N. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 maggio 2023
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 maggio 2023 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Concorso pubblico - Sanita' pubblica - Norme della Regione Siciliana - Legge di stabilita' regionale 2023-2025 - Modifiche all'art. 64 della legge reg. n. 21 del 2014 - Applicazione nei confronti degli enti pubblici regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane delle previsioni relative alle modalita' di copertura dei fabbisogni di personale mediante assunzioni dall'albo dei dipendenti delle societa' partecipate, in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale e, per le qualifiche a basso contenuto professionale, dal bacino "PIP Emergenza Palermo", di cui all'art. 68 della legge reg. n. 9 del 2015. Bilancio e contabilita' pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Legge di stabilita' regionale 2023-2025 - Procedure per la quiescenza anticipata del personale della societa' Servizi ausiliari Sicilia (SAS) - Autorizzazione, per l'esercizio finanziario 2023, della spesa complessiva massima di 360 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni demaniali marittime - Norme della Regione Siciliana - Legge di stabilita' regionale 2023-2025 - Differimento, al 30 aprile 2023, del termine per la presentazione della richiesta di proroga delle concessioni demaniali marittime. Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Siciliana - Legge di stabilita' regionale 2023-2025 - Opere realizzabili nei parchi - Ammissibilita', in deroga alle disposizioni di vincolo previste dallo statuto del Parco, di opere finalizzate alla ricerca scientifica proposte da agenzie nazionali e dichiarate di interesse strategico dalla Giunta regionale. Bilancio e contabilita' pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Legge di stabilita' regionale 2023-2025 - Istituzione del Centro di restauro del legno bagnato. Impiego pubblico - Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Siciliana - Legge di stabilita' regionale 2023-2025 - Modifica all'art. 36 della legge reg. n. 9 del 2021, recante norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita del personale utilizzato in attivita' socialmente utili (ASU) - Soppressione della previsione dell'adozione di una preventiva delibera della Giunta regionale, rispetto al decreto del Ragioniere generale regionale, per l'effettuazione delle variazioni di bilancio conseguenti all'intervento di stabilizzazione e fuoriuscita del personale ASU. Bilancio e contabilita' pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Legge di stabilita' regionale 2023-2025 - Procedure per l'attuazione di interventi a valere su risorse extraregionali - Attuazione di interventi specificamente individuati attraverso la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 e la riprogrammazione delle linee di intervento a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Bilancio e contabilita' pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Legge di stabilita' regionale 2023-2025 - Procedure per l'attuazione di interventi a valere su risorse extraregionali - Attuazione di interventi specificamente individuati attraverso la riprogrammazione sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2021-2027, la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014-2020, l'individuazione, nell'ambito della politica unitaria di coesione, del programma operativo o del fondo nazionale attraverso cui attuare gli interventi indicati. - Legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilita' regionale 2023-2025), artt. 1, commi 4 e 5; 5; 9; 10; 11; 26, commi 15, 78, 79 e 80; 36; 38; 48; 55; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 90; 91; 92; 94, commi 1, 2 e 3; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; 112; 113; 114; 115; 116, commi 1, 2, 3, 4 e 5.(GU n.21 del 24-5-2023 )
Ricorso ex articolo 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Siciliana (c.f. 80012000826), in persona del presidente pro tempore della Giunta provinciale, con sede a Palermo in Piazza Indipendenza n. 21 presso il Palazzo D'Orleans e con domicilio digitale presso i seguenti indirizzi PEC tratti dal registro «IPA»: segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it e presidente@certmail.regione.sicilia.it Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge regionale Sicilia 22 febbraio 2023, n. 2, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 1° marzo 2023 recante «Legge di stabilita' regionale 2023-2025», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 20 aprile 2023. Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 1° marzo 2023 e' stata pubblicata la legge regionale n. 2 del 22 febbraio 2023 recante: «Legge di stabilita' regionale 2023 - 2025». Il Presidente del Consiglio ritiene che la legge, cosi' come promulgata, ed in particolare: l'articolo 9, «Modifiche all'articolo 64 della 12 agosto 2014, n. 21»; l'articolo 26, commi 78, 79 e 80, «Disposizioni finanziarie varie»; l'articolo 36, «Modifiche di norme in materia di concessioni demaniali marittime»; l'articolo 38, «Modifica all'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 in materia di opere realizzabili nei parchi»; l'articolo 48, «Istituzione del Centro di restauro del legno bagnato»; l'articolo 55, «Modifica all'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9»; l'articolo 116, commi 1 e 4 nonche' gli articoli 1, comma 4 e 5; 5; 10; 60; 61; 62; 63; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 74; 76; 79; 81; 82; 84; 85; 92; 94, comma 3; 95; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; 112; 113; 114; 115 e degli articoli 72; 73; 75, ivi menzionati; l'articolo 116, commi 2, 3 e 5 nonche' gli articoli 64; 86; 87; 88; 26, comma 15; 65; 77; 78; 90; 91; 94, commi 1 e 2; 96; 97; 98; 99; 100; 11; 80; 83; 111, comma 2, ivi menzionati; presentino dei vizi di illegittimita' costituzionale. Tali disposizioni violano norme e principi costituzionali direttamente applicabili anche alle autonomie speciali eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia approvato con il regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' per via della mancanza di copertura finanziaria. Pertanto, vengono impugnate con il presente ricorso ex articolo 127 della Costituzione, affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi 1. - Illegittimita' costituzionale dell'articolo 9 legge regionale Sicilia n. 2/2023 per violazione degli articoli 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera g) e lettera l), della Costituzione in relazione alle previsioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001 al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 ed all'articolo 19, decreto legislativo n. 175/2016 (norme statali interposte) nonche' per contrasto con gli articoli 14, lettere p) e q) e 17 dello Statuto speciale di autonomia ex regio decreto-legge n. 455 del 15 maggio 1946, conv. in legge costituzionale n. 2/1948. L'articolo 9 della legge regionale Sicilia n. 2/2023 rubricato «Modifiche all'articolo 64 della 12 agosto 2014, n. 21» prevede testualmente che: «1. All'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4 bis. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nei confronti degli enti pubblici regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane». Il richiamato comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21 prevede che (enfasi aggiunta): «le societa' di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonche' l'IRFIS FinSicilia S.p.a. e gli organismi strumentali della Regione, con esclusione delle societa' affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale per sopperire ai propri fabbisogni di personale, non possono procedere a nuove assunzioni se non attingendo all'albo del personale di cui al comma 1 (1) nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilita' finanziaria in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni e, per le qualifiche a basso contenuto professionale, dal bacino 'PIP Emergenza Palermo' di cui all'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, previo accertamento dell'avvenuto inserimento lavorativo nel Piano di inserimento professionale a seguito di procedura selettiva effettuata dai competenti servizi per l'impiego della regione. Fino all'assunzione dei soggetti di cui al presente articolo da parte delle societa' a partecipazione pubblica regionale continuano a trovare applicazione agli stessi le misure di sostegno al reddito assicurate dalla vigente normativa in materia. Dall'applicazione della presente norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle attuali previsioni della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 e successive modificazioni. L'articolo 62 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e' abrogato». Preliminarmente, va ricordato che l'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale avviene nel rispetto di apposite procedure concorsuali in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (recante «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale») e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 («Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»). In generale, l'accesso a tali ruoli e' pur sempre governato dalla regola del concorso pubblico - meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei piu' capaci sulla base del criterio del merito - che costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Il concorso pubblico e' posto, quindi, a presidio delle esigenze di imparzialita' e di efficienza dell'azione amministrativa. L'articolo 97, quarto comma, della Costituzione consente eccezioni a tale regola, purche' queste siano disposte con legge e rispondano a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 81/2006 e n. 363/2006). In caso contrario, infatti, la deroga costituirebbe un privilegio a favore di categorie piu' o meno ampie di persone (sentenza n. 205/2006). Perche' sia assicurata la generalita' della regola del concorso pubblico disposta dall'articolo 97 Costituzione, l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso. Con l'articolo 9 in esame viene introdotto l'obbligo, per le aziende sanitarie e ospedaliere siciliane, di procedere a nuove assunzioni attingendo necessariamente dall'albo del personale di cui al comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nonche', per le qualifiche a basso contenuto professionale, al bacino "PIP emergenza Palermo", in tal modo eludendo la regola generale del concorso quale criterio generale - e non derogabile se non nei casi espressamente indicati dalla legge - di accesso ai pubblici impieghi. La norma in esame si pone, per l'effetto, in contrasto con l'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, dal momento che non presenta alcun riferimento alle ragioni giustificatrici che legittimerebbero la deroga alla regola dell'assunzione mediante pubblico concorso (2) . Allo stesso modo, non sono sufficientemente delimitati i presupposti per l'esercizio del potere di assunzione, ne', l'assunzione risulta subordinata all'accertamento di specifiche necessita' funzionali dell'amministrazione, in rapporto a carenze di organico. Non risulta, infine, sempre dal dettato della norma, che siano state in alcun modo previste procedure imparziali e obiettive di verifica e di valutazione dell'idoneita', in grado di garantire la selezione dei migliori. Si aggiunge, poi, che la prevista obbligatorieta' di cui sopra per le predette strutture sanitarie, seppur diretta a sopperire i «propri fabbisogni di personale», non risulta compatibile con le disposizioni normative in materia di spesa di personale proprie degli enti del Servizio sanitario nazionale che, come e' noto, pongono il rispetto di specifici parametri definiti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019 (3) nonche' con la disciplina recata dal decreto legislativo n. 165/2001 in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Si rammenta, infatti, che l'articolo 35 (rubricato «Reclutamento del personale») del citato decreto legislativo prevede che il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni avviene tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalita' richiesta nel rispetto del principio costituzionale della obbligatorieta' del concorso pubblico per l'accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni (articolo 97 della Costituzione). Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) solo le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in societa': «in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita' di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della societa' interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili (...)». Cio' detto, tenuto conto che le aziende sanitarie ed ospedaliere destinatarie dell'intervento regionale in parola non appaiono essere titolari «di partecipazioni di controllo» delle societa' partecipate di cui al citato articolo 64 della legge regionale n. 21 del 2014, la norma regionale in esame deroga alle specifiche disposizioni dettate dalla normativa di settore sopra menzionata, nonche' alla disciplina recata dalla richiamata normativa nazionale, ponendosi cosi' in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi). Va, inoltre, ricordato l'insegnamento della Corte costituzionale secondo cui la regolamentazione dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso e' riferibile all'ambito della competenza esclusiva statale, sancita dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), Costituzione (4) e che le eccezioni alla regola generale del concorso pubblico debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (5) . Come di recente chiarito da codesta Corte proprio nei confronti della Regione Siciliana (6) «l'attrazione della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni nell'alveo dell'ordinamento civile trova fondamento proprio nella sua privatizzazione, in conseguenza della quale esso "e' retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed e', percio', soggetto alle regole che garantiscono l'uniformita' di tale tipo di rapporti"(ex plurimis, sentenza n. 186 del 2016). In generale, la giurisprudenza costante di questa Corte ha piu' volte precisato il confine fra cio' che e' ascrivibile alla materia dell'«ordinamento civile» e cio' che, invece, e' riferibile alla competenza legislativa residuale regionale, affermando che sono da ricondurre alla prima gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi gia' in essere, e rientrano nella seconda i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale (ex multis, sentenze n. 195 del 2021, n. 194 e n. 126 del 2020 e n. 191 del 2017). e cio' vale anche per una regione ad autonomia speciale, quale la Regione Siciliana, che ha competenza esclusiva limitatamente a "ordinamento degli uffici e degli enti regionali", ossia a profili organizzativi del personale e degli uffici. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato la riconducibilita' della regolamentazione del rapporto di pubblico impiego privatizzato ovvero contrattualizzato, ivi compreso quello relativo al personale delle regioni a statuto speciale, alla materia "ordinamento civile" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), Costituzione (ex plurimis, sentenze n. 194 e n. 16 del 2020, n. 81 del 2019, n. 172 del 2018, n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007)». Si aggiunge, infine, che le criticita' sopra rilevate non risultano superate dai chiarimenti forniti dalla Regione Siciliana - secondo cui l'articolo 9 in parola «disponendo l'obbligatorieta' da parte degli enti di attingere all'albo del personale di cui al Bacino PIP emergenza Palermo in casi di assunzioni di personale si riferisce, in particolare, a qualifiche a basso contenuto professionale e non certo alle qualifiche che richiedono specifiche professionalita' e requisiti, per le quali dovra' essere predisposto apposito concorso pubblico». Invero, emerge che la regione ha esteso alle aziende sanitarie e ospedaliere il regime assunzionale previsto dal comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 per le societa' partecipate le quali, in deroga ai divieti assunzionali disposti per esigenze di razionalizzazione, furono poi dallo stesso legislatore siciliano autorizzate a procedere a nuove assunzioni attingendo al predetto albo dei dipendenti delle medesime societa' poste in liquidazione ed al C.d. Bacino PIP. Pur non volendo considerare la scarsa chiarezza delle ragioni sottese all'intervento legislativo ex articolo 9 in esame che equipara, quanto alle modalita' di reclutamento, aziende sanitarie e societa' partecipate (va segnalato, oltretutto, che il regime di reclutamento previsto per queste ultime ex articolo 64 cit. in ragione di contingenze a suo tempo rilevanti potrebbe dirsi non piu' legittimo alla luce della disciplina introdotta dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175), resta applicabile, alla fattispecie in esame, il disposto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001 «L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'». Alla luce di tutto quanto sopra e per i motivi ivi indicati, l'articolo 9 della legge regionale in esame e' illegittimo per violazione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione e dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) e lettera l), della Costituzione esulando dalle competenze legislative attribuite alla Regione Siciliana dall'articolo 14, lettere p) e q), dello Statuto di autonomia, concernenti l'«ordinamento degli uffici e degli enti regionali» e lo «stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della regione» e dal successivo articolo 17. 2. - Illegittimita' costituzionale dell'articolo 26, commi 78, 79 e 80 della legge regionale Sicilia n. 2/2023 per violazione con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, nonche' dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione per violazione dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (norma interposta) e, per quanto occorra, per contrasto con gli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale di autonomia di cui al regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2001). L'articolo 26 prevede disposizioni finanziarie varie. Piu' in particolare, i commi 78, 79 e 80 dettano alcune disposizioni al fine contenere i costi a carico dell'erario regionale. Le norme autorizzano la societa' Servizi ausiliari Sicilia (SAS) ad attivare le procedure per la quiescenza anticipata del personale (comma 78) e a stipulare accordi transattivi per la corresponsione di tutte le competenze contrattualmente previste e spettanti, riconoscendo ai soggetti interessati una somma una tantum a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto, pari al 40 per cento dell'ultimo stipendio percepito, riferito al periodo intercorrente tra la data del raggiungimento del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata e la data di conseguimento della pensione di vecchiaia (comma 79). Il comma 80, a tale fine, per l'esercizio finanziario 2023, autorizza la spesa complessiva massima di 360 migliaia di euro. Al riguardo, va, in primo luogo osservato, che il collocamento anticipato in quiescenza del personale SAS, evidentemente comporta un immediato nuovo e maggior onere, di tipo pensionistico e previdenziale, per la finanza pubblica ma anche una spesa obbligatoria continuativa che non risulta quantificata nel tempo. Come noto, l'articolo 38, primo comma, a norma del quale «le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio», non consente, qualora si tratti di spese obbligatorie e continuative di rinviare ai singoli bilanci annuali la copertura della spesa che, invece deve essere prevista nella legge istitutiva dell'onere. Di conseguenza, si deve ritenere che la mera previsione della copertura in relazione al solo esercizio finanziario 2023, contrasti con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione e con le norme interposte indicate in rubrica, dal momento che le norme impugnate non indicano l'onere a regime, e come avverra' la sua copertura, quale che sia la quantificazione nel corso del tempo. 3. - Illegittimita' costituzionale dell'articolo 36 legge regionale Sicilia n. 2/2023 per violazione dell'articolo 117, primo comma, Costituzione e, per quanto occorra, per contrasto con gli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale di autonomia di cui al regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2001). L'articolo 36 della legge impugnata, rubricato «Modifiche in materia di concessioni demaniali marittime», risulta del seguente, testuale tenore: «1. All'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2021, n. 17, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22, le parole "31 agosto 2021" sono sostituite dalle parole "30 aprile 2023" e al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 18 le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle parole "30 aprile 2023"». Detto articolo 36 e' volto, in particolare, a procrastinare al 30 aprile 2023 il termine ultimo, previsto all'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2021, n. 17 (7) , come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22, per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24 (8) , il quale sancisce l'estensione delle concessioni demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2018 fino alla data del 31 dicembre 2033 «in conformita' alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145». Cio' posto, si evidenzia che i citati commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 sono stati abrogati dall'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), per l'incompatibilita' con l'ordinamento unionale (direttiva 2006/123/CE - articolo 12) delle proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative ivi contemplate. Pertanto - poiche' attraverso il rinvio all'articolo 1 della legge regionale n. 17/2021, che, a sua volta, rimanda all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 24/2019, l'articolo 36 della legge regionale n. 2/2023 in esame corrobora la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033 - l'articolo 36 in questione va impugnato per violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario sancito dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Costituisce ormai diritto vivente il carattere self executing del divieto di proroga delle concessioni demaniali marittime ex articolo 12 direttiva 2006/123/CE. In termini si esprimono le sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021 (9) che hanno chiarito come l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative, sia norma self executing e quindi immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, con la conseguenza che eventuali disposizioni legislative non devono essere applicate (10) tanto dai giudici quanto dalla pubblica amministrazione (11) . Il 20 marzo 2023 la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) (com. n. 61) nella sentenza di cui alla causa C-348/22 (ricorso dell'Autorita' garante della concorrenza ed il mercato contro il Comune di Ginosa - TA) ha ribadito che «le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente» e che «i giudici nazionali e le autorita' amministrative sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto dell'Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse». Con la sentenza in questione, la CGUE dichiara: in primo luogo, che «la direttiva [servizi] si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, a prescindere dal fatto che esse presentino un interesse transfrontaliero certo o che riguardino una situazione i cui elementi rilevanti rimangono tutti confinati all'interno di un solo Stato membro»; in secondo luogo, «il diritto dell'UE non osta a che la scarsita' delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un'analisi del territorio costiero del comune in questione. E' necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsita' delle risorse naturali utilizzabili si basino su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati»; in terzo luogo, «dall'esame non e' emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validita' della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. Poiche', da un lato, il fondamento giuridico di un atto deve basarsi sul suo scopo e sul suo contenuto e, dall'altro, la direttiva ha l'obiettivo di agevolare l'esercizio della liberta' di stabilimento dei prestatori nonche' la libera circolazione dei servizi, il Consiglio ha correttamente deliberato a maggioranza qualificata, conformemente alle disposizioni del Trattato», si legge nella parte che riguarda la procedura con cui e' stata approvata la direttiva servizi. Lo stato italiano nel 2018 aveva prorogato le concessioni fino al 31 dicembre 2033. Il Comune di Ginosa, a propria volta prorogava le concessioni di propria competenza. L'Agcm impugnava, quindi, l'atto dell'ente locale, ritenendo che il comune violasse i principi di concorrenza e liberta' di stabilimento. Il ricorso e' stato oggetto di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Per i giudici eurounitari «l'obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonche' il divieto di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attivita' sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso dalla direttiva. Poiche' tali disposizioni sono produttive di effetti diretti, i giudici nazionali e le autorita' amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti ad applicarle, e altresi' a disapplicare le norme di diritto nazionale non conformi alle stesse». Le disposizioni regionali censurate sono suscettibili di recare ostacolo alla piena applicazione nell'ordinamento interno della normativa comunitaria: di qui la violazione dell'articolo 117, primo comma, Costituzione, per avere la Regione Sicilia legiferato in difformita' dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (12) . Pertanto, la disposizione impugnata - nell'eccedere dalle competenze riservate alla Regione Siciliana dallo Statuto di autonomia ex articoli 14 e 17 - si pone anzitutto in contrasto con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui vincola anche il legislatore regionale all'osservanza degli obblighi internazionali assunti dall'Italia; legislatore regionale che, ad ogni modo, nel legiferare, con la norma impugnata, ha ecceduto rispetto ai limiti di cui agli articoli 14 e 17 dello Statuto di autonomia. 4. - Illegittimita' costituzionale dell'articolo 38, legge regionale Sicilia n. 2/2023 per violazione dell'articolo 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza e dell'articolo 9 Costituzione con riferimento alla violazione del parametro interposto di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e per contrasto con l'articolo 14, comma 1, lettera n) dello Statuto di autonomia ex regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2001). L'articolo 38 della legge impugnata, rubricato «Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 in materia di opere realizzabili nei parchi», testualmente cosi' dispone: «1. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente: "4-bis. In tutto il territorio del Parco sono consentite opere finalizzate alla ricerca scientifica proposte da agenzie nazionali e dichiarate di interesse strategico dalla Giunta regionale, in deroga alle disposizioni di vincolo previste dallo Statuto del Parco». La norma in esame introduce un nuovo comma all'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali). Al riguardo, in primo luogo, si osserva che, con la disposizione in parola, viene introdotta, al fine di consentire la realizzazione di opere finalizzate alla ricerca scientifica, una deroga ai vincoli presenti nella disciplina del parco facendo espresso riferimento ai vincoli previsti dal suo statuto. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 394/1991 - legge quadro sulle aree protette, «lo statuto dell'Ente parco definisce l'organizzazione interna, le modalita' di partecipazione popolare e le forme di pubblicita' degli atti». Eventuali disposizioni di vincolo previste nello Statuto dell'Ente parco, tuttavia, non sono affatto esaustive ai fini della tutela del bene paesaggistico, rappresentando ove presenti, la mera riproposizione di disposizioni previste da altre fonti normative. In ragione di quanto sopra, la norma in esame, nel prevedere che si possano realizzare opere «(...) in deroga alle disposizioni di vincolo previste dallo Statuto del parco», puo' risultare priva di effetti e la sua incoerenza e ambiguita' e' censurabile sotto il profilo della certezza del diritto e della ragionevolezza della norma siccome in contrasto con il fondamentale canone di cui all'articolo 3 della Costituzione. Com'e' noto, dall'articolo 3 della Costituzione si desume un canone di razionalita' della legge rintracciato nell'esigenza di conformita' dell'ordinamento a valori di giustizia e di equita' ed a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica, che costituisce un presidio contro l'eventuale manifesta irrazionalita' o iniquita' delle conseguenze della stessa (13) . Il legislatore regionale si e' posto, pertanto, al di fuori del perimetro tracciato dai principi costituzionali. Si ricorda, al riguardo, come la giurisprudenza costituzionale (14) , abbia evidenziato che ambiguita', incoerenza e opacita' possono ingenerare grave incertezza e determinare un cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione. Del resto, possono risultare costituzionalmente illegittime per irragionevolezza le «norme statali dal significato ambiguo, tali da porre le regioni in una condizione di obiettiva incertezza, allorche' a norme siffatte esse debbano attenersi nell'esercizio delle proprie prerogative di autonomia». Secondo codesta Corte costituzionale, la considerazione vale, a maggior ragione, nel caso in cui l'ambiguita' riguardi una disposizione regionale «foriera di sostanziali dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di un'elusione del principio fondamentale stabilito dalla norma statale» perche' in questo caso l'esigenza unitaria sottesa al principio fondamentale e' pregiudicata dal significato precettivo non irragionevolmente desumibile dalla disposizione regionale. Sotto altro profilo, la disposizione in esame, introducendo una generica deroga alle disposizioni di vincolo insistenti sui parchi, presenta ulteriori profili di incostituzionalita', dal momento che si pone in contrasto con la previsione del vincolo ex lege di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42/2004 (15) - Codice dei beni culturali e del paesaggio (norma statale interposta). Come ribadito da codesta Corte (16) «la disciplina statale volta a proteggere l'ambiente e il paesaggio viene (..) "a funzionare come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza" (sentenza n. 66 del 2018). Essa "richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un'attivita' pianificatoria estesa sull'intero territorio nazionale ... affidata congiuntamente allo Stato e alle regioni" (sentenza n. 66 del 2018). E' in questa prospettiva che il codice dei beni culturali e del paesaggio pone, all'articolo 135, un obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con riferimento agli immobili e alle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 (le c.d. "bellezze naturali"), alle aree tutelate direttamente dalla legge ai sensi dell'articolo 142 (le c.d. "zone Galasso", come territori costieri, fiumi, torrenti, parchi) e, infine, agli ulteriori immobili ed aree di notevole interesse pubblico (articolo 143, lettera d). Tale obbligo costituisce un principio inderogabile della legislazione statale, che e', a sua volta, un riflesso della necessaria "impronta unitaria della pianificazione paesaggistica" (sentenza n. 64 del 2015), e mira a "garantire, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, l'effettiva ed uniforme tutela dell'ambiente" (sentenza n. 210 del 2016)». Infatti, per quanto la Regione Siciliana abbia competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio, nonche' di conservazione delle antichita' e delle opere artistiche, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. n), dello Statuto di autonomia, tale competenza si esplica, secondo lo stesso Statuto «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali, deliberate dalla costituente del popolo italiano». Il particolare grado di autonomia riconosciuto in materia alla Regione Siciliana trova un preciso limite nell'articolo 9 della Costituzione e nelle previsioni del decreto legislativo n. 42/2004, qualificabili come «norme di grande riforma economico-sociale», che si impongono anche alle autonomie speciali (17) . La disciplina statale volta a proteggere il paesaggio funge quindi da «limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza», salva la facolta' di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale piu' elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente (18) . Alla luce di tutto quanto sopra e per i motivi ivi indicati, l'articolo 38 della legge regionale in esame si appalesa illegittimo per violazione dell'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 9 della Costituzione con riferimento alla violazione del parametro interposto di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42/2004, e per contrasto con le previsioni dell'articolo 14, comma 1, lettera n) dello Statuto di autonomia. 5. - Illegittimita' costituzionale dell'articolo 48 legge regionale Sicilia n. 2/2023 per violazione con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione nonche' dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione per violazione dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (norma interposta) e, per quanto occorra, per contrasto con l'articolo 14, comma 1, lettera n) dello Statuto di autonomia ex regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2001). La disposizione di cui all'articolo 48 riguarda l'istituzione del Centro di restauro del legno bagnato. La disposizione prevede che: «1. Presso il Museo regionale dei relitti greci sito a Gela e' istituito il Centro di restauro del legno bagnato, laboratorio tecnico-scientifico del Centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 10 agosto 1977, n. 80, specializzato nel trattamento e nel restauro dei legni imbibiti di interesse archeologico e culturale, che esplica attivita' di studio, di ricerca scientifica e tecnologica, di conservazione e di restauro attraverso la realizzazione di interventi altamente qualificati». Anche in questo caso, si ritiene che la norma sospettata di incostituzionalita', comporti oneri aventi carattere continuativo e permanente o, quanto meno pluriennali. La lettera della disposizione non consente di evincere alcuna copertura finanziaria ne' la quantificazione, nel tempo, dell'onere finanziario connesso all'istituzione del Centro di restauro del legno bagnato non quantificati e privi dell'indicazione della relativa copertura finanziaria. Pertanto, gia' per cio' solo, la disposizione della legge regionale impugnata si pone in contrasto con l'articolo 81, terzo comma della Costituzione. Ne' si ritiene che alla spesa di cui si discute sia possibile applicare le disposizioni dettate in ordine alle spese continuative non obbligatorie o pluriennali. Come noto, codesta Corte con la sentenza n. 384 del 1991 ha chiarito che «le disposizioni legislative che introducono spese pluriennali a quote annuali crescenti sono costituzionalmente obbligate ad individuare i mezzi idonei a fronteggiare, nell'ambito di un programma finanziario, le quote di ciascun anno, evitando di riversarle, sia pure implicitamente, sui bilanci futuri che, soprattutto in situazione di gravi deficit non sarebbero assolutamente in grado di sostenerle con le normali entrate». Seppur pronunciata nel contesto di una cornice legislativa oggi superata, la decisione di codesta Corte esprime l'esigenza, tuttora immanente nel sistema della contabilita' degli enti locali, di identificare e quantificare l'onere di spesa connesso alla disposizione legislativa nello stesso momento in cui viene istituito. In tal senso, si devono leggere le due distinte norme dell'articolo 38, primo e secondo comma del decreto legislativo n. 118/2011. La prima, concernente le modalita' di individuazione dei mezzi per far fronte agli oneri finanziari delle spese regionali a carattere continuativo. La seconda, invece, e' dedicata alle spese pluriennali. La disposizione di cui all'articolo 48 della legge regionale Sicilia, n. 2/2023, si ritiene che disponga spese di tipo pluriennale dal momento che parrebbe prevedere l'istituzione di un nuovo onere avente una consistenza variabile e circoscritta nel tempo. Pertanto, a mente del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 118/2011, era necessario che la legge regionale indicasse l'ammontare complessivo della spesa, nonche' la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi, cosa che, evidentemente, non e' accaduta. Ne' a diverse conclusioni si perviene, ad avviso della scrivente, laddove si ritenga che l'istituzione del Laboratorio prevista dall'articolo 38 citato, comporti oneri finanziari di carattere continuativo. Il primo comma del citato articolo 38, decreto legislativo n. 118/2011 riconosce, effettivamente, la compatibilita' del rinvio, da parte delle regioni, della quantificazione delle spese continuative e non obbligatorie, nonche' dei relativi mezzi di copertura, al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale. Cio' nonostante, si ritiene, che la lettera della norma preveda, per tale tipologia di spesa, esclusivamente, la possibilita' di esercitare la facolta' di rinvio dell'indicazione della copertura di spese alle successive leggi di bilancio. Laddove tale facolta' non venga esercitata, come parrebbe doversi ritenere sulla base del dato letterale dell'articolo 48 della legge regionale n. 2/2023, la disposizione legislativa che preveda nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, deve, necessariamente, quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime. Come detto, essendosi il legislatore regionale limitato all'istituzione dell'onere senza approntare alcuna copertura della spesa, la disposizione di cui all'articolo 48 si pone in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 117, terzo comma per violazione della norma interposta di cui all'articolo 38, decreto legislativo n. 118/2011. 6. - Illegittimita' costituzionale dell'articolo 55 della legge regionale Sicilia, n. 2/2023 per violazione dell'articolo 81, terzo comma e dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e, per quanto occorra, per contrasto con l'articolo 14, comma 1, lettera n) dello Statuto di autonomia ex regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2001). L'articolo 55 della legge regionale Sicilia n. 2/2023 modifica il comma 9 dell'articolo 36 della legge regionale Sicilia n. 9/2021 concernente «Norme in materia di stabilizzazione e fuori uscita personale ASU», finalizzate a favorire l'assunzione a tempo indeterminato delle categorie di lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 (soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili), nonche' all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997 (soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita'). Piu' nel dettaglio, la norma prevede: «Articolo 55 (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9). - 1. Al comma 9 dell'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni le parole "previa delibera della Giunta regionale" sono soppresse». La modifica introdotta, dunque, elimina la necessita' della delibera preventiva della Giunta regionale, rispetto al decreto del Ragioniere generale regionale, che, su proposta del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, dovrebbe effettuare le variazioni di bilancio conseguenti all'intervento previsto dal citato articolo 36. Al riguardo, deve evidenziarsi che l'articolo 36 della legge regionale n. 9/2021 e' gia' stato impugnato dinanzi a codesta Corte giusta delibera del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 e trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 7 marzo 2023 (R.R. n. 33/2021). La disposizione in quella sede impugnata (19) , al comma 1, intendeva estendere l'applicazione delle misure di cui all'articolo 1, commi da 292 a 296, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (20) La disposizione di cui all'articolo 36 della legge regionale Sicilia 15 aprile 2021, n. 9 era sospettata di illegittimita' costituzionale, innanzi tutto, per contrasto dell'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile. Inoltre, con riferimento alla copertura finanziaria dell'intervento, il successivo comma 7 veniva censurato per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici, con l'articolo 117, terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica e, nonche' con l'articolo 38 del decreto legislativo n. 118/2011 dal momento che "le spese previste dal citato comma 7 costituiscono 'spese obbligatorie', in quanto aventi carattere strutturale e permanente nel tempo; dunque, necessitano di una adeguata copertura finanziaria, che il mero richiamo all'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 non e' affatto idonea a soddisfare, in assenza di una precisa quantificazione dell'onere a regime per gli anni successivi al triennio considerato nel bilancio di previsione"» (21) . Orbene, la disposizione oggi sottoposta all'esame di codesta Corte concerne un aspetto meramente procedurale (la soppressione della preventiva delibera di Giunta) nell'ambito del procedimento autorizzatorio delle variazioni di bilancio previste dal gia' menzionato articolo 36 della legge regionale n. 9/2021. Attesa, l'evidente correlazione tra il predetto procedimento autorizzatorio delle variazioni di bilancio e l'intervento censurato dinanzi la Corte costituzionale, la sopravvivenza della modifica normativa in esame risulta subordinata alla definizione del giudizio costituzionale, che involge l'intero articolo 36 della legge regionale n. 9/2021. L'articolo 55 della legge regionale Sicilia, n. 2/2023, subisce, quindi, l'effetto dell'impugnazione dell'articolo 36 della legge regionale Sicilia n. 9/2021 e, pertanto si ritiene debba essere censurato per ragioni di connessione con il giudizio pendente innanzi a codesta Corte per le medesime ragioni. 7. - Illegittimita' costituzionale dell'articolo 116, primo e quarto comma nonche' degli articoli: 1, comma 4 e 5; 5; 10; 60; 61; 62; 63; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 74; 76; 79; 81; 82; 84; 85; 92; 94, comma 3; 95; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; 112; 113; 114; 115; 72; 73 e 75 della legge regionale Sicilia n. 2/2023 per violazione dell'articolo 81, terzo comma, dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) e dell'articolo 119, quinto comma della Costituzione, nonche', per quanto occorra, per contrasto con l'articolo 14, comma 1, lettera n) dello Statuto di autonomia ex regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2001). L'articolo 116 della legge regionale di cui si discute detta disposizioni in materia di procedure per l'attuazione degli interventi a valere su risorse extra-regionali. Nello specifico, il comma 1 stabilisce che: «1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1, 5, 10, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 81, 82, 84, 85, 92, 94 comma 3, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, 112, 113, 114 e 115, il governo della regione provvede, entro centoventi giorni dalla delibera CIPESS di attribuzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, ad avviare la relativa programmazione, previa verifica di coerenza degli interventi medesimi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalita' previste dalla normativa di riferimento». A tal proposito, con riguardo alle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, la Regione Siciliana risulta assegnataria di risorse pari a 237.096.977,23 - giusta delibera CIPESS n. 79/2021, destinate alla realizzazione degli specifici interventi elencati nella delibera medesima. Si ritiene che alcuni degli interventi per i quali la regione intende utilizzare le risorse relative al citato Fondo di sviluppo e coesione presentano delle criticita'. L'istituzione dell'onere derivante dall'intervento, infatti, non pare conforme con gli stanziamenti di conto capitale di cui al Fondo di sviluppo e coesione (22) . Circa l'articolo 116, comma 1, in esame, si fa in particolare presente che le misure ivi previste appaiono genericamente imputate al Fondo sviluppo e coesione 20212027 senza specificazioni circa lo strumento di programmazione attuativo, a titolarita' della Regione Sicilia, che assicuri la copertura delle predette misure, nonche' la coerenza degli interventi menzionati. Le disposizioni in argomento indicano, a copertura della spesa quantificata, risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 non ancora nella disponibilita' dell'Amministrazione, atteso che i Piani di sviluppo e coesione afferenti al periodo di programmazione indicato non sono stati ancora approvati. Le risorse di cui al FSC 2021-2027 sono state assegnate con la delibera CIPESS n. 79/2021, prevedendo l'attribuzione alla Regione Siciliana di euro 632.369,90 con la previsione di uno specifico vincolo di destinazione ai progetti specificati nell'allegato 3 alla stessa delibera (23) Gli interventi previsti dalla legge regionale Sicilia n. 2/2023 non risultano, prima facie, riconducibili a quelli indicati nell'allegato 3 della delibera CIPESS n. 79/2021. Non potendosi, dunque, utilizzare al provvista fornita con il FSC 2021-2027, appare chiaro che gli interventi previsti dalle richiamate disposizioni risultano privi di copertura finanziaria. Alla luce di cio' deriva che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 (24) e 5 (25) ; agli articoli 5, 10, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 81, 82, 84, 85, 92, 94, comma 3, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 112, 113, 114, 115, al pari della disposizione di cui all'articolo 116, primo comma, sono illegittimi per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Infatti, le disposizioni risultano prive della necessaria copertura finanziaria in quanto stabiliscono la spesa e assegna risorse, prevedendo la copertura finanziaria su risorse nazionali (FSC 2021-2027) allo stato stanziate su un capitolo del bilancio dello Stato, non programmate, ne' tantomeno assegnate alle amministrazioni titolari del Piani di sviluppo e coesione (PSC). Per quanto rappresentato, la disposizione in esame va impugnata per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Il successivo comma 4 dell'articolo 116 in esame stabilisce che: «4. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 72, 73 e 75, il governo della regione provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare la riprogrammazione delle linee di intervento a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalita' previste dalla normativa di riferimento». Le norme prevedono interventi in relazione alle quali viene disposta una riprogrammazione degli interventi a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per complessivi 2,1 milioni di euro. Anche in questo caso, la modalita' di copertura della spesa connessa agli interventi previsti dagli articoli 72, 73 e 75 non appare costituzionalmente legittima, in quanto, oltre a quanto sara' di seguito evidenziato in ordine alle procedure di programmazione, ai sensi dell'articolo 44, commi 7, lettera b), e 7-bis), del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (26) , allo spirare del termine, previsto per il 30 giugno 2023, sulle risorse FSC 2014-2020 relative ad interventi privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti che risultano definanziati, sono imputate le riduzioni degli stanziamenti recate dall'articolo 58 del decreto-legge n. 50 del 2022 (27) . A tale finalita', qualora i definanziamenti risultino inferiori alle riduzioni, sono destinate anche le risorse FSC 2014-2020 ancora non programmate. Cio' comporta che non e' piu' possibile procedere a rimodulazioni dei PSC. Sotto altro profilo, le disposizioni di cui commi 1 e 4 dell'articolo 116, nel prevedere l'avvio della riprogrammazione delle risorse per strumenti di intervento finanziario e incentivi economici in favore delle imprese siciliane, per trasferimenti in favore degli enti locali e, in generale, per iniziative di sostegno all'economia regionale previsti dalle norme ivi richiamate, non paiono confrontarsi: (i) con la disciplina relativa alle finalita' perseguibili mediante le risorse del fondo e le modalita' di impiego dello stesso, come definite dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (28) , dall'articolo 33, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (29) , nonche' dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (30) (ii) con la normativa nazionale - relativamente all'utilizzazione delle risorse relative al Fondo di sviluppo e coesione 2014 - 2020 - che contiene sia l'indicazione del termine (31 dicembre 2022) entro il quale devono essere assunte le obbligazioni giuridicamente vincolanti a pena di definanziamento dell'intervento (31) , con alcune eccezioni specificamente individuate, sia la disciplina delle modalita' attraverso cui assicurare, a valere sulle risorse della nuova programmazione FSC 2021-2027, il completamento degli interventi gia' finanziati dalla precedente programmazione purche' alla data del 31 dicembre 2022, «risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori» (32) . Il contrasto, risulta ancor piu' evidente, in quanto il riferimento, rispettivamente, al Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 - al primo comma -, e al Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 - al quarto comma -, risulta del tutto generico, avuto riguardo alla necessita' di una precisa imputazione delle spese; del resto, anche la condizione, quale formula posta in entrambi i commi, della «previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalita' previste dalla normativa di riferimento», non chiarisce espressamente quali saranno gli effetti di un esito negativo della verifica stessa. Alla luce delle considerazioni che precedono, la disposizione regionale relativa alla copertura della spesa, risulta, evidentemente, incompatibile con la disciplina relativa alle finalita' e alle modalita' di impiego delle risorse del FSC, contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nell'articolo 33, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' nell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e, per quanto concerne l'utilizzazione, oltre il termine del 31 dicembre 2022, delle risorse relative al Fondo FSC 2014 - 2020 anche con quelle contenute nell'articolo 44, commi 7-bis, 7-ter (33) e 7-quater (34) , del gia' citato decreto-legge n. 34 del 2019 e nell'articolo 53 del decreto-legge n. 13 del 2023 (35) , tutte recanti principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici coordinamento della finanza pubblica. Alla luce di cio', appare profilarsi anche la violazione degli articoli di cui agli articolo 117, secondo comma, lettera e) e 117, terzo comma, della Costituzione che, come noto, riservano alla legge statale l'armonizzazione dei bilanci e, nelle materie di competenza concorrente, la determinazione dei principi fondamentali, nonche' articolo 119, quinto comma della Costituzione, per via del contrasto con la disciplina del finanziamento degli interventi finalita' di perequazione e di garanzia, e, in ogni caso relative a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni da parte dei comuni o agli altri enti parimenti indicati dalla norma costituzionale da ultimo menzionata. Alla luce di tutto quanto sopra, gli articoli 116, primo e quarto comma della legge regionale Sicilia n. 2 del 2023, nonche' le disposizioni ivi indicate risultano privi della necessaria copertura finanziaria e, pertanto si pongono in contrasto con l'articolo 81, terzo comma Cost., con la disciplina relativa alle finalita' e alle modalita' di impiego delle risorse del Fondo di sviluppo coesione contenuta nelle disposizioni legislative sopra citate, tutte recanti principi fondamentali in materia di coordinamento di finanza pubblica con conseguente violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e attuative della riserva di legge statale di cui agli articoli 117, secondo comma, lettera e) e articolo 119, quinto comma, della Costituzione oltre che con le norme statutarie indicate in rubrica. 8. - Illegittimita' costituzionale dell'articolo 116, commi 2, 5 e 5, non che degli articoli 64; 86; 87; 88; 26, comma 15; 65; 77; 78; 90; 91; 94, commi 1 e 2; 96; 97; 98; 99; 100; 11; 80; 83; 111, comma 2 della legge Regione Siciliana n. 2 del 2023 per violazione dell'articolo 81, terzo comma della Costituzione, nonche', per quanto occorra, per contrasto con l'articolo 14, comma 1, lettera n) dello Statuto di autonomia ex regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2001). L'articolo 116, commi 2, 3 e 5 intenderebbe provvedere alla copertura della spesa per le disposizioni della legge regionale che stabiliscono assegnazioni di risorse e determinano oneri, nel seguente modo: avviando, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la riprogrammazione sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2021-2027, previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalita' previste dalla normativa dell'Unione europea, con riferimento all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 64, 86, 87 e 88 (comma 2); avviando, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la riprogrammazione del Programma operativo complementare 2014-2020, previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalita' previste dalla normativa di riferimento, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 26 comma 15, 65, 77, 78, 90, 91, 94 commi 1 e 2, 96, 97, 98, 99 e 100 (comma 3); individuando, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nell'ambito della politica unitaria di coesione, il programma operativo o il fondo nazionale attraverso cui attuare gli interventi previsti agli articoli 11, 80, 83 e 111, comma 2 e avviando, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione, la programmazione o la riprogrammazione di linee di intervento avviate (comma 5). Si ritiene che la modalita' di copertura della spesa, dal momento che la stessa appare condizionata alla verifica della coerenza con le linee di gestione, non abbia le caratteristiche della credibilita' in quanto priva del requisito della sufficiente sicurezza della copertura medesima connessa al gia' menzionato esito della verifica. In altri termini, le disposizioni impugnate non evidenziano elementi da cui poter evincere che la copertura della spesa non sia arbitraria o irrazionale (36) . Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che ricorrano i presupposti per l'impugnativa, davanti alla Corte costituzionale, ex articolo 127 della Costituzione, della legge in esame, con particolare riferimento. (1) Ai sensi del comma 1 dell'art. 64 legge regionale Sicilia n. 21/2014: «1. E' istituito presso l'Ufficio speciale delle societa' in liquidazione l'albo dei dipendenti delle medesime societa' in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale». (2) cfr. per tutte Corte costituzionale sent. n. 195/2010. (3) La norma, a seguito della modifica introdotta con l'articolo 4, quarto comma del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, prevede: «1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di ((un importo pari al 10 per cento)) dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10 per cento per ciascun anno. ((Qualora nella singola Regione emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto periodo, oggettivi)) ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. ((Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto periodo e' subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa, anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva)). (4) Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 4 del 2004. (5) Corte costituzionale, sentenza n. 81/2006. (6) Corte costituzionale, sentenza 2 febbraio 2022, n. 39 - enfasi aggiunta. (7) L'art. 1 legge regionale Sicilia del 21 luglio 2021, n. 17 rubricato «Termine per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime» risulta, all'attualita', del seguente tenore: «1. Atteso il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i soggetti pubblici e privati che non abbiano presentato richiesta di proroga delle concessioni demaniali marittime entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24 e successive modificazioni possono presentare la stessa entro il 30 aprile 2023». (8) Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale Sicilia 14 dicembre 2019, n. 24 «Estensione della validita' delle concessioni demaniali marittime»: «1. In conformita' alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la validita' delle concessioni demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2018 e' estesa fino alla data del 31 dicembre 2033, a domanda dei concessionari, da presentarsi al dipartimento regionale dell'ambiente entro il 28 febbraio 2021. Atteso il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti, pubblici e privati, che non abbiano presentato richiesta di proroga delle concessioni demaniali marittime entro il termine di cui al presente articolo, e' data facolta' di provvedervi entro il 30 aprile 2021. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle concessioni rinnovate o rilasciate successivamente al 31 dicembre 2018 per le quali il rilascio e' avvenuto in ossequio agli obblighi di pubblicita' di cui al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. (omissis)...». (9) L'indirizzo e' recepito dalla giurisprudenza successiva: vedasi, da ultimo, Cons. di Stato 2192 del 1° marzo 2023. (10) cfr., in termini, fra le tante, Cons. Stato, Sez. VII, 21 febbraio 2023, n. 1780; 6 luglio 2022, n. 5625; 15 settembre 2022, n. 810. (11) Corte cost., 11 luglio 1989, n. 389; Cons Stato Sez. VI, 18 novembre 2019 n. 7874; 23 maggio 2006, n. 3072; Corte giust. UE, 22 giugno 1989, in C- 103/88, F.C., e 24 maggio 2012, in C-97/11, Amia. (12) In punto di ammissibilita' della violazione Corte costituzionale sent. n. 75 del 18 aprile 2023. (13) Cfr. ex multis, Corte costituzionale, sentenze n. 87 del 2012, n. 421 del 1991, n. 46 del 1993, n. 81 del 1992 (14) Cfr. ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2017. (15) Ai sensi dell'articolo 142, «Aree tutelate per legge» del decreto legislativo n. 42/2004: «1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: ...omissis f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi.». (16) Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 15 aprile 2019 - enfasi aggiunta. (17) Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2013. (18) Cfr. Corte costituzionale n. 199 del 2014; nello stesso senso, Corte costituzionale n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008, n. 378 del 2007. (19) La disposizione, recante «Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita personale ASU», dispone che: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 292 a 296 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2. I soggetti di cui al comma 1, possono essere stabilizzati dagli enti utilizzatori a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale, secondo i parametri contrattuali minimi previsti dalla legge e dal Contratto collettivo nazionale del lavoro di riferimento. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il dipartimento regionale del lavoro dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative provvede all'assegnazione dei soggetti di cui al comma 1 che svolgono attivita' socialmente utili in virtu' di protocolli o convenzioni. 3. I soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attivita' socialmente utili per il triennio 2021-2023, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennita' onnicomprensiva d'importo corrispondente a cinque anni dell'assegno di utilizzazione in ASU. La suddetta indennita' e' erogata per un periodo non superiore agli anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilita' e per un massimo di cinque anni, ed e' corrisposta in rate annuali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative provvede ad effettuare una ricognizione del personale presente nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014. 4. I soggetti che abbiano optato per la fuoriuscita dall'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, che non abbiano percepito l'indennita' all'uopo prevista, possono a domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere di essere riammessi nel citato elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014. 5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, come modificato dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regione; le 12 maggio 2020, n. 9, e' prorogato al 31 ottobre 2021.6. Per le assunzioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, e' riconosciuto su base annua un contributo per ciascun soggetto stabilizzato, parametrato all'importo dell'assegno di utilizzazione in ASU corrisposto alla data di assunzione, maggiorato per tenere conto del maggior costo sostenuto per l'assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, entro il limite dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 7. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021 e la spesa annua di 54.159.248,56 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 (Missione 20, Programma 3), comprensiva delle somme occorrenti per l'eventuale prosecuzione delle attivita' socialmente utili dei medesimi soggetti di cui al comma 1, disposta nel rispetto della normativa vigente, nonche' di quelle occorrenti per le finalita' di cui al comma 10, da iscrivere in un apposito Fondo del dipartimento del bilancio e tesoro. Agli oneri di cui al presente comma per la quota parte di 10.000 migliaia di euro per ciascun anno del biennio 2021-2023 si provvede mediante riduzione dei trasferimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301). A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. 8. Per l'anno 2021, la quota parte del contributo di cui al comma 6 parametrato all'assegno di utilizzazione in ASU e' assicurata a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. 9. Con decreto del ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, previa delibera della giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio. 10. Al fine di favorire la piena efficacia dell'impianto regolatorio di cui al comma 1, e' altresi' incentivata la fuoriuscita dei soggetti attualmente impegnati in attivita' socialmente utili che hanno maturato i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale per il pensionamento. Per tale finalita', il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative e' autorizzato ad erogare, a domanda, la differenza ira quanto erogato dall'INPS a titolo di assegno sociale e quanto previsto dall'assegno di sussidio per A.S.U. sino alla maturazione dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento di quiescenza. 11. Gli enti che abbiano gia' provveduto alla trasformazione dei contratti dei soggetti gia' impegnati in attivita' socialmente utili sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione». (20) Nello specifico, la disposizione era finalizzata a favorire l'assunzione a tempo indeterminato delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (cio' e' a dire: i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili) e 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita'). (21) Cosi', testualmente, al punto 70 del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri n. 33/2021 dinanzi a codesta Corte. (22) Esemplificativamente, le spese per il personale alle dipendenze del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale; i contributi alle imprese per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2023; l'abbattimento degli interessi passivi dei finanziamenti delle aziende agricole di produzione e trasformazione. (23) La delibera CIPESS con i relativi allegati, verra' depositata unitamente al presente ricorso. (24) La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 1 ridetermina la dotazione del fondo per investimenti dei comuni previsto dalla legge regionale n. 5 del 2014, articolo 6, comma 5, in 115 milioni di euro per l'anno 2023, in 120 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 125 milioni di euro per l'anno 2025, indicandone, come visto, la relativa copertura a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021- 2027 (Missione 18, programma 1). Al riguardo, nel prospetto allegato di cui all'articolo 119 della legge regionale in oggetto - che indica gli effetti della manovra finanziaria regionale per il triennio 2023-2025 -, vengono quantificate minori spese per 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 considerate a copertura degli oneri derivanti dalla legge in esame, di prevalente natura corrente. Nello specifico, la Regione, rispetto alla precedente dotazione del Fondo, pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, procede all'azzeramento dello stanziamento di bilancio in quanto prevede che alla relativa copertura si provveda a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 (Missione 18, programma 1) e non piu' con le risorse regionali, con cio' facendo venir meno peraltro il requisito di aggiuntivita' delle risorse FSC. Peraltro, la disposizione distrae risorse regionali destinate agli investimenti dei comuni per dare copertura a spese di natura corrente. Cio' non e' coerente con l'Accordo Stato-Regione Siciliana del 14 gennaio 2021, il quale prevede l'obbligo per la Regione di adottare specifici impegni di contenimento e di riqualificazione della spesa regionale mediante la riduzione strutturale della spesa corrente. (25) L'articolo 1, comma 5 dispone che il contributo sulle spese in conto capitale, di cui al comma l dell'articolo 7 della legge regionale n. 5/2014 per garantire il funzionamento delle province, e' finanziato a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 ed e' determinato in 50 milioni di euro per l'anno 2023, in 55 milioni di euro per l'anno 2024 e in 60 milioni di euro per l'anno 2025 (Missione 18, programma 1), di cui 5.000 migliaia di euro per ciascun anno da destinare ai liberi Consorzi comunali che alta data del 30 dicembre 2021 risultano in dissesto finanziario. Anche in questo caso la disposizione e' evidentemente priva di copertura finanziaria in quanto stabilisce la spesa e assegna risorse, prevedendo la copertura finanziaria su risorse nazionali (FSC 2021-2027) allo stato stanziate su capitolo del bilancio dello Stato, non programmate, ne' tantomeno assegnate alle amministrazioni titolari del Piani di sviluppo e coesione (PSC). (26) Le disposizioni prevedono, rispettivamente: «7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 puo' contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022. 7-bis. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e' disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a piu' procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento». (27) La disposizione prevede: «1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 42, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 3 al presente decreto sono incrementati per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri, pari a 3.741 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 1500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 4. 1-bis. Al fine di finanziare interventi di cooperazione multilaterale o bilaterale nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' autorizzata la spesa di 29.805.256 euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti nel conto corrente di tesoreria n. 29814, intestato alla societa' Cassa depositi e prestiti - Gestione separata, relativo al Fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla convenzione per la gestione, erogazione e monitoraggio delle risorse finanziarie del Ministero della transizione ecologica destinate alla cooperazione internazionale, sottoscritta con la societa' Cassa depositi e prestiti in data 11 ottobre 2021, in esecuzione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 0005041/SVI del 27 maggio 2016, modificato con decreto direttoriale del medesimo Ministero n. 0007026/SVI del 15 luglio 2016. 2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4. 3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera i), sono valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2022, 126 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 313 milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 39 milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per l'anno 2023, 266 milioni di euro per l'anno 2024, 344 milioni di euro per l'anno 2025, 403 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4. 4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni di euro per l'anno 2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8 milioni di euro per l'anno 2024, [5.163,3 milioni di euro per l'anno 2025] 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031, 552 milioni di euro per l'anno 2032, 555,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede: a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 5; b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a 6.508 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55; d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1 milioni di euro per l'anno 2023, 14,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni di euro per l'anno 2022 e 17,198 milioni di euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro per l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51; e) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 14; f) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014- 2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; g) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; h) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 4-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 1-ter e 1-quater, pari a 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi indicati nell'allegato 3-bis annesso al presente decreto, per gli importi ivi specificati. 5. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto. 6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa». (28) «Art. 4. - 1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato: "Fondo". Il Fondo e' finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. 2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e la complementarieta' delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea. 3. Il Fondo e' destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali, secondo le modalita' stabilite dal presente decreto. L'intervento del Fondo e' finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale. La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo e' realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario». (29) «2. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali. Alle risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111». (30) «1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita' degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud, e la coesione territoriale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalita' unitarie di gestione e monitoraggio. 2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle politiche di coesione e della relativa programmazione e di valorizzarne la simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano e' articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governante, istituiti con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati di sorveglianza, costituiti dalle amministrazioni titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e rappresentanti, per i Piani di competenza regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale, rappresentanti delle regioni, nonche' del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3. Per la partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione di cui al comma 1, sono improntati, sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri di proporzionalita' e semplificazione, fermi restando i controlli di regolarita' amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente. 3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando le competenze specifiche normativamente attribuite alle amministrazioni centrali, regionali e alle Agenzie nazionali: a) approvano la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni; b) approvano le relazioni di attuazione [annuali] e finali; c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano operativo, ovvero esprimono il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE; d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati, comprese le verifiche sull'attuazione; e) esaminano i risultati delle valutazioni. 4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC 2007-2013 gia' istituiti integrano la propria composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi 2 e 3. 5. Le amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema gestionale e rendono disponibili, con periodicita' bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale alla Banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 703, lettera 1), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice unico di progetto (CUP). 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano in ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarita' dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori, ove individuati anche nei documenti attuativi. 7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma I puo' contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022. 7-bis. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e' disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a piu' procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento. 7-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresi' individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b). 7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati. 8. L'Amministrazione titolare del Piano operativo oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta responsabile della. selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano gia' finanziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, della vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi, dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti dell'intervento, della presentazione degli stati di avanzamento nonche' delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari. 9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7, lettera b). 10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono finanziare: a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali. 11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le norme di legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili. 11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime amministrazioni. 12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere corredate della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse non possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione. 13. Al fine di supportare le amministrazioni di cui al comma 2 nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10-bis, lettera b), finanziano i costi della progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorita' di sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessita' di fronteggiare situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente la progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate alle finalita' specifiche di cui al presente comma non si applica il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma I si applicano i principi gia' vigenti per la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007- 2013 e per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti. 15. Il Ministro per il sud e la coesione territoriale presenta al CIPE: a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo; b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020, una relazione annuale sull'andamento dei Piani operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente». (31) Si tratta del gia' menzionato articolo 44, comma 7-bis del decreto-legge n. 34/2019. (32) Cfr. articolo 53, primo comma, decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. (33) La norma prevede «7-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresi' individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b)». (34) La norma dispone: «7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati». (35) La norma prevede: «Art. 53 Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC 1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali, con un maggiore livello di avanzamento, definanziati in applicazione dell'articolo 44, comma 7-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Dipartimento per le politiche di coesione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e delle informazioni fornite dalle amministrazioni titolari dei Piani di sviluppo e coesione in cui sono inseriti, provvede all'individuazione degli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. 2. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1, si provvede all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento di detti interventi a valere sulle risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle disponibilita' annuali di bilancio». (36) Cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 70/12, n. 115/12, n. 106/11, n. 68/11, n. 114/10, n. 100/10, n. 213/08.
P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, gli articoli 9; 26, commi 78, 79 e 80; 36; 38; 48; 55 ed inoltre gli articoli 1, commi 4 e 5; 5; 10; 60; 61; 62; 63; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 74; 76; 79; 81; 82; 84; 85; 92; 94, comma 3; 95; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; 112; 113; 114; 115 e 116, comma 1; nonche' degli articoli 72; 73; 75 e 116, comma 4 ed inoltre degli articoli 64; 86; 87; 88; 26, comma 15; 65; 77; 78; 90; 91; 94, commi 1 e 2; 96; 97; 98; 99; 100; 11; 80; 83; 111, comma 2; e 116, commi 2, 3 e 5 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2, pubblicata sul BUR n. 9 del 1° marzo 2023, recante «Legge di stabilita' regionale 2023-2025». Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri 20 aprile 2023; 2) legge regionale n. 2 del 2023; 3) delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 79 del 2021. Roma, 28 aprile 2023 Gli Avvocati dello Stato: Peluso - Rocchitta