N. 37 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 2023
Ordinanza del 20 febbraio 2023 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di B. D.. Processo penale - Sentenza di non doversi procedere - Mancata previsione, nei procedimenti relativi ai reati colposi, della possibilita' per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere allorche' l'agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia gia' patito una sofferenza proporzionata alla gravita' del reato commesso. - Codice di procedura penale, art. 529.(GU n.14 del 5-4-2023 )
TRIBUNALE DI FIRENZE
Prima sezione penale
Il giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato
a carico di A) B. D. nato in ... il ... res. in via ...
elettivamente dom.to in via Fra Giovanni Angelico n. 4 Firenze presso
l'avv. Mattia Alfano del foro di Firenze; libero assente;
difeso dall'avv. di fiducia Mattia Alfano del foro di Firenze;
imputato dei seguenti reati:
in concorso con ... (nei cui confronti si procede
separatamente)
A) del reato p. e p. dagli articoli 113-589, commi 1 e 2, codice
penale perche', per colpa consistita in generica negligenza,
imprudenza, imperizia, ed in particolare:
il ... quale committente dei lavori di riparazione del tetto
dell'immobile sito in ...
non essendosi attenuto, nella fase di pianificazione e
progettazione dei lavori suddetti, ai principi e alle misure o tutela
di cui all'art. 15 decreto legislativo n. 81/2008 (art. 90, comma 1,
lettera a) decreto legislativo n. 81/2008);
non avendo nominato il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, che predisponendo il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
avrebbe pianificato la sicurezza del cantiere e gestito i rischi
interferenziali (art. 90, comma 3, decreto legislativo n. 81/2008);
nonche' quale datore di lavoro di ...
non avendo predisposto il piano operativo di sicurezza per
i lavori suddetti (art. 96, comma 1, lettera G) decreto legislativo
n. 81/2008);
avendo consentito che i lavori indicati iniziassero senza
che fosse stata preventivamente accertata la resistenza del piano
coinvolto al peso degli operai e dei materiali di impiego, essendo la
copertura ove si effettuava la lavorazione costituita da travi
portanti ad «Y», intervallate da lastre di eternit e pannelli in
vetroresina, entrambi materiali non portanti (art. 148, comma 1,
decreto legislativo n. 81/2008), e consentendo che i lavori
iniziassero senza che fosse garantita la sicurezza degli addetti,
ovvero senza disporre strutture protettive come tavole sopra le
orditure, sottopalchi, reti di sicurezza, e senza che i lavoratori
fossero dotati di dispositivi anticaduta, quali imbracature di
sicurezza (art. 148, comma 2, decreto legislativo n. 81/2008);
non avendo adottato sul predetto cantiere, data la
presenza, su parte della copertura, di materiali infiammabili, mezzi
ed impianti di estinzione di incendio idonei, come estintori
portatili o carrellati di primo intervento, consentendo cosi' che,
verificatosi un principio di incendio nel corso della lavorazione,
fosse necessario applicare nel punto carta catramata, con l'ausilio
di un cannello da riscaldo alimentato a GPL (art. 64, comma 1,
lettera a) decreto legislativo n. 81/2008);
non avendo fornito al dipendente ... i dispositivi di
protezione individuali necessari per il lavoro che stava eseguendo,
quali scarpe antinfortunistiche ed imbracatura di sicurezza (art. 18,
comma 1, lettera d) decreto legislativo n. 81/2008);
non avendo somministrato al dipendente ... una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza in relazione
al lavoro da svolgere (art. 37, comma 1, decreto legislativo n.
81/2008);
avendo omesso di adottare, in coordinamento con il datore
di lavoro dell'impresa B. D. le misure di cautela di cui all'art. 15,
decreto legislativo n. 81/2008 (art. 95, comma 1, decreto legislativo
n. 81/2008);
il B. quale legale rappresentante dell'omonima ditta,
esecutrice delle lavorazioni di riparazione del tetto dell'immobile
sito in ...
non avendo predisposto il piano operativo di sicurezza per
i lavori suddetti (art. 96 comma 1, lettera G) decreto legislativo n.
81/2008);
non avendo verificato le condizioni di sicurezza dei lavori
predetti, affidati alla sua ditta (art. 97, comma 1, decreto
legislativo n. 81/2008);
avendo consentito che i lavori indicati iniziassero senza
che fosse stata preventivamente accertata la resistenza del piano
coinvolto al peso degli operai e dei materiali di impiego, essendo la
copertura ove si effettuava la lavorazione costituita da travi
portanti ad «Y», intervallate da lastre di eternit e pannelli in
vetroresina, entrambi materiali non portanti (art. 148, comma 1,
decreto legislativo n. 81/2008), e consentendo che i lavori
iniziassero senza che fosse garantita la sicurezza degli addetti,
ovvero senza disporre strutture protettive come tavole sopra le
orditure, sottopalchi reti di sicurezza, e senza che i lavoratori
fossero dotati di dispositivi anticaduta, quali imbracature di
sicurezza (art. 148, comma 2, decreto legislativo n. 81/2008);
non avendo adottato sul predetto cantiere, una volta
verificata la presenza, su parte della copertura, di materiali
infiammabili, mezzi ed impianti di estinzione di incendio idonei,
come estintori portatili o carrellati di primo intervento,
consentendo cosi' che, verificatosi un principio di incendio nel
corso della lavorazione, fosse necessario applicare nel punto carta
catramata, con l'ausilio di un cannello da riscaldo alimentato a GPL
(art. 64, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 81/2008);
non avendo adottato, in coordinamento con il datore di
lavoro dell'impresa intestata a ... le misure di tutela previste
all'art. 15, decreto legislativo n. 81/2008 (art. 95, comma 1,
decreto legislativo n. 81/2008)
consentivano che ... , che si trovava sulla copertura
dell'edificio per ripararlo a seguito della verificata infiltrazione
di acqua dalla stessa, data l'insorgenza di un incendio originato
dalla posa di una guaina in catrame tentasse di spegnerlo con una
scopa, cosi' rompendo il piano su cui si trovava precipitando da
un'altezza di circa metri 8,5 e perdendo la vita.
In....
O) del reato p. e p. dall'art. 96, comma 1, lettera
g) decreto legislativo n. 81/2008 perche', quale legale
rappresentante dell'omonima ditta, esecutrice delle lavorazioni di
riparazione del tetto dell'immobile sito in ... non predisponeva il
piano operativo di sicurezza per i lavori suddetti
In ... in data antecedente e prossima al ...
P) del reato p. e p. dall'art. 97, comma 1, decreto
legislativo n. 81/2008 perche', quale legale rappresentante
dell'omonima ditta, esecutrice delle lavorazioni di riparazione del
tetto dell'immobile sito in..., non verificava le condizioni di
sicurezza dei lavori predetti, affidati alla sua ditta ...
In ... in data antecedente e prossima al ...
Q) del reato p. e p. dall'art. 148, comma 1, decreto
legislativo n. 81/2008 perche', quale legale rappresentante
dell'omonima ditta, esecutrice delle lavorazioni di riparazione: del
tetto dell'immobile sito in ..., consentiva che i lavori indicati
iniziassero senza che fosse stata preventivamente accertata la
resistenza del piano coinvolto al peso degli operai e dei materiali
di impiego, essendo la copertura ove si effettuava lavorazione
costituita da travi portanti «Y», intervallate da lastre di eternit e
pannelli in vetroresina, entrambi materiali non portanti.
In ... l'...
R) del reato p. e p. dall'art. 148, comma 1, decreto
legislativo n. 81/2008 perche', quale legale rappresentante
dell'omonima esecutrice delle lavorazioni di riparazione del letto
dell'immobile sito in ..., consentiva che i lavori iniziassero senza
che fosse garantita la sicurezza degli addetti, ovvero senza disporre
strutture protettive come tavole sopra le orditure, sottopalchi, reti
di sicurezza, e senza che i lavoratori fissero dotati di dispositivi
anticaduta, quali imbracature di sicurezza.
In ... l'...
sentite le parti;
premesso che:
con decreto del Gup del 13 aprile 2021 D. B. era rinviato a
giudizio per il reato di omicidio colposo aggravato, per avere
causato la morte in data ... di ..., oltre che per alcune
contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro;
nelle udienze del 6 giugno 2022, del 4 luglio 2022 e del 21
novembre 2022 si svolgeva l'istruttoria; all'esito le parti
illustravano le rispettive conclusioni (il p.m. chiedeva la condanna
dell'imputato, previo riconoscimento della continuazione e delle
attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione; la difesa
chiedeva l'assoluzione e, in subordine, attenuanti generiche, minimo
della pena e benefici di legge);
all'udienza odierna, cui il processo era rinviato per
eventuali repliche, le parti vi rinunciavano;
rilevato che:
l'istruttoria svolta ha consentito di accertare i fatti
ascritti all'imputato e il richiesto elemento soggettivo;
quanto alla condanna dell'imputato per i reati colposi
contestatigli, pare pero' necessario il pronunciamento della Corte
costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale dell'art.
529, codice procedura penale nella parte in cui, nei procedimenti
relativi a reati colposi, non prevede la possibilita' per il giudice
di emettere sentenza di non doversi procedere allorche' l'agente, in
relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la
propria condotta, abbia gia' patito una sofferenza proporzionata alla
gravita' del reato commesso;
cio' premesso, osserva.
1. Rilevanza della questione
1.1 D. B. e' accusato di avere, con piu' violazioni della
normativa in materia antinfortunistica, causato la morte del nipote
..., figlio di suo fratello.
L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che l'imputato e
il nipote operavano entrambi all'interno di un cantiere edile (ove,
in particolare, vi era da riparare il tetto di un capannone): il
primo quale titolare di una piccola ditta individuale (all'epoca dei
fatti priva di dipendenti) nell'ambito di un rapporto di appalto di
fatto con il coimputato (separatamente giudicato)...; il secondo
quale lavoratore dipendente («in nero») dello stesso ...; il tutto in
un contesto contrassegnato sia dalla mancata formalizzazione dei
rapporti, sia dalla sottoremunerazione del lavoro (il ... era
imputato anche per il reato ex art. 603-bis c.p., per il quale era
condannato in sede di rito abbreviato), sia dal mancato rispetto da
parte del committente/datore di lavoro ... delle piu' basilari
disposizioni in materia di sicurezza (mancata formazione del
lavoratore, mancata consegna dei dispositivi di protezione
individuale, mancata predisposizione delle misure volte a
fronteggiare i rischi da interferenza, ecc.).
In tale contesto anche l'attuale imputato, per quanto in una
situazione di marcato svantaggio economico rispetto al committente,
si rendeva pero' responsabile del mancato rispetto di alcune norme
cautelari, con efficienza causale rispetto al verificarsi dell'evento
letale: in particolare, come emerge dalle stesse dichiarazioni da lui
rese in sede d'interrogatorio, egli ometteva il doveroso controllo
dello stato dei luoghi prima di iniziare le attivita' di riparazione
del tetto del capannone, usando un cannello collegato a una bombola a
gpl per applicare una guaina; in particolare ometteva di verificare i
materiali di cui era composta la copertura (in parte costituita da
strutture non portanti), sulla quale per effetto della citata
operazione si sviluppava una combustione, con conseguente crollo di
una parte della superficie e del lavoratore ... (che quindi
precipitava al suolo da un'altezza di circa 8,5 metri, con
conseguente decesso), che operava nei pressi e che accorreva con una
scopa per tentare di spegnere con la stessa le fiamme; l'imputato
aveva infatti omesso altresi' di portare con se' o comunque di
verificare la presenza in cantiere di estintori o altri strumenti
antincendio adeguati; in generale l'imputato ometteva di valutare
adeguatamente rischi connessi alla propria attivita' e iniziava le
operazioni senza alcun coordinamento con il ... in punto sicurezza.
1.2 Alla luce di quanto precede si dovrebbe affermare la
responsabilita' dell'imputato D. B. con conseguente condanna.
1.3 Si deve pero' rilevare che l'imputato, per effetto della
propria condotta e piu' precisamente in relazione alla morte del
nipote che egli stesso ha contribuito a cagionare, ha certamente gia'
patito una sofferenza morale proporzionata alla gravita' del reato
commesso, con la conseguenza che un'ulteriore pena, inflitta con la
sentenza di condanna risulterebbe sproporzionata.
In proposito, da un lato - sotto il profilo della gravita del
reato - si deve rilevare che il prevenuto operava in una situazione
di evidente svantaggio economico rispetto al committente e di carenza
di mezzi, in cui esposta a rischio era anche la sua stessa
incolumita' personale (al momento del sinistro anche l'imputato si
trovava, insieme alla vittima, sul tetto su cui si sviluppavano le
fiamme, con la conseguenza che anch'egli avrebbe potuto precipitare
com'e avvenuto per il nipote).
Dall'altro, sotto il profilo del patimento morale gia' subito per
effetto del reato, lo stesso ragionevolmente essere presunto in
considerazione del rapporto tra l'imputato e la vittima.
Chiunque abbia raggiunto da un po' di anni l'eta' adulta conosce
il dolore legato alla perdita di un congiunto; tale dolore - in base
all'id quod plerumque accidit - e' inoltre maggiore allorche' il
congiunto sia una persona piu' giovane. Allorche' la morte del
congiunto consegua ad una condotta dell'agente inoltre ragionevole
ritenere che al dolore in se' per la perdita si aggiungano sofferenze
ulteriori legate ai rimpianti, ai sensi di colpa, alle tensioni che
inevitabilmente si determinano tra i familiari superstiti.
Nel caso di specie, inoltre, si deve considerare che l'imputato
era l'unico membro della famiglia di origine del nipote presente in
Italia e costituiva un punto di riferimento per lo stesso, con
frequenti contatti telefonici, quando non di persona (la stessa notte
immediatamente precedente il sinistro la vittima aveva dormito a casa
dell'imputato).
Si aggiunga che D. B. era tra i primi a soccorrere la vittima; al
momento del proprio arrivo sul posto, i Carabinieri rinvenivano
l'imputato accovacciato vicino al giovane, nel disperato e vano
tentativo di rianimarlo.
Infine si deve rilevare che i genitori, la moglie e la sorella
del defunto si sono costituiti parte civile nel procedimento a carico
di ... (separatamente giudicato), ma non nel presente procedimento a
carico di D. B.;
1.4 In definitiva, qualora fosse introdotta l'auspicata
possibilita' per il giudice di emettere sentenza di non doversi
procedere - onde evitare l'applicazione di una pena che risulterebbe
sproporzionata in considerazione del dolore gia' patito dall'autore
del reato - l'imputato potrebbe senz'altro beneficiarne.
2. La poena naturalis
2.1 Con la presente ordinanza si chiede alla Corte costituzionale
di introdurre nell'ordinamento italiano, nei procedimenti per reati
colposi, la possibilita' per il giudice di astenersi dal condannare
l'imputato allorche' questi abbia gia' patito - per il fatto di avere
cagionato la morte di un congiunto - una sofferenza proporzionata
alla gravita' del reato commesso.
Si tratterebbe di dare rilevanza ad uno dei casi piu' importanti,
forse il piu' rilevante, di poena naturalis, dovendosi intendere con
tale espressione il male - di carattere fisico, morale o economico -
che l'agente subisca per effetto della sua stessa condotta illecita
(male che egli si autoinfligge o che gli viene inflitto da terzi, al
di fuori della reazione sanzionatoria dell'ordinamento, in ragione
della sua condotta). Sono cioe' ipotesi in cui l'autore del reato e'
anch'egli vittima - direttamente o indirettamente - del reato stesso.
2.2 Attualmente l'ordinamento italiano non contempla alcuna
possibile rilevanza della pena naturale se non nei limiti generali
del possibile riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o
nell'ambito della commisurazione, giudiziale della pena.
2.3 Si tratta viceversa di un istituto che, oltre a vantare
illustri origini nel pensiero filosofico, trova accoglienza in
numerosi ordinamenti stranieri.
2.3.1 Il caso piu' noto e' quello del codice penale tedesco
(Straftzesetzbuch), il cui par. 60 prevede che giudice si astenga
dall'infliggere la pena (che non superi un anno di detenzione) se le
conseguenze del fatto che hanno gia' colpito l'autore sono cosi'
gravi che la pena risulterebbe manifestamente inappropriata (1)
2.3.2 Il principio e' recepito anche nell'ordinamento svedese, il
cui codice criminale al cap 29, sezioni 5 e 6, prevede che il giudice
- in presenza di situazioni specifiche (ad es. la circostanza che
l'imputato abbia subito gravi lesioni personali a causa del reato) o
di «qualche altra circostanza» - possa applicare una pena ridotta o,
se «e' chiaramente irragionevole imporre una sanzione», possa
annunciare la remissione della sanzione. (2)
Nel codice penale finlandese e' prevista viceversa per simili
casi la possibilita' di una riduzione della pena (3)
2.3.3 L'istituto in questione ha inoltre trovato larga diffusione
in vari sistemi giuridici sudamericani: se ne rinviene traccia
nell'ordinamento dell'Argentina (4) , del Peru' (5) , della Bolivia
(6) , della Colombia (7) e dell'Ecuador (8)
2.3.4 Come mostra dunque una, tutt'altro che esaustiva, ricerca
comparatistica, numerosi ordinamenti sia pur con modalita' diverse
(che tengono conto delle diverse impostazioni di fondo e in
particolare dell'obbligatorieta' o meno dell'azione penale),
attribuiscono rilevanza alla c.d. pena naturale al fine di evitare
l'applicazione di una pena «non necessaria» o che comunque
risulterebbe «sproporzionata» o «irragionevole».
2.4 Quanto all'ordinamento italiano, vale la pena ricordare
quanto previsto dallo schema di legge delega per l'emanazione di un
nuovo codice penale elaborato nel 1991 dalla Commissione nominata dal
ministro Vassalli e presieduta dal prof. Pagliaro; tale progetto
all'art. 40 indicava - come uno dei criteri della delega - la
previsione che il giudice si astenesse dal pronunciare sentenza di
condanna per un reato colposo quando al reo fossero gia' derivati
dalla condotta effetti pregiudizievoli tali da rendere l'applicazione
della pena ingiustificata, in rapporto sia alla colpevolezza sia alle
esigenze di prevenzione speciale. (9)
Il successivo progetto elaborato dalla Commissione Pisapia,
istituita dal Ministro Mastella nel 2006, si limitava prevedere un
«correttivo di equita'» (a fronte peraltro della prevista
eliminazione delle circostanze attenuanti generiche), in base al
quale il giudice, dopo aver determinato la pena in concreto, potesse
(con una decisione analiticamente motivata) applicare una ulteriore
diminuzione quando essa risultasse eccessiva rispetto all'effettivo
disvalore del fatto. Dalla nazione di accompagnamento emerge che la
Commissione si prefigurava l'applicazione di tale correttivo proprio
nelle ipotesi di pena naturale, di cui costituiva esempio
paradigmatico la morte del congiunto nel corso di un incidente
stradale; nel corso dei lavori era anche contemplata la possibilita',
in simili casi, di prevedere una causa di non punibilita' ma la
proposta non era approvata dalla maggioranza. (10)
Nel corso della XVII legislatura il contenuto dello schema di
legge delega per la riforma del codice penale predisposto dalla
Commissione Pisapia era sostanzialmente riproposto nel disegno di
legge n. 735 presentato al Senato (11) .
2.5 Fatte queste premesse, occorre ora chiedersi se - alla
stregua dei principi affermati nella Costituzione italiana - il
nostro ordinamento penale debba attribuire rilevanza alla pena
naturale e se tale novita' possa essere introdotta attraverso una
sentenza della Corte costituzionale.
Si tratta certamente di una materia contrassegnata da un notevole
margine di discrezionalita' del legislatore e in cui, per di piu', un
intervento organico del legislatore sarebbe opportuno per assicurare
la sistematicita' della disciplina: basti pensare alla pluralita' di
possibili pene naturali (la morte del congiunto, come nel caso qui
esaminato, ma anche le relative lesioni personali, le lesioni
personali riportate dallo stesso autore del fatto, l'interruzione del
rapporto di lavoro, la sottoposizione ad un gravoso processo
mediatico o ad un processo penale di durata eccessiva), alla
configurazione di una causa di non punibilita' o di non
procedibilita', alla possibilita' che in relazione ad alcune di esse
il legislatore opti per configurare una mera circostanza attenuante,
all'estensione dell'ambito di applicabilita' ai soli reati colposi o
anche a quelli dolosi e all'eventuale fissazione di una soglia
massima di gravita' dei reati in questione.
A fronte tuttavia dell'assenza di un simile intervento, quanto
meno con riguardo ai casi piu' tragici - in cui l'autore del reato
colposo abbia con la propria condotta cagionato la morte di un
congiunto - appare possibile e necessario un intervento della Corte
costituzionale.
2.6 La casistica che si puo' ricavare dalle sentenze della Corte
di cassazione e' varia: una madre condannata per omicidio colposo in
relazione alla morte per annegamento del figlio minore, di cui aveva
omesso la vigilanza (Cass. Sez. 4, sentenza 3 aprile 2008, n. 13939);
un nipote condannato per omicidio colposo in relazione alla morte
dello zio, cagionata nel corso dei lavori di abbattimento di un
albero, eseguiti in violazione della normativa antinfortunistica
(Cass. Sez. 4, sentenza 26 marzo 2014, n. 16067); una madre
condannata per omicidio colposo in relazione alla morte, nel corso di
un incidente stradale, del figlio di pochi mesi, non assicurato nel
seggiolino (Cass. Sez. 4 sentenza 13 novembre 2014, n. 49735); una
madre condannata per omicidio colposo in relazione alla morte del
figlio di tre anni, investito nel corso di un attraversamento
stradale in relazione al quale la genitrice aveva omesso di tenerlo
per mano (Cass. Sez. 4, sentenza 19 aprile 2018, n. 29505); una
moglie condannata per omicidio colposo in relazione alla morte del
marito malato, dal cui letto aveva negligentemente rimosso la
barriera protettiva laterale (Cass. Sez. 4, sentenza 11 febbraio
2020, n. 11536); un datore lavoro condannato per omicidio colposo in
relazione alla morte del fratello, suo dipendente, non formato
adeguatamente e munito di attrezzatura non idonea (Cass. Sez. 4, 22
giugno 2021, n. 24417).
Questi e altri casi analoghi hanno tutti in comune la tragicita'
della vicenda, nell'ambito della quale l'autore del reato ha gia'
patito una sofferenza morale, in relazione alla morte del congiunto,
tale da poter rendere sproporzionata e inutilmente afflittiva la
risposta sanzionatoria penale in danno di persone gia' (ben piu')
gravemente segnate dall'evento letale.
Il perdurare di una simile situazione fa si, inevitabilmente, che
questa forma «accanimento» si riproduca ulteriormente, cagionando
inutili sofferenze ad altri soggetti e alle loro famiglie.
2.7 La questione e' peraltro sollevata con riguardo esclusivo ai
reati colposi, nei quali non vi e' la coscienza e volonta' di
cagionare l'evento; al contrario, in relazione alla tipologia di
evento - che colpisce pesantemente, oltre alla vittima, anche
l'autore della condotta, suo congiunto - e' evidente come
quest'ultimo fosse il primo a non volere il verificarsi dell'evento e
come la pronuncia che si auspica non andrebbe a compromettere
minimamente la funzione di prevenzione generale della norma
incriminatrice (si veda, piu' diffusamente, infra).
2.8 La mancata previsione della possibilita' per il giudice di
astenersi dal pronunciare una sentenza di condanna in simili casi, -
allorche' l'agente, per effetto della morte del prossimo congiunto
conseguente alla sua condotta, abbia gia' subito una sofferenza
morale proporzionata alla gravita' del reato commesso - pare violare
i principi costituzionali sotto tre distinti profili: non rispetta il
principio di proporzionalita' della pena; comporta l'applicazione di
una pena non necessaria e inutile; viola il divieto di pene disumane.
2.9 Presupposto comune a tutti e tre i possibili profili di
illegittimita' e' il dato della sofferenza che comporta in un
soggetto la perdita di un prossimo congiunto (la cui nozione e'
fissata dall'art. 307, comma 4 c.p.).
Come gia' accennato, si tratta di un dato che appare possibile
presumere in via generale sulla base dell'esperienza generale, cosi'
come - allorche' la morte del congiunto consegua ad una condotta
dell'agente - appare ragionevole ritenere che al dolore in se' per la
perdita si aggiungano sofferenze ulteriori legate ai rimpianti, ai
sensi di colpa, alle tensioni che inevitabilmente si determinano tra
i familiari superstiti; il tutto fatto salvo l'eventuale
approfondimento nel singolo processo con riguardo allo specifico
legame tra l'imputato ed il deceduto, all'eventuale rapporto di
convivenza, alle circostanze concrete della morte, ecc.
Plurime norme processuali, del resto, riconoscono e attribuiscono
specifica rilevanza al vincolo esistente tra un soggetto e i prossimi
congiunti: a partire dall'art. 90, comma 3, codice procedura penale,
ai sensi del quale «Qualora la persona offesa sia deceduta in
conseguenza del reato, le facolta' e i diritti previsti dalla legge
sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla
medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente
convivente».
Sempre sul presupposto del vincolo familiare e dei connessi
sentimenti, il legislatore ha previsto tra l'altro la facolta' di
astensione dei prossimi congiunti dal deporre (art. 199, codice
procedura penale), specifiche ipotesi di incompatibilita'/astensione
del giudice (articoli 35-36, codice procedura penale ) e - sul
versante del diritto sostanziale - specifiche cause di non
punibilita' o circostanze attenuanti in favore di chi abbia agito a
vantaggio del prossimo congiunto (articoli 270-ter, 307, 384, 386,
418 c.p.).
3. I vari profili di illegittimita'. La violazione del principio di
proporzionalita' della pena
3.1 Principio di proporzionalita' della pena non e' enunciato
espressamente in alcuna disposizione della Costituzione. In base alla
giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale lo stesso e'
tuttavia ricavabile dal principio di uguaglianza di cui all'art. 3
Cost. e dal principio della funzione rieducativa della pena di cui
all'art. 27, comma 3 Cost.
Alcune pronunzie piu' recenti hanno censurato il trattamento
sanzionatorio previsto da talune disposizioni di legge anche alla
stregua del principio di offensivita' ex art. 25, comma 2 Cost. e del
principio di personalita' della responsabilita' penale ex art. 27,
comma 1 Cost.
3.2 Il principio di proporzionalita', affermato in principio con
specifico riguardo alla sanzione penale ed in particolare alla pena
detentiva cui del resto ha riguardo elettivamente il principio della
finalita' rieducativa sul quale e stato storicamente fondato il
principio di proporzionalita'), e' stato via via esteso dalla Corte
costituzionale ad altri tipi di sanzioni e al trattamento
sanzionatorio complessivo.
La Corte alla luce di detto principio ha censurato talune pene
accessorie determinate in misura fissa (e' il caso
dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e
dell'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa prevista dall'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare in
materia di bancarotta fraudolenta: sentenza n. 222 del 2018).
L'ambito applicativo del principio e' stato esteso anche alle
sanzioni amministrative accessorie che il giudice penale deve
applicare in caso di condanna (sentenza n. 88 del 2019 con riguardo
all'automatismo applicativo della revoca della patente di guida
prevista per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali).
Il diritto a non essere oggetto di reazioni sanzionatorie
sproporzionate e' stato poi esteso anche all'illecito amministrativo
avente natura punitiva (sentenza n. 112 del 2019 in materia di
confisca amministrativa obbligatoria ex art. 187-sexies T.U.F. del
prodotto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito; sentenza n.
185 del 2021 in materia di violazione degli obblighi informativi ex
art. 7 decreto legislativo n. 158/2012 per i giochi e le scommesse
con vincite in denaro; sentenza n. 95 del 2022 in materia di atti
contrari alla pubblica decenza ex art. 726 c.p.) (12) . In tali casi
la Corte costituzionale ha valorizzato non il principio ex art. 27,
comma 3 Cost., storicamente ritenuto non applicabile al di fuori
della materia penale in senso stretto, ma l'art. 3 Cost., in
combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti
di volta in volta incisi dalla sanzione amministrativa.
La Corte ha ritenuto applicabile il principio di proporzionalita'
anche agli illeciti disciplinari (sentenza n. 197 del 2018 con
riguardo alla sanzione disciplinare della rimozione del magistrato ex
art. 12, comma 5, decreto legislativo n. 109/2006).
3.3 La Corte costituzionale ha inoltre affermato che la
valutazione della proporzionalita' della pena deve avere riguardo al
trattamento sanzionatorio complessivo, comprensivo della pena
detentiva e della pena pecuniaria (sentenza n. 136 del 2020).
Analogamente, nel caso in cui ad un unico fatto conseguano tanto
una sanzione penale quanto una sanzione amministrativa punitiva (ove
cioe' lo stesso fatto integri sia un reato sia un illecito
amministrativo di natura punitiva), la Corte costituzionale, chiamata
a valutare la possibile violazione del principio del ne bis in idem,
sulla scorta di quanto affermato anche dalla Corte EDU e dalla Corte
di giustizia dell'U.E. ha ritenuto necessario - tra l'altro -
valutare il trattamento sanzionatorio complessivo, onde assicurare
che lo stesso non risulti sproporzionato rispetto alla gravita' del
fatto.
Ad analoghe conclusioni e' giunta anche la Corte di cassazione,
sia in tema di manipolazione del mercato (Cass. Sez. 5 - sentenza n.
45829 del 16 luglio 2018 Rv. 274179 - 02) e abuso o comunicazione
illecita di informazioni privilegiate (Cass. Sez. 5, sentenza n.
49869 del 21 settembre 2018 Rv. 274604 - 01), sia in tema di
danneggiamento posto in essere dal detenuto gia' sanzionato in via
disciplinare (Cass. Sez. 2, sentenza n. 9184 del 15 dicembre 2016 Rv.
269237 - 01).
L'ordinamento guarda al trattamento sanzionatorio complessivo
anche in relazione alle pene (o ai periodi di carcerazione
preventiva) gia' scontate all'estero, in relazione al medesimo fatto
di reato, per effetto di sentenze straniere. Il codice penale
all'art. 138 prevede infatti che, quando il giudizio svolto
all'estero sia rinnovato in Italia (nell'ipotesi quindi in cui non
operi un divieto di bis in idem internazionale di fonte pattizia), la
pena scontata all'estero e' sempre computata (per effetto del
combinato disposto degli articoli 137 e 138, codice penale si tiene
inoltre conto anche della custodia cautelare subita all'estero).
3.4 Occorre ora chiedersi se, nell'ambito del trattamento
sanzionatorio complessivo di cui debba essere valutata la
proporzionalita' rispetto alla gravita' del fatto commesso, sia
necessario considerare anche la pena naturale.
In particolare, laddove il soggetto autore del reato abbia, per
effetto di questo, cagionato la morte di un prossimo congiunto,
appare necessario considerare anche la sofferenza gia' provata
dall'imputato in relazione a tale morte; nel caso in cui detta
sofferenza sia gia' chiaramente proporzionata rispetto alla gravita'
del reato commesso, ogni pena ulteriore applicata dal giudice
risulterebbe sproporzionata ed eccessiva.
3.5 Questo giudice e' consapevole della diversita' ontologica
della poena naturalis rispetto alle risposte sanzionatorie penali o
amministrative-punitive (o anche disciplinari o contabili): queste
ultime sono predisposte dall'ordinamento a scopo sanzionatorio,
laddove la prima si verifica semplicemente in natura, a prescindere
da una previsione in tal senso dell'ordinamento d'altro canto si
visto che l'art. 138 del codice penale attribuisce rilevanza anche
alle pene applicate in altri ordinamenti).
Cio' non toglie pero' che la pena naturale condivida con la pena
vera e propria (e con le altre sanzioni a tal fine assimilabili) la
propria portata affittiva. Inoltre, entrambe sono - sia pur per
effetto di percorsi causali differenti - conseguenza del fatto
illecito.
Se dunque la pena e' un evento di carattere afflittivo che trova
nel reato commesso la propria giustificazione, tale pena sembra non
necessaria ed eccessiva qualora, per effetto dello stesso fatto
illecito, il relativo autore abbia gia' subito un'afflizione
paragonabile a quella che lo Stato vorrebbe produrre con la propria
sanzione o addirittura notevolmente superiore, quale quella
normalmente conseguente alla morte di un prossimo congiunto. E poco
rileva che tale sofferenza non sia stata voluta dall'ordinamento ma
sia il portato dello stesso fatto di reato che si vorrebbe punire.
4. La violazione del principio di ragionevolezza-proporzionalita'. La
non necessita' della condanna
4.1 Un secondo profilo d'illegittimita' attiene alla possibile
violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione in ragione della
compressione non necessaria della liberta' personale dell'individuo.
Perche' il legislatore possa limitare i diritti fondamentali dei
singoli e' essenziale che le disposizioni limitative «siano volte
alla tutela di un altro diritto o al perseguimento di un altro
interesse costituzionalmente rilevante, in ossequio ai principi di
idoneita', necessita' e proporzionalita'» (in questi termini, in tema
di liberta' di comunicazione, Corte costituzionale sentenza n. 20 del
2017, ma si tratta di principio risalente, affermato anche in altri
ambiti, ad es. recentemente con le sentenze n. 191 del 2020 e n. 148
del 2022).
4.2 Ebbene, occorre chiedersi se la punizione di colui che abbia
commesso un reato colposo, cosi' cagionando la morte di un suo
prossimo congiunto, sia necessaria; anzi, la domanda corretta da
porsi e' se tale punizione sia sempre necessaria, o se piuttosto non
sia piu' conforme ai principi costituzionali riservare al giudice la
possibilita' - una volta valutate la gravita' della colpa, la
relazione tra vittima e autore del reato e le altre circostanze del
caso concreto - di astenersi dal condannare l'imputato.
4.3 Ad avviso di chi scrive tale necessita' non sussiste.
La questione va esaminata avendo riguardo alle plurime funzioni
cui la pena assolve.
4.3.1 Innanzi tutto, sotto un profilo di prevenzione generale,
l'incriminazione dell'omicidio colposo risponde alla legittima
finalita' di indurre i consociati a non violare i canoni di
diligenza, prudenza e perizia e le previsioni nominative specifiche,
onde evitare che si verifichino eventi letali.
In sede poi di applicazione giudiziale della norma, a fronte
della commissione di un omicidio colposo ai danni di un prossimo
congiunto, non pare necessario che quella previsione generale si
inveri nella condanna del singolo imputato.
Tale condanna assolve normalmente ad una funzione
generalpreventiva non nel senso che debba essere esemplare o che
debba costituire un monito per i consociati (si tratterebbe di
un'indebita strumentalizzazione dell'individuo), ma semplicemente nel
senso che costituisce l'inveramento nel singolo caso della previsione
incriminatrice, questa si' rivolta con finalita' dissuasiva ai
consociati.
Normalmente tale traduzione della previsione generale e astratta
nella condanna del singolo che abbia commesso il fatto incriminato e'
necessaria, posto che diversamente (se alla minaccia della pena non
seguisse poi la condanna del singolo autore del reato) ne
risulterebbe compromessa l'efficacia dissuasiva della norma
incriminatrice.
A tale regola generale pare pero' potersi derogare nel caso in
cui l'autore del reato abbia gia' patito una sofferenza adeguata in
relazione alla morte del congiunto. In tal caso, infatti, e' evidente
che la deroga non comprometterebbe minimamente l'efficacia dissuasiva
della norma: chiunque anzi, constatando le possibili gravi
conseguenze della violazione delle regole cautelari (in termini morte
di un congiunto), sarebbe indotto a osservare dette regole a
prescindere dalla punizione o meno dell'autore del reato.
E' bene peraltro sottolineare che la questione viene sollevata
con esclusivo riferimento ai reati colposi, in cui dunque non vi sia
stata la coscienza e volonta' dell'agente di commettere il reato.
4.3.2 La pena nei casi in esame non potrebbe assolvere neanche
alla funzione rieducativa prevista dall'art. 27, comma 3 Cost. a cui
la pena deve tendere «da quando nasce, nell'astratta previsione
normativa, fino a quando in concreto si estingue»: Corte
costituzionale sentenza n. 179 del 2017, che riprende la sentenza n.
313 del 1990)
A fronte dell'enorme sofferenza determinata dalla morte del
congiunto, la pena non. potrebbe infatti assolvere ad alcuna
finalita' rieducativa. Al contrario, l'autore del reato (si pensi
alla madre o al padre che abbia cagionato colposamente la morte del
figlio di pochi anni omettendo di collocarlo correttamente in auto
nell'apposito seggiolino o di vigilarlo adeguatamente in spiaggia o
in piscina) - che gia' veda tragicamente segnata la propria vita per
la perdita del congiunto e per la possibile compromissione anche dei
rapporti con parenti superstiti - non potra' che percepire la pena
stessa come irragionevole, se non addirittura come un crudele
accanimento dello Stato nei suoi confronti; non potrebbe dunque
esservi alcuna adesione al trattamento rieducativo.
4.3.3 La punizione non sarebbe necessaria neppure avendo riguardo
alla funzione specialpreventiva in accezione diversa dalla
rieducazione).
L'autore del reato si asterra' infatti dal commettere nuovi fatti
analoghi in ragione dell'esperienza personale delle gravi conseguenze
della sua condotta colposa a prescindere dall'applicazione da parte
del giudice di una pena.
A fronte della perdita di un figlio, di un fratello o di un
nipote e dei connessi sentimenti di dolore, frustrazione e rimorso,
l'applicazione di una pena di qualche mese di reclusione (tra l'altro
quasi sempre condizionalmente sospesa, difficilmente potendosi
escludere una prognosi favorevole) non potrebbe infatti aggiungere
alcunche' in termini di prevenzione speciale.
4.3.4 Anche sotto il profilo della retribuzione, (sempreche' si
voglia ravvisare in quest'ultima una finalita' della pena e non
semplicemente una garanzia per condannato in termini di limite
massimo alla potesta' punitiva dello Stato) la condanna non pare
sempre necessaria, posto che l'autore del fatto ha subito per effetto
di questo un «male» che potrebbe essere (e normalmente lo e') gia'
proporzionato alla gravita' del reato commesso.
5. La violazione del divieto di trattamenti contrari al senso di
umanita'
5.1 Un ultimo profilo di possibile illegittimita' attiene alla
violazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanita'
di cui all'art. 27, comma 3 Cost.
5.2 il divieto in questione e' sancito dalla Costituzione
unitamente al principio per cui le pene «devono tendere alla
rieducazione del condannato» (le due frasi hanno in comune il
soggetto, «le pene»).
Benche' il termine «trattamenti» sia spesso impiegato con
riferimento all'esecuzione della pena (detentiva), il tenore
letterale della norma di per se' non esclude un'interpretazione del
divieto di trattamenti disumani come riferito a tutti i momenti della
fenomenologia punitiva. Inoltre, la proibizione dei trattamenti
disumani si accompagna nell'ambito dell'art. 27, comma 3 Cost. al
principio della finalita' rieducativa della pena. Per tale principio
si era inizialmente affermato - sia in dottrina, sia nella
giurisprudenza della Corte costituzionale - che lo stesso si
riferirebbe alla sola fase esecutiva della pena (si vedano in
particolare le sentenze della Corte n. 12 del 1966 e n. 1023 del
1988); successivamente, tuttavia, la Corte costituzionale ha aderito
alla tesi secondo cui la citata finalita', «lungi dal rappresentare
una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica
invece proprio una delle qualita' essenziali e generali che
caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano
da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in
concreto si estingue» (sentenza n. 313 del 1990, poi costantemente
richiamata).
La citata circostanza - per cui la finalita' rieducativa e' una
caratteristica essenziale della pena, in tutte le sue fasi - puo'
consentire un'interpretazione anche del divieto di trattamenti
disumani in termini analoghi, si' da non riferirlo cioe'
esclusivamente alla fase dell'esecuzione penale.
D'altra parte la Corte costituzionale nella sentenza n. 99 del
2019 ha valorizzato il citato divieto di trattamenti contrari al
senso di umanita' per dichiarare l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354/1975 nella parte in cui
non prevede che, nell'ipotesi di grave infermita' psichica
sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre
l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in
deroga ai limiti di cui al comma l del medesimo art. 47-ter. La Corte
ha cioe' ritenuto che possa violare il divieto in questione non solo
l'applicazione di una certa tipologia di pena o la sua esecuzione con
particolari modalita', ma l'esecuzione di una determinata pena, di
per se' leggittima, con riguardo ad una certa categoria di soggetti.
Non pare infine peregrino rilevare che in altri ordinamenti
occidentali il divieto di trattamenti disumani e' stato posto a
fondamento del principio di proporzionalita' (ad es. negli Stati
Uniti d'America tale principio e' stato desunto dalla Corte Suprema
dal divieto di «cruel and unusual punishments» sancito dall'ottavo
emendamento. (13) ). Il citato divieto e' stato dunque interpretato
come non avente ad oggetto unicamente la preclusione di alcune
tipologie di pene o di certe modalita' esecutive; ne e' stata al
contrario valorizzata la portata estensiva.
5.3 Ebbene, processare e punire in relazione ad un reato colposo
chi abbia gia' patito (e stia ancora patendo) in ragione della
cagionata morte del congiunto, una sofferenza proporzionata alla
gravita' del reato commesso pare contrario al senso di umanita' che
permea l'intera Costituzione e che, con riguardo al diritto penale,
e' formalmente accolto nell'art. 27, comma 3 Cost.
5.4 A ben vedere, in simili casi - una volta accertata la
responsabilita' dell'imputato - l'inesorabilita' della condanna pare
essere, piu' che una scelta consapevole dell'ordinamento, la fredda
conseguenza di rigidi automatismi, quasi l'applicazione di un
sillogismo, noncurante della sottostante vicenda umana di sofferenza;
al contrario, la nostra Costituzione pone l'individuo al centro del
sistema o - detto altrimenti, parafrasando un antico insegnamento -
le leggi sono state fatte per l'uomo non per le leggi.
Una pena concretamente priva di ogni utilita' (come si e' gia'
visto, esaminando le diverse finalita' della pena), fine a se stessa,
si riduce ad un atto irrazionale e disumano.
6. Ulteriori considerazioni
6.1 Tali profili d'illegittimita' non paiono esclusi dalla
semplice possibilita' astratta che l'imputato fruisca della
sospensione condizionale della pena.
In primo luogo, tale possibilita' non sempre ricorre, potendo non
sussisterne i presupposti: l'imputato potrebbe avere gia' beneficiato
della sospensione condizionale in passato, per fatti totalmente
diversi.
Inoltre, la concessione della sospensione condizionale della pena
non escluderebbe comunque il rischio di una successiva revoca del
beneficio, in relazione a fatti anche radicalmente diversi (futuri o
anche gia' commessi), e comunque precluderebbe la successiva
concessione del beneficio in relazione ad altri fatti.
6.2 Quanto all'individuazione della norma di legge oggetto di
censura, la stessa risulta particolarmente problematica, posto che -
come gia' evidenziato - la materia meriterebbe un intervento
sistematico del legislatore, con l'introduzione nel codice penale e/o
nel codice di procedura penale di uno o piu' articoli interamente
dedicati alla disciplina di una causa di non punibilita' o di non
procedibilita'.
In difetto, pare comunque necessario - dovendo confrontarsi con
le opzioni a disposizione - individuare la norma che piu' sia adatta
ad essere oggetto dell'auspicata pronuncia manipolativa della Corte.
Oggetto di detta pronuncia potrebbero astrattamente essere gli
articoli 529 e 531, codice procedura penale o l'art. 649 codice
procedura penale, norme che si vorrebbero applicare, ma che non
prevedono tale possibilita'; in alternativa, in una prospettiva
opposta, si potrebbe censurare l'art. 533 codice procedura penale -
norma che si dovrebbe applicare normalmente - nella parte in cui non
prevede che, pur quando l'imputato risulti colpevole del reato
contestatogli, il giudice si possa astenere dalla condanna
(allorche', nei procedimenti relativi a reati colposi, l'agente, in
relazione alla morte del prossimo congiunto cagionata con la propria
condotta, abbia gia' patito una sofferenza proporzionata alla
gravita' del reato commesso). In alternativa la scelta potrebbe
ricadere sull'art. 43 codice penale o su altra norma di diritto
sostanziale.
Tra le citate soluzioni, la piu' adeguata pare essere quella che
investe l'art. 529 codice procedura penale, avente ad oggetto le
pronunce di non doversi procedere nei casi in cui l'azione penale non
doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, pur con la
consapevolezza che la menzionata disposizione e' una norma di
carattere generale deputata a prevedere la formula di proscioglimento
in presenza di plurime possibili cause di improcedibilita'
disciplinate altrove.
6.3 Come si e' gia' piu' volte rilevato, la materia che con la
presente ordinanza si intende sottoporre all'esame della Corte e'
caratterizzata senza dubbio da un significativo margine di
discrezionalita' legislativa.
Il legislatore tuttavia non e' intervenuto. Anche il c.d.
«progetto Pagliaro», che pure prevedeva una disciplina della materia,
ha si' dato origine ad un importante dibattito sia in dottrina sia in
ambito istituzionale, ma non e' poi sfociato in una novella
normativa. Analoga sorte hanno avuto pure le iniziative successive,
che pur si limitavano a prevedere una mera attenuazione della pena.
Si tratta d'altro canto di ambito contrassegnato non solo, come
ogni settore del diritto penale, dall'incidenza sulla liberta'
personale dell'individuo - sicche' appare «piu' impellente l'esigenza
di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi
dalle scelte del legislatore» (sentenza n. 99 del 2019) - ma anche
dalla tragicita' delle vicende umane oggetto dei processi: vicende in
cui l'imputato e' anche vittima del proprio reato, in cui intere
famiglie sono segnate (forse per sempre) dal dolore, in cui la
punizione dell'imputato finirebbe per costituire un ulteriore grave
pregiudizio anche per gli altri parenti superstiti. Si ritiene quindi
necessario e indifferibile un intervento correttivo sul punto, onde
evitare che ulteriori inutili sofferenze vengano cagionate ai
soggetti coinvolti (personalmente o in quanto familiari dell'imputato
e della vittima) nel presente processo ma anche in tanti altri (la
breve disamina gia' compiuta evidenzia che plurimi sono i processi
giunti dinanzi alla Corte di cassazione per simili vicende; numerosi
altri si arrestano per i motivi piu' vari nei gradi di merito).
Non pare azzardato in proposito un paragone con la vicenda
oggetto dell'ordinanza n. 207/2018 e poi della sentenza n. 242/2019
della Corte costituzionale: anche in quel caso, sia pure per motivi
radicalmente differenti, si trattava di materia che avrebbe richiesto
un intervento sistematico del legislatore e di fatti molto peculiari
e delicati involgenti valori particolarmente rilevanti. Circostanza
questa che induceva la Corte a non adottare la tecnica decisoria,
piu' volte sperimentata, della dichiarazione di inammissibilita'
della questione accompagnata da un monito al legislatore per
l'introduzione della disciplina necessaria (eventualmente poi
seguita, in caso di inerzia del legislatore dalla declaratoria di
incostituzionalita'); viceversa, onde consentire al Parlamento di
assumere le necessarie decisioni rimesse alla sua discrezionalita' e
al tempo stesso evitare che la norma censurata potesse medio tempore
trovare ulteriore applicazione, la Corte - facendo leva sui propri
poteri di gestione del processo costituzionale - disponeva un congruo
rinvio del giudizio in corso, salvo all'esito dello stesso prendere
atto della mancata approvazione nelle more di alcuna legge in materia
e conseguentemente pronunciarsi sul merito della questione con una
declaratoria d'illegittimita' costituzionale, posto che «l'esigenza
di garantire la legalita' costituzionale deve, comunque sia,
prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalita' del
legislatore per la compiuta regolazione della materia».
6.4 La soluzione che s'intende proporre, anche se non obbligata,
pare del resto «costituzionalmente adeguata».
L'ordinamento conosce infatti plurime ipotesi di pronunce di non
doversi procedere in ragione delle piu' svariate evenienze: alcune
legate a vincoli costituzionali/convenzionali che precludono la
prosecuzione del procedimento, altre a ragioni di opportunita'
ritenute meritevoli dal legislatore (talora per favorire la
rieducazione del soggetto, talora per tenere conto delle
determinazioni della persona offesa, talora per mere esigenze
deflattive, ecc.); alcune facenti riferimento ad atti delle
autorita', altre a meri accadimenti naturali.
Si possono qui richiamare a titolo esemplificativo - oltre alla
generale ipotesi di mancanza di una condizione di procedibilita' - la
pronuncia di proscioglimento prevista dall'art. 649, comma 2, codice
procedura penale per il caso di violazione del principio del ne bis
in idem, la pronuncia predibattimentale di non doversi procedere
prevista dall'art. 469, comma 1-bis, codice procedura penale per
l'ipotesi di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, la
sentenza che concede il perdono giudiziale ex art. 169, codice
penale, la sentenza di non doversi procedere per l'incapacita'
processuale irreversibile dell'imputato prevista dall'art. 72-bis,
codice procedura penale.
Vi sono poi tutte le ulteriori ipotesi di non doversi procedere
per estinzione del reato (che ricadono pero' nell'ambito applicativo
dell'art. 531 codice procedura penale).
6.5 Non risulta possibile un'interpretazione costituzionalmente
conforme, non essendovi nel dato letterale delle disposizioni di
legge alcun riferimento che autorizzi una simile interpretazione.
(1) § 60 Absehen von Strafe. Das Gericht sieht von Strafe ab, wenn
die Folgen der Tat, die den Täter getroffen haben, so schwer
sind, daß die Verhängung einer Strafe offensiehtlich verfehlt
wäre. Dies gilt nicht, wenn der Täter für die Tat eine
Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verwirkt hat.
(2) 5§/Träidei kraft I 2022-08-01/ Vid straffmätningen ska rätten,
utöver brottets straffvarde, i skälig omfattning beakta 1. om den
tilltalade till följd av brottet drabbats av allvarlig
kroppsskada. 2. om den tilltalade till följd av hög ålder eller
dålig hälsa skulle drabbas oskäligt härt av ett straff utmätt
efter brottets straffväde, 3. om en i förhallande till brottets
art ovanligt lång tid förflutit sedan brottet begicks, 4. om den
tilltalade efter förmåga försökt förebygga, avhjälpa eller
begränsa skadliga verkningar av brottet, 5. om den tilltalade
frivilligt angett sig, 6. om den tilltalade förorsakas men till
följd av att han eller hon på grund av brottet blir eller kan
antas bli avskedad eller uppsagd från anställning eller drabbas
av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller
näringsutövning, 7. om ett straff utmätt efter brottets
straffvärde skulle framstå som oproportionerligt strängt med
hänsyn till andra rättsliga sanktioner till följd av brottet,
eller 8. om någon annan omständighet påkallar att den tilltalade
får ett lägre straff än brottets sträffvarde motiverar. inns det
någon sådan omständighet som avses i första stycket, får rätten
döma till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för
brottet, om det finns särskilda skäl för det. Lag (2022:1016). 6
§ Om det med hänsyn till någon sådan omständighet som avses i 5
eller 5 a § är uppenbart oskäligt att döma till påföljd, ska
rätten meddela påföljdseftergift. Lag (2022:792).
(3) Kap 6, § 7 (13.6.2003/515) Kohtuullistamisperusteet Edellä 6
§:ssä säädetyn lisäksi on rangaistusta lieventävänä seikkana
otettava huomioon myös 1) tekijälle rikoksesta johtunut tai
hänelle tuomiosta aiheutuva muu seuraus, 2) tekijän korkea ikä,
heikko terveydentila tai muut henkilökohtaiset olot sekä 3)
rikoksen tekemisestä kulunut huomattavan pitkä aika, jos
vakiintuneen käytännön mukainen rangaistus johtaisi näista syistä
kohtuuttomaan tai poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen.
(4) Cosi' recita l'art. 31 del Codigo Procesal Penal Nacional
(Criterios de oportunidad): Los representantes del Ministerio
Publico Fiscal podran prescindir total o parcialmente del
ejercicio de la accion penal publica o limitarla a alguna de las
personas que intervinieron en el hecho en los casos siguientes:
[...]. Si el imputado hubiera sufrido a consecuencia del hecho un
daño fisico o moral grave que tornara innecesaria y
desproporcionada la aplicacion de una pena;[...]
(5) CODIGO PROCESAL PENAL. Libro Primero, Articulo 2.- Principio de
oportunidad: 1. El Ministerio Publico, de oficio o a pedido del
imputado y con su consentmiento, podra abstenerse de ejercitar la
accion penai en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando el
agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su
delito, culposo o doloso, siempre que este ultmo sea reprimido
con pena privatva de libertad no mayor de cuatro años, y la pena
resulte innecesaria. [...]
(6) CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Articulo 21. (Obligatoriedad). La
Fiscalia tendra' la obligacion de ejercer la accion penal publica
en todos los casos que sea procedente. No obstante, podra
solicitar al juez que prescinda de la persecucion penal, de uno o
varios de los hechos imputados, respecto de uno o algunos de los
participes, en los siguientes casos: [...] 2) Cuando el imputado
haya sufrido a consecuencia del hecho, un daño fisico o moral mas
grave que la pena por imponerse; [...]
(7) Ley 906 de 2004 ARTICULO 323. APLICACION DEL PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD. La Fiscalia General de la Nacion, en la
investigacion o en el juicio, hasta antes de la audiencia de
juzgamiento, podra' suspender, interrumpir o renunciar a la
persecucion penal, en los casos que establece este codigo para la
aplicacion del principio de oportunidad. El principio de
oportunidad es la facultad constitucional que le permite a la
Fiscalia General de la Nacion, no obstante que existe fundamento
para adelantar la persecucion penal, suspenderla, interrumpirla o
renunciar a ella, por razones de politica criminal, segun las
causales taxativamente definidas en la ley, con sujecion a la
reglamentacion expedida por el Fiscal General de la Nacion y
sometido a control de legalidad ante el Juez de Garantias.
ARTICULO 324. CAUSALES. El principio de oportunidad se aplicara'
en los siguientes casos: [...] 6 .Cuando el imputado o acusado,
hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, haya
sufrido, a consecuencia de la conducta culposa, daño fisico o
moral grave que haga desproporcionada la aplicacion de una
sancion o implique desconocimiento del principio de humanizacion
de la sancion. [...]
(8) Codigo Organico Integral Penal - Art. 372. Pena natural. - En
caso de pena natural probada, en las infracciones de transito y
cuando la o las victimas sean parientes del presunto infractor
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, la
o el juzgador podra' dejar de imponer una pena o imponer
exclusivamente penas no privativas de libertad.
(9) Art. 40 Astensione dalla pena. - 1 . Prevedere che il giudice,
nel pronunciare sentenza di condanna per un reato colposo, possa
astenersi dall'infliggere la pena, quando il reo abbia subito gli
effetti pregiudizievoli del reato in misura e forma tale che
l'applicazione della pena risulterebbe ingiustificata sia in
rapporto alla colpevolezza che alle esigenze di prevenzione
speciale. 2. Previsione di un'analoga possibilita' per il reato
doloso, purche' gli effetti pregiudizievoli si siano verificati
esclusivamente a carico del soggetto agente.
(10) «Il correttivo di equita', a differenza delle circostanze
attenuanti generiche, e', nelle intenzioni della Commissione,
uno strumento da utilizzare in casi eccezionali e particolari
quali quelli in cui le conseguenze del reato abbiano gia'
determinato una «pena naturale» ritenuta piu' che sufficiente in
relazione al disvalore del fatto: l'esempio di scuola e' quello
relativo a un omicidio colposo per violazione del codice della
strada in cui la vittima, o le vittime, sono persone legate da
forti legami affettivi al responsabile del reato. E' questo il
motivo per cui, nell'ultima versione di tale direttiva, si e'
voluto specificare che la diminuzione di pena possa essere
applicata, solo quando la pena inizialmente prevista sia
"palesemente eccessiva" rispetto all'effettivo disvalore del
fatto. E si e' voluto specificare, proprio per evitare una
interpretazione estensiva, che, in caso di applicazione del
"correttivo di equita'" la decisione debba essere
"analiticamente motivata" proprio per evitare qualsiasi
indiscriminata applicazione di una norma di favore, garantendo,
anche attraverso il controllo di legittimita', che la pena sia
effettivamente adeguata al caso concreto. E' stata anche
valutata, nell'ambito della Commissione, la proposta di
prevedere, in casi simili, una specifica causa di non
punibilita', in quanto, in casi del tutto particolari, gia' puo'
essere sufficiente la "pena" e la "sofferenza" derivanti dalle
conseguenze del reato: un'eventuale altra sanzione non avrebbe
alcuna giustificazione proprio in considerazione della finalita'
che la pena deve avere ai sensi dell'art. 27 della Costituzione.
La Commissione, a larga maggioranza, non ha accolto tale
proposta e si e' orientata per la norma prevista dall'art. 36,
la cui finalita' - e' opportuno ribadirlo onde evitare equivoci
- e' ben diversa da quella dell'attuale art. 62-bis c.p.».
(11) Articolo 35 (Correttivo di equita') - 1. Prevedere che il
giudice possa applicare, con provvedimento analiticamente
motivato, una diminuzione della pena per non piu' di un terzo
nei casi in cui, dopo aver determinato la pena in concreto,
questa risulti palesemente eccessiva rispetto all'effettivo
disvalore del fatto.
(12) Per il vero il principio di proporzionalita' e' stato applicato
anche con riguardo a misure amministrative per le quali pur
veniva negata la natura punitiva (sentenza n. 22 del 2018 in
tema di revoca della patente di guida ex art. 120, comma 2
Codice della strada).
(13) Eighth Amendment to the United States Constitution: Excessive
bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor
cruel and unusual punishments inflicted.
P. Q. M.
Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953, ritenuta
d'ufficio la questione rilevante e non manifestamente infondata,
solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 529
c.p.p. nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi,
non prevede la possibilita' per il giudice di emettere sentenza di
non doversi procedere alloche' l'agente, in relazione alla morte di
un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia gia'
patito una sofferenza proporzionata alla gravita' del reato commesso,
per violazione degli articoli 3, 13 e 27 comma 3 della Costituzione.
Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di
prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale.
Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo
processuale alla Corte costituzionale.
Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono
considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 c.p.p.
Firenze, 20 febbraio 2023
Il giudice: Attina'