MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 marzo 2023 

Differenze  percentuali  tra  tasso  d'inflazione   reale   e   tasso
d'inflazione programmato per l'anno 2022. (23A02142) 
(GU n.83 del 7-4-2023)

 
                             IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile  2006,
n. 163, e successive modifiche ed integrazioni,  recante  Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che ha  previsto,
tra l'altro, che  per  i  lavori  pubblici  affidati  dalle  stazioni
appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una  percentuale
da applicarsi, nel  caso  in  cui  la  differenza  tra  il  tasso  di
inflazione reale e  il  tasso  di  inflazione  programmato  nell'anno
precedente sia superiore al  2  per  cento,  all'importo  dei  lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero  previsto  per  l'ultimazione
dei lavori stessi. Tale  percentuale  e'  fissata,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture - ora Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti - da emanare entro il 31  marzo  di  ogni  anno,  nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  recante  Codice
dei contratti pubblici  in  attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e
dei servizi postali, che all'art. 216, comma 27-ter dispone  che  «ai
contratti  di  lavori  affidati  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente codice e in corso di esecuzione  si  applica  la  disciplina
gia' contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 190,  recante  Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per  come  modificato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021,
n. 115; 
  Vista la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta,
che ha stabilito che il decreto del Ministro delle  infrastrutture  -
ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - di cui al  citato
art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente
emanato anche  qualora  la  percentuale  di  aumento,  perche'  operi
l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata; 
  Visti i dati pubblicati sul  sito  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, i documenti programmatici ed i dati ISTAT,  dai  quali
risultano per l'anno 2022 le seguenti variazioni percentuali in media
d'anno: tasso di inflazione programmato  =  7,1;  prezzi  al  consumo
F.O.I. esclusi  i  tabacchi  =  8,1;  scostamento  tra  il  tasso  di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato = 1,0; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra  il
tasso  d'inflazione  reale  e  il  tasso  di  inflazione  programmato
nell'anno 2022. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 marzo 2023 
 
                                                 Il Ministro: Salvini