N. 67 SENTENZA 9 marzo - 11 aprile 2023

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Processo del lavoro - Chiamata in causa  del  terzo,  su  istanza  di
  parte - Necessita', a pena di inammissibilita',  che  il  convenuto
  richieda al giudice,  nella  medesima  memoria,  di  modificare  il
  decreto di fissazione dell'udienza per poter effettuare la chiamata
  - Omessa  previsione  -  Denunciata  disparita'  di  trattamento  e
  violazione del principio della durata ragionevole  del  processo  -
  Non fondatezza delle questioni. 
- Codice di procedura civile, artt. 418, primo  comma,  e  420,  nono
  comma. 
- Costituzione, artt. 3 e 111, secondo comma. 
(GU n.15 del 12-4-2023 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  418,
primo comma, e 420,  nono  comma,  del  codice  di  procedura  civile
promosso dal Tribunale ordinario di Padova, in  funzione  di  giudice
del lavoro, nel procedimento  vertente  tra  O.  M.  e  Progetto  Now
Societa' Cooperativa  Sociale,  con  ordinanza  del  25  marzo  2022,
iscritta al n. 87 del registro  ordinanze  2022  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  35,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2022. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio  dell'8  marzo  2023  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza depositata  il  28  marzo  2022,  il  Tribunale
ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, ha  sollevato
questioni di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  418,  primo
comma, e 420,  nono  comma,  del  codice  di  procedura  civile,  per
violazione degli artt. 3 e 111, secondo  comma,  della  Costituzione,
nella parte in cui non prevedono che, qualora  il  convenuto  intenda
chiamare in causa un terzo, egli debba richiedere al giudice, a  pena
di decadenza - nella memoria difensiva tempestivamente depositata  ex
art. 416 cod. proc. civ. - che, previa modifica del decreto emesso ai
sensi dell'art. 415, secondo comma, cod. proc. civ., pronunci,  entro
cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza. 
    Il giudice rimettente riferisce che, nell'ambito di  un  giudizio
promosso da un lavoratore per il  risarcimento  del  danno  biologico
cosiddetto   differenziale   subito   a   causa   di   una   malattia
professionale, il datore di lavoro chiedeva di chiamare in  causa  la
propria compagnia assicurativa, senza instare, a  tal  fine,  per  il
differimento dell'udienza  di  discussione.  Riferisce  inoltre  che,
all'udienza di discussione, si era riservato sull'autorizzazione alla
chiamata in causa del terzo garante ex art.  420,  nono  comma,  cod.
proc. civ., dopo aver fatto interloquire le parti sulla questione  di
legittimita' costituzionale della relativa disciplina normativa. 
    In  punto  di  rilevanza,  il  giudice  a  quo   sottolinea,   in
particolare, che, qualora le questioni prospettate  fossero  accolte,
dovrebbe disattendere l'istanza di chiamata in  giudizio  del  terzo,
poiche' il convenuto, pur essendosi tempestivamente costituito  entro
il termine di dieci giorni antecedente l'udienza di discussione,  non
ha richiesto il differimento di tale udienza a fronte della  predetta
istanza. 
    In punto di non manifesta infondatezza, il  Tribunale  di  Padova
ricorda che, ai sensi dell'art. 418, primo comma, cod. proc. civ., se
il  convenuto  propone  domanda  riconvenzionale,  deve,  a  pena  di
inammissibilita'  della  stessa,  secondo  quanto   affermato   dalla
consolidata giurisprudenza di legittimita' in ragione delle  esigenze
di celerita' che  connotano  il  processo  del  lavoro,  chiedere  il
differimento dell'udienza di discussione. Rammenta, altresi', che nel
rito  speciale  delle  controversie  in  materia  di  lavoro  l'unico
riferimento  all'istituto  della  chiamata  in  causa  del  terzo  e'
effettuato dall'art.  420,  nono  comma,  cod.  proc.  civ.,  laddove
stabilisce che, a fronte della relativa istanza, il giudice fissa con
decreto una successiva udienza (disponendo che  siano  notificati  al
terzo  il  provvedimento,  il  ricorso  introduttivo  e   l'atto   di
costituzione del convenuto, osservati  i  termini  di  cui  ai  commi
terzo,  quinto  e  sesto  dell'art.  415   cod.   proc.   civ.).   La
giurisprudenza di legittimita' ha, tuttavia, costantemente ritenuto -
come viene ulteriormente evidenziato nell'ordinanza di  rimessione  -
che la relativa richiesta dovesse essere formulata dal  convenuto,  a
pena di decadenza, nella memoria ex art.  416  cod.  proc.  civ.,  in
virtu' delle peculiari esigenze di celerita'  che  caratterizzano  il
processo del lavoro. Del resto, ricorda  ancora  il  giudice  a  quo,
anche nel processo ordinario di cognizione, il convenuto  e'  tenuto,
sin dalla comparsa di risposta tempestivamente depositata, a chiedere
a pena di decadenza lo spostamento  della  prima  udienza  per  poter
effettuare la chiamata in causa del terzo. 
    Alla luce di tali premesse, il giudice  rimettente  dubita  della
legittimita' costituzionale della disciplina ritraibile dal combinato
disposto degli artt. 418, primo comma, e 420, nono comma, cod.  proc.
civ., in quanto la stessa, per un  verso,  potrebbe  determinare  una
violazione dell'art. 3 Cost., nella misura in cui non prevede,  cosi'
determinando un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto
alla domanda riconvenzionale, che, anche laddove intenda chiamare  in
causa un terzo, il convenuto debba, a pena di decadenza, chiedere  al
giudice, ex art. 416 cod.  proc.  civ.,  la  pronuncia  di  un  nuovo
decreto  per  la  fissazione  dell'udienza  e,  per  un   altro,   e'
suscettibile di violare il principio  della  durata  ragionevole  del
processo sancito dall'art. 111 Cost., nella misura in cui  stabilisce
che il differimento dell'udienza debba essere  disposto  dal  giudice
solo all'udienza di discussione, incidendo  di  conseguenza  in  modo
negativo sulla durata del processo. 
    Esclude, infine, il Tribunale di  Padova  la  percorribilita'  di
un'interpretazione  costituzionalmente  orientata  del   nono   comma
dell'art. 420 cod. proc. civ., in quanto la formulazione letterale di
tale disposizione non  consente  di  provvedere  sulla  richiesta  di
chiamata del terzo in causa prima dell'udienza di discussione. 
    2.- In data 19 settembre 2022,  e'  intervenuto  in  giudizio  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo  in  via  preliminare
l'inammissibilita' delle questioni. 
    In particolare, sotto un primo profilo, la difesa dello Stato  ha
eccepito il  difetto  di  rilevanza  delle  questioni  sollevate  con
riguardo all'art. 418, primo  comma,  cod.  proc.  civ.,  poiche'  si
tratta di una norma, di carattere eccezionale, che riguarda  la  sola
disciplina della domanda riconvenzionale nel processo del  lavoro,  e
non e' estensibile alla chiamata in causa del terzo,  come  affermato
nella stessa giurisprudenza di legittimita' (viene  citata  Corte  di
cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 agosto 2003, n. 12300). 
    Rileva, inoltre, l'Avvocatura l'inammissibilita',  per  eccessiva
manipolativita'   in   una    materia    caratterizzata    dall'ampia
discrezionalita' del legislatore, anche della questione che  riguarda
l'art. 420, nono comma, cod. proc. civ. poiche' l'accoglimento  della
stessa condurrebbe all'introduzione di una  decadenza  a  carico  del
convenuto, a fronte di  un  diverso  bilanciamento  delle  differenti
esigenze della concentrazione processuale e  del  contraddittorio  da
parte del legislatore, che ha ritenuto che  il  rapporto  processuale
tra ricorrente e resistente e' diverso da  quello  tra  resistente  e
terzo. 
    La  difesa  dello  Stato  deduce,  in  ogni  caso,  la  manifesta
infondatezza delle questioni sollevate dal rimettente con riferimento
ad entrambi i parametri invocati. 
    Con  riguardo  all'assunta  violazione  dell'art.  3  Cost.,   il
Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che la stessa Corte di
cassazione ha affermato che la  disciplina  dettata  per  la  domanda
riconvenzionale dall'art. 418, primo comma, cod. proc.  civ.  riveste
carattere eccezionale e non puo' essere estesa alla chiamata in causa
del terzo,  poiche',  imponendo  un  onere  specifico  a  carico  del
resistente, «finisce col rendere piu' gravoso l'esercizio del diritto
di azione e, prevedendo una decadenza, finisce altresi' per  ampliare
l'ambito dell'ipotesi di "absolutio ab i[n]stantia" a  scapito  della
decisione sul diritto controverso, che e'  pur  sempre  la  finalita'
principale di qualunque processo». Peraltro, la non  omogeneita'  tra
domanda riconvenzionale e chiamata in causa  del  terzo  consente  di
ritenere non arbitraria questa diversa  disciplina  in  una  materia,
come quella processuale, caratterizzata  dall'ampia  discrezionalita'
del legislatore. 
    Quanto  al  dedotto  contrasto  delle  norme  censurate  con   il
principio di ragionevole durata del processo garantito dall'art.  111
Cost., l'Avvocatura sottolinea che lo  stesso,  come  e'  stato  piu'
volte affermato nella giurisprudenza costituzionale, non deve  essere
considerato in  maniera  isolata,  bensi'  al  lume  di  un  adeguato
equilibrio anche con altri valori del giusto processo, tra i quali il
diritto di difesa. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza depositata  il  28  marzo  2022,  il  Tribunale
ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, dubita  della
legittimita' costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 420, nono
comma, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3  e  111,  secondo
comma, Cost., nella parte  in  cui  non  prevedono  che,  qualora  il
convenuto intenda chiamare in causa un  terzo,  debba  richiedere  al
giudice, a pena di inammissibilita', che, previa modifica del decreto
emesso ai sensi  dell'art.  415,  secondo  comma,  cod.  proc.  civ.,
pronunci, entro cinque giorni, un nuovo  decreto  per  la  fissazione
dell'udienza. 
    In  punto  di  rilevanza,  il  giudice  a  quo   sottolinea,   in
particolare, che, qualora le questioni prospettate  fossero  accolte,
dovrebbe disattendere l'istanza di chiamata in  giudizio  del  terzo,
poiche' il convenuto, pur essendosi tempestivamente costituito  entro
il termine di dieci giorni antecedente l'udienza di discussione,  non
ha richiesto il differimento di tale udienza a fronte della  predetta
istanza. 
    In  particolare,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il
giudice rimettente dubita  della  legittimita'  costituzionale  della
disciplina ritraibile dal combinato disposto degli artt.  418,  primo
comma, e 420, nono comma, cod. proc. civ., in quanto la  stessa,  per
un verso, potrebbe determinare  una  violazione  dell'art.  3  Cost.,
nella misura in cui non prevede, cosi' determinando un'ingiustificata
disparita' di trattamento rispetto alla domanda riconvenzionale, che,
anche laddove intenda chiamare in causa un terzo, il convenuto debba,
a pena di decadenza, chiedere al giudice,  ex  art.  416  cod.  proc.
civ., la pronuncia di un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza
e, per un altro, e' suscettibile di violare il principio della durata
ragionevole del processo sancito dall'art. 111 Cost., nella misura in
cui stabilisce che il differimento dell'udienza debba essere disposto
dal giudice solo all'udienza di discussione, incidendo di conseguenza
in modo negativo sulla durata del processo. 
    2.- Occorre esaminare,  innanzi  tutto,  l'eccezione  preliminare
dell'Avvocatura di inammissibilita' delle questioni sollevate. 
    Si assume  il  difetto  di  rilevanza  di  queste  ultime  stante
l'inoperativita' dell'art. 418 cod. proc. civ.  per  la  chiamata  in
causa di terzo su istanza del convenuto; norma  questa  di  carattere
eccezionale,  prevista  soltanto  per  la  proposizione  di   domanda
riconvenzionale da parte del convenuto stesso. 
    Inoltre, si sottolinea - stante  anche  l'ampia  discrezionalita'
del   legislatore   nella   materia   processuale    -    l'eccessiva
manipolativita' del petitum dell'ordinanza di rimessione. Essa mira a
inserire nella citata disposizione un onere processuale,  a  pena  di
decadenza, a carico del convenuto, il quale intenda chiamare in causa
un  terzo;  onere  prescritto  solo  per  l'ipotesi   della   domanda
riconvenzionale. 
    3.- L'eccezione non puo' essere  accolta,  dovendo  ritenersi  la
rilevanza - e quindi l'ammissibilita' - delle questioni. 
    All'udienza di discussione ex art. 420 cod. proc.  civ.,  in  via
preliminare, il  giudice  puo'  (e  deve)  vagliare  la  domanda  del
convenuto di chiamata in causa del terzo, sicche' questa e' la  prima
occasione nella quale le questioni in esame possono essere sollevate. 
    In questa sede il giudice e' chiamato  a  fare  applicazione  del
nono comma dell'art. 420 cod.  proc.  civ.  e  quindi  dovrebbe  egli
procedere a fissare una nuova udienza (con rinvio  della  trattazione
della causa), disponendo la notifica al terzo del provvedimento,  del
ricorso introduttivo e dell'atto di costituzione del convenuto;  cio'
dopo aver verificato che la chiamata del terzo sia contenuta  -  come
richiesto dalla giurisprudenza (vedi infra al  punto  4.2.)  -  nella
memoria di costituzione del convenuto, nel rispetto (al pari che  per
la domanda riconvenzionale) del termine previsto a pena di  decadenza
dall'art. 416 cod. proc. civ., ma non anche dell'onere  di  richiesta
di fissazione di nuova udienza, prescritto dall'art. 418  cod.  proc.
civ. solo per l'ipotesi della domanda  riconvenzionale.  Il  giudice,
pero', non adotta questo provvedimento proprio perche'  nutre  dubbi,
non manifestamente infondati, in riferimento agli indicati  parametri
e riserva la decisione sul punto all'esito del  giudizio  incidentale
di costituzionalita'. 
    Tanto basta per radicare la rilevanza delle  sollevate  questioni
di  legittimita'   costituzionale   delle   disposizioni   censurate,
segnatamente dell'art. 420, nono comma, cod. proc. civ. per cio'  che
prevede (ossia la fissazione di una nuova udienza di discussione  con
rinvio della trattazione della causa) e dell'art. 418 cod. proc. civ.
per cio' che non prevede, ma che - secondo il  giudice  rimettente  -
dovrebbe prevedere  (ossia  la  domanda  del  convenuto,  a  pena  di
decadenza, di fissazione di una nuova  udienza  con  differimento  di
quella gia' fissata, prima che essa abbia corso). 
    Ne' la rilevanza viene meno per la  circostanza  che  il  giudice
accomuna, nelle sue censure, gli artt. 420, nono comma,  e  418  cod.
proc. civ., il quale ultimo  concerne  un'attivita'  processuale  del
convenuto ormai gia' posta in essere con l'istanza  di  chiamata  del
terzo, contenuta nella memoria di  costituzione.  L'estensione  delle
censure anche all'art. 418 cod. proc. civ. si giustifica  nell'ottica
della formulazione, da parte del giudice rimettente,  di  un  petitum
additivo,  che  mira  a  colmare  la  ritenuta  carenza   di   questa
disposizione, nella misura in cui essa non prevede per  il  convenuto
un onere processuale analogo  a  quello  prescritto  per  l'esercizio
dell'azione riconvenzionale; ossia l'onere di richiedere, a  pena  di
decadenza, la fissazione di una nuova udienza. 
    Secondo il giudice rimettente, il vulnus agli indicati  parametri
potrebbe essere emendato proprio con  l'introduzione,  nell'art.  418
cod. proc. civ., dell'onere, per il convenuto che intenda chiamare in
giudizio un terzo, di  domandare,  a  pena  di  decadenza,  anche  la
fissazione di una nuova udienza di discussione,  per  evitare  quella
che altrimenti rischia  di  essere,  quanto  alla  trattazione  della
causa, un'udienza di mero rinvio. 
    Di certo questa prospettiva appare,  fin  d'ora,  non  utile  nel
giudizio principale nel senso che una siffatta  ipotizzata  pronuncia
di illegittimita' costituzionale, in termini additivi, non  potrebbe,
nella specie, comportare per la parte  convenuta  la  decadenza,  con
efficacia retroattiva, dall'atto processuale della chiamata del terzo
perche' non prevista al momento  in  cui  l'atto  e'  stato  compiuto
(analogamente sentenza n. 18 del  2023  di  questa  Corte).  Ma  cio'
atterrebbe alla  concreta  incidenza,  "in  uscita",  della  invocata
pronuncia di illegittimita' costituzionale nello specifico giudizio a
quo; incidenza che non  inficia  la  rilevanza  delle  questioni  ove
sussistente al momento in cui esse sono sollevate, ossia "in entrata"
(sentenza n. 10 del 2015; in precedenza anche  sentenza  n.  359  del
1995). 
    4.- All'esame  delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate  dal  Tribunale  di  Padova  e'  opportuno  premettere  una
sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento nel quale
si collocano le disposizioni censurate. 
    4.1.- L'istituto della chiamata in causa su istanza di  parte  e'
regolato, nei suoi presupposti, nel Libro I del codice  di  procedura
civile, con disposizioni dunque operanti in ogni processo  di  natura
civile destinato a concludersi  con  una  pronuncia  suscettibile  di
passare in giudicato. 
    In  particolare,  ai  sensi  dell'art.  106  cod.  proc.  civ.  -
espressamente richiamato, per il processo del lavoro, dall'art.  420,
nono comma, cod. proc. civ. - «[c]iascuna  parte  puo'  chiamare  nel
processo un terzo al quale  ritiene  comune  la  causa  o  dal  quale
pretende di essere garantita». 
    Si  distinguono,  pertanto,  due  fattispecie  di  intervento  su
richiesta di parte, ossia quella per comunanza di causa e  quella  di
garanzia. 
    La nozione di  «comunanza  di  causa»  e'  molto  ampia,  poiche'
ricomprende al proprio interno le piu' diverse ipotesi  nelle  quali,
per motivi di connessione, e' opportuna la presenza di un  terzo  nel
processo. Particolarmente frequente  e'  la  chiamata  in  causa  del
cosiddetto vero obbligato o responsabile, ovvero del soggetto che  il
convenuto assuma  essere  l'effettivo  legittimato  passivo  rispetto
all'avversa pretesa. In questa situazione, infatti, l'attore  ha  uno
specifico interesse a chiamare in causa il terzo per evitare, qualora
venga rigettata la domanda nei confronti dell'originario convenuto in
accoglimento dell'eccezione preliminare di carenza di  legittimazione
passiva, di dover incardinare un altro  processo  nei  confronti  del
soggetto indicato quale vero  obbligato  dal  convenuto,  rischiando,
cosi',  di  ottenere  un  nuovo   rigetto   della   propria   domanda
sull'assunto della responsabilita' del primo convenuto. 
    Diversamente, una volta chiamato in causa, il  soggetto  indicato
dal convenuto quale vero  obbligato  diventera'  parte  a  tutti  gli
effetti, sicche' la sentenza fara' stato anche nei suoi  confronti  e
potra' essere idonea ad accertare  definitivamente  chi  e'  il  vero
obbligato. 
    Lo  stesso  convenuto,  nell'indicare  il  terzo  come  effettivo
obbligato o responsabile, ha interesse a richiedere  direttamente  la
sua chiamata in causa al fine di supportare adeguatamente la  propria
eccezione di difetto di legittimazione passiva. 
    La chiamata cosiddetta in garanzia ha, invece,  la  finalita'  di
tutelare il diritto di una delle parti a essere tenuta indenne da  un
altro soggetto (di solito una compagnia assicurativa) nel caso in cui
risulti soccombente al termine del processo. 
    4.2.- L'unica norma che nel rito speciale del lavoro fa  espresso
riferimento alla chiamata in causa su istanza di parte e' l'art. 420,
nono  comma,  cod.  proc.  civ.,  laddove   stabilisce   che,   anche
nell'ipotesi di cui all'art. 106 cod. proc. civ.,  il  giudice  fissa
una  nuova  udienza  e  dispone  che,  entro  cinque  giorni,   siano
notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso  introduttivo
e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai
commi terzo, quinto e sesto dell'art. 415 cod. proc. civ. 
    Il primo  problema  interpretativo  con  il  quale  hanno  dovuto
confrontarsi dottrina e giurisprudenza e' stato, pertanto, quello del
termine entro il quale avrebbe  dovuto  essere  proposta  a  pena  di
decadenza l'istanza di chiamata in  causa  del  terzo  da  parte  del
convenuto. Si e',  in  particolare,  posto  l'interrogativo  di  come
intendere il silenzio serbato  sulla  questione  dall'art.  416  cod.
proc. civ. che pure consente al convenuto nel processo del lavoro  di
proporre domande riconvenzionali ed eccezioni in senso  stretto  solo
se si sia tempestivamente costituito con  memoria  depositata  almeno
dieci giorni prima dell'udienza. 
    Le peculiari esigenze di celerita' del processo del lavoro  hanno
indotto la giurisprudenza di legittimita' ad affermare il  principio,
ormai consolidato, e che puo'  dunque  considerarsi  espressione  del
diritto vivente, per il  quale  la  predetta  richiesta  deve  essere
effettuata a pena di decadenza con la memoria  di  cui  all'art.  416
cod. proc. civ. tempestivamente depositata entro dieci  giorni  prima
dell'udienza di discussione (ex multis, Corte di cassazione,  sezione
lavoro, sentenza 6 giugno 2008, n. 15080). 
    Di  contro,  come  sottolinea  l'ordinanza  di   rimessione,   la
giurisprudenza non ha esteso, alla chiamata in  causa  del  terzo  ad
istanza  del  convenuto  nel   processo   del   lavoro,   l'ulteriore
prescrizione, dettata dall'art. 418 cod. proc. civ.  per  la  domanda
riconvenzionale, di richiedere a  pena  di  inammissibilita',  a  tal
fine, il differimento della prima udienza. 
    Come questa Corte ha da lungo tempo sottolineato, tale previsione
e' simmetrica all'art.  415  cod.  proc.  civ.,  collocando  l'attore
originario nell'esatta posizione nella quale si trova il convenuto ai
sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. (sentenza n. 13 del 1977). 
    E' opportuno considerare, a questo riguardo, che nel processo del
lavoro la proposizione  della  domanda  riconvenzionale  deve  essere
"accompagnata", secondo quanto  previsto  dall'art.  418  cod.  proc.
civ., da una  richiesta  di  differimento  della  prima  udienza.  Il
differimento e' invero un  adempimento  funzionale  a  consentire  al
ricorrente  di  compiere,  prima  dell'udienza  di  discussione,   le
attivita' difensive correlate alla nuova domanda  connessa  a  quella
principale,  compresa  l'eventuale   proposizione   di   un'ulteriore
domanda,   la   cosiddetta   reconventio   reconventionis,   la   cui
formulazione deve seguire le medesime formalita'. 
    In definitiva, nel rito del  lavoro  l'attore  convenuto  in  via
riconvenzionale ha gli stessi poteri e  oneri  che  l'art.  416  cod.
proc. civ. prevede  per  il  convenuto  in  via  principale,  con  la
differenza che il termine di riferimento per  l'attore  convenuto  in
via riconvenzionale non e' l'udienza gia' fissata ex  art.  415  cod.
proc. civ., ma quella che deve essere fissata in base  al  meccanismo
previsto dall'art. 418 cod.  proc.  civ.  e,  quindi,  lo  stesso  ha
l'onere di costituirsi con memoria  difensiva  da  depositare  almeno
dieci giorni prima della nuova udienza fissata e il contenuto di tale
atto e' identico a quello stabilito dall'art.  416  cod.  proc.  civ.
(ancora, sentenza n. 13 del 1977). 
    L'onere di chiedere al giudice la pronuncia di un  nuovo  decreto
di fissazione dell'udienza, posto dall'art. 418 cod.  proc.  civ.,  a
pena di  decadenza,  a  carico  del  convenuto  che  propone  domanda
riconvenzionale nel  processo  del  lavoro,  non  e'  stato  ritenuto
estensibile in via ermeneutica dalla giurisprudenza  di  legittimita'
anche all'ipotesi in cui  il  medesimo  convenuto  chieda  di  essere
ammesso  a  chiamare  in  causa  un  terzo.  In  proposito,   si   e'
sottolineato che questa prescrizione  contenuta  nell'art.  418  cod.
proc. civ. non risponde  in  maniera  specifica  ed  indefettibile  a
un'esigenza di carattere generale e deve ritenersi  che,  ponendo  un
onere  sanzionato  con  la  decadenza  dall'esercizio  di  un  potere
processuale, costituisca una previsione di carattere eccezionale, non
suscettibile di interpretazione  estensiva  o  analogica  (Cass.,  n.
12300 del 2003). 
    4.3.- Pertanto, nel processo del lavoro, richiesta dal  convenuto
la  chiamata  in  causa  del  terzo  nella  memoria   tempestivamente
depositata,  e'  solo  all'udienza  di  discussione  che  il  giudice
provvede sulla relativa istanza, rinviando, se autorizza la chiamata,
ad  una  successiva  udienza  per  consentire  che  la  stessa  venga
effettuata nel rispetto del termine a difesa del terzo. 
    In effetti, con riguardo al processo del lavoro  non  si  e'  mai
dubitato del potere discrezionale del giudice di verificare, ai  fini
dell'ammissione della chiamata del terzo, la sussistenza dei relativi
presupposti (ex aliis, Corte di cassazione, sezione lavoro,  sentenze
9 febbraio 2016, n. 2522; 4 dicembre 2014, n. 25676 e 26 giugno 1999,
n. 6657). 
    L'esigenza di questo vaglio autorizzativo del giudice del  lavoro
sull'istanza di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto  -
che, per lungo tempo, non e' stato  invece  ritenuto  necessario  nel
processo ordinario di cognizione - era correlata, tra l'altro, almeno
in origine, anche alle non trascurabili problematiche processuali che
avrebbero potuto determinarsi per effetto della chiamata. 
    Per un verso, veniva in rilievo l'impossibilita'  di  attuare  il
cumulo delle cause assoggettate a riti diversi; cio'  che  comportava
la necessita' che la "causa comune"  e  quella  di  garanzia  fossero
entrambe cause di  lavoro  perche'  il  giudice  del  lavoro  potesse
decidere anche su di esse nell'ambito di un unico processo. 
    Questa possibilita' e' ormai  da  tempo  riconosciuta  dal  terzo
comma dell'art. 40 cod. proc. civ., come  novellato  dalla  legge  26
novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile),
che stabilisce espressamente la possibilita'  del  cumulo,  e  dunque
della trattazione congiunta, con applicazione del  rito  del  lavoro,
ogni volta che, nei casi previsti dagli artt. 31, 32,  34,  35  e  36
cod.  proc.  civ.,  piu'  cause,  di  cui  una   di   lavoro,   siano
«cumulativamente proposte, o successivamente riunite». 
    4.4.- Per altro verso, la giurisprudenza riteneva che  l'art.  32
cod. proc. civ. (sulla competenza per attrazione  del  giudice  della
causa principale su quella di  garanzia)  non  trovasse  applicazione
nell'ipotesi di garanzia  impropria  (Corte  di  cassazione,  sezione
lavoro, sentenza 16 aprile  2014,  n.  8898;  sezione  terza  civile,
ordinanza 24 gennaio 2007, n. 1515). Di qui era stato anche precisato
che, sebbene la chiamata in causa ai sensi dell'art. 106  cod.  proc.
civ., consentita, ai sensi dell'art.  420,  comma  nono,  cod.  proc.
civ., anche in una controversia di  lavoro,  potesse  riguardare  sia
l'ipotesi di garanzia  propria  sia  quella  di  garanzia  impropria,
nondimeno, in tale seconda ipotesi, il simultaneus processus  innanzi
al giudice del lavoro sarebbe stato attuabile  solo  ove  il  giudice
competente per la causa principale fosse stato competente a conoscere
anche dell'altra, in quanto lo spostamento di competenza era  ammesso
solo  per  la   garanzia   propria,   non   ritenendosi   derogabili,
nell'ipotesi di garanzia impropria, i normali criteri  di  competenza
per  valore  e  territorio  (Corte  di  cassazione,  sezione  lavoro,
sentenze 20 dicembre 1997, n. 12917, e 30 gennaio 1992, n. 979). 
    Anche  quest'ultima  questione  e'  ormai  superata,  in  quanto,
operando un revirement della giurisprudenza  precedente,  le  sezioni
unite della Corte di cassazione hanno escluso che la distinzione  tra
garanzia propria e garanzia  impropria  possa  assumere  una  valenza
ulteriore  rispetto   a   quella   meramente   descrittiva,   essendo
sufficiente una connessione fattuale tra domanda principale e domanda
verso il terzo per giustificare la chiamata del terzo, sicche' -  tra
l'altro - e' possibile una deroga alla competenza  ex  art.  32  cod.
proc. civ. anche nel caso di garanzia impropria (Corte di cassazione,
sezioni unite civili, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24707). 
    4.5.- Con  riguardo  alla  necessita'  di  un'autorizzazione  del
giudice alla chiamata in causa del terzo su istanza del convenuto  si
registrava, in passato, una significativa  differenza  rispetto  alla
disciplina della chiamata in causa del terzo su istanza del convenuto
nel processo ordinario di cognizione. 
    Occorre, a riguardo, considerare  che  ai  sensi  dell'art.  269,
secondo comma, cod. proc. civ.,  novellato  a  partire  dalla  citata
riforma del 1990, il convenuto e'  tenuto  a  dichiarare  la  propria
intenzione di chiamare in causa il terzo nella comparsa  di  risposta
tempestivamente depositata e a chiedere contestualmente al giudice di
differire lo svolgimento di tale udienza  affinche'  il  terzo  possa
essere citato in giudizio nel rispetto dei termini a comparire. 
    Secondo l'impostazione tradizionale, il giudice non  aveva  alcun
potere  discrezionale  in  ordine  alla  decisione  sull'istanza   di
chiamata in causa del terzo, sicche', a fronte della  stessa,  doveva
semplicemente disporre il differimento dell'udienza. 
    Questa Corte, investita, con riferimento all'art. 3 Cost.,  della
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  269,  secondo
comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede, a  differenza
di quanto stabilito per l'attore, la  necessita'  dell'autorizzazione
per la chiamata in causa ad istanza del  convenuto,  l'ha  dichiarata
non fondata, ponendo in evidenza che l'insindacabile facolta' per  il
convenuto  di  estendere  l'ambito  soggettivo  del   processo   puo'
considerarsi giustificata dalla circostanza che l'attore, agendo  per
primo,  ha  la  possibilita'  di  convenire  in  giudizio   qualunque
soggetto, senza limitazioni di sorta, sicche' le parti  sarebbero  in
una condizione di perfetta parita' (sentenza n. 80 del 1997). 
    Tuttavia, negli anni successivi, facendo  leva  sull'esigenza  di
interpretare le disposizioni  processuali  alla  luce  del  principio
della ragionevole durata dei giudizi, sancito dall'art. 111,  secondo
comma, Cost., le  sezioni  unite  della  Corte  di  cassazione  hanno
riconsiderato tale impostazione, basata sulla formulazione  letterale
dell'art.  269,  secondo  comma,  cod.  proc.  civ.,  per   pervenire
all'affermazione che, al di fuori  delle  ipotesi  di  litisconsorzio
necessario, anche nel processo ordinario di cognizione il giudice  ha
il potere di negare la chiamata in causa dei terzi su  richiesta  del
convenuto, rifiutando di fissare  una  nuova  prima  udienza  per  la
costituzione del terzo, motivando la propria  scelta  in  ragione  di
esigenze di economia processuale e, appunto,  di  ragionevole  durata
del processo (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza  23
febbraio 2010, n. 4309). 
    4.6.- La recente riforma del processo civile varata  dal  decreto
legislativo 10 ottobre  2022,  n.  149  (Attuazione  della  legge  26
novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del
processo civile e per la revisione della disciplina  degli  strumenti
di risoluzione alternativa delle controversie  e  misure  urgenti  di
razionalizzazione  dei  procedimenti  in  materia  di  diritti  delle
persone e delle famiglie nonche' in materia di  esecuzione  forzata),
nel rimodellare  la  fase  introduttiva  del  giudizio  ordinario  di
cognizione, con il nuovo art. 171-bis cod. proc. civ., ha previsto  -
per quel che rileva ai fini  della  considerazione  dell'istituto  in
esame - che, scaduto il termine per la costituzione tempestiva  della
parte convenuta, il giudice,  entro  i  successivi  quindici  giorni,
verificata d'ufficio la regolarita' del  contraddittorio,  autorizza,
quando occorre, tra l'altro, la chiamata in causa del terzo e, in tal
caso, trova applicazione anche il secondo  comma  del  medesimo  art.
171-bis cod. proc. civ., secondo il quale deve  essere  differita  la
prima udienza di comparizione con computo  a  ritroso  rispetto  alla
nuova data della stessa dei termini per consentire il deposito  delle
tre memorie ante udienza contemplate  dall'art.  171-ter  cod.  proc.
civ. 
    5.- Cio' premesso, quanto al quadro di  riferimento  normativo  e
giurisprudenziale dell'istituto della chiamata di  terzo  ad  istanza
del convenuto, le questioni sollevate dal  Tribunale  di  Padova  non
sono fondate con riferimento a entrambi i parametri evocati. 
    6.- Come si e' gia' indicato, il giudice rimettente prospetta, in
primo luogo, un'assunta disparita' di trattamento  tra  gli  istituti
della domanda riconvenzionale e della chiamata in causa del terzo nel
rito del lavoro, stante l'inapplicabilita', in quest'ultima  ipotesi,
dell'art. 418 cod. proc. civ., che sarebbe  suscettibile  di  violare
l'art. 3 Cost., trattandosi di situazioni asseritamente omogenee. 
    E' vero che in termini generalissimi la  chiamata  in  causa  del
terzo potrebbe considerarsi anch'essa una domanda riconvenzionale, ma
a differenza di quest'ultima, strettamente intesa, la stessa  non  e'
proposta nei confronti di un soggetto che e' gia' parte del  giudizio
bensi' di un terzo. 
    Cio' impedisce di ritenere integrata un'ingiustificata disparita'
di trattamento  ridondante  in  una  violazione  dell'art.  3  Cost.,
poiche', come questa Corte ha costantemente affermato, una violazione
del principio di eguaglianza  sussiste  qualora  situazioni  omogenee
siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e  non  quando
alla  diversita'   di   disciplina   corrispondano   situazioni   non
assimilabili (ex plurimis, sentenze n. 270 del 2022, n. 165 del 2020,
n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 e n. 136 del 2004). 
    Peraltro, venendo in rilievo istituti processuali, il legislatore
ordinario gode di ampia discrezionalita'  nella  conformazione  degli
stessi (ex multis, sentenze n. 128 e n. 87 del 2021, n. 271 del 2019,
n. 225 del 2018, n. 44 del 2016, n. 10 del 2013, n. 221 del 2008 e n.
335 del 2004). 
    6.1.- La questione, sempre con riferimento al  parametro  di  cui
all'art. 3 Cost., non  e'  fondata  neppure  se  si  considera  quale
tertium comparationis l'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ.  che
contempla,  nel  processo  ordinario  di  cognizione,   l'onere   del
convenuto di richiedere  il  differimento  della  prima  udienza  per
chiamare in causa il terzo. 
    Invero, sebbene il giudice a quo abbia  evocato  nel  dispositivo
quale tertium il solo art. 418 cod. proc. civ., nella  parte  in  cui
disciplina   la   domanda    riconvenzionale,    nella    motivazione
dell'ordinanza  di  rimessione  la  questione   e'   sviluppata   con
riferimento  all'analoga  disciplina  dettata,  sotto  tale  profilo,
dall'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., con  diretto  riguardo
alla chiamata in causa su istanza del convenuto, sicche' puo'  essere
vagliata in quanto dalla lettura coordinata delle due parti dell'atto
emerge la volonta' del rimettente di considerare  anche  quest'ultima
disposizione (ex multis, sentenze n. 35 del 2023, n. 228 e n. 88  del
2022, n. 58 del 2020; ordinanze n. 214 del 2021 e n. 244 del 2017). 
    Tuttavia, pure ricostruita in questo modo, la questione non  puo'
essere accolta in quanto  e'  consentito  al  legislatore  articolare
diversamente le relative discipline avendo riguardo  alle  specifiche
esigenze di ciascun modello processuale (ex aliis, sentenze n. 58 del
2020 e n. 1 del 2002; ordinanza n. 190 del 2013). 
    7.-  Il  giudice  a  quo  dubita,  inoltre,  della   legittimita'
costituzionale delle norme censurate per contrasto con  il  principio
della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo
comma, Cost., avente peculiare rilievo  nei  giudizi  in  materia  di
lavoro, in quanto, a fronte di una tempestiva istanza di chiamata  in
causa  di  un  terzo,  l'udienza  originariamente   fissata   sarebbe
celebrata   inutilmente,   poiche'   destinata   di    regola    solo
all'autorizzazione della chiamata con differimento della  trattazione
della causa ad altra udienza. 
    Anche tale questione non e' fondata. 
    7.1.- Su un piano generale, occorre ricordare  che  e'  costante,
nella  giurisprudenza  di  questa  Corte,   l'affermazione   che   il
principio, secondo cui la legge assicura la  ragionevole  durata  del
processo (art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999,  n.  2,
recante «Inserimento dei principi del giusto  processo  nell'articolo
111 della Costituzione»), va  contemperato  con  il  complesso  delle
altre garanzie costituzionali,  sicche'  il  suo  sacrificio  non  e'
sindacabile ove sia frutto  di  scelte  non  prive  di  valida  ratio
giustificativa (ex plurimis, sentenze n. 124 del 2019 e  n.  159  del
2014; ordinanze n. 332  e  n.  318  del  2008).  Al  principio  della
ragionevole durata del processo «possono arrecare un vulnus solamente
norme procedurali  che  comportino  una  dilatazione  dei  tempi  del
processo non sorretta da alcuna logica esigenza (sentenza n. 148  del
2005)» (sentenza n. 23 del  2015;  nello  stesso  senso,  ex  multis,
sentenze n. 260 del 2020, n. 12 del 2016, n. 63 e n. 56 del 2009 e n.
26 del 2007). 
    Questo bilanciamento, quanto  specificamente  alla  chiamata  del
terzo ad istanza del convenuto, ha avuto  nel  tempo  un  progressivo
aggiustamento. 
    Dopo  l'introduzione  del  processo  del  lavoro,   il   contesto
normativo sopra richiamato per grandi linee, nel quale si colloca  la
disciplina della chiamata del  terzo  a  istanza  del  convenuto,  e'
significativamente mutato. 
    In origine, lo sfavore per il giudizio con pluralita'  di  parti,
che connotava il processo del lavoro, giustificava  senza  dubbio  la
collocazione  nell'udienza  di  discussione   dell'ammissione   della
chiamata  del  terzo  ad  istanza  del  convenuto.  Mentre  nel  rito
ordinario, secondo l'originaria formulazione dell'art. 269 cod. proc.
civ., vi era un'ampia possibilita'  di  chiamata  del  terzo  perche'
fatta con  citazione  diretta,  senza  intermediazione  del  giudice,
invece nel processo del lavoro il giudice era  chiamato  a  valutarne
preventivamente l'ammissibilita' negli stretti limiti  delle  regole,
all'epoca vigenti, della connessione di cause  (art.  40  cod.  proc.
civ.) e della  chiamata  in  garanzia  (art.  32  cod.  proc.  civ.);
ammissibilita' questa che, potendo essere controvertibile quanto alla
ricorrenza dei presupposti di legge, non poteva  che  esser  valutata
dal giudice  nel  contraddittorio  delle  parti  per  consentire,  in
particolare all'attore, di interloquire  in  ordine  all'istanza  del
convenuto ed eventualmente dedurre la mancanza dei presupposti  della
chiamata del terzo. Di cio' in realta' la giurisprudenza non  ha  mai
dubitato. 
    E'  poi   sopravvenuta   la   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 419 cod. proc. civ.  (sentenza  n.  193  del
1983), nella parte in cui non prevedeva che, in  caso  di  intervento
volontario di un terzo (art. 105 cod. proc. civ.), il giudice dovesse
fissare una nuova udienza di discussione,  differendo  quindi  quella
gia' fissata e disponendo  la  notifica  alle  parti  originarie  del
provvedimento  di  fissazione  e  della  memoria  dell'interveniente.
L'intervento del terzo nel processo del lavoro  e'  quindi  risultato
differenziato - e lo e' tuttora - secondo che  sia  volontario  (art.
105 cod. proc. civ.) o a istanza di parte (art. 106 cod. proc. civ.):
nel  primo  caso  il  differimento  dell'udienza  di  discussione  e'
disposto, anticipatamente e fuori udienza, dal giudice a  seguito  di
istanza  del  terzo;  nell'altro  occorre  attendere   l'udienza   di
discussione perche' il giudice possa provvedere a differire l'udienza
stessa. 
    In seguito, vi e' stata la  profonda  riforma  del  rito  civile,
contenuta  nella  gia'  richiamata  legge  n.  353  del   1990,   con
l'introduzione di preclusioni e decadenze a somiglianza del  processo
del lavoro. E' mutato in particolare il  regime  della  chiamata  del
terzo  da  parte  del  convenuto  (art.  269  cod.  proc.  civ.  come
novellato), che non e' piu' stato possibile a citazione  diretta,  ma
ha richiesto l'intermediazione del giudice: e' il giudice  istruttore
che dispone lo  "spostamento"  della  prima  udienza  allo  scopo  di
consentire la citazione del terzo, cosi' ammettendone la chiamata. 
    7.2.- Quindi nel rito del  lavoro,  limitatamente  all'intervento
volontario del terzo, e nel rito ordinario, quanto  all'intervento  a
istanza del convenuto, l'adozione di un provvedimento anticipato,  ad
opera del giudice, con lo spostamento della prima udienza,  persegue,
nella sostanza, una finalita'  acceleratoria  del  processo,  perche'
mira ad evitare quella che,  quanto  alla  trattazione  della  causa,
sarebbe un'udienza di mero rinvio; finalita' acceleratoria che  oggi,
a seguito della riforma di cui al d.lgs. n.  149  del  2022,  risulta
ancor piu' accentuata dalla previsione di  una  sede  processuale  ad
hoc, fuori udienza, per le verifiche preliminari d'ufficio prima  che
abbia corso l'udienza di comparizione delle parti (art. 171-bis  cod.
proc. civ.). 
    Per altro verso  il  novellato  regime  della  connessione  delle
cause, con la prevista  attrazione  al  rito  del  lavoro  di  quelle
connesse, altrimenti soggette al rito ordinario, e l'evoluzione della
giurisprudenza sulla chiamata in garanzia, con l'equiparazione  della
garanzia impropria a quella propria, di cui si e' gia'  detto  sopra,
hanno reso meno stretta la possibilita' del giudizio  con  pluralita'
di parti anche nel processo del lavoro,  sicche'  la  verifica  della
sussistenza dei presupposti di ammissibilita' della chiamata di terzo
si presenta ora piu' agevole. 
    Di qui l'utilita' (o necessita'), ritenuta dal giudice rimettente
in  questo  contesto  cosi'  evolutosi,  di  un  analogo   meccanismo
processuale, anticipatorio  dell'ammissibilita'  della  chiamata  del
terzo ad istanza  del  convenuto  con  la  richiesta  di  spostamento
dell'udienza di discussione. 
    7.3.-  Ma,  pur   in   questo   mutato   contesto   normativo   e
giurisprudenziale, rimane non di meno, nel rito del lavoro  connotato
da specialita', l'esigenza di garantire il contradditorio delle parti
prima  che  il   terzo   possa   essere   chiamato   dal   convenuto;
contraddittorio che sarebbe sacrificato  se,  prima  dell'udienza  di
discussione, il giudice  potesse  ammettere  la  chiamata  del  terzo
disponendo, intanto, la notifica del provvedimento  di  fissazione  e
della  memoria  del  convenuto  e  quindi  differendo  l'udienza   di
discussione. 
    Nel  rito  del   lavoro   infatti,   ispirato   a   principi   di
concentrazione e celerita', l'ammissibilita' della chiamata del terzo
ad istanza del convenuto richiede tuttora la verifica, da  parte  del
giudice, della sua compatibilita' con  tali  principi,  riconducibili
proprio al canone della ragionevole durata del processo; verifica che
fin  dall'inizio  il  legislatore  ha   collocato   nell'udienza   di
discussione nel contraddittorio delle  parti  e  che  ancor  oggi  si
giustifica in questa sede processuale in  ragione  della  specialita'
del  rito  del  lavoro  secondo  una  scelta  non  irragionevole  del
legislatore stesso. 
    La finalita' della disciplina e' infatti quella di consentire  al
ricorrente, che di solito e' il lavoratore, di interloquire  ex  ante
rispetto all'autorizzazione alla chiamata in  causa  del  terzo,  che
potrebbe rivelarsi solo dilatoria o comunque afferire  a  circostanze
limitate ai rapporti tra convenuto e terzo, sulle quali l'istruttoria
potrebbe ritardare il processo  in  danno  della  rapida  definizione
della controversia tra le parti originarie. 
    Il bilanciamento realizzato dal legislatore continua a essere non
irragionevole avendo riguardo a questa  fondamentale  caratteristica,
rimasta immutata negli anni, del processo del  lavoro  come  giudizio
storicamente  connotato  da  una  serie  di  disposizioni   volte   a
consentire al ricorrente/lavoratore di ottenere  una  rapida  tutela,
stante la peculiare rilevanza, anche  costituzionale,  del  complesso
dei diritti che attengono al rapporto di lavoro. In sostanza, in tale
giudizio la ragionevole durata deve  essere  riguardata  non  in  una
prospettiva generale e astratta, bensi' in quella  in  concreto  piu'
idonea ad assicurare una  celere  tutela.  Di  qui  la  collocazione,
nell'udienza  di  discussione,  della  decisione  del  giudice  sulla
chiamata  in  causa  del  terzo,  proprio  al   fine   di   garantire
all'attore/ricorrente il diritto  al  contraddittorio,  in  modo  che
quest'ultimo  possa  rappresentare  al  giudice  in  udienza,   prima
dell'autorizzazione  della  chiamata  richiesta  dal  convenuto,   le
ragioni che ostano  alla  sua  ammissibilita',  anche  deducendo,  in
ipotesi, che la  stessa  costituirebbe  un  modo  per  rallentare  la
definizione del giudizio tra le parti originarie  del  processo.  Del
resto, il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata  del
giudizio possono entrare in  bilanciamento  nei  limiti  in  cui  sia
comunque assicurato un processo «giusto», come richiede  l'art.  111,
primo comma, Cost. (sentenze n. 111 del 2022 e n. 317 del 2009). 
    8.- In definitiva, si ha che la scelta del legislatore, quanto al
processo del lavoro,  di  rimettere  all'udienza  di  discussione  la
decisione del giudice sull'autorizzazione, o no,  della  chiamata  in
causa  del  terzo,  richiesta  tempestivamente  dal  convenuto  nella
memoria ex art. 416 cod. proc. civ.  -  invece  che  anticiparla  con
provvedimento reso dal giudice a seguito della costituzione in  causa
del convenuto prima dell'udienza  alla  medesima  stregua  di  quanto
avviene nel processo ordinario di cognizione,  nonche',  per  effetto
della proposizione della domanda riconvenzionale, nello  stesso  rito
del lavoro - resta non irragionevole in quanto fondata ancora su  una
valida ratio giustificativa, che non  ha  smarrito  la  sua  portata,
resistendo al  mutato  contesto  normativo  sopra  esaminato,  e  che
rappresenta essa stessa una peculiare declinazione del  principio  di
ragionevole durata del processo, in coerenza  con  le  finalita'  che
connotano tale rito speciale. 
    9.- Le questioni  vanno,  pertanto,  dichiarate  non  fondate  in
riferimento ad entrambi gli indicati parametri. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli artt. 418, primo comma,  e  420,  nono  comma,  del  codice  di
procedura civile, sollevate, in  riferimento  agli  artt.  3  e  111,
secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova,
in funzione di  giudice  del  lavoro,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2023. 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI