N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 2022
Ordinanza del 4 ottobre 2022 del Tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di P. G.. Reati e pene - Codice delle leggi antimafia - Violazioni al codice della strada - Previsione della pena dell'arresto da sei mesi a tre anni nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, qualora si tratti di persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 73.(GU n.16 del 19-4-2023 )
TRIBUNALE DI TERNI
Il Got dott. Helenia Ercoli, alla pubblica udienza del 4 ottobre
2022, nel procedimento in epigrafe indicato, nei confronti di P.G.,
in atti generalizzato; sentite le conclusioni formulate all'odierna
udienza dalle parti, pronuncia la seguente ordinanza.
1. Oggetto della questione di legittimita' costituzionale.
Il tribunale, consideratane la non manifesta infondatezza e la
rilevanza nel caso concreto, ritiene di dover accogliere la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, in relazione agli articoli 3, 25, secondo
comma, e 27, terzo comma della Costituzione, sollevata dall'imputato.
2. Rilevanza della questione.
La questione di legittimita' che viene rimessa al sindacato di
costituzionalita' ha rilevanza nel procedimento in corso, in quanto
il procedimento in esame verte sulla contestazione del reato p. e p.
dal citato art. 73.
In particolare, dagli atti di indagine acquisiti al giudizio
emerge che l'imputato e' stato sottoposto alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale con decreto del Tribunale di Terni
depositato il 5 ottobre 2016.
In data ... veniva sottoposto ad un controllo dagli agenti di
P.G. in servizio presso la Questura di Terni, mentre era alla guida
dell'autovettura targata ... dopo che la patente di guida gli era
stata revocata con provvedimento del ... della Prefettura di Terni.
Le emergenze processuali comprovano dunque una condotta
riconducibile a quella sanzionata dalla citata norma incriminatrice,
che, come noto, punisce con la pena dell'arresto da sei mesi a tre
anni la guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo
che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da
persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura
di prevenzione personale.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimita' ha da tempo
chiarito che «la depenalizzazione del reato di guida senza patente di
cui all'art. 116 del codice della strada a seguito del decreto
legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende all'ipotesi in cui
la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a
misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l'art. 73
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede un autonomo
reato» (Cassazione I, 6 agosto 2019, n. 35772; Cassazione V, 12
dicembre 2017, n. 8223/2018; Cassazione I, 13 giugno 2013, n. 27828;
Cassazione I, 18 febbraio 2013, n. 13626).
Nella specie, l'infrazione (guida con patente revocata) sussiste
ed e' stata commessa dall'imputato, sottoposto alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale.
Cio' posto, il presente giudizio non puo' essere definito in
assenza della soluzione della questione di legittimita'
costituzionale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto
ascritto all'imputato.
3. Non manifesta infondatezza.
Ad avviso del tribunale, anche alla luce della ordinanza della
Corte di cassazione - sezione VI penale n. 33749/2021, la
disposizione censurata viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto,
a seguito della depenalizzazione attuata con l'art. 1 del decreto
legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, la conduzione di veicoli senza
aver conseguito la corrispondente patente di guida e la guida senza
patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
fisici e psichici, non e' piu' prevista dalla legge come reato (salvo
il caso di recidiva nel biennio), perche' trasformata in illecito
amministrativo e oggi punita dall'art. 116, comma 15, primo periodo
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con sola la sanzione
amministrativa da 5.100 a 30.599 euro.
Ne deriva che, nell'attuale sistema normativo, l'essere stato
sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione
personale, pur essendo circostanza del tutto estranea al fatto-reato
(guida con patente revocata), rende punibile una condotta che, se
posta in essere da qualsiasi altro soggetto, non assume alcun
disvalore sul piano penale (salvo il caso di recidiva nel biennio).
Posto cio', richiamando quanto affermato dalla suddetta
ordinanza, «quanto ai parametri costituzionali e alla non manifesta
infondatezza» si ritiene «che l'art. 73 violi, anzi tutto, i principi
costituzionali di legalita' della pena e di orientamento della pena
stessa all'emenda del condannato ai quali in base agli articoli 25,
secondo comma e 27, terzo comma, della costituzione, deve attenersi
la legislazione penale in relazione ai criteri di selezione delle
fattispecie incriminatrici ed alla loro ragionevolezza (art. 3 della
Costituzione)».
La norma incriminatrice finisce, quindi, con il punire non tanto
la guida con patente revocata in se', quanto una qualita' personale
del soggetto che dovesse incorrervi, in aperta violazione del
principio di offensivita' del reato che, nella sua accezione
astratta, costituisce un limite alla discrezionalita' legislativa in
materia penale posto sotto il presidio della Corte costituzionale.
Sotto altro profilo, la disposizione e' infine in frizione con
l'art. 27, comma 3 della Costituzione, nella misura in cui
l'irrogazione di una sanzione penale determina un trattamento
punitivo sproporzionato rispetto al fatto commesso (sanzionato come
illecito amministrativo se commesso da altro soggetto), che sarebbe
percepito come ingiusto dal condannato e, percio', risulterebbe
inidoneo a svolgere la funzione rieducativa prescritta dall'art. 27,
terzo comma della Costituzione, sul rilievo che una pena palesemente
sproporzionata e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal
condannato, vanifica, gia' a livello di comminatoria legislativa
astratta, la finalita' rieducativa.
In conclusione, e' evidente l'illegittimita' costituzionale della
disposizione censurata sia per la disparita' di trattamento che
introduce, sia sotto il profilo strettamente logico-giuridico, in
omaggio ai principi di legalita', offensivita' e materialita' della
legge penale e del finalismo rieducativo della pena.
P. Q. M.
Il giudice, letto l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenuta la
rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo n.
159 del 6 settembre 2011 per contrasto, nei termini indicati in
motivazione, con gli articoli 3, 25, secondo comma e 27, terzo comma
della Costituzione;
Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Da' atto che l'ordinanza e' letta all'udienza del 04 ottobre 2022
alla presenza delle parti e che, ai sensi dell'art. 148, comma 5 del
codice di procedura penale, e' intesa come notificata a coloro che
sono o devono considerarsi presenti.
Dispone la notifica, a cura della cancelleria, della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la
comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
Terni, 4 ottobre 2022
Il Giudice onorario: Ercoli