N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2023

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  7  marzo  2023  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Copertura  finanziaria  -  Norme
  della Provincia autonoma di Bolzano - Prevista  approvazione  dello
  stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario  2025,
  in termini di competenza, per 6.490.257.672,60 euro -  Approvazione
  dello stato di previsione della spesa per  l'esercizio  finanziario
  2025,  in  termini  di  competenza,  per  6.490.257.672,60  euro  -
  Approvazione degli allegati al bilancio di previsione. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2022,  n.  17
  (Bilancio  di  previsione  della  Provincia  autonoma  di   Bolzano
  2023-2025), artt. 1, comma 3; 2, comma 3; 3, comma 1,  lettere  a),
  b), c), d), e), f), g) e m). 
(GU n.15 del 12-4-2023 )
    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 contro  la  Provincia
Autonoma di Bolzano - Alto  Adige,  in  persona  del  presidente  pro
tempore;   con   sede   in   Piazza   Silvius   Magnago    1    (pec:
anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it   -    adm@pec.prov.bz.it    -
gesetzgebung.legislativo@pec.prov.bz.it                             -
praesidium.presidenza@pec.prov.bz.it); 
    per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale   degli
articoli 1, comma 3, 2, comma 3, e 3, comma 1, lettere  a),  b),  c),
d), e), f), g) e m), della legge della Provincia autonoma di  Bolzano
- Alto Adige, 23 dicembre 2022, n. 17 - Bilancio di previsione  della
Provincia  autonoma  di  Bolzano  2023-2025  come  da  delibera   del
Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2023. 
    Sul BUR n. 3 del 29 dicembre 2022 e' stata  pubblicala  la  legge
della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige n.  17/22  rubricata
«Bilancio  di  previsione  della  Provincia   autonoma   di   Bolzano
2023-2025». 
    Il Presidente del Consiglio ritiene  che  la  legge,  cosi'  come
promulgata, presenti dei vizi di illegittimita' costituzionale per la
violazione dell'art. 81, terzo comma della Costituzione,  nonche'  in
violazione  dell'art.  117,   secondo   comma,   lettera   e)   della
Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    Pertanto, propone questione  di  legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Illegittimita' costituzionale articoli 1, terzo comma,  2,  terzo
comma, 3, primo comma, lettere a) b), c), d), e), f), g) e  m)  della
legge della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige,  23  dicembre
2022, n. 17 - Bilancio di  previsione  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 2023-2025. Violazione dell'art. 81 della Costituzione nonche'
della norma interposta costituita dall'art. 19, comma 1, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza  pubblica),
dell'art. 117, primo comma della Costituzione, e, per quanto  occorra
degli articoli 4, 5,  8,  9  e  83  dello  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige approvato con il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 
    Con la legge n. 17 del  2022  meglio  in  epigrafe  indicata,  la
Provincia autonoma di Bolzano, ha approvato lo  stato  di  previsione
per gli anni 2023-2025. 
    In particolare: 
      - con l'art. 1 si approva lo stato di  previsione  dell'entrata
per l'esercizio finanziario 2023, 2024 e 2025; 
      - con l'art. 2 si approva lo stato di  previsione  della  spesa
per l'esercizio finanziario 2023, 2024 e 2025; 
      - con l'art. 3 si approva gli allegati al bilancio; 
      - con l'art. 4 si approva  e  allega  ai  fini  conoscitivi  il
documento tecnico di accompagnamento al bilancio. 
    Si ritiene che le disposizioni elencate  in  rubrica  violino  il
principio della copertura finanziaria  dettato  dall'art.  81,  terzo
comma della Costituzione secondo cui «Ogni legge che importi nuovi  o
maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte», al  cui  rispetto
e' tenuta anche la Provincia autonoma di Bolzano, nonche' contrastino
con la norma interposta di cui all'art. 19,  secondo  comma  2  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (1) . 
    Relativamente agli articoli 1, terzo comma (Stato  di  previsione
dell'entrata), 2, terzo comma (Stato di previsione  della  spesa  per
l'esercizio finanziario 2025), e 3, primo comma, lettere a), b),  c),
d), e), f), g)  e  m)  (Allegati  al  bilancio  di  previsione),  con
riferimento all'esercizio finanziario 2025 del bilancio in esame,  si
deve  evidenziare  che  lo  stanziamento,  iscritto  nel   titolo   2
«Trasferimenti correnti» Tipologia  101  «Trasferimenti  correnti  da
amministrazioni Pubbliche»,  pari  a  570.678.028,00  euro  e'  stato
determinato senza tener conto del venir meno del  trasferimento,  dal
bilancio dello Stato, dell'importo di  103.100.000,00  euro  previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2021, n. 234  (capitolo
di entrata del  bilancio  gestionale:  E02101.3110  «Trasferimento  a
titolo di compensazione della riduzione del  gettito  riguardante  la
compartecipazione IRPEF (L 234/2021, art.  1,  c.4)  -  Trasferimenti
correnti da amministrazioni Centrali COD./E.2.01.01.01») (2) . 
    E' evidente che le disposizioni a cui si e'  fatto  cenno  supra,
comportino oneri a carico del bilancio della provincia  autonoma.  Il
rispetto del vincolo costituzionale della copertura finanziaria della
legge comporta che l'onere (in termini sia di  incremento  di  spesa,
sia di riduzione di entrata) debba essere correttamente  quantificato
e, soprattutto, che siano precisamente individuati i mezzi finanziari
necessari i per far fronte agli effetti onerosi che le norme in corso
di approvazione sono suscettibili di determinare sul bilancio. 
    La  mancata  considerazione  degli  effetti   determinati   dalla
riduzione dei trasferimenti statali di cui all'art. 1, comma 4, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234  comporta  che  l'approntamento  delle
risorse   finanziarie   non   risulta   esser   stato   correttamente
quantificato in relazione ai  rispettivi  oneri  ne'  individuate  le
fonti di  finanziamento,  come,  invece,  richiesto  dalla  normativa
statale in materia di contabilita' per quanto riguarda le  necessarie
coperture delle leggi di spesa - art. 19, comma 1, legge 31  dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e  finanza  pubblica)  -  che  si
pone, dunque, quale norma interposta. 
    Le disposizioni  della  legge  n.  196/2009  infatti,  in  quanto
esplicative dei principi di equilibrio di  bilancio  e  di  copertura
delle  leggi  espressi  dall'art.  81  della  Costituzione,   trovano
applicazione anche per le leggi regionali  nonche'  per  le  Province
autonome  (3)  .  La  copertura  finanziaria,  infatti,  deve  essere
credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale  (4)
. La copertura deve essere in equilibrato rapporto con la  spesa  che
si intende effettuare anche per gli esercizi futuri; essa deve essere
prevista senza rinvio ad altra fonte sia pure legislativa (5) . 
    Inoltre, il principio di copertura di spesa,  sempre  secondo  la
giurisprudenza di codesta Corte si pone come  principio  a  carattere
direttamente precettivo e, dunque, vincola, sin dalla sua entrata  in
vigore, non solo lo Stato ma anche le Regioni e le Province autonome,
alle   quali   si   applicano   parimenti   i   principi    elaborati
dall'interpretazione della giurisprudenza costituzionale. 
      «i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale  in
materia di 'coordinamento della finanza pubblica' - funzionali  anche
ad assicurare il rispetto del parametro dell'unita'  economica  della
Repubblica (sentenze n. 104, n. 79, n. 51, n. 28 del 2013, n. 78  del
2011) e a prevenire squilibri di bilancio (sentenza n. 60 del 2013) -
sono applicabili anche  alle  Regioni  a  statuto  speciale  ed  alle
Province autonome (ex plurimis, sentenze n. 229 del 2011; n. 120  del
2008, n. 169 del  2007).  Cio'  in  riferimento  alla  necessita'  di
preservare l'equilibrio economico- finanziario  del  complesso  delle
amministrazioni pubbliche in riferimento a  parametri  costituzionali
(artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti  dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma,  Cost.):
equilibrio e vincoli oggi ancor piu' pregnanti - da cui  consegue  la
conferma dell'estensione alle  autonomie  speciali  dei  principi  di
coordinamento della finanza pubblica - nel quadro delineato dall'art.
2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che  nel  comma
premesso  all'art.  97  Cost.,  richiama,  come  gia'  osservato,  il
complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in  coerenza
con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e  la
sostenibilita' del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013)» (6) . 
    Alla luce delle ragioni supra riportate, l'iscrizione in bilancio
dell'importo di euro 103.100.000,00 non appare, inoltre, coerente con
i  principi  contabili  generali  di  veridicita',  attendibilita'  e
correttezza  previsti  dall'art.  5  dell'allegato   1   al   decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.  42)  (7)  ai  quali  le
Regioni e le Province autonome devono conformare la propria  gestione
ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 118 del  2011,
richiamato dall'art. 38-bis, comma 3, della legge 31  dicembre  2009,
n. 196 (8) . 
    Il rispetto dei predetti principi e' finalizzato ad assicurare la
formazione  dei  documenti  del  sistema  di  bilancio  che   risulti
veritiero e attendibile. 
    Secondo l'orientamento di codesta Corte costituzionale le risorse
stanziate in entrata devono essere  congrue  e  attendibili,  poiche'
dalla loro effettiva realizzazione dipende la tutela  dell'equilibrio
il  cui  canone  costituzionale  dell'art.  81,  terzo  comma,  della
Costituzione, «opera direttamente, a  prescindere  dall'esistenza  di
norme interposte» (9) . 
    E' stato, infatti, ha precisato che: 
      «(...)  la  violazione  di  tale   regola   virtuosa   comporta
inevitabilmente la mancata copertura di una  parte  della  spesa  per
effetto dell'iscrizione invalida nel bilancio della posta attiva  non
attendibilmente stimata. E come gia' piu' volte evidenziato da questa
Corte,  difetto  di  copertura  e  pregiudizio  dell'equilibrio   del
bilancio sono facce  della  stessa  medaglia,  tenuto  conto  che  la
predetta irregolarita' della parte entrata consente una dimensione di
spesa  altrimenti  non  sostenibile  con  inevitabile  riverbero  sul
successivo risultato di amministrazione che  viene  a  peggiorare  in
misura pari all'entrata non realizzabile» (10) . 
    Ne consegue che le disposizioni in esame oltre che non  prevedere
correttamente la copertura finanziaria degli oneri che sorgono  dalla
legge approvata, difettano dei requisiti richiesti  dalla  disciplina
armonizzata, in contrasto con il decreto legislativo n. 118 del 2011,
e  violano  anche  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e)   della
Costituzione che attribuisce allo Stato la  competenza  esclusiva  in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici in quanto l'emanazione
di norme contrastanti con la disciplina armonizzata di redazione  dei
bilanci pubblici, esula  chiaramente,  dalla  competenza  legislativa
della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. 
    Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che ricorrano  i
presupposti per l'impugnativa, davanti alla Corte costituzionale,  ex
art. 127 della Costituzione, della legge in  esame,  con  particolare
riferimento. 

(1) La norma, come noto,  prevede:  «ai  sensi  dell'art.  81,  terzo
    comma, della Costituzione, le Regioni e le Province  autonome  di
    Trento  e  di  Bolzano  sono  tenute  a  indicare  la   copertura
    finanziaria alle leggi che prevedano nuovi  o  maggiori  oneri  a
    carico  della   loro   finanza   e   della   finanza   di   altre
    amministrazioni pubbliche anche  attraverso  il  conferimento  di
    nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite.
    A tal  fine  utilizzano  le  metodologie  di  copertura  previste
    dall'art. 17» 

(2) La norma prevede che «4. In  relazione  agli  effetti  finanziari
    conseguenti  all'avvio  della  riforma  fiscale,  allo  scopo  di
    concorrere all'adeguamento dei bilanci delle  regioni  a  statuto
    speciale e delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e'
    previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento  a  titolo  di
    compensazione  della  riduzione  del   gettito   riguardante   la
    compartecipazione IRPEF derivante dai commi 2 e  3.  Gli  importi
    spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro  il
    31 marzo 2022, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, sulla  base  dell'istruttoria  operata  da  un  apposito
    tavolo tecnico, coordinato dal Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze  -  Dipartimento  delle  finanze  e  Dipartimento   della
    Ragioneria  generale  dello  Stato,  con  la  partecipazione   di
    rappresentanti di ciascuna autonomia speciale». 

(3) Cfr. Corte costituzionale n. 115/2012, n. 176/2012, n. n26/2013 

(4) Cfr. Corte costituzionale  n.  1/1966;  Corte  costituzionale  n.
    384/1991; Corte costituzionale n. 213/2008; Corte  costituzionale
    n. 100 e 141 del 2010; Corte costituzionale n. 68 e 106 del  2011
    e Corte costituzionale n. 70/2012 

(5) Cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 51 e n. 26  del  2013,  n.
    192 del 2012. 

(6) Cfr. Corte costituzionale  n.  39  del  2014;  Vedi  anche  Corte
    costituzionale n. 235 del 2020; Corte costituzionale n.  147  del
    2018, Corte costituzionale n. 181 del 2013. 

(7) La norma prevede «5. Principio della veridicita'  attendibilita',
    correttezza, comprensibilita' Il principio della «veridicita'» fa
    esplicito riferimento al principio del true  and  fair  view  che
    ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione  delle
    reali  condizioni  delle  operazioni  di   gestione   di   natura
    economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. Il  principio
    della  veridicita'  non  si  applica   solo   ai   documenti   di
    rendicontazione  e  alla  gestione,  ma  anche  ai  documenti  di
    previsione nei quali e' da intendersi come  rigorosa  valutazione
    dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle
    operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di  riferimento.
    Si   devono   quindi   evitare   le   sottovalutazioni    e    le
    sopravalutazioni delle singole poste  che  invece  devono  essere
    valutate secondo una rigorosa analisi di controllo. Una  corretta
    interpretazione del principio della  veridicita'  richiede  anche
    l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilita',
    correttezza e comprensibilita'). Il principio di  veridicita'  e'
    quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i
    principi contabili generali. Le previsioni e in generale tutte le
    valutazioni a contenuto economico - finanziario  e  patrimoniale,
    devono essere, inoltre, sostenute da  accurate  analisi  di  tipo
    storico e programmatico  o,  in  mancanza,  da  altri  idonei  ed
    obiettivi  parametri   di   riferimento,   nonche'   da   fondate
    aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse  al  fine
    di  rendere  attendibili  i  documenti   predisposti   (principio
    dell'attendibilita'). Tale principio non e' applicabile  solo  ai
    documenti contabili di programmazione e previsione, ma  anche  al
    rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei  quali
    occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento  di
    estende   ai    documenti    descrittivi    ed    accompagnatori.
    Un'informazione contabile e' attendibile se e' scevra da errori e
    distorsioni  rilevanti  e  se  gli  utilizzatori   possono   fare
    affidamento su di essa. L'oggettivita' degli andamenti storici  e
    dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di  quelli
    eventualmente  previsti  dalle  norme,  consente  di   effettuare
    razionali e significative comparazioni nel tempo e  nello  spazio
    e, a parita' di altre condizioni, di avvicinarsi alla realta' con
    un maggior  grado  di  approssimazione.  Il  rispetto  formale  e
    sostanziale  delle  norme  che  disciplinano  la  redazione   dei
    documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e
    controllo e di rendicontazione deve, inoltre,  caratterizzare  la
    formazione dei citati documenti  (principio  della  correttezza).
    Infatti, il principio  della  correttezza  si  estende  anche  ai
    principi contabili  generali  e  applicati  che  costituiscono  i
    fondamenti e le regole di carattere generale cui deve  informarsi
    l'intero  sistema  di  bilancio,  anche  non  previste  da  norme
    giuridiche,  ma  che  ispirano  il  buon  andamento  dei  sistemi
    contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il
    principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e
    ai dati oggetto  del  monitoraggio  da  parte  delle  istituzioni
    preposte al Governo della finanza pubblica. Infine, il sistema di
    bilancio deve essere comprensibile e deve percio' presentare  una
    chiara  classificazione  delle  voci  finanziarie,  economiche  e
    patrimoniali (principio della chiarezza o  comprensibilita').  Il
    principio della chiarezza o comprensibilita' e' rafforzativo  del
    principio base della  veridicita'.  Al  fine  di  consentire  una
    rappresentazione chiara dell'attivita' svolta,  le  registrazioni
    contabili ed i documenti  di  bilancio  adottano  il  sistema  di
    classificazione    previsto    dall'ordinamento    contabile    e
    finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari.
    L'articolazione del sistema  di  bilancio  deve  essere  tale  da
    facilitarne - tra l'altro -  la  comprensione  e  permetterne  la
    consultazione rendendo  evidenti  le  informazioni  previsionali,
    gestionali e di rendicontazione in esso contenute. Il sistema  di
    bilancio deve essere corredato da una  informativa  supplementare
    che faciliti la comprensione e l'intelligibilita' dei  documenti.
    L'adozione  di  una  corretta   classificazione   dei   documenti
    contabili costituisce una condizione necessaria per garantire  il
    corretto monitoraggio e  consolidamento  dei  conti  pubblici  da
    parte delle istituzioni preposte  al  coordinamento  e  controllo
    della   finanza   pubblica.   Una   qualita'   essenziale   delle
    informazioni contenute nel sistema di bilancio e' che esse  siano
    prontamente comprensibili dagli utilizzatori  e  che  abbiano  la
    capacita'  di  garantire  sinteticita'   ed   al   tempo   stesso
    analiticita' delle conoscenze. A tale scopo, si  assume  che  gli
    utilizzatori possano con la normale diligenza  esaminare  i  dati
    contabili dei  bilanci  ed  abbiano  una  ragionevole  conoscenza
    dell'attivita' svolta dall'amministrazione pubblica considerata e
    dei sistemi  contabili  adottati,  al  fine  di  ottenere,  dagli
    elementi  quantitativi  e  qualitativi  disponibili,   chiare   e
    trasparenti  informazioni.  I   documenti   contabili   che   non
    rispettano il principio  della  veridicita'  e  tutti  gli  altri
    principi allo stesso collegati, non possono acquisire  il  parere
    favorevole da parte degli organi preposti  al  controllo  e  alla
    revisione contabile». 

(8) La  norma  prevede:  «Art.  38-bis.  (Sistema   di   contabilita'
    integrata finanziaria  economico-patrimoniale).  1.  Al  fine  di
    perseguire la qualita' e  la  trasparenza  dei  dati  di  finanza
    pubblica,  le  amministrazioni  centrali  dello  Stato  adottano,
    nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi,  la  contabilita'
    economico  patrimoniale  in   affiancamento   alla   contabilita'
    finanziaria  mediante  l'adozione  di  un  sistema  integrato  di
    scritture contabili che  consenta  la  registrazione  di  ciascun
    evento   gestionale   contabilmente   rilevante    ed    assicuri
    l'integrazione  e  la  coerenza  delle  rilevazioni   di   natura
    finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale. 2.  Al
    fine di garantire l'uniforme attuazione delle disposizioni di cui
    al comma  1,  tutte  le  amministrazioni  centrali  dello  Stato,
    incluse le articolazioni periferiche, sono tenute  ad  utilizzare
    il  sistema  informativo  messo  a  disposizione  dal   Ministero
    dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria
    generale dello Stato, per le scritture di contabilita'  integrata
    finanziaria  ed  economico-patrimoniale  analitica.  Gli   Uffici
    centrali del bilancio e le Ragionerie  Territoriali  dello  Stato
    verificano l'uniformita' e la  corretta  tenuta  delle  scritture
    contabili e la puntuale applicazione dei  principi  contabili  di
    cui al presente articolo.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la
    Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni,  per
    le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza  ivi
    compresi gli aspetti informatici  delle  medesime  procedure.  3.
    L'ordinamento  finanziario  e  contabile  delle   amministrazioni
    centrali dello Stato si conforma ai principi  contabili  generali
    contenuti nell'allegato 1,  ((che  costituisce  parte  integrante
    della  presente  legge)),   definiti   in   conformita'   con   i
    corrispondenti principi di cui al decreto legislativo  31  maggio
    2011,  n.  91,  al  fine  di  garantire  l'armonizzazione  e   il
    coordinamento dei bilanci e  della  finanza  pubblica.  Eventuali
    aggiornamenti dei principi contabili generali sono  adottati,  ai
    sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
    con decreto del Presidente  della  Repubblica  per  tenere  conto
    delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili  e  di
    bilancio, nonche' a seguito della sperimentazione di cui all'art.
    38-sexies e  delle  eventuali  modifiche  connesse  all'esercizio
    della delega di cui all'art. 42. 4. Con successivo regolamento da
    adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 17, comma 1,
    della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministro
    dell'economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili
    applicati; conseguentemente  le  amministrazioni  centrali  dello
    Stato  uniformano  l'esercizio  delle  rispettive   funzioni   di
    programmazione,  gestione,  rendicontazione  e  controllo.   Tali
    principi possono  essere  modificati  con  decreto  del  Ministro
    dell'economia   e   delle   finanze   anche   a   seguito   della
    sperimentazione di cui all'art. 38-sexies». 

(9) Cfr. Corte costituzionale n. 26 del 2013. 

(10) Cfr. Corte costituzionale n. 197 del 2019, Corte  costituzionale
     n. 184 del 2016, Corte costituzionale n.  274  del  2017,  Corte
     costituzionale n. 192 del 2012, Corte costituzionale n. 213  del
     2008. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente  illegittima  la  L.R.,  per  i  motivi
illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
      1. estratto della delibera del Consiglio dei  ministri  del  23
febbraio 2023; 
      2. Legge provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, n. 17  del
2022 
        Roma, 27 febbraio 2023 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Rocchitta