N. 37 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 2023

Ordinanza  del  20  febbraio  2023  del  Tribunale  di  Firenze   nel
procedimento penale a carico di B. D.. 
 
Processo penale  -  Sentenza  di  non  doversi  procedere  -  Mancata
  previsione, nei  procedimenti  relativi  ai  reati  colposi,  della
  possibilita' per il giudice di emettere  sentenza  di  non  doversi
  procedere  allorche'  l'agente,  in  relazione  alla  morte  di  un
  prossimo congiunto cagionata con la propria  condotta,  abbia  gia'
  patito  una  sofferenza  proporzionata  alla  gravita'  del   reato
  commesso. 
- Codice di procedura penale, art. 529. 
(GU n.14 del 5-4-2023 )
 
                        TRIBUNALE DI FIRENZE 
                        Prima sezione penale 
 
    Il giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato
a carico di A) B. D. nato in ... il ... res. in  via  ...            
elettivamente dom.to in via Fra Giovanni Angelico n. 4 Firenze presso
l'avv. Mattia Alfano del foro di Firenze; libero assente; 
    difeso dall'avv. di fiducia Mattia Alfano del foro di Firenze; 
    imputato dei seguenti reati: 
        in  concorso  con  ...  (nei   cui   confronti   si   procede
separatamente) 
    A) del reato p. e p. dagli articoli 113-589, commi 1 e 2,  codice
penale  perche',  per  colpa  consistita  in   generica   negligenza,
imprudenza, imperizia, ed in particolare: 
        il ... quale committente dei lavori di riparazione del  tetto
dell'immobile sito in ... 
          non essendosi attenuto,  nella  fase  di  pianificazione  e
progettazione dei lavori suddetti, ai principi e alle misure o tutela
di cui all'art. 15 decreto legislativo n. 81/2008 (art. 90, comma  1,
lettera a) decreto legislativo n. 81/2008); 
          non avendo nominato il coordinatore  per  l'esecuzione  dei
lavori, che predisponendo il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
avrebbe pianificato la sicurezza del  cantiere  e  gestito  i  rischi
interferenziali (art. 90, comma 3, decreto legislativo n. 81/2008); 
        nonche' quale datore di lavoro di ... 
          non avendo predisposto il piano operativo di sicurezza  per
i lavori suddetti (art. 96, comma 1, lettera G)  decreto  legislativo
n. 81/2008); 
          avendo consentito che i lavori indicati  iniziassero  senza
che fosse stata preventivamente accertata  la  resistenza  del  piano
coinvolto al peso degli operai e dei materiali di impiego, essendo la
copertura ove  si  effettuava  la  lavorazione  costituita  da  travi
portanti ad «Y», intervallate da lastre  di  eternit  e  pannelli  in
vetroresina, entrambi materiali non  portanti  (art.  148,  comma  1,
decreto  legislativo  n.  81/2008),  e  consentendo  che   i   lavori
iniziassero senza che fosse garantita  la  sicurezza  degli  addetti,
ovvero senza disporre  strutture  protettive  come  tavole  sopra  le
orditure, sottopalchi, reti di sicurezza, e senza  che  i  lavoratori
fossero  dotati  di  dispositivi  anticaduta,  quali  imbracature  di
sicurezza (art. 148, comma 2, decreto legislativo n. 81/2008); 
          non  avendo  adottato  sul  predetto  cantiere,   data   la
presenza, su parte della copertura, di materiali infiammabili,  mezzi
ed  impianti  di  estinzione  di  incendio  idonei,  come   estintori
portatili o carrellati di primo intervento,  consentendo  cosi'  che,
verificatosi un principio di incendio nel  corso  della  lavorazione,
fosse necessario applicare nel punto carta catramata,  con  l'ausilio
di un cannello da riscaldo  alimentato  a  GPL  (art.  64,  comma  1,
lettera a) decreto legislativo n. 81/2008); 
          non avendo fornito  al  dipendente  ...  i  dispositivi  di
protezione individuali necessari per il lavoro che  stava  eseguendo,
quali scarpe antinfortunistiche ed imbracatura di sicurezza (art. 18,
comma 1, lettera d) decreto legislativo n. 81/2008); 
          non avendo somministrato al dipendente ...  una  formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza in relazione
al lavoro da svolgere (art.  37,  comma  1,  decreto  legislativo  n.
81/2008); 
          avendo omesso di adottare, in coordinamento con  il  datore
di lavoro dell'impresa B. D. le misure di cautela di cui all'art. 15,
decreto legislativo n. 81/2008 (art. 95, comma 1, decreto legislativo
n. 81/2008); 
        il  B.  quale  legale  rappresentante   dell'omonima   ditta,
esecutrice delle lavorazioni di riparazione del  tetto  dell'immobile
sito in ... 
          non avendo predisposto il piano operativo di sicurezza  per
i lavori suddetti (art. 96 comma 1, lettera G) decreto legislativo n.
81/2008); 
          non avendo verificato le condizioni di sicurezza dei lavori
predetti,  affidati  alla  sua  ditta  (art.  97,  comma  1,  decreto
legislativo n. 81/2008); 
          avendo consentito che i lavori indicati  iniziassero  senza
che fosse stata preventivamente accertata  la  resistenza  del  piano
coinvolto al peso degli operai e dei materiali di impiego, essendo la
copertura ove  si  effettuava  la  lavorazione  costituita  da  travi
portanti ad «Y», intervallate da lastre  di  eternit  e  pannelli  in
vetroresina, entrambi materiali non  portanti  (art.  148,  comma  1,
decreto  legislativo  n.  81/2008),  e  consentendo  che   i   lavori
iniziassero senza che fosse garantita  la  sicurezza  degli  addetti,
ovvero senza disporre  strutture  protettive  come  tavole  sopra  le
orditure, sottopalchi reti di sicurezza, e  senza  che  i  lavoratori
fossero  dotati  di  dispositivi  anticaduta,  quali  imbracature  di
sicurezza (art. 148, comma 2, decreto legislativo n. 81/2008); 
          non  avendo  adottato  sul  predetto  cantiere,  una  volta
verificata la  presenza,  su  parte  della  copertura,  di  materiali
infiammabili, mezzi ed impianti di  estinzione  di  incendio  idonei,
come  estintori  portatili  o   carrellati   di   primo   intervento,
consentendo cosi' che, verificatosi  un  principio  di  incendio  nel
corso della lavorazione, fosse necessario applicare nel  punto  carta
catramata, con l'ausilio di un cannello da riscaldo alimentato a  GPL
(art. 64, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 81/2008); 
          non avendo adottato, in  coordinamento  con  il  datore  di
lavoro dell'impresa intestata a ...  le  misure  di  tutela  previste
all'art. 15, decreto  legislativo  n.  81/2008  (art.  95,  comma  1,
decreto legislativo n. 81/2008) 
    consentivano  che  ...  ,  che   si   trovava   sulla   copertura
dell'edificio per ripararlo a seguito della verificata  infiltrazione
di acqua dalla stessa, data l'insorgenza  di  un  incendio  originato
dalla posa di una guaina in catrame tentasse  di  spegnerlo  con  una
scopa, cosi' rompendo il piano su  cui  si  trovava  precipitando  da
un'altezza di circa metri 8,5 e perdendo la vita. 
        In.... 
        O)  del  reato  p.  e  p.  dall'art.  96,  comma  1,  lettera
g) decreto   legislativo   n.   81/2008   perche',    quale    legale
rappresentante dell'omonima ditta, esecutrice  delle  lavorazioni  di
riparazione del tetto dell'immobile sito in ... non  predisponeva  il
piano operativo di sicurezza per i lavori suddetti 
          In ... in data antecedente e prossima al ... 
        P)  del  reato  p.  e  p.  dall'art.  97,  comma  1,  decreto
legislativo  n.  81/2008   perche',   quale   legale   rappresentante
dell'omonima ditta, esecutrice delle lavorazioni di  riparazione  del
tetto dell'immobile sito  in...,  non  verificava  le  condizioni  di
sicurezza dei lavori predetti, affidati alla sua ditta ... 
          In ... in data antecedente e prossima al ... 
        Q) del  reato  p.  e  p.  dall'art.  148,  comma  1,  decreto
legislativo  n.  81/2008   perche',   quale   legale   rappresentante
dell'omonima ditta, esecutrice delle lavorazioni di riparazione:  del
tetto dell'immobile sito in  ..., consentiva che  i  lavori  indicati
iniziassero  senza  che  fosse  stata  preventivamente  accertata  la
resistenza del piano coinvolto al peso degli operai e  dei  materiali
di impiego,  essendo  la  copertura  ove  si  effettuava  lavorazione
costituita da travi portanti «Y», intervallate da lastre di eternit e
pannelli in vetroresina, entrambi materiali non portanti. 
          In ... l'... 
        R) del  reato  p.  e  p.  dall'art.  148,  comma  1,  decreto
legislativo  n.  81/2008   perche',   quale   legale   rappresentante
dell'omonima esecutrice delle lavorazioni di  riparazione  del  letto
dell'immobile sito in ..., consentiva che i lavori iniziassero  senza
che fosse garantita la sicurezza degli addetti, ovvero senza disporre
strutture protettive come tavole sopra le orditure, sottopalchi, reti
di sicurezza, e senza che i lavoratori fissero dotati di  dispositivi
anticaduta, quali imbracature di sicurezza. 
          In ... l'...          
    sentite le parti; 
    premesso che: 
        con decreto del Gup del 13 aprile 2021 D. B. era  rinviato  a
giudizio per il  reato  di  omicidio  colposo  aggravato,  per  avere
causato  la  morte  in  data  ...  di  ...,  oltre  che  per   alcune
contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro; 
        nelle udienze del 6 giugno 2022, del 4 luglio 2022 e  del  21
novembre  2022  si  svolgeva  l'istruttoria;   all'esito   le   parti
illustravano le rispettive conclusioni (il p.m. chiedeva la  condanna
dell'imputato, previo  riconoscimento  della  continuazione  e  delle
attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione; la  difesa
chiedeva l'assoluzione e, in subordine, attenuanti generiche,  minimo
della pena e benefici di legge); 
        all'udienza  odierna,  cui  il  processo  era  rinviato   per
eventuali repliche, le parti vi rinunciavano; 
    rilevato che: 
        l'istruttoria svolta  ha  consentito  di  accertare  i  fatti
ascritti all'imputato e il richiesto elemento soggettivo; 
        quanto  alla  condanna  dell'imputato  per  i  reati  colposi
contestatigli, pare pero' necessario il  pronunciamento  della  Corte
costituzionale in ordine alla legittimita'  costituzionale  dell'art.
529, codice procedura penale nella parte  in  cui,  nei  procedimenti
relativi a reati colposi, non prevede la possibilita' per il  giudice
di emettere sentenza di non doversi procedere allorche' l'agente,  in
relazione alla morte  di  un  prossimo  congiunto  cagionata  con  la
propria condotta, abbia gia' patito una sofferenza proporzionata alla
gravita' del reato commesso; 
    cio' premesso, osserva. 
1. Rilevanza della questione 
    1.1 D. B.  e'  accusato  di  avere,  con  piu'  violazioni  della
normativa in materia antinfortunistica, causato la morte  del  nipote
..., figlio di suo fratello. 
    L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che l'imputato  e
il nipote operavano entrambi all'interno di un cantiere  edile  (ove,
in particolare, vi era da riparare il  tetto  di  un  capannone):  il
primo quale titolare di una piccola ditta individuale (all'epoca  dei
fatti priva di dipendenti) nell'ambito di un rapporto di  appalto  di
fatto con il  coimputato  (separatamente  giudicato)...;  il  secondo
quale lavoratore dipendente («in nero») dello stesso ...; il tutto in
un contesto contrassegnato  sia  dalla  mancata  formalizzazione  dei
rapporti,  sia  dalla  sottoremunerazione  del  lavoro  (il  ...  era
imputato anche per il reato ex art. 603-bis c.p., per  il  quale  era
condannato in sede di rito abbreviato), sia dal mancato  rispetto  da
parte  del  committente/datore  di  lavoro  ... delle  piu'  basilari
disposizioni  in  materia  di  sicurezza  (mancata   formazione   del
lavoratore,  mancata   consegna   dei   dispositivi   di   protezione
individuale,   mancata   predisposizione   delle   misure   volte   a
fronteggiare i rischi da interferenza, ecc.). 
    In tale contesto anche l'attuale  imputato,  per  quanto  in  una
situazione di marcato svantaggio economico rispetto  al  committente,
si rendeva pero' responsabile del mancato rispetto  di  alcune  norme
cautelari, con efficienza causale rispetto al verificarsi dell'evento
letale: in particolare, come emerge dalle stesse dichiarazioni da lui
rese in sede d'interrogatorio, egli ometteva  il  doveroso  controllo
dello stato dei luoghi prima di iniziare le attivita' di  riparazione
del tetto del capannone, usando un cannello collegato a una bombola a
gpl per applicare una guaina; in particolare ometteva di verificare i
materiali di cui era composta la copertura (in  parte  costituita  da
strutture  non  portanti),  sulla  quale  per  effetto  della  citata
operazione si sviluppava una combustione, con conseguente  crollo  di
una  parte  della  superficie  e  del  lavoratore  ...  (che   quindi
precipitava  al  suolo  da  un'altezza  di  circa  8,5   metri,   con
conseguente decesso), che operava nei pressi e che accorreva con  una
scopa per tentare di spegnere con la  stessa  le  fiamme;  l'imputato
aveva infatti omesso altresi'  di  portare  con  se'  o  comunque  di
verificare la presenza in cantiere di  estintori  o  altri  strumenti
antincendio adeguati; in generale  l'imputato  ometteva  di  valutare
adeguatamente rischi connessi alla propria attivita'  e  iniziava  le
operazioni senza alcun coordinamento con il ... in punto sicurezza. 
    1.2  Alla  luce  di  quanto  precede  si  dovrebbe  affermare  la
responsabilita' dell'imputato D. B. con conseguente condanna. 
    1.3 Si deve pero' rilevare  che  l'imputato,  per  effetto  della
propria condotta e piu' precisamente  in  relazione  alla  morte  del
nipote che egli stesso ha contribuito a cagionare, ha certamente gia'
patito una sofferenza morale proporzionata alla  gravita'  del  reato
commesso, con la conseguenza che un'ulteriore pena, inflitta  con  la
sentenza di condanna risulterebbe sproporzionata. 
    In proposito, da un lato - sotto il  profilo  della  gravita  del
reato - si deve rilevare che il prevenuto operava in  una  situazione
di evidente svantaggio economico rispetto al committente e di carenza
di  mezzi,  in  cui  esposta  a  rischio  era  anche  la  sua  stessa
incolumita' personale (al momento del sinistro  anche  l'imputato  si
trovava, insieme alla vittima, sul tetto su cui  si  sviluppavano  le
fiamme, con la conseguenza che anch'egli avrebbe  potuto  precipitare
com'e avvenuto per il nipote). 
    Dall'altro, sotto il profilo del patimento morale gia' subito per
effetto del reato,  lo  stesso  ragionevolmente  essere  presunto  in
considerazione del rapporto tra l'imputato e la vittima. 
    Chiunque abbia raggiunto da un po' di anni l'eta' adulta  conosce
il dolore legato alla perdita di un congiunto; tale dolore - in  base
all'id quod plerumque accidit -  e'  inoltre  maggiore  allorche'  il
congiunto sia una  persona  piu'  giovane.  Allorche'  la  morte  del
congiunto consegua ad una condotta  dell'agente  inoltre  ragionevole
ritenere che al dolore in se' per la perdita si aggiungano sofferenze
ulteriori legate ai rimpianti, ai sensi di colpa, alle  tensioni  che
inevitabilmente si determinano tra i familiari superstiti. 
    Nel caso di specie, inoltre, si deve considerare  che  l'imputato
era l'unico membro della famiglia di origine del nipote  presente  in
Italia e costituiva un  punto  di  riferimento  per  lo  stesso,  con
frequenti contatti telefonici, quando non di persona (la stessa notte
immediatamente precedente il sinistro la vittima aveva dormito a casa
dell'imputato). 
    Si aggiunga che D. B. era tra i primi a soccorrere la vittima; al
momento del proprio  arrivo  sul  posto,  i  Carabinieri  rinvenivano
l'imputato accovacciato vicino  al  giovane,  nel  disperato  e  vano
tentativo di rianimarlo. 
    Infine si deve rilevare che i genitori, la moglie  e  la  sorella
del defunto si sono costituiti parte civile nel procedimento a carico
di ... (separatamente giudicato), ma non nel presente procedimento  a
carico di D. B.; 
    1.4  In  definitiva,   qualora   fosse   introdotta   l'auspicata
possibilita' per il giudice  di  emettere  sentenza  di  non  doversi
procedere - onde evitare l'applicazione di una pena che  risulterebbe
sproporzionata in considerazione del dolore gia'  patito  dall'autore
del reato - l'imputato potrebbe senz'altro beneficiarne. 
2. La poena naturalis 
    2.1 Con la presente ordinanza si chiede alla Corte costituzionale
di introdurre nell'ordinamento italiano, nei procedimenti  per  reati
colposi, la possibilita' per il giudice di astenersi  dal  condannare
l'imputato allorche' questi abbia gia' patito - per il fatto di avere
cagionato la morte di un congiunto  -  una  sofferenza  proporzionata
alla gravita' del reato commesso. 
    Si tratterebbe di dare rilevanza ad uno dei casi piu' importanti,
forse il piu' rilevante, di poena naturalis, dovendosi intendere  con
tale espressione il male - di carattere fisico, morale o economico  -
che l'agente subisca per effetto della sua stessa  condotta  illecita
(male che egli si autoinfligge o che gli viene inflitto da terzi,  al
di fuori della reazione sanzionatoria  dell'ordinamento,  in  ragione
della sua condotta). Sono cioe' ipotesi in cui l'autore del reato  e'
anch'egli vittima - direttamente o indirettamente - del reato stesso. 
    2.2  Attualmente  l'ordinamento  italiano  non  contempla  alcuna
possibile rilevanza della pena naturale se  non  nei  limiti generali
del possibile riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o
nell'ambito della commisurazione, giudiziale della pena. 
    2.3 Si tratta viceversa di  un  istituto  che,  oltre  a  vantare
illustri  origini  nel  pensiero  filosofico,  trova  accoglienza  in
numerosi ordinamenti stranieri. 
    2.3.1 Il caso piu' noto  e'  quello  del  codice  penale  tedesco
(Straftzesetzbuch), il cui par. 60 prevede  che  giudice  si  astenga
dall'infliggere la pena (che non superi un anno di detenzione) se  le
conseguenze del fatto che hanno  gia'  colpito  l'autore  sono  cosi'
gravi che la pena risulterebbe manifestamente inappropriata (1) 
    2.3.2 Il principio e' recepito anche nell'ordinamento svedese, il
cui codice criminale al cap 29, sezioni 5 e 6, prevede che il giudice
- in presenza di situazioni specifiche (ad  es.  la  circostanza  che
l'imputato abbia subito gravi lesioni personali a causa del reato)  o
di «qualche altra circostanza» - possa applicare una pena ridotta  o,
se  «e'  chiaramente  irragionevole  imporre  una  sanzione»,   possa
annunciare la remissione della sanzione. (2) 
    Nel codice penale finlandese e'  prevista  viceversa  per  simili
casi la possibilita' di una riduzione della pena (3) 
    2.3.3 L'istituto in questione ha inoltre trovato larga diffusione
in vari  sistemi  giuridici  sudamericani:  se  ne  rinviene  traccia
nell'ordinamento dell'Argentina (4) , del Peru' (5) ,  della  Bolivia
(6) , della Colombia (7)  e dell'Ecuador (8) 
    2.3.4 Come mostra dunque una, tutt'altro che  esaustiva,  ricerca
comparatistica, numerosi ordinamenti sia pur  con  modalita'  diverse
(che  tengono  conto  delle  diverse  impostazioni  di  fondo  e   in
particolare  dell'obbligatorieta'   o   meno   dell'azione   penale),
attribuiscono rilevanza alla c.d. pena naturale al  fine  di  evitare
l'applicazione  di  una  pena  «non  necessaria»   o   che   comunque
risulterebbe «sproporzionata» o «irragionevole». 
    2.4 Quanto  all'ordinamento  italiano,  vale  la  pena  ricordare
quanto previsto dallo schema di legge delega per l'emanazione  di  un
nuovo codice penale elaborato nel 1991 dalla Commissione nominata dal
ministro Vassalli e presieduta  dal  prof.  Pagliaro;  tale  progetto
all'art. 40 indicava -  come  uno  dei  criteri  della  delega  -  la
previsione che il giudice si astenesse dal  pronunciare  sentenza  di
condanna per un reato colposo quando al  reo  fossero  gia'  derivati
dalla condotta effetti pregiudizievoli tali da rendere l'applicazione
della pena ingiustificata, in rapporto sia alla colpevolezza sia alle
esigenze di prevenzione speciale. (9) 
    Il  successivo  progetto  elaborato  dalla  Commissione  Pisapia,
istituita dal Ministro Mastella nel 2006, si  limitava  prevedere  un
«correttivo  di  equita'»   (a   fronte   peraltro   della   prevista
eliminazione delle circostanze  attenuanti  generiche),  in  base  al
quale il giudice, dopo aver determinato la pena in concreto,  potesse
(con una decisione analiticamente motivata) applicare  una  ulteriore
diminuzione quando essa risultasse eccessiva  rispetto  all'effettivo
disvalore del fatto. Dalla nazione di accompagnamento emerge  che  la
Commissione si prefigurava l'applicazione di tale correttivo  proprio
nelle  ipotesi  di  pena  naturale,   di   cui   costituiva   esempio
paradigmatico la morte  del  congiunto  nel  corso  di  un  incidente
stradale; nel corso dei lavori era anche contemplata la possibilita',
in simili casi, di prevedere una  causa  di  non  punibilita'  ma  la
proposta non era approvata dalla maggioranza. (10) 
    Nel corso della XVII legislatura il  contenuto  dello  schema  di
legge delega per la  riforma  del  codice  penale  predisposto  dalla
Commissione Pisapia era sostanzialmente  riproposto  nel  disegno  di
legge n. 735 presentato al Senato (11) . 
    2.5 Fatte queste  premesse,  occorre  ora  chiedersi  se  -  alla
stregua dei principi  affermati  nella  Costituzione  italiana  -  il
nostro  ordinamento  penale  debba  attribuire  rilevanza  alla  pena
naturale e se tale novita' possa  essere  introdotta  attraverso  una
sentenza della Corte costituzionale. 
    Si tratta certamente di una materia contrassegnata da un notevole
margine di discrezionalita' del legislatore e in cui, per di piu', un
intervento organico del legislatore sarebbe opportuno per  assicurare
la sistematicita' della disciplina: basti pensare alla pluralita'  di
possibili pene naturali (la morte del congiunto, come  nel  caso  qui
esaminato,  ma  anche  le  relative  lesioni  personali,  le  lesioni
personali riportate dallo stesso autore del fatto, l'interruzione del
rapporto  di  lavoro,  la  sottoposizione  ad  un  gravoso   processo
mediatico  o  ad  un  processo  penale  di  durata  eccessiva),  alla
configurazione  di  una  causa  di   non   punibilita'   o   di   non
procedibilita', alla possibilita' che in relazione ad alcune di  esse
il legislatore opti per configurare una mera circostanza  attenuante,
all'estensione dell'ambito di applicabilita' ai soli reati colposi  o
anche a quelli  dolosi  e  all'eventuale  fissazione  di  una  soglia
massima di gravita' dei reati in questione. 
    A fronte tuttavia dell'assenza di un  simile  intervento,  quanto
meno con riguardo ai casi piu' tragici - in cui  l'autore  del  reato
colposo abbia con la  propria  condotta  cagionato  la  morte  di  un
congiunto - appare possibile e necessario un intervento  della  Corte
costituzionale. 
    2.6 La casistica che si puo' ricavare dalle sentenze della  Corte
di cassazione e' varia: una madre condannata per omicidio colposo  in
relazione alla morte per annegamento del figlio minore, di cui  aveva
omesso la vigilanza (Cass. Sez. 4, sentenza 3 aprile 2008, n. 13939);
un nipote condannato per omicidio colposo  in  relazione  alla  morte
dello zio, cagionata nel corso  dei  lavori  di  abbattimento  di  un
albero, eseguiti  in  violazione  della  normativa  antinfortunistica
(Cass.  Sez.  4,  sentenza  26  marzo  2014,  n.  16067);  una  madre
condannata per omicidio colposo in relazione alla morte, nel corso di
un incidente stradale, del figlio di pochi mesi, non  assicurato  nel
seggiolino (Cass. Sez. 4 sentenza 13 novembre 2014,  n.  49735);  una
madre condannata per omicidio colposo in  relazione  alla  morte  del
figlio di  tre  anni,  investito  nel  corso  di  un  attraversamento
stradale in relazione al quale la genitrice aveva omesso  di  tenerlo
per mano (Cass. Sez. 4, sentenza  19  aprile  2018,  n.  29505);  una
moglie condannata per omicidio colposo in relazione  alla  morte  del
marito  malato,  dal  cui  letto  aveva  negligentemente  rimosso  la
barriera protettiva laterale (Cass.  Sez.  4,  sentenza  11  febbraio
2020, n. 11536); un datore lavoro condannato per omicidio colposo  in
relazione alla  morte  del  fratello,  suo  dipendente,  non  formato
adeguatamente e munito di attrezzatura non idonea (Cass. Sez.  4,  22
giugno 2021, n. 24417). 
    Questi e altri casi analoghi hanno tutti in comune la  tragicita'
della vicenda, nell'ambito della quale l'autore  del  reato  ha  gia'
patito una sofferenza morale, in relazione alla morte del  congiunto,
tale da poter rendere  sproporzionata  e  inutilmente  afflittiva  la
risposta sanzionatoria penale in danno di  persone  gia'  (ben  piu')
gravemente segnate dall'evento letale. 
    Il perdurare di una simile situazione fa si, inevitabilmente, che
questa forma «accanimento»  si  riproduca  ulteriormente,  cagionando
inutili sofferenze ad altri soggetti e alle loro famiglie. 
    2.7 La questione e' peraltro sollevata con riguardo esclusivo  ai
reati colposi, nei quali  non  vi  e'  la  coscienza  e  volonta'  di
cagionare l'evento; al contrario,  in  relazione  alla  tipologia  di
evento  -  che  colpisce  pesantemente,  oltre  alla  vittima,  anche
l'autore  della  condotta,  suo  congiunto   -   e'   evidente   come
quest'ultimo fosse il primo a non volere il verificarsi dell'evento e
come la  pronuncia  che  si  auspica  non  andrebbe  a  compromettere
minimamente  la  funzione  di  prevenzione   generale   della   norma
incriminatrice (si veda, piu' diffusamente, infra). 
    2.8 La mancata previsione della possibilita' per  il  giudice  di
astenersi dal pronunciare una sentenza di condanna in simili casi,  -
allorche' l'agente, per effetto della morte  del  prossimo  congiunto
conseguente alla sua  condotta,  abbia  gia'  subito  una  sofferenza
morale proporzionata alla gravita' del reato commesso - pare  violare
i principi costituzionali sotto tre distinti profili: non rispetta il
principio di proporzionalita' della pena; comporta l'applicazione  di
una pena non necessaria e inutile; viola il divieto di pene disumane. 
    2.9 Presupposto comune a tutti  e  tre  i  possibili  profili  di
illegittimita' e'  il  dato  della  sofferenza  che  comporta  in  un
soggetto la perdita di un  prossimo  congiunto  (la  cui  nozione  e'
fissata dall'art. 307, comma 4 c.p.). 
    Come gia' accennato, si tratta di un dato  che  appare  possibile
presumere in via generale sulla base dell'esperienza generale,  cosi'
come - allorche' la morte del  congiunto  consegua  ad  una  condotta
dell'agente - appare ragionevole ritenere che al dolore in se' per la
perdita si aggiungano sofferenze ulteriori legate  ai  rimpianti,  ai
sensi di colpa, alle tensioni che inevitabilmente si determinano  tra
i  familiari   superstiti;   il   tutto   fatto   salvo   l'eventuale
approfondimento nel singolo  processo  con  riguardo  allo  specifico
legame tra l'imputato  ed  il  deceduto,  all'eventuale  rapporto  di
convivenza, alle circostanze concrete della morte, ecc. 
    Plurime norme processuali, del resto, riconoscono e attribuiscono
specifica rilevanza al vincolo esistente tra un soggetto e i prossimi
congiunti: a partire dall'art. 90, comma 3, codice procedura  penale,
ai sensi del  quale  «Qualora  la  persona  offesa  sia  deceduta  in
conseguenza del reato, le facolta' e i diritti previsti  dalla  legge
sono esercitati dai prossimi congiunti di  essa  o  da  persona  alla
medesima  legata  da  relazione  affettiva  e  con  essa  stabilmente
convivente». 
    Sempre sul presupposto  del  vincolo  familiare  e  dei  connessi
sentimenti, il legislatore ha previsto tra  l'altro  la  facolta'  di
astensione dei prossimi  congiunti  dal  deporre  (art.  199,  codice
procedura penale), specifiche ipotesi di  incompatibilita'/astensione
del giudice (articoli 35-36,  codice  procedura  penale  )  e  -  sul
versante  del  diritto  sostanziale  -  specifiche   cause   di   non
punibilita' o circostanze attenuanti in favore di chi abbia  agito  a
vantaggio del prossimo congiunto (articoli 270-ter,  307,  384,  386,
418 c.p.). 
3. I vari profili di illegittimita'. La violazione del  principio  di
proporzionalita' della pena 
    3.1 Principio di proporzionalita' della  pena  non  e'  enunciato
espressamente in alcuna disposizione della Costituzione. In base alla
giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale  lo  stesso  e'
tuttavia ricavabile dal principio di uguaglianza di  cui  all'art.  3
Cost. e dal principio della funzione rieducativa della  pena  di  cui
all'art. 27, comma 3 Cost. 
    Alcune pronunzie piu'  recenti  hanno  censurato  il  trattamento
sanzionatorio previsto da talune disposizioni  di  legge  anche  alla
stregua del principio di offensivita' ex art. 25, comma 2 Cost. e del
principio di personalita' della responsabilita' penale  ex  art.  27,
comma 1 Cost. 
    3.2 Il principio di proporzionalita', affermato in principio  con
specifico riguardo alla sanzione penale ed in particolare  alla  pena
detentiva cui del resto ha riguardo elettivamente il principio  della
finalita' rieducativa sul  quale  e  stato  storicamente  fondato  il
principio di proporzionalita'), e' stato via via esteso  dalla  Corte
costituzionale  ad  altri  tipi  di   sanzioni   e   al   trattamento
sanzionatorio complessivo. 
    La Corte alla luce di detto principio ha  censurato  talune  pene
accessorie   determinate   in    misura    fissa    (e'    il    caso
dell'inabilitazione  all'esercizio  di  una  impresa  commerciale   e
dell'incapacita' ad  esercitare  uffici  direttivi  presso  qualsiasi
impresa prevista dall'art. 216, ultimo comma, legge  fallimentare  in
materia di bancarotta fraudolenta: sentenza n. 222 del 2018). 
    L'ambito applicativo del principio e'  stato  esteso  anche  alle
sanzioni  amministrative  accessorie  che  il  giudice  penale   deve
applicare in caso di condanna (sentenza n. 88 del 2019  con  riguardo
all'automatismo applicativo  della  revoca  della  patente  di  guida
prevista per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali). 
    Il  diritto  a  non  essere  oggetto  di  reazioni  sanzionatorie
sproporzionate e' stato poi esteso anche all'illecito  amministrativo
avente natura punitiva (sentenza  n.  112  del  2019  in  materia  di
confisca amministrativa obbligatoria ex art.  187-sexies  T.U.F.  del
prodotto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito; sentenza n.
185 del 2021 in materia di violazione degli obblighi  informativi  ex
art. 7 decreto legislativo n. 158/2012 per i giochi  e  le  scommesse
con vincite in denaro; sentenza n. 95 del 2022  in  materia  di  atti
contrari alla pubblica decenza ex art. 726 c.p.) (12)  . In tali casi
la Corte costituzionale ha valorizzato non il principio ex  art.  27,
comma 3 Cost., storicamente ritenuto  non  applicabile  al  di  fuori
della materia  penale  in  senso  stretto,  ma  l'art.  3  Cost.,  in
combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti
di volta in volta incisi dalla sanzione amministrativa. 
    La Corte ha ritenuto applicabile il principio di proporzionalita'
anche agli illeciti  disciplinari  (sentenza  n.  197  del  2018  con
riguardo alla sanzione disciplinare della rimozione del magistrato ex
art. 12, comma 5, decreto legislativo n. 109/2006). 
    3.3  La  Corte  costituzionale  ha  inoltre  affermato   che   la
valutazione della proporzionalita' della pena deve avere riguardo  al
trattamento  sanzionatorio  complessivo,   comprensivo   della   pena
detentiva e della pena pecuniaria (sentenza n. 136 del 2020). 
    Analogamente, nel caso in cui ad un unico fatto conseguano  tanto
una sanzione penale quanto una sanzione amministrativa punitiva  (ove
cioe'  lo  stesso  fatto  integri  sia  un  reato  sia  un   illecito
amministrativo di natura punitiva), la Corte costituzionale, chiamata
a valutare la possibile violazione del principio del ne bis in  idem,
sulla scorta di quanto affermato anche dalla Corte EDU e dalla  Corte
di giustizia  dell'U.E.  ha  ritenuto  necessario  -  tra  l'altro  -
valutare il trattamento sanzionatorio  complessivo,  onde  assicurare
che lo stesso non risulti sproporzionato rispetto alla  gravita'  del
fatto. 
    Ad analoghe conclusioni e' giunta anche la Corte  di  cassazione,
sia in tema di manipolazione del mercato (Cass. Sez. 5 - sentenza  n.
45829 del 16 luglio 2018 Rv. 274179 - 02)  e  abuso  o  comunicazione
illecita di informazioni privilegiate  (Cass.  Sez.  5,  sentenza  n.
49869 del 21 settembre  2018  Rv.  274604  -  01),  sia  in  tema  di
danneggiamento posto in essere dal detenuto gia'  sanzionato  in  via
disciplinare (Cass. Sez. 2, sentenza n. 9184 del 15 dicembre 2016 Rv.
269237 - 01). 
    L'ordinamento guarda  al  trattamento  sanzionatorio  complessivo
anche  in  relazione  alle  pene  (o  ai  periodi   di   carcerazione
preventiva) gia' scontate all'estero, in relazione al medesimo  fatto
di reato,  per  effetto  di  sentenze  straniere.  Il  codice  penale
all'art.  138  prevede  infatti  che,  quando  il   giudizio   svolto
all'estero sia rinnovato in Italia (nell'ipotesi quindi  in  cui  non
operi un divieto di bis in idem internazionale di fonte pattizia), la
pena  scontata  all'estero  e'  sempre  computata  (per  effetto  del
combinato disposto degli articoli 137 e 138, codice penale  si  tiene
inoltre conto anche della custodia cautelare subita all'estero). 
    3.4  Occorre  ora  chiedersi  se,  nell'ambito  del   trattamento
sanzionatorio  complessivo  di   cui   debba   essere   valutata   la
proporzionalita' rispetto  alla  gravita'  del  fatto  commesso,  sia
necessario considerare anche la pena naturale. 
    In particolare, laddove il soggetto autore del reato  abbia,  per
effetto di questo, cagionato  la  morte  di  un  prossimo  congiunto,
appare  necessario  considerare  anche  la  sofferenza  gia'  provata
dall'imputato in relazione a  tale  morte;  nel  caso  in  cui  detta
sofferenza sia gia' chiaramente proporzionata rispetto alla  gravita'
del  reato  commesso,  ogni  pena  ulteriore  applicata  dal  giudice
risulterebbe sproporzionata ed eccessiva. 
    3.5 Questo giudice e'  consapevole  della  diversita'  ontologica
della poena naturalis rispetto alle risposte sanzionatorie  penali  o
amministrative-punitive (o anche disciplinari  o  contabili):  queste
ultime  sono  predisposte  dall'ordinamento  a  scopo  sanzionatorio,
laddove la prima si verifica semplicemente in natura,  a  prescindere
da una previsione in tal  senso  dell'ordinamento  d'altro  canto  si
visto che l'art. 138 del codice penale  attribuisce  rilevanza  anche
alle pene applicate in altri ordinamenti). 
    Cio' non toglie pero' che la pena naturale condivida con la  pena
vera e propria (e con le altre sanzioni a tal fine  assimilabili)  la
propria portata affittiva. Inoltre,  entrambe  sono  -  sia  pur  per
effetto  di  percorsi  causali  differenti -  conseguenza  del  fatto
illecito. 
    Se dunque la pena e' un evento di carattere afflittivo che  trova
nel reato commesso la propria giustificazione, tale pena  sembra  non
necessaria ed eccessiva  qualora,  per  effetto  dello  stesso  fatto
illecito,  il  relativo  autore  abbia  gia'   subito   un'afflizione
paragonabile a quella che lo Stato vorrebbe produrre con  la  propria
sanzione  o  addirittura   notevolmente   superiore,   quale   quella
normalmente conseguente alla morte di un prossimo congiunto.  E  poco
rileva che tale sofferenza non sia stata voluta  dall'ordinamento  ma
sia il portato dello stesso fatto di reato che si vorrebbe punire. 
4. La violazione del principio di ragionevolezza-proporzionalita'. La
non necessita' della condanna 
    4.1 Un secondo profilo d'illegittimita'  attiene  alla  possibile
violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione in ragione  della
compressione non necessaria della liberta' personale dell'individuo. 
    Perche' il legislatore possa limitare i diritti fondamentali  dei
singoli e' essenziale che le  disposizioni  limitative  «siano  volte
alla tutela di un  altro  diritto o  al  perseguimento  di  un  altro
interesse costituzionalmente rilevante, in ossequio  ai  principi  di
idoneita', necessita' e proporzionalita'» (in questi termini, in tema
di liberta' di comunicazione, Corte costituzionale sentenza n. 20 del
2017, ma si tratta di principio risalente, affermato anche  in  altri
ambiti, ad es. recentemente con le sentenze n. 191 del 2020 e n.  148
del 2022). 
    4.2 Ebbene, occorre chiedersi se la punizione di colui che  abbia
commesso un reato colposo,  cosi'  cagionando  la  morte  di  un  suo
prossimo congiunto, sia necessaria;  anzi,  la  domanda  corretta  da
porsi e' se tale punizione sia sempre necessaria, o se piuttosto  non
sia piu' conforme ai principi costituzionali riservare al giudice  la
possibilita' -  una  volta  valutate  la  gravita'  della  colpa,  la
relazione tra vittima e autore del reato e le altre  circostanze  del
caso concreto - di astenersi dal condannare l'imputato. 
    4.3 Ad avviso di chi scrive tale necessita' non sussiste. 
    La questione va esaminata avendo riguardo alle  plurime  funzioni
cui la pena assolve. 
    4.3.1 Innanzi tutto, sotto un profilo  di  prevenzione  generale,
l'incriminazione  dell'omicidio  colposo  risponde   alla   legittima
finalita'  di  indurre  i  consociati  a  non  violare  i  canoni  di
diligenza, prudenza e perizia e le previsioni nominative  specifiche,
onde evitare che si verifichino eventi letali. 
    In sede poi di applicazione  giudiziale  della  norma,  a  fronte
della commissione di un omicidio colposo  ai  danni  di  un  prossimo
congiunto, non pare necessario  che  quella  previsione  generale  si
inveri nella condanna del singolo imputato. 
    Tale   condanna   assolve    normalmente    ad    una    funzione
generalpreventiva non nel senso che  debba  essere  esemplare  o  che
debba costituire un  monito  per  i  consociati  (si  tratterebbe  di
un'indebita strumentalizzazione dell'individuo), ma semplicemente nel
senso che costituisce l'inveramento nel singolo caso della previsione
incriminatrice,  questa  si'  rivolta  con  finalita'  dissuasiva  ai
consociati. 
    Normalmente tale traduzione della previsione generale e  astratta
nella condanna del singolo che abbia commesso il fatto incriminato e'
necessaria, posto che diversamente (se alla minaccia della  pena  non
seguisse  poi  la  condanna  del  singolo  autore   del   reato)   ne
risulterebbe   compromessa   l'efficacia   dissuasiva   della   norma
incriminatrice. 
    A tale regola generale pare pero' potersi derogare  nel  caso  in
cui l'autore del reato abbia gia' patito una sofferenza  adeguata  in
relazione alla morte del congiunto. In tal caso, infatti, e' evidente
che la deroga non comprometterebbe minimamente l'efficacia dissuasiva
della  norma:  chiunque  anzi,   constatando   le   possibili   gravi
conseguenze della violazione delle regole cautelari (in termini morte
di  un  congiunto),  sarebbe  indotto  a  osservare  dette  regole  a
prescindere dalla punizione o meno dell'autore del reato. 
    E' bene peraltro sottolineare che la  questione  viene  sollevata
con esclusivo riferimento ai reati colposi, in cui dunque non vi  sia
stata la coscienza e volonta' dell'agente di commettere il reato. 
    4.3.2 La pena nei casi in esame non  potrebbe  assolvere  neanche
alla funzione rieducativa prevista dall'art. 27, comma 3 Cost. a  cui
la pena deve  tendere  «da  quando  nasce,  nell'astratta  previsione
normativa, fino  a   quando   in   concreto   si   estingue»:   Corte
costituzionale sentenza n. 179 del 2017, che riprende la sentenza  n.
313 del 1990) 
    A fronte  dell'enorme  sofferenza  determinata  dalla  morte  del
congiunto,  la  pena  non.  potrebbe  infatti  assolvere  ad   alcuna
finalita' rieducativa. Al contrario, l'autore  del  reato  (si  pensi
alla madre o al padre che abbia cagionato colposamente la  morte  del
figlio di pochi anni omettendo di collocarlo  correttamente  in  auto
nell'apposito seggiolino o di vigilarlo adeguatamente in  spiaggia  o
in piscina) - che gia' veda tragicamente segnata la propria vita  per
la perdita del congiunto e per la possibile compromissione anche  dei
rapporti con parenti superstiti - non potra' che  percepire  la  pena
stessa  come  irragionevole,  se  non  addirittura  come  un  crudele
accanimento dello Stato  nei  suoi  confronti;  non  potrebbe  dunque
esservi alcuna adesione al trattamento rieducativo. 
    4.3.3 La punizione non sarebbe necessaria neppure avendo riguardo
alla  funzione   specialpreventiva   in   accezione   diversa   dalla
rieducazione). 
    L'autore del reato si asterra' infatti dal commettere nuovi fatti
analoghi in ragione dell'esperienza personale delle gravi conseguenze
della sua condotta colposa a prescindere dall'applicazione  da  parte
del giudice di una pena. 
    A fronte della perdita di un figlio,  di  un  fratello  o  di  un
nipote e dei connessi sentimenti di dolore, frustrazione  e  rimorso,
l'applicazione di una pena di qualche mese di reclusione (tra l'altro
quasi  sempre  condizionalmente  sospesa,   difficilmente   potendosi
escludere una prognosi favorevole) non  potrebbe  infatti  aggiungere
alcunche' in termini di prevenzione speciale. 
    4.3.4 Anche sotto il profilo della retribuzione,  (sempreche'  si
voglia ravvisare in quest'ultima  una  finalita'  della  pena  e  non
semplicemente una  garanzia  per  condannato  in  termini  di  limite
massimo alla potesta' punitiva dello  Stato)  la  condanna  non  pare
sempre necessaria, posto che l'autore del fatto ha subito per effetto
di questo un «male» che potrebbe essere (e normalmente  lo  e')  gia'
proporzionato alla gravita' del reato commesso. 
5. La violazione del divieto di  trattamenti  contrari  al  senso  di
umanita' 
    5.1 Un ultimo profilo di possibile  illegittimita'  attiene  alla
violazione del divieto di trattamenti contrari al senso  di  umanita'
di cui all'art. 27, comma 3 Cost. 
    5.2  il  divieto  in  questione  e'  sancito  dalla  Costituzione
unitamente  al  principio  per  cui  le  pene  «devono  tendere  alla
rieducazione del  condannato»  (le  due  frasi  hanno  in  comune  il
soggetto, «le pene»). 
    Benche'  il  termine  «trattamenti»  sia  spesso  impiegato   con
riferimento  all'esecuzione  della  pena   (detentiva),   il   tenore
letterale della norma di per se' non esclude  un'interpretazione  del
divieto di trattamenti disumani come riferito a tutti i momenti della
fenomenologia  punitiva.  Inoltre,  la  proibizione  dei  trattamenti
disumani si accompagna nell'ambito dell'art. 27,  comma  3  Cost.  al
principio della finalita' rieducativa della pena. Per tale  principio
si  era  inizialmente  affermato  -  sia  in  dottrina,   sia   nella
giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  -  che  lo  stesso   si
riferirebbe alla  sola  fase  esecutiva  della  pena  (si  vedano  in
particolare le sentenze della Corte n. 12 del  1966  e  n.  1023  del
1988); successivamente, tuttavia, la Corte costituzionale ha  aderito
alla tesi secondo cui la citata finalita', «lungi  dal  rappresentare
una mera generica  tendenza  riferita  al  solo  trattamento,  indica
invece  proprio  una  delle  qualita'  essenziali  e   generali   che
caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano
da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in
concreto si estingue» (sentenza n. 313 del  1990,  poi  costantemente
richiamata). 
    La citata circostanza - per cui la finalita' rieducativa  e'  una
caratteristica essenziale della pena, in tutte le  sue  fasi  -  puo'
consentire  un'interpretazione  anche  del  divieto  di   trattamenti
disumani  in  termini  analoghi,   si'   da   non   riferirlo   cioe'
esclusivamente alla fase dell'esecuzione penale. 
    D'altra parte la Corte costituzionale nella sentenza  n.  99  del
2019 ha valorizzato il citato  divieto  di  trattamenti  contrari  al
senso di  umanita'  per  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354/1975 nella parte  in  cui
non  prevede  che,  nell'ipotesi   di   grave   infermita'   psichica
sopravvenuta,   il   tribunale   di   sorveglianza   possa   disporre
l'applicazione al condannato della detenzione  domiciliare  anche  in
deroga ai limiti di cui al comma l del medesimo art. 47-ter. La Corte
ha cioe' ritenuto che possa violare il divieto in questione non  solo
l'applicazione di una certa tipologia di pena o la sua esecuzione con
particolari modalita', ma l'esecuzione di una  determinata  pena,  di
per se' leggittima, con riguardo ad una certa categoria di soggetti. 
    Non pare infine  peregrino  rilevare  che  in  altri  ordinamenti
occidentali il divieto di  trattamenti  disumani  e'  stato  posto  a
fondamento del principio di  proporzionalita'  (ad  es.  negli  Stati
Uniti d'America tale principio e' stato desunto dalla  Corte  Suprema
dal divieto di «cruel and unusual  punishments»  sancito  dall'ottavo
emendamento. (13)  ). Il citato divieto e' stato dunque  interpretato
come non avente  ad  oggetto  unicamente  la  preclusione  di  alcune
tipologie di pene o di certe modalita'  esecutive;  ne  e'  stata  al
contrario valorizzata la portata estensiva. 
    5.3 Ebbene, processare e punire in relazione ad un reato  colposo
chi abbia gia' patito  (e  stia  ancora  patendo)  in  ragione  della
cagionata morte del  congiunto,  una  sofferenza  proporzionata  alla
gravita' del reato commesso pare contrario al senso di  umanita'  che
permea l'intera Costituzione e che, con riguardo al  diritto  penale,
e' formalmente accolto nell'art. 27, comma 3 Cost. 
    5.4 A ben vedere,  in  simili  casi  -  una  volta  accertata  la
responsabilita' dell'imputato - l'inesorabilita' della condanna  pare
essere, piu' che una scelta consapevole dell'ordinamento,  la  fredda
conseguenza  di  rigidi  automatismi,  quasi  l'applicazione  di   un
sillogismo, noncurante della sottostante vicenda umana di sofferenza;
al contrario, la nostra Costituzione pone l'individuo al  centro  del
sistema o - detto altrimenti, parafrasando un antico  insegnamento  -
le leggi sono state fatte per l'uomo non per le leggi. 
    Una pena concretamente priva di ogni utilita' (come  si  e'  gia'
visto, esaminando le diverse finalita' della pena), fine a se stessa,
si riduce ad un atto irrazionale e disumano. 
6. Ulteriori considerazioni 
    6.1  Tali  profili  d'illegittimita'  non  paiono  esclusi  dalla
semplice  possibilita'  astratta   che   l'imputato   fruisca   della
sospensione condizionale della pena. 
    In primo luogo, tale possibilita' non sempre ricorre, potendo non
sussisterne i presupposti: l'imputato potrebbe avere gia' beneficiato
della sospensione  condizionale  in  passato,  per  fatti  totalmente
diversi. 
    Inoltre, la concessione della sospensione condizionale della pena
non escluderebbe comunque il rischio di  una  successiva  revoca  del
beneficio, in relazione a fatti anche radicalmente diversi (futuri  o
anche  gia'  commessi),  e  comunque  precluderebbe   la   successiva
concessione del beneficio in relazione ad altri fatti. 
    6.2 Quanto all'individuazione della norma  di  legge  oggetto  di
censura, la stessa risulta particolarmente problematica, posto che  -
come  gia'  evidenziato  -  la  materia  meriterebbe  un   intervento
sistematico del legislatore, con l'introduzione nel codice penale e/o
nel codice di procedura penale di uno  o  piu'  articoli  interamente
dedicati alla disciplina di una causa di non  punibilita'  o  di  non
procedibilita'. 
    In difetto, pare comunque necessario - dovendo  confrontarsi  con
le opzioni a disposizione - individuare la norma che piu' sia  adatta
ad essere oggetto dell'auspicata pronuncia manipolativa della Corte. 
    Oggetto di detta pronuncia potrebbero  astrattamente  essere  gli
articoli 529 e 531, codice  procedura  penale  o  l'art.  649  codice
procedura penale, norme che  si  vorrebbero  applicare,  ma  che  non
prevedono tale  possibilita';  in  alternativa,  in  una  prospettiva
opposta, si potrebbe censurare l'art. 533 codice procedura  penale  -
norma che si dovrebbe applicare normalmente - nella parte in cui  non
prevede che,  pur  quando  l'imputato  risulti  colpevole  del  reato
contestatogli,  il  giudice  si   possa   astenere   dalla   condanna
(allorche', nei procedimenti relativi a reati colposi,  l'agente,  in
relazione alla morte del prossimo congiunto cagionata con la  propria
condotta,  abbia  gia'  patito  una  sofferenza  proporzionata   alla
gravita' del reato  commesso).  In  alternativa  la  scelta  potrebbe
ricadere sull'art. 43 codice penale  o  su  altra  norma  di  diritto
sostanziale. 
    Tra le citate soluzioni, la piu' adeguata pare essere quella  che
investe l'art. 529 codice procedura  penale,  avente  ad  oggetto  le
pronunce di non doversi procedere nei casi in cui l'azione penale non
doveva essere iniziata o non  deve  essere  proseguita,  pur  con  la
consapevolezza  che  la  menzionata  disposizione  e'  una  norma  di
carattere generale deputata a prevedere la formula di proscioglimento
in  presenza  di  plurime   possibili   cause   di   improcedibilita'
disciplinate altrove. 
    6.3 Come si e' gia' piu' volte rilevato, la materia  che  con  la
presente ordinanza si intende sottoporre  all'esame  della  Corte  e'
caratterizzata  senza  dubbio  da   un   significativo   margine   di
discrezionalita' legislativa. 
    Il  legislatore  tuttavia  non  e'  intervenuto.  Anche  il  c.d.
«progetto Pagliaro», che pure prevedeva una disciplina della materia,
ha si' dato origine ad un importante dibattito sia in dottrina sia in
ambito  istituzionale,  ma  non  e'  poi  sfociato  in  una   novella
normativa. Analoga sorte hanno avuto pure le  iniziative  successive,
che pur si limitavano a prevedere una mera attenuazione della pena. 
    Si tratta d'altro canto di ambito contrassegnato non  solo,  come
ogni  settore  del  diritto  penale,  dall'incidenza  sulla  liberta'
personale dell'individuo - sicche' appare «piu' impellente l'esigenza
di assicurare una tutela effettiva dei diritti  fondamentali,  incisi
dalle scelte del legislatore» (sentenza n. 99 del 2019)  -  ma  anche
dalla tragicita' delle vicende umane oggetto dei processi: vicende in
cui l'imputato e' anche vittima del  proprio  reato,  in  cui  intere
famiglie sono segnate (forse  per  sempre)  dal  dolore,  in  cui  la
punizione dell'imputato finirebbe per costituire un  ulteriore  grave
pregiudizio anche per gli altri parenti superstiti. Si ritiene quindi
necessario e indifferibile un intervento correttivo sul  punto,  onde
evitare  che  ulteriori  inutili  sofferenze  vengano  cagionate   ai
soggetti coinvolti (personalmente o in quanto familiari dell'imputato
e della vittima) nel presente processo ma anche in  tanti  altri  (la
breve disamina gia' compiuta evidenzia che plurimi  sono  i  processi
giunti dinanzi alla Corte di cassazione per simili vicende;  numerosi
altri si arrestano per i motivi piu' vari nei gradi di merito). 
    Non pare azzardato  in  proposito  un  paragone  con  la  vicenda
oggetto dell'ordinanza n. 207/2018 e poi della sentenza  n.  242/2019
della Corte costituzionale: anche in quel caso, sia pure  per  motivi
radicalmente differenti, si trattava di materia che avrebbe richiesto
un intervento sistematico del legislatore e di fatti molto  peculiari
e delicati involgenti valori particolarmente  rilevanti.  Circostanza
questa che induceva la Corte a non  adottare  la  tecnica  decisoria,
piu' volte  sperimentata,  della  dichiarazione  di  inammissibilita'
della  questione  accompagnata  da  un  monito  al  legislatore   per
l'introduzione  della  disciplina   necessaria   (eventualmente   poi
seguita, in caso di inerzia del  legislatore  dalla  declaratoria  di
incostituzionalita'); viceversa, onde  consentire  al  Parlamento  di
assumere le necessarie decisioni rimesse alla sua discrezionalita'  e
al tempo stesso evitare che la norma censurata potesse medio  tempore
trovare ulteriore applicazione, la Corte - facendo  leva  sui  propri
poteri di gestione del processo costituzionale - disponeva un congruo
rinvio del giudizio in corso, salvo all'esito dello  stesso  prendere
atto della mancata approvazione nelle more di alcuna legge in materia
e conseguentemente pronunciarsi sul merito della  questione  con  una
declaratoria d'illegittimita' costituzionale, posto  che  «l'esigenza
di  garantire  la  legalita'  costituzionale  deve,   comunque   sia,
prevalere su quella di  lasciare  spazio  alla  discrezionalita'  del
legislatore per la compiuta regolazione della materia». 
    6.4 La soluzione che s'intende proporre, anche se non  obbligata,
pare del resto «costituzionalmente adeguata». 
    L'ordinamento conosce infatti plurime ipotesi di pronunce di  non
doversi procedere in ragione delle piu'  svariate  evenienze:  alcune
legate  a  vincoli  costituzionali/convenzionali  che  precludono  la
prosecuzione  del  procedimento,  altre  a  ragioni  di  opportunita'
ritenute  meritevoli  dal  legislatore  (talora   per   favorire   la
rieducazione  del   soggetto,   talora   per   tenere   conto   delle
determinazioni  della  persona  offesa,  talora  per  mere   esigenze
deflattive,  ecc.);  alcune  facenti  riferimento   ad   atti   delle
autorita', altre a meri accadimenti naturali. 
    Si possono qui richiamare a titolo esemplificativo -  oltre  alla
generale ipotesi di mancanza di una condizione di procedibilita' - la
pronuncia di proscioglimento prevista dall'art. 649, comma 2,  codice
procedura penale per il caso di violazione del principio del  ne  bis
in idem, la pronuncia  predibattimentale  di  non  doversi  procedere
prevista dall'art. 469, comma  1-bis,  codice  procedura  penale  per
l'ipotesi di non punibilita' per particolare tenuita' del  fatto,  la
sentenza che concede  il  perdono  giudiziale  ex  art.  169,  codice
penale, la  sentenza  di  non  doversi  procedere  per  l'incapacita'
processuale irreversibile dell'imputato  prevista  dall'art.  72-bis,
codice procedura penale. 
    Vi sono poi tutte le ulteriori ipotesi di non  doversi  procedere
per estinzione del reato (che ricadono pero' nell'ambito  applicativo
dell'art. 531 codice procedura penale). 
    6.5 Non risulta possibile  un'interpretazione  costituzionalmente
conforme, non essendovi nel  dato  letterale  delle  disposizioni  di
legge alcun riferimento che autorizzi una simile interpretazione. 

(1) § 60 Absehen von Strafe. Das Gericht sieht von  Strafe  ab,  wenn
    die Folgen der Tat, die den  Täter  getroffen  haben,  so  schwer
    sind, daß die Verhängung  einer  Strafe  offensiehtlich  verfehlt
    wäre.  Dies  gilt  nicht,  wenn  der  Täter  für  die  Tat   eine
    Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verwirkt hat. 

(2) 5§/Träidei kraft I 2022-08-01/ Vid  straffmätningen  ska  rätten,
    utöver brottets straffvarde, i skälig omfattning beakta 1. om den
    tilltalade  till  följd  av   brottet   drabbats   av   allvarlig
    kroppsskada. 2. om den tilltalade till följd av hög  ålder  eller
    dålig hälsa skulle drabbas oskäligt härt  av  ett  straff  utmätt
    efter brottets straffväde, 3. om en i förhallande  till  brottets
    art ovanligt lång tid förflutit sedan brottet begicks, 4. om  den
    tilltalade  efter  förmåga  försökt  förebygga,  avhjälpa   eller
    begränsa skadliga verkningar av brottet,  5.  om  den  tilltalade
    frivilligt angett sig, 6. om den tilltalade förorsakas  men  till
    följd av att han eller hon på grund av  brottet  blir  eller  kan
    antas bli avskedad eller uppsagd från anställning  eller  drabbas
    av  annat  hinder  eller  synnerlig  svårighet  i  yrkes-   eller
    näringsutövning,  7.  om  ett  straff   utmätt   efter   brottets
    straffvärde skulle  framstå  som  oproportionerligt  strängt  med
    hänsyn till andra rättsliga sanktioner  till  följd  av  brottet,
    eller 8. om någon annan omständighet påkallar att den  tilltalade
    får ett lägre straff än brottets sträffvarde motiverar. inns  det
    någon sådan omständighet som avses i första stycket,  får  rätten
    döma till ett lindrigare straff än vad  som  är  föreskrivet  för
    brottet, om det finns särskilda skäl för det. Lag (2022:1016).  6
    § Om det med hänsyn till någon sådan omständighet som avses  i  5
    eller 5 a § är uppenbart oskäligt  att  döma  till  påföljd,  ska
    rätten meddela påföljdseftergift. Lag (2022:792). 

(3) Kap 6, §  7  (13.6.2003/515)  Kohtuullistamisperusteet  Edellä  6
    §:ssä säädetyn  lisäksi  on  rangaistusta  lieventävänä  seikkana
    otettava huomioon  myös  1)  tekijälle  rikoksesta  johtunut  tai
    hänelle tuomiosta aiheutuva muu seuraus, 2) tekijän  korkea  ikä,
    heikko terveydentila  tai  muut  henkilökohtaiset  olot  sekä  3)
    rikoksen  tekemisestä  kulunut  huomattavan   pitkä   aika,   jos
    vakiintuneen käytännön mukainen rangaistus johtaisi näista syistä
    kohtuuttomaan tai poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen. 

(4) Cosi'  recita  l'art.  31  del  Codigo  Procesal  Penal  Nacional
    (Criterios de oportunidad):  Los  representantes  del  Ministerio
    Publico  Fiscal  podran  prescindir  total  o  parcialmente   del
    ejercicio de la accion penal publica o limitarla a alguna de  las
    personas que intervinieron en el hecho en los  casos  siguientes:
    [...]. Si el imputado hubiera sufrido a consecuencia del hecho un
    daño  fisico  o   moral   grave   que   tornara   innecesaria   y
    desproporcionada la aplicacion de una pena;[...]  

(5) CODIGO PROCESAL PENAL. Libro Primero, Articulo 2.-  Principio  de
    oportunidad: 1. El Ministerio Publico, de oficio o a  pedido  del
    imputado y con su consentmiento, podra abstenerse de ejercitar la
    accion penai en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando  el
    agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de  su
    delito, culposo o doloso, siempre que este  ultmo  sea  reprimido
    con pena privatva de libertad no mayor de cuatro años, y la  pena
    resulte innecesaria. [...] 

(6) CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Articulo 21. (Obligatoriedad).  La
    Fiscalia tendra' la obligacion de ejercer la accion penal publica
    en todos  los  casos  que  sea  procedente.  No  obstante,  podra
    solicitar al juez que prescinda de la persecucion penal, de uno o
    varios de los hechos imputados, respecto de uno o algunos de  los
    participes, en los siguientes casos: [...] 2) Cuando el  imputado
    haya sufrido a consecuencia del hecho, un daño fisico o moral mas
    grave que la pena por imponerse; [...] 

(7) Ley 906  de  2004  ARTICULO  323.  APLICACION  DEL  PRINCIPIO  DE
    OPORTUNIDAD.  La  Fiscalia  General   de   la   Nacion,   en   la
    investigacion o en el juicio, hasta  antes  de  la  audiencia  de
    juzgamiento, podra'  suspender,  interrumpir  o  renunciar  a  la
    persecucion penal, en los casos que establece este codigo para la
    aplicacion  del  principio  de  oportunidad.  El   principio   de
    oportunidad es la facultad constitucional que  le  permite  a  la
    Fiscalia General de la Nacion, no obstante que existe  fundamento
    para adelantar la persecucion penal, suspenderla, interrumpirla o
    renunciar a ella, por razones de  politica  criminal,  segun  las
    causales taxativamente definidas en la ley,  con  sujecion  a  la
    reglamentacion expedida por el Fiscal  General  de  la  Nacion  y
    sometido a control  de  legalidad  ante  el  Juez  de  Garantias.
    ARTICULO 324. CAUSALES. El principio de oportunidad se  aplicara'
    en los siguientes casos: [...] 6 .Cuando el imputado  o  acusado,
    hasta antes  de  iniciarse  la  audiencia  de  juzgamiento,  haya
    sufrido, a consecuencia de la conducta  culposa,  daño  fisico  o
    moral grave  que  haga  desproporcionada  la  aplicacion  de  una
    sancion o implique desconocimiento del principio de  humanizacion
    de la sancion. [...] 

(8) Codigo Organico Integral Penal - Art. 372.  Pena  natural.  -  En
    caso de pena natural probada, en las infracciones de  transito  y
    cuando la o las victimas sean parientes  del  presunto  infractor
    hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, la
    o el  juzgador  podra'  dejar  de  imponer  una  pena  o  imponer
    exclusivamente penas no privativas de libertad. 

(9) Art. 40 Astensione dalla pena. - 1 . Prevedere  che  il  giudice,
    nel pronunciare sentenza di condanna per un reato colposo,  possa
    astenersi dall'infliggere la pena, quando il reo abbia subito gli
    effetti pregiudizievoli del reato in  misura  e  forma  tale  che
    l'applicazione della  pena  risulterebbe  ingiustificata  sia  in
    rapporto alla  colpevolezza  che  alle  esigenze  di  prevenzione
    speciale. 2. Previsione di un'analoga possibilita' per  il  reato
    doloso, purche' gli effetti pregiudizievoli si  siano  verificati
    esclusivamente a carico del soggetto agente. 

(10) «Il  correttivo  di  equita',  a  differenza  delle  circostanze
     attenuanti generiche, e', nelle  intenzioni  della  Commissione,
     uno strumento da utilizzare in casi  eccezionali  e  particolari
     quali quelli in  cui  le  conseguenze  del  reato  abbiano  gia'
     determinato una «pena naturale» ritenuta piu' che sufficiente in
     relazione al disvalore del fatto: l'esempio di scuola e'  quello
     relativo a un omicidio colposo per violazione del  codice  della
     strada in cui la vittima, o le vittime, sono persone  legate  da
     forti legami affettivi al responsabile del reato. E'  questo  il
     motivo per cui, nell'ultima versione di tale  direttiva,  si  e'
     voluto specificare che  la  diminuzione  di  pena  possa  essere
     applicata,  solo  quando  la  pena  inizialmente  prevista   sia
     "palesemente eccessiva"  rispetto  all'effettivo  disvalore  del
     fatto. E si e'  voluto  specificare,  proprio  per  evitare  una
     interpretazione estensiva, che,  in  caso  di  applicazione  del
     "correttivo   di   equita'"   la    decisione    debba    essere
     "analiticamente  motivata"   proprio   per   evitare   qualsiasi
     indiscriminata applicazione di una norma di favore,  garantendo,
     anche attraverso il controllo di legittimita', che la  pena  sia
     effettivamente  adeguata  al  caso  concreto.  E'  stata   anche
     valutata,  nell'ambito  della  Commissione,   la   proposta   di
     prevedere,  in  casi  simili,  una  specifica   causa   di   non
     punibilita', in quanto, in casi del tutto particolari, gia' puo'
     essere sufficiente la "pena" e la "sofferenza"  derivanti  dalle
     conseguenze del reato: un'eventuale altra sanzione  non  avrebbe
     alcuna giustificazione proprio in considerazione della finalita'
     che la pena deve avere ai sensi dell'art. 27 della Costituzione.
     La  Commissione,  a  larga  maggioranza,  non  ha  accolto  tale
     proposta e si e' orientata per la norma prevista  dall'art.  36,
     la cui finalita' - e' opportuno ribadirlo onde evitare  equivoci
     - e' ben diversa da quella dell'attuale art. 62-bis c.p.». 

(11) Articolo 35 (Correttivo  di  equita')  -  1.  Prevedere  che  il
     giudice  possa  applicare,  con   provvedimento   analiticamente
     motivato, una diminuzione della pena per non piu'  di  un  terzo
     nei casi in cui, dopo aver  determinato  la  pena  in  concreto,
     questa  risulti  palesemente  eccessiva  rispetto  all'effettivo
     disvalore del fatto. 

(12) Per il vero il principio di proporzionalita' e' stato  applicato
     anche con riguardo a misure  amministrative  per  le  quali  pur
     veniva negata la natura punitiva (sentenza n.  22  del  2018  in
     tema di revoca della patente di  guida  ex  art.  120,  comma  2
     Codice della strada). 

(13) Eighth Amendment to the United  States  Constitution:  Excessive
     bail shall not be required, nor  excessive  fines  imposed,  nor
     cruel and unusual punishments inflicted. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n.  87/1953,  ritenuta
d'ufficio la questione rilevante e non manifestamente infondata, 
    solleva questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  529
c.p.p. nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi,
non prevede la possibilita' per il giudice di  emettere  sentenza  di
non doversi procedere alloche' l'agente, in relazione alla  morte  di
un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta,  abbia  gia'
patito una sofferenza proporzionata alla gravita' del reato commesso,
per violazione degli articoli 3, 13 e 27 comma 3 della Costituzione. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale. 
    Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23,  comma  4,  legge  n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza  e  che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono
considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 c.p.p. 
      Firenze, 20 febbraio 2023 
 
                         Il giudice: Attina'