N. 67 SENTENZA 9 marzo - 11 aprile 2023
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo del lavoro - Chiamata in causa del terzo, su istanza di parte - Necessita', a pena di inammissibilita', che il convenuto richieda al giudice, nella medesima memoria, di modificare il decreto di fissazione dell'udienza per poter effettuare la chiamata - Omessa previsione - Denunciata disparita' di trattamento e violazione del principio della durata ragionevole del processo - Non fondatezza delle questioni. - Codice di procedura civile, artt. 418, primo comma, e 420, nono comma. - Costituzione, artt. 3 e 111, secondo comma.(GU n.15 del 12-4-2023 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Silvana SCIARRA;
Giudici :Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto
Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco
VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela
NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Marco D'ALBERTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 418,
primo comma, e 420, nono comma, del codice di procedura civile
promosso dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice
del lavoro, nel procedimento vertente tra O. M. e Progetto Now
Societa' Cooperativa Sociale, con ordinanza del 25 marzo 2022,
iscritta al n. 87 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,
dell'anno 2022.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2023 il Giudice
relatore Giovanni Amoroso;
deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2023.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza depositata il 28 marzo 2022, il Tribunale
ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 418, primo
comma, e 420, nono comma, del codice di procedura civile, per
violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione,
nella parte in cui non prevedono che, qualora il convenuto intenda
chiamare in causa un terzo, egli debba richiedere al giudice, a pena
di decadenza - nella memoria difensiva tempestivamente depositata ex
art. 416 cod. proc. civ. - che, previa modifica del decreto emesso ai
sensi dell'art. 415, secondo comma, cod. proc. civ., pronunci, entro
cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.
Il giudice rimettente riferisce che, nell'ambito di un giudizio
promosso da un lavoratore per il risarcimento del danno biologico
cosiddetto differenziale subito a causa di una malattia
professionale, il datore di lavoro chiedeva di chiamare in causa la
propria compagnia assicurativa, senza instare, a tal fine, per il
differimento dell'udienza di discussione. Riferisce inoltre che,
all'udienza di discussione, si era riservato sull'autorizzazione alla
chiamata in causa del terzo garante ex art. 420, nono comma, cod.
proc. civ., dopo aver fatto interloquire le parti sulla questione di
legittimita' costituzionale della relativa disciplina normativa.
In punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea, in
particolare, che, qualora le questioni prospettate fossero accolte,
dovrebbe disattendere l'istanza di chiamata in giudizio del terzo,
poiche' il convenuto, pur essendosi tempestivamente costituito entro
il termine di dieci giorni antecedente l'udienza di discussione, non
ha richiesto il differimento di tale udienza a fronte della predetta
istanza.
In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale di Padova
ricorda che, ai sensi dell'art. 418, primo comma, cod. proc. civ., se
il convenuto propone domanda riconvenzionale, deve, a pena di
inammissibilita' della stessa, secondo quanto affermato dalla
consolidata giurisprudenza di legittimita' in ragione delle esigenze
di celerita' che connotano il processo del lavoro, chiedere il
differimento dell'udienza di discussione. Rammenta, altresi', che nel
rito speciale delle controversie in materia di lavoro l'unico
riferimento all'istituto della chiamata in causa del terzo e'
effettuato dall'art. 420, nono comma, cod. proc. civ., laddove
stabilisce che, a fronte della relativa istanza, il giudice fissa con
decreto una successiva udienza (disponendo che siano notificati al
terzo il provvedimento, il ricorso introduttivo e l'atto di
costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi
terzo, quinto e sesto dell'art. 415 cod. proc. civ.). La
giurisprudenza di legittimita' ha, tuttavia, costantemente ritenuto -
come viene ulteriormente evidenziato nell'ordinanza di rimessione -
che la relativa richiesta dovesse essere formulata dal convenuto, a
pena di decadenza, nella memoria ex art. 416 cod. proc. civ., in
virtu' delle peculiari esigenze di celerita' che caratterizzano il
processo del lavoro. Del resto, ricorda ancora il giudice a quo,
anche nel processo ordinario di cognizione, il convenuto e' tenuto,
sin dalla comparsa di risposta tempestivamente depositata, a chiedere
a pena di decadenza lo spostamento della prima udienza per poter
effettuare la chiamata in causa del terzo.
Alla luce di tali premesse, il giudice rimettente dubita della
legittimita' costituzionale della disciplina ritraibile dal combinato
disposto degli artt. 418, primo comma, e 420, nono comma, cod. proc.
civ., in quanto la stessa, per un verso, potrebbe determinare una
violazione dell'art. 3 Cost., nella misura in cui non prevede, cosi'
determinando un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto
alla domanda riconvenzionale, che, anche laddove intenda chiamare in
causa un terzo, il convenuto debba, a pena di decadenza, chiedere al
giudice, ex art. 416 cod. proc. civ., la pronuncia di un nuovo
decreto per la fissazione dell'udienza e, per un altro, e'
suscettibile di violare il principio della durata ragionevole del
processo sancito dall'art. 111 Cost., nella misura in cui stabilisce
che il differimento dell'udienza debba essere disposto dal giudice
solo all'udienza di discussione, incidendo di conseguenza in modo
negativo sulla durata del processo.
Esclude, infine, il Tribunale di Padova la percorribilita' di
un'interpretazione costituzionalmente orientata del nono comma
dell'art. 420 cod. proc. civ., in quanto la formulazione letterale di
tale disposizione non consente di provvedere sulla richiesta di
chiamata del terzo in causa prima dell'udienza di discussione.
2.- In data 19 settembre 2022, e' intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo in via preliminare
l'inammissibilita' delle questioni.
In particolare, sotto un primo profilo, la difesa dello Stato ha
eccepito il difetto di rilevanza delle questioni sollevate con
riguardo all'art. 418, primo comma, cod. proc. civ., poiche' si
tratta di una norma, di carattere eccezionale, che riguarda la sola
disciplina della domanda riconvenzionale nel processo del lavoro, e
non e' estensibile alla chiamata in causa del terzo, come affermato
nella stessa giurisprudenza di legittimita' (viene citata Corte di
cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 agosto 2003, n. 12300).
Rileva, inoltre, l'Avvocatura l'inammissibilita', per eccessiva
manipolativita' in una materia caratterizzata dall'ampia
discrezionalita' del legislatore, anche della questione che riguarda
l'art. 420, nono comma, cod. proc. civ. poiche' l'accoglimento della
stessa condurrebbe all'introduzione di una decadenza a carico del
convenuto, a fronte di un diverso bilanciamento delle differenti
esigenze della concentrazione processuale e del contraddittorio da
parte del legislatore, che ha ritenuto che il rapporto processuale
tra ricorrente e resistente e' diverso da quello tra resistente e
terzo.
La difesa dello Stato deduce, in ogni caso, la manifesta
infondatezza delle questioni sollevate dal rimettente con riferimento
ad entrambi i parametri invocati.
Con riguardo all'assunta violazione dell'art. 3 Cost., il
Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che la stessa Corte di
cassazione ha affermato che la disciplina dettata per la domanda
riconvenzionale dall'art. 418, primo comma, cod. proc. civ. riveste
carattere eccezionale e non puo' essere estesa alla chiamata in causa
del terzo, poiche', imponendo un onere specifico a carico del
resistente, «finisce col rendere piu' gravoso l'esercizio del diritto
di azione e, prevedendo una decadenza, finisce altresi' per ampliare
l'ambito dell'ipotesi di "absolutio ab i[n]stantia" a scapito della
decisione sul diritto controverso, che e' pur sempre la finalita'
principale di qualunque processo». Peraltro, la non omogeneita' tra
domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo consente di
ritenere non arbitraria questa diversa disciplina in una materia,
come quella processuale, caratterizzata dall'ampia discrezionalita'
del legislatore.
Quanto al dedotto contrasto delle norme censurate con il
principio di ragionevole durata del processo garantito dall'art. 111
Cost., l'Avvocatura sottolinea che lo stesso, come e' stato piu'
volte affermato nella giurisprudenza costituzionale, non deve essere
considerato in maniera isolata, bensi' al lume di un adeguato
equilibrio anche con altri valori del giusto processo, tra i quali il
diritto di difesa.
Considerato in diritto
1.- Con ordinanza depositata il 28 marzo 2022, il Tribunale
ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, dubita della
legittimita' costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 420, nono
comma, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo
comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che, qualora il
convenuto intenda chiamare in causa un terzo, debba richiedere al
giudice, a pena di inammissibilita', che, previa modifica del decreto
emesso ai sensi dell'art. 415, secondo comma, cod. proc. civ.,
pronunci, entro cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione
dell'udienza.
In punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea, in
particolare, che, qualora le questioni prospettate fossero accolte,
dovrebbe disattendere l'istanza di chiamata in giudizio del terzo,
poiche' il convenuto, pur essendosi tempestivamente costituito entro
il termine di dieci giorni antecedente l'udienza di discussione, non
ha richiesto il differimento di tale udienza a fronte della predetta
istanza.
In particolare, quanto alla non manifesta infondatezza, il
giudice rimettente dubita della legittimita' costituzionale della
disciplina ritraibile dal combinato disposto degli artt. 418, primo
comma, e 420, nono comma, cod. proc. civ., in quanto la stessa, per
un verso, potrebbe determinare una violazione dell'art. 3 Cost.,
nella misura in cui non prevede, cosi' determinando un'ingiustificata
disparita' di trattamento rispetto alla domanda riconvenzionale, che,
anche laddove intenda chiamare in causa un terzo, il convenuto debba,
a pena di decadenza, chiedere al giudice, ex art. 416 cod. proc.
civ., la pronuncia di un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza
e, per un altro, e' suscettibile di violare il principio della durata
ragionevole del processo sancito dall'art. 111 Cost., nella misura in
cui stabilisce che il differimento dell'udienza debba essere disposto
dal giudice solo all'udienza di discussione, incidendo di conseguenza
in modo negativo sulla durata del processo.
2.- Occorre esaminare, innanzi tutto, l'eccezione preliminare
dell'Avvocatura di inammissibilita' delle questioni sollevate.
Si assume il difetto di rilevanza di queste ultime stante
l'inoperativita' dell'art. 418 cod. proc. civ. per la chiamata in
causa di terzo su istanza del convenuto; norma questa di carattere
eccezionale, prevista soltanto per la proposizione di domanda
riconvenzionale da parte del convenuto stesso.
Inoltre, si sottolinea - stante anche l'ampia discrezionalita'
del legislatore nella materia processuale - l'eccessiva
manipolativita' del petitum dell'ordinanza di rimessione. Essa mira a
inserire nella citata disposizione un onere processuale, a pena di
decadenza, a carico del convenuto, il quale intenda chiamare in causa
un terzo; onere prescritto solo per l'ipotesi della domanda
riconvenzionale.
3.- L'eccezione non puo' essere accolta, dovendo ritenersi la
rilevanza - e quindi l'ammissibilita' - delle questioni.
All'udienza di discussione ex art. 420 cod. proc. civ., in via
preliminare, il giudice puo' (e deve) vagliare la domanda del
convenuto di chiamata in causa del terzo, sicche' questa e' la prima
occasione nella quale le questioni in esame possono essere sollevate.
In questa sede il giudice e' chiamato a fare applicazione del
nono comma dell'art. 420 cod. proc. civ. e quindi dovrebbe egli
procedere a fissare una nuova udienza (con rinvio della trattazione
della causa), disponendo la notifica al terzo del provvedimento, del
ricorso introduttivo e dell'atto di costituzione del convenuto; cio'
dopo aver verificato che la chiamata del terzo sia contenuta - come
richiesto dalla giurisprudenza (vedi infra al punto 4.2.) - nella
memoria di costituzione del convenuto, nel rispetto (al pari che per
la domanda riconvenzionale) del termine previsto a pena di decadenza
dall'art. 416 cod. proc. civ., ma non anche dell'onere di richiesta
di fissazione di nuova udienza, prescritto dall'art. 418 cod. proc.
civ. solo per l'ipotesi della domanda riconvenzionale. Il giudice,
pero', non adotta questo provvedimento proprio perche' nutre dubbi,
non manifestamente infondati, in riferimento agli indicati parametri
e riserva la decisione sul punto all'esito del giudizio incidentale
di costituzionalita'.
Tanto basta per radicare la rilevanza delle sollevate questioni
di legittimita' costituzionale delle disposizioni censurate,
segnatamente dell'art. 420, nono comma, cod. proc. civ. per cio' che
prevede (ossia la fissazione di una nuova udienza di discussione con
rinvio della trattazione della causa) e dell'art. 418 cod. proc. civ.
per cio' che non prevede, ma che - secondo il giudice rimettente -
dovrebbe prevedere (ossia la domanda del convenuto, a pena di
decadenza, di fissazione di una nuova udienza con differimento di
quella gia' fissata, prima che essa abbia corso).
Ne' la rilevanza viene meno per la circostanza che il giudice
accomuna, nelle sue censure, gli artt. 420, nono comma, e 418 cod.
proc. civ., il quale ultimo concerne un'attivita' processuale del
convenuto ormai gia' posta in essere con l'istanza di chiamata del
terzo, contenuta nella memoria di costituzione. L'estensione delle
censure anche all'art. 418 cod. proc. civ. si giustifica nell'ottica
della formulazione, da parte del giudice rimettente, di un petitum
additivo, che mira a colmare la ritenuta carenza di questa
disposizione, nella misura in cui essa non prevede per il convenuto
un onere processuale analogo a quello prescritto per l'esercizio
dell'azione riconvenzionale; ossia l'onere di richiedere, a pena di
decadenza, la fissazione di una nuova udienza.
Secondo il giudice rimettente, il vulnus agli indicati parametri
potrebbe essere emendato proprio con l'introduzione, nell'art. 418
cod. proc. civ., dell'onere, per il convenuto che intenda chiamare in
giudizio un terzo, di domandare, a pena di decadenza, anche la
fissazione di una nuova udienza di discussione, per evitare quella
che altrimenti rischia di essere, quanto alla trattazione della
causa, un'udienza di mero rinvio.
Di certo questa prospettiva appare, fin d'ora, non utile nel
giudizio principale nel senso che una siffatta ipotizzata pronuncia
di illegittimita' costituzionale, in termini additivi, non potrebbe,
nella specie, comportare per la parte convenuta la decadenza, con
efficacia retroattiva, dall'atto processuale della chiamata del terzo
perche' non prevista al momento in cui l'atto e' stato compiuto
(analogamente sentenza n. 18 del 2023 di questa Corte). Ma cio'
atterrebbe alla concreta incidenza, "in uscita", della invocata
pronuncia di illegittimita' costituzionale nello specifico giudizio a
quo; incidenza che non inficia la rilevanza delle questioni ove
sussistente al momento in cui esse sono sollevate, ossia "in entrata"
(sentenza n. 10 del 2015; in precedenza anche sentenza n. 359 del
1995).
4.- All'esame delle questioni di legittimita' costituzionale
sollevate dal Tribunale di Padova e' opportuno premettere una
sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento nel quale
si collocano le disposizioni censurate.
4.1.- L'istituto della chiamata in causa su istanza di parte e'
regolato, nei suoi presupposti, nel Libro I del codice di procedura
civile, con disposizioni dunque operanti in ogni processo di natura
civile destinato a concludersi con una pronuncia suscettibile di
passare in giudicato.
In particolare, ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ. -
espressamente richiamato, per il processo del lavoro, dall'art. 420,
nono comma, cod. proc. civ. - «[c]iascuna parte puo' chiamare nel
processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale
pretende di essere garantita».
Si distinguono, pertanto, due fattispecie di intervento su
richiesta di parte, ossia quella per comunanza di causa e quella di
garanzia.
La nozione di «comunanza di causa» e' molto ampia, poiche'
ricomprende al proprio interno le piu' diverse ipotesi nelle quali,
per motivi di connessione, e' opportuna la presenza di un terzo nel
processo. Particolarmente frequente e' la chiamata in causa del
cosiddetto vero obbligato o responsabile, ovvero del soggetto che il
convenuto assuma essere l'effettivo legittimato passivo rispetto
all'avversa pretesa. In questa situazione, infatti, l'attore ha uno
specifico interesse a chiamare in causa il terzo per evitare, qualora
venga rigettata la domanda nei confronti dell'originario convenuto in
accoglimento dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione
passiva, di dover incardinare un altro processo nei confronti del
soggetto indicato quale vero obbligato dal convenuto, rischiando,
cosi', di ottenere un nuovo rigetto della propria domanda
sull'assunto della responsabilita' del primo convenuto.
Diversamente, una volta chiamato in causa, il soggetto indicato
dal convenuto quale vero obbligato diventera' parte a tutti gli
effetti, sicche' la sentenza fara' stato anche nei suoi confronti e
potra' essere idonea ad accertare definitivamente chi e' il vero
obbligato.
Lo stesso convenuto, nell'indicare il terzo come effettivo
obbligato o responsabile, ha interesse a richiedere direttamente la
sua chiamata in causa al fine di supportare adeguatamente la propria
eccezione di difetto di legittimazione passiva.
La chiamata cosiddetta in garanzia ha, invece, la finalita' di
tutelare il diritto di una delle parti a essere tenuta indenne da un
altro soggetto (di solito una compagnia assicurativa) nel caso in cui
risulti soccombente al termine del processo.
4.2.- L'unica norma che nel rito speciale del lavoro fa espresso
riferimento alla chiamata in causa su istanza di parte e' l'art. 420,
nono comma, cod. proc. civ., laddove stabilisce che, anche
nell'ipotesi di cui all'art. 106 cod. proc. civ., il giudice fissa
una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano
notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo
e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai
commi terzo, quinto e sesto dell'art. 415 cod. proc. civ.
Il primo problema interpretativo con il quale hanno dovuto
confrontarsi dottrina e giurisprudenza e' stato, pertanto, quello del
termine entro il quale avrebbe dovuto essere proposta a pena di
decadenza l'istanza di chiamata in causa del terzo da parte del
convenuto. Si e', in particolare, posto l'interrogativo di come
intendere il silenzio serbato sulla questione dall'art. 416 cod.
proc. civ. che pure consente al convenuto nel processo del lavoro di
proporre domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto solo
se si sia tempestivamente costituito con memoria depositata almeno
dieci giorni prima dell'udienza.
Le peculiari esigenze di celerita' del processo del lavoro hanno
indotto la giurisprudenza di legittimita' ad affermare il principio,
ormai consolidato, e che puo' dunque considerarsi espressione del
diritto vivente, per il quale la predetta richiesta deve essere
effettuata a pena di decadenza con la memoria di cui all'art. 416
cod. proc. civ. tempestivamente depositata entro dieci giorni prima
dell'udienza di discussione (ex multis, Corte di cassazione, sezione
lavoro, sentenza 6 giugno 2008, n. 15080).
Di contro, come sottolinea l'ordinanza di rimessione, la
giurisprudenza non ha esteso, alla chiamata in causa del terzo ad
istanza del convenuto nel processo del lavoro, l'ulteriore
prescrizione, dettata dall'art. 418 cod. proc. civ. per la domanda
riconvenzionale, di richiedere a pena di inammissibilita', a tal
fine, il differimento della prima udienza.
Come questa Corte ha da lungo tempo sottolineato, tale previsione
e' simmetrica all'art. 415 cod. proc. civ., collocando l'attore
originario nell'esatta posizione nella quale si trova il convenuto ai
sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. (sentenza n. 13 del 1977).
E' opportuno considerare, a questo riguardo, che nel processo del
lavoro la proposizione della domanda riconvenzionale deve essere
"accompagnata", secondo quanto previsto dall'art. 418 cod. proc.
civ., da una richiesta di differimento della prima udienza. Il
differimento e' invero un adempimento funzionale a consentire al
ricorrente di compiere, prima dell'udienza di discussione, le
attivita' difensive correlate alla nuova domanda connessa a quella
principale, compresa l'eventuale proposizione di un'ulteriore
domanda, la cosiddetta reconventio reconventionis, la cui
formulazione deve seguire le medesime formalita'.
In definitiva, nel rito del lavoro l'attore convenuto in via
riconvenzionale ha gli stessi poteri e oneri che l'art. 416 cod.
proc. civ. prevede per il convenuto in via principale, con la
differenza che il termine di riferimento per l'attore convenuto in
via riconvenzionale non e' l'udienza gia' fissata ex art. 415 cod.
proc. civ., ma quella che deve essere fissata in base al meccanismo
previsto dall'art. 418 cod. proc. civ. e, quindi, lo stesso ha
l'onere di costituirsi con memoria difensiva da depositare almeno
dieci giorni prima della nuova udienza fissata e il contenuto di tale
atto e' identico a quello stabilito dall'art. 416 cod. proc. civ.
(ancora, sentenza n. 13 del 1977).
L'onere di chiedere al giudice la pronuncia di un nuovo decreto
di fissazione dell'udienza, posto dall'art. 418 cod. proc. civ., a
pena di decadenza, a carico del convenuto che propone domanda
riconvenzionale nel processo del lavoro, non e' stato ritenuto
estensibile in via ermeneutica dalla giurisprudenza di legittimita'
anche all'ipotesi in cui il medesimo convenuto chieda di essere
ammesso a chiamare in causa un terzo. In proposito, si e'
sottolineato che questa prescrizione contenuta nell'art. 418 cod.
proc. civ. non risponde in maniera specifica ed indefettibile a
un'esigenza di carattere generale e deve ritenersi che, ponendo un
onere sanzionato con la decadenza dall'esercizio di un potere
processuale, costituisca una previsione di carattere eccezionale, non
suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n.
12300 del 2003).
4.3.- Pertanto, nel processo del lavoro, richiesta dal convenuto
la chiamata in causa del terzo nella memoria tempestivamente
depositata, e' solo all'udienza di discussione che il giudice
provvede sulla relativa istanza, rinviando, se autorizza la chiamata,
ad una successiva udienza per consentire che la stessa venga
effettuata nel rispetto del termine a difesa del terzo.
In effetti, con riguardo al processo del lavoro non si e' mai
dubitato del potere discrezionale del giudice di verificare, ai fini
dell'ammissione della chiamata del terzo, la sussistenza dei relativi
presupposti (ex aliis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze
9 febbraio 2016, n. 2522; 4 dicembre 2014, n. 25676 e 26 giugno 1999,
n. 6657).
L'esigenza di questo vaglio autorizzativo del giudice del lavoro
sull'istanza di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto -
che, per lungo tempo, non e' stato invece ritenuto necessario nel
processo ordinario di cognizione - era correlata, tra l'altro, almeno
in origine, anche alle non trascurabili problematiche processuali che
avrebbero potuto determinarsi per effetto della chiamata.
Per un verso, veniva in rilievo l'impossibilita' di attuare il
cumulo delle cause assoggettate a riti diversi; cio' che comportava
la necessita' che la "causa comune" e quella di garanzia fossero
entrambe cause di lavoro perche' il giudice del lavoro potesse
decidere anche su di esse nell'ambito di un unico processo.
Questa possibilita' e' ormai da tempo riconosciuta dal terzo
comma dell'art. 40 cod. proc. civ., come novellato dalla legge 26
novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile),
che stabilisce espressamente la possibilita' del cumulo, e dunque
della trattazione congiunta, con applicazione del rito del lavoro,
ogni volta che, nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36
cod. proc. civ., piu' cause, di cui una di lavoro, siano
«cumulativamente proposte, o successivamente riunite».
4.4.- Per altro verso, la giurisprudenza riteneva che l'art. 32
cod. proc. civ. (sulla competenza per attrazione del giudice della
causa principale su quella di garanzia) non trovasse applicazione
nell'ipotesi di garanzia impropria (Corte di cassazione, sezione
lavoro, sentenza 16 aprile 2014, n. 8898; sezione terza civile,
ordinanza 24 gennaio 2007, n. 1515). Di qui era stato anche precisato
che, sebbene la chiamata in causa ai sensi dell'art. 106 cod. proc.
civ., consentita, ai sensi dell'art. 420, comma nono, cod. proc.
civ., anche in una controversia di lavoro, potesse riguardare sia
l'ipotesi di garanzia propria sia quella di garanzia impropria,
nondimeno, in tale seconda ipotesi, il simultaneus processus innanzi
al giudice del lavoro sarebbe stato attuabile solo ove il giudice
competente per la causa principale fosse stato competente a conoscere
anche dell'altra, in quanto lo spostamento di competenza era ammesso
solo per la garanzia propria, non ritenendosi derogabili,
nell'ipotesi di garanzia impropria, i normali criteri di competenza
per valore e territorio (Corte di cassazione, sezione lavoro,
sentenze 20 dicembre 1997, n. 12917, e 30 gennaio 1992, n. 979).
Anche quest'ultima questione e' ormai superata, in quanto,
operando un revirement della giurisprudenza precedente, le sezioni
unite della Corte di cassazione hanno escluso che la distinzione tra
garanzia propria e garanzia impropria possa assumere una valenza
ulteriore rispetto a quella meramente descrittiva, essendo
sufficiente una connessione fattuale tra domanda principale e domanda
verso il terzo per giustificare la chiamata del terzo, sicche' - tra
l'altro - e' possibile una deroga alla competenza ex art. 32 cod.
proc. civ. anche nel caso di garanzia impropria (Corte di cassazione,
sezioni unite civili, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24707).
4.5.- Con riguardo alla necessita' di un'autorizzazione del
giudice alla chiamata in causa del terzo su istanza del convenuto si
registrava, in passato, una significativa differenza rispetto alla
disciplina della chiamata in causa del terzo su istanza del convenuto
nel processo ordinario di cognizione.
Occorre, a riguardo, considerare che ai sensi dell'art. 269,
secondo comma, cod. proc. civ., novellato a partire dalla citata
riforma del 1990, il convenuto e' tenuto a dichiarare la propria
intenzione di chiamare in causa il terzo nella comparsa di risposta
tempestivamente depositata e a chiedere contestualmente al giudice di
differire lo svolgimento di tale udienza affinche' il terzo possa
essere citato in giudizio nel rispetto dei termini a comparire.
Secondo l'impostazione tradizionale, il giudice non aveva alcun
potere discrezionale in ordine alla decisione sull'istanza di
chiamata in causa del terzo, sicche', a fronte della stessa, doveva
semplicemente disporre il differimento dell'udienza.
Questa Corte, investita, con riferimento all'art. 3 Cost., della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 269, secondo
comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede, a differenza
di quanto stabilito per l'attore, la necessita' dell'autorizzazione
per la chiamata in causa ad istanza del convenuto, l'ha dichiarata
non fondata, ponendo in evidenza che l'insindacabile facolta' per il
convenuto di estendere l'ambito soggettivo del processo puo'
considerarsi giustificata dalla circostanza che l'attore, agendo per
primo, ha la possibilita' di convenire in giudizio qualunque
soggetto, senza limitazioni di sorta, sicche' le parti sarebbero in
una condizione di perfetta parita' (sentenza n. 80 del 1997).
Tuttavia, negli anni successivi, facendo leva sull'esigenza di
interpretare le disposizioni processuali alla luce del principio
della ragionevole durata dei giudizi, sancito dall'art. 111, secondo
comma, Cost., le sezioni unite della Corte di cassazione hanno
riconsiderato tale impostazione, basata sulla formulazione letterale
dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., per pervenire
all'affermazione che, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio
necessario, anche nel processo ordinario di cognizione il giudice ha
il potere di negare la chiamata in causa dei terzi su richiesta del
convenuto, rifiutando di fissare una nuova prima udienza per la
costituzione del terzo, motivando la propria scelta in ragione di
esigenze di economia processuale e, appunto, di ragionevole durata
del processo (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23
febbraio 2010, n. 4309).
4.6.- La recente riforma del processo civile varata dal decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26
novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del
processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti
di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle
persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata),
nel rimodellare la fase introduttiva del giudizio ordinario di
cognizione, con il nuovo art. 171-bis cod. proc. civ., ha previsto -
per quel che rileva ai fini della considerazione dell'istituto in
esame - che, scaduto il termine per la costituzione tempestiva della
parte convenuta, il giudice, entro i successivi quindici giorni,
verificata d'ufficio la regolarita' del contraddittorio, autorizza,
quando occorre, tra l'altro, la chiamata in causa del terzo e, in tal
caso, trova applicazione anche il secondo comma del medesimo art.
171-bis cod. proc. civ., secondo il quale deve essere differita la
prima udienza di comparizione con computo a ritroso rispetto alla
nuova data della stessa dei termini per consentire il deposito delle
tre memorie ante udienza contemplate dall'art. 171-ter cod. proc.
civ.
5.- Cio' premesso, quanto al quadro di riferimento normativo e
giurisprudenziale dell'istituto della chiamata di terzo ad istanza
del convenuto, le questioni sollevate dal Tribunale di Padova non
sono fondate con riferimento a entrambi i parametri evocati.
6.- Come si e' gia' indicato, il giudice rimettente prospetta, in
primo luogo, un'assunta disparita' di trattamento tra gli istituti
della domanda riconvenzionale e della chiamata in causa del terzo nel
rito del lavoro, stante l'inapplicabilita', in quest'ultima ipotesi,
dell'art. 418 cod. proc. civ., che sarebbe suscettibile di violare
l'art. 3 Cost., trattandosi di situazioni asseritamente omogenee.
E' vero che in termini generalissimi la chiamata in causa del
terzo potrebbe considerarsi anch'essa una domanda riconvenzionale, ma
a differenza di quest'ultima, strettamente intesa, la stessa non e'
proposta nei confronti di un soggetto che e' gia' parte del giudizio
bensi' di un terzo.
Cio' impedisce di ritenere integrata un'ingiustificata disparita'
di trattamento ridondante in una violazione dell'art. 3 Cost.,
poiche', come questa Corte ha costantemente affermato, una violazione
del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee
siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando
alla diversita' di disciplina corrispondano situazioni non
assimilabili (ex plurimis, sentenze n. 270 del 2022, n. 165 del 2020,
n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 e n. 136 del 2004).
Peraltro, venendo in rilievo istituti processuali, il legislatore
ordinario gode di ampia discrezionalita' nella conformazione degli
stessi (ex multis, sentenze n. 128 e n. 87 del 2021, n. 271 del 2019,
n. 225 del 2018, n. 44 del 2016, n. 10 del 2013, n. 221 del 2008 e n.
335 del 2004).
6.1.- La questione, sempre con riferimento al parametro di cui
all'art. 3 Cost., non e' fondata neppure se si considera quale
tertium comparationis l'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ. che
contempla, nel processo ordinario di cognizione, l'onere del
convenuto di richiedere il differimento della prima udienza per
chiamare in causa il terzo.
Invero, sebbene il giudice a quo abbia evocato nel dispositivo
quale tertium il solo art. 418 cod. proc. civ., nella parte in cui
disciplina la domanda riconvenzionale, nella motivazione
dell'ordinanza di rimessione la questione e' sviluppata con
riferimento all'analoga disciplina dettata, sotto tale profilo,
dall'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., con diretto riguardo
alla chiamata in causa su istanza del convenuto, sicche' puo' essere
vagliata in quanto dalla lettura coordinata delle due parti dell'atto
emerge la volonta' del rimettente di considerare anche quest'ultima
disposizione (ex multis, sentenze n. 35 del 2023, n. 228 e n. 88 del
2022, n. 58 del 2020; ordinanze n. 214 del 2021 e n. 244 del 2017).
Tuttavia, pure ricostruita in questo modo, la questione non puo'
essere accolta in quanto e' consentito al legislatore articolare
diversamente le relative discipline avendo riguardo alle specifiche
esigenze di ciascun modello processuale (ex aliis, sentenze n. 58 del
2020 e n. 1 del 2002; ordinanza n. 190 del 2013).
7.- Il giudice a quo dubita, inoltre, della legittimita'
costituzionale delle norme censurate per contrasto con il principio
della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo
comma, Cost., avente peculiare rilievo nei giudizi in materia di
lavoro, in quanto, a fronte di una tempestiva istanza di chiamata in
causa di un terzo, l'udienza originariamente fissata sarebbe
celebrata inutilmente, poiche' destinata di regola solo
all'autorizzazione della chiamata con differimento della trattazione
della causa ad altra udienza.
Anche tale questione non e' fondata.
7.1.- Su un piano generale, occorre ricordare che e' costante,
nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione che il
principio, secondo cui la legge assicura la ragionevole durata del
processo (art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2,
recante «Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo
111 della Costituzione»), va contemperato con il complesso delle
altre garanzie costituzionali, sicche' il suo sacrificio non e'
sindacabile ove sia frutto di scelte non prive di valida ratio
giustificativa (ex plurimis, sentenze n. 124 del 2019 e n. 159 del
2014; ordinanze n. 332 e n. 318 del 2008). Al principio della
ragionevole durata del processo «possono arrecare un vulnus solamente
norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del
processo non sorretta da alcuna logica esigenza (sentenza n. 148 del
2005)» (sentenza n. 23 del 2015; nello stesso senso, ex multis,
sentenze n. 260 del 2020, n. 12 del 2016, n. 63 e n. 56 del 2009 e n.
26 del 2007).
Questo bilanciamento, quanto specificamente alla chiamata del
terzo ad istanza del convenuto, ha avuto nel tempo un progressivo
aggiustamento.
Dopo l'introduzione del processo del lavoro, il contesto
normativo sopra richiamato per grandi linee, nel quale si colloca la
disciplina della chiamata del terzo a istanza del convenuto, e'
significativamente mutato.
In origine, lo sfavore per il giudizio con pluralita' di parti,
che connotava il processo del lavoro, giustificava senza dubbio la
collocazione nell'udienza di discussione dell'ammissione della
chiamata del terzo ad istanza del convenuto. Mentre nel rito
ordinario, secondo l'originaria formulazione dell'art. 269 cod. proc.
civ., vi era un'ampia possibilita' di chiamata del terzo perche'
fatta con citazione diretta, senza intermediazione del giudice,
invece nel processo del lavoro il giudice era chiamato a valutarne
preventivamente l'ammissibilita' negli stretti limiti delle regole,
all'epoca vigenti, della connessione di cause (art. 40 cod. proc.
civ.) e della chiamata in garanzia (art. 32 cod. proc. civ.);
ammissibilita' questa che, potendo essere controvertibile quanto alla
ricorrenza dei presupposti di legge, non poteva che esser valutata
dal giudice nel contraddittorio delle parti per consentire, in
particolare all'attore, di interloquire in ordine all'istanza del
convenuto ed eventualmente dedurre la mancanza dei presupposti della
chiamata del terzo. Di cio' in realta' la giurisprudenza non ha mai
dubitato.
E' poi sopravvenuta la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 419 cod. proc. civ. (sentenza n. 193 del
1983), nella parte in cui non prevedeva che, in caso di intervento
volontario di un terzo (art. 105 cod. proc. civ.), il giudice dovesse
fissare una nuova udienza di discussione, differendo quindi quella
gia' fissata e disponendo la notifica alle parti originarie del
provvedimento di fissazione e della memoria dell'interveniente.
L'intervento del terzo nel processo del lavoro e' quindi risultato
differenziato - e lo e' tuttora - secondo che sia volontario (art.
105 cod. proc. civ.) o a istanza di parte (art. 106 cod. proc. civ.):
nel primo caso il differimento dell'udienza di discussione e'
disposto, anticipatamente e fuori udienza, dal giudice a seguito di
istanza del terzo; nell'altro occorre attendere l'udienza di
discussione perche' il giudice possa provvedere a differire l'udienza
stessa.
In seguito, vi e' stata la profonda riforma del rito civile,
contenuta nella gia' richiamata legge n. 353 del 1990, con
l'introduzione di preclusioni e decadenze a somiglianza del processo
del lavoro. E' mutato in particolare il regime della chiamata del
terzo da parte del convenuto (art. 269 cod. proc. civ. come
novellato), che non e' piu' stato possibile a citazione diretta, ma
ha richiesto l'intermediazione del giudice: e' il giudice istruttore
che dispone lo "spostamento" della prima udienza allo scopo di
consentire la citazione del terzo, cosi' ammettendone la chiamata.
7.2.- Quindi nel rito del lavoro, limitatamente all'intervento
volontario del terzo, e nel rito ordinario, quanto all'intervento a
istanza del convenuto, l'adozione di un provvedimento anticipato, ad
opera del giudice, con lo spostamento della prima udienza, persegue,
nella sostanza, una finalita' acceleratoria del processo, perche'
mira ad evitare quella che, quanto alla trattazione della causa,
sarebbe un'udienza di mero rinvio; finalita' acceleratoria che oggi,
a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, risulta
ancor piu' accentuata dalla previsione di una sede processuale ad
hoc, fuori udienza, per le verifiche preliminari d'ufficio prima che
abbia corso l'udienza di comparizione delle parti (art. 171-bis cod.
proc. civ.).
Per altro verso il novellato regime della connessione delle
cause, con la prevista attrazione al rito del lavoro di quelle
connesse, altrimenti soggette al rito ordinario, e l'evoluzione della
giurisprudenza sulla chiamata in garanzia, con l'equiparazione della
garanzia impropria a quella propria, di cui si e' gia' detto sopra,
hanno reso meno stretta la possibilita' del giudizio con pluralita'
di parti anche nel processo del lavoro, sicche' la verifica della
sussistenza dei presupposti di ammissibilita' della chiamata di terzo
si presenta ora piu' agevole.
Di qui l'utilita' (o necessita'), ritenuta dal giudice rimettente
in questo contesto cosi' evolutosi, di un analogo meccanismo
processuale, anticipatorio dell'ammissibilita' della chiamata del
terzo ad istanza del convenuto con la richiesta di spostamento
dell'udienza di discussione.
7.3.- Ma, pur in questo mutato contesto normativo e
giurisprudenziale, rimane non di meno, nel rito del lavoro connotato
da specialita', l'esigenza di garantire il contradditorio delle parti
prima che il terzo possa essere chiamato dal convenuto;
contraddittorio che sarebbe sacrificato se, prima dell'udienza di
discussione, il giudice potesse ammettere la chiamata del terzo
disponendo, intanto, la notifica del provvedimento di fissazione e
della memoria del convenuto e quindi differendo l'udienza di
discussione.
Nel rito del lavoro infatti, ispirato a principi di
concentrazione e celerita', l'ammissibilita' della chiamata del terzo
ad istanza del convenuto richiede tuttora la verifica, da parte del
giudice, della sua compatibilita' con tali principi, riconducibili
proprio al canone della ragionevole durata del processo; verifica che
fin dall'inizio il legislatore ha collocato nell'udienza di
discussione nel contraddittorio delle parti e che ancor oggi si
giustifica in questa sede processuale in ragione della specialita'
del rito del lavoro secondo una scelta non irragionevole del
legislatore stesso.
La finalita' della disciplina e' infatti quella di consentire al
ricorrente, che di solito e' il lavoratore, di interloquire ex ante
rispetto all'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, che
potrebbe rivelarsi solo dilatoria o comunque afferire a circostanze
limitate ai rapporti tra convenuto e terzo, sulle quali l'istruttoria
potrebbe ritardare il processo in danno della rapida definizione
della controversia tra le parti originarie.
Il bilanciamento realizzato dal legislatore continua a essere non
irragionevole avendo riguardo a questa fondamentale caratteristica,
rimasta immutata negli anni, del processo del lavoro come giudizio
storicamente connotato da una serie di disposizioni volte a
consentire al ricorrente/lavoratore di ottenere una rapida tutela,
stante la peculiare rilevanza, anche costituzionale, del complesso
dei diritti che attengono al rapporto di lavoro. In sostanza, in tale
giudizio la ragionevole durata deve essere riguardata non in una
prospettiva generale e astratta, bensi' in quella in concreto piu'
idonea ad assicurare una celere tutela. Di qui la collocazione,
nell'udienza di discussione, della decisione del giudice sulla
chiamata in causa del terzo, proprio al fine di garantire
all'attore/ricorrente il diritto al contraddittorio, in modo che
quest'ultimo possa rappresentare al giudice in udienza, prima
dell'autorizzazione della chiamata richiesta dal convenuto, le
ragioni che ostano alla sua ammissibilita', anche deducendo, in
ipotesi, che la stessa costituirebbe un modo per rallentare la
definizione del giudizio tra le parti originarie del processo. Del
resto, il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del
giudizio possono entrare in bilanciamento nei limiti in cui sia
comunque assicurato un processo «giusto», come richiede l'art. 111,
primo comma, Cost. (sentenze n. 111 del 2022 e n. 317 del 2009).
8.- In definitiva, si ha che la scelta del legislatore, quanto al
processo del lavoro, di rimettere all'udienza di discussione la
decisione del giudice sull'autorizzazione, o no, della chiamata in
causa del terzo, richiesta tempestivamente dal convenuto nella
memoria ex art. 416 cod. proc. civ. - invece che anticiparla con
provvedimento reso dal giudice a seguito della costituzione in causa
del convenuto prima dell'udienza alla medesima stregua di quanto
avviene nel processo ordinario di cognizione, nonche', per effetto
della proposizione della domanda riconvenzionale, nello stesso rito
del lavoro - resta non irragionevole in quanto fondata ancora su una
valida ratio giustificativa, che non ha smarrito la sua portata,
resistendo al mutato contesto normativo sopra esaminato, e che
rappresenta essa stessa una peculiare declinazione del principio di
ragionevole durata del processo, in coerenza con le finalita' che
connotano tale rito speciale.
9.- Le questioni vanno, pertanto, dichiarate non fondate in
riferimento ad entrambi gli indicati parametri.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
degli artt. 418, primo comma, e 420, nono comma, del codice di
procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111,
secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova,
in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2023.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI