COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 8 febbraio 2023 

Pedemontana Piemontese - Collegamento  tra  l'A4  (Torino-Milano)  in
localita'   Santhia',   Biella,    Gattinara    e    l'A26    (Genova
Voltri-Gravellona Toce) in localita' Ghemme tratta Masserano-Ghemme -
lotto 1, stralcio 1 e stralcio 2 approvazione progetto definitivo  ai
soli fini della definizione del nuovo limite di spesa programma delle
infrastrutture strategiche legge 21  dicembre  2001,  n.  443  (legge
obiettivo) (CUP C21B08000240001). (Delibera n. 2/2023). (23A02323) 
(GU n.93 del 20-4-2023)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di  seguito  CIPE,  nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,
n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio  2021,
per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche  in  vista
del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il  25  settembre  2015»,  il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile»,  di  seguito
CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima  data  ...  in  ogni  altra
disposizione vigente, qualunque  richiamo  al  CIPE  deve  intendersi
riferito al CIPESS»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che  all'art.
1, comma 5, ha  istituito  presso  questo  Comitato  il  «Sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  «Il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni»; 
  Vista la delibera CIPE  21  dicembre  2001,  n.  121,  che  riporta
all'allegato  1,  tra  i  «Sistemi  stradali  e   autostradali»   del
«Corridoio   plurimodale   padano»,   l'intervento   «Asse   stradale
pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)», e all'allegato  2,  tra  i
«Corridoi  autostradali  e  stradali»  della  Regione  Piemonte,   la
«Pedemontana piemontese»; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di  progetto,
di seguito CUP, e in particolare: 
    1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143,  come
successivamente integrata e modificata dalla successiva delibera CIPE
29 settembre 2004, n. 24, con la  quale  questo  stesso  Comitato  ha
definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che  il
CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti  amministrativi
e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di
investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati  dei
vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia   di   pubblica   amministrazione»,   come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  il  quale,
all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di  investimento  pubblico
deve essere dotato di un CUP e,  in  particolare,  ha  previsto,  tra
l'altro,  l'istituto  della  nullita'  degli   «atti   amministrativi
adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  che  dispongono  il
finanziamento pubblico o autorizzazione l'esecuzione di  progetti  di
investimento pubblico» in  assenza  dei  corrispondenti  codici,  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 
    3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano  straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia» e successive modificazioni, che all'art.  6  definisce  le
sanzioni applicabili in caso di mancata  apposizione  del  CUP  sugli
strumenti di pagamento; 
    4. il citato decreto-legge n. 76 del  2020,  e,  in  particolare,
l'art. 41, comma 1; 
  Vista  l'Intesa  generale  quadro  tra  il  Governo  e  la  Regione
Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003, che include la  «Pedemontana
piemontese» tra i «corridoi autostradali e stradali»; 
  Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la  quale  questo
Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale
riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che   il   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  di  seguito  MIT,  e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 42, comma 3, lettera d), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel quale,  in  particolare,
e'  previsto  che  la  voce  «imprevisti»  del  quadro  economico  di
progetto, di seguito QE, sia prevista «in  misura  non  superiore  al
dieci per cento»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  marzo  2011,  n.  35,  recante
«Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza
delle infrastrutture stradali» nonche' la  direttiva  (UE)  2019/1936
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  23  ottobre  2019  che
modifica la citata direttiva 2008/96/CE; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo  della  rete  transeuropea  dei  trasporti,  che  abroga  la
decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
7 luglio 2010; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  che  istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari  e
visti, in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  recante
«Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi  alle
infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli
articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante
«Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni; 
    2. la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15, che -  ai  sensi  del
comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n.  90  del  2014  -
aggiorna le  modalita'  di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n.
45; 
  Vista la delibera CIPE 1° agosto 2014, n. 26, con la  quale  questo
Comitato ha espresso il parere sull'XI «Allegato infrastrutture  alla
nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013»,  che
include,  nella  «Tabella  0   -   Programma   delle   infrastrutture
strategiche», nell'ambito  dell'infrastruttura  «Asse  Pedemontano  -
Piemonte, Lombardia, Veneto», l'intervento «Collegamento autostradale
Pedemontana piemontese»; 
  Visto il citato decreto legislativo n.  50  del  2016  e  visti  in
particolare: 
    1. l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2. l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato  di  coordinamento  per
l'alta  sorveglianza  delle  infrastrutture  e   degli   insediamenti
prioritari,  ha  assorbito  ed  ampliato  tutte  le  competenze   del
previgente Comitato di coordinamento per  l'alta  sorveglianza  delle
grandi opere; 
    4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  seguito  MIT,
provvede, tra l'altro, alle attivita' di supporto a  questo  Comitato
per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti
aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari  per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura
l'istruttoria sui progetti di fattibilita'  e  definitivi,  anche  ai
fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo  Comitato
in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per  lo  sviluppo
del  Paese,  proponendo  a  questo  stesso  Comitato   le   eventuali
prescrizioni per l'approvazione del progetto; 
    5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    6. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto  nel  medesimo  decreto  legislativo   n.   50   del   2016,
stabiliscono rispettivamente che: 
      6.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
      6.2.  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le  infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      6.3. le procedure per  la  valutazione  di  impatto  ambientale
delle grandi opere  avviate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016,  secondo  la  disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Visto l'art. 1, comma 212, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228
(legge di stabilita' 2013), che ha assegnato alla  Regione  Piemonte,
per l'anno  2015,  un  contributo  di  80  milioni  di  euro  per  la
realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana piemontese»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  recante  «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive» (c.d. «Sblocca Italia»), convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,  e  visto  in
particolare l'art. 3, che: 
    1. ai commi 1 e 1-bis, ha incrementato la dotazione del Fondo  di
cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    2. al comma 2, ha stabilito  che  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, siano  finanziati,  a  valere
sulle risorse del Fondo sopra richiamato, tra l'altro, gli interventi
di cui alla lettera c) del comma stesso,  «appaltabili  entro  il  30
aprile 2015 e cantierabili entro il 31  ottobre  2015»,  compreso  il
«Collegamento stradale Masserano-Ghemme»; 
    3. al comma 3-bis ha stabilito che,  ai  fini  della  revoca  dei
finanziamenti, «le condizioni di appaltabilita' e di  cantierabilita'
si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti  di
cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre 2021»; 
    4.  al  comma  4,  lettera  e),   ha   previsto   la   «riduzione
dell'autorizzazione di spesa», «quanto a 79,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2015», di cui al suddetto art. 1, comma 212,  della  legge  n.
228  del  2012,  lasciando  disponibili  200.000  euro   per   l'asse
autostradale «Pedemontana piemontese»; 
    5. al comma  5,  ha  previsto  che  «il  mancato  rispetto  delle
condizioni  fissate  dal  comma  3-bis  determina   la   revoca   del
finanziamento assegnato»; 
  Visto il decreto 4 marzo 2015, n. 82,  con  il  quale  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, ha, tra l'altro: 
    1. previsto che «l'utilizzo dei  contributi  per  gli  interventi
relativi agli interventi di  competenza  di  ANAS»  avvenga  mediante
trasferimento dei finanziamenti a favore dei soggetti beneficiari  da
parte delle Direzioni generali del MIT competenti per  gli  specifici
interventi, «sulla base del nulla osta al pagamento, previa  verifica
dello  stato  di  realizzazione  dei  lavori,  dei  relativi  crediti
maturati nel  rispetto  del  piano  delle  erogazioni  elaborato  dai
soggetti beneficiari  medesimi  in  raccordo  al  cronoprogramma  dei
lavori, nonche' previa verifica dell'insussistenza di  contenzioso  o
riserve da parte dei soggetti esecutori, ...»; 
    2. previsto che i requisiti di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del
decreto-legge n. 133 del 2014 si dovessero intendere soddisfatti, per
l'«asse viario Masserano-Ghemme», al verificarsi della  presentazione
all'allora struttura tecnica di missione  del  MIT  degli  «elaborati
progettuali idonei per la sottoposizione all'approvazione del CIPE»; 
    3. quantificato i finanziamenti da attribuire agli interventi  di
cui al richiamato art. 3, comma 2, lettera c), del  decreto-legge  n.
133  del  2014,  tra  cui  80  milioni  di  euro  per  il   succitato
«Collegamento stradale Masserano-Ghemme», imputati per 10 milioni  di
euro sull'anno 2017 e 70 milioni di euro sull'anno 2018; 
  Vista la delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 23, con la  quale  questo
Comitato ha tra l'altro: 
    1. individuato la societa' ANAS S.p.a., di  seguito  ANAS,  quale
soggetto  aggiudicatore   dell'intervento   denominato   «Pedemontana
piemontese»; 
    2. previsto che gli oneri relativi ai rapporti attivi  e  passivi
in cui ANAS sarebbe  potuta  subentrare  a  Concessioni  Autostradali
Piemontesi  S.p.a.,  precedente  soggetto  aggiudicatore,   dovessero
essere «limitati alle  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  gia'
assunte strettamente correlate  alla  progettazione  e  realizzazione
dell'opera  e  comunque  posti  a  carico  delle  risorse   assegnate
all'opera medesima senza dar luogo a maggiori oneri  a  carico  della
stessa ANAS»; 
    3. previsto  che  ANAS  avrebbe  dovuto  presentare  al  MIT  una
relazione   che   desse   «conto   della   sentenza   del   Tribunale
amministrativo regionale del Piemonte che dichiara  l'estinzione  del
contenzioso pendente e dell'avvenuto pagamento dell'importo di  1,450
milioni di euro al RTI SATAP, come previsto dall'atto transattivo  18
marzo 2016»; 
    4. previsto che la Regione Piemonte avrebbe  dovuto  riferire  al
MIT, che a sua volta avrebbe informato questo  Comitato,  «in  merito
all'utilizzo delle risorse residue, per l'importo  di  200.000  euro,
che l'art. 1, comma 212, della legge n. 228/2012, ha  assegnato  alla
regione   medesima   per   la   realizzazione   della    "Pedemontana
piemontese"»; 
  Vista la delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 54, con la quale questo
Comitato  ha  approvato  il  «Piano  operativo   infrastrutture   FSC
2014-2020 di competenza del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti»,  allegato  alla  delibera  stessa  e  che  comprende   il
«Collegamento tra l'A4 (Torino-Milano) in localita' Santhia', Biella,
Gattinara e l'A26 (Genova  Voltri-Gravellona)  in  localita'  Ghemme.
Lotto  1,  stralcio  2»  tra  i  «Completamenti  di  itinerari   gia'
programmati» di cui all'«Asse tematico A: Interventi stradali»; 
  Vista la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 65, con  la  quale  questo
Comitato ha approvato lo schema di Contratto di  programma  2016-2020
tra MIT e ANAS, di  seguito  CdP  ANAS,  a  seguito  della  quale  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  ha  emanato  il  decreto  di
approvazione 27 dicembre 2017, n. 588, registrato il 29 dicembre 2017
dalla Corte dei conti con provvedimento n. 1-4640; 
  Vista la delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 44, con la quale questo
Comitato ha approvato l'aggiornamento 2020  del  CdP  ANAS,  l'ultimo
prima del nuovo Contratto di programma ANAS 2021-2025; 
  Visto  il  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e  autostradali»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge   9
novembre 2021, n. 156; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
dicembre 2021, con la quale sono state fornite  «linee  di  indirizzo
sull'azione del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile per l'anno 2022», prevedendo  che
i progetti ed i piani di investimenti pubblici sottoposti all'esame e
all'approvazione di questo Comitato dovranno  essere  orientati  alla
sostenibilita'; 
  Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021,  n.  77,  con  la  quale
questo  Comitato   ha   approvato,   con   le   prescrizioni   e   le
raccomandazioni  proposte  dal  MIT,  il  progetto  definitivo  della
«Pedemontana piemontese - Collegamento tra  l'A4  (Torino-Milano)  in
localita'   Santhia',   Biella,    Gattinara    e    l'A26    (Genova
Voltri-Gravellona Toce) in localita' Ghemme, tratta  Masserano-Ghemme
-  lotto  1,  stralcio  1  e  stralcio  2»,  anche  ai   fini   della
localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo  preordinato
all'esproprio e della dichiarazione  di  pubblica  utilita',  per  un
importo complessivo dell'investimento  pari  a  214.285.634,05  euro,
comprensivo  di  10.035.634,05  euro   per   il   recepimento   delle
prescrizioni  accolte  nell'ambito  della  fase   autorizzativa   del
progetto; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che ha consentito  l'aggiornamento
dell'elenco prezzi ANAS; 
  Vista la delibera CIPESS 27 dicembre 2022,  n.  43,  con  la  quale
questo  Comitato  ha  approvato  l'atto  aggiuntivo   al   CdP   ANAS
(2016-2020); 
  Vista la nota 20 dicembre 2022, n. 42948, con la quale  il  MIT  ha
chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima  seduta  utile
di questo  Comitato  della  proposta  di  approvazione  del  progetto
definitivo per appalto integrato relativo  all'intervento  denominato
«Pedemontana Piemontese - Collegamento tra  l'A4  (Torino-Milano)  in
localita'   Santhia',   Biella,    Gattinara    e    l'A26    (Genova
Voltri-Gravellona)  in  localita'  Ghemme.  Tratta  Masserano-Ghemme.
Lotto  1  stralcio  1  e  stralcio  2»,  trasmettendo   la   relativa
documentazione istruttoria e proponendo al CIPESS di: 
    1. riapprovare, ai soli fini della definizione del  nuovo  limite
di  spesa  pari  a  384.452.760,96  euro,  il   progetto   definitivo
dell'intervento gia' assentito con delibera di questo Comitato del 22
dicembre 2021, n. 77 per  un  importo  complessivo  dell'investimento
pari  a  214.285.634,04  euro,  con  le   medesime   prescrizioni   e
raccomandazioni contenute nella medesima delibera; 
    2. dare mandato al soggetto aggiudicatore,  ANAS,  di  proseguire
con le successive fasi progettuali  e  di  realizzazione  dell'opera,
recependo le prescrizioni e  raccomandazioni,  riferite  al  progetto
definitivo; 
  Vista  la  nota  21  dicembre  2022,  n.  7127,  con  la  quale  il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica, di seguito DIPE, ha  chiesto  al  MIT  alcuni  chiarimenti
istruttori in merito in particolare a: 
    1. confronto dei quadri economici; 
    2. incrementi di costo dell'importo totale rispetto alla delibera
di questo Comitato del 22 dicembre 2021, n. 77, di circa 170  milioni
di euro; 
    3. variazioni del prezziario ANAS; 
  Vista la nota 21 dicembre 2021, n. 14560, del MIT con la quale sono
stati forniti alcuni chiarimenti richiesti con la sopra  citata  nota
DIPE; 
  Vista la nota 12 gennaio 2023, n. 282, con  la  quale  il  DIPE  ha
chiesto al MIT ulteriori chiarimenti istruttori in merito a: 
    1. convenzione fra MIT, ANAS e Autostrade per l'Italia S.p.a., di
seguito ASPI, per il trasferimento ad ASPI della gestione del  tratto
di strada tra la nuova barriera di esazione e l'innesto con l'A26, di
seguito convenzione; 
    2. maggiori incrementi di costo,  dovuti  sostanzialmente  a  tre
macro-voci (corpo stradale +31,5%, pari  a  +34,5  milioni  di  euro,
viadotto  fiume  Sesia  +50,7%,  pari  a  +20,5  milioni  di  euro  e
adeguamento tombini e condotte +47,4%, pari a +4,1 milioni di euro); 
    3. compatibilita' dell'opera con  gli  obiettivi  in  materia  di
sviluppo sostenibile; 
  Vista la nota ANAS prot. n. 50087 del 23 gennaio 2023, con la quale
sono descritte le motivazioni  di  dettaglio  che  hanno  determinato
l'incremento di costo dell'intervento,  inclusi  gli  approfondimenti
progettuali a seguito di prescrizioni; 
  Vista la nota 25 gennaio 2023, n. 954, con  la  quale  il  MIT  nel
fornire  i   suddetti   ulteriori   chiarimenti   istruttori   e   la
documentazione  richiesta,  ha  ritrasmesso   nuovamente   tutta   la
documentazione istruttoria, di cui alla precedente nota n. 42948  del
2022 che, pertanto, la sostituisce integralmente; 
  Vista la nota 2 febbraio 2023, n. 3927, con la quale  il  Ministero
della cultura ha  indicato  che  il  «Proponente  deve  inviare  alla
competente soprintendenza il nominativo della ditta  incaricata  alla
esecuzione del piano  di  indagini  archeologiche,  la  comunicazione
della  data  di  inizio  attivita'  e  gli   esiti   delle   indagini
archeologiche»; 
  Vista la prescrizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, acquisita agli atti del DIPE  con  nota  del  6  febbraio
2023, n. 1139, con la quale si  chiede  ad  ANAS  di  «rispettare  le
condizioni ambientali dettate con il parere della Commissione VIA  n.
3281/2020 anche al fine della verifica della loro osservanza e  della
corretta realizzazione», come citato nei punti n. 20 e  n.  21  degli
aspetti tecnico-procedurali della delibera di questo Comitato del  22
dicembre 2021, n. 77, qui integralmente richiamata; 
  Vista la nota 7 febbraio 2023, n. 3141, con  la  quale  il  MIT  ha
trasmesso la convenzione sottoscritta tra le parti in data 7 febbraio
2023 e, con riferimento agli incrementi rilevati in talune  voci  del
QE,  ha  confermato   l'importo   relativo   agli   «imprevisti»   in
15.616.883,45 euro (pari al 5,16% dell'importo dei lavori)  e  quello
degli «oneri di investimento» in 31.743.805,95 euro (pari al  9%  del
valore dei lavori, che costituisce la quota massima riconoscibile  ai
sensi della normativa vigente); 
  Considerato che sotto l'aspetto dello sviluppo sostenibile  l'opera
garantisce, in particolare: 
    1.  il  perseguimento  delle  tre   dimensioni   dello   sviluppo
sostenibile - economia, ambiente e sociale (inteso  come  equita')  -
declinati con diversi indicatori tanto nel nuovo Green Deal  europeo,
a cui sono dedicati i Fondi del Next Generation EU e quindi del  PNRR
italiano, tanto dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite che  costituisce
il  quadro  di  riferimento  globale  per   l'impegno   nazionale   e
internazionale per lo sviluppo sostenibile; 
    2. un'analisi di tipo «multicriteria»  sulla  base  dei  seguenti
indicatori ambientali e paesaggistici: vincoli e  tutele  naturali  e
culturali; rumore; atmosfera; vibrazioni; 
    3. l'obiettivo di aumentare il livello di servizio, di migliorare
la sicurezza stradale e  il  benessere  delle  persone  riducendo  le
disuguaglianze territoriali, economiche e sociali e ad accrescere  la
competitivita' delle imprese nel rispetto dell'ambiente; 
    4. la promozione della salute e del benessere che sara'  ottenuta
attraverso  la  riduzione  e  la  fluidificazione  del  traffico   in
prossimita' degli  abitati  dei  Comuni  di  Brusnengo,  Gattinara  e
Romagnano Sesia lungo la S.P. 142  storica,  che  porteranno  ad  una
conseguente  riduzione  delle  emissioni  atmosferiche,  acustiche  e
vibrazionali nonche' dell'incidentalita'; 
    5. un contributo alla crescita economica e sociale sia locale che
territoriale,  attraverso  l'aumentata  capacita'  trasportistica   e
interazione degli scambi interregionali di persone e merci; 
  Preso atto che: 
    1.  il  progetto  definitivo  per  l'appalto  integrato,  il  cui
aggiornamento  progettuale  -  intervenuto  dopo  l'approvazione  del
progetto definitivo con delibera di questo Comitato del  22  dicembre
2021, n. 77 - non ha modificato  la  localizzazione  dell'intervento,
non ha richiesto la disponibilita' di maggiori aree da espropriare  e
non  ha  introdotto  innovazioni  atte  a   rendere   inefficaci   le
autorizzazioni gia' acquisite in fase approvativa; 
    2. il costo  stimato  dell'investimento  (Lavori  -  sicurezza  e
servizi,  somme  a  disposizione  e   oneri   d'investimento),   come
illustrato nel QE del progetto definitivo per appalto integrato, pari
a 384.452.760,96 euro,  comprende  la  valorizzazione  delle  diverse
prescrizioni e delle opere compensative richieste  nell'ambito  della
fase autorizzativa del progetto definitivo e  nei  pareri  rilasciati
nell'ambito della Conferenza di servizi; 
    3. il recepimento delle prescrizioni e delle  raccomandazioni  ha
comportato un maggior impegno di spesa pari a 90.012.786,51 euro  (di
cui 81.744.909,30 euro per lavori sicurezza e  servizi,  3.712.089,85
euro per le somme a disposizione e 4.555.787,36 per i relativi  oneri
d'investimento); 
    4. le prescrizioni che hanno comportato  i  maggiori  aumenti  in
valore assoluto risultano essere dovute all'aggiornamento  del  corpo
del rilevato dallo svincolo  di  Gattinara  a  fine  intervento  e  a
modifiche al viadotto sul Fiume Sesia; 
    5. il  limite  di  spesa  e'  comprensivo  dell'aggiornamento  al
prezziario ANAS 2022 rev. 02 attualmente in vigore (che  comporta  un
incremento medio  dei  prezzi  superiore  al  40%),  con  un  aumento
complessivo di costo di 80.154.340,40 euro; 
    6. la voce  «somme  a  disposizione»  ricomprende  le  spese  per
imprevisti, e risulta aumentata da 4,6 milioni di euro a  circa  15,6
milioni di euro, con un valore  in  termini  percentuali  del  5,16%,
rientrante nel limite massimo del 10 per cento previsto dall'art. 42,
comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
207 del 2010; 
    7. gli «oneri di investimento», che nel precedente QE di cui alla
delibera n. 77 del 2021 erano calcolati in misura dell'11,20%, nel QE
aggiornato, oggetto della presente deliberazione, sono ridotti al 9%,
percentuale  che  corrisponde  al  limite   massimo   consentito   in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 2-quaterdecies, del
decreto-legge n. 121 del 2021, sopra citato; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT, e  nel
rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni previste  nella  citata
delibera di questo Comitato del 22  dicembre  2021,  n.  77  relativa
all'approvazione del progetto definitivo, ed in particolare che: 
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
      1. il progetto  prevede  la  realizzazione  di  una  strada  di
categoria B  «extraurbana  principale»,  ai  sensi  del  decreto  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  5  novembre  2001,
recante «Norme funzionali e  geometriche  per  la  costruzione  delle
strade», di circa 15 km, che collega la S.P. 142 «Biellese  Variante»
con l'autostrada A26, con due corsie per senso di marcia  e  banchine
laterali per una larghezza complessiva di 22 m.; 
      2. le maggiori opere sono costituite  da  quattro  svincoli  (a
Masserano,  Roasio,  Gattinara  e  Ghemme  con  interconnessione  con
l'A26), un viadotto sul fiume Sesia, cinque ponti, sei cavalcavia (di
cui uno autostradale), sei  sottopassi  scatolari,  una  barriera  di
esazione alla progressiva km 38+800); 
      3. dall'istruttoria e la relazione tecnica generale  emerge  la
necessita' di una specifica convenzione relativamente  alla  cessione
alla medesima ASPI dell'area di esazione e  del  tratto  autostradale
compreso tra l'area di  esazione  stessa  e  lo  svincolo  di  Ghemme
sull'A26; 
      4. il Ministero ha  indicato  nella  relazione  istruttoria  le
integrazioni   progettuali   necessarie   per   il   rispetto   delle
prescrizioni e raccomandazioni  previste  nella  delibera  di  questo
Comitato del 22 dicembre 2021, n. 77, tra le quali quelle  che  hanno
comportato un maggior incremento dei costi sono le seguenti: 
        4.1. aggiornamento del corpo del rilevato dallo  svincolo  di
Gattinara  a  fine  intervento,  ivi   compreso   tratto   A26,   con
allargamento del rilevato del casello di esazione  e  modifica  della
pendenza delle scarpate - Richiesta di ASPI; 
        4.2.  viadotto  sul  Fiume  Sesia:  inserimento  marciapiede,
modifica  schema  di  vincolo,  aggiornamento  sistema  «Riprap»  per
protezione delle pile, aggiornamento fondazioni per tener conto delle
condizioni  scalzamento  avvenuto,  aggiornamento   delle   verifiche
strutturali dell'impalcato considerando tutti gli elementi principali
e secondari con conseguente modifica dell'incidenza della carpenteria
metallica - Richiesta di ASPI; 
        4.3.  tombini:  adeguamento  delle   sezioni   dei   tombini,
inserimento dispositivi  per  passaggio  condotte)  -  Richiesta  del
Consorzio di bonifica; 
      5. il Ministero ha inoltre indicato nella relazione istruttoria
le  integrazioni  progettuali  necessarie  per  il   rispetto   delle
prescrizioni e raccomandazioni di ASPI: 
        5.1. per quanto  concerne  l'adeguamento  dell'infrastruttura
autostradale A26 e per le  rampe  dello  svincolo  di  Ghemme  dovra'
essere  utilizzata  una  sovrastruttura  stradale  coerente  con  gli
standard autostradali, in ottemperanza  alla  specifica  prescrizione
ASPI; 
        5.2. per il cavalcavia dell'autostrada A26 svincolo Ghemme si
prevede la modifica della tipologia dell'opera con il raddoppio della
luce, da  campata  singola  a  tre  campate  oltre  l'inserimento  di
marciapiedi di servizio; 
        5.3. incremento da sette a undici  porte  di  ingresso/uscita
nella barriera di esazione; 
        5.4. adeguamenti strutturali del sottovia dello  svincolo  di
Ghemme, senza modifica della geometria e della posizione; 
    sotto l'aspetto attuativo: 
      1. il soggetto aggiudicatore dell'intervento e'  confermato  in
ANAS; 
      2. per  l'esecuzione  dell'intervento,  ANAS  potra'  ricorrere
all'appalto   integrato,   ovvero   all'affidamento   congiunto    di
progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli  interventi
infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a
seguito di eventi  sismici»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55 (che aveva previsto  la  possibilita'  di
ricorrere all'appalto integrato in deroga sino al 31 dicembre  2020),
novellato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120  (che  aveva
prorogato tale scadenza al 31 dicembre 2021), e dal decreto-legge  31
maggio 2021, n.  77,  recante  «Governance  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
amministrative e di  accelerazione  e  snellimento  delle  procedure»
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  2021,  n.  108
(che ha prorogato ulteriormente tale scadenza al 30 giugno 2023); 
      3. il CUP attribuito all'intervento e' C21B08000240001; 
      4. per la realizzazione dell'intervento sono previsti:  novanta
giorni  naturali   consecutivi   per   la   progettazione   esecutiva
e millequattrocentoquaranta   giorni   naturali    consecutivi    per
l'esecuzione dei lavori, come  risulta  dal  cronoprogramma  allegato
alla documentazione progettuale; 
    sotto l'aspetto finanziario: 
      1. il costo del progetto definitivo, approvato con la  delibera
di  questo  Comitato  del  22  dicembre  2021,  n.  77  ammontava   a
complessivi 214.285.634,05 euro, come risultava dal seguente QE: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      2. i valori del QE del progetto  approvato  dalla  delibera  di
questo Comitato del 22 dicembre 2021, n. 77 erano  stati  valorizzati
con l'applicazione dell'elenco prezzi ANAS ufficiale del 2018; 
      3. l'incremento di costo dell'intervento, pari a 170.167.126,91
euro,  rispetto  all'importo  approvato  dalla  delibera  di   questo
Comitato del 22 dicembre 2021, n. 77, e' dovuto: 
        3.1. all'aggiornamento dei prezzi  unitari  ai  piu'  recenti
prezzari ANAS (rev. 2 del 2022) che hanno registrato aumenti del  42%
circa rispetto ai prezzari utilizzati  per  la  valutazione  iniziale
degli interventi, a causa del caro materiali e dell'energia; 
        3.2. alla valorizzazione delle prescrizioni e raccomandazioni
previste nella delibera di questo Comitato del 22 dicembre  2021,  n.
77; 
      4. il nuovo  costo  complessivo  dell'investimento  e'  pari  a
384.452.760,96 euro, come risulta dal seguente QE: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      5. la copertura finanziaria e' cosi' determinata: 
        5.1. 79.550.000,00  euro  dalle  risorse  di  cui  al  citato
decreto-legge n. 133 del 2014 (Sblocca Italia); 
        5.2. 124.700.000,00 euro dalle risorse di cui  alla  delibera
CIPE n. 54 del 2016 (Fondo FSC 2014-2020); 
        5.3. 180.202.760,96 euro come previsto  dall'atto  aggiuntivo
2022 al CdP ANAS, con risorse di cui all'art.  1,  comma  397,  della
legge n. 234 del 2021, di cui 10.035.634,05 euro, individuati in sede
di approvazione del progetto definitivo con delibera n. 77 del 2021 e
provvisoriamente coperti, come disposto dall'art. 1, comma 873, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita'  2016),  mediante
temporaneo parziale definanziamento dell'intervento  CA152  «SS125  -
Nuova S.S. 125/133bis Olbia -  Palau.  Tratta  Olbia  Nord  -  al  Km
330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B», previsto nel  CdP  ANAS  e
all'epoca della delibera non immediatamente cantierabile; 
        5.4. nelle more della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della delibera di approvazione dell'atto aggiuntivo 2022 al CdP  ANAS
e del perfezionamento dell'atto contrattuale, al fine  di  consentire
l'immediato avvio delle procedure di gara, ANAS ha chiesto al MIT  di
utilizzare il meccanismo dell'anticipazione di cui all'art. 1,  comma
873, della legge n. 208 del 2015, attraverso il  temporaneo  parziale
definanziamento dei seguenti interventi: 
          5.4.1. FI526 «S.S. n. 2  Cassia  -  lotto  Siena  (viadotto
Monisindoli sulla S.S. 223  di  Paganico)  -  svincolo  di  Monteroni
d'Arbia  Nord»  intervento  previsto  nel  Contratto   di   programma
2016-2020, finanziato per 90.000.000,00 euro da Fondo unico ANAS,  di
non immediata cantierabilita' - per l'importo di 84.202.760,96 euro; 
          5.4.2. MI639 «S.S. n. 300 di Passo Gavia  -  intervento  di
by-pass viario sulla ex S.P. 29 di 3 km sezione categoria C1  innesto
abitato S. Caterina all'altezza  dell'immissione  torrente  Sobretta,
per ricondursi sulla ex S.P. del Gavia in corrispondenza dell'abitato
di San Antonio, per la messa in sicurezza della  frana  del  Ruinon»,
intervento previsto nel Contratto di programma 2016-2020,  finanziato
per 100.000.000,00  euro  da  Fondo  unico  ANAS,  di  non  immediata
cantierabilita' - per l'importo di 96.000.000,00 euro; 
      6. le modalita' di revisione dei prezzi prevedono che, in  caso
di riduzione dei nuovi prezzari di riferimento, ANAS assicura che nel
caso  in  cui  «i  prezzi  possano  registrare  delle   significative
riduzioni  in  tempi  utili,  si  evidenzia  che  il  bando  di  gara
provvedera', ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,
specifiche clausole  di  revisione  dei  prezzi  applicabili  sia  in
aumento che in diminuzione»; 
      7. la previsione di utilizzo dei suddetti finanziamenti  e'  la
seguente: 
 
=====================================================================
|              |       |       |      |      |         |(importi in |
|              |       |       |      |      |         | milioni di |
|              |       |       |      |      |         |   euro)    |
+==============+=======+=======+======+======+=========+============+
|  Annualita'  | 2023  |  2024 | 2025 | 2026 |  2027   |   Totale   |
+--------------+-------+-------+------+------+---------+------------+
|    Spese     |  50   |  80   |  90  |  90  | 74,452  |  384,452   |
+--------------+-------+-------+------+------+---------+------------+
 
  Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  svolta  ai  sensi  della
delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante  «Regolamento  interno
del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica»,
cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre  2020,  n.  79,
recante «Regolamento interno del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile»; 
  Considerate le richieste del DIPE e del Ministero  dell'economia  e
delle finanze rappresentate nel corso della riunione preparatoria del
Comitato, ed in particolare riguardo la necessita'  di  sottoscrivere
la  convenzione,  come  gia'  prescritto  dalla  delibera  di  questo
Comitato del 22 dicembre 2021, n. 77; 
  Preso  atto,  in  particolare,   che   la   convenzione,   per   il
trasferimento alla stessa ASPI della gestione del  tratto  di  strada
tra la nuova barriera di esazione (alla progressiva km  38+800  della
nuova strada di «tipo B») e l'A26 e'  stata  trasmessa  dall'ANAS  al
MIT, con nota prot. n. 50450 del 24 gennaio 2023; 
  Preso atto, altresi', che la competente Direzione generale del MIT,
ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera h), del Contratto di programma
MIT-ANAS 2016-2020, ha espresso la propria valutazione ai fini  della
sottoscrizione della stessa; 
  Vista la convenzione sottoscritta dalle parti in  data  7  febbraio
2023, come risulta dalla documentazione inviata dal MIT con la  sopra
citata nota n. 3141 del 7 febbraio 2023; 
  Vista  la  nota  n.  1246-P  dell'8   febbraio   2023   predisposta
congiuntamente  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica e dal Ministero dell'economia e delle  finanze  e  posta  a
base dell'esame  della  presente  proposta  nell'odierna  seduta  del
Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da  riportare
nella presente delibera; 
  Considerato che l'art. 4,  comma  12-quater  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55 prevede che  in  caso  di  assenza  o  impedimento
temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato  e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita'  di
Vice Presidente del Comitato stesso; 
  Su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
  Considerato il dibattito svolto in seduta; 
 
                              Delibera: 
 
  Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per  gli  effetti
del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi  1,
1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  del  decreto
legislativo n. 163 del  2006,  e  successive  modificazioni,  da  cui
deriva la sostanziale applicabilita' di tale  previgente  disciplina,
di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure,
anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 
1.  Approvazione  del  progetto  definitivo  ai   soli   fini   della
definizione del nuovo limite di spesa. 
  1.1.  E'  approvato  il  progetto  definitivo  della   «Pedemontana
piemontese -  Collegamento  tra  l'A4  (Torino-Milano)  in  localita'
Santhia', Biella, Gattinara e l'A26 (Genova  Voltri-Gravellona  Toce)
in localita' Ghemme, tratta Masserano-Ghemme - lotto 1, stralcio 1  e
stralcio 2», ai soli fini  della  definizione  del  nuovo  limite  di
spesa, pari a 384.452.760,96 euro, al netto di IVA, nel  rispetto  di
quant'altro gia' previsto dalla delibera CIPESS 22 dicembre 2021,  n.
77,  ivi  incluse  le  prescrizioni  e  raccomandazioni   ancora   da
adempiere,  la  cui  ottemperanza  non  potra'  comunque   comportare
ulteriori incrementi del limite di spesa. 
  1.2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 1.1. ed ai
fini della localizzazione urbanistica, dell'apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita',
rimangono valide le disposizioni approvate  con  delibera  CIPESS  22
dicembre 2021, n. 77, con le relative scadenze. 
  1.3. ANAS S.p.a. e' autorizzata a procedere con le successive  fasi
progettuali,  nelle  quali  dovra'  includere  anche   le   modifiche
presentate ai fini della definizione del  nuovo  limite  di  spesa  e
apportate  a  valle  degli  adeguamenti  progettuali  conseguenti  al
recepimento delle prescrizioni effettuate, incluse quelle di ASPI. 
  1.4. Il finanziamento del progetto, di cui al precedente punto 1.1.
e sulla base delle precedenti premesse, e'  imputato  sulle  seguenti
risorse: 
    1.4.1. 79.550.000,00 euro dalle risorse di cui  al  decreto-legge
n. 133 del 2014 (Sblocca Italia); 
    1.4.2. 124.700.000,00 euro dalle risorse  di  cui  alla  delibera
CIPE 1° dicembre 2016, n. 54 (Fondo FSC 2014-2020); 
    1.4.3. 180.202.760,96 euro  come  previsto  dall'atto  aggiuntivo
2022 al Contratto di programma 2016-2020 di ANAS S.p.a., con  risorse
di cui all'art. 1, comma 397, della legge n. 234  del  2021,  di  cui
10.035.634,05 euro, individuati in sede di approvazione del  progetto
definitivo con delibera CIPESS n.  77  del  2021  e  provvisoriamente
coperti, come  disposto  dall'art.  1,  comma  873,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), mediante temporaneo
parziale definanziamento dell'intervento identificato con codice ANAS
«CA152» e denominato «S.S. n. 125 - Nuova S.S. n. 125/133bis Olbia  -
Palau. Tratta Olbia Nord - al Km 330+800  San  Giovanni,  adeguamento
tipo B», previsto nel Contratto di  programma  2016-2020  di  ANAS  e
all'epoca della delibera non immediatamente cantierabile; 
    1.4.4. nelle more della pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della delibera di approvazione dell'atto aggiuntivo 2022 al Contratto
di programma  2016-2020  di  ANAS  e  del  perfezionamento  dell'atto
contrattuale, al fine di consentire l'immediato avvio delle procedure
di  gara,  ANAS  ha  chiesto  al  MIT  di  utilizzare  il  meccanismo
dell'anticipazione di cui all'art. 1, comma 873, della legge  n.  208
del 2015,  attraverso  il  temporaneo  parziale  definanziamento  dei
seguenti interventi: 
      1.4.4.1. codice FI526 «S.S. n. 2 Cassia - lotto Siena (viadotto
Monisindoli sulla S.S. 223  di  Paganico)  -  svincolo  di  Monteroni
d'Arbia  Nord»  intervento  previsto  nel  Contratto   di   programma
2016-2020 di ANAS S.p.a., finanziato per 90.000.000,00 euro da  Fondo
unico ANAS, di non  immediata  cantierabilita'  -  per  l'importo  di
84.202.760,96 euro; 
      1.4.4.2. codice MI639 «S.S. n. 300 di Passo Gavia -  intervento
di by-pass viario sulla ex S.P. n. 29 di 3 km  sezione  categoria  C1
innesto abitato  S.  Caterina  all'altezza  dell'immissione  torrente
Sobretta, per ricondursi sulla ex S.P. del  Gavia  in  corrispondenza
dell'abitato di San Antonio, per la messa in  sicurezza  della  frana
del Ruinon», intervento previsto nel Contratto di programma 2016-2020
di ANAS S.p.a., finanziato per 100.000.000,00  euro  da  Fondo  unico
ANAS,  di  non  immediata  cantierabilita'   -   per   l'importo   di
96.000.000,00 euro. 
  1.5. ANAS S.p.a. deve comunicare  tempestivamente  alla  competente
soprintendenza il nominativo della ditta incaricata  alla  esecuzione
del Piano di indagini archeologiche, la comunicazione della  data  di
inizio attivita' e gli esiti delle indagini archeologiche. 
  1.6. ANAS S.p.a. deve rispettare le condizioni  ambientali  dettate
con il parere della Commissione VIA n. 3281/2020 anche al fine  della
verifica della loro osservanza e della corretta realizzazione. 
2. Convenzione. 
  2.1. La  convenzione  fra  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, ANAS S.p.a.  e  Autostrade  per  l'Italia  S.p.a.  per  il
trasferimento ad Autostrade per l'Italia S.p.a.  della  gestione  del
tratto di strada tra la nuova barriera di esazione  e  l'innesto  con
l'autostrada A26, non dovra' comportare ulteriori  maggiori  oneri  a
carico dell'intervento in oggetto. 
3. Disposizioni finali. 
  3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti relativi al progetto in esame. 
  3.2. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non  poter  dare
seguito a qualcuna di dette  raccomandazioni,  fornira'  al  riguardo
puntuale motivazione, in modo da consentire al  Ministero  competente
di esprimere le proprie valutazioni  e  di  proporre,  se  del  caso,
misure alternative. 
  3.3. La societa' ANAS  S.p.a.  si  adoperera'  per  l'accelerazione
delle  procedure,  anche  in  fase  realizzativa,  e  ad  una  pronta
revisione dei prezzi nel caso in cui gli stessi dovessero registrare,
in tempi utili, significative riduzioni nei nuovi ulteriori prezziari
rispetto al prezziario ANAS rev. 2.0 del 2022. 
  3.4. In ogni caso ANAS S.p.a., con apposite  comunicazioni,  terra'
informati tempestivamente il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   sulle
variazioni dei costi in corso di esecuzione in caso di un maggiore  o
minore fabbisogno, anche derivante  dall'adeguamento  dei  costi  dei
materiali. 
  3.5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera',
altresi', a svolgere le attivita' di supporto intese a  consentire  a
questo  Comitato  di  espletare  i   compiti   di   vigilanza   sulla
realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in
premessa, tenendo conto delle indicazioni di  cui  alla  delibera  di
questo Comitato n. 63 del 2003, richiamata in premessa. 
  3.6. Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura  tempestivamente
il caricamento dei dati ai fini del monitoraggio ai sensi del decreto
legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229,  aggiornando  e  garantendo
l'omogeneita' dei dati presenti nel sistema CUPweb, nella Banca  dati
e nel sistema MOP, in particolare per l'aggiornamento delle fonti  di
finanziamento. 
  3.7. Ai sensi della delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n.
15, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del  2014,
le modalita' di controllo dei flussi finanziari  sono  adeguate  alle
previsioni della medesima delibera. 
  3.8. Ai sensi della delibera di questo Comitato  n.  24  del  2004,
richiamata in premessa, il  CUP  assegnato  all'intervento  in  esame
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'intervento stesso. 
    Roma, 8 febbraio 2023 
 
                                        Il Vice Presidente: Giorgetti 
Il Segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 407