N. 80 SENTENZA 8 marzo - 2 maggio 2023

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Copertura  finanziaria  -  Norme
  della Regione Siciliana - Riduzione, per  ciascuno  degli  esercizi
  finanziari dal 2022 al 2038, dell'autorizzazione di spesa  relativa
  al fondo per garantire i  percorsi  di  stabilizzazione  di  alcune
  categorie di personale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione
  del principio di copertura finanziaria  delle  spese  -  Estinzione
  parziale del processo. 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Coordinamento  della  finanza
  pubblica - Norme della Regione Siciliana  -  Trattamento  economico
  del personale delle pubbliche amministrazioni  -  Incremento  delle
  spese relative alle risorse destinate ai fondi  per  i  trattamenti
  accessori e i rinnovi dei contratti collettivi  di  lavoro  per  il
  triennio 2019-2021 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei
  principi in materia di coordinamento  della  finanza  pubblica  del
  principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici ed  eccedenza  dalle
  competenze statutarie - Inammissibilita' delle questioni. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Autorizzazione di spesa in favore del Comune di  Sciacca  destinata
  al  pagamento  delle   imposte   comunali   ICI/IMU   relative   al
  procedimento di liquidazione della fondazione "Pardo" - Ricorso del
  Governo - Lamentata violazione  del  principio  di  equilibrio  dei
  bilanci e di sostenibilita' del debito pubblico, dei  principi  del
  buon andamento e  dell'imparzialita'  dell'amministrazione  nonche'
  della competenza esclusiva  statale  in  materia  di  tutela  della
  concorrenza - Cessazione della materia del contendere. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Copertura  finanziaria  -  Norme
  della Regione Siciliana -  Estensione  ai  soci  delle  cooperative
  agricole che hanno favorevolmente ottenuto la  riabilitazione,  dei
  benefici riguardanti l'assunzione delle garanzie da  essi  prestate
  in favore delle cooperative a carico della Regione  -  Ricorso  del
  Governo  -  Lamentata  violazione  del   principio   di   copertura
  finanziaria delle spese - Inammissibilita' della questione. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Copertura  finanziaria  -  Norme
  della  Regione  Siciliana  -  Utilizzo   delle   maggiori   entrate
  tributarie a garanzia della copertura degli oneri  derivanti  dalle
  spese  di  personale  di  natura   strutturale   e   incomprimibile
  (trattamenti accessori e rinnovo  contrattuale)  -  Violazione  del
  principio di copertura finanziaria - Illegittimita' costituzionale. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Copertura  finanziaria  -  Norme
  della Regione Siciliana  -  Interventi  onerosi  per  il  personale
  finanziati con disposizione oggetto di precedente dichiarazione  di
  illegittimita' costituzionale -  Illegittimita'  costituzionale  in
  via consequenziale. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Copertura  finanziaria  -  Norme
  della Regione Siciliana - Risparmi di spesa per  ciascun  anno  del
  triennio 2022, 2023 e 2024 - Iscrizione in  apposito  capitolo  del
  dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, non  utilizzabili
  ai fini  della  gestione  della  spesa  -  Ricorso  del  Governo  -
  Lamentata violazione dei principi  in  materia  di  equilibrio  dei
  bilanci pubblici - Non fondatezza delle questioni. 
- Legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13, intero testo e
  artt. 3, commi 1 e 2; 18, comma 5; 13, commi 14 e 50;  legge  della
  Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16, art. 12, comma 1,  lettere
  a) b) e c),  che  rispettivamente  modificano  i  commi  1  e  2  e
  introducono il comma 4-bis dell'art. 3 della  legge  della  Regione
  Siciliana 25 maggio 2022, n. 13. 
- Costituzione, artt. 81, 97, 117, commi primo, secondo, lettera  e),
  e terzo, e 119. 
(GU n.18 del 3-5-2023 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'intero  testo  e,
in particolare, degli artt. 3, commi 1 e 2, 13, commi 14 e 50, e  18,
comma 5, della legge della Regione Siciliana 25 maggio  2022,  n.  13
(Legge di stabilita'  regionale  2022-2024),  nonche'  dell'art.  12,
comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Siciliana  10
agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n.
13 e alla legge regionale  25  maggio  2022,  n.  14.  Variazioni  al
Bilancio di  previsione  della  Regione  siciliana  per  il  triennio
2022/2024. Disposizioni varie), promossi dal Presidente del Consiglio
dei ministri con ricorsi notificati il 26  luglio  e  il  12  ottobre
2022, depositati in cancelleria il 26 luglio e il  17  ottobre  2022,
iscritti, rispettivamente, ai numeri 48 e  78  del  registro  ricorsi
2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica,  numeri
38 e 48, prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana; 
    udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2023 il Giudice  relatore
Luca Antonini; 
    uditi gli avvocati dello Stato Emanuele Feola e Giancarlo Caselli
per il Presidente del Consiglio dei ministri  e  l'avvocato  Giuseppa
Mistretta per la Regione Siciliana; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 marzo 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato e depositato il 26 luglio  2022  (reg.
ric. n. 48 del 2022),  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato l'intero testo e, in particolare, tra gli altri, l'art. 18,
comma 5, nonche' gli artt. 3, commi 1 e 2, e 13, commi 14 e 50, della
legge della Regione  Siciliana  25  maggio  2022,  n.  13  (Legge  di
stabilita' regionale 2022-2024),  in  riferimento,  complessivamente,
agli artt. 81, terzo  comma,  97,  117,  terzo  comma,  e  119  della
Costituzione. 
    1.1.- Il primo motivo denuncia l'art. 18, comma 5,  della  citata
legge regionale, che, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2022
al 2038, ha ridotto l'autorizzazione di spesa di  cui  alla  Missione
20, Programma 3, capitolo 215754, relativa al fondo per  garantire  i
percorsi di stabilizzazione di alcune categorie di personale. 
    Ad avviso del ricorrente, i risparmi che conseguirebbero da  tale
previsione non potrebbero costituire una  fonte  di  copertura  degli
oneri indicati nel prospetto allegato alla legge reg. Siciliana n. 13
del 2022, dovendo invece essere  «destinati  alla  realizzazione  del
piano decennale di rientro del disavanzo». 
    In tal modo violerebbero l'art. 81, terzo comma,  Cost.,  sia  il
denunciato art. 18, comma 5, i cui  oneri  risulterebbero  «di  fatto
privi di copertura finanziaria»,  sia  la  legge  regionale  nel  suo
complesso, che  andrebbe  dichiarata  costituzionalmente  illegittima
«nella sua interezza» dal momento  che  la  copertura  in  esame  non
sarebbe direttamente correlabile a uno  specifico  onere  discendente
dalla stessa. 
    1.2.- Dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13  del  2022  il
ricorso impugna le  previsioni  dei  primi  due  commi  -  aventi  ad
oggetto, rispettivamente, il trattamento accessorio e il  sistema  di
classificazione del personale regionale -, in  particolare  la'  dove
questi prevedono che le relative spese sono finanziate con le risorse
derivanti dalla riduzione dei fondi indicati nei successivi commi 3 e
4. 
    Nel  testo  originario,  la  disposizione  del  citato   art.   3
stabilisce infatti che: 
    «1. Al fine di recepire la normativa statale di cui  all'articolo
1, comma 604, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234  in  materia  di
incremento dei trattamenti economici accessori  del  personale  delle
pubbliche amministrazioni,  le  risorse  destinate  ai  fondi  per  i
trattamenti accessori del personale  dell'Amministrazione  regionale,
anche di livello dirigenziale, sono  incrementati,  complessivamente,
di euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno  2022,  nel  rispetto  del
limite massimo pari  allo  0,22  per  cento  del  monte  salari  2018
previsto dalla citata disposizione statale e dei  contenuti  previsti
dal punto 2, lettera e) dell'"Accordo tra Stato e  Regione  Siciliana
per il ripiano decennale  del  disavanzo"  sottoscritto  in  data  14
gennaio  2021  (Missione  1  Programma  10  capitolo  212017).   Alla
conseguente  copertura  dell'onere,  pari  ad  euro  1.600.000,00   a
decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sui risparmi di  spesa
di cui ai commi 3 e 4. 
    2. Al fine  di  recepire  la  normativa  statale  in  materia  di
revisione del sistema di classificazione professionale  da  applicare
al personale dell'Amministrazione regionale, nel rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n.
234 e dei contenuti previsti dal punto 2,  lettera  e)  dell'"Accordo
tra Stato e Regione siciliana per il ripiano decennale del disavanzo"
sottoscritto in data 14 gennaio 2021, le risorse  finanziarie  per  i
rinnovi dei contratti  collettivi  di  lavoro  relativi  al  triennio
2019/2021, stanziate dalla legge regionale 15 aprile 2021,  n.  10  e
dall'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35,  sono
integrate, a decorrere dall'anno 2022,  di  un  importo,  comprensivo
degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e  dell'IRAP,  nel
limite massimo di euro 1.350.000,00 per l'esercizio finanziario  2022
e nel limite massimo di euro 2.700.000,00 a decorrere  dall'esercizio
finanziario 2023, da destinare al rinnovo contrattuale del  personale
del comparto non dirigenziale. All'onere di cui al presente comma  si
provvede con i risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4. 
    3. A decorrere dall'anno 2022, in attuazione di  quanto  previsto
dall'articolo 49, commi 3 e 4, della legge regionale 7  maggio  2015,
n. 9 e successive modificazioni e dall'articolo 13,  comma  3,  della
legge regionale 17 marzo 2016, n.  3  e  successive  modificazioni  e
dalla Delib.G.R. n. 108 del 10 marzo 2022 nonche'  al  fine  di  dare
attuazione al punto 2, lettere d) ed e)  dell'"Accordo  tra  Stato  e
Regione  Siciliana  per   il   ripiano   decennale   del   disavanzo"
sottoscritto in data 14 gennaio 2021, in materia di contenimento  del
trattamento economico accessorio, il fondo per il finanziamento della
retribuzione  di  posizione,  parte  variabile  e  di  risultato  del
personale dell'area della dirigenza dell'amministrazione regionale e'
ridotto  di  un  importo  pari  ad  euro  3.841.000,00  (Missione  1,
Programma 10,  capitolo  212019)  rispetto  all'ammontare  del  fondo
medesimo  del  2021  come  formalmente  quantificato   e   costituito
dall'amministrazione  regionale.  Le   economie   di   pari   importo
registrate nel fondo di cui al  primo  periodo  e  relative  all'anno
2021, costituiscono  in  via  definitiva  e  strutturale  risparmi  a
beneficio del bilancio regionale. 
    4. A decorrere dall'anno 2022, in attuazione di  quanto  previsto
dall'articolo 49, commi 3 e 4, della  legge  regionale  n.  9/2015  e
successive  modificazioni,  dall'articolo  10  comma  1  della  legge
regionale  15  aprile  2021,  n.  9,   come   attuati   con   decreto
presidenziale n. 608/2022, nonche' al  fine  di  dare  attuazione  al
punto 2, lettere d) ed e) dell'"Accordo Stato e Regione siciliana per
il ripiano decennale del disavanzo" sottoscritto in data  14  gennaio
2021,  in  materia  di   contenimento   del   trattamento   economico
accessorio, il fondo risorse decentrate del  personale  del  comparto
non dirigenziale dell'amministrazione  regionale  e'  ridotto  di  un
importo pari ad euro 544.134,00 (Missione 1, Programma  10,  capitolo
212015) rispetto all'ammontare del  fondo  medesimo  del  2021,  come
formalmente quantificato e costituito dall'amministrazione regionale. 
    5. A decorrere dall'anno 2022, sono fatti salvi  gli  effetti  di
cui all'articolo 1, commi 604 e 612, della legge 30 dicembre 2021, n.
234». 
    1.2.1.-  Secondo  il  ricorrente,  i  richiamati  commi  1  e  2,
prevedendo che alla copertura dei  rispettivi  oneri  si  provvede  a
valere sui risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4, si porrebbero  in
evidente contrasto con l'impegno  alla  riduzione  strutturale  delle
spese di personale, assunto dalla  Regione  Siciliana  con  l'accordo
sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021 per il ripiano decennale
del disavanzo. 
    Il punto 2 di  tale  accordo  impegna  la  Regione  «ad  adottare
interventi di riduzione della spesa corrente attraverso provvedimenti
legislativi e/o amministrativi regionali», tra i quali le  successive
lettere d) ed e) indicano, rispettivamente: «d) [...] il contenimento
dell'ammontare complessivo delle  risorse  destinate  annualmente  al
trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,
nei limiti  di  quanto  previsto  per  le  amministrazioni  pubbliche
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75 [...]; e) [...] il  contenimento  della  spesa  del  personale  in
servizio, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali nei  limiti
minimi  di  quelli  previsti  per  il  medesimo  periodo  a   livello
nazionale, e del personale in quiescenza. [...]». 
    Le due previsioni impugnate, invece, impiegherebbero  le  risorse
derivanti dalla riduzione dei fondi considerati nei commi 3 e 4  «per
finanziare l'incremento  del  trattamento  accessorio  del  personale
regionale, nonche' la revisione del sistema  di  classificazione  del
medesimo». 
    Le  stesse  eccederebbero  dunque  dalle  competenze  legislative
statutariamente  riservate  alla  Regione  Siciliana  e  violerebbero
l'art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i principi
di   coordinamento   della   finanza   pubblica,   «tra    i    quali
rientr[erebbero] anche le disposizioni di contenimento dei  costi  di
personale [...], di cui costitui[rebbe]  espressione»  il  richiamato
punto 2, lettere d) ed e), dell'accordo  sottoscritto  dalla  Regione
Siciliana. 
    Sotto altro profilo, le disposizioni impugnate violerebbero anche
gli artt. 97 e 119 Cost., quanto al  «principio  dell'equilibrio  dei
bilanci pubblici e della sostenibilita' del  debito  delle  pubbliche
amministrazioni [...], nella misura in cui esse  pregiudic[herebbero]
la corretta attuazione e, quindi, l'efficacia del  piano  di  rientro
decennale dal disavanzo». 
    In subordine, anche ritenendo che  le  previsioni  impugnate  non
sottraggano risorse destinate all'attuazione del  suddetto  piano  di
rientro, le stesse sarebbero comunque costituzionalmente  illegittime
«in quanto prive di adeguata copertura finanziaria», violando percio'
l'art. 81, terzo comma, Cost.  Secondo  il  ricorrente,  per  effetto
delle riduzioni previste nei commi 3 e 4  dell'impugnato  art.  3,  i
fondi dagli stessi considerati «non sarebbero affatto sufficienti per
garantire  gli  incrementi  dei  costi  di  personale  disposti   dal
legislatore regionale» con i precedenti commi 1 e 2. 
    1.3.- Il ricorso impugna anche l'art. 13, comma 14, della  stessa
legge reg. Siciliana n. 13 del  2022,  ai  sensi  del  quale:  «[p]er
l'esercizio finanziario 2022 e' autorizzata la spesa di 160  migliaia
di euro in favore del Comune di Sciacca, destinata al pagamento delle
imposte comunali ICI/IMU relative  al  procedimento  di  liquidazione
della fondazione "Pardo" al fine di permettere  l'immediato  utilizzo
delle risorse, gia' stanziate, destinate alla realizzazione del museo
interdisciplinare di cui all'articolo  2  della  legge  regionale  15
maggio  1991,  n.  17  e  successive  modificazioni,  nel   complesso
monumentale di Santa Margherita a Sciacca». 
    «Nel  presupposto»  che  la  fondazione   Pardo   «sia   soggetto
partecipato dal Comune di Sciacca», il ricorso denuncia il  contrasto
della disposizione regionale con gli artt. 97 e 117 Cost. 
    Sotto un primo profilo, il ricorso osserva che per effetto  della
norma  impugnata   il   Comune   di   Sciacca   dovrebbe   rispondere
dell'obbligazione sorta in capo alla  citata  fondazione,  risultando
cosi' sovvertito, di fatto, «il principio dell'autonomia patrimoniale
perfetta recato dall'articolo 12 cod. civ.», per il quale le  vicende
dell'ente inciderebbero esclusivamente sul patrimonio dello stesso  e
non su quello dei  soggetti  che,  in  qualsiasi  forma,  partecipino
all'ente medesimo. 
    Inoltre, la  disposizione  regionale,  nel  prevedere  che  delle
obbligazioni della fondazione «risponda il soggetto pubblico,  ovvero
la collettivita',  attraverso  un  sostanziale  accollo  del  debito,
peraltro, con provvista finanziaria fornita  dalla  stessa  Regione»,
violerebbe  altresi'  il  principio  di  sana  gestione   finanziaria
espresso dall'art. 14, comma 5, del  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175 (Testo unico in materia  di  societa'  a  partecipazione
pubblica), ai  sensi  del  quale  le  amministrazioni  pubbliche  non
possono, salve alcune ipotesi particolari, «sottoscrivere aumenti  di
capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito,
ne' rilasciare garanzie a  favore  delle  societa'  partecipate,  con
esclusione delle societa' quotate e degli istituti  di  credito,  che
abbiano  registrato,  per  tre  esercizi  consecutivi,   perdite   di
esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve  disponibili  per  il
ripianamento di perdite anche infrannuali». 
    Richiamando la giurisprudenza della Corte dei conti, che  ravvisa
nella previsione da ultimo citata il cosiddetto divieto  di  soccorso
finanziario da  parte  di  un  soggetto  pubblico  rispetto  ai  suoi
organismi partecipati aventi struttura societaria, il ricorso  assume
che il  richiamato  art.  14,  comma  5,  esprimerebbe  un  principio
generale «fondato su esigenze di tutela dell'economicita'  gestionale
e  della  concorrenza,  estensibile  anche   agli   altri   organismi
partecipati dagli enti pubblici», comprese le fondazioni. 
    Risulterebbe quindi violato l'art. 117 (recte:  art.  117,  terzo
comma) Cost., sotto il  profilo  della  determinazione  dei  principi
fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica. 
    La disposizione regionale impugnata produrrebbe anche  «l'effetto
di ripianare un debito contratto da una fondazione di diritto privato
in fase di liquidazione, trasferendo il relativo onere finanziario  a
carico    della    collettivita',    senza     alcuna     ragionevole
giustificazione», violando cosi' l'art. 97 (recte: art.  97,  secondo
comma) Cost.,  la'  dove  questo  prescrive  il  principio  del  buon
andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione. 
    1.4.- Infine, il ricorso denuncia  l'art.  13,  comma  50,  della
legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, in base al quale «[a]ll'articolo
55 della legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3,  dopo  le  parole
"liquidazione coatta amministrativa" sono aggiunte le parole "nonche'
ai  soci  che  hanno  favorevolmente  ottenuto  i  benefici  di   cui
all'articolo 179 del codice penale"», ossia la riabilitazione. 
    Pertanto,  la  disposizione  regionale   modificata   -   recante
interpretazione autentica dell'art. 2, comma  3,  della  legge  della
Regione Siciliana 10 ottobre 1994, n.  37  (Provvedimenti  in  favore
delle cooperative) - stabilisce ora che quest'ultimo  «si  interpreta
nel senso che i benefici previsti dal comma 1 dell'articolo  2  della
suddetta legge si applicano ai soci delle cooperative agricole,  gia'
utilmente inserite in  graduatoria  per  il  godimento  dei  suddetti
benefici, per le quali sia stato dichiarato lo  stato  di  insolvenza
ovvero siano pendenti o gia' definite le procedure  di  fallimento  o
liquidazione  coatta  amministrativa  nonche'  ai  soci   che   hanno
favorevolmente ottenuto i benefici di cui all'articolo 179 del codice
penale». 
    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la  disposizione
impugnata recherebbe «evidenti oneri finanziari a carico del bilancio
regionale», dal momento che l'art.  2,  comma  3,  della  legge  reg.
Siciliana n. 37  del  1994  ammetterebbe  i  soci  delle  cooperative
agricole  per  le  quali  sia  stato  gia'  dichiarato  lo  stato  di
insolvenza o il fallimento o sia stata gia' avviata  la  liquidazione
coatta amministrativa ai benefici previsti dal comma 1 della medesima
disposizione,  ossia  l'assunzione  «a  carico  del  bilancio   della
Regione» delle garanzie concesse prima del 20  maggio  1993  da  tali
soggetti a favore delle cooperative stesse. 
    Richiamando i principi costituzionali menzionati con  riferimento
ad altri motivi d'impugnazione dello stesso  ricorso,  il  ricorrente
ravvisa dunque la «evidente» violazione dell'art.  81,  terzo  comma,
Cost., non avendo la Regione  «quantifica[to]  i  suddetti  oneri  ed
individua[to] i mezzi finanziari per farvi fronte». 
    2.- Con atto depositato il 31 agosto 2022 la  Regione  Siciliana,
in persona del Presidente pro tempore, si e' costituita  in  giudizio
limitatamente ad alcune delle disposizioni impugnate e  precisamente,
per quanto qui rileva, in relazione agli artt.  18,  comma  5,  e  3,
commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. 
    2.1.-  Preliminarmente   la   difesa   regionale   eccepisce   la
inammissibilita'  «con  riferimento   alla   piu'   volte   enunciata
violazione  dell'art.  81,  terzo  comma,  della  Costituzione,   non
[essendo] state fornite  argomentazioni  a  sostegno  della  presunta
violazione», che non sussisterebbe «alla luce  del  quadro  normativo
esaminato nel suo complesso». 
    2.2.- Nel merito, la resistente ritiene prive  di  fondamento  le
censure mosse all'art. 18, comma 5, della legge reg. Siciliana n.  13
del 2022, e «frutto di un  travisamento  dei  contenuti  dell'Accordo
sottoscritto in data 14 gennaio 2021 tra  la  Regione  e  lo  Stato»,
sulla base di ragioni estensibili anche alla impugnativa dell'art. 3,
commi 1 e 2, della medesima legge regionale. 
    Di tale accordo la resistente richiama anzitutto il punto 1,  con
il quale l'ente si sarebbe impegnato a realizzare, per gli  anni  dal
2021 al 2029, riduzioni strutturali della spesa  corrente  in  misura
non inferiore all'importo indicato per  ciascun  anno  nella  Tabella
allegata, mediante l'adozione di interventi  specifici  elencati  dal
punto 2 dell'accordo. 
    Per la verifica dei suddetti contenuti,  il  successivo  punto  5
prescriverebbe  la  trasmissione  da  parte  della  Regione  di   una
certificazione - entro il 30 aprile di ciascun anno - a  un  apposito
tavolo Stato-Regione mentre, ai sensi del  punto  6:  «[i]n  caso  di
mancata attuazione degli impegni di cui ai punti 1 e 2, tenendo conto
della flessibilita' ivi prevista, viene meno  il  regime  di  ripiano
pluriennale del disavanzo»,  ossia  entro  dieci  esercizi,  trovando
applicazione il regime ordinario triennale previsto dall'art. 42  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni  in  materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di  bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
    La  difesa  regionale  sottolinea  poi  che,  a   seguito   della
certificazione prodotta per l'anno 2021, il ragioniere generale dello
Stato avrebbe attestato il conseguimento di risparmi strutturali pari
a 56,525 milioni di euro. 
    2.2.1.-  Cio'  premesso,  secondo  la  resistente  l'inosservanza
dell'accordo non potrebbe tradursi in una  violazione  dell'art.  81,
terzo comma, Cost., perche' quello non prevederebbe «un obbligo della
Regione,  in  sede   di   legge   di   stabilita',   di   accantonare
necessariamente importi predeterminati  per  far  fronte  agli  oneri
scaturenti dal piano decennale del rientro del disavanzo». 
    Al contrario, la verifica del conseguimento  delle  riduzioni  di
spesa non sarebbe disciplinata «in sede di  norme  previsionali»,  ma
«trov[erebbe] riscontro nei dati della certificazione regionale»,  da
trasmettere entro  il  successivo  30  aprile  di  ciascun  esercizio
finanziario di riferimento e poi aggiornata e ritrasmessa  a  seguito
dell'approvazione della legge regionale del relativo rendiconto. 
    Inoltre, sarebbe «espressamente  affidata  alla  piena  autonomia
regionale» la scelta della misura e dei provvedimenti  legislativi  e
amministrativi  da  adottare,  fermi  restando  la  priorita'   degli
interventi elencati al punto  2  dell'accordo  e  il  rispetto  della
riduzione programmata di  cui  alla  Tabella  allo  stesso  allegata.
Coerentemente con tale impostazione il  meccanismo  sanzionatorio  di
cui al successivo punto 6  «non  prevede[rebbe]  alcuna  potesta'  di
verifica preventiva da parte del Governo» sulle  riduzioni  di  spesa
programmate dalla Regione, che si assumerebbe la  responsabilita'  di
raggiungere l'obiettivo alla fine di ciascun esercizio. 
    Pertanto, in forza delle suddette considerazioni non si  potrebbe
individuare nel predetto accordo «un motivo di  censura  in  sede  di
controllo  preventivo  di  legittimita'  costituzionale  delle  leggi
regionali»,  mancando  previsioni  pattizie  che   introducano   tali
meccanismi di controllo ex ante. 
    2.2.2.- Quanto alla specifica censura mossa all'art. 18, comma 5,
della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, la resistente osserva  che
le risorse  da  questo  utilizzate  a  copertura  degli  oneri  della
predetta  legge  regionale  non  rientrerebbero  tra  gli  interventi
espressamente declinati nel punto 2 dell'accordo,  dalla  lettera  a)
alla lettera g), bensi' nella categoria,  prevista  dalla  successiva
lettera o), delle «misure di contenimento  e  riqualificazione  della
spesa individuate dalla Regione in piena autonomia».  Sarebbe  quindi
infondata l'asserita carenza di copertura finanziaria, in assenza  di
qualsiasi vincolo  riconducibile  al  capitolo  di  bilancio  la  cui
autorizzazione  di  spesa  e'  stata   ridotta   dalla   disposizione
impugnata. 
    2.2.3.- Anche le censure all'art. 3, commi 1 e  2,  della  stessa
legge regionale sarebbero prive di fondamento perche', in  forza  dei
richiamati meccanismi di applicazione  dell'accordo  del  14  gennaio
2021,  «le  verifiche  sul  rispetto  degli  impegni   regionali   si
effettu[erebbero]  a  consuntivo»,  restando  la  Regione  pienamente
autonoma nell'individuazione delle azioni funzionali al conseguimento
della riduzione totale degli impegni di spesa corrente. 
    Inoltre, ad avviso della resistente, la lettera e)  del  punto  2
dell'accordo avrebbe comunque espressamente escluso dal  computo  del
contenimento della spesa del personale in servizio le  «spese  per  i
rinnovi contrattuali nei limiti minimi  di  quelli  previsti  per  il
medesimo periodo a livello nazionale». 
    D'altro canto, nemmeno emergerebbe una specifica azione avente ad
oggetto  la  riduzione  o  la  non  corresponsione  degli  emolumenti
scaturenti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro,  i  quali,
peraltro, risulterebbero in linea con i limiti di spesa  dei  rinnovi
gia' intervenuti negli altri  rami  della  pubblica  amministrazione,
anche a livello nazionale. 
    A questo riguardo, la difesa regionale ricorda che il legislatore
statale avrebbe di recente destinato appositi stanziamenti ai rinnovi
contrattuali  per  il  triennio   2019-2021   del   personale   delle
amministrazioni  pubbliche,  nonche'  ulteriori  risorse   aggiuntive
finalizzate sia al superamento del limite del trattamento  accessorio
di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio  2017,
n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera  a),
e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),  f),
g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
sia al finanziamento dei sistemi di classificazione del personale non
dirigenziale (sono richiamati i commi 604 e  612  dell'art.  1  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario  2022  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2022-2024»). 
    In  tal  modo  sarebbe  stata  data  attuazione  alla  deroga   -
disciplinata dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 9  giugno  2021,
n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento  della  capacita'
amministrativa    delle    pubbliche    amministrazioni    funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
per l'efficienza della  giustizia»,  convertito,  con  modificazioni,
nella  legge  6  agosto  2021,  n  113  -  che  consente  appunto  il
superamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.  75
del 2017. 
    Tale deroga, conclude  la  difesa  regionale,  non  potrebbe  che
«dinamicamente applicarsi alla  Regione  siciliana»,  alla  luce  del
rinvio, contenuto nel punto 2, lettera d),  dell'accordo,  ai  limiti
posti dal citato decreto  legislativo.  D'altro  canto,  una  diversa
interpretazione  determinerebbe  una  «ingiustificata  disparita'  di
trattamento tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni». 
    2.3.- Da ultimo, la difesa della  resistente  sottolinea  che  le
disposizioni impugnate, di cui agli artt. 18, comma 5, e 3, commi 1 e
2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 sono  state  modificate,
rispettivamente, dagli  artt.  1  e  12  della  legge  della  Regione
Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla  legge  regionale  25
maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale  25  maggio  2022,  n.  14.
Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana  per  il
triennio 2022/2024. Disposizioni varie). 
    Per  effetto  del  citato  art.   1,   le   risorse   considerate
dall'impugnato art. 18, comma 5, non sarebbero piu' utilizzabili come
copertura di altre spese a valere sull'esercizio 2022, venendo invece
iscritte in un fondo non impegnabile nella gestione della spesa. 
    Il  successivo   art.   12   avrebbe   operato   una   «[a]naloga
sterilizzazione» modificando le previsioni  contenute  nell'impugnato
art. 3, commi 1 e 2, riferite agli anni 2022, 2023 e 2024. 
    La descritta novella legislativa, conclude la resistente, avrebbe
dunque determinato la cessazione della materia del contendere. 
    3.- A seguito dell'adozione del richiamato  art.  1  della  legge
reg. Siciliana n. 16 del  2022,  il  Consiglio  dei  ministri,  nella
seduta del 21 novembre 2022, ha approvato  la  rinuncia  parziale  al
ricorso  limitatamente,  tra  le  altre,  alla  disposizione  di  cui
all'art. 18, comma 5, della legge reg.  Siciliana  n.  13  del  2022,
preso atto della mancata applicazione  medio  tempore  della  stessa.
All'atto di rinuncia parziale,  depositato  dall'Avvocatura  generale
dello Stato il 26 novembre 2022, ha fatto seguito l'accettazione  del
Presidente della Regione Siciliana pro tempore,  con  atto  datato  5
dicembre 2022, depositato il giorno 7 successivo. 
    4.- In  prossimita'  dell'udienza  pubblica,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha depositato una  memoria  con  la  quale,  a
fronte della richiesta della  resistente  di  dichiarare  cessata  la
materia del contendere quanto alle questioni che concernono l'art. 3,
commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022,  ritiene  che
lo ius superveniens non  abbia  rimosso  i  vizi  denunciati  con  le
censure promosse. 
    Ad avviso dell'Avvocatura le disposizioni impugnate  rimarrebbero
in  contrasto  con  l'impegno  a  ripianare  il  disavanzo  regionale
mediante, tra  l'altro,  la  riduzione  strutturale  delle  spese  di
personale, «dato che esse continu[erebbero] a prevedere un incremento
delle spese in questione». 
    Nemmeno varrebbe il richiamo, da parte  della  difesa  regionale,
alla parte dell'accordo stipulato in data  14  gennaio  2021  in  cui
questo ammetterebbe le «spese per i rinnovi contrattuali  nei  limiti
minimi  di  quelli  previsti  per  il  medesimo  periodo  a   livello
nazionale» (punto 2, lettera  e),  poiche'  le  norme  impugnate  non
stanzierebbero  risorse  per  questi  fini,   ma   inciderebbero   su
specifiche spese di  personale  che  la  Regione  si  sarebbe  invece
espressamente impegnata a ridurre. 
    5.- Con successivo  ricorso  notificato  il  12  ottobre  2022  e
depositato il 17  ottobre  2022  (reg.  ric.  n.  78  del  2022),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato varie disposizioni
della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022,  tra  le  quali  anzitutto
l'art. 12, in riferimento agli artt. 81,  terzo  comma,  97,  secondo
comma, e 119, primo comma, Cost. 
    5.1.- La disposizione impugnata prevede che: 
    «1. All'articolo 3 della legge regionale 25 maggio  2022,  n.  13
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole "si provvede a  valere  sui  risparmi  di
spesa di cui ai commi 3  e  4."  sono  sostituite  dalle  parole  "si
provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al Titolo 1,
Tipologia 103, capitolo 1026."; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Al fine di  recepire  la  normativa  statale  in  materia  di
revisione del sistema di classificazione professionale  da  applicare
al personale dell'Amministrazione regionale, nel rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n.
234  e  successive  modificazioni  e  dal  punto   2,   lettera   e),
dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto in data 14 gennaio  2021,  le
risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di  lavoro
relativi al triennio 2019-2021,  stanziate  con  legge  regionale  15
aprile 2021, n. 10  e  dall'articolo  14  della  legge  regionale  27
dicembre 2021, n. 35, sono integrate, a decorrere dall'anno 2022,  di
un importo pari a euro 3.300.000,00 comprensivo degli oneri  riflessi
a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, da  destinare  al  rinnovo
contrattuale  del  personale  del  comparto  non  dirigenziale.  Alla
conseguente  copertura  dell'onere,  pari  ad  euro  3.300.000,00,  a
decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle maggiori
entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103,  capitolo  1026,  per  gli
importi di euro 3.300.000,00 nell'anno  2022,  di  euro  2.988.040,94
nell'anno 2023 e di  euro  3.300.000,00  nell'anno  2024  e  mediante
riduzione  della  Missione  20,  Programma  1,  capitolo  215744  per
l'importo di euro 311.959,06 nell'anno 2023  (Missione  1,  Programma
10, capitolo 212017)."; 
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. Le somme corrispondenti ai risparmi di spesa  di  cui  ai
commi 3 e 4, pari a complessivi euro 4.385.134,00  per  ciascun  anno
del triennio 2022, 2023 e 2024, affluiscono a beneficio del  bilancio
regionale e sono iscritte in un apposito  capitolo  del  dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro, non utilizzabili ai  fini  della
gestione della spesa (Missione 20, Programma 3)."». 
    5.2.- Richiamando  la  precedente  impugnativa,  concernente  «la
copertura finanziaria oggetto di modifica» di cui  all'art.  3  della
legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, il ricorrente  ravvisa  analoghi
vizi  di  legittimita'  costituzionale  in  quella  definita  con  la
riportata disposizione,  in  quanto  assicurata  mediante  l'utilizzo
delle maggiori entrate di natura tributaria,  di  cui  al  Titolo  I,
Tipologia 103, capitolo 1026. 
    Queste consisterebbero  nelle  ritenute  sugli  interessi  e  sui
redditi di capitale di cui  la  Regione  Siciliana  aggiornerebbe  la
quantificazione in relazione  all'andamento  del  gettito  comunicato
dall'istituto cassiere e dunque privo di natura permanente e stabile,
«essendo correlato a future variabili dei mercati finanziari». 
    Si tratterebbe pertanto di  entrate  che  non  rivestirebbero  il
necessario carattere di certezza e stabilita', tale da  garantire  la
copertura degli oneri derivanti dalle spese di  personale  di  natura
strutturale  e  incomprimibile  nel  tempo   indicate   dalla   norma
regionale. 
    5.2.1.- Al riguardo, il ricorso richiama la previsione  dell'art.
17, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge
di contabilita' e finanza pubblica), che consentirebbe  la  copertura
delle  maggiori  spese  «mediante   modificazioni   legislative   che
comportino nuove  o  maggiori  entrate»;  cio'  che  la  disposizione
regionale impugnata non prevederebbe. 
    Inoltre, ai sensi del comma 1-bis del citato art. 17, le maggiori
entrate  rispetto  a  quelle  iscritte  nel  bilancio  di  previsione
derivanti da variazioni degli andamenti a  legislazione  vigente  non
sarebbero utilizzabili  per  la  copertura  finanziaria  di  nuove  o
maggiori spese o di riduzioni di entrate, ma andrebbero  «finalizzate
al miglioramento dei saldi di finanza pubblica». 
    Pertanto, le norme  regionali  non  rispetterebbero  i  caratteri
della   copertura   finanziaria   delle   spese,   incentrati   sulla
ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che  sorreggono
l'iscrizione in bilancio degli stanziamenti in parte entrata e  spesa
(sono richiamate, di questa Corte, le sentenze n.  197  e  n.  6  del
2019, nonche', con riferimento specifico alla Regione  Siciliana,  la
sentenza n. 155 del 2022). 
    In conclusione, l'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della  legge
reg. Siciliana n. 16 del 2022  violerebbe  l'art.  81,  terzo  comma,
Cost., ponendosi in contrasto con l'obbligo di copertura  finanziaria
delle norme, anche regionali, che comportino nuovi o maggiori oneri a
carico dei bilanci pubblici. 
    5.3.- Dello stesso art. 12, il ricorso denuncia anche la  lettera
c) del comma 1, che introduce il comma 4-bis nell'art. 3 della  legge
reg. Siciliana  n.  13  del  2022,  cosi'  prevedendo  che  le  somme
corrispondenti ai risparmi di  spesa  di  cui  ai  commi  3  e  4  di
quest'ultima  disposizione,  derivanti  dalla  riduzione   di   fondi
relativi al personale  dell'area  della  dirigenza  e  a  quello  del
comparto, «affluiscono a beneficio  del  bilancio  regionale  e  sono
iscritte in un  apposito  capitolo  del  dipartimento  regionale  del
bilancio e del tesoro, non utilizzabili ai fini della gestione  della
spesa (Missione 20, Programma 3)». 
    Realizzando un «sostanziale "congelamento" dei predetti  risparmi
di spesa», la norma regionale  contrasterebbe  con  il  perseguimento
delle finalita' contemplate dall'accordo tra lo Stato  e  la  Regione
Siciliana sottoscritto il 14 gennaio 2021 e, in particolare,  con  la
riduzione  del  trattamento  economico  accessorio   dei   dipendenti
regionali, compresi quelli di  livello  dirigenziale,  oggetto  delle
misure indicate nel punto 2, lettere d) ed e), dello stesso. 
    I predetti risparmi  sarebbero  cosi'  di  fatto  sottratti  «dal
concorso alla riduzione  del  disavanzo  finanziario,  generando  una
economia di bilancio utilizzabile in futuro con successive previsioni
normative regionali», potenzialmente idonee persino a determinarne il
ritorno nell'ambito delle risorse destinate al trattamento accessorio
del personale. 
    Peraltro, ad avviso dell'Avvocatura, questa  Corte  avrebbe  gia'
dichiarato costituzionalmente  illegittime  disposizioni  legislative
della Regione Siciliana contrastanti  con  la  finalita'  del  citato
accordo di pervenire al contenimento della spesa per  il  trattamento
accessorio del personale (sono citate le sentenze n. 200 e n. 190 del
2022). 
    Conclusivamente, oltre a violare l'art. 81, terzo  comma,  Cost.,
la  disposizione  in  esame  assumerebbe  «carattere   manifestamente
contraddittorio», in quanto, da  un  lato,  sottrarrebbe  i  risparmi
derivanti dalla riduzione del trattamento accessorio del personale al
concorso del ripiano del disavanzo; dall'altro lato,  manterrebbe  di
fatto  tali  risorse  nella  disponibilita'   futura   del   bilancio
regionale, determinando la violazione degli artt. 97, secondo  comma,
e 119, primo comma,  Cost.,  «in  punto  di  equilibrio  dei  bilanci
pubblici e di sostenibilita' del debito pubblico». 
    6.- Con atto depositato il 18 novembre 2022 si e'  costituita  in
giudizio la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore,
chiedendo di dichiarare non  fondate  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale promosse nei confronti dell'art. 12 della  legge  reg.
Siciliana n. 16 del 2022. 
    6.1.- Con riferimento alla copertura finanziaria  approntata  dal
comma 1, lettere a) e b), della disposizione appena citata, la difesa
regionale richiama anzitutto gli importi  delle  previsioni  iniziali
sul capitolo  di  entrata  1026  (Ritenute  su  interessi  e  redditi
capitale) per gli esercizi dal  2022  al  2024  (rispettivamente,  72
milioni di euro, 73 milioni di euro e 73,5 milioni di euro). 
    Precisa, poi, che avendo registrato nel corso dell'esercizio 2022
tre versamenti per un importo complessivo di 88.448.887,95  euro,  in
relazione a  somme  pertinenti  al  suddetto  capitolo  1026,  l'ente
avrebbe  «riten[uto]  ragionevole  e  prudente  modificare  la  stima
previsionale del capitolo in questione», incrementando a  86  milioni
di euro quella dell'esercizio 2022. Inoltre, dai dati dei  bollettini
tributari relativi alle entrate dei periodi gennaio-dicembre  2021  e
gennaio-luglio   2022   emergerebbe   un   incremento   del   gettito
dell'imposta sostitutiva sui redditi e delle ritenute sugli interessi
e sugli altri redditi di capitale. 
    Pertanto, per quanto sensibile al ciclo economico, si tratterebbe
di una  entrata  non  «aleatoria»  e  anzi  «ricorrente,  idonea  per
coperture finanziarie strutturali». 
    D'altro canto, secondo la  difesa  regionale  anche  la  legge  5
agosto 2022, n. 111 (Disposizioni  per  l'assestamento  del  bilancio
dello Stato per l'anno finanziario 2022), avrebbe variato in  aumento
e assestato le previsioni iniziali del bilancio dello  Stato  per  il
2022 «sulla  scorta  dei  migliori  andamenti  registrati  a  livello
nazionale,  di  diversi  cespiti  di  entrate,  tra   le   quali   le
sostitutive». Piu' in generale, il «quadro  normativo»  riproporrebbe
«piu' volte» esempi in cui «inattesi incrementi di entrate  in  corso
d'esercizio noti  come  "tesoretti"»  sarebbero  stati  utilizzati  a
titolo di copertura finanziaria. 
    6.2.- Quanto alla doglianza relativa alla lettera c) del comma  1
dell'impugnato art. 12, la resistente sottolinea che  i  risparmi  di
spesa richiamati da tale  previsione  sarebbero  stati  iscritti  nel
capitolo 215794 della Missione 20 (Fondi e  accantonamenti)  «il  cui
stanziamento per definizione, in relazione alla natura della relativa
spesa, non risulta impegnabile e pagabile». 
    Inoltre, in  forza  della  espressa  previsione  secondo  cui  le
relative somme affluirebbero «a beneficio del bilancio regionale», in
sede  di  rendiconto   l'economia   di   bilancio   derivante   dallo
stanziamento del citato capitolo determinerebbe un miglioramento  del
disavanzo «e non potr[ebbe] essere oggetto di utilizzo negli esercizi
successivi». 
    Infine,  il  mancato  utilizzo  dei   «predetti   risparmi   c.d.
"congelati"» potrebbe essere verificato  nell'esame  di  legittimita'
costituzionale di successive leggi regionali. 
    7.- In  prossimita'  dell'udienza  pubblica,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha depositato una  memoria  a  sostegno  delle
conclusioni gia' svolte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 26 luglio 2022 (reg. ric. n. 48 del
2022), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  ha  impugnato  diverse
disposizioni della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, tra  cui  gli
artt. 3, commi 1 e 2, e 13, commi 14 e 50. 
    2.- Con ricorso depositato il 17 ottobre 2022 (reg.  ric.  n.  78
del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  ha  impugnato  alcune
disposizioni della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, tra le  quali
l'art. 12, recante modifiche all'art. 3 della legge reg. Siciliana n.
13 del 2022. 
    3.- Riservata a separate pronunce la  decisione  delle  ulteriori
questioni di  legittimita'  costituzionale  promosse  con  i  ricorsi
indicati, i giudizi vanno riuniti, stante la parziale connessione tra
le norme impugnate e in considerazione dei  motivi  e  dei  parametri
parzialmente coincidenti. 
    4.- Quanto all'art. 18, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 13
del 2022, che il ricorso ha chiesto di dichiarare  costituzionalmente
illegittimo insieme alla stessa legge regionale nella sua  interezza,
con atto depositato il 26 novembre 2022, lo Stato  ha  rinunciato  al
ricorso limitatamente, tra le altre, alla impugnazione della suddetta
disposizione, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost.,  giusta
deliberazione del Consiglio dei ministri in data 21 novembre 2022. Il
Presidente della Regione Siciliana pro tempore, con  atto  depositato
il 7 dicembre 2022, ha accettato la rinuncia. 
    Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo  relativamente
alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma  5,
e dell'intero testo della legge reg. Siciliana n.  13  del  2022,  ai
sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale. 
    5.- E' impugnato anche l'art. 3, commi 1 e 2,  della  legge  reg.
Siciliana n. 13 del 2022, in riferimento agli artt. 81, terzo  comma,
97, 117, terzo comma, e 119 Cost. 
    I suddetti  commi  prevedono,  al  fine  di  recepire  specifiche
disposizioni  statali  in  materia  di  trattamento   economico   del
personale delle pubbliche amministrazioni - recate dai  commi  604  e
612 dell'art. 1 della legge n. 234  del  2021  -  l'incremento  delle
spese relative alle risorse destinate, rispettivamente, ai fondi  per
i trattamenti accessori e ai  rinnovi  dei  contratti  collettivi  di
lavoro per il triennio 2019-2021 in connessione con la revisione  del
sistema di classificazione del personale. 
    Entrambe le richiamate disposizioni richiedono  il  rispetto  sia
delle citate previsioni statali,  sia  «dei  contenuti  previsti  dal
punto 2, lettera e) dell'"Accordo tra Stato e Regione  siciliana  per
il ripiano decennale del disavanzo" sottoscritto in data  14  gennaio
2021». Esse, infine, stabiliscono  che  alla  copertura  degli  oneri
rispettivamente recati si provvede a valere sui «risparmi di spesa di
cui ai commi 3 e 4». 
    Questi ultimi dispongono, al fine di dare attuazione ai contenuti
del menzionato accordo in materia  di  contenimento  del  trattamento
economico accessorio, la riduzione a decorrere dall'anno  2022  degli
importi,  rispettivamente,  del  fondo  per  il  finanziamento  della
retribuzione di posizione del personale della dirigenza  regionale  e
del  fondo  risorse  decentrate  del  personale  del   comparto   non
dirigenziale regionale. 
    5.1.-   Secondo   il   ricorrente   le   disposizioni   impugnate
contrasterebbero con l'impegno, assunto dalla Regione  Siciliana  con
il menzionato accordo, a ripianare il  disavanzo  regionale  mediante
una serie di interventi, tra cui la riduzione strutturale delle spese
di personale, dal momento che le risorse  derivanti  dalla  riduzione
dei fondi indicati nei commi 3 e 4, anziche'  destinate  al  suddetto
fine, verrebbero impiegate, invece, per finanziare l'incremento delle
spese di cui ai commi precedenti. 
    Le  stesse  eccederebbero  dunque  dalle  competenze  legislative
statutariamente  riservate  alla  Regione  Siciliana  e  violerebbero
l'art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i principi
di   coordinamento   della   finanza   pubblica,   «tra    i    quali
rientr[erebbero] anche le disposizioni di contenimento dei  costi  di
personale [...], di cui  costitui[rebbe]  espressione»  il  punto  2,
lettere d) ed e), dell'accordo sottoscritto dalla Regione  Siciliana,
diretto  a  contenere  sia  le  risorse  destinate   al   trattamento
accessorio del personale, sia, in  generale,  la  spesa  relativa  al
personale in servizio. 
    Sotto altro profilo, le disposizioni impugnate violerebbero anche
gli artt. 97 e 119 Cost., quanto al  «principio  dell'equilibrio  dei
bilanci pubblici e della sostenibilita' del  debito  delle  pubbliche
amministrazioni [...], nella misura in cui esse  pregiudic[herebbero]
la corretta attuazione e, quindi, l'efficacia del  piano  di  rientro
decennale dal disavanzo». 
    In subordine, anche ritenendo che  le  previsioni  impugnate  non
sottraggano risorse destinate all'attuazione del  suddetto  piano  di
rientro, le stesse sarebbero comunque costituzionalmente  illegittime
«in quanto prive di adeguata copertura finanziaria», violando percio'
l'art. 81, terzo comma, Cost.  Secondo  il  ricorrente,  per  effetto
delle riduzioni previste nei commi 3 e 4  dell'impugnato  art.  3,  i
fondi dagli stessi considerati «non sarebbero affatto sufficienti per
garantire  gli  incrementi  dei  costi  di  personale  disposti   dal
legislatore regionale» con i precedenti commi 1 e 2. 
    5.2.- La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, ha eccepito
in via  generale  l'inammissibilita'  delle  impugnative  statali  in
riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., ritenute prive di idonee
argomentazioni. 
    Nel  merito  delle  questioni  in  esame,  le  relative   censure
sarebbero «infondate e  frutto  di  un  travisamento»  dei  contenuti
dell'accordo sottoscritto tra lo Stato e la Regione Siciliana  il  14
gennaio 2021. 
    In ogni caso, le modifiche apportate alle disposizioni  impugnate
dall'art. 12 della successiva legge reg. Siciliana  n.  16  del  2022
avrebbero determinato la sopravvenuta cessazione  della  materia  del
contendere. 
    5.3.- Le questioni promosse sono inammissibili, perche' del tutto
generiche  e  viziate  da  un'incompleta  ricostruzione  del   quadro
normativo. 
    Per costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  «l'esigenza  di
un'adeguata motivazione a  fondamento  della  richiesta  declaratoria
d'illegittimita' costituzionale si pone in termini piu' pregnanti nei
giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli  instaurati  in
via incidentale (tra le tante, sentenze n. 119 del 2022, n. 219 e  n.
171 del 2021). Il ricorrente,  pertanto,  "ha  non  solo  l'onere  di
individuare le disposizioni impugnate e  i  parametri  costituzionali
dei quali lamenta la violazione,  ma  anche  quello  di  allegare,  a
sostegno delle questioni  proposte,  una  motivazione  non  meramente
assertiva.  Il  ricorso  deve  cioe'  contenere  l'indicazione  delle
ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri  evocati
e una, sia pur sintetica, argomentazione a  supporto  delle  censure"
(cosi', di recente, sentenza n. 95 del 2021)» (da ultimo, sentenza n.
44 del 2023). 
    5.3.1.- La doglianza principale,  in  riferimento  all'art.  117,
terzo comma, Cost., e', infatti, formulata, per un verso, richiamando
l'accordo sottoscritto tra lo Stato e la Regione Siciliana in data 14
gennaio 2021 e, per l'altro, sostenendo, in modo meramente assertivo,
che le  disposizioni  in  esso  contenute  sarebbero  rientranti  nei
principi di coordinamento della finanza pubblica. 
    Tale  censura  manca  di  considerare  il  quadro  normativo   di
riferimento e segnatamente la relazione tra la disposizione da cui il
suddetto accordo trae origine, ossia l'art. 7 del decreto legislativo
27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto  speciale
della Regione siciliana in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili, dei conti giudiziali e dei  controlli),  e  la  competenza
legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di  armonizzazione  dei
bilanci pubblici. 
    Il ricorso, inoltre, non  chiarisce  i  termini  del  prospettato
contrasto degli impugnati commi 1 e 2 dell'art. 3  della  legge  reg.
Siciliana n. 13 del 2022 con i contenuti delle lettere d) ed  e)  del
punto 2 dell'accordo, posto  che,  in  particolare,  le  disposizioni
regionali  dichiarano  di  recepire  previsioni  statali  di  portata
generale e, soprattutto, richiedono espressamente il  rispetto  della
richiamata lettera e) del medesimo punto 2 dell'accordo. 
    5.3.2.-   Considerazioni   analoghe   valgono    a    determinare
l'inammissibilita' delle questioni promosse in riferimento agli artt.
97 e 119 Cost., dovendosi aggiungere che il ricorso, in  particolare,
non si confronta con la peculiare disciplina approntata  dall'accordo
tra Stato e Regione Siciliana sia per la verifica dei contenuti dallo
stesso previsti, sia per il caso di mancata attuazione degli  impegni
assunti dalla Regione di cui ai punti 1 e 2. 
    Poiche',  infatti,  il  conseguimento  dell'obiettivo  annuo   di
riduzione  totale  della  spesa  corrente  e'   monitorato   solo   a
posteriori, il  ricorrente  avrebbe  dovuto  argomentare  in  maniera
puntuale  in  quali  termini  l'adozione  delle  norme  impugnate  si
porrebbe in diretto contrasto con i parametri evocati. 
    5.3.3.- E', infine, inammissibile anche la questione promossa, in
via subordinata, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost.,  che
chiaramente risente dei vizi che affliggono le questioni principali. 
    5.4.-  L'evidenziata  inammissibilita'  del   ricorso,   per   la
pregiudizialita'  che,  nella  specie,  la  connota  ai  fini   della
valutazione della  satisfattivita'  delle  pretese  avanzate  con  lo
stesso,  rende  non  necessario   approfondire   il   profilo   della
sopravvenuta  modifica  dei  commi  1  e  2  dell'impugnato  art.  3,
apportata dall'art. 12, comma 1, lettere a) e b),  della  legge  reg.
Siciliana n. 16 del 2022 (sentenza n.  109  del  2018,  punto  2  del
Considerato in diritto). 
    6.- E' denunciato anche l'art. 13, comma  14,  della  legge  reg.
Siciliana n. 13 del 2022, che  «[p]er  l'esercizio  finanziario  2022
[...] autorizz[a] la spesa di 160 migliaia  di  euro  in  favore  del
Comune di Sciacca, destinata  al  pagamento  delle  imposte  comunali
ICI/IMU relative al procedimento  di  liquidazione  della  fondazione
"Pardo" al fine di permettere  l'immediato  utilizzo  delle  risorse,
gia'   stanziate,   destinate   alla    realizzazione    del    museo
interdisciplinare di cui all'articolo  2  della  legge  regionale  15
maggio  1991,  n.  17  e  successive  modificazioni,  nel   complesso
monumentale di Santa Margherita a Sciacca». 
    Le censure - promosse «[n]el presupposto» che la fondazione Pardo
«sia soggetto partecipato dal  Comune  di  Sciacca»  -  lamentano  la
violazione sia dell'art. 117, terzo comma,  Cost.,  in  relazione  al
principio di coordinamento della finanza pubblica espresso  dall'art.
14, comma 5,  del  d.lgs.  n.  175  del  2016,  che  vieterebbe  alle
amministrazioni pubbliche  il  cosiddetto  soccorso  finanziario  nei
confronti dei propri organismi partecipati, sia dell'art. 97, secondo
comma, Cost., in quanto, «senza alcuna ragionevole  giustificazione»,
la norma regionale trasferirebbe sulla collettivita'  l'onere  di  un
debito di una fondazione di diritto privato in liquidazione. 
    6.1.-  Occorre  dare  atto,  in   linea   preliminare,   che   la
disposizione impugnata e' stata abrogata dall'art. 3, comma 7,  della
legge della Regione Siciliana  22  febbraio  2023,  n.  2  (Legge  di
stabilita' regionale 2023-2025), entrata in vigore il 1° marzo  2023,
ai  sensi  dell'art.  119,  comma  1,  della  medesima,  e   le   cui
disposizioni,  in  forza  del  precedente  art.  118,  comma  2,  «si
applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1  gennaio
2023». 
    A  fronte  di  tale  ius  superveniens  ricorrono   entrambe   le
condizioni che, secondo la costante giurisprudenza  di  questa  Corte
(ex plurimis, sentenze n. 242, n. 222 e n. 92 del 2022),  determinano
la cessazione della materia del contendere. 
    In  primo  luogo,  abrogando  la   disposizione   impugnata,   il
richiamato  art.  3,  comma  7,  presenta  senza   dubbio   carattere
satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso,  come  del  resto
riconosciuto dall'Avvocatura generale nell'udienza pubblica. 
    Inoltre, anche in assenza di deduzioni sul  punto  della  Regione
Siciliana, la cui costituzione in giudizio non comprende la  presente
impugnativa, e' da escludersi  che,  prima  di  essere  abrogata,  la
previsione di cui all'art. 13, comma 14, della legge  reg.  Siciliana
n. 13 del  2022,  abbia  ricevuto  applicazione  mediante  l'adozione
dell'impegno di spesa e del pagamento del  contributo  a  favore  del
Comune di Sciacca. 
    In questo  senso,  va  rilevato  che,  per  un  verso,  la  norma
impugnata ha autorizzato la spesa per il solo  esercizio  finanziario
2022; per  altro  verso,  dal  bilancio  finanziario  gestionale  per
l'esercizio finanziario 2023  -  approvato  con  deliberazione  della
Giunta regionale della Regione Siciliana 16 gennaio  2023,  n.  43  -
risulta che il capitolo 191337,  appositamente  istituito  a  seguito
dell'entrata in vigore della legge  regionale  impugnata,  presentava
per l'anno 2022 un importo pari a zero  sia  quanto  alla  previsione
definitiva di cassa (che, ai sensi dell'art. 58, comma 1, del  d.lgs.
n. 118 del 2011, costituisce limite al pagamento  delle  spese),  sia
quanto ai  residui  presunti  al  termine  dell'esercizio;  cio'  che
esclude la presenza di somme impegnate  e  non  pagate  entro  l'anno
2022. 
    Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere
in ordine alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 13,
comma 14, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. 
    7.- Infine, il ricorso denuncia l'art. 13, comma 50, della  legge
reg. Siciliana n. 13 del 2022, in base al  quale  «[a]ll'articolo  55
della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3,  dopo   le   parole
"liquidazione coatta amministrativa" sono aggiunte le parole "nonche'
ai  soci  che  hanno  favorevolmente  ottenuto  i  benefici  di   cui
all'articolo 179 del codice penale"», ossia la riabilitazione. 
    Per l'effetto, la disposizione  regionale  modificata  -  recante
interpretazione autentica dell'art. 2,  comma  3,  della  legge  reg.
Siciliana n. 37 del  1994  -  stabilisce  ora  che  quest'ultimo  «si
interpreta  nel  senso  che  i  benefici   previsti   dal   comma   1
dell'articolo 2 della suddetta  legge  si  applicano  ai  soci  delle
cooperative agricole, gia' utilmente inserite in graduatoria  per  il
godimento dei suddetti benefici, per le quali sia stato dichiarato lo
stato  di  insolvenza  ovvero  siano  pendenti  o  gia'  definite  le
procedure di fallimento o liquidazione coatta amministrativa  nonche'
ai  soci  che  hanno  favorevolmente  ottenuto  i  benefici  di   cui
all'articolo 179 del codice penale». 
    Ad avviso del ricorrente,  la  disposizione  regionale  impugnata
ometterebbe sia di quantificare gli oneri dalla stessa recati, sia di
individuare i  mezzi  finanziari  per  farvi  fronte,  in  violazione
dell'art. 81, terzo comma, Cost. 
    7.1.- La questione e' inammissibile,  non  avendo  il  ricorrente
adeguatamente motivato le ragioni del contrasto della norma impugnata
con l'evocato parametro costituzionale (ex plurimis, con  riferimento
all'art. 81, terzo comma, Cost., sentenze n. 44 del 2023, n.  25  del
2021 e n. 131 del 2016). 
    La censura statale si limita, infatti, ad affermare che la  norma
regionale «reca evidenti  oneri  finanziari  a  carico  del  bilancio
regionale, dato che l'articolo 2, comma 3, della legge  regionale  10
ottobre 1994, n. 37, ammette i soci delle cooperative agricole per le
quali  sia  stato  gia'  dichiarato  lo  stato  di  insolvenza  o  il
fallimento  o  sia  stata  gia'  avviata   la   liquidazione   coatta
amministrativa ai  benefici  previsti  dal  comma  1  della  medesima
disposizione: vale a dire, l'assunzione a carico del  bilancio  della
Regione Siciliana delle garanzie prestate da tali soggetti in  favore
delle cooperative stesse». 
    L'argomentazione   cosi'   formulata   risulta    apodittica    e
contraddittoria. 
    Il  ricorrente,  infatti,  ascrive  all'intervento  impugnato  la
produzione di nuovi oneri finanziari senza  tuttavia  contestarne  il
dichiarato carattere interpretativo;  cio'  che  potrebbe  escluderne
l'effetto innovativo anche sul piano finanziario. 
    8.- Con il ricorso depositato il 17 ottobre 2022 (reg. ric. n. 78
del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, come  detto,  ha
impugnato alcune disposizioni della legge reg. Siciliana  n.  16  del
2022, tra le quali l'art. 12, recante modifiche all'art. 3 della gia'
esaminata legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. 
    9.- Della disposizione da ultimo citata sono anzitutto denunciate
le lettere a) e b) del comma 1, in quanto, l'una modificando il comma
1  del  richiamato  art.  3,  l'altra  sostituendone  il   comma   2,
utilizzerebbero le maggiori entrate di natura tributaria allocate  al
Titolo I, Tipologia 103, capitolo 1026, in violazione dell'obbligo di
copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo  comma,  Cost.,  come
specificato dalla legge n. 196 del 2009. 
    Per un  verso,  infatti,  le  disposizioni  regionali  impugnate,
ricorrendo  a  entrate   dipendenti   dall'andamento   del   gettito,
«correlato   a   future   variabili    dei    mercati    finanziari»,
contrasterebbero con l'art. 17, comma 1, lettera c),  della  suddetta
legge che  richiede  la  copertura  delle  maggiori  spese  «mediante
modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate». 
    Per altro verso,  le  stesse  risorse,  inoltre,  consistendo  in
maggiori  entrate  rispetto  a  quelle  iscritte  nel   bilancio   di
previsione derivanti da variazioni  degli  andamenti  a  legislazione
vigente, in forza del comma 1-bis del medesimo art. 17 non  sarebbero
utilizzabili per la copertura finanziaria di nuove o maggiori  spese,
dovendo essere «finalizzate al miglioramento  dei  saldi  di  finanza
pubblica». 
    9.1.- La questione  e'  fondata,  sotto  entrambi  i  profili  di
censura. 
    Modificando la originaria copertura  degli  oneri  stabiliti  dai
commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n.  13  del  2022,
ambedue le previsioni impugnate vi provvedono ora «mediante  utilizzo
delle maggiori entrate di cui al Titolo 1,  Tipologia  103,  capitolo
1026», costituite da  ritenute  sugli  interessi  e  sui  redditi  di
capitale e corrispondenti, come riconosciuto dalla Regione  Siciliana
nell'atto di costituzione, all'incremento della  iniziale  previsione
di competenza del suddetto capitolo in forza del  positivo  andamento
del gettito nella prima parte dell'esercizio 2022. 
    In tal modo le disposizioni regionali  in  esame  si  pongono  in
contrasto anzitutto con l'art. 17, comma 1, lettera c),  della  legge
n. 196 del 2009  -  applicabile  anche  alle  regioni  in  forza  del
successivo art. 19 - in base al quale la copertura finanziaria  delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero  minori  entrate,
deve avvenire mediante modificazioni legislative che comportino nuove
o maggiori entrate. 
    Nella  specie,  invece,  difettano  modifiche  sostanziali  della
legislazione, per cui le maggiori  entrate  considerate  dalle  norme
regionali impugnate non rappresentano coperture stabili e si rivelano
inidonee a garantire la copertura dei correlati oneri derivanti dalle
spese di personale, di natura strutturale e incomprimibile nel tempo. 
    L'argomento della difesa regionale che, obliterando il  requisito
della norma statale, si limita a ritenere  possibile  l'utilizzo  nel
corso   dell'esercizio   finanziario   delle   maggiori   riscossioni
contestualmente registrate, risulta dunque inconferente. 
    Le norme regionali contrastano anche con  il  comma  1-bis  dello
stesso art. 17 della legge n. 196 del 2009, a mente del  quale  «[l]e
maggiori  entrate  rispetto  a  quelle  iscritte  nel   bilancio   di
previsione derivanti da variazioni  degli  andamenti  a  legislazione
vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di
nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono  finalizzate  al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica». 
    Disciplinando la  destinazione  del  cosiddetto  extra-gettito  a
vantaggio dei  saldi  di  finanza  pubblica,  la  previsione  statale
esplicita un corollario dell'altra  disposizione  dianzi  richiamata,
precludendo l'utilizzo a copertura delle nuove spese - nella  specie,
invece, avvenuto - delle maggiori entrate registrate, a  legislazione
immutata, in conseguenza del miglioramento del quadro economico. 
    Le norme regionali impugnate contrastano quindi  con  l'art.  81,
terzo comma, Cost., perche' le coperture delle spese difettano «di un
legittimo  "fondamento  giuridico"  (sentenza  n.  197   del   2019)»
(sentenza n. 156 del 2021). 
    Deve, in conclusione, dichiararsi l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge reg. Siciliana n.
16 del 2022. 
    9.2.- Va aggiunto che, mentre la  caducazione  della  lettera  b)
riguarda  l'intero  comma  2  del  medesimo  art.   3,   come   ormai
definitivamente sostituito  rispetto  alla  formulazione  originaria,
quella della richiamata lettera a) incide  solo  sulla  modalita'  di
copertura prevista dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 3  della
legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, come modificato dalla menzionata
lettera a). 
    In  considerazione  della   sussistenza   di   una   inscindibile
connessione funzionale (sentenze n. 279 del 2016, n. 68 del 2014 e n.
181 del 2013) tra le due parti della citata disposizione, va pertanto
dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in via consequenziale  ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte   costituzionale),
dell'art. 3, comma 1, primo periodo e secondo  periodo,  quest'ultimo
limitatamente alle parole «[a]lla conseguente  copertura  dell'onere,
pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022,»,  della  legge
reg. Siciliana n. 13 del 2022, la' dove questo stabilisce  interventi
onerosi  ormai  «insuscettibili   di   attuazione   in   carenza   di
finanziamento» (sentenza n. 181 del 2013). 
    10.- Resta da esaminare  l'impugnativa  dell'art.  12,  comma  1,
lettera c), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, che  introduce
il comma 4-bis nell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022,
ai sensi del quale le somme corrispondenti ai risparmi  di  spesa  di
cui ai commi 3 e 4 e derivanti dalla riduzione di fondi  relativi  al
personale dell'area della dirigenza  e  a  quello  del  comparto  non
dirigenziale, «affluiscono a beneficio del bilancio regionale e  sono
iscritte in un  apposito  capitolo  del  dipartimento  regionale  del
bilancio e del tesoro, non utilizzabili ai fini della gestione  della
spesa (Missione 20, Programma 3)». 
    Ad  avviso  del  ricorrente,  in  contrasto  con   le   finalita'
perseguite dall'accordo  sottoscritto  tra  lo  Stato  e  la  Regione
Siciliana il 14 gennaio 2021, e quindi in  violazione  dell'art.  81,
terzo comma, Cost., la norma regionale «sottra[rrebbe]  di  fatto»  i
predetti  risparmi  «dal  concorso  alla  riduzione   del   disavanzo
finanziario, generando  una  economia  di  bilancio  utilizzabile  in
futuro con successive previsioni normative regionali». 
    Tali considerazioni dimostrerebbero il «carattere  manifestamente
contraddittorio» della previsione impugnata, in contrasto  anche  con
gli artt. 97, secondo comma, e 119, primo comma, Cost., «in punto  di
equilibrio dei  bilanci  pubblici  e  di  sostenibilita'  del  debito
pubblico». 
    10.1.- Le questioni non sono fondate. 
    Riferendosi espressamente alle «somme corrispondenti ai  risparmi
di spesa di cui ai commi 3 e 4», il  comma  4-bis,  introdotto  dalla
disposizione impugnata nell'art. 3 della legge reg. Siciliana  n.  13
del 2022, richiama  altresi'  la  finalita'  da  quelle  disposizioni
dichiarata, ossia «di dare attuazione» agli specifici impegni assunti
dalla Regione Siciliana e contenuti nell'accordo sottoscritto con  lo
Stato il 14 gennaio 2021, volti a  realizzare  riduzioni  strutturali
degli impegni di spesa correnti. 
    Pertanto, stabilendo che tali somme «affluiscono a beneficio  del
bilancio regionale», la norma  non  contraddice,  anzi  conferma,  la
stabile compressione della spesa corrente disposta dai due precedenti
commi «[a] decorrere dall'anno 2022». 
    Le modalita'  di  iscrizione  contabile  che  essa  prescrive  si
limitano dunque  a  dare  all'entita'  di  tali  riduzioni  una  mera
evidenza nel bilancio di previsione, rimanendo esplicitamente escluso
l'utilizzo delle corrispondenti somme «ai fini della  gestione  della
spesa», in coerenza, peraltro, con la mera iscrizione contabile nella
Missione 20, nella  quale  non  sono  consentiti  impegni  per  spese
finali. 
    Da cio' consegue che: la norma  impugnata  non  comporta  l'esito
temuto dal ricorrente, ovvero quello di realizzare  una  economia  di
bilancio utilizzabile in futuro in  violazione  dell'art.  81,  terzo
comma, Cost.; nemmeno si pone in contrasto  con  l'art.  97,  secondo
comma, Cost., ne' reca pregiudizio all'equilibrio di bilancio di  cui
all'art. 119, primo comma, Cost. 
    In accordo sia con  il  tenore  letterale  del  richiamato  comma
4-bis, sia con la finalita' espressa dai  precedenti  commi  3  e  4,
infatti, al termine dell'esercizio le  somme  iscritte  nell'apposito
capitolo della Missione 20 affluiscono definitivamente  nel  bilancio
regionale, migliorando il risultato di amministrazione; cio' che  per
la Regione Siciliana equivale a ridurre l'entita' del disavanzo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle  ulteriori
questioni di legittimita' costituzionale promosse dal Presidente  del
Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  12,  comma
1, lettere a) e b), della legge della  Regione  Siciliana  10  agosto
2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n.  13  e
alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di
previsione  della  Regione  siciliana  per  il  triennio   2022/2024.
Disposizioni varie), che modifica il  comma  1,  secondo  periodo,  e
sostituisce  il  comma  2  dell'art.  3  della  legge  della  Regione
Siciliana 25 maggio  2022,  n.  13  (Legge  di  stabilita'  regionale
2022-2024); 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 1, primo periodo e secondo periodo,
quest'ultimo limitatamente alle parole «[a]lla conseguente  copertura
dell'onere, pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere  dall'anno  2022,»,
della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022; 
    3)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge  reg.  Siciliana
n.  13  del  2022,  nella  formulazione  originaria,   promosse,   in
riferimento agli  artt.  81,  97,  117,  terzo  comma,  e  119  della
Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso n. 48 del 2022; 
    4)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 50, della legge reg. Siciliana  n.
13 del 2022, promossa,  in  riferimento  all'art.  81,  terzo  comma,
Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 48
del 2022; 
    5)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera c),  della  legge  reg.
Siciliana n. 16 del 2022, promosse, in  riferimento  agli  artt.  81,
terzo comma, 97, secondo  comma,  e  119,  primo  comma,  Cost.,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 78 del 2022; 
    6) dichiara cessata la materia del contendere delle questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 14, della legge  reg.
Siciliana n. 13 del 2022, promosse, in riferimento agli  artt.  97  e
117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con  il  ricorso
n. 48 del 2022; 
    7) dichiara estinto il processo relativamente alla  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art.  18,  comma  5,  e  dell'intero
testo della legge  reg.  Siciliana  n.  13  del  2022,  promossa,  in
riferimento all'art. 81,  terzo  comma,  Cost.,  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso n. 48 del 2022. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2023. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA