N. 92 SENTENZA 8 marzo - 11 maggio 2023

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Anticipazione del trattamento di fine  servizio  -
  Norme della Regione Siciliana - Possibile erogazione, da  parte  di
  societa' partecipata dalla  Regione,  ai  dipendenti  regionali  in
  quiescenza - Violazione della  competenza  legislativa  statale  in
  materia di ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale. 
Impiego pubblico - Assunzioni  a  tempo  determinato  -  Norme  della
  Regione  Siciliana  -  Assunzioni  di  300  unita'   di   personale
  «dirigenziale»  in  luogo  dell'originario  «non  dirigenziale»   -
  Soppressione del  limite  del  20%  per  la  loro  assegnazione  in
  distacco presso i comuni e gli altri enti locali -  Modifica  della
  natura del distacco, da facoltativa a obbligatoria - Violazione del
  principio del buon andamento dell'amministrazione -  Illegittimita'
  costituzionale. 
Impiego pubblico - Assunzioni a tempo  indeterminato  -  Norme  della
  Regione Siciliana - Reclutamento di assistenti  sociali  a  livello
  locale - Autorizzazione ai comuni ad avviare le relative  procedure
  -    Valorizzazione,    tramite    apposito    punteggio,     della
  professionalita' maturata con forme contrattuali  flessibili  nella
  pubblica  amministrazione  -  Ricorso  del  Governo   -   Lamentata
  violazione della competenza legislativa  esclusiva  in  materia  di
  ordinamento civile - Non fondatezza della questione. 
Impiego pubblico - Stabilizzazione  di  personale  precario  -  Norme
  della Regione Siciliana -  Assunzioni  a  tempo  indeterminato  del
  personale dei consorzi di bonifica - Limitazione al 50%  dei  posti
  resisi vacanti al 31 dicembre 2021, anziche' al 31 dicembre 2020  -
  Ricorso  del  Governo  -  Lamentata  violazione   della   copertura
  finanziaria - Estinzione del processo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Riconoscimento dell'Istituto zootecnico sperimentale per la Sicilia
  quale ente di  ricerca  della  Regione  -  Ricorso  del  Governo  -
  Lamentata violazione della copertura finanziaria -  Estinzione  del
  processo. 
- Legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13, art. 13, commi
  6, 21, 57, 58 e 68. 
- Costituzione, artt. 81, terzo comma, 97, secondo comma, 117,  commi
  secondo, lettera l), e terzo, e 119,  primo  comma;  statuto  della
  Regione Siciliana, art. 14. 
(GU n.20 del 17-5-2023 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  13,  commi
6, 21, 57, 58 e 68, della legge della  Regione  Siciliana  25  maggio
2022, n. 13 (Legge di stabilita' regionale 2022-2024),  promosso  dal
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso  notificato  e
depositato in cancelleria il 26 luglio 2022, iscritto al  n.  48  del
registro ricorsi 2022 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; 
    udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2023 il Giudice  relatore
Marco D'Alberti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Emanuele Feola per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppa Mistretta per la Regione
Siciliana; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 marzo 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato e  depositato  il  26  luglio  2022  e
iscritto al n. 48  del  registro  ricorsi  2022,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'intera legge della Regione  Siciliana  25  maggio
2022, n. 13 (Legge di stabilita' regionale 2022-2024) e  di  numerose
sue disposizioni, tra le quali l'art. 13, commi 6, 21, 57, 58  e  68,
in riferimento, complessivamente, agli artt.  81,  terzo  comma,  97,
secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 119,  primo
comma,  della  Costituzione,  e  all'art.  14   del   regio   decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto  della
Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2. 
    2.- Con il primo motivo di ricorso, e' impugnato l'art. 13, comma
6, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. 
    2.1.-  La  disposizione  impugnata  prevede  che  l'art.  23  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in  materia
di  reddito  di  cittadinanza  e  di   pensioni),   convertito,   con
modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, trova «applicazione» al
personale regionale collocato in quiescenza «anche per il tramite  di
Irfis FinSicilia S.p.A., che provvede all'erogazione  delle  relative
risorse  nell'ambito  delle  disponibilita'  dei  fondi  di   propria
spettanza, previa stipula di convenzione con  il  Dipartimento  della
Funzione pubblica». 
    2.2.-  Secondo  il  ricorrente,  una   simile   previsione,   nel
consentire «ope legis» a una societa' partecipata in via  totalitaria
dalla Regione (la Irfis FinSicilia spa),  di  erogare  ai  dipendenti
regionali in quiescenza l'anticipo di una quota  del  trattamento  di
fine servizio, contrasterebbe con la disciplina statale che, all'art.
23 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito,  ha  inteso  regolare  in
maniera  uniforme  le  condizioni  giuridiche   ed   economiche   per
l'accesso, da parte di tutti i dipendenti pubblici,  a  finanziamenti
agevolati in funzione di anticipo di  tale  trattamento,  prevedendo,
tra l'altro, la preventiva e  necessaria  adesione,  da  parte  degli
istituti bancari e finanziari, ad uno specifico accordo quadro.  Tale
accordo, invece, non opererebbe con riguardo ad Irfis FinSicilia spa,
essendo prevista la stipula  di  una  specifica  convenzione  con  il
Dipartimento della funzione pubblica della Regione Siciliana. 
    2.3.- Viene pertanto denunciata, in virtu' del contrasto  con  le
sopramenzionate norme statali, la violazione dell'art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost., per lesione  delle  competenze  legislative
statali in materia di ordinamento civile. 
    3.- Con il secondo motivo di ricorso,  e'  censurato  l'art.  13,
comma 21, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. 
    3.1.- La disposizione impugnata autorizza i comuni  siciliani  ad
avviare,  coerentemente  ai  piani  di  fabbisogno,   «procedure   di
reclutamento» per l'assunzione a tempo indeterminato degli assistenti
sociali, nell'ambito delle  quali  sia  possibile  valorizzare,  «con
apposito punteggio», anche l'«esperienza professionale  maturata  con
contratto a tempo determinato ovvero con contratto di  collaborazione
coordinata e continuativa  ovvero  con  contratto  di  collaborazione
autonoma libero professionale ovvero con altre forme contrattuali  di
lavoro flessibile nella pubblica amministrazione». 
    3.2.- Ad  avviso  del  ricorrente,  la  previsione  regionale  si
sovrapporrebbe  e  derogherebbe  alla  normativa  statale   stabilita
dall'art. 1,  comma  801,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nonche' dal  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del  lavoro  alle  dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche),
dall'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),  g),  h),  l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche»   e
dall'art. 33, comma 2,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34
(Misure urgenti  di  crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella
legge 28 giugno 2019, n. 58. 
    3.3.- Ne discenderebbe,  secondo  l'Avvocatura  dello  Stato,  la
violazione dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  per
lesione  delle  competenze  legislative   statali   in   materia   di
ordinamento civile. D'altra  parte,  ad  avviso  del  ricorrente,  la
disposizione impugnata non troverebbe  alcuna  giustificazione  nello
statuto di autonomia della Regione Siciliana, posto che, nel caso  di
specie, verrebbe in considerazione il  personale  in  servizio  degli
enti locali e non gia' il personale della Regione. 
    3.4.- Con riguardo  alla  medesima  disposizione  viene  altresi'
denunciata la  violazione  dell'art.  81,  terzo  comma,  Cost.,  per
assenza di un'adeguata copertura finanziaria, non avendo  la  Regione
ne' quantificato l'onere finanziario di tali assunzioni, ne' indicato
i mezzi per farvi fronte. 
    4.- Con il terzo motivo di ricorso, e' censurato l'art. 13, comma
57, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. 
    4.1.- La disposizione impugnata ha modificato l'art. 60, comma 1,
della  legge  della  Regione  Siciliana  15   aprile   2021,   n.   9
(Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021.  Legge  di
stabilita'  regionale),  prevedendo  che  le   assunzioni   a   tempo
indeterminato del personale precario dei consorzi di bonifica possano
avvenire nei limiti del cinquanta per cento dei posti resisi  vacanti
al 31 dicembre 2021, in luogo dell'originario  riferimento  ai  posti
resisi vacanti alla data del 31 dicembre 2020. 
    4.2.- Ad avviso del ricorrente, una simile previsione  violerebbe
l'art. 81, terzo comma, Cost., per assenza di  un'adeguata  copertura
finanziaria a partire dal 2023.  La  Regione,  infatti,  non  avrebbe
quantificato l'onere finanziario di tali stabilizzazioni, ne' avrebbe
indicato i mezzi per farvi fronte, se non in relazione  all'esercizio
finanziario 2022. 
    5.- Con il quarto motivo di  ricorso,  e'  censurato  l'art.  13,
comma 58, della legge reg. Siciliana n. 13 del  2022,  che  riconosce
l'Istituto zootecnico sperimentale  per  la  Sicilia  quale  ente  di
ricerca della Regione. 
    5.1.- Il ricorrente denuncia che  la  Regione  Siciliana  avrebbe
provveduto alla copertura finanziaria dagli oneri  discendenti  dalla
disposizione impugnata solo in  relazione  all'esercizio  finanziario
2022, a fronte di spese a carattere obbligatorio e  continuativo,  le
quali, invece, avrebbero  richiesto  la  relativa  quantificazione  e
copertura  per  tutti  gli  esercizi  considerati  dal  bilancio   di
previsione triennale. 
    5.2.- Viene pertanto denunciata la violazione dell'art. 81, terzo
comma, Cost., come declinato  dall'art.  38,  comma  1,  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
    6.- Con  il  quinto  motivo  di  ricorso,  e'  infine  denunciata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 68,  della  legge
reg. Siciliana n. 13 del 2022. 
    6.1.- La disposizione impugnata consta di due lettere (a e b). La
lettera a) ha  modificato  l'art.  12,  comma  1,  della  legge  reg.
Siciliana n. 9 del 2021, stabilendo l'assunzione di  trecento  unita'
di  personale  dirigenziale  a  tempo  determinato,  in  luogo  delle
trecento  unita'  di  personale  non   dirigenziale   originariamente
previste dalla disposizione modificata, al  fine  di  potenziare  gli
uffici della pubblica amministrazione regionale e locale e  garantire
la  definizione  e  l'attuazione  degli  interventi  previsti   dalla
politica di coesione  europea,  nonche'  dai  fondi  strutturali.  La
lettera b) ha  modificato  l'art.  12,  comma  4,  della  legge  reg.
Siciliana n. 9 del 2021, sopprimendo il limite del  venti  per  cento
per l'assegnazione di tale personale regionale in distacco  presso  i
comuni e gli altri enti locali, limite che era stato  originariamente
previsto dalla disposizione modificata; inoltre, la medesima  lettera
b) ha reso obbligatorio, e non piu' facoltativo, il distacco di  tale
personale regionale in favore dei comuni e degli altri  enti  locali,
senza oneri a loro carico, in relazione al fabbisogno  di  personale,
ai progetti da realizzare e agli obiettivi da raggiungere. 
    6.2.-  Ad  avviso  del  ricorrente,  la  disposizione   impugnata
presenterebbe   «profili   di   incostituzionalita'   in    relazione
all'articolo 81, terzo comma  (copertura  finanziaria),  all'articolo
97,    secondo    comma    (buon    andamento     e     imparzialita'
dell'amministrazione), all'articolo 117, secondo comma,  lett.  l)  e
terzo  comma  (ordinamento  civile  e  determinazione  dei   principi
fondamentali riservati alla legislazione dello  Stato),  all'articolo
119, primo comma (principi di coordinamento della  finanza  pubblica)
della Costituzione, e all'art. 14 del  R.D.Lgs.  15.5.1946,  n.  455,
convertito nella L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 2». 
    6.3.- In particolare, l'Avvocatura dello Stato sottolinea che  la
modifica  della  qualifica  del  personale  da   assumere   da   «non
dirigenziale»  a  «dirigenziale»  renderebbe  evidente   l'incoerenza
dell'operato della  Regione,  la  quale,  anche  nell'ambito  di  una
«scheda  progettuale»  redatta  per   l'Agenzia   per   la   coesione
territoriale in occasione dell'entrata in vigore dell'art.  12  della
legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, aveva  ribadito  la  volonta'  di
assumere personale «non dirigenziale». 
    6.4.-  Il  ricorrente  denuncia  altresi'  che  la   disposizione
impugnata si porrebbe in contrasto  con  l'impegno  alla  complessiva
riduzione degli uffici di livello dirigenziale che e'  stato  assunto
dalla Regione Siciliana nell'ambito dell'«Accordo tra Stato e Regione
Siciliana per il ripiano decennale del  disavanzo»,  sottoscritto  in
data 14 gennaio 2021 (punto 2, lettere e e j), anche alla luce  delle
criticita' piu' volte denunciate dalla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti. Nonostante l'avvio, a partire dal 2021, di  un
percorso  di  progressiva  riduzione  del  numero   delle   strutture
dirigenziali  e  della  stessa  dotazione  organica  della  dirigenza
regionale,  tale  intervento  normativo  consentirebbe,  invece,   di
assumere ulteriori trecento dirigenti a tempo determinato, attraverso
la  creazione  di  «posizioni  soprannumerarie»  rispetto  a   quelle
formalmente  previste  nella  pianta  organica:  e  infatti,  secondo
l'Avvocatura dello Stato, in relazione al personale  dirigenziale  da
assumere «non esistono le corrispondenti e  necessarie  strutture  di
livello dirigenziale». 
    6.5.- Infine, ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata
si porrebbe in contrasto con il quadro normativo statale  in  materia
di  reclutamento  del  personale,  il  quale,  anche  ai   fini   del
rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti pubblici  per
l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR),  consente  di  effettuare  assunzioni  a  tempo   determinato
«solamente  di  personale  non  dirigenziale,  ovvero  di   conferire
incarichi di collaborazione, nei limiti degli importi previsti  dalle
corrispondenti voci di costo del quadro economico dei progetti».  Con
specifico  riferimento  al   personale   dirigenziale,   invece,   la
disciplina statale ha solo consentito di raddoppiare  le  percentuali
di incarichi dirigenziali conferibili a  soggetti  esterni  ai  sensi
dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, per  la  copertura
di posizioni dirigenziali vacanti  relative  a  compiti  strettamente
attuativi del  PNRR,  come  stabilito  dall'art.  1,  comma  15,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure  urgenti  per  il
rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della  giustizia»,
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113. 
    7.- La Regione Siciliana, con atto depositato in data  31  agosto
2022, si e' costituita in giudizio, presentando difese in riferimento
alle sole questioni promosse nei confronti dell'art. 13, commi  57  e
58, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. 
    7.1.- La difesa regionale ritiene, innanzitutto, che debba essere
dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in
relazione all'impugnazione dell'art. 13, comma 57, della  legge  reg.
Siciliana n. 13 del 2022, a seguito dell'entrata in vigore  dell'art.
13, comma 65, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022,  n.
16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge
regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione
della Regione  siciliana  per  il  triennio  2022/2024.  Disposizioni
varie). Secondo la Regione Siciliana, tale disposizione sopravvenuta,
nel reintrodurre l'originario riferimento al  31  dicembre  2020  per
l'individuazione dei posti resisi vacanti ai fini  dell'assunzione  a
tempo indeterminato del personale precario dei consorzi di  bonifica,
avrebbe fatto venir meno le modifiche introdotte dall'impugnato  art.
13, comma 57, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. 
    7.2.- La difesa regionale  sostiene  altresi'  che  debba  essere
dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in
relazione all'impugnazione dell'art. 13, comma 58, della  legge  reg.
Siciliana n. 13 del 2022, a seguito dell'entrata in vigore  dell'art.
13, comma 98, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022.  Secondo  la
Regione   Siciliana,   infatti,   tale   disposizione   sopravvenuta,
nell'autorizzare, anche per gli anni 2023 e 2024, la  spesa  relativa
al  riconoscimento  dell'Istituto  zootecnico  sperimentale  per   la
Sicilia quale  ente  di  ricerca  della  Regione,  individuandone  la
relativa copertura, avrebbe determinato il superamento delle  censure
concernenti la violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. 
    8.- In data 26 novembre 2022, il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha depositato atto di  rinuncia  all'impugnazione  dell'art.
13, comma 58, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che e' stato
accettato dalla Regione Siciliana con atto depositato il  7  dicembre
2022. 
    9.- In prossimita'  dell'udienza,  l'Avvocatura  dello  Stato  ha
presentato una memoria illustrativa in cui  ha  ribadito  le  censure
contenute nel ricorso. 
    10.- Nel corso dell'udienza pubblica, l'Avvocatura dello Stato ha
dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione dell'art.  13,  comma
57, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022.  A  tale  rinuncia  ha
aderito l'avvocato della Regione Siciliana nella medesima udienza. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale, tra gli altri, dell'art.  13,  commi  6,
21, 57, 58 e 68, della legge  reg.  Siciliana  n.  13  del  2022,  in
riferimento,  complessivamente,  agli  artt.  81,  terzo  comma,  97,
secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 119,  primo
comma, Cost., nonche' all'art. 14 dello statuto speciale. 
    2.- Riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle  altre
impugnative promosse con il ricorso indicato, vanno qui esaminate  le
predette questioni di legittimita' costituzionale. 
    3.-  In  via  preliminare,  occorre  rilevare  che,   a   seguito
dell'entrata in vigore dell'art. 13, commi 65 e 98, della legge  reg.
Siciliana n. 16 del 2022, in ordine alle questioni aventi ad  oggetto
l'art. 13, commi 57 e 58, della legge reg. Siciliana n. 13  del  2022
e' intervenuta la rinuncia al ricorso da  parte  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  che  e'  stata  accettata  dalla   Regione
Siciliana. 
    Con    riferimento    alle    citate    disposizioni,    relative
rispettivamente alle assunzioni a tempo indeterminato  del  personale
precario dei consorzi di bonifica e al  riconoscimento  dell'Istituto
zootecnico sperimentale per la Sicilia quale ente  di  ricerca  della
Regione, va pertanto dichiarata l'estinzione del  processo  ai  sensi
dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale (tra le piu' recenti, sentenze n. 190, n. 179, n.  123
e n. 114 del 2022; ordinanze n. 142, n. 133 e n. 130 del 2022). 
    4.- Quanto alle singole questioni di legittimita'  costituzionale
che non sono state oggetto  di  rinuncia,  con  il  primo  motivo  di
ricorso e' impugnato l'art. 13, comma 6, della legge  reg.  Siciliana
n. 13 del 2022. 
    4.1.- Il  ricorrente  denuncia  la  violazione  della  competenza
legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,  per  contrasto  con
l'art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito. 
    La disposizione regionale impugnata, infatti, nel consentire  ope
legis ad una societa' interamente partecipata della Regione (la Irfis
FinSicilia spa) di erogare  ai  dipendenti  regionali  in  quiescenza
l'anticipo  di  una  quota  del   trattamento   di   fine   servizio,
confliggerebbe con la disciplina statale che, al richiamato art.  23,
ha inteso regolare in maniera uniforme le  condizioni  giuridiche  ed
economiche per  l'erogazione,  a  tutti  i  dipendenti  pubblici,  di
finanziamenti  agevolati  in  funzione  di  anticipazione   di   tale
trattamento. 
    4.2.- La Regione Siciliana non ha svolto difese  in  merito  alla
predetta impugnazione. 
    4.3.- In via preliminare, occorre  considerare  che,  secondo  la
giurisprudenza costituzionale, quando viene sottoposta a  censura  di
illegittimita' costituzionale una  disposizione  di  un  soggetto  ad
autonomia speciale, «ai  fini  dell'ammissibilita'  delle  questioni,
basta che,  dal  contesto  del  ricorso,  emerga  l'esclusione  della
possibilita' di operare il sindacato di  legittimita'  costituzionale
in base allo statuto  speciale,  tramite  una  pur  non  diffusamente
argomentata  evocazione  dei  limiti   di   competenza   fissati   da
quest'ultimo (sentenze n. 130 del 2020, n. 142 del 2015 e n. 288  del
2013). Tali elementi "vanno valutati anche  in  considerazione  della
radicalita' della prospettazione operata dal  Governo"  (sentenza  n.
153 del 2019; sentenze n. 43 e n. 174 del 2020)» (cosi',  da  ultimo,
sentenza n. 248 del 2022). 
    Alla  luce  di  tale  indirizzo,  deve  ritenersi  che   l'omessa
individuazione di specifiche competenze  statutarie  sia  conseguenza
della prospettazione radicale del ricorrente.  Quest'ultimo  contesta
la lesione della competenza legislativa statale esclusiva in  materia
di ordinamento civile,  escludendo  il  coinvolgimento  di  sfere  di
competenza legislativa regionale statutaria. In ragione di  cio',  il
ricorso deve ritenersi ammissibile. 
    4.4.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    4.5.- Nonostante  il  processo  di  progressiva  riduzione  delle
differenze tra la disciplina del lavoro pubblico e quella del  lavoro
privato, anche in merito ai profili connessi al trattamento  di  fine
rapporto, per i dipendenti pubblici  assunti  a  tempo  indeterminato
prima del 1° gennaio 2001 il trattamento di fine servizio continua ad
essere erogato secondo modalita'  frazionate  e,  soprattutto,  sulla
base di tempistiche posticipate rispetto al momento del  collocamento
a riposo o alla data di maturazione del diritto  all'ottenimento  del
trattamento economico. Come sottolineato da  questa  Corte,  in  cio'
risiede  una  delle  principali  differenze  tra  la  disciplina  del
trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120  del  codice
civile e quella del trattamento di  fine  servizio,  pur  nell'ambito
della loro considerazione come «una categoria unitaria, connotata  da
identita'  di  natura,  funzione  e  dalla  generale  applicazione  a
qualunque tipo di  rapporto  di  lavoro  subordinato  e  a  qualunque
ipotesi di cessazione del medesimo (sentenza n. 243 del  1993,  punto
5. del Considerato in diritto)» (sentenza n. 159 del 2019). 
    4.6.- Anche al fine di attenuare la portata delle differenze  che
ancora sussistono tra la disciplina del trattamento di fine  rapporto
e quella del trattamento di fine servizio in merito alle  tempistiche
e modalita' di erogazione delle prestazioni  dovute,  l'art.  23  del
d.l. n. 4 del  2019,  come  convertito,  ha  previsto,  per  tutti  i
dipendenti pubblici che cessano  o  sono  cessati  dal  servizio  per
collocamento a riposo, la  possibilita'  di  ottenere,  a  condizioni
economiche vantaggiose, l'immediata anticipazione di  una  quota  del
trattamento di fine  servizio  (nei  limiti  dell'importo  di  45.000
euro). 
    In base a tale disciplina - che  opera  anche  per  i  dipendenti
regionali in virtu' dell'espresso richiamo operato all'art. 1,  comma
2, del d.lgs. n. 165 del 2001 dall'art. 23, comma 1, del  d.l.  n.  4
del 2019, come convertito - ogni dipendente pubblico  che  ne  faccia
richiesta puo' accedere, sulla  base  di  un'apposita  certificazione
fornita dagli enti erogatori del  trattamento  pensionistico,  ad  un
finanziamento agevolato a  tasso  fisso,  stipulato  sotto  forma  di
prestito  personale  e  «garantito  dalla  cessione   pro   solvendo,
automatica  e  nel  limite  dell'importo  finanziato,  senza   alcuna
formalita', dei crediti derivanti dal trattamento  di  fine  servizio
maturato [...]» (art. 23, comma  2).  Inoltre,  il  finanziamento  e'
assistito dall'operativita' della garanzia di un  fondo  statale  che
copre l'ottanta per cento dell'importo finanziato (art. 23, comma 3). 
    La  concreta  operativita'   delle   condizioni   giuridiche   ed
economiche piu' vantaggiose rispetto a quelle operanti sul mercato e'
assicurata, ai sensi del citato art. 23, comma  2,  dalla  necessaria
adesione - da parte delle banche e degli intermediari finanziari  che
intendano erogare tale finanziamento - ad un accordo quadro stipulato
tra il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'Associazione bancaria italiana. Tale accordo, che
e' stato recepito con decreto  ministeriale  del  Dipartimento  della
funzione  pubblica  del  19  agosto  2020,  ha  regolato  i   profili
procedurali, la disciplina giuridica e le condizioni  economiche  del
contratto  di  finanziamento,  a  partire  dal  tasso  di   interesse
applicabile (come espressamente previsto dall'art. 23, comma 5). 
    4.7.- La norma statale ha quindi disciplinato in maniera uniforme
le condizioni giuridiche ed economiche di accesso a un  finanziamento
che, pur traendo origine dalla cessazione del rapporto di lavoro  dei
dipendenti  pubblici,  e'  riconducibile  ai  contratti  di   credito
previsti dall'art. 122, comma 1, lettera n), del decreto  legislativo
1° settembre 1993,  n.  385  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia), come peraltro espressamente sancito dall'art.
4, comma 1, del d.P.C.m.  22  aprile  2020,  n.  51  (Regolamento  in
materia di anticipo del  TFS/TFR,  in  attuazione  dell'articolo  23,
comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26). 
    L'intervento normativo statale si e' reso necessario al  fine  di
assicurare una tutela omogenea in favore  di  tutti  quei  dipendenti
pubblici che, essendo stati assunti antecedentemente  al  1°  gennaio
2001, non hanno la  possibilita'  di  ottenere  la  liquidazione  del
trattamento di fine rapporto secondo le modalita'  e  le  tempistiche
operanti nel settore privato. 
    In  definitiva,  sia  il  contenuto  (cioe'  la  disciplina   del
contratto di  credito),  sia  le  finalita'  dell'intervento  statale
costituiscono  esercizio  della  competenza   legislativa   esclusiva
statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera  l),  Cost.  Si  tratta,  infatti,  di  un  intervento
chiaramente giustificato da quella «esigenza,  sottesa  al  principio
costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio  nazionale
l'uniformita' della disciplina dettata per i  rapporti  tra  privati»
(tra le altre, sentenze n. 131 del 2013, n. 123 del 2010, n. 295 e n.
160 del 2009; nello stesso senso, sentenza n. 326 del 2008). 
    4.8.- A fronte di tale disciplina statale, la  Regione  Siciliana
e' intervenuta con una norma che  -  pur  affermando  di  voler  dare
«applicazione» alla medesima disciplina statale - introduce un regime
ad essa chiaramente derogatorio e, per di piu', dai confini del tutto
incerti. 
    Nonostante, infatti, l'esplicito  rinvio  operato  dall'art.  13,
comma 6, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 all'intero art. 23
del d.l. n. 4 del 2019, come convertito (la' dove si afferma che tali
disposizioni «trovano applicazione [...]  anche  per  il  tramite  di
Irfis FinSicilia S.p.A.»), non e' chiaro il modo in cui la disciplina
statale possa «trova[re] applicazione» per i dipendenti della Regione
Siciliana attraverso la richiamata societa' regionale. 
    Tale societa' viene ad essere ammessa ope legis  tra  i  soggetti
che  possono  applicare  la  disciplina   statale,   senza   tuttavia
sottostare alle regole procedurali e sostanziali  che  la  disciplina
medesima  ha  previsto  a  garanzia  dei  dipendenti   pubblici   che
richiedono il finanziamento. Irfis FinSicilia spa, infatti, in virtu'
della  disposizione  impugnata,  e'  stata  legittimata  dalla  legge
regionale a erogare i finanziamenti ai sensi della normativa statale,
ma  prescindendo,  tra  l'altro,  dalla   preliminare   adesione   al
sopramenzionato accordo quadro. 
    In ragione di cio', in  relazione  ai  finanziamenti  erogati  da
Irfis  FinSicilia  spa  in  favore  dei   dipendenti   regionali   in
quiescenza, non  potranno  trovare  applicazione  le  garanzie  e  le
condizioni giuridiche ed economiche previste dalla normativa  statale
e regolate, in maniera  puntuale,  proprio  dall'accordo  quadro.  La
disciplina impugnata, infatti, si limita ad affermare  la  necessita'
per la societa'  regionale  di  stipulare  una  «convenzione  con  il
Dipartimento regionale della Funzione  pubblica»,  alla  quale  sara'
interamente rimessa la regolazione  delle  condizioni  giuridiche  ed
economiche del contratto di finanziamento. 
    La  disposizione  regionale  impugnata  si  pone,  pertanto,   in
contrasto con l'intera ratio su cui si fonda  la  disciplina  dettata
dal legislatore statale che e' intervenuto, nell'esercizio della  sua
competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, a regolare, in
maniera uniforme su tutto il territorio nazionale,  le  modalita'  di
anticipazione del trattamento  di  fine  servizio  per  i  dipendenti
pubblici, non solo statali. 
    4.9.- Ne discende l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  13,
comma 6, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che ha invaso  la
competenza legislativa esclusiva statale in  materia  di  ordinamento
civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    5.- Con il secondo motivo di  ricorso  e'  censurato  l'art.  13,
comma 21, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. 
    5.1.- Tale disposizione autorizza i comuni siciliani  ad  avviare
procedure di reclutamento  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato
degli assistenti sociali, per le quali  sia  consentito  valorizzare,
con apposito punteggio, la professionalita' maturata con contratti  a
tempo determinato, con contratti di collaborazione o con altre  forme
contrattuali flessibili nella pubblica amministrazione. 
    5.2.-  Ad  avviso  del  ricorrente,   la   normativa   regionale,
sovrapponendosi e derogando alla normativa statale in  materia  (art.
1, comma 801, della legge n. 178 del 2020; d.lgs. n.  165  del  2001;
art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017; art. 33, comma 2, del d.l.  n.  34
del 2019, come  convertito),  violerebbe  la  competenza  legislativa
statale in materia  di  ordinamento  civile,  di  cui  all'art.  117,
secondo  comma,  lettera  l),  Cost.;  ne',  d'altra  parte,  secondo
l'Avvocatura generale dello Stato, verrebbero in considerazione,  nel
caso  in  esame,  competenze  legislative  esclusive  della   Regione
Siciliana ai sensi dello statuto di autonomia, posto che l'intervento
riguarderebbe il «personale in servizio degli  enti  locali»,  e  non
gia' quello della Regione. 
    5.3.- Inoltre, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 81,
terzo comma, Cost., per assenza di un'adeguata copertura finanziaria,
non avendo la Regione ne' quantificato l'onere  finanziario  di  tali
assunzioni, ne' indicato i mezzi per farvi fronte. 
    5.4.- La Regione Siciliana non ha svolto difese  in  merito  alla
predetta impugnazione. 
    5.5.- La questione non e' fondata in  riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost. 
    5.6.- Occorre preliminarmente  evidenziare  che  la  disposizione
regionale impugnata si inserisce nel solco di una disciplina  che,  a
livello  statale,  ha  recentemente  favorito  l'assunzione  a  tempo
indeterminato di assistenti sociali a livello locale, con l'obiettivo
di «potenziare il sistema dei servizi sociali  comunali,  gestiti  in
forma singola o  associata  e,  contestualmente,  i  servizi  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15  settembre  2017,
n. 147» (art. 1, comma 797, della legge n. 178 del  2020).  A  questi
fini, nella medesima disposizione, sono stati individuati,  da  parte
dello Stato, i livelli essenziali delle  prestazioni  e  dei  servizi
sociali definiti  da  un  rapporto  numerico  minimo  tra  assistenti
sociali a tempo indeterminato e popolazione. 
    Al fine di sostenere economicamente  il  raggiungimento  di  tali
livelli essenziali, lo Stato  ha  previsto  un  contributo  per  ogni
assistente sociale assunto a tempo indeterminato  dai  comuni  o  dal
relativo ambito territoriale (di cui all'art. 8, comma 3, lettera  a,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante  «Legge  quadro  per  la
realizzazione  del  sistema  integrato  di   interventi   e   servizi
sociali»): tale contributo  viene  erogato  annualmente  dallo  Stato
secondo le modalita' disciplinate dall'art. 1, comma 799, della legge
n. 178 del 2020. Inoltre, il  successivo  comma  801  della  medesima
disposizione ha consentito ai  comuni  di  effettuare  assunzioni  di
assistenti sociali a tempo indeterminato  in  deroga  ai  vincoli  di
contenimento  della  spesa  di  personale  previsti  a   legislazione
vigente, fermo restando il rispetto degli obiettivi del  pareggio  di
bilancio. 
    5.7.- Alla luce di un siffatto quadro normativo (tenuto in chiara
considerazione dalla disposizione regionale impugnata, che  ha  fatto
esplicito riferimento alle «finalita' previste dai commi  797  e  798
dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2020,  n.   178»),   il
legislatore regionale,  lungi  dal  sovrapporsi  o  derogare  -  come
denunciato dal ricorrente - alla normativa statale,  ha  regolato  le
specifiche modalita' di svolgimento delle «procedure di reclutamento»
di  tali  assistenti,  consentendo  ai  comuni  di  valorizzare  «con
apposito punteggio» anche l'«esperienza  professionale  maturata  con
contratto a tempo determinato ovvero con contratto di  collaborazione
coordinata e continuativa  ovvero  con  contratto  di  collaborazione
autonoma libero professionale ovvero con altre forme contrattuali  di
lavoro flessibile nella pubblica amministrazione». 
    In  ragione  di   cio',   l'intervento   regionale   non   appare
riconducibile alla materia dell'ordinamento civile  di  cui  all'art.
117, secondo comma, lettera l),  Cost.,  non  incidendo  su  rapporti
lavorativi gia' in essere o,  comunque,  su  profili  attinenti  alla
regolazione  giuridica  ed  economica  del  rapporto  di  lavoro  dei
dipendenti degli enti locali. La disposizione  impugnata,  piuttosto,
riguarda le vicende propedeutiche alla costituzione del  rapporto  di
lavoro - quali sono quelle inerenti alle procedure di reclutamento  -
che esulano dalle competenze statali in materia di ordinamento civile
(tra le tante, sentenza n. 195 del 2021). 
    D'altra parte, non rileva che la disciplina impugnata riguardi le
assunzioni di personale da parte dei comuni  e  non  da  parte  della
Regione. Lo statuto speciale, infatti, assegna in via esclusiva  alla
Regione Siciliana la competenza in  materia  di  «regime  degli  enti
locali» (art. 14, lettera o) e in materia di «ordinamento degli  enti
locali» (art. 15). Come ha gia'  avuto  modo  di  evidenziare  questa
Corte, la disciplina regionale riguardante le modalita' di assunzione
di dipendenti degli enti locali  siciliani  va  ricondotta  non  gia'
«alla  materia  dell'ordinamento  civile   bensi'   alla   competenza
esclusiva regionale, segnatamente a  quella  in  materia  di  "regime
degli enti locali" di cui all'art. 14, comma unico, lettera o), dello
statuto» (cosi', da ultimo, sentenza n. 70 del 2022). 
    5.8.-  Non  e'  fondata,  pertanto,  la  censura  relativa   alla
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    5.9.-  E'  invece  inammissibile  la  questione  di  legittimita'
costituzionale della disposizione regionale impugnata in  riferimento
all'art. 81, terzo comma, Cost., per carente ricostruzione del quadro
normativo statale, posto che il ricorrente non si e' confrontato  con
l'articolata disciplina statale (contenuta all'art. 1, commi 797, 798
e 799, della legge n. 178 del  2020)  che  regola  il  meccanismo  di
finanziamento, a carico dello Stato, delle assunzioni  di  assistenti
sociali a tempo indeterminato da  parte  dei  comuni  (sulla  carente
ricostruzione del quadro normativo come profilo  di  inammissibilita'
del ricorso, sentenza n. 84 del 2022). 
    6.- Con il quinto motivo di ricorso e' censurato l'art. 13, comma
68, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. 
    6.1.- Quest'ultima disposizione, alla lettera a),  ha  modificato
l'art. 12, comma 1,  della  legge  reg.  Siciliana  n.  9  del  2021,
prevedendo   l'assunzione   di   trecento   unita'    di    personale
«dirigenziale» a tempo determinato, in luogo delle trecento unita' di
personale  «non   dirigenziale»,   originariamente   previste   dalla
disposizione modificata. La lettera b) della  disposizione  impugnata
ha invece modificato l'art. 12, comma 4, della  medesima  legge  reg.
Siciliana n. 9 del 2021, sopprimendo il limite del  venti  per  cento
per l'assegnazione di tale personale regionale in distacco  presso  i
comuni e gli altri enti locali e, inoltre, rendendo  obbligatorio,  e
non piu' facoltativo, il distacco medesimo. 
    6.2.-  Secondo   il   ricorrente,   la   disposizione   impugnata
contrasterebbe con gli artt. 81, terzo comma, 97, secondo comma, 117,
commi secondo, lettera l),  e  terzo,  e  119,  primo  comma,  Cost.,
nonche' con l'art. 14 dello statuto speciale. 
    In particolare, l'aver modificato, nell'arco di  pochi  mesi,  la
qualifica  del  personale  da  assumere  da  «non   dirigenziale»   a
«dirigenziale» renderebbe evidente  l'incoerenza  dell'operato  della
Regione, la quale, anche  nell'ambito  di  una  «scheda  progettuale»
redatta per l'Agenzia per la coesione  territoriale,  aveva  ribadito
l'esigenza di assumere personale «non dirigenziale». 
    Tale intervento si porrebbe altresi' in contrasto  con  l'impegno
alla  complessiva  riduzione   e   razionalizzazione   degli   uffici
dirigenziali,  che  e'  stato   assunto   dalla   Regione   Siciliana
nell'ambito  dell'accordo  per  il  ripiano  decennale  di  disavanzo
(sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021). E cio' vieppiu'  alla
luce del fatto che - come sottolineato dall'Avvocatura dello Stato  -
la modifica verrebbe di fatto a  creare  «posizioni  soprannumerarie»
rispetto a quelle formalmente previste nella pianta  organica,  posto
che,  in  relazione  al  personale  dirigenziale  da  assumere,  «non
esistono  le  corrispondenti  e  necessarie  strutture   di   livello
dirigenziale». 
    Infine, secondo  il  ricorrente,  la  disposizione  impugnata  si
porrebbe in contrasto con il quadro normativo statale in  materia  di
reclutamento del personale,  il  quale  non  consente  di  effettuare
assunzioni a tempo determinato di personale dirigenziale. 
    6.3.- La Regione Siciliana non ha svolto difese  in  merito  alla
predetta impugnazione. 
    6.4.- Anche alla luce del senso complessivo del ricorso  statale,
che evoca questioni e sottolinea profili riconducibili, innanzitutto,
al principio di buon andamento dell'amministrazione, questa  Corte  -
avvalendosi del  potere  di  decidere  l'ordine  delle  questioni  da
affrontare (tra le altre, sentenze n. 45 del 2023, n. 246  del  2020,
n. 258 del 2019 e n. 148 del 2018) -  ritiene  di  dovere  scrutinare
primariamente la  censura  relativa  alla  violazione  dell'art.  97,
secondo comma, Cost. 
    6.5.- La questione e' fondata. 
    6.6.- La disposizione impugnata ha previsto l'assunzione a  tempo
determinato di un numero molto elevato di dirigenti, corrispondente a
piu' del trenta per cento della complessiva dotazione organica  della
dirigenza regionale, che nel 2022 risultava essere pari a 847  unita'
(come si evince dal decreto del Presidente della Regione Siciliana, 3
marzo 2022, n. 608). 
    Sebbene  sia  stato  previsto  il  necessario  distacco  di  tale
personale presso i comuni e gli enti locali, i dirigenti assunti - in
virtu' di un «contratto di lavoro a tempo determinato di  durata  non
superiore a trentasei mesi» (art.  12,  comma  1,  della  legge  reg.
Siciliana n. 9 del 2021, modificato dalla disposizione  impugnata)  -
saranno a tutti gli effetti  dei  dipendenti  regionali,  poiche'  il
distacco  non  viene  ad  alterare  l'incardinamento  del   personale
nell'amministrazione regionale; per di piu', nel caso di specie,  non
sono previsti «oneri» a carico degli enti locali (art. 12, comma  4).
Inoltre,  l'effettiva   operativita'   del   distacco   e'   comunque
subordinata alla stipula di una «convenzione» tra la Regione e l'ente
locale (medesimo art. 12, comma 4). Pertanto, in caso di mancanza  di
tale atto convenzionale, il  personale  dirigenziale  assunto  dovra'
necessariamente essere impiegato nell'amministrazione regionale. 
    In definitiva, si tratta di un intervento che incide  in  maniera
significativa sull'assetto dell'organizzazione e del personale  della
Regione Siciliana. 
    6.7.-  L'art.  97,  secondo  comma,  Cost.,  nel  prevedere   che
l'organizzazione degli  uffici  pubblici  debba  assicurare  il  buon
andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione,  viene  a  limitare
sia la discrezionalita'  del  legislatore  statale,  sia  quella  del
legislatore regionale. 
    La Regione Siciliana, anche nelle materie in cui e'  titolare  di
una  potesta'  legislativa  esclusiva  -  quali  quelle   concernenti
l'«ordinamento degli uffici» o lo «stato giuridico ed economico»  del
personale (art. 14, comma 1, lettere p e q, dello statuto speciale) -
e' tenuta ad esercitare le  relative  competenze  «nei  limiti  delle
leggi costituzionali dello Stato» e, quindi, a maggior  ragione,  nel
rispetto del principio di buon andamento di cui all'art. 97,  secondo
comma, Cost. 
    6.8.-  Questa  Corte  ha  costantemente  valorizzato  il   sicuro
contenuto precettivo  del  principio  di  buon  andamento,  il  quale
costituisce il «cardine della vita amministrativa e quindi condizione
dello svolgimento ordinato della vita sociale» (sentenza n.  123  del
1968, richiamata, piu' di recente, dalla sentenza n. 202  del  2014).
Esso «comporta che, cosi'  con  riguardo  alla  organizzazione  degli
uffici come con riguardo al  loro  funzionamento,  la  disciplina  si
debba ispirare ad un criterio di congruenza e  di  non  arbitrarieta'
rispetto al fine che si vuol perseguire (sentenza n. 160  del  1988)»
(sentenza n. 376 del 1993), con  conseguente  obbligo,  in  relazione
alle scelte discrezionali che riguardano l'assunzione del  personale,
di prendere «in esame le  necessita'  concrete  dell'Amministrazione»
(ancora, sentenza n. 123 del 1968). 
    La giurisprudenza costituzionale ha inoltre  da  tempo  precisato
che il contenuto dell'art. 97,  primo  comma,  Cost.  (ora  art.  97,
secondo comma, Cost.) «va [...] collegato col  successivo,  il  quale
prescrive che nell'ordinamento  degli  uffici  siano  determinate  le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei
funzionari»; tali previsioni «sono state considerate dal  Costituente
come condizioni per assicurare il buon  andamento  e  l'imparzialita'
dell'amministrazione, ravvisandosi in esse i  mezzi  per  raggiungere
una razionale, predeterminata  e  stabile  distribuzione  di  compiti
[...]» (sentenza n. 14 del 1962). Pertanto, il  contenuto  precettivo
dell'art. 97 Cost. esclude che possano istituirsi  uffici  a  cui  si
assegni  un  proprio  personale  senza  determinarne,  ad  un  tempo,
l'ordinamento e specificarne le attribuzioni (ancora sentenza  n.  14
del 1962). 
    6.9.-  E'  tale  contenuto  precettivo  del  principio  di   buon
andamento  dell'amministrazione  a  porre  in  luce  l'illegittimita'
costituzionale della disposizione impugnata, la quale, nel modificare
l'art. 12 della legge reg. Siciliana  n.  9  del  2021,  ha  previsto
l'assunzione di trecento dirigenti in luogo delle trecento unita'  di
personale non dirigenziale originariamente previste dal  citato  art.
12, confermando, peraltro, il generico  riferimento  all'esigenza  di
favorire, attraverso tali assunzioni, «un incremento della  capacita'
di gestione  tecnico-amministrativa  dei  progetti  finanziati  dalle
risorse della politica unitaria di coesione per gli enti territoriali
beneficiari [...]» (art. 12, comma 4). 
    Dalla legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, come  modificata  dalla
disposizione impugnata, non si  desumono,  pertanto,  le  «necessita'
concrete dell'Amministrazione» (sentenza  n.  123  del  1968)  cui  i
dirigenti da assumere avrebbero dovuto far fronte, ne' si  ricava  la
sia pur minima definizione dei criteri per individuare le funzioni di
tali dirigenti. 
    A riprova di cio' e' dirimente  sottolineare  che,  in  relazione
alla medesima finalita' di  generico  rafforzamento  della  capacita'
amministrativa  nella  gestione  dei  fondi   europei,   la   Regione
Siciliana, solo pochi mesi prima dell'approvazione della disposizione
impugnata, aveva previsto l'assunzione di «personale non dirigenziale
in  possesso  di  laurea  magistrale  o  specialistica   in   materie
giuridico-economiche o tecnico-ambientali [...]» (art. 12,  comma  1,
legge reg. Siciliana n. 9 del 2021). 
    Senza modificare le finalita' e il contenuto di  tale  previsione
normativa, invece, solo dopo un anno, la  disposizione  impugnata  ha
stabilito di procedere  all'assunzione  di  personale  «dirigenziale»
attraverso la mera eliminazione dell'avverbio  «non».  Dunque,  senza
alcun  collegamento  con  le  esigenze   funzionali   evocate   dalla
disposizione e senza che risultino le ragioni sottese alla necessita'
di ricorrere a una diversa, e piu' elevata, qualifica  professionale.
Sotto questo profilo, risulta evidente  l'incongruenza  della  scelta
operata  dal  legislatore  regionale  rispetto  al  fine  che   aveva
dichiarato di voler perseguire (sentenza n. 376 del 1993). 
    La violazione  del  principio  di  buon  andamento  si  apprezza,
infine, anche in ragione  del  fatto  che  la  Regione  Siciliana  ha
illegittimamente istituito una anomala figura di  dirigente  a  tempo
determinato, che non trova alcuna corrispondenza nell'evoluzione  del
disegno organizzativo della Regione, il quale, come si e'  detto,  e'
stato  invece  interessato  negli  ultimi  anni  da  un  processo  di
progressiva razionalizzazione e riduzione degli uffici  dirigenziali,
anche in virtu' dell'impegno  in  tal  senso  assunto  dalla  Regione
medesima nel piu' volte citato accordo per il  ripiano  decennale  di
disavanzo. 
    6.10.- La disposizione impugnata deve  essere  quindi  dichiarata
costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di  buon
andamento dell'amministrazione di cui  all'art.  97,  secondo  comma,
Cost. 
    Sono assorbite le ulteriori censure formulate dal  ricorrente  in
relazione al medesimo art. 13, comma 68, della legge  reg.  Siciliana
n. 13 del 2022. 
    Poiche' la disposizione  in  esame  consta  esclusivamente,  alla
lettera a), dell'eliminazione di una parola  contenuta  nel  comma  1
dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 e, alla lettera
b), della sostituzione ed eliminazione di alcune parole contenute nel
comma 4 della stessa disposizione, il precetto del medesimo  art.  12
rimane in vigore nel  testo  originario  antecedente  alle  modifiche
operate dall'art. 13, comma 68, della legge reg. Siciliana n. 13  del
2022 (sentenza n. 58 del 2006). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  13,  comma
6, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n.  13  (Legge
di stabilita' regionale 2022-2024); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  13,  comma
68, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 21, della legge reg. Siciliana  n.
13 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della
Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 21, della legge reg. Siciliana  n.
13 del 2022, promossa, in riferimento all'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    5) dichiara estinto il processo relativamente alle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 57 e 58, della  legge
reg. Siciliana n. 13 del 2022, promosse dal Presidente del  Consiglio
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                     Marco D'ALBERTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2023. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA