N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2023
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2023 (della Regione autonoma della Sardegna) . Bilancio e contabilita' pubblica - Trasporto - Legge di bilancio 2023 - Previsione, al fine di riconoscere le peculiarita' delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularita', che e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 - Previsione che il fondo e' destinato al finanziamento di interventi per la mobilita' dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna - Previsione che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'utilizzo del fondo. - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi 494, 495 e 496.(GU n.13 del 29-3-2023 )
Ricorso per la Regione autonoma della Sardegna (cod. fisc. 80002870923) con sede legale in 09123 Cagliari (CA), viale Trento n. 69, in persona del presidente pro tempore, dott. Christian Solinas, giusta procura speciale in calce al presente atto rappresentata e difesa dagli avvocatiti prof. Massimo Luciani del foro di Roma (cod. fisc.: LCNMSM52L23H501G; fax: 06/90236029; posta elettronica certificata massimoluciani@ordineavvocatiroma.org) e Sonia Sau dell'avvocatura regionale della Sardegna (cod. fisc. SAUSNO71P50B354Z; fax: 070/6062418; posta elettronica certificata ssau@pec.regione.sardegna.it), con domicilio digitale eletto presso i recapiti di posta elettronica certificata dei difensori e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. prof. Massimo Luciani in 00153 Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in 00186 Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato ex lege, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubbl. in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, Supplemento ordinario. Fatto 1.- La presente controversia rientra nell'ambito della c.d. «vertenza entrate» che vede contrapposta la regione odierna ricorrente e lo Stato in riferimento alle reciproche regolazioni economico-finanziarie. I momenti fondamentali di questa vicenda sono ben noti all'Ecc.ma Corte costituzionale, che li ha esaminati con pronunce fondamentali, tra le quali le sentenze. n. 99 del 2012 (che ha accertato la potesta' della regione di appostare in bilancio le entrate derivanti dalle compartecipazioni erariali attraverso autonoma e ragionevole previsione del gettito), n. 118 del 2012 (in tema di leale collaborazione nella definizione dei vincoli derivanti per la regione dalla disciplina del c.d. patto di stabilita'), n. 95 del 2013 (in tema di liquidazione, da parte dello Stato, delle somme spettanti alla regione in ragione delle compartecipazioni alle entrate erariali), n. 77 del 2015 (in materia di quantificazione degli accantonamenti di finanza pubblica), n. 6 del 2019 (in materia di quantificazione e liquidazione delle risorse spettanti alla regione in ragione dello svantaggio derivante dalla condizione di insularita', su cui si tornera' ampiamente infra). Meritano ora di essere rappresentate all'Ecc.ma Corte le tappe piu' recenti del confronto. 2.- In data 7 novembre 2019 lo Stato e la Regione Sardegna stipulavano un accordo in materia di finanza pubblica, in attuazione dell'art. 1, comma 875, della legge n. 145 del 2018. Gli elementi fondamentali di tale accordo erano i seguenti: fissazione del contributo di finanza pubblica della Regione Sardegna per il pagamento degli oneri del debito pubblico pari a 684,21 milioni di euro per il 2018, 536 milioni di euro per il 2019 e 383 milioni di euro a decorrere dal 2020 (art. 2); possibilita', per lo Stato, di modificare (entro stretti limiti e per un tempo definito) il contributo di finanza pubblica pattuito; individuazione delle somme da liquidare alla regione a titolo di compartecipazione alle entrate erariali; stanziamento di risorse aggiuntive per investimenti di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione di strade, scuole, immobili, beni culturali e aree di interesse pubblico; stanziamento di un contributo per le province della Sardegna e per la citta' metropolitana di Cagliari (art. 7); impegno alla costituzione, entro sessanta giorni, di un «tavolo tecnico-politico per la definizione degli svantaggi strutturali permanenti derivanti alla Sardegna dalla sua particolare condizione di insularita' come enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6/2019 e degli strumenti compensativi piu' idonei alla loro rimozione in ossequio ai principi di uguaglianza, coesione territoriale e pari opportunita'», con la precisazione che «Tale tavolo dovra' ultimare i propri lavori perentoriamente entro il 30 giugno 2020 con la predisposizione di un testo di Accordo istituzionale che le parti si impegnano fin d'ora a sottoscrivere, previa individuazione di idonea copertura finanziaria entro i successivi trenta giorni e a recepire, laddove necessario, in apposite norme» (art. 10); previsione dell'aggiornamento consensuale dei termini dell'accordo entro il 30 giugno 2025 (art. 12); impegno del Governo all'adozione di una disciplina volta a consentire agli enti pregiudicati dall'inerzia dello Stato nella liquidazione delle somme spettanti alla Regione Sardegna di ripianare gradualmente il disavanzo maturato (art. 13); 3.- L'accordo di finanza pubblica del 7 novembre 2019 e' stato recepito dallo Stato con la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). Ai commi da 866 a 873, in particolare, e' stato stabilito l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della regione (comma 868); sono state stanziate le risorse da trasferire alla regione per la definizione del contenzioso pregresso in materia di entrate tributarie, pari a 412 milioni di euro in cinque anni (comma 870); sono state stanziate le risorse per le spese in conto capitale pari a 1.428,8 milioni di euro in quattordici anni e ulteriori spese di investimento nel settore sanitario pari a 111 milioni di euro (comma 871); e' stato attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 agli enti di area vasta della regione (comma 872). 4.- In data 7 novembre 2021 (ovverosia in piena emergenza pandemica da Covid-19) lo Stato e la regione hanno stipulato un nuovo accordo di finanza pubblica, i cui punti essenziali sono i seguenti: nuova fissazione del contributo di finanza pubblica della Regione Sardegna, pari a 306,4 milioni di euro l'anno (art. 2); attribuzione alla Regione Sardegna di un contributo «da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularita'» pari a 66,6 milioni di euro per il 2021 e a 100 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2022 (articoli 3 e 4); avvio del «tavolo tecnico-politico cui al punto 10 del citato Accordo del 7 novembre 2019» (art. 4); partecipazione della regione ai lavori della Commissione tecnica per i «Fabbisogni standard» della pubblica amministrazione (art. 5); obbligo di aggiornamento dei termini dell'accordo entro il 30 giugno 2025. 5.- In attuazione del sintetizzato accordo bilaterale, la legge n. 234 del 2021 ha conseguentemente rideterminato la misura del concorso della regione alla finanza pubblica (comma 543) e attribuito un contributo per la compensazione degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularita' (comma 544). 6.- In data 5 ottobre 20218 era presentato alle Camere il disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare per la riforma dell'art. 119 della Costituzione. Come e' noto, la riforma ha introdotto un sesto comma nell'art. 119, a tenor del quale la Repubblica: i) «riconosce le peculiarita' delle isole»; ii) «promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularita'». Il testo della novella e' stato modificato rispetto all'originaria formulazione, ove si prevedeva che «Lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularita' e dispone le misure necessarie a garantire un'effettiva parita' e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili». Nella formulazione approvata dal Parlamento, le isole sono connotate da «peculiarita'» che trascendono il mero dato dello svantaggio economico-sociale. L'insularita' non e' mera fonte di pregiudizio, certo, atteso che le isole hanno specificita' di carattere culturale, storico, naturalistico, economico e sociale che meritano di essere valorizzate. Nondimeno, la condizione di insularita' produce anche gravi «svantaggi», che devono essere «rimossi». Va ancora osservato che la proposta di riforma ha goduto di enorme consenso tanto da essere approvata all'unanimita' in seconda lettura sia alla Camera che al Senato. 7.- Si deve dare poi conto del confronto tra lo Stato e la regione relativo, appunto, alla compensazione della condizione di insularita'. Come si e' gia' detto, tanto l'accordo del 2019 quanto l'accordo del 2021 prevedevano la costituzione di un «tavolo tecnico-politico per la definizione degli svantaggi strutturali permanenti derivanti alla Sardegna dalla sua particolare condizione di insularita' come enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6/2019 e degli strumenti compensativi piu' idonei alla loro rimozione in ossequio ai principi di uguaglianza, coesione territoriale e pari opportunita'». Ebbene: una prima riunione di avvio del tavolo si e' tenuta in data 8 febbraio 2022 presso il MEF (in videoconferenza) alla presenza della sottosegretaria all'economia e dell'assessore della programmazione e bilancio della Sardegna, oltre che di funzionari e dirigenti regionali e statali. Due ulteriori riunioni si sono tenute in data 8 e 15 marzo 2022, dedicate alle politiche di riduzione del divario nell'infrastrutturazione delle aree insulari. Il tavolo non e' stato piu' riconvocato dopo quella seduta, nonostante l'invio da parte della regione di alcune lettere di sollecito per la ripresa dei lavori (cfr., in particolare, la nota della Regione Sardegna, prot. 26522 del 12 luglio 2022). 8.- Va ancora dato conto che la sottosegretaria all'economia ha trasmesso in data 6 maggio 2022 una relazione alla Ministra per il Sud e la coesione territoriale e alla Ministra per gli affari regionali e le autonomie, nonche' al Ragioniere generale dello Stato e al capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ivi si rappresentava quanto segue: «lo scorso mese di febbraio, su delega del Ministro, ho tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze alcune riunioni con la Regione Sardegna egli Uffici del Ministero coinvolti per materia al fine di effettuare una puntuale ricognizione delle infrastrutture esistenti e quelle in fase di programmazione e di realizzazione»; «Nell'ultima riunione, la Regione Sardegna ha condiviso un dossier che ripercorre le principali problematiche dell'insularita', riportando la misurazione dei costi attraverso l'approccio della perdita di PIL/pro-capite e in termini di extra-costi che i cittadini e le imprese sarde sostengono a causa del ritardo di alcune infrastrutture che pesano sulla possibilita' di crescita»; «ritengo proficuo, sentita la stessa Regione Sardegna, trasferire in via ufficiale la documentazione prodotta dalla regione medesima al fine di misurare uniformemente il livello delle problematiche sollevate e di affrontare con indicatori univoci la misurazione delle condizioni di svantaggio»; «presso questo Ministero proseguiranno le riunioni sul tema della quantificazione della spesa di parte corrente necessaria all'attuazione della predetta perequazione». Come si e' detto, pero', i lavori non sono piu' proseguiti dopo il 15 marzo 2022. 9.- Da ultimo, si deve dare conto delle disposizioni qui impugnate. L'art. 1, comma 494, della legge n. 197 del 2022 dispone che, «In attuazione dell'art. 119 della Costituzione, al fine di riconoscere le peculiarita' delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularita', e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024». La disposizione espressamente dichiara di essere (pretesamente) attuativa del riformato art. 119 della Costituzione e individua, quale finalita' dello stanziamento, la promozione delle misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularita' e la «garanzia» di un «completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna». Lo stanziamento, pero', e' limitato a 5 milioni di euro per l'anno 2023, che diventano 15 milioni di euro a decorrere dal 2024. Il successivo comma 495 specifica che «il fondo di cui al comma 494 e' destinato al finanziamento di interventi per la mobilita' dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna». E' da notare che la legge non riserva le (magre) risorse stanziate a interventi in conto capitale. Da ultimo, il comma 496 dispone che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'utilizzo del fondo di cui al comma 494». Di questa previsione va sottolineata l'omissione di qualsivoglia forma di coinvolgimento delle due regioni interessate. Le disposizioni indicate in epigrafe sono illegittime e gravemente violative delle attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione autonoma della Sardegna, che ne chiede la declaratoria d'illegittimita' costituzionale per i seguenti Motivi 1.- Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione. Violazione del principio di leale collaborazione ex articoli 5 e 117 della Costituzione. Violazione degli articoli 81, 116, 117, comma 3; 119 e 136 della Costituzione; violazione degli articoli 3, 7 e 8 dello statuto della Regione autonoma della Sardegna ex legge costituzionale n. 3 del 1948, anche in riferimento all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e all'art. 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006. Come si e' detto in narrativa, i commi 494 e 495 della legge impugnata stanziano 5 milioni di euro per il 2023 [sic] e 15 milioni di euro dal 2024 [sic] all'asserito fine di garantire un «completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna», in pretesa attuazione dell'art. 119 della Costituzione, al fine di promuovere il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularita'. Tale disposizione si espone a plurime censure di costituzionalita'. 1.1.- E', anzitutto, violato l'art. 119 della Costituzione, che la legge dichiara espressamente di voler attuare, in quanto il legislatore statale ha (vistosamente) disatteso l'obbligo di approntare adeguate risorse per superare gli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularita'. Va osservato in proposito che la revisione costituzionale ha segnato necessariamente uno stacco rispetto al passato, impegnando a un'attenzione specifica per le condizioni disagiate delle isole. Se cosi' non fosse, infatti, sarebbe bastata l'oggettiva differenza fra regioni insulari e regioni continentali a giustificare e imporre interventi di sostegno alle prime, in ragione del principio di perequazione territoriale gia' sancito dall'art. 119 della Costituzione. La novella, dunque, comporta l'obbligazione statale a dare effettivo rimedio allo svantaggio, con l'ovvia conseguenza che, ove il rimedio sia solo formale e apparente, l'art. 119 risulta evidentemente violato. Ne' - lo si dice per anticipare una possibile obiezione avversaria - e' possibile sostenere che l'obbligo di rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularita' e' posto dalla Costituzione in capo all'intera «Repubblica». E', infatti, evidente che, tenuto conto della finalita' solidaristica e perequativa dell'art. 119 della Costituzione, tra gli enti che compongono la Repubblica non puo' che essere lo Stato ad assumere il compito di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularita', specie nei confronti di una regione come la ricorrente (ma anche come la Regione Siciliana, sia detto per inciso), in cui il territorio insulare coincide con quello regionale. Va notato che lo stesso art. 119 della Costituzione, al quinto comma, attribuisce allo Stato il compito - sostanzialmente analogo a quello del sesto comma qui in esame - di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, Citta' metropolitane e regioni per promuoverne lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale. Analogamente, non puo' che essere lo Stato il primo soggetto tenuto ad attivarsi per approntare le risorse necessarie a superare lo svantaggio derivante dall'insularita'. Va altresi' notato che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 (legge quadro sul c.d. «federalismo fiscale» e attuativa dell'art. 119 della Costituzione, aveva gia' previsto che le regioni a statuto speciale concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' nonche' al patto di stabilita' interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario tenendo conto «degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi». 1.2.- Nonostante la disposizione censurata abbia stanziato delle risorse in favore della regione, la sua illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 119 della Costituzione si desume da numerosi elementi sintomatici. i) In primo luogo va rilevata la differenza tra le somme stanziate dalla disposizione impugnata e il contributo di finanza pubblica imposto alla Regione Sardegna (differenza che costituisce elemento sintomatico dell'irragionevolezza e dell'insufficienza dello stanziamento). Quest'ultimo, come gia' detto, ammonta a 306 milioni di euro, cifra incommensurabile a quella stanziata dal comma 494, peraltro stanziata per entrambe le regioni delle isole maggiori (con la conseguenza che solo una frazione di tale fondo potra' essere destinata alla Sardegna). ii) In secondo luogo va rimarcato che il legislatore ha stabilito la cifra suddetta senza una specifica istruttoria consensuale (o, quantomeno, partecipata) volta alla determinazione delle risorse necessarie per la finalita' che si e' preposto. In narrativa si e' detto che lo Stato si e' obbligato in due distinte occasioni alla quantificazione dello svantaggio strutturale derivante dall'insularita' attraverso un «tavolo tecnico» e addirittura a recepirne con disposizioni aventi forza di legge le risultanze. Si e' parimenti indicato che il tavolo e' stato convocato solo in tre occasioni e, nonostante la relazione adottata dalla sottosegretaria che chiamava all'azione il Ministero dell'economia e della finanze, il Ministero per il Sud e la coesione territoriale e il Ministero per gli affari regionali e le autonomie, il suo lavoro non e' stato completato. Ebbene: il fatto che lo Stato abbia previsto la stipula di un apposito accordo istituzionale e il suo recepimento legislativo nell'art. 10 dell'accordo del 2019, richiamato poi dall'accordo del 2021, dimostra che l'intervento qui censurato, per quanto di favore nei confronti delle due regioni contemplate, e' comunque violativo dell'art. 119 della Costituzione. iii) In terzo luogo va ricordato che il legislatore statale gia' con l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 aveva stabilito che le regolazioni economico-finanziarie dei rapporti fra lo Stato e le regioni autonome dovessero contemplare anche l'impatto della condizione insulare delle regioni autonome (e, dunque, anzitutto della Sardegna e della Sicilia). A quasi quindici anni dall'entrata in vigore di quella previsione, pero', un'adeguata e complessiva stima di tali costi e del loro impatto sull'autonomia finanziaria della Sardegna non e' stata ancora effettuata (cosi' come, sul connesso fronte della perequazione infrastrutturale, non e' stato ancora emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis dell'art. 22 della legge n. 42 del 2009, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge n. 121 del 2021). Anche per questo profilo risulta evidente che lo Stato, con le disposizioni qui impugnate, tenta di sottrarsi arbitrariamente agli obblighi derivanti dall'art. 119 della Costituzione, che ne risulta evidentemente violato. iv) Da ultimo, vanno richiamate le disposizioni dell'accordo di finanza pubblica del 2021. Come gia' accennato, gli articoli 3 e 4 hanno previsto l'attribuzione alla Regione Sardegna di un contributo pari a 66,6 milioni di euro nel 2021 e 100 milioni di euro a partire dal 2022, «a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularita'». La formula impiegata nell'accordo e' inequivoca: si trattava di un primissimo contributo, certamente insufficiente alla compensazione della condizione d'insularita' e destinato a essere adeguatamente integrato sulla scorta di quanto emerso dai lavori del tavolo tecnico istituito dall'accordo del 2019. Anche in questo caso, il rapporto tra l'esigua somma stanziata nei commi qui impugnati e quella attribuita a mero titolo di iniziale «concorso» conferma che, attraverso i commi qui impugnati, lo Stato intende sottrarsi all'adempimento dell'obbligo costituzionale di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularita'. La violazione dell'art. 119 della Costituzione e' dunque evidente, atteso che, giusta la giurisprudenza costituzionale, sebbene resti «riservata al legislatore statale l'individuazione, nel contesto delle valutazioni attinenti alle scelte generali di bilancio, del quantum da trasferire», sul legislatore statale incombe «l'onere [...] di rendere trasparenti, in sede di approvazione dell'atto legislativo di riassegnazione delle risorse, i criteri seguiti per la quantificazione» (sentenza n. 137 del 2018). 1.3.- Sul punto conforta la fondamentale sentenza Corte costituzionale, n. 6 del 2019, con cui e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017, ove si stabiliva che «nell'anno 2019, nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Sardegna che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularita', e' riconosciuto alla Regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro». L'Ecc.ma Corte ne ha dichiarata l'incostituzionalita', «nella parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more della definizione dell'accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse, determinate secondo i criteri di cui in motivazione». In quella sentenza l'Ecc.ma Corte e' pervenuta alla declaratoria d'incostituzionalita' anzitutto sulla base di due convergenti argomenti, che trovano un parallelismo nel caso di specie. In particolare, nella sent. n. 6 del 2019 si osservava che: «Circa la lunga vicenda della vertenza entrate, e' sintomatico che nel negoziato tra le parti non siano mai state dedotte le componenti dell'entrata e della spesa necessarie per quantificare in modo ragionevole e proporzionato la dimensione del bilancio regionale necessaria per il corretto esercizio delle competenze della Regione autonoma Sardegna»; «In relazione alla mancata ridefinizione delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione autonoma Sardegna secondo i canoni fissati dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, va sottolineato come, a quasi dieci anni dall'emanazione di tale legge, il problema dell'insularita' non sia mai stato preso in considerazione ai fini di ponderare complessivamente le componenti di entrata e di spesa dell'autonomia territoriale ricorrente», tanto nonostante il fatto che «lo schema di revisione delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione autonoma Sardegna previsto dall'art. 27 detta [...] criteri sufficientemente chiari per risolvere questioni a tutt'oggi ancora non definite». Come si e' visto, anche nel caso di specie lo Stato, nonostante uno specifico vincolo assunto in due occasioni in sede di accordo di finanza pubblica, si e' sottratto a una quantificazione ragionevole e proporzionata dei costi dell'insularita' sulla base di un confronto collaborativo con la regione. 1.4.- Violato, poi, e' il principio di leale collaborazione sancito dagli articoli 5 e 117 della Costituzione. Come si e' detto, il contributo - diciamo cosi' - graziosamente elargito dalle disposizioni impugnate e' stato previsto dopo che lo Stato ha di fatto interrotto i lavori del tavolo tecnico. Se una momentanea interruzione dei lavori poteva essere fisiologica alla luce dello scioglimento delle Camere del 21 luglio 2022, certamente e' indicativo che, dopo il rinnovo del Parlamento, il tavolo non abbia ricominciato a operare e che, nonostante adeguate sollecitazioni (cfr. nota della Regione Sardegna del 12 dicembre 2022, prot. n. 16623, in cui si chiedeva al Presidente del Consiglio e ai Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e al Ragioniere generale dello Stato di avere un incontro sulle relazioni economico-finanziarie tra Stato e regione) i lavori di predisposizione della legge di bilancio non abbiano visto alcuna interlocuzione con la regione ricorrente. Orbene: non si vuole qui lamentare la mancata collaborazione nell'esercizio della funzione legislativa di approvazione del bilancio. Si deve, pero', rimarcare che, con i commi qui censurati, lo Stato ha sostanzialmente prorogato sine die lo status quo relativo allo svantaggio derivante dalla condizione d'insularita' della regione, sancendo la volonta' di sottrarsi a un'istruttoria consensuale e a una soluzione altrettanto consensuale del problema degli svantaggi strutturali, sostanzialmente respingendo ogni tentativo collaborativo della regione. Ne e' riprova che i commi menzionati nemmeno richiamano alcun momento di confronto tra lo Stato e la regione in proposito. In termini analoghi va osservato che i commi impugnati non hanno nemmeno previsto un meccanismo di conguaglio per le risorse effettivamente necessarie a garantire un sistema efficiente di trasporto aereo (anche alla luce di quelle destinate dalla regione a tale finalita'). E' per questi profili che risulta evidente la violazione del principio di leale collaborazione. 1.5.- Violato e' anche il principio di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione. Come chiarito dall'Ecc.ma Corte nella gia' citata sentenza n. 6 del 2019, infatti, l'art. 3 della Costituzione. sancisce «un canone di razionalita' della legge svincolato da una normativa di raffronto, essendo sufficiente un sindacato di conformita' a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica». Il principio di ragionevolezza risulta, dunque, violato «quando si accerti l'esistenza di una irrazionalita' intra legem, intesa come «contraddittorieta' intrinseca tra la complessiva finalita' perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata»». In tali eventualita' «il giudizio di ragionevolezza consiste in un «apprezzamento di conformita' tra la regola introdotta e la "causa" normativa che la deve assistere»». Nella specie, l'esiguita' delle risorse approntate dallo Stato e' di grado tale da risultare assolutamente irragionevole, perche' rende le somme del tutto inidonee a perseguire le finalita' stabilite dallo stesso legislatore statale. Come gia' osservato, la somma stanziata dal legislatore statale e' di soli 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di soli 15 milioni di euro per l'anno 2024 per le due regioni. Si tratta di somme incredibilmente esigue e del tutto inidonee a essere utilmente impiegate in un'azione di sistema per compensare lo svantaggio derivante dall'insularita' (anche solo per l'ambito del trasporto aereo), pur a volerle sommare al contributo di 100 milioni previsto dall'Accordo tra il Governo e la Regione autonoma della Sardegna in materia di finanza pubblica del 14 ottobre 2021. La palese irragionevolezza delle disposizioni impugnate e' testimoniata dal briefing paper dell'Istituto Bruno Leoni su «Il costo dell'insularita'. Il caso della Sardegna». In tale documento si afferma che la Sardegna costituisce un «mercat[o] di dimensioni contenute [...] distant[e] dai mercati di riferimento e [...] vulnerabil[e] a shock esogeni». Alla luce dell'esercizio econometrico condotto dallo studio, emerge che la ««tassa di insularita'» e' quantificabile in circa 5.700 euro pro capite [...]» e che «Cio' corrisponde a oltre un quarto del Pil pro capite e, tenendo conto della popolazione, corrisponde a circa 9,4 miliardi di euro di minore prodotto annuo». Una parte di questo svantaggio deriva proprio dalla minore infrastrutturazione aeroportuale, come dimostra l'impatto negativo del valore correlato alla minore dotazione di aeroporti autorizzati dall'ENAC (cfr. in particolare pp. 12 sg.). L'insufficienza degli stanziamenti si coglie anche in ragione degli attuali costi per il finanziamento degli obblighi di servizio pubblico per il collegamento aereo. Essi, sulla base delle procedure amministrative recentemente espletate, ammontano a 15,5 milioni di euro per il periodo dal 17 febbraio 2023 al 26 ottobre 2024 per le sole tratte che uniscono Cagliari e Olbia con Roma-Fiumicino e Milano-Linate. Ulteriori 14,5 milioni di euro sono necessari per la copertura delle tratte da e per l'aeroporto di Alghero per il medesimo periodo. Sin qui i fabbisogni accertati, che non tengono conto dei costi che deriverebbero dall'estensione del regime di agevolazione della continuita' territoriale ad altri scali del territorio nazionale (tra i piu' importanti, anche dal punto di vista storico, non si possono non menzionare Torino e Genova, mentre dal punto di vista dello sviluppo economico vanno considerati quantomeno gli scali di Bologna, Verona e Napoli) e senza immaginare un costo di collegamento stabile con l'estero. La stima finanziaria annua effettuata dall'Assessorato ai trasporti della Regione Sardegna ipotizza un fabbisogno che oscilla tra i 170 e i 200 milioni di euro annui. In questo contesto, la manifesta esiguita' del contributo previsto dal legislatore statale e la sua conseguente inidoneita' rispetto alle effettive necessita' di politiche di sostegno del sistema economico-sociale dell'isola non puo' che tradursi nell'irragionevolezza della disposizione impugnata. Parimenti, il vizio d'irragionevolezza si coglie anche in forza della contraddittorieta' tra gli stanziamenti effettuati e la specifica finalita' indicata dalla legge di «garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei [...] da e per la Sardegna» a tutela della «mobilita' dei cittadini residenti nel territorio [...] della Sardegna». Anche in relazione a tale obiettivo, infatti, le somme risultano esigue e del tutto inidonee a essere utilmente impiegate per garantire l'efficienza dei collegamenti aerei. Sul punto va di nuovo richiamata la sentenza della Corte costituzionale, n. 6 del 2019. In quel caso, in riferimento a un contributo «generalista» (per cosi' dire) di 15 milioni di euro, la Corte rilevava che «non v'e' dubbio, con riguardo al caso di specie, che la misura dello stanziamento di euro 15.000.000, 00 risulta contraddittoria, proprio sotto il profilo della coerenza logica, teleologica e storico-cronologica, rispetto ai lunghi tempi dell'irrisolta vertenza e alla dimensione finanziaria degli obiettivi richiamati dalla norma, ovvero assicurare una sistemazione provvisoria alla "definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Sardegna"». Analoghe considerazioni valgono nel caso di specie, in quanto l'esiguita' dello stanziamento rende le disposizioni impugnate contraddittorie «proprio sotto il profilo della coerenza logica, teleologica e storico-cronologica» rispetto all'obiettivo richiamato dalla stessa norma, e cioe' «garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna». 1.6.- L'esiguita' delle risorse approntate dallo Stato ridonda ovviamente in lesione dell'autonomia finanziaria regionale, garantita dagli articoli 7 e 8 dello statuto speciale di autonomia ex legge costituzionale, n. 3 del 1948, per il semplice fatto che la regione subisce gli effetti negativi relativi agli svantaggi derivanti dall'insularita', sia in termini di costi sopportati per sopperire a tali svantaggi (come le spese per gli obblighi di servizio pubblico per la continuita' territoriale), sia in termini di minore gettito erariale derivante dagli effetti di depressione del reddito prodotto sul territorio regionale, che comportano una minore compartecipazione alle entrate erariali. Tanto, peraltro, in un contesto in cui la regione ha dovuto scontare una brusca diminuzione delle entrate compartecipate a causa della pandemia da Covid-19 (sul punto si richiama l'accordo quadro del 5 novembre 2020 in sede di Conferenza Stato-regioni) e ha anche dovuto fare fronte alle esigenze straordinarie di finanziamento del sistema sanitario regionale (che, come e' noto, ai sensi dell'art. 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006, e' integralmente autofinanziato). L'insufficienza delle risorse stanziate comporta anche l'irragionevole compressione della competenza legislativa concorrente in materia «coordinamento della finanza pubblica» e «grandi reti di trasporto e navigazione» ex art. 117, comma 3, della Costituzione. E', altresi', negativamente incisa la competenza legislativa primaria in materia di «turismo e industria alberghiera» ex art. 3, comma 1, lettera p), dello statuto di autonomia (direttamente incisa dagli interventi in materia di trasporto e continuita' territoriale), nonche' della competenza devoluta in materia di «continuita' territoriale». Va infatti ricordato che l'art. 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006 ha disposto che «alla Regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le funzioni relative alla continuita' territoriale». Questa devoluzione di competenza amministrativa comporta anche la correlata competenza legislativa, in forza del c.d. «principio del parallelismo» ex art. 6 dello statuto speciale di autonomia, in base al quale la regione ha potesta' legislativa (anche) nelle materie in cui ha potesta' amministrativa (cfr., per tutte, la sentenza della Corte costituzionale, n. 51 del 2006). La regione, in definitiva, soffre del pregiudizio pari alle risorse necessarie a far fronte agli svantaggi dell'insularita' (anche solo per il settore del trasporto aereo) che non sono compensate dal modestissimo contributo previsto nei commi impugnati, in palese contraddizione con gli obiettivi prefissati dallo stesso legislatore statale e in assoluta mancanza di ogni evidenza della metodologia di quantificazione. Per le stesse ragioni risulta violato l'art. 116 della Costituzione, in quanto le disposizioni in commento determinano lo svilimento della sfera di autonomia riconosciuto alle regioni a statuto speciale. 1.7.- Violati sono ancora gli articoli 81 e 136 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale collaborazione ex articoli 5 e 117 della Costituzione. Sul punto si deve di bel nuovo richiamare la sentenza della Corte costituzionale, n. 6 del 2019. 1.7.1.- L'Ecc.ma Corte, nel dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017, ha affermato che: «l'istituto dell'accordo» rimane il «principale strumento attuativo del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomia speciale nella materia finanziaria»; «impregiudicata la possibilita' che la trattativa tra Stato e Regione autonoma Sardegna possa riprendere con immediato esito costituzionalmente conforme, deve essere comunque assicurato [...] un tempestivo, ragionevole e proporzionato contributo dello Stato, che anticipi [...] gli effetti dell'accordo in itinere nel caso in cui quest'ultimo non venga stipulato con analoga tempestivita'»; «Nella determinazione di tale concorso gli elementi da sottoporre a ragionevole e proporzionata ponderazione - al fine di concretizzare il principio di leale cooperazione tra Stato ed enti territoriali, conciliando le istanze di politica economica generale con la struttura regionalista del nostro ordinamento - sono ricavabili direttamente dalla vigente legislazione e dalla giurisprudenza di questa Corte» e «possono essere cosi' sinteticamente riassunti»; «Partendo dall'andamento storico delle entrate e delle spese della regione, antecedente alla entrata in vigore della legge n. 42 del 2009, la rimodulazione deve tener conto [...] c) degli «svantaggi strutturali permanenti [...], dei costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite» (art. 27 della legge n. 42 del 2009); [...] f) del principio dell'equilibrio tendenziale o dinamico per quel che riguarda la tempestiva copertura del contributo». In sintesi: lo Stato e' tuttora obbligato a procedere in ossequio al principio di leale collaborazione operando per un accordo con la Regione sulla base dei lavori del tavolo tecnico (tavolo che non ha potuto concludere i propri lavori, nonostante le sollecitazioni della regione, come si e' detto) ma, nelle more della stipula dell'accordo, deve procedere unilateralmente. Non pero', con insufficienti stanziamenti (come nel caso di specie), bensi' sulla base di un'adeguata istruttoria che tenga conto (tra l'altro) degli svantaggi strutturali permanenti dovuti ai costi dell'insularita' (cosa che, come si confida di aver dimostrato, non e' accaduta). 1.7.2.- La medesima sentenza ha anche ricordato che: «le diacroniche rimodulazioni derivanti dalle pronunzie di questa Corte non possono essere rinviate ad libitum, ma devono essere adottate tempestivamente e comunque entro la prima manovra di finanza pubblica utile, perche' altrimenti gli interessi costituzionalmente tutelati rimarrebbero nella sostanza privi di garanzia»: «Siffatte pronunzie, adottate nella materia finanziaria, ingenerano nei soggetti destinatari un obbligo a ottemperare che non contrasta con la naturale ampia discrezionalita' in sede legislativa nel determinare le politiche finanziarie, ma la circoscrive parzialmente entro il limite della doverosa conformazione alle statuizioni del giudice costituzionale»; «E' proprio il meccanismo della «priorita' di intervento finanziario» a connotare il principio dell'equilibrio dinamico come giusto contemperamento, nella materia finanziaria, tra i precetti dell'art. 81 della Costituzione, la salvaguardia della discrezionalita' legislativa e l'effettivita' dei vincoli costituzionali». Anche per questi profili, in estrema sintesi, la sentenza ha affermato che le statuizioni della Corte costituzionale devono essere portate a sollecita applicazione entro la successiva manovra di bilancio, pena la violazione del medesimo decisum e anche dell'art. 81 della Costituzione. 1.7.3.- Alla luce di tali considerazioni si desume che le disposizioni in commento si pongono in patente violazione degli articoli 81 e 136 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale collaborazione ex articoli 5 e 117 della Costituzione, in quanto: gia' con la sentenza n. 6 del 2019 l'Ecc.ma Corte aveva imposto allo Stato di procedere a ragionevole e proporzionata quantificazione degli oneri derivanti dallo svantaggio per il regime di insularita'; tale quantificazione avrebbe dovuto essere impiegata nelle more del confronto collaborativo con la Regione Sardegna per dare sollecita applicazione alle disposizioni statutarie e costituzionali che garantiscono l'autonomia dell'odierna ricorrente; l'ottemperanza al decisum dell'Ecc.ma Corte avrebbe dovuto intervenire gia' con la legge di bilancio per il 2020, mentre, dopo oltre tre anni, il legislatore tuttora si rifiuta di adempiere alle chiare indicazioni della giurisprudenza costituzionale; si determina la violazione del giudicato costituzionale ex art. 136 della Costituzione, in quanto i commi impugnati hanno sostanzialmente protratto l'efficacia di una norma gia' dichiarata incostituzionale, mentre e' noto che le pronunce di accoglimento «hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale e' quindi precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensi' il perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti a quelli gia' ritenuti lesivi della Costituzione (sentenza n. 252 del 2017)» (cosi', tra le tantissime, la sent. n. 215 del 2021); parimenti si determina la violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto il legislatore statale si e' sottratto all'obbligo di disporre a un prioritario intervento finanziario in ossequio al principio di equilibrio dinamico di bilancio; si consuma la violazione del principio di leale collaborazione, per essersi il legislatore statale discostato dal punto di equilibrio negli interessi e nelle attribuzioni costituzionali delle parti elaborato dalla giurisprudenza costituzionale. 2. Illegittimita' costituzionale dei commi 494, 495 e 496. Violazione degli articoli 3 e 23 della Costituzione. Le disposizioni impugnate violano, poi, il principio di legalita', in una con quello di ragionevolezza. Il legislatore statale, ai commi 494 e 495 della legge n. 197 del 2022, stabilisce che lo stanziamento e' da impiegare tanto per il trasporto aereo da e per la Sardegna quanto per quello da e per la Sicilia. Come sopra ricordato, infatti, l'art. 1, comma 494, legge n. 197 del 2022, istituisce «un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna», senza distinguere il quantum del sussidio da destinare all'una e all'altra regione e senza indicare i criteri che il Governo dovra' seguire per il riparto. Allo stesso modo, il comma 495 si limita a stabilire che «Il fondo [...] e' destinato al finanziamento di interventi per la mobilita' dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna», di bel nuovo tacendo sul riparto e sui criteri da impiegare per procedervi. Da ultimo, il comma 496 rimette a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza all'adozione di «modalita' e i criteri per l'utilizzo del fondo», senza imporre al MIT alcun parametro-guida. Cosi' operando, il legislatore viola gli articoli 3 e 23 della Costituzione, per una pluralita' di profili. 2.1.- Anzitutto, il legislatore ha parificato situazioni e circostanze oggettivamente diverse (si pensi al diverso impatto dell'insularita' sul trasporto aereo e al diverso pregiudizio all'autonomia economico-finanziaria delle due regioni), senza offrire alcun criterio ragionevole e proporzionato per il distinto trattamento delle due regioni. Che le due isole rappresentino realta' differenti e' palese. Esse, infatti, com'e' noto, divergono quanto all'estensione territoriale, alla popolazione e alla distanza dalle aree piu' sviluppate del Paese e presentano caratteristiche geografiche, economiche, demografiche e sociali del tutto specifiche. Ne e' testimonianza, anzitutto, il riformato art. 119 della Costituzione che, come gia' detto, «riconosce le peculiarita' delle isole» e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularita'». E', dunque, gia' nel testo della Costituzione che emerge la differenziazione dei terreni isolani (e, anzitutto, delle due isole maggiori) e che si pone il nesso inscindibile tra tale differenziazione e le conseguenti «misure necessarie» a bilanciarne gli effetti pregiudizievoli (che dovranno ovviamente essere diverse anch'esse). I profili differenziali, ovviamente, emergono anche dalle analisi concrete svolte su questi temi. Ne da' evidenza il citato briefing paper dell'Istituto Bruno Leoni, che esordisce proprio rilevando che «In Italia Sardegna e Sicilia rappresentano due realta' insulari con caratteristiche differenti» (p. 1). Si aggiunga che uno studio econometrico analogo a quello condotto dall'Istituto Bruno Leoni per la Regione Sardegna e' stato svolto con riferimento alla Regione Siciliana dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della medesima regione, in collaborazione con il Servizio statistica ed analisi economica dell'assessorato all'economia e con il supporto dell'Istituto di ricerca Prometeia. Questo documento, pur impiegando la medesima metodologia di analisi gia' impiegata dall'Istituto Bruno Leoni, approda a una diversa stima dei costi dell'insularita', anche in ragione di impatti diversi dell'infrastrutturazione aeroportuale. 2.2.- In secondo luogo, come si e' visto, il legislatore ha stanziato il fondo senza adeguatamente delimitare la discrezionalita' dell'amministrazione circa il riparto del finanziamento tra le due circoscrizioni regionali. Giusta la giurisprudenza costituzionale, la riserva di legge di cui al citato art. 23 della Costituzione ha carattere «relativo». Nondimeno, la legge non puo' limitarsi «a conferire un potere regolativo attraverso una "norma in bianco"», dovendo invece individuare «sufficienti criteri direttivi e traccia[re] le linee generali della disciplina» (sentenza n. 269 del 2017). Ne' e' sufficiente per il legislatore statale aver individuato la finalita' del contributo, per due ragioni. In primo luogo perche' esso, come si e' visto, e' gravemente inadeguato rispetto all'obiettivo prefissato dal legislatore. In secondo luogo perche' codesta Ecc.ma Corte ha anche specificato che la legge non puo' nemmeno limitarsi a orientare il legislatore tramite l'individuazione di «un principio-valore, senza una precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell'azione amministrativa» (cosi', ancora, la sentenza n. 269 del 2017). 2.3.- In conclusione sul punto, e' possibile osservare che l'uso del contributo che il legislatore ha stanziato per le due regioni e' sostanzialmente rimesso all'arbitrio del MIT, che deve rispettare, per il suo utilizzo, un solo limite: impiegarlo per il trasporto aereo da e per Sardegna e Sicilia. Di bel nuovo si coglie l'irragionevolezza e la contraddittorieta' delle disposizioni normative: esse vorrebbero costituire un ausilio per le due regioni insulari, secondo i dettami del novellato art. 119 della Costituzione, ma non fanno altro che attribuire all'amministrazione ministeriale la potesta' di decidere come queste risorse debbono essere impiegate. 2.4.- Quanto detto nel presente motivo di ricorso, ovviamente, e' puramente ancillare a quanto dedotto nel motivo precedente. I vizi qui lamentati, infatti, sono semplicemente una conferma e un rafforzamento del piu' radicale vizio determinato dall'assurda quantificazione della misura di (asserito) sostegno che si contesta. 3.- Illegittimita' costituzionale del comma 496. Violazione del principio di leale collaborazione ex articoli 5 e 117 della Costituzione; violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione; violazione degli articoli 3, 7 e 8 dello statuto della Regione autonoma della Sardegna ex legge costituzionale n. 3 del 1948, anche in riferimento all'art. 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006. Come si e' detto in narrativa, l'art. 1 della legge n. 197 del 2022, al comma 496, dispone che «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'utilizzo del fondo di cui al comma 494». 3.1.- Tale previsione sollecita ulteriori, specifiche censure. Essa, infatti, attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, la competenza a stabilire modalita' e criteri per l'utilizzo del fondo introdotto dal precedente comma 494, prevedendo che tale competenza sia esercitata senza alcuna forma di coinvolgimento delle regioni interessate (e in particolare della regione ricorrente). Il menzionato comma 496, infatti, demanda esclusivamente ai Ministeri citati la fissazione di modalita' e criteri di utilizzo del fondo, estromettendo totalmente la regione ricorrente dal relativo processo decisionale. Cio' significa non solo che - come segnalato supra - lo stanziamento in se' e' assolutamente insufficiente, ma altresi' che le somme irrisorie che confluiscono nel fondo sono utilizzate secondo criteri e modalita' determinati senza il minimo apporto e/o consenso delle regioni interessate. Dato, questo, vieppiu' sconcertante se si considera che, come censurato nel motivo precedente, la disciplina legislativa omette qualsiasi indicazione addirittura sulla ripartizione delle somme tra Sicilia e Sardegna e sulle modalita' del loro impiego. Cosi' stando le cose, il citato comma 496, nella parte in cui prevede che la competenza a stabilire modalita' e criteri per l'utilizzo del fondo di cui al comma 494 sia esercitata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti senza la previa intesa (nel senso dell'accordo paritetico: c.d. intesa forte) con la Regione Sardegna, si pone in frontale contrasto con il principio di leale collaborazione, con l'art. 117 della Costituzione, con gli articoli 3, 7 e 8 dello statuto della Regione autonoma della Sardegna, anche in riferimento all'art. 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006. 3.2.- La giurisprudenza costituzionale ha «piu' volte affermato la necessita' di applicare il principio di leale collaborazione nei casi in cui lo Stato preveda un finanziamento, con vincolo di destinazione, incidente su materie di competenza regionale (residuale o concorrente): ipotesi nella quale, ai fini della salvaguardia di tali competenze, la legge statale deve prevedere strumenti di coinvolgimento delle regioni nella fase di attuazione della normativa, nella forma dell'intesa o del parere, in particolare quanto alla determinazione dei criteri e delle modalita' del riparto delle risorse destinate agli enti territoriali (da ultimo, sentenze n. 123 e n. 114 del 2022)» (cosi', tra le piu' recenti, la sent. n. 179 del 2022). Nella pronuncia ora ricordata codesta Ecc.ma Corte ha rilevato anche che «la necessita' di predisporre simili strumenti e' stata affermata da questa Corte principalmente in due evenienze: in primo luogo, quando vi sia un intreccio (ovvero una interferenza o concorso) di competenze legislative, che non permetta di individuare un «ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri» (sentenza n. 71 del 2018; in senso analogo, sentenze n. 114 e n. 40 del 2022, n. 104 del 2021, n. 74 e n. 72 del 2019 e n. 185 del 2018); in secondo luogo, nei casi in cui la disciplina del finanziamento trovi giustificazione nella cosiddetta attrazione in sussidiarieta' della stessa allo Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione (ex plurimis, sentenze n. 123, n. 114 e n. 40 del 2022, n. 74 del 2019, n. 71 e n. 61 del 2018)». Nel caso di specie si versa certamente nella prima delle due ipotesi indicate, giacche' - come subito si vedra' - il comma 496 in esame e' chiara espressione di un intreccio di competenze legislative statali e regionali. La presente controversia, infatti, ha a oggetto la disciplina statale che, in attuazione del riformato art. 119 della Costituzione, ha istituito un fondo «per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna» (cosi' il comma 494). Tale disciplina interseca, anzitutto, la competenza legislativa concorrente della regione ricorrente nelle materie «coordinamento della finanza pubblica», «grandi reti di trasporto» e «porti e aeroporti civili», tutte presidiate dall'art. 117, comma 3, della Costituzione, applicabile anche alla regione ricorrente in ragione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Si aggiunga l'innegabile impatto sull'autonomia finanziaria regionale, garantita dagli articoli 7 e 8 dello statuto speciale di autonomia. In proposito va fatta una precisazione. Le risorse stanziate ai sensi del novellato art. 119 della Costituzione per il superamento degli svantaggi strutturali derivanti dall'insularita' hanno una loro specificita', in quanto, come codesta Ecc.ma Corte ha affermato nella sentenza n. 6 del 2019, gli impatti della condizione d'insularita' devono essere tenuti in debito conto nella determinazione degli spazi finanziari da riconoscere alla regione nell'ambito delle regolazioni economico-finanziarie con lo Stato. Cio' sta a significare che le risorse stanziate dallo Stato in attuazione dell'art. 119 della Costituzione (anche in caso di errata, parziale e insufficiente quantificazione, come qui accade) non possono essere impiegate senza il coinvolgimento dell'ente territoriale. Da ultimo, va ricordato quanto gia' rilevato supra circa il fatto che: la Regione Sardegna e' titolare di competenze primarie direttamente incise dalla disciplina del servizio di trasporto aereo, come «turismo e industria alberghiera» (art. 3, comma 1, lettera p), dello statuto di autonomia); lo Stato, con l'art. 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006, ha devoluto alla regione la competenza amministrativa in materia di «continuita' territoriale», che, in virtu' dell'art. 6 dello statuto, comporta anche la titolarita' della correlata competenza legislativa. L'intreccio con le competenze regionali e', dunque, inequivocabile. 3.3.- In questa prospettiva vanno richiamate le nitide statuizioni di codesta Ecc.ma Corte, che in plurime occasioni ha chiarito che ogniqualvolta vi sia concorrenza di competenze debbono essere garantite adeguate forme di coinvolgimento delle regioni. Solo tale coinvolgimento, incarnato dall'intesa (forte), consente infatti di salvaguardare le competenze regionali incise. Diversamente opinando, le garanzie costituzionali di tali competenze sarebbero agevolmente aggirabili dal legislatore statale. Nella sentenza n. 56 del 2019, per esempio, codesta Ecc.ma Corte - a fronte dell'istituzione di un Fondo per la progettazione degli enti locali, la cui disciplina era demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ha ritenuto che: «in presenza [...] di concorrenza di competenze, e' fondata la richiesta della ricorrente di un coinvolgimento regionale, tramite intesa, nell'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 1080 (ex multis, sentenze n. 185, n. 87 e n. 78 del 2018, n. 168 del 2008)»; «In particolare, essendo il fondo destinato alla progettazione delle opere pubbliche degli enti locali, e' corretto che, come prospetta la ricorrente, lo strumento idoneo a eliminare il vizio del comma 1080 consista nell'intesa in sede di Conferenza unificata». Non solo. Con specifico riferimento alla regione odierna ricorrente, nella sentenza n. 230 del 2013, codesta Ecc.ma Corte ha osservato che «la determinazione delle modalita' e delle condizioni di svolgimento del servizio di collegamento marittimo avente ad oggetto in particolare la Regione autonoma Sardegna e' espressione di un potere, si', statale, in quanto pertinente alla concorrenza, ma che tocca direttamente un interesse differenziato della regione e che interferisce in misura rilevante sulle scelte rientranti nelle competenze della medesima, quali il turismo e l'industria alberghiera». Conseguentemente, «in presenza di una simile sovrapposizione di competenze, come evidenziato in altre occasioni da questa Corte, il legislatore statale avrebbe dovuto attribuire adeguato rilievo al principio di leale collaborazione, «le cui potenzialita' precettive si manifestano compiutamente negli ambiti di intervento nei quali s'intrecciano interessi ed esigenze di diversa matrice» (sentenza n. 33 del 2011). E l'applicazione di questo canone impone alla legge statale di predisporre adeguate modalita' di coinvolgimento delle regioni a salvaguardia delle loro competenze». Ebbene: nel caso di specie - si consenta di ribadirlo - non v'e' traccia di alcuna forma di coinvolgimento della regione ricorrente, atteso che il menzionato comma 496 non prescrive sul decreto ivi menzionato l'intesa con le regioni interessate. Di qui la sicura violazione - al contempo - del principio di leale collaborazione ex articoli 5 e 117, comma 3, della Costituzione, dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, nonche' degli articoli 3, 7 e 8 dello statuto della Regione autonoma della Sardegna ex legge costituzionale n. 3 del 1948, anche in riferimento all'art. 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006. 3.4.- Si confida di aver dimostrato che nel caso di specie si verifica il c.d. «intreccio» di competenze. Nondimeno, come gia' accennato, codesta Ecc.ma Corte ha affermato in piu' occasioni che la necessita' del formale e sostanziale coinvolgimento della regione resta ferma anche nei casi in cui la disciplina del finanziamento trovi giustificazione nell'attrazione in sussidiarieta' della stessa allo Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. A tal proposito, questa difesa non puo' esimersi dal richiamare la sentenza n. 79 del 2011, ove codesta Ecc.ma Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di una norma statale che istituiva il «Fondo per le infrastrutture portuali» e, per la sua ripartizione, non prevedeva l'intesa ne' con la Conferenza Stato-regioni, ne' con le singole regioni interessate. Un caso, dunque, esattamente identico all'odierno. Ebbene, nella suddetta pronuncia si legge che: «il [...] Fondo si riferisce ad interventi che rientrano nella materia «porti e aeroporti civili», rimessa alla competenza legislativa concorrente dal terzo comma dell'art. 117 della Costituzione. Tuttavia, poiche' si tratta di porti a rilevanza nazionale, si deve ritenere che la competenza legislativa in materia sia attratta in sussidiarieta' allo Stato»; «[...] questa Corte ha ritenuto ammissibile la previsione di un fondo a destinazione vincolata anche in materie di competenza regionale, residuale o concorrente, precisando che «il titolo di competenza statale che permette l'istituzione di un Fondo con vincolo di destinazione non deve necessariamente identificarsi con una delle materie espressamente elencate nel secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, ma puo' consistere anche nel fatto che detto fondo incida su materie oggetto di «chiamata in sussidiarieta'» « da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione» (sentenza n. 16 del 2010, in conformita' a sentenza n. 168 del 2008)»; «Dalla giurisprudenza costituzionale sopra richiamata discende, nel caso di specie, l'illegittimita' della norma impugnata nella parte in cui non prevede alcuna forma di leale collaborazione tra Stato e regione, che deve invece esistere per effetto della deroga alla competenza regionale»; . «Fermo restando pertanto il potere dello Stato di istituire un Fondo per le infrastrutture portuali di rilevanza nazionale, si deve aggiungere che la ripartizione di tale fondo e' subordinata al raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per i piani generali di riparto delle risorse allo scopo destinate, e con le singole regioni interessate, per gli interventi specifici riguardanti singoli porti». Nella piu' recente sentenza n. 123 del 2022, poi, codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha ribadito che «ove [...] l'istituzione di fondi a destinazione vincolata sia in applicazione del meccanismo della chiamata in sussidiarieta', e' necessario che «la stessa legge preveda contestualmente il coinvolgimento degli enti territoriali nell'adozione dell'atto che regola l'utilizzo del fondo (sentenze n. 71 del 2018, n. 79 del 2011, n. 168 del 2008, n. 222 del 2005 e n. 255 del 2004)» (sentenza n. 74 del 2018 e, nello stesso senso, da ultimo, sentenza n. 40 del 2022), preferibilmente nella forma dell'intesa, ove siano in gioco competenze regionali residuali e concorrenti». Anche ammesso che nel caso di specie si versi in un'ipotesi di attrazione in sussidiarieta', quindi, il legislatore statale non poteva, a piu' forte ragione, sottrarsi all'obbligo di coinvolgimento della regione ricorrente nella forma dell'intesa e, per tale via, al rispetto del principio di leale collaborazione. Del resto, nella sentenza n. 251 del 2016, codesta Ecc.ma Corte ha ricordato che «in ossequio» al principio di leale collaborazione «il legislatore statale deve predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a difesa delle loro competenze» al fine di «contemperare le ragioni dell'esercizio unitario delle stesse con la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie (sentenze n. 65 del 2016, n. 88 del 2014 e n. 139 del 2012)» e ha precisato che l'«unica forma adeguata a garantire il giusto contemperamento della compressione delle competenze regionali» e' proprio l'intesa. Nella stessa occasione, con specifico riferimento all'intesa, codesta Ecc.ma Corte ha ricordato ch'essa «si impone [...] quale cardine della leale collaborazione anche quando l'attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale e' rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell'art. 76 della Costituzione». A piu' forte ragione, dunque, essa dev'essere prevista quando - come nel caso di specie - criteri e modalita' di ripartizione di un fondo previsto dal legislatore statale siano demandate a un decreto ministeriale. E cio' e' tanto piu' vero se si considera - come codesta Ecc.ma Corte di ribadito nella medesima sent. n. 251 del 2016 - che la leale collaborazione costituisce «principio guida nell'evenienza, rivelatasi molto frequente, di uno stretto intreccio fra materie e competenze» e che l'intesa e' «la soluzione che meglio incarna la collaborazione (di recente, sentenze n. 21 e n. 1 del 2016)». 3.5.- Fermo quanto sin qui osservato, preme a questa difesa precisare - seppur in via del tutto subordinata e per mero tuziorismo - che, ove mai si ritenesse non necessaria, nel caso di specie, la previsione dell'intesa (forte) con le regioni interessate, il coinvolgimento della regione dovrebbe essere garantito almeno nella forma del parere (c.d. intesa debole). Deve infatti ribadirsi che, nella totale assenza di forme di coordinamento di leale collaborazione «a monte» dell'esercizio della competenza legislativa statale, il legislatore non poteva esimersi dall'obbligo di prevedere meccanismi di raccordo «a valle», foss'anche piu' blandi come la mera consultazione delle regioni interessate. Va ancora richiamata la giurisprudenza costituzionale e, in particolare, la sent. n. 72 del 2019, ove si afferma che quando «la legge statale interviene in un ambito caratterizzato da inscindibile sovrapposizione o intreccio di competenze» - come accade nel caso odierno - «e' ineludibile, in applicazione del principio di leale collaborazione, la predisposizione, da parte della legge statale [...] di un'adeguata modalita' di coinvolgimento delle regioni, con l'obiettivo di contemperare le ragioni dell'esercizio unitario delle competenze in questione con la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie». In tal caso, pero', «strumento adeguato non e' il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, poiche' una tale previsione si esaurisce nell'attribuzione alla Conferenza di un mero ruolo consultivo in relazione al contenuto di un atto predeterminato da un altro soggetto (sentenza n. 171 del 2018). E' invece necessario che il decreto ministeriale volto a dare attuazione alla legge statale sia preceduto dall'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, poiche' solo quest'ultima garantisce il reale coinvolgimento delle autonomie regionali nella definizione del contenuto dell'atto (analogamente, sentenza n. 261 del 2017)».
P.Q.M. La Regione autonoma della Sardegna, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia: accogliere il presente ricorso; per l'effetto, dichiarare l'illegittimita' costituzionale: dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 29 dicembre 2022, n. 303, Supllemento ordinario, nella parte in cui, nel triennio 2023-2025, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna; dell'art. 1, comma 496, della legge n. 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 29 dicembre 2022, n. 303, Supplemento ordinario, nella parte in cui non prevede che le modalita' e i criteri per l'utilizzo del fondo di cui al comma 494 sono stabilite «previa intesa con le regioni interessate» o, in via del tutto subordinata, «sentite le regioni interessate». Si deposita copia conforme all'originale dell'atto della giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna recante deliberazione dell'impugnazione e conferimento dell'incarico defensionale. Roma-Cagliari, 24 febbraio 2023 L'avvocato: Luciani L'avvocato: Sau