IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di
alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022
con cui la Sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro
dell'universita' e della ricerca;
Visto l'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto l'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al «Regolamento recante
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile
2001, recante «Disposizioni per l'uniformita' del trattamento sul
diritto agli studi universitari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 172 del 26 luglio 2001, e in particolare l'art. 13, comma 5, in
forza del quale «con decreto del Ministro, emanato d'intesa con il
Ministro degli affari esteri», e' definito annualmente l'elenco dei
Paesi particolarmente poveri, «in relazione anche alla presenza di un
basso indicatore di sviluppo umano», ai fini della valutazione della
condizione economica degli studenti stranieri provenienti dai
predetti Paesi;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante la
«Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma
1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma
3, lettera f), e al comma 6» e, in particolare, l'art. 4, comma 4, e
l'art. 8, comma 5;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2021, n. 1320, recante
«Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di
eleggibilita' ai benefici per il diritto allo studio di cui al
decreto legislativo n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152» e, in particolare, l'art. 6,
comma 2, nonche' la nota MUR prot. n. 13676 dell'11 maggio 2022,
emanata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto decreto
ministeriale n. 1320/2021;
Acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, come da comunicazione del 31 gennaio
2023, acquisita al protocollo MUR n. 1688 del 31 gennaio 2023, con la
quale il medesimo Ministero - Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo - Ufficio II ha trasmesso al Ministero dell'universita'
e della ricerca l'elenco dei Paesi beneficiari di aiuto pubblico allo
sviluppo valido per l'anno 2023;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno accademico 2023/2024, sono da intendere
particolarmente poveri e in via di sviluppo i Paesi di cui al
seguente elenco:
Afghanistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Central African Republic
Chad
Comoros
Democratic People's Republic of Korea
Democratic Republic of the Congo
Djibouti
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti
Kiribati
Lao People's Democratic Republic
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Sao Tome and Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Syrian Arab Republic
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Yemen
Zambia
2. Ai fini della valutazione della condizione economica degli
studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli organismi
regionali di gestione e le universita', per l'erogazione dei
rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'art. 13,
comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
aprile 2001, citato nelle premesse.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 febbraio 2023
Il Ministro: Bernini
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, n. 722