesto  comma  nell'art.
119, a tenor del quale la Repubblica: i) «riconosce  le  peculiarita'
delle isole»; ii) «promuove le  misure  necessarie  a  rimuovere  gli
svantaggi derivanti dall'insularita'». 
    Il   testo   della   novella   e'   stato   modificato   rispetto
all'originaria formulazione, ove si prevedeva che «Lo Stato riconosce
il grave e permanente svantaggio naturale derivante  dall'insularita'
e dispone le misure necessarie a garantire un'effettiva parita' e  un
reale  godimento  dei  diritti  individuali  e  inalienabili».  Nella
formulazione approvata dal Parlamento, le  isole  sono  connotate  da
«peculiarita'»  che  trascendono  il  mero  dato   dello   svantaggio
economico-sociale. L'insularita' non e' mera  fonte  di  pregiudizio,
certo, atteso che le isole hanno specificita' di carattere culturale,
storico, naturalistico, economico e sociale che  meritano  di  essere
valorizzate. Nondimeno, la condizione di  insularita'  produce  anche
gravi «svantaggi», che devono essere «rimossi». 
    Va ancora osservato che la  proposta  di  riforma  ha  goduto  di
enorme consenso tanto da essere approvata all'unanimita'  in  seconda
lettura sia alla Camera che al Senato. 
    7.- Si deve dare poi conto  del  confronto  tra  lo  Stato  e  la
regione relativo, appunto, alla  compensazione  della  condizione  di
insularita'. Come si e' gia' detto, tanto l'accordo del  2019  quanto
l'accordo  del  2021  prevedevano  la  costituzione  di  un   «tavolo
tecnico-politico  per  la  definizione  degli  svantaggi  strutturali
permanenti derivanti alla Sardegna dalla sua  particolare  condizione
di  insularita'  come  enunciati  dalla  Corte  costituzionale  nella
sentenza n. 6/2019 e degli strumenti compensativi  piu'  idonei  alla
loro rimozione in  ossequio  ai  principi  di  uguaglianza,  coesione
territoriale e pari opportunita'». 
    Ebbene: una prima riunione di avvio del tavolo si  e'  tenuta  in
data 8 febbraio 2022 presso il MEF (in videoconferenza) alla presenza
della   sottosegretaria   all'economia   e    dell'assessore    della
programmazione e bilancio della Sardegna, oltre che di  funzionari  e
dirigenti regionali e statali. 
    Due ulteriori riunioni si sono tenute in data 8 e 15 marzo  2022,
dedicate    alle    politiche    di     riduzione     del     divario
nell'infrastrutturazione delle aree insulari. 
    Il tavolo non e'  stato  piu'  riconvocato  dopo  quella  seduta,
nonostante l'invio da  parte  della  regione  di  alcune  lettere  di
sollecito per la ripresa dei lavori (cfr., in  particolare,  la  nota
della Regione Sardegna, prot. 26522 del 12 luglio 2022). 
    8.- Va ancora dato conto che la sottosegretaria  all'economia  ha
trasmesso in data 6 maggio 2022 una relazione alla  Ministra  per  il
Sud e la  coesione  territoriale  e  alla  Ministra  per  gli  affari
regionali e le autonomie, nonche' al Ragioniere generale dello  Stato
e al capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    Ivi si rappresentava quanto segue: 
        «lo scorso mese di  febbraio,  su  delega  del  Ministro,  ho
tenuto presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze alcune
riunioni con la Regione Sardegna egli Uffici del Ministero  coinvolti
per materia al fine di effettuare  una  puntuale  ricognizione  delle
infrastrutture esistenti e quelle in  fase  di  programmazione  e  di
realizzazione»; 
        «Nell'ultima riunione, la Regione Sardegna  ha  condiviso  un
dossier che ripercorre le principali problematiche  dell'insularita',
riportando la misurazione  dei  costi  attraverso  l'approccio  della
perdita di PIL/pro-capite e in termini di extra-costi che i cittadini
e  le  imprese  sarde  sostengono  a  causa  del  ritardo  di  alcune
infrastrutture che pesano sulla possibilita' di crescita»; 
        «ritengo  proficuo,  sentita  la  stessa  Regione   Sardegna,
trasferire in via ufficiale la documentazione prodotta dalla  regione
medesima  al  fine  di  misurare  uniformemente  il   livello   delle
problematiche sollevate e di affrontare  con  indicatori  univoci  la
misurazione delle condizioni di svantaggio»; 
        «presso questo Ministero proseguiranno le riunioni  sul  tema
della  quantificazione  della  spesa  di  parte  corrente  necessaria
all'attuazione della predetta perequazione». 
     Come si e' detto, pero', i lavori non sono piu' proseguiti  dopo
il 15 marzo 2022. 
    9.-  Da  ultimo,  si  deve  dare  conto  delle  disposizioni  qui
impugnate. 
    L'art. 1, comma 494, della legge n. 197 del 2022 dispone che, «In
attuazione dell'art. 119 della Costituzione, al fine  di  riconoscere
le peculiarita' delle isole  e  promuovere  le  misure  necessarie  a
rimuovere gli  svantaggi  derivanti  dall'insularita',  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace  sistema  di
collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per  la  Sardegna,  con
una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2024». 
    La disposizione espressamente dichiara di  essere  (pretesamente)
attuativa del riformato art.  119  della  Costituzione  e  individua,
quale  finalita'  dello  stanziamento,  la  promozione  delle  misure
necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularita' e  la
«garanzia» di un «completo ed efficace sistema di collegamenti  aerei
da e per la Sicilia e da e per la Sardegna». Lo stanziamento,  pero',
e' limitato a 5 milioni di euro per l'anno  2023,  che  diventano  15
milioni di euro a decorrere dal 2024. 
    Il successivo comma 495 specifica che «il fondo di cui  al  comma
494 e' destinato al finanziamento di interventi per la mobilita'  dei
cittadini residenti nel territorio della Sicilia e  della  Sardegna».
E' da notare che la legge non riserva le (magre) risorse stanziate  a
interventi in conto capitale. 
    Da ultimo, il comma 496 dispone che  «Con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti le modalita' e i criteri per l'utilizzo del fondo di cui al
comma 494». Di  questa  previsione  va  sottolineata  l'omissione  di
qualsivoglia forma di coinvolgimento delle due regioni interessate. 
    Le  disposizioni  indicate  in  epigrafe   sono   illegittime   e
gravemente violative delle attribuzioni costituzionali  e  statutarie
della Regione autonoma della Sardegna, che ne chiede la  declaratoria
d'illegittimita' costituzionale per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1.- Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 494  e  495,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.  Violazione  del  principio  di
ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione. Violazione del principio
di leale collaborazione ex  articoli  5  e  117  della  Costituzione.
Violazione degli articoli 81, 116, 117, comma  3;  119  e  136  della
Costituzione; violazione degli articoli 3, 7 e 8 dello statuto  della
Regione autonoma della Sardegna ex  legge  costituzionale  n.  3  del
1948, anche in riferimento all'art. 27 della legge n. 42 del  2009  e
all'art. 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006. Come si e'  detto
in narrativa, i commi 494 e 495 della  legge  impugnata  stanziano  5
milioni di euro per il 2023 [sic] e 15 milioni di euro dal 2024 [sic]
all'asserito fine di garantire un «completo ed  efficace  sistema  di
collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per  la  Sardegna»,  in
pretesa attuazione dell'art.  119  della  Costituzione,  al  fine  di
promuovere il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularita'.
Tale disposizione si espone a plurime censure di costituzionalita'. 
    1.1.- E', anzitutto, violato l'art. 119 della  Costituzione,  che
la legge dichiara  espressamente  di  voler  attuare,  in  quanto  il
legislatore  statale  ha  (vistosamente)   disatteso   l'obbligo   di
approntare adeguate risorse  per  superare  gli  svantaggi  derivanti
dalla condizione d'insularita'. Va  osservato  in  proposito  che  la
revisione  costituzionale  ha  segnato  necessariamente  uno   stacco
rispetto al passato, impegnando  a  un'attenzione  specifica  per  le
condizioni disagiate  delle  isole.  Se  cosi'  non  fosse,  infatti,
sarebbe bastata l'oggettiva differenza fra regioni insulari e regioni
continentali a giustificare e imporre  interventi  di  sostegno  alle
prime, in ragione del principio  di  perequazione  territoriale  gia'
sancito  dall'art.  119  della  Costituzione.  La  novella,   dunque,
comporta  l'obbligazione  statale  a  dare  effettivo  rimedio   allo
svantaggio, con l'ovvia conseguenza che,  ove  il  rimedio  sia  solo
formale e apparente, l'art. 119 risulta evidentemente violato. 
    Ne'  -  lo  si  dice  per  anticipare  una  possibile   obiezione
avversaria - e' possibile sostenere che l'obbligo di rimozione  degli
svantaggi derivanti dall'insularita' e' posto dalla  Costituzione  in
capo all'intera «Repubblica». E', infatti, evidente che, tenuto conto
della finalita'  solidaristica  e  perequativa  dell'art.  119  della
Costituzione, tra gli enti che compongono la Repubblica non puo'  che
essere lo Stato ad assumere il compito  di  rimuovere  gli  svantaggi
derivanti dall'insularita', specie nei confronti di una regione  come
la ricorrente (ma anche come la  Regione  Siciliana,  sia  detto  per
inciso), in cui il territorio insulare coincide con quello regionale.
Va notato che lo stesso art. 119 della Costituzione, al quinto comma,
attribuisce allo Stato il compito - sostanzialmente analogo a  quello
del sesto comma qui in esame - di  destinare  risorse  aggiuntive  ed
effettuare interventi  speciali  in  favore  di  determinati  comuni,
province, Citta' metropolitane e regioni per promuoverne lo  sviluppo
economico, la coesione e la solidarieta' sociale.  Analogamente,  non
puo' che essere lo Stato il primo soggetto tenuto  ad  attivarsi  per
approntare le risorse necessarie a superare lo  svantaggio  derivante
dall'insularita'. 
    Va altresi' notato che l'art. 27  della  legge  n.  42  del  2009
(legge quadro sul c.d. «federalismo fiscale»  e  attuativa  dell'art.
119 della Costituzione, aveva gia' previsto che le regioni a  statuto
speciale concorrono al conseguimento degli obiettivi di  perequazione
e  di  solidarieta'  nonche'  al  patto  di  stabilita'   interno   e
all'assolvimento degli obblighi  posti  dall'ordinamento  comunitario
tenendo conto «degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,
dei costi dell'insularita' e dei livelli di reddito  pro  capite  che
caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi». 
    1.2.- Nonostante la disposizione censurata abbia stanziato  delle
risorse in favore della regione, la sua illegittimita' costituzionale
per violazione dell'art. 119 della Costituzione si desume da numerosi
elementi sintomatici. 
    i) In  primo  luogo  va  rilevata  la  differenza  tra  le  somme
stanziate dalla disposizione impugnata e  il  contributo  di  finanza
pubblica imposto alla Regione Sardegna  (differenza  che  costituisce
elemento sintomatico dell'irragionevolezza e dell'insufficienza dello
stanziamento). Quest'ultimo, come gia' detto, ammonta a  306  milioni
di euro, cifra incommensurabile a quella  stanziata  dal  comma  494,
peraltro stanziata per entrambe le regioni delle isole maggiori  (con
la conseguenza che solo una frazione  di  tale  fondo  potra'  essere
destinata alla Sardegna). 
    ii) In secondo luogo va rimarcato che il legislatore ha stabilito
la cifra suddetta senza una  specifica  istruttoria  consensuale  (o,
quantomeno, partecipata)  volta  alla  determinazione  delle  risorse
necessarie per la finalita' che si e' preposto. In  narrativa  si  e'
detto che lo Stato si e' obbligato in  due  distinte  occasioni  alla
quantificazione    dello     svantaggio     strutturale     derivante
dall'insularita' attraverso  un  «tavolo  tecnico»  e  addirittura  a
recepirne con disposizioni aventi forza di legge le risultanze. Si e'
parimenti indicato che il tavolo  e'  stato  convocato  solo  in  tre
occasioni e, nonostante la relazione adottata  dalla  sottosegretaria
che chiamava all'azione il Ministero dell'economia e  della  finanze,
il Ministero per il Sud e la coesione territoriale e il Ministero per
gli affari regionali e le autonomie,  il  suo  lavoro  non  e'  stato
completato. Ebbene: il fatto che lo Stato abbia previsto  la  stipula
di un apposito accordo istituzionale e il suo recepimento legislativo
nell'art. 10 dell'accordo del 2019, richiamato poi  dall'accordo  del
2021, dimostra che l'intervento qui censurato, per quanto  di  favore
nei confronti delle due regioni contemplate,  e'  comunque  violativo
dell'art. 119 della Costituzione. 
    iii) In terzo luogo va ricordato che il legislatore statale  gia'
con l'art. 27 della legge n. 42  del  2009  aveva  stabilito  che  le
regolazioni economico-finanziarie dei rapporti  fra  lo  Stato  e  le
regioni  autonome  dovessero  contemplare   anche   l'impatto   della
condizione insulare delle  regioni  autonome  (e,  dunque,  anzitutto
della Sardegna e della Sicilia). A quasi quindici  anni  dall'entrata
in vigore di quella  previsione,  pero',  un'adeguata  e  complessiva
stima di tali costi e del  loro  impatto  sull'autonomia  finanziaria
della Sardegna non  e'  stata  ancora  effettuata  (cosi'  come,  sul
connesso fronte della perequazione  infrastrutturale,  non  e'  stato
ancora emanato il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
di cui al comma 1-bis dell'art. 22 della legge n. 42 del  2009,  come
modificato dall'art. 15 del decreto-legge n. 121 del 2021). Anche per
questo profilo risulta evidente che lo Stato, con le disposizioni qui
impugnate, tenta di sottrarsi arbitrariamente agli obblighi derivanti
dall'art.  119  della  Costituzione,  che  ne  risulta  evidentemente
violato. 
    iv) Da ultimo, vanno richiamate le disposizioni  dell'accordo  di
finanza pubblica del 2021. Come gia' accennato, gli articoli  3  e  4
hanno previsto l'attribuzione alla Regione Sardegna di un  contributo
pari a 66,6 milioni di euro nel 2021 e 100 milioni di euro a  partire
dal 2022, «a titolo di concorso alla  compensazione  degli  svantaggi
strutturali derivanti dalla condizione di  insularita'».  La  formula
impiegata nell'accordo e' inequivoca: si trattava  di  un  primissimo
contributo,  certamente  insufficiente   alla   compensazione   della
condizione d'insularita' e destinato a essere adeguatamente integrato
sulla scorta di quanto emerso dai lavori del tavolo tecnico istituito
dall'accordo del 2019. Anche in questo caso, il rapporto tra l'esigua
somma stanziata nei commi qui impugnati e quella  attribuita  a  mero
titolo di iniziale «concorso» conferma che, attraverso  i  commi  qui
impugnati, lo Stato intende  sottrarsi  all'adempimento  dell'obbligo
costituzionale di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularita'. 
    La  violazione  dell'art.  119  della  Costituzione   e'   dunque
evidente,  atteso  che,  giusta  la  giurisprudenza   costituzionale,
sebbene resti «riservata al legislatore statale l'individuazione, nel
contesto  delle  valutazioni  attinenti  alle  scelte   generali   di
bilancio, del quantum da trasferire», sul legislatore statale incombe
«l'onere [...]  di  rendere  trasparenti,  in  sede  di  approvazione
dell'atto legislativo di  riassegnazione  delle  risorse,  i  criteri
seguiti per la quantificazione» (sentenza n. 137 del 2018). 
    1.3.-  Sul  punto  conforta  la   fondamentale   sentenza   Corte
costituzionale,  n.  6  del  2019,  con  cui  e'   stata   dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 851,  della  legge
n. 205 del 2017, ove si stabiliva che  «nell'anno  2019,  nelle  more
della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato  e
la Regione Sardegna che tenga  conto,  tra  l'altro,  delle  sentenze
della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, anche in
considerazione  del   ritardo   nello   sviluppo   economico   dovuto
all'insularita', e' riconosciuto alla Regione Sardegna un  contributo
pari a 15 milioni di euro». 
    L'Ecc.ma Corte ne  ha  dichiarata  l'incostituzionalita',  «nella
parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more  della  definizione
dell'accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma
Sardegna adeguate risorse, determinate secondo i criteri  di  cui  in
motivazione». 
    In quella sentenza l'Ecc.ma Corte e' pervenuta alla  declaratoria
d'incostituzionalita'  anzitutto  sulla  base  di   due   convergenti
argomenti, che  trovano  un  parallelismo  nel  caso  di  specie.  In
particolare, nella sent. n. 6 del 2019 si osservava che: 
        «Circa  la  lunga  vicenda   della   vertenza   entrate,   e'
sintomatico che nel negoziato  tra  le  parti  non  siano  mai  state
dedotte le componenti  dell'entrata  e  della  spesa  necessarie  per
quantificare in modo ragionevole e proporzionato  la  dimensione  del
bilancio  regionale  necessaria  per  il  corretto  esercizio   delle
competenze della Regione autonoma Sardegna»; 
        «In relazione  alla  mancata  ridefinizione  delle  relazioni
finanziarie tra Stato e Regione autonoma Sardegna  secondo  i  canoni
fissati dall'art. 27 della legge n.  42  del  2009,  va  sottolineato
come, a quasi dieci anni dall'emanazione di tale legge,  il  problema
dell'insularita' non sia mai stato preso in considerazione ai fini di
ponderare complessivamente  le  componenti  di  entrata  e  di  spesa
dell'autonomia territoriale ricorrente», tanto  nonostante  il  fatto
che «lo schema di revisione delle relazioni finanziarie tra  Stato  e
Regione autonoma Sardegna previsto dall'art. 27 detta  [...]  criteri
sufficientemente chiari per risolvere questioni  a  tutt'oggi  ancora
non definite». 
    Come si e' visto, anche nel caso di specie lo  Stato,  nonostante
uno specifico vincolo assunto in due occasioni in sede di accordo  di
finanza pubblica, si e' sottratto a una quantificazione ragionevole e
proporzionata dei costi dell'insularita' sulla base di  un  confronto
collaborativo con la regione. 
    1.4.- Violato, poi,  e'  il  principio  di  leale  collaborazione
sancito dagli articoli 5 e 117 della Costituzione. Come si e'  detto,
il  contributo  -  diciamo  cosi'  -  graziosamente  elargito   dalle
disposizioni impugnate e' stato previsto dopo  che  lo  Stato  ha  di
fatto interrotto i lavori  del  tavolo  tecnico.  Se  una  momentanea
interruzione dei lavori poteva essere  fisiologica  alla  luce  dello
scioglimento  delle  Camere  del  21  luglio  2022,   certamente   e'
indicativo che, dopo il rinnovo del Parlamento, il tavolo  non  abbia
ricominciato a operare  e  che,  nonostante  adeguate  sollecitazioni
(cfr. nota della Regione Sardegna del  12  dicembre  2022,  prot.  n.
16623, in cui si chiedeva al Presidente del Consiglio e  ai  Ministri
dell'economia e delle  finanze  e  per  gli  affari  regionali  e  al
Ragioniere generale dello Stato di avere un incontro sulle  relazioni
economico-finanziarie   tra   Stato   e   regione)   i   lavori    di
predisposizione della legge di  bilancio  non  abbiano  visto  alcuna
interlocuzione con la regione ricorrente. 
    Orbene: non si vuole  qui  lamentare  la  mancata  collaborazione
nell'esercizio  della  funzione  legislativa  di   approvazione   del
bilancio. 
    Si deve, pero', rimarcare che, con  i  commi  qui  censurati,  lo
Stato ha sostanzialmente prorogato sine die lo  status  quo  relativo
allo  svantaggio  derivante  dalla  condizione  d'insularita'   della
regione,  sancendo  la  volonta'  di   sottrarsi   a   un'istruttoria
consensuale e a una soluzione altrettanto  consensuale  del  problema
degli  svantaggi  strutturali,   sostanzialmente   respingendo   ogni
tentativo collaborativo della regione. Ne  e'  riprova  che  i  commi
menzionati nemmeno richiamano alcun momento di confronto tra lo Stato
e la regione in proposito. In termini analoghi  va  osservato  che  i
commi  impugnati  non  hanno  nemmeno  previsto  un   meccanismo   di
conguaglio per le risorse effettivamente necessarie  a  garantire  un
sistema efficiente di trasporto aereo  (anche  alla  luce  di  quelle
destinate dalla regione a tale finalita'). 
     E' per questi profili che risulta  evidente  la  violazione  del
principio di leale collaborazione. 
    1.5.- Violato e' anche il principio di ragionevolezza ex  art.  3
della Costituzione. Come chiarito dall'Ecc.ma Corte nella gia' citata
sentenza n.  6  del  2019,  infatti,  l'art.  3  della  Costituzione.
sancisce «un canone di razionalita' della  legge  svincolato  da  una
normativa  di  raffronto,  essendo  sufficiente   un   sindacato   di
conformita'   a   criteri   di   coerenza   logica,   teleologica   e
storico-cronologica». Il principio di ragionevolezza risulta, dunque,
violato «quando si accerti l'esistenza di  una  irrazionalita'  intra
legem, intesa come «contraddittorieta' intrinseca tra la  complessiva
finalita' perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla
norma   censurata»».   In   tali   eventualita'   «il   giudizio   di
ragionevolezza consiste in un «apprezzamento di  conformita'  tra  la
regola introdotta e la "causa" normativa che la deve assistere»». 
    Nella specie, l'esiguita' delle risorse approntate dallo Stato e'
di grado tale da risultare assolutamente irragionevole, perche' rende
le somme del tutto inidonee a perseguire le finalita' stabilite dallo
stesso legislatore statale. 
    Come gia' osservato, la somma stanziata dal  legislatore  statale
e' di soli 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di soli 15 milioni  di
euro per l'anno 2024 per le due regioni. 
    Si tratta di somme incredibilmente esigue e del tutto inidonee  a
essere utilmente impiegate in un'azione di sistema per compensare  lo
svantaggio derivante dall'insularita' (anche solo  per  l'ambito  del
trasporto aereo), pur a volerle sommare al contributo di 100  milioni
previsto dall'Accordo tra il Governo  e  la  Regione  autonoma  della
Sardegna in materia di finanza pubblica del 14 ottobre 2021. 
    La  palese  irragionevolezza  delle  disposizioni  impugnate   e'
testimoniata dal briefing paper  dell'Istituto  Bruno  Leoni  su  «Il
costo dell'insularita'. Il caso della Sardegna». 
    In tale documento si  afferma  che  la  Sardegna  costituisce  un
«mercat[o] di dimensioni contenute [...] distant[e]  dai  mercati  di
riferimento  e  [...]  vulnerabil[e]  a  shock  esogeni».  Alla  luce
dell'esercizio econometrico condotto  dallo  studio,  emerge  che  la
««tassa di insularita'» e' quantificabile in  circa  5.700  euro  pro
capite [...]» e che «Cio' corrisponde a oltre un quarto del  Pil  pro
capite e, tenendo conto della popolazione, corrisponde  a  circa  9,4
miliardi di euro di minore  prodotto  annuo».  Una  parte  di  questo
svantaggio   deriva   proprio   dalla   minore    infrastrutturazione
aeroportuale, come dimostra l'impatto negativo del  valore  correlato
alla minore dotazione di aeroporti  autorizzati  dall'ENAC  (cfr.  in
particolare pp. 12 sg.). 
    L'insufficienza degli stanziamenti si  coglie  anche  in  ragione
degli attuali costi per il finanziamento degli obblighi  di  servizio
pubblico per il collegamento aereo. Essi, sulla base delle  procedure
amministrative recentemente espletate, ammontano a  15,5  milioni  di
euro per il periodo dal 17 febbraio 2023 al 26 ottobre  2024  per  le
sole tratte che  uniscono  Cagliari  e  Olbia  con  Roma-Fiumicino  e
Milano-Linate. Ulteriori 14,5 milioni di euro sono necessari  per  la
copertura delle tratte  da  e  per  l'aeroporto  di  Alghero  per  il
medesimo periodo. Sin qui i fabbisogni  accertati,  che  non  tengono
conto dei costi  che  deriverebbero  dall'estensione  del  regime  di
agevolazione  della  continuita'  territoriale  ad  altri  scali  del
territorio nazionale (tra i piu' importanti, anche dal punto di vista
storico, non si possono non menzionare Torino e  Genova,  mentre  dal
punto di vista dello sviluppo economico vanno considerati  quantomeno
gli scali di Bologna, Verona e Napoli) e senza immaginare un costo di
collegamento stabile con l'estero. 
    La  stima  finanziaria  annua  effettuata   dall'Assessorato   ai
trasporti della Regione Sardegna ipotizza un fabbisogno  che  oscilla
tra i 170 e i 200 milioni di euro annui. 
    In  questo  contesto,  la  manifesta  esiguita'  del   contributo
previsto dal legislatore statale e  la  sua  conseguente  inidoneita'
rispetto alle effettive  necessita'  di  politiche  di  sostegno  del
sistema  economico-sociale   dell'isola   non   puo'   che   tradursi
nell'irragionevolezza della disposizione impugnata. 
    Parimenti, il vizio d'irragionevolezza si coglie anche  in  forza
della  contraddittorieta'  tra  gli  stanziamenti  effettuati  e   la
specifica finalita' indicata dalla legge di «garantire un completo ed
efficace sistema di collegamenti aerei [...] da e per la Sardegna»  a
tutela della «mobilita' dei cittadini residenti nel territorio  [...]
della Sardegna». 
    Anche in relazione a tale obiettivo, infatti, le somme  risultano
esigue  e  del  tutto  inidonee  a  essere  utilmente  impiegate  per
garantire l'efficienza dei collegamenti aerei. 
    Sul  punto  va  di  nuovo  richiamata  la  sentenza   della Corte
costituzionale, n. 6 del 2019. In quel  caso,  in  riferimento  a  un
contributo «generalista» (per cosi' dire) di 15 milioni di  euro,  la
Corte rilevava che «non v'e' dubbio, con riguardo al caso di  specie,
che la misura dello  stanziamento  di  euro  15.000.000,  00  risulta
contraddittoria, proprio sotto  il  profilo  della  coerenza  logica,
teleologica  e  storico-cronologica,   rispetto   ai   lunghi   tempi
dell'irrisolta vertenza e alla dimensione finanziaria degli obiettivi
richiamati  dalla   norma,   ovvero   assicurare   una   sistemazione
provvisoria alla "definizione dei complessivi rapporti finanziari fra
lo Stato e la Regione Sardegna"». 
    Analoghe considerazioni valgono nel caso  di  specie,  in  quanto
l'esiguita'  dello  stanziamento  rende  le  disposizioni   impugnate
contraddittorie «proprio sotto  il  profilo  della  coerenza  logica,
teleologica e storico-cronologica» rispetto all'obiettivo  richiamato
dalla stessa norma,  e  cioe'  «garantire  un  completo  ed  efficace
sistema di collegamenti aerei da e per la  Sicilia  e  da  e  per  la
Sardegna». 
    1.6.- L'esiguita' delle risorse approntate  dallo  Stato  ridonda
ovviamente in lesione dell'autonomia finanziaria regionale, garantita
dagli articoli 7 e 8 dello statuto speciale  di  autonomia  ex  legge
costituzionale, n. 3 del 1948, per il semplice fatto che  la  regione
subisce  gli  effetti  negativi  relativi  agli  svantaggi  derivanti
dall'insularita', sia in termini di costi sopportati per sopperire  a
tali svantaggi (come le spese per gli obblighi di  servizio  pubblico
per la continuita' territoriale), sia in termini  di  minore  gettito
erariale derivante dagli effetti di depressione del reddito  prodotto
sul territorio regionale, che comportano una minore compartecipazione
alle entrate erariali. 
    Tanto, peraltro, in un contesto  in  cui  la  regione  ha  dovuto
scontare una brusca diminuzione delle entrate compartecipate a  causa
della pandemia da Covid-19 (sul punto si  richiama  l'accordo  quadro
del 5 novembre 2020 in sede di Conferenza Stato-regioni) e  ha  anche
dovuto fare fronte alle esigenze straordinarie di  finanziamento  del
sistema sanitario regionale (che, come e' noto, ai sensi dell'art. 1,
comma  836,  della  legge  n.  296   del   2006,   e'   integralmente
autofinanziato). 
    L'insufficienza   delle   risorse   stanziate   comporta    anche
l'irragionevole compressione della competenza legislativa concorrente
in materia «coordinamento della finanza pubblica» e «grandi  reti  di
trasporto e navigazione» ex art. 117, comma  3,  della  Costituzione.
E', altresi', negativamente incisa la competenza legislativa primaria
in materia di «turismo e industria alberghiera» ex art. 3,  comma  1,
lettera p), dello statuto di  autonomia  (direttamente  incisa  dagli
interventi in  materia  di  trasporto  e  continuita'  territoriale),
nonche'  della  competenza  devoluta  in  materia   di   «continuita'
territoriale». Va infatti ricordato che l'art. 1,  comma  837,  della
legge n. 296 del 2006 ha disposto che  «alla  Regione  Sardegna  sono
trasferite  le  funzioni  relative  al  trasporto   pubblico   locale
(Ferrovie Sardegna  e  Ferrovie  Meridionali  Sarde)  e  le  funzioni
relative  alla  continuita'  territoriale».  Questa  devoluzione   di
competenza amministrativa  comporta  anche  la  correlata  competenza
legislativa, in forza del c.d. «principio del parallelismo» ex art. 6
dello statuto speciale di autonomia, in base al quale la  regione  ha
potesta'  legislativa  (anche)  nelle  materie  in  cui  ha  potesta'
amministrativa  (cfr.,   per   tutte,   la   sentenza   della   Corte
costituzionale, n. 51 del 2006). 
    La regione, in  definitiva,  soffre  del  pregiudizio  pari  alle
risorse necessarie  a  far  fronte  agli  svantaggi  dell'insularita'
(anche solo  per  il  settore  del  trasporto  aereo)  che  non  sono
compensate dal modestissimo contributo previsto nei commi  impugnati,
in palese contraddizione con gli obiettivi  prefissati  dallo  stesso
legislatore statale e in assoluta mancanza  di  ogni  evidenza  della
metodologia di quantificazione. 
    Per  le  stesse  ragioni  risulta  violato   l'art.   116   della
Costituzione, in quanto le disposizioni in  commento  determinano  lo
svilimento della sfera  di  autonomia  riconosciuto  alle  regioni  a
statuto speciale. 
    1.7.-  Violati  sono  ancora  gli  articoli  81   e   136   della
Costituzione,  anche   in   riferimento   al   principio   di   leale
collaborazione ex articoli 5 e 117 della Costituzione. 
    Sul punto si deve di bel nuovo richiamare la sentenza della Corte
costituzionale, n. 6 del 2019. 
    1.7.1.-  L'Ecc.ma  Corte,  nel  dichiarare  l'incostituzionalita'
dell'art. 1, comma 851, della legge n. 205  del  2017,  ha  affermato
che: 
        «l'istituto dell'accordo»  rimane  il  «principale  strumento
attuativo del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomia
speciale nella materia finanziaria»; 
        «impregiudicata la possibilita' che la trattativa tra Stato e
Regione  autonoma  Sardegna  possa  riprendere  con  immediato  esito
costituzionalmente conforme, deve essere comunque assicurato [...] un
tempestivo, ragionevole e proporzionato contributo dello  Stato,  che
anticipi [...] gli effetti dell'accordo in itinere nel  caso  in  cui
quest'ultimo non venga stipulato con analoga tempestivita'»; 
        «Nella  determinazione  di  tale  concorso  gli  elementi  da
sottoporre a ragionevole e proporzionata ponderazione -  al  fine  di
concretizzare il principio di leale cooperazione tra  Stato  ed  enti
territoriali, conciliando le istanze di politica  economica  generale
con  la  struttura  regionalista  del  nostro  ordinamento   -   sono
ricavabili  direttamente   dalla   vigente   legislazione   e   dalla
giurisprudenza   di   questa   Corte»   e   «possono   essere   cosi'
sinteticamente riassunti»; 
        «Partendo dall'andamento storico delle entrate e delle  spese
della regione, antecedente alla entrata in vigore della legge  n.  42
del 2009, la rimodulazione deve tener conto [...] c) degli «svantaggi
strutturali  permanenti  [...],  dei  costi  dell'insularita'  e  dei
livelli di reddito pro capite» (art. 27 della legge n. 42 del  2009);
[...] f) del principio dell'equilibrio  tendenziale  o  dinamico  per
quel che riguarda la tempestiva copertura del contributo». 
    In sintesi: lo Stato e' tuttora obbligato a procedere in ossequio
al principio di leale collaborazione operando per un accordo  con  la
Regione sulla base dei lavori del tavolo tecnico (tavolo che  non  ha
potuto concludere i propri lavori, nonostante le sollecitazioni della
regione, come si e' detto) ma, nelle more della stipula dell'accordo,
deve  procedere  unilateralmente.  Non   pero',   con   insufficienti
stanziamenti  (come  nel  caso  di  specie),  bensi'  sulla  base  di
un'adeguata istruttoria che tenga conto (tra l'altro) degli svantaggi
strutturali permanenti dovuti ai costi  dell'insularita'  (cosa  che,
come si confida di aver dimostrato, non e' accaduta). 
    1.7.2.- La medesima sentenza ha anche ricordato che: 
        «le diacroniche rimodulazioni derivanti  dalle  pronunzie  di
questa Corte non possono essere rinviate ad libitum, ma devono essere
adottate tempestivamente e comunque entro la prima manovra di finanza
pubblica utile, perche' altrimenti gli  interessi  costituzionalmente
tutelati rimarrebbero nella sostanza privi di garanzia»: 
        «Siffatte  pronunzie,  adottate  nella  materia  finanziaria,
ingenerano nei soggetti destinatari un obbligo a ottemperare che  non
contrasta con la naturale ampia discrezionalita' in sede  legislativa
nel  determinare  le  politiche  finanziarie,   ma   la   circoscrive
parzialmente  entro  il  limite  della  doverosa  conformazione  alle
statuizioni del giudice costituzionale»; 
        «E' proprio il  meccanismo  della  «priorita'  di  intervento
finanziario» a connotare il principio dell'equilibrio  dinamico  come
giusto contemperamento, nella materia  finanziaria,  tra  i  precetti
dell'art.    81    della Costituzione,    la    salvaguardia    della
discrezionalita'   legislativa   e   l'effettivita'    dei    vincoli
costituzionali». 
    Anche per questi profili, in  estrema  sintesi,  la  sentenza  ha
affermato che le statuizioni della Corte costituzionale devono essere
portate a sollecita  applicazione  entro  la  successiva  manovra  di
bilancio, pena la violazione del medesimo decisum e  anche  dell'art.
81 della Costituzione. 
    1.7.3.- Alla  luce  di  tali  considerazioni  si  desume  che  le
disposizioni in commento  si  pongono  in  patente  violazione  degli
articoli 81  e  136  della  Costituzione,  anche  in  riferimento  al
principio  di  leale  collaborazione  ex  articoli  5  e  117   della
Costituzione, in quanto: 
        gia' con la sentenza n.  6  del  2019  l'Ecc.ma  Corte  aveva
imposto  allo  Stato  di  procedere  a  ragionevole  e  proporzionata
quantificazione degli oneri derivanti dallo svantaggio per il  regime
di insularita'; 
        tale quantificazione avrebbe dovuto  essere  impiegata  nelle
more del confronto collaborativo con la  Regione  Sardegna  per  dare
sollecita applicazione alle disposizioni statutarie e  costituzionali
che garantiscono l'autonomia dell'odierna ricorrente; 
        l'ottemperanza al decisum dell'Ecc.ma  Corte  avrebbe  dovuto
intervenire gia' con la legge di bilancio per il 2020,  mentre,  dopo
oltre tre anni, il legislatore tuttora si rifiuta di  adempiere  alle
chiare indicazioni della giurisprudenza costituzionale; 
        si determina la violazione del  giudicato  costituzionale  ex
art. 136  della  Costituzione,  in  quanto i  commi  impugnati  hanno
sostanzialmente protratto l'efficacia di una  norma  gia'  dichiarata
incostituzionale, mentre e' noto  che  le  pronunce  di  accoglimento
«hanno per destinatario il legislatore stesso,  al  quale  e'  quindi
precluso   non   solo   il   disporre   che   la   norma   dichiarata
incostituzionale conservi la propria efficacia, bensi' il  perseguire
e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti a quelli
gia' ritenuti lesivi della Costituzione (sentenza n. 252  del  2017)»
(cosi', tra le tantissime, la sent. n. 215 del 2021); 
        parimenti si  determina  la  violazione  dell'art.  81  della
Costituzione, in  quanto  il  legislatore  statale  si  e'  sottratto
all'obbligo di disporre a un prioritario  intervento  finanziario  in
ossequio al principio di equilibrio dinamico di bilancio; 
        si   consuma   la   violazione   del   principio   di   leale
collaborazione, per essersi il  legislatore  statale  discostato  dal
punto  di   equilibrio   negli   interessi   e   nelle   attribuzioni
costituzionali   delle   parti   elaborato    dalla    giurisprudenza
costituzionale. 
    2. Illegittimita'  costituzionale  dei  commi  494,  495  e  496.
Violazione degli articoli 3 e 23 della Costituzione. Le  disposizioni
impugnate violano, poi, il principio di legalita', in una con  quello
di ragionevolezza. 
    Il legislatore statale, ai commi 494 e 495 della legge n. 197 del
2022, stabilisce che lo stanziamento e' da  impiegare  tanto  per  il
trasporto aereo da e per la Sardegna quanto per quello da  e  per  la
Sicilia. Come sopra ricordato, infatti, l'art. 1, comma 494, legge n.
197 del 2022, istituisce «un  fondo  per  garantire  un  completo  ed
efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per
la Sardegna», senza distinguere il quantum del sussidio da  destinare
all'una e all'altra regione e senza indicare i criteri che il Governo
dovra' seguire per il riparto. Allo stesso  modo,  il  comma  495  si
limita a stabilire che «Il fondo [...] e' destinato al  finanziamento
di interventi per la mobilita' dei cittadini residenti nel territorio
della Sicilia e della Sardegna», di bel nuovo tacendo sul  riparto  e
sui criteri da impiegare per procedervi. 
    Da ultimo, il comma 496 rimette a un decreto del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  la  competenza   all'adozione   di
«modalita' e i criteri per l'utilizzo del fondo»,  senza  imporre  al
MIT alcun parametro-guida. 
    Cosi' operando, il legislatore viola gli articoli 3  e  23  della
Costituzione, per una pluralita' di profili. 
    2.1.-  Anzitutto,  il  legislatore  ha  parificato  situazioni  e
circostanze oggettivamente  diverse  (si  pensi  al  diverso  impatto
dell'insularita'  sul  trasporto  aereo  e  al  diverso   pregiudizio
all'autonomia economico-finanziaria delle due regioni), senza offrire
alcun  criterio  ragionevole  e   proporzionato   per   il   distinto
trattamento delle due regioni. 
    Che le due isole  rappresentino  realta'  differenti  e'  palese.
Esse,  infatti,  com'e'   noto,   divergono   quanto   all'estensione
territoriale, alla  popolazione  e  alla  distanza  dalle  aree  piu'
sviluppate  del  Paese  e  presentano  caratteristiche   geografiche,
economiche, demografiche e sociali del tutto specifiche. 
    Ne e' testimonianza,  anzitutto,  il  riformato  art.  119  della
Costituzione che, come gia' detto, «riconosce le  peculiarita'  delle
isole» e promuove le misure  necessarie  a  rimuovere  gli  svantaggi
derivanti  dall'insularita'».  E',  dunque,  gia'  nel  testo   della
Costituzione che emerge la differenziazione dei terreni  isolani  (e,
anzitutto,  delle  due  isole  maggiori)  e  che  si  pone  il  nesso
inscindibile tra  tale  differenziazione  e  le  conseguenti  «misure
necessarie» a bilanciarne gli effetti pregiudizievoli  (che  dovranno
ovviamente essere diverse anch'esse). 
    I profili differenziali, ovviamente, emergono anche dalle analisi
concrete svolte su questi temi. Ne da' evidenza  il  citato  briefing
paper dell'Istituto Bruno Leoni, che esordisce proprio rilevando  che
«In Italia Sardegna e Sicilia rappresentano due realta' insulari  con
caratteristiche differenti»  (p.  1).  Si  aggiunga  che  uno  studio
econometrico analogo a quello condotto dall'Istituto Bruno Leoni  per
la Regione Sardegna e' stato  svolto  con  riferimento  alla  Regione
Siciliana dal Nucleo di valutazione  e  verifica  degli  investimenti
pubblici della medesima regione, in collaborazione  con  il  Servizio
statistica ed analisi economica dell'assessorato all'economia  e  con
il supporto dell'Istituto di ricerca Prometeia. Questo documento, pur
impiegando  la  medesima  metodologia  di  analisi   gia'   impiegata
dall'Istituto Bruno Leoni, approda a  una  diversa  stima  dei  costi
dell'insularita',   anche   in    ragione    di    impatti    diversi
dell'infrastrutturazione aeroportuale. 
     2.2.- In secondo luogo, come si  e'  visto,  il  legislatore  ha
stanziato il fondo senza adeguatamente delimitare la discrezionalita'
dell'amministrazione circa il riparto del finanziamento  tra  le  due
circoscrizioni regionali. 
    Giusta la giurisprudenza costituzionale, la riserva di  legge  di
cui al citato art. 23  della Costituzione  ha  carattere  «relativo».
Nondimeno, la  legge  non  puo'  limitarsi  «a  conferire  un  potere
regolativo  attraverso  una  "norma  in  bianco"»,   dovendo   invece
individuare «sufficienti criteri direttivi  e  traccia[re]  le  linee
generali della  disciplina»  (sentenza  n.  269  del  2017).  Ne'  e'
sufficiente per il legislatore statale aver individuato la  finalita'
del contributo, per due ragioni. In primo luogo perche' esso, come si
e' visto, e' gravemente inadeguato rispetto all'obiettivo  prefissato
dal legislatore. In secondo luogo perche'  codesta  Ecc.ma  Corte  ha
anche specificato che la legge non puo' nemmeno limitarsi a orientare
il legislatore  tramite  l'individuazione  di  «un  principio-valore,
senza una precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti  e  modi
dell'azione amministrativa» (cosi', ancora, la sentenza  n.  269  del
2017). 
    2.3.- In conclusione sul punto, e' possibile osservare che  l'uso
del contributo che il legislatore ha stanziato per le due regioni  e'
sostanzialmente rimesso all'arbitrio del MIT,  che  deve  rispettare,
per il suo utilizzo, un solo  limite:  impiegarlo  per  il  trasporto
aereo da e per Sardegna e Sicilia. 
    Di bel nuovo si coglie l'irragionevolezza e la contraddittorieta'
delle disposizioni normative: esse vorrebbero costituire  un  ausilio
per le due regioni insulari, secondo i dettami del novellato art. 119
della   Costituzione,   ma   non   fanno   altro    che    attribuire
all'amministrazione ministeriale la potesta' di decidere come  queste
risorse debbono essere impiegate. 
    2.4.- Quanto detto nel presente motivo di ricorso, ovviamente, e'
puramente ancillare a quanto dedotto nel motivo  precedente.  I  vizi
qui  lamentati,  infatti,  sono  semplicemente  una  conferma  e   un
rafforzamento  del  piu'  radicale  vizio  determinato   dall'assurda
quantificazione della misura di (asserito) sostegno che si contesta. 
    3.- Illegittimita' costituzionale del comma 496.  Violazione  del
principio  di  leale  collaborazione  ex  articoli  5  e  117   della
Costituzione; violazione dell'art. 117, comma 3, della  Costituzione;
violazione degli articoli 3,  7  e  8  dello  statuto  della  Regione
autonoma della Sardegna ex legge costituzionale n. 3 del 1948,  anche
in riferimento all'art. 1, comma 837, della legge n.  296  del  2006.
Come si e' detto in narrativa, l'art. 1 della legge n. 197 del  2022,
al  comma  496,  dispone  che  «con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti   le
modalita' e i criteri per l'utilizzo del fondo di cui al comma 494». 
    3.1.- Tale previsione sollecita  ulteriori,  specifiche  censure.
Essa, infatti, attribuisce al Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze,
la competenza a stabilire modalita'  e  criteri  per  l'utilizzo  del
fondo introdotto  dal  precedente  comma  494,  prevedendo  che  tale
competenza sia esercitata senza alcuna forma di coinvolgimento  delle
regioni interessate (e in particolare della regione  ricorrente).  Il
menzionato comma 496, infatti, demanda  esclusivamente  ai  Ministeri
citati la fissazione di modalita' e criteri di  utilizzo  del  fondo,
estromettendo totalmente la regione ricorrente dal relativo  processo
decisionale. 
    Cio'  significa  non  solo  che  -  come  segnalato  supra  -  lo
stanziamento in se' e' assolutamente insufficiente, ma  altresi'  che
le somme irrisorie che confluiscono nel fondo sono utilizzate secondo
criteri e modalita' determinati senza il minimo apporto e/o  consenso
delle regioni interessate. Dato, questo, vieppiu' sconcertante se  si
considera che, come censurato nel motivo  precedente,  la  disciplina
legislativa   omette   qualsiasi   indicazione   addirittura    sulla
ripartizione delle somme tra Sicilia e Sardegna e sulle modalita' del
loro impiego. 
    Cosi' stando le cose, il citato comma 496,  nella  parte  in  cui
prevede che  la  competenza  a  stabilire  modalita'  e  criteri  per
l'utilizzo del fondo di cui al comma 494 sia esercitata dal  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  senza  la  previa  intesa  (nel
senso dell'accordo paritetico: c.d.  intesa  forte)  con  la  Regione
Sardegna, si pone in frontale contrasto con  il  principio  di  leale
collaborazione, con l'art. 117 della Costituzione, con  gli  articoli
3, 7 e 8 dello statuto della Regione autonoma della  Sardegna,  anche
in riferimento all'art. 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006. 
    3.2.- La giurisprudenza costituzionale ha «piu'  volte  affermato
la necessita' di applicare il principio di leale  collaborazione  nei
casi in cui  lo  Stato  preveda  un  finanziamento,  con  vincolo  di
destinazione, incidente su materie di competenza regionale (residuale
o concorrente): ipotesi nella quale, ai fini  della  salvaguardia  di
tali  competenze,  la  legge  statale  deve  prevedere  strumenti  di
coinvolgimento  delle  regioni  nella  fase   di   attuazione   della
normativa, nella forma  dell'intesa  o  del  parere,  in  particolare
quanto alla determinazione dei criteri e delle modalita' del  riparto
delle risorse destinate agli enti territoriali (da  ultimo,  sentenze
n. 123 e n. 114 del 2022)» (cosi', tra le piu' recenti, la  sent.  n.
179 del 2022). 
    Nella pronuncia ora ricordata codesta Ecc.ma  Corte  ha  rilevato
anche che «la necessita' di predisporre  simili  strumenti  e'  stata
affermata da questa Corte principalmente in due evenienze:  in  primo
luogo,  quando  vi  sia  un  intreccio  (ovvero  una  interferenza  o
concorso) di competenze legislative, che non permetta di  individuare
un «ambito materiale che  possa  considerarsi  nettamente  prevalente
sugli altri» (sentenza n. 71 del 2018; in senso analogo, sentenze  n.
114 e n. 40 del 2022, n. 104 del 2021, n. 74 e n. 72 del  2019  e  n.
185 del 2018); in secondo luogo, nei casi in cui  la  disciplina  del
finanziamento trovi giustificazione nella  cosiddetta  attrazione  in
sussidiarieta' della stessa allo Stato, ai sensi dell'art. 118, primo
comma, della Costituzione (ex plurimis, sentenze n. 123, n. 114 e  n.
40 del 2022, n. 74 del 2019, n. 71 e n. 61 del 2018)». 
    Nel caso di specie si versa  certamente  nella  prima  delle  due
ipotesi indicate, giacche' - come subito si vedra' - il comma 496  in
esame e' chiara espressione di un intreccio di competenze legislative
statali e regionali. 
    La presente controversia, infatti, ha  a  oggetto  la  disciplina
statale che, in attuazione del riformato art. 119 della Costituzione,
ha istituito un fondo «per garantire un completo ed efficace  sistema
di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da  e  per  la  Sardegna»
(cosi' il comma 494). 
    Tale disciplina interseca, anzitutto, la  competenza  legislativa
concorrente della regione  ricorrente  nelle  materie  «coordinamento
della finanza pubblica»,  «grandi  reti  di  trasporto»  e  «porti  e
aeroporti civili», tutte presidiate dall'art.  117,  comma  3,  della
Costituzione, applicabile anche alla regione  ricorrente  in  ragione
dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del  2001.  Si  aggiunga
l'innegabile impatto sull'autonomia finanziaria regionale,  garantita
dagli articoli  7  e  8  dello  statuto  speciale  di  autonomia.  In
proposito va fatta una precisazione. Le risorse  stanziate  ai  sensi
del novellato art. 119 della Costituzione per  il  superamento  degli
svantaggi  strutturali  derivanti  dall'insularita'  hanno  una  loro
specificita', in quanto, come codesta Ecc.ma Corte ha affermato nella
sentenza n. 6 del 2019, gli impatti  della  condizione  d'insularita'
devono essere tenuti in debito conto nella determinazione degli spazi
finanziari da riconoscere alla regione nell'ambito delle  regolazioni
economico-finanziarie con lo Stato. Cio' sta  a  significare  che  le
risorse stanziate dallo  Stato  in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione (anche in  caso  di  errata,  parziale  e  insufficiente
quantificazione, come qui accade) non possono essere impiegate  senza
il coinvolgimento dell'ente territoriale. 
    Da ultimo, va ricordato quanto gia' rilevato supra circa il fatto
che: 
        la  Regione  Sardegna  e'  titolare  di  competenze  primarie
direttamente incise dalla disciplina del servizio di trasporto aereo,
come «turismo e industria alberghiera» (art. 3, comma 1, lettera  p),
dello statuto di autonomia); 
        lo Stato, con l'art. 1, comma 837, della  legge  n.  296  del
2006, ha  devoluto  alla  regione  la  competenza  amministrativa  in
materia di «continuita' territoriale», che,  in  virtu'  dell'art.  6
dello  statuto,  comporta  anche  la  titolarita'   della   correlata
competenza legislativa. 
    L'intreccio   con   le   competenze   regionali    e',    dunque,
inequivocabile. 
    3.3.-  In  questa  prospettiva   vanno   richiamate   le   nitide
statuizioni di codesta Ecc.ma Corte,  che  in  plurime  occasioni  ha
chiarito che ogniqualvolta vi sia concorrenza di  competenze  debbono
essere garantite adeguate forme di coinvolgimento delle regioni. Solo
tale coinvolgimento, incarnato dall'intesa (forte), consente  infatti
di  salvaguardare  le  competenze  regionali   incise.   Diversamente
opinando, le garanzie costituzionali  di  tali  competenze  sarebbero
agevolmente aggirabili dal legislatore statale. 
    Nella sentenza n. 56 del 2019, per esempio, codesta Ecc.ma  Corte
- a fronte dell'istituzione di un Fondo per  la  progettazione  degli
enti locali, la  cui  disciplina  era  demandata  a  un  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ha ritenuto che: 
        «in presenza [...] di concorrenza di competenze,  e'  fondata
la richiesta della ricorrente di un coinvolgimento regionale, tramite
intesa, nell'adozione del decreto  ministeriale  previsto  dal  comma
1080 (ex multis, sentenze n. 185, n. 87 e n. 78 del 2018, n. 168  del
2008)»; 
        «In   particolare,   essendo   il   fondo   destinato    alla
progettazione delle opere pubbliche degli enti  locali,  e'  corretto
che, come prospetta la ricorrente, lo strumento idoneo a eliminare il
vizio del comma 1080  consista  nell'intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata». 
    Non  solo.  Con  specifico  riferimento  alla   regione   odierna
ricorrente, nella sentenza n. 230 del 2013, codesta Ecc.ma  Corte  ha
osservato che «la determinazione delle modalita' e  delle  condizioni
di svolgimento del  servizio  di  collegamento  marittimo  avente  ad
oggetto in particolare la Regione autonoma Sardegna e' espressione di
un potere, si', statale, in quanto pertinente  alla  concorrenza,  ma
che tocca direttamente un interesse differenziato della regione e che
interferisce  in  misura  rilevante  sulle  scelte  rientranti  nelle
competenze  della  medesima,   quali   il   turismo   e   l'industria
alberghiera».  Conseguentemente,   «in   presenza   di   una   simile
sovrapposizione di competenze, come evidenziato in altre occasioni da
questa  Corte,  il  legislatore  statale  avrebbe  dovuto  attribuire
adeguato rilievo  al  principio  di  leale  collaborazione,  «le  cui
potenzialita' precettive si manifestano compiutamente negli ambiti di
intervento nei quali s'intrecciano interessi ed esigenze  di  diversa
matrice» (sentenza n. 33 del 2011). E l'applicazione di questo canone
impone alla  legge  statale  di  predisporre  adeguate  modalita'  di
coinvolgimento delle regioni a salvaguardia delle loro competenze». 
    Ebbene: nel caso di specie - si consenta di ribadirlo - non  v'e'
traccia di alcuna forma di coinvolgimento della  regione  ricorrente,
atteso che il menzionato comma 496  non  prescrive  sul  decreto  ivi
menzionato l'intesa con le regioni  interessate.  Di  qui  la  sicura
violazione - al contempo - del principio di leale  collaborazione  ex
articoli 5 e 117, comma 3, della Costituzione, dell'art.  117,  comma
3, della Costituzione, nonche' degli articoli 3, 7 e 8 dello  statuto
della Regione autonoma della Sardegna ex legge  costituzionale  n.  3
del 1948, anche in riferimento all'art. 1, comma 837, della legge  n.
296 del 2006. 
    3.4.- Si confida di aver dimostrato che nel  caso  di  specie  si
verifica il c.d. «intreccio»  di  competenze.  Nondimeno,  come  gia'
accennato, codesta Ecc.ma Corte ha affermato in piu' occasioni che la
necessita' del formale e  sostanziale  coinvolgimento  della  regione
resta ferma anche nei casi in cui  la  disciplina  del  finanziamento
trovi giustificazione nell'attrazione in sussidiarieta' della  stessa
allo Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. 
    A tal proposito, questa difesa non puo' esimersi  dal  richiamare
la sentenza n. 79 del 2011, ove codesta Ecc.ma  Corte  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di una norma statale che istituiva il
«Fondo per le infrastrutture portuali» e, per  la  sua  ripartizione,
non prevedeva l'intesa ne' con la Conferenza Stato-regioni,  ne'  con
le singole regioni interessate. Un caso, dunque, esattamente identico
all'odierno. 
    Ebbene, nella suddetta pronuncia si legge che: 
        «il [...] Fondo si  riferisce  ad  interventi  che  rientrano
nella materia «porti e aeroporti  civili»,  rimessa  alla  competenza
legislativa  concorrente  dal  terzo  comma   dell'art.   117   della
Costituzione. Tuttavia,  poiche'  si  tratta  di  porti  a  rilevanza
nazionale, si deve ritenere che la competenza legislativa in  materia
sia attratta in sussidiarieta' allo Stato»; 
        «[...] questa Corte ha ritenuto ammissibile la previsione  di
un fondo a destinazione vincolata  anche  in  materie  di  competenza
regionale, residuale o concorrente,  precisando  che  «il  titolo  di
competenza statale che permette l'istituzione di un Fondo con vincolo
di destinazione non deve necessariamente identificarsi con una  delle
materie espressamente elencate nel secondo comma dell'art. 117  della
Costituzione, ma puo' consistere anche  nel  fatto  che  detto  fondo
incida su materie oggetto di «chiamata in sussidiarieta'» « da  parte
dello Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione»
(sentenza n. 16 del 2010,  in  conformita'  a  sentenza  n.  168  del
2008)»; 
        «Dalla   giurisprudenza   costituzionale   sopra   richiamata
discende, nel caso di specie, l'illegittimita' della norma  impugnata
nella parte in cui non prevede alcuna forma di  leale  collaborazione
tra Stato e regione, che  deve  invece  esistere  per  effetto  della
deroga alla competenza regionale»; 
        . «Fermo restando pertanto il potere dello Stato di istituire
un Fondo per le infrastrutture portuali di  rilevanza  nazionale,  si
deve aggiungere che la ripartizione di tale fondo e'  subordinata  al
raggiungimento di un'intesa con la Conferenza  Stato-regioni,  per  i
piani generali di riparto delle risorse allo scopo destinate,  e  con
le  singole  regioni  interessate,  per  gli   interventi   specifici
riguardanti singoli porti». 
    Nella piu' recente sentenza n. 123 del 2022, poi, codesta  Ecc.ma
Corte costituzionale ha ribadito  che  «ove  [...]  l'istituzione  di
fondi a destinazione vincolata sia  in  applicazione  del  meccanismo
della chiamata in sussidiarieta', e' necessario che «la stessa  legge
preveda contestualmente il  coinvolgimento  degli  enti  territoriali
nell'adozione dell'atto che regola l'utilizzo del fondo (sentenze  n.
71 del 2018, n. 79 del 2011, n. 168 del 2008, n. 222 del  2005  e  n.
255 del 2004)» (sentenza n. 74 del 2018 e,  nello  stesso  senso,  da
ultimo,  sentenza  n.  40  del  2022),  preferibilmente  nella  forma
dell'intesa, ove siano in  gioco  competenze  regionali  residuali  e
concorrenti». 
    Anche ammesso che nel caso di specie si versi  in  un'ipotesi  di
attrazione in sussidiarieta',  quindi,  il  legislatore  statale  non
poteva, a piu' forte ragione, sottrarsi all'obbligo di coinvolgimento
della regione ricorrente nella forma dell'intesa e, per tale via,  al
rispetto del principio di leale collaborazione. 
    Del resto, nella sentenza n. 251 del 2016, codesta  Ecc.ma  Corte
ha ricordato che «in ossequio» al principio di  leale  collaborazione
«il  legislatore  statale  deve  predisporre  adeguati  strumenti  di
coinvolgimento delle regioni, a difesa delle loro competenze» al fine
di «contemperare le ragioni dell'esercizio unitario delle stesse  con
la  garanzia  delle  funzioni  costituzionalmente   attribuite   alle
autonomie (sentenze n. 65 del 2016, n. 88  del  2014  e  n.  139  del
2012)» e ha precisato che l'«unica  forma  adeguata  a  garantire  il
giusto contemperamento della compressione delle competenze regionali»
e' proprio l'intesa. 
    Nella stessa occasione,  con  specifico  riferimento  all'intesa,
codesta Ecc.ma Corte ha ricordato  ch'essa  «si  impone  [...]  quale
cardine della leale collaborazione anche  quando  l'attuazione  delle
disposizioni dettate dal legislatore statale  e'  rimessa  a  decreti
legislativi delegati, adottati dal Governo sulla  base  dell'art.  76
della Costituzione». A piu' forte ragione,  dunque,  essa  dev'essere
prevista quando - come nel caso di specie - criteri  e  modalita'  di
ripartizione di un  fondo  previsto  dal  legislatore  statale  siano
demandate a un decreto ministeriale. 
    E cio' e' tanto piu' vero se si considera - come  codesta  Ecc.ma
Corte di ribadito nella medesima sent. n. 251 del 2016 - che la leale
collaborazione   costituisce   «principio    guida    nell'evenienza,
rivelatasi molto frequente, di uno stretto intreccio  fra  materie  e
competenze» e che l'intesa e' «la soluzione  che  meglio  incarna  la
collaborazione (di recente, sentenze n. 21 e n. 1 del 2016)». 
    3.5.- Fermo quanto sin  qui  osservato,  preme  a  questa  difesa
precisare - seppur in via del tutto subordinata e per mero tuziorismo
- che, ove mai si ritenesse non necessaria, nel caso  di  specie,  la
previsione  dell'intesa  (forte)  con  le  regioni  interessate,   il
coinvolgimento della regione dovrebbe essere garantito  almeno  nella
forma del parere (c.d. intesa debole). 
    Deve infatti ribadirsi che, nella  totale  assenza  di  forme  di
coordinamento di leale collaborazione «a monte» dell'esercizio  della
competenza legislativa statale, il legislatore  non  poteva  esimersi
dall'obbligo  di  prevedere  meccanismi  di   raccordo   «a   valle»,
foss'anche piu' blandi  come  la  mera  consultazione  delle  regioni
interessate. 
    Va ancora  richiamata  la  giurisprudenza  costituzionale  e,  in
particolare, la sent. n. 72 del 2019, ove si afferma che  quando  «la
legge statale interviene in un ambito caratterizzato da  inscindibile
sovrapposizione o intreccio di competenze» -  come  accade  nel  caso
odierno - «e' ineludibile, in applicazione  del  principio  di  leale
collaborazione, la predisposizione,  da  parte  della  legge  statale
[...] di un'adeguata modalita' di coinvolgimento delle  regioni,  con
l'obiettivo di contemperare le ragioni dell'esercizio unitario  delle
competenze   in   questione   con   la   garanzia   delle    funzioni
costituzionalmente attribuite alle autonomie». In  tal  caso,  pero',
«strumento adeguato non e' il parere in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano,  poiche'  una  tale  previsione  si  esaurisce
nell'attribuzione alla Conferenza di  un  mero  ruolo  consultivo  in
relazione al contenuto di un atto predeterminato da un altro soggetto
(sentenza n. 171 del 2018).  E'  invece  necessario  che  il  decreto
ministeriale volto a dare attuazione alla legge statale sia preceduto
dall'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
poiche' solo quest'ultima garantisce il  reale  coinvolgimento  delle
autonomie  regionali  nella  definizione  del   contenuto   dell'atto
(analogamente, sentenza n. 261 del 2017)». 
 
                               P.Q.M. 
 
    La  Regione   autonoma   della   Sardegna,   come   in   epigrafe
rappresentata   e   difesa,   chiede   che   codesta   Ecc.ma   Corte
costituzionale voglia: 
        accogliere il presente ricorso; 
        per l'effetto, dichiarare l'illegittimita' costituzionale: 
          dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 29 dicembre 2022,  n.  303,
Supllemento ordinario, nella parte in cui,  nel  triennio  2023-2025,
non riconosce alla Regione autonoma  Sardegna  adeguate  risorse  per
garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da  e
per la Sardegna; 
        dell'art. 1, comma 496, della legge n. 29 dicembre  2022,  n.
197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale,  29  dicembre  2022,  n.  303,
Supplemento  ordinario,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  le
modalita' e i criteri per l'utilizzo del fondo di cui  al  comma  494
sono stabilite «previa intesa con le regioni interessate» o,  in  via
del tutto subordinata, «sentite le regioni interessate». 
    Si deposita copia conforme all'originale dell'atto  della  giunta
regionale della Regione autonoma della Sardegna recante deliberazione
dell'impugnazione e conferimento dell'incarico defensionale. 
        Roma-Cagliari, 24 febbraio 2023 
 
                         L'avvocato: Luciani 
 
 
                           L'avvocato: Sau