N. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2023
Ordinanza del 7 febbraio 2023 del Tribunale di Siena nel procedimento
civile promosso da M. F. ed altri contro Siena Casa Spa.
Edilizia residenziale pubblica - Locazione - Norme della Regione
Toscana - Ritardato pagamento del canone e delle spese accessorie
dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il
pagamento - Prevista applicazione di una penale in misura pari
all'1,5 per cento dell'importo complessivo, relativo al canone di
locazione e alle spese accessorie, dovuto per ogni mese di ritardo
nel pagamento, senza necessita' di preventiva messa in mora -
Applicazione dell'interesse annuo nella misura legale al ritardato
pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie -
Risoluzione del contratto e decadenza dall'assegnazione in caso di
morosita' superiore a sei mesi nel pagamento del medesimo canone e
delle quote accessorie - Previsione che i componenti del nucleo
familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario, ai fini di
quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio assegnato.
- Legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 ("Disposizioni in
materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)"), art. 30, commi 1
e 2.
(GU n.14 del 5-4-2023 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica
Il credito vantato dall'opposta e' fondato sulla legge regionale
Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019 che in forza dell'art. 30 (commi 1-2)
stabilisce:
Art. 30 (Morosita' di pagamento del canone di locazione). -
1. Il ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese
accessorie dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto
per il pagamento comporta l'applicazione di una penale in misura pari
all'1,5 per cento dell'importo complessivo, relativo al canone di
locazione e alle spese accessorie, dovuto per ogni mese di ritardo
del pagamento, senza necessita' di preventiva messa in mora. Sul
ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie
si applica altresi' l'interesse annuo nella misura legale. (6)
2. La morosita' superiore a sei mesi nel pagamento del canone
di locazione e delle quote accessorie e' causa di risoluzione del
contratto e di decadenza dall'assegnazione. I componenti del nucleo
familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di
quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio assegnato.
Sia la previsione di una penale (di cui al comma 1), sia la
responsabilita' solidale dei componenti del nucleo familiare (di cui
al comma 2), appaiono in contrasto con norme costituzionali.
Ai sensi dell'art. 117:
comma 3 - Nelle materie di legislazione concorrente spetta
alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;
comma 4 - Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato.
L'applicazione di detta norma regionale porrebbe l'opposta in
posizione differente e privilegiata rispetto a tutti i locatori
(privati cittadini e societa' commerciali proprietari di immobili
concessi in locazione) attribuendo alla societa' Siena Casa S.p.a. il
diritto di poter richiedere ai conduttori la penale del 15% sul
canone in caso di ritardato pagamento (comma 1) e di poter richiedere
in solido il pagamento del canone di locazione anche ai componenti
del nucleo familiare del conduttore (comma 2).
Invero, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione,
realizzandosi una disparita' di trattamento per i conduttori degli
immobili concessi in locazione da Siena Casa:
- in particolare l'art. 1587 del codice civile prevede il
dovere del conduttore di pagare il canone di locazione, ma non
prevede la solidarieta' del nucleo familiare del medesimo;
- la legge n. 108/1996 e' norma penale di competenza
esclusiva dello Stato e la previsione di cui al comma 1, dell'art.
30, legge regionale Toscana n. 2/2019 comporterebbe inevitabilmente
il superamento del tasso soglia usurario.
Dalla violazione dell'art. 3 della Costituzione, deriverebbe
altresi' la violazione:
- dell'art. 41 della Costituzione (liberta' di iniziativa
economica) infatti, l'art. 30 (commi 2-3) legge regionale Toscana
attribuendo a Siena Casa S.p.a. un potere superiore, illegittimo, e
privilegiato rispetto a tutti gli altri locatori (privato o societa')
limita l'iniziativa economica privata;
- dell'art. 42 (tutela della proprieta' privata) infatti,
l'art. 30 legge regionale Toscana del 2 gennaio 2019, n. 2 viola tale
norma, in quanto attribuisce a Siena Casa S.p.a. un potere superiore,
illegittimo, e privilegiato rispetto a tutti gli altri locatori
(privato o societa') per cui limita la proprieta' privata (dei
locatori) ponendo una disparita' di trattamento tra i locatori
privati (persone fisiche o societa' commerciali) e Siena Casa S.p.a.
- dell'art. 47 (tutela del risparmio), infatti, l'art. 30
legge regionale Toscana del 2 gennaio 2019, n. 2 viola tale norma, in
quanto attribuisce a Siena Casa S.p.a. un potere di risparmio e di
accumulo di incassi da canoni di locazione, superiore, illegittimo, e
privilegiato rispetto a tutti gli altri locatori (privato o
societa');
- dell'art. 117, commi 3-4 (delega legislativa alle regioni)
infatti, l'art. 30 legge regionale Toscana viola tale norma in quanto
la potesta' legislativa della regione verrebbe ad incidere su
principi fondamentali del nostro ordinamento.
P. Q. M.
Pertanto, stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale;
Il giudice:
Sospende il presente giudizio;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per la valutazione di legittimita' costituzionale
dell'art. 30, commi 1-2, legge regionale Toscana del 2 gennaio 2019,
n. 2 con riferimento agli articoli 3, 41, 42, 47 e 117 della
Costituzione;
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa, al pubblico ministero sede, al
Presidente della Giunta regionale Toscana, al Presidente del
Consiglio regionale Toscana.
Il giudice: Verzillo