PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 maggio 2023 

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle
Regioni Calabria e Sicilia, lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza
dell'eccezionale  incremento  dei  flussi  di  persone  migranti   in
ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie  del
Mediterraneo. (Ordinanza n. 993). (23A02829) 
(GU n.113 del 16-5-2023)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  recante
l'attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante  norme   relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale; 
  Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20,  recante  disposizioni
urgenti in materia  di  flussi  di  ingresso  legale  dei  lavoratori
stranieri e di prevenzione e contrasto  all'immigrazione  irregolare,
in corso di conversione in legge; 
  Considerato che il territorio nazionale a partire  dai  primi  mesi
dell'anno in corso e' stato interessato da un eccezionale  incremento
dei flussi di  persone  migranti  in  ingresso  attraverso  le  rotte
migratorie   del   Mediterraneo,    determinando    un    eccezionale
accrescimento delle  esigenze  volte  ad  assicurare  il  soccorso  e
l'assistenza alla popolazione interessata; 
  Considerato che  l'eccezionale  afflusso  di  persone  migranti  in
ingresso sul territorio nazionale sta determinando una situazione  di
grande  difficolta'  derivante  dalla  saturazione  del  sistema   di
accoglienza  nazionale  gestito  dal  Ministero   dell'interno,   con
particolare riferimento all'hotspot di Lampedusa, alle  strutture  di
primissima accoglienza, ai centri di cui agli articoli  9  e  11  del
decreto legislativo  n.  142/2015  e  al  Sistema  di  accoglienza  e
integrazione (SAI); 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  dell'11  aprile  2023
con cui e' stato dichiarato sull'intero territorio nazionale, per sei
mesi  dalla  data  di  deliberazione,  lo  stato  di   emergenza   in
conseguenza  dell'eccezionale  incremento  dei  flussi   di   persone
migranti in ingresso sul territorio  nazionale  attraverso  le  rotte
migratorie del Mediterraneo; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 984 del 16 aprile 2023 recante  «Prime  disposizioni  urgenti  per
fronteggiare,  sul  territorio  delle  Regioni   Piemonte,   Liguria,
Lombardia, Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia,  Umbria,  Marche,  Lazio,
Abruzzo, Molise, Basilicata,  Calabria,  Sardegna,  Sicilia  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato  di  emergenza  in
conseguenza  dell'eccezionale  incremento  dei  flussi   di   persone
migranti in ingresso sul territorio  nazionale  attraverso  le  rotte
migratorie del Mediterraneo.»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  990  del  2  maggio  2023  recante  «Disposizioni   urgenti   per
fronteggiare, sul territorio della Regione Campania e  della  Regione
autonoma  Valle  d'Aosta,  lo  stato  di  emergenza  in   conseguenza
dell'eccezionale  incremento  dei  flussi  di  persone  migranti   in
ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie  del
Mediterraneo.»; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, richiede  l'utilizzo  di  poteri  straordinari,  anche  in
deroga alla vigente normativa; 
  Sentito il Ministero dell'interno; 
  Acquisita l'intesa delle Regioni Calabria e Sicilia; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Cooperazione degli Uffici della Regione  Siciliana  e  della  Regione
                              Calabria 
 
  1. Il Commissario delegato, nonche' i soggetti  attuatori  prefetti
della prefetture - Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi  di
regione della  Regione  Siciliana  e  della  Regione  Calabria  ed  i
prefetti delle Province di  Agrigento,  Catania,  Messina,  Siracusa,
Ragusa, Trapani, Reggio Calabria e  Crotone,  in  veste  di  soggetti
attuatori competenti per il territorio delle cennate regioni, possono
avvalersi della cooperazione degli uffici della Regione  Siciliana  e
della Regione Calabria, previa definizione di  apposito  accordo  che
preveda le modalita' per  assicurare  la  copertura  dei  soli  costi
operativi, ivi compresi quelli di cui al  comma  3,  e  di  reintegro
degli eventuali materiali di protezione civile impiegati  nell'ambito
delle risorse di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 984/2023. 
  2. La cooperazione di cui al comma 1 puo' esplicarsi  nei  seguenti
ambiti di attivita': 
    a) supporto logistico nell'allestimento di  strutture  temporanee
di primissima accoglienza; 
    b)  supporto  tecnico-operativo  nella  predisposizione  di  aree
idonee per  l'allestimento  di  strutture  temporanee  di  primissima
accoglienza; 
    c) fornitura di beni di  prima  necessita'  e  di  materiali  per
l'assistenza alla popolazione; 
    d)  fornitura  di  servizi  e  personale   specializzato,   anche
socio-sanitario, per particolari esigenze connesse  con  l'assistenza
alla popolazione, esclusa  la  gestione  di  centri  e  strutture  di
accoglienza. 
  3. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, limitatamente alle
attivita' di cui al  comma  2,  lettera  a),  b)  e  c),  la  Regione
Siciliana   e   la   Regione   Calabria   possono   avvalersi   delle
organizzazioni di volontariato  di  protezione  civile  iscritte  nei
rispettivi elenchi territoriali ed il costo, ivi incluso il costo per
l'applicazione dei benefici previsti  dagli  articoli  39  e  40,  e'
rendicontato al Commissario delegato per  il  relativo  rimborso,  in
attuazione dell'accordo di cui al comma 1. 
  4. Ai fini del tempestivo reintegro della capacita'  operativa  dei
rispettivi sistemi regionali di protezione civile, i Dipartimenti  di
protezione civile della Regione Siciliana e  della  Regione  Calabria
procedono immediatamente all'attivazione delle  procedure  necessarie
per il pronto  reintegro  degli  eventuali  materiali  di  protezione
civile impiegati ai sensi del  comma  1,  avvalendosi  delle  deroghe
autorizzate  con  ordinanze   nell'ambito   del   presente   contesto
emergenziale, tenendo  informato  il  Dipartimento  della  Protezione
Civile  qualora  tali  materiali  siano  integrati  nelle  rispettive
colonne mobili regionali di protezione civile. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 maggio 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio