MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 marzo 2023 

Disposizioni  relative  ai  medici  che  si  iscrivono  al  corso  di
formazione  specifica  in  medicina  generale  relativo  al  triennio
2022/2025. (23A02369) 
(GU n.96 del 24-4-2023)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di  attuazione
della direttiva 93/16/CEE, in  materia  di  libera  circolazione  dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  7  marzo  2006,  e
successive  modificazioni,  recante  «Principi  fondamentali  per  la
disciplina unitaria in materia di formazione  specifica  in  medicina
generale»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 60 del 13  marzo  2006  in  attuazione
dell'art. 25, comma 2, del citato  decreto  legislativo  n.  368  del
1999; 
  Visto, in particolare, l'art. 11 del citato  decreto  del  Ministro
della salute 7 marzo 2006 che disciplina le incompatibilita'  durante
la frequenza del corso di formazione specifica in medicina  generale,
vietando al medico in formazione l'esercizio di qualsiasi attivita' e
qualsiasi rapporto con il  Servizio  sanitario  nazionale  o  enti  e
istituzioni pubbliche o  private,  anche  di  carattere  saltuario  o
temporaneo, salvo quanto ivi specificamente previsto; 
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12  e
successive modifiche, che prevede che fino al 31  dicembre  2024,  in
relazione alla contingente carenza dei medici di  medicina  generale,
nelle more di una  revisione  complessiva  del  relativo  sistema  di
formazione specifica, ai laureati in medicina e  chirurgia  abilitati
all'esercizio  professionale,  iscritti  al   corso   di   formazione
specifica in medicina generale, possono partecipare  all'assegnazione
degli  incarichi  convenzionali,   rimessi   all'accordo   collettivo
nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i  medici  di
medicina generale; 
  Visto l'art. 12, comma  3,  primo  periodo,  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
giugno 2019, n. 60, come prorogato  dall'art.  1,  comma  426,  della
legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  che  ha  consentito,  fino  al  31
dicembre 2022, ai laureati in medicina e chirurgia  risultati  idonei
al concorso per l'ammissione al  corso  di  formazione  specifica  in
medicina generale, incaricati per almeno ventiquattro mesi, anche non
continuativi,  nelle  funzioni   previste   dall'accordo   collettivo
nazionale per i rapporti con i medici di medicina generale nei  dieci
anni antecedenti  la  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso,  di  accedere  al  corso,  con
graduatoria riservata e senza borsa di studio; 
  Considerato che le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge
n. 135 del 2018 hanno carattere del tutto  speciale  e  pertanto  non
possono essere interpretate in senso estensivo anche per  coloro  che
sono gia' titolari degli incarichi previsti  dall'accordo  collettivo
nazionale della medicina generale  e  che  pertanto,  in  virtu'  del
richiamato art. 11 del decreto del  Ministro  della  salute  7  marzo
2006,  sono  tenuti  a  rinunciare  ai  predetti   incarichi   ovvero
all'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  28  settembre  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  21
novembre 2020, n. 290, recante «Disposizioni relative ai  medici  che
si iscrivono al corso di formazione specifica  in  medicina  generale
2019- 2022»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  14  luglio  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  23
settembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni relative ai medici  che
si iscrivono al corso di formazione specifica  in  medicina  generale
relativo ai trienni 2020- 2023 e 2021-2024»; 
  Vista la nota prot. n. 1257174 del 27 dicembre u.s. con la quale il
coordinamento tecnico Area assistenza territoriale della  commissione
salute presso la Regione Emilia-Romagna ha formulato la richiesta  di
prevedere disposizioni analoghe a quelle previste dai citati  decreti
ministeriali 28 settembre 2020  e  14  luglio  2021,  persistendo  le
ragioni poste a fondamento dell'emanazione dei decreti predetti; 
  Ritenuto pertanto di derogare anche per i medici che  si  iscrivono
al corso di formazione specifica in  medicina  generale  relativo  al
triennio 2022-2025 alle disposizioni di cui al  citato  art.  11  del
decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente  ai  medici
che si  iscrivono  al  corso  di  formazione  specifica  in  medicina
generale relativo al triennio 2022-2025, e' consentito mantenere  gli
incarichi convenzionali di cui all'Accordo collettivo  nazionale  per
la disciplina dei rapporti con i medici  di  medicina  generale,  ivi
inclusi gli incarichi nell'ambito della  medicina  penitenziaria,  in
essere al momento dell'iscrizione, in deroga  alle  disposizioni  del
cui all'art. 11 del decreto del Ministro della salute 7  marzo  2006,
citato in premessa. Le ore di attivita' svolte  dai  suddetti  medici
sono considerate a tutti gli  effetti  quali  attivita'  pratiche  ai
sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 14  dicembre  2018,  n.
135, convertito dalla legge 11 febbraio 2021,  n.  12,  e  successive
modifiche. 
  2. Il presente decreto e' efficace dal giorno della sua adozione. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 marzo 2023 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2023 
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politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 1065