N. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 2023
Ordinanza del 30 marzo 2023 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sui ricorsi riuniti proposti dal Ministero dello Sviluppo economico ed altri contro Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Sud Est Sicilia ed altri. Regioni - Camera di commercio - Riorganizzazione del sistema camerale della Regione Siciliana, entro il 31 dicembre 2022 - Prevista istituzione, nelle more della medesima riorganizzazione, di due nuove Camere di commercio, vale a dire la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. - Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, art. 54-ter, comma 2.(GU n.21 del 24-5-2023 )
IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sezione giurisdizionale Ha pronunciato la presente sentenza non definitiva sul ricorso numero di registro generale 487 del 2022, proposto da Ministero dello sviluppo economico, Regione Siciliana - presidenza, Regione Sicilia -Assessorato - attivita' produttive, giunta di governo della Regione Siciliana, Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regione e province autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6; Contro Camera di commercio del Sud Est Sicilia, Riccardo Galimberti, Giosue' Catania e Sebastiano Molino, rappresentati e difesi dall'avv. Agatino Cariola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Gabriello Carnazza n. 51; Nei confronti: Camera di commercio di Catania, Camera di commercio di Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Ragusa e Siracusa e Rosario Di Bennardo, non costituiti in giudizio; Unione regionale delle Camere di commercio industria artigianato agricoltura della Sicilia, non costituita in giudizio; Massimo Conigliaro in proprio e nella qualita' di commissario straordinario della Camera di commercio di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, e Giuseppe Giuffrida in proprio e nella qualita' di commissario straordinario della Camera di commercio di Catania, rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; Sul ricorso numero di registro generale n. 488 del 2022, proposto da Ministero dello sviluppo economico, Regione Siciliana - presidenza, Regione Sicilia -Assessorato attivita' produttive, Giunta di governo della Regione Siciliana, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6; Contro Pietro Agen, Liberante Sandro Romano, Giuseppe Bulla, Antonino Giampiccolo, Vincenza Agata Privitera, Salvatore Guastella e Salvatore Antonio Christian Politino e Camera di commercio del Sud Est Sicilia, rappresentati e difesi dall'avv. Agatino Cariola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Agatino Cariola in Catania, via Gabriello Carnazza n. 51; Nei confronti: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani e Unione regionale delle Camere di commercio industria artigianato agricoltura della Sicilia, non costituite in giudizio; Massimo Conigliaro in proprio e nella qualita' di commissario straordinario della Camera di commercio di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, e Giuseppe Giuffrida in proprio e nella qualita' di commissario straordinario della Camera di commercio di Catania, rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; Sul ricorso numero di registro generale n. 489 del 2022, proposto da Ministero dello sviluppo economico, Regione Siciliana - presidenza, Regione Siciliana -Assessorato regionale alle attivita' produttive, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, giunta di governo della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6; Contro Giuseppe Giannone, Filippo Guzzardi e Camera di commercio del Sud Est Sicilia, rappresentati e difesi dall'avv. Agatino Cariola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Agatino Cariola in Catania, via Gabriello Carnazza n. 51; Nei confronti: Unione regionale delle Camere di commercio industria artigianato agricoltura della Sicilia, Camera di commercio di Siracusa, Ragusa, Agrigento, Trapani e Caltanissetta e Camera di commercio di Catania, non costituite in giudizio; Massimo Conigliaro in proprio e nella qualita' di commissario straordinario della Camera di commercio di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, e Giuseppe Giuffrida in proprio e nella qualita' di commissario straordinario della Camera di commercio di Catania, rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; Per la riforma: quanto al ricorso n. 487 del 2022: della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (sezione prima) n. 1440/2022, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 488 del 2022: per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (sezione prima) n. 1438/2022, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 489 del 2022: per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (sezione prima) n. 1439/2022, resa tra le parti; Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Camera di commercio del Sud Est Sicilia, Riccardo Galimberti, Giosue' Catania, Sebastiano Molino, Pietro Agen, Liberante Sandro Romano, Giuseppe Bulla, Antonino Giampiccolo, Vincenza Agata Privitera, Salvatore Guastella e Salvatore Antonio Christian Politino, Giuseppe Giannone, Filippo Guzzardi, Massimo Conigliaro e Giuseppe Giuffrida; Visti gli appelli incidentali; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 il cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale; Visto l'art. 36, comma 2, codice di procedura amministrativa; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue; Fatto 1. La controversia riguarda l'istituzione di due Camere di commercio, quella di Catania e quella di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, e la nomina dei commissari presso le stesse. 2. I signori Riccardo Galimberti, Giosue' Catania e Sebastiano Molino, nella qualita' di componenti del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Sud Est Sicilia, hanno impugnato davanti al TAR Sicilia - Palermo il decreto del Ministro dello sviluppo economico, datato 19 gennaio 2022, di nomina dei commissari presso le Camere di commercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani e l'ivi richiamata nota 30 dicembre 2021, n. 120, con la quale il presidente della Regione Siciliana ha designato i commissari. 3. Con motivi aggiunti e' stato gravato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, datato 30 marzo 2022, di nomina dei commissari presso le Camere di commercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, e l'ivi richiamata nota 24 marzo 2022, n. 6275, con la quale il presidente della Regione Sicilia ha designato i commissari. 4. Il TAR, con sentenza 28 aprile 2022, n. 1440, ha dichiarato il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha accolto il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo 2022. In parte motiva si legge altresi' che sono stati respinti «gli altri motivi del ricorso per motivi aggiunti». 5. La sentenza e' stata appellata davanti a questo CGARS dal Ministero dello sviluppo economico, dalla presidenza e dall'assessorato delle attivita' produttive della Regione Siciliana e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con ricorso n. 487 del 2022. 6. I signori Riccardo Galimberti, Giosue' Catania e Sebastiano Molino hanno proposto appello incidentale. 7. I signori Pietro Agen, Liberante Sandro Romano, Giuseppe Bulla, Antonio Giampiccolo, Vincenza Agata Privitera, Salvatore Guastella e Salvatore Antonio Christian Politino, nella qualita' di componenti del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Sud Est Sicilia, hanno impugnato i suddetti atti davanti al TAR Sicilia - Palermo con ricorso in riassunzione (il ricorso era gia' stato promosso avanti al TAR Lazio) e motivi aggiunti. 8. Il TAR, con sentenza 28 aprile 2022, n. 1438, ha dichiarato il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha accolto il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo 2022. In parte motiva si legge altresi' che sono stati respinti «gli altri motivi del ricorso per motivi aggiunti». 9. La sentenza e' stata appellata davanti a questo CGARS dal Ministero dello sviluppo economico, dalla presidenza e dall'assessorato delle attivita' produttive della Regione Siciliana e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con ricorso n. 488 del 2022. 10. I signori Pietro Agen, Liberante Sandro Romano, Giuseppe Bulla, Antonio Giampiccolo, Vincenza Agata Privitera, Salvatore Guastella e Salvatore Antonio Christian Politino hanno proposto appello incidentale. 11. I signori Giuseppe Giannone e Filippo Guzzardi, nella qualita' di componenti del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Sud Est Sicilia, hanno impugnato i suddetti atti davanti al TAR Sicilia - Palermo con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti. 12. Il TAR, con sentenza 28 aprile 2022, n. 1439, ha dichiarato il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha accolto il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo 2022. In parte motiva si legge altresi' che sono stati respinti «gli altri motivi del ricorso per motivi aggiunti». 13. La sentenza e' stata appellata davanti a questo CGARS dal Ministero dello sviluppo economico, dalla presidenza e dall'assessorato delle attivita' produttive della Regione Siciliana e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con ricorso n. 489 del 2022. 14. I signori Giuseppe Giannone e Filippo Guzzardi hanno proposto appello incidentale. 15. Nel corso del giudizio si sono costituiti la Camera di commercio del Sud Est Sicilia e i signori Giuseppe Giuffrida e Massimo Conigliaro, rispettivamente commissari della Camera di commercio di Catania e della Camera di commercio di Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani. 16. All'udienza del 15 dicembre 2022 la causa e' stata trattenuta in decisione. Diritto 17. I ricorsi n. 487, n. 488 e n. 489 del 2022 sono riuniti per ragioni di connessione oggettiva, riguardando i medesimi provvedimenti. Piano dell'esposizione 18. La presente pronuncia e' cosi' articolata: scrutinio delle questioni pregiudiziali; scrutinio degli appelli principali; scrutinio di tutti i motivi dedotti con gli appelli incidentali salvo il motivo afferente alla questione di legittimita' costituzionale e il motivo sulle spese e il contributo; valutazione della questione di legittimita' costituzionale sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza. Questioni pregiudiziali 19. In via pregiudiziale si scrutina l'eccezione, dedotta con l'appello incidentale, di inammissibilita' dell'appello proposto dall'Avvocatura erariale per la diversita' di posizioni tra il Ministero dello sviluppo economico (d'ora innanzi anche MISE o Ministero) e la Regione Siciliana, da una parte, e la Conferenza Stato-regioni dall'altra. L'Avvocatura dello Stato ha proposto gravame avverso le sentenze TAR Sicilia n. 1438, n. 1439 e n. 1440 del 2022, per conto del Ministero dello sviluppo economico, della presidenza della Regione Siciliana, dell'assessorato delle attivita' produttive della Regione Siciliana, della giunta della Regione Siciliana e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Ad avviso dell'appellante incidentale, l'avvocatura non potrebbe sostenere contemporaneamente le ragioni dell'accentramento statale e le ragioni dell'autonomia regionale e funzionale (della conferenza). Da cio' il conflitto insanabile nella posizione dell'avvocatura appellante, la quale ha trascurato nel suo atto di appello le ragioni della conferenza. 19.1. L'eccezione e' infondata. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, meglio conosciuta come Conferenza Stato-regioni, rappresenta la sede di confronto e coordinamento tra le prerogative dello Stato e quelle delle regioni. Non e' un ente dotato di soggettivita' giuridica. Non si ravvisano pertanto i presupposti del conflitto di interessi dedotto avverso l'appello proposto dall'Avvocatura dello Stato. 20. Si scrutina altresi' in via pregiudiziale l'eccezione, dedotta con appello incidentale, di omessa notifica dell'appello erariale in unica copia al procuratore costituito per piu' parti e per piu' enti (ex consiglieri, Camera di commercio Sud Est Sicilia, Unioncamere Sicilia) anziche' di un numero di copie pari ai soggetti rappresentati. 20.1. L'eccezione e' infondata. Secondo la giurisprudenza civile e' valida la notifica dell'impugnazione eseguita mediante consegna di una sola copia all'unico difensore costituito in rappresentanza da piu' parti: «La notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per piparti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), e' valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtu' della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che, non solo, in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 del codice di procedura civile, ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330, comma 1 del codice di procedura civile, il procuratore costituito non e' un mero consegnatario dell'atto di impugnazione, ma ne e' il destinatario» (Cassazione civile, sezione II, 29 settembre 2020, n. 20527). Anche nella giurisprudenza amministrativa «quanto al profilo relativo alla notifica di un'unica copia dell'atto di appello, [...] costituisce oramai jus receptum l'orientamento giurisprudenziale che prevede questa possibilita' allorche' gli appellati erano costituiti, in primo grado, con il patrocinio di un unico difensore». Principi di economia di mezzi e di snellezza delle procedure depongono per una simile conclusione, considerato che non puo' predicarsi alcun concreto pregiudizio per il diritto di difesa degli appellati, scaturente dalla notifica di una sola copia dell'atto di appello, in luogo di una moltitudine di atti, per quanti sono i soggetti intimati in giudizio. E' quindi «valida la notificazione dell'appello effettuata in unica copia presso il procuratore costituito nonostante la pluralita' di parti. In forza dell'art. 330, comma 1 del codice di procedura civile, il procuratore costituito e' il destinatario (non il consegnatario) della notificazione dell'impugnazione, perche' la norma risponde all'esigenza che le parti vengano a conoscenza dell'atto di impugnazione attraverso il loro difensore, in quanto soggetto professionalmente qualificato. Anche in caso di pluralita' delle parti, il destinatario della notifica e' dunque unico. Ne consegue la validita' della notificazione effettuata mediante consegna di una sola copia» (Consiglio di Stato, sezione IV, 22 maggio 2020, n. 3243). In ogni caso, la costituzione del difensore per conto di tutte le parti (in tesi) lese dalla notifica di una sola copia sana l'eventuale vizio della notifica per avvenuto raggiungimento dello scopo. Esame degli appelli principali 21. Passando al merito, si premette che il TAR, con le sentenze gravate, ha accolto la prima censura contenuta nei motivi aggiunti, la cui statuizione e' stata impugnata con i tre ricorsi in appello presentato dal MISE, n. 487, n. 488 e n. 489 del 2022. Con i tre ricorsi in appello e' stata quindi gravata unicamente detta statuizione, rispetto alla quale il MISE e' risultato soccombente (mentre con gli appelli incidentali sono stati impugnati i capi delle sentenze con i quali il TAR ha respinto le ulteriori censure dedotte con i motivi aggiunti in primo grado). Non e' stata invece gravata la declaratoria di improcedibilita' del ricorso introduttivo. Oggetto del contendere e' quindi il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo 2022, di istituzione della Camera di commercio di Catania e della Camera di commercio di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani e nuova nomina dei Commissari presso le stesse, in applicazione dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito in legge n. 106 del 2021, e modificato dall'art. 28, comma 3-bis del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito in legge n. 233 del 2021, e dall'art. 1, comma 25-quater del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito in legge n. 15 del 2022, e, successivamente, quanto al termine del 31 dicembre 2022, contenuto nel comma 1, dall'art. 12, comma 4 del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito in legge n. 14 del 2023, che lo ha portato al 31 dicembre 2023. E' impugnata anche la nota 24 marzo 2022, n. 6275, con la quale il presidente della Regione Sicilia ha designato i commissari, richiamata nelle premesse del decreto. La disposizione, di cui il Ministero ha fatto applicazione, l'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 ratione temporis vigente, stabilisce, al comma 1, che «La Regione Siciliana, in considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa attribuite, puo' provvedere, entro il 31 dicembre 2022, a riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando gli accorpamenti gia' effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico nonche' del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e assicurando alle camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale». Nel comma 2 e' contenuto il regime transitorio, in forza del quale, «Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1», «sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite numerico previsto dall'art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 219 del 2016, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, e' nominato un commissario per ciascuna delle predette nuove camere di commercio, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo». Da ultimo il comma 3 prevede che «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Pertanto, mentre con il primo comma si riconosce alla Regione Siciliana, in considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa attribuite, il potere di riorganizzare entro il 31 dicembre 2022 (attualmente 31 dicembre 2023) il proprio sistema camerale, con il secondo comma, la cui attuazione e' oggetto della presente controversia, si prevede, nelle more della riorganizzazione, l'istituzione di due nuove camere di commercio: la «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania» e la «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani», i cui organi straordinari, un commissario per ciascuna neo istituita camera, sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, con conseguente decadenza degli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite. Fino all'entrata in vigore dell'art. 54-ter e dei decreti di cui alla presente controversia il sistema camerale siciliano era organizzato, per quanto qui di specifico interesse, su due camere di commercio, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, istituita con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 aprile 2015, e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale, istituita con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 settembre 2015. Quest'ultima ha poi modificato la propria denominazione in «Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Sud Est Sicilia» (deliberazione 14 dicembre 2018, n. 12 del consiglio camerale). La presente controversia attiene alla riorganizzazione delle suddette camere di commercio, avvenuta, in applicazione del comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, attraverso l'istituzione della Camera di commercio di Catania, da un lato, e della Camera di commercio delle restanti Province di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. 22. Premesso cio', con unico motivo il Ministero ha dedotto l'erroneita' della sentenza nella parte in cui il TAR ha ritenuto che il Ministero, in sede di istituzione delle nuove camere di commercio, avrebbe dovuto disciplinare il fenomeno successorio tra le vecchie camere di commercio, costituite da Catania, Ragusa e Siracusa da un lato e Agrigento, Caltanissetta e Trapani dall'altro, e quelle di nuova costituzione. 22.1. Il motivo e' fondato. 22.2. Secondo il TAR, «- anche a ritenere, come dedotto dalla difesa dei commissari e del Ministero, che nel caso in esame venga in rilievo un fenomeno di successione a titolo universale (pur in presenza, per vero, di uno scorporo dell'unica preesistente Camera) - tale fenomeno successorio non esclude tuttavia che lo stesso debba essere oggetto di regolamentazione, come del resto indirettamente confermato dall'ultima parte del primo comma dell'art. 54-ter». La motivazione prosegue evidenziando che «a fronte di un vuoto normativo», va applicata «in via analogica» la disciplina contenuta nella legge n. 580 del 1993, richiamata nell'art. 2, comma 3 del decreto impugnato, per quanto attiene alle sedi, che disciplina la successione tra le camere di commercio, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 5-bis e 5-ter della legge n. 580 del 1993. Sul punto il giudice di primo grado ha osservato che «la legge generale disciplina il fenomeno successorio pur in presenza di una situazione piu' semplice e lineare di quella oggetto del contendere, consistente nell'accorpamento delle camere (vedasi art. 1 citato); laddove, con l'attuazione dell'art. 54-ter, comma 2, viene in rilievo il fenomeno per certi versi opposto, di «smembramento» dell'unica camera, come sopra rilevato. Pertanto, la legge generale sulle camere di commercio, a fronte di una situazione meno complessa (quale quella di accorpamento di circoscrizioni territoriali o modifiche delle circoscrizioni) prevede degli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale (compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni) connessi alle operazioni di accorpamento delle camere nelle more della costituzione del consiglio della nuova camera (vedasi l'art. 1, comma 5-bis della legge n. 580/1993). Non si comprenderebbe, pertanto, per quale ragione, in presenza di una situazione piu' complessa, non sarebbe necessario disciplinare il fenomeno successorio». 22.3. La circostanza che il decreto impugnato, di istituzione delle due camere di commercio richiamate e di nomina dei commissari presso le Camere di commercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, non regoli la successione dei rapporti giuridici e patrimoniali esistenti non vale a determinare l'illegittimita' di detta nomina. In primo luogo non si puo' escludere che detta regolamentazione possa essere contenuta in altro provvedimento. Invero non vi e' una regola che imponga di inserire la disciplina della successione patrimoniale nell'ambito dell'atto fondativo dell'ente subentrante e la cui violazione puo' ritenersi causa di illegittimita' della stessa nomina. Neppure la disposizione recata dall'art. 1, comma 5-ter della legge n. 580 del 1993, che prevede che, in caso di accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali delle camere di commercio o di modifiche delle relative circoscrizioni, con il decreto di nomina del commissario ad acta siano «disciplinate le modalita' per la successione nei rapporti giuridici esistenti». Cio' in quanto la norma non riguarda il caso in esame, nel quale non vi e' stato accorpamento ne' modifica delle circoscrizioni delle camere di commercio, e, in ogni caso, la regola che detta e' una regola di buona amministrazione, che riguarda i soli rapporti giuridici esistenti, non ricompresi in modo diretto nel trasferimento di funzioni e nell'esercizio di queste per il tempo futuro. Non puo' ritenersi, anche per le ragioni di seguito esposte, relative alle esigenze di continuita' dell'azione amministrativa, che essa impedisca la successione fra enti pubblici (e quindi la nomina dei relativi organi), rilevando piuttosto in relazione all'ordinamento dei rapporti patrimoniali esistenti (su cui infra) e alla dotazione finanziaria. Peraltro, l'art. 1, comma 5-ter della legge n. 580 del 1993 completa la disciplina recata dal precedente comma 5-bis, in base al quale la temporanea gestione della fase immediatamente successiva alle modifiche apportate alle circoscrizione delle camere di commercio e' affidata a un commissario ad acta che ha lo specifico compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo consiglio, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Non avendo poteri di ordine generale e' previsto quindi che siano i decreti istitutivi a regolamentare dette attivita'. Nel caso di specie invece non sono delimitati i poteri dei commissari, essendo quindi intestatari dei poteri gestori degli organi che sostituiscono. In tal senso la previsione, aggiunta successivamente all'adozione dei provvedimenti qui impugnati con l'art. 51-bis, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, in base alla quale l'organo straordinario «provvede all'adozione di ogni atto strumentale ai fini dell'accorpamento di cui al presente comma e della successione nei rapporti giuridici esistenti, anche nella fase transitoria di liquidazione delle camere di commercio accorpate», non risulta innovativa rispetto al regime generale applicabile. La stessa successione nei rapporti giuridici esistenti risulta, come gia' sopra visto, connaturale alla mancata previsione di una fase liquidatoria. Si aggiunge, a tale ultimo riguardo, che detta disciplina non riguarda i rapporti giuridici e patrimoniali che vengono trasferiti direttamente con le funzioni in quanto oggetto diretto di queste ultime. Essa riguarda piuttosto i rapporti e le risorse strumentali al funzionamento dell'ente o i rapporti giuridici scaturiti a seguito dell'esercizio, nel passato, delle funzioni attribuite all'ente soppresso. In secondo luogo, e in termini piu' generali, la successione fra enti soggiace a una disciplina particolare, che tiene conto delle peculiarita' proprie dell'ordinamento pubblicistico. Di solito i casi di successione fra enti pubblici sono regolati espressamente e specificamente dal legislatore pubblico. Nel caso di specie, il legislatore, come gia' visto, ha precisato, solo con riferimento alla fattispecie di cui al gia' richiamato primo comma dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, che la riorganizzazione del sistema camerale dovra' avvenire «assicurando alle camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale», mentre per la riorganizzazione disposta nelle more ai sensi del secondo comma nulla ha previsto con riferimento alla ripartizione delle risorse. Nulla e' poi detto espressamente con specifico riferimento ai rapporti giuridici e patrimoniali gia' esistenti, se non con la previsione contenuta nel gia' richiamato art. 51-bis, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2022 con riferimento alla fattispecie di successione transitoria di cui al comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, che viene in evidenza nella presente controversia e che costituisce espressione, come gia' detto, dei principi che governano la successione fra enti pubblici. La successione nel munus pubblico risponde infatti al principio di continuita' della funzione amministrativa. In particolare soggiace a detta necessita' il trasferimento della competenza amministrativa a perseguire un determinato interesse pubblico, aspetto della successione fra enti che si puo' distinguere dalla successione di rapporti patrimoniali e dall'eventuale successione di regole giuridiche. Le esigenze di continuita' comportano che la successione nel munus pubblico debba avvenire senza soluzione di continuita' in quanto costituisce un fenomeno di natura pubblicistica che richiede modalita' che superano quella della successione mortis causa, in modo da assicurare una persistenza nell'esercizio della funzione che non ammette interruzioni. La giurisprudenza amministrativa ritiene infatti che «in situazioni corrispondenti a riassetti di apparati organizzativi necessari della pubblica amministrazione, quale e' l'apparato che vede coinvolta in via diretta l'attuazione dei principi del buon andamento e dell'imparzialita' della stessa di cui all'art. 97 della Costituzione, viene in rilievo non una successione a titolo universale nel senso proprio del termine, ma una successione nel munus; in altri termini, in tali ipotesi si realizza un fenomeno di natura pubblicistica che si sostanzia nel passaggio di attribuzioni tra amministrazioni pubbliche, con trasferimento della titolarita' sia delle strutture burocratiche sia dei rapporti amministrativi pendenti, ma senza una vera soluzione di continuita', quanto e piuttosto con una successione nel munus come gia' precisato, contraddistinta da una stretta linea di continuita' tra l'ente che si estingue e l'ente che subentra senza, quindi, maturazione dei presupposti per aversi l'evento interruttivo alla stregua delle disposizioni codicistiche» (Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 23 maggio 2018, n. 3086). Anche la Corte di cassazione riferisce il fenomeno alla successione in tutti i rapporti giuridici, seppur facendo riferimento alla successione universale. «In tema di soppressione di enti pubblici, la successione si attua in "universum ius", e tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente soppresso passano al subentrante, se la legge o l'atto amministrativo che l'hanno disposta abbiano considerato il permanere delle finalita' dell'ente ed il loro trasferimento ad altro soggetto, unitamente al passaggio, sia pure parziale, delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche facenti capo all'ente soppresso» (Cassazione, sezione L, 27 aprile 2016, n. 8377). Ne' puo' ritenersi che nel caso di specie sia avvenuta una successione a titolo particolare, che richiede quindi la presenza di una causa traslativa con riferimento ad ogni rapporto. La successione a titolo particolare fra enti pubblici si verifica infatti quando «la cessazione dell'ente sia stata disposta "previa liquidazione", sicche', in tale ultima evenienza, il liquidatore non assume alcuna diretta responsabilita' patrimoniale per le obbligazioni contratte dal soggetto estinto», circostanza che nel caso di specie non ricorre (Cassazione, sezione L, 27 aprile 2016, n. 8377). Nella prospettiva del trasferimento della funzione senza soluzione di continuita' e della continuita' dell'attivita' di cura dell'interesse pubblico risultano serventi le regole volte e disciplinare i rapporti giuridici e patrimoniali preesistenti, nonche' la ripartizione delle risorse finanziarie. La strumentalita' di dette previsioni rende le stesse recessive rispetto al fenomeno successorio quale evento principale. Altrimenti si determina un effetto paradossale, cioe' che regole poste a presidio della successione, quali quelle relative ai rapporti patrimoniali, che vengono disciplinati al fine di rendere effettiva la successione, potrebbero divenire elementi che la ostacolano. Se si ritenesse infatti che la disciplina degli aspetti patrimoniali e finanziari si riverberi sulla stessa successione fra enti, determinandone l'illegittimita' e quindi l'annullamento, cio' comporterebbe la conseguenza di impedire il trasferimento della funzione, non compulsando invece la condotta di disciplinare la ripartizione delle risorse e dei rapporti giuridici preesistenti in conseguenza del fatto che verrebbe meno la ragione stessa di detta disciplina, cioe' il trasferimento della funzione pubblica. In tal modo si determinerebbe un impedimento all'evoluzione dell'ordinamento. Se si ritiene invece che le criticita' relative a questi ultimi aspetti non si riverberino sul trasferimento di funzioni, che vengono mantenute ferme, si compulsa l'attivita' volta a disciplinarli. In termini piu' generali, poi, la prospettiva finanziaria e patrimoniale dell'ente non si riverbera sull'esercizio delle funzioni se non nei casi specificamente indicati dalla legge. Cosi' la mancanza di risorse a copertura delle spese assunte non fa venir meno il rapporto obbligatorio, cosi' come avviene in ambito civilistico (le procedure concorsuali non sono causa di estinzione dell'obbligazione), e la mancanza di impegno di spesa non si riverbera in punto di titolo costitutivo dell'obbligazione se non quando il legislatore ne prevede espressamente la nullita'. Altrimenti verrebbe meno la stessa cogenza dell'obbligazione assunta e la forza di legge attribuita al contratto dall'art. 1372 del codice civile. Allo stesso modo la difficile situazione finanziaria dell'ente locale, che da' luogo al dissesto, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione potendo al piu' incidere sul quando, sul quantum e sul quomodo dell'adempimento. La considerazione, in base alla quale «il subentro di un ente nella gestione di un altro ente soppresso (o sostituito) deve avvenire in modo tale che l'ente subentrante sia salvaguardato nella sua posizione finanziaria, necessitando al riguardo una disciplina [...] la quale regoli gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e, dunque, anche il finanziamento della spesa necessaria per l'estinzione delle passivita' pregresse» (Corte costituzionale, 6 luglio 2020, n. 135), non inficia infatti la successione fra enti ma si riverbera unicamente sulla disciplina della dotazione finanziaria e patrimoniale. In tale prospettiva, quindi, non e' fondata l'eccezione di «sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso di primo grado», peraltro dedotta dal Ministero con memoria 24 novembre 2022 in via subordinata rispetto all'argomentazione circa la non innovativita' della previsione contenuta in detta disposizione (argomentazione qui accolta), derivante dal fatto che sono stati disciplinati gli aspetti patrimoniali della successione in punto di rapporti giuridici esistenti (art. 51-bis, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2022), atteso l'irrilevanza di detti aspetti sulla legittimita' degli atti funzionali alla successione nell'esercizio della funzione pubblica. Del resto, il termine di soli trenta giorni imposto dal legislatore per provvedere alla istituzione delle camere di commercio nell'ambito della riorganizzazione transitoria del sistema camerale di cui al comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, rende evidente come lo scopo principale sia quello della riorganizzazione, che deve quindi avvenire in tempi brevi e predefiniti, rispetto alla quale le implicazioni patrimoniali e finanziarie risultano meramente serventi, non essendo disciplinate nel quando. 22.4. Concludendo sull'appello principale, va riformato il capo della sentenza con il quale il TAR ha accolto la prima censura contenuta nei motivi aggiunti avverso il decreto del Ministro dello sviluppo economico, datato 30 marzo 2022, di istituzione delle Camere di commercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani e di nomina dei relativi commissari. Esame degli appelli incidentali 23. Il collegio, avendo accolto l'appello principale e, in riforma della sentenza gravata, respinta quindi la censura accolta dal TAR (la prima dedotta con i motivi aggiunti), scrutina le ulteriori doglianze contenute nei motivi aggiunti, respinte dal giudice di primo grado e oggetto dei tre appelli incidentali qui all'esame. 24. Con un primo motivo gli appellanti incidentali hanno dedotto l'erroneita' della sentenza nella parte in cui il TAR non ha ritenuto illegittimo il decreto 30 marzo 2022 per violazione del decreto CGARS n. 93 del 2022 e dell'ordinanza TAR Sicilia n. 201 del 2022, per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, eccesso di potere per lo sviamento della funzione pubblica. 24.1. Il motivo e' infondato. 24.2. Il decreto del CGARS n. 93 del 2022 e l'ordinanza cautelare del TAR n. 201 del 2022 hanno sospeso, in via interinale, gli effetti del decreto 19 gennaio 2022, producendo effetti fino alla pronuncia della sentenza, che ha dichiarato improcedibile il relativo ricorso in quanto il decreto 19 gennaio 2022 e' stato annullato e sostituito dal decreto 30 marzo 2022, gravato con i motivi aggiunti. Gli effetti delle pronunce cautelari, siano esse monocratiche o collegiali, si riverberano sul solo provvedimento al quale si riferiscono (fino alla definizione del ricorso), non impedendo il successivo esercizio della funzione amministrativa, specie allorquando esso e' volto a superare le criticita' rilevate dai provvedimenti interinali (nella specie la mancata istituzione delle Camere di commercio subentranti) e sempre che il potere non si sia esaurito. Ne' rileva la circostanza che nel decreto del MISE 30 marzo 2022 sia citato il solo decreto CGARS n. 93 del 2022 e non anche l'ordinanza del TAR n. 201 del 2022, in quanto quest'ultima si limita a riprodurne il contenuto. 25. Con ulteriore motivo gli appellanti incidentali hanno dedotto l'erroneita' della sentenza nella parte in cui il TAR non ha accolto la censura relativa alla mancata indicazione, nel provvedimento 30 marzo 2022, dei presupposti dell'annullamento in autotutela del decreto 19 gennaio 2022. 25.1. Il motivo e' infondato. 25.2. I presupposti del riesame in autotutela sono indicati attraverso il riferimento, contenuto nel decreto 30 marzo 2022, al decreto CGARS n. 93 del 2022, che appunta il fumus della concessione della misura cautelare sulla mancata istituzione delle nuove camere di commercio quale presupposto per la nomina dei relativi commissari straordinari. Ne' esso richiede il rispetto di particolari garanzie partecipative. Innanzitutto con detto decreto e' ritirato un atto (in tesi) lesivo delle prerogative degli appellanti incidentali, gia' ricorrenti in primo grado, cioe' il decreto 19 gennaio 2022, tanto e' vero che e' stato impugnato dai medesimi con il ricorso introduttivo. La disciplina dettata dall'art. 21-novies della legge n. 241 del 1990 e' invece funzionale a tutelare, o almeno a imporre di valutare, l'affidamento del privato circa il mantenimento degli effetti favorevoli derivanti dal provvedimento oggetto di riesame. Quanto al contenuto, il decreto 30 marzo 2022 mira a superare le criticita' evidenziate dalle pronunce cautelari, rispetto alle quali costituisce un provvedimento dovuto. Ai sensi dell'art. 112, comma 1 del codice di procedura amministrativa «i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione» e fra detti provvedimenti vi sono anche le pronunce cautelari. La particolarita', che non ne determina l'illegittimita', sta nel fatto che il decreto 30 marzo 2022, poi impugnato con i motivi aggiunti, produce effetti che vanno oltre l'ambito cautelare, tanto e' vero che hanno determinato l'improcedibilita' del ricorso avverso il decreto censurato con le pronunce cautelari. In tal senso l'amministrazione si e' accollata il rischio che la definizione del ricorso non fosse conforme al decisum cautelare, rischio controbilanciato dalla possibilita' di impugnazione da parte dei soggetti interessati, che l'hanno infatti esercitata con i motivi aggiunti. 26. Con ulteriore motivo gli appellanti incidentali hanno dedotto l'erroneita' della sentenza nella parte in cui il TAR non ha accolto la censura incentrata sull'illegittimita' della nota del presidente della Regione Siciliana n. 6275 del 24 marzo 2022 per «il lamentato contrasto con la deliberazione della giunta regionale n. 580 del 29 dicembre 2021». 26.1. Il motivo e' infondato. 26.2. L'art. 54-ter, comma 2, decreto-legge n. 73 del 2021, di cui il decreto qui impugnato costituisce attuazione, prevede che il Ministro nomini «un commissario per ciascuna delle predette nuove camere di commercio» «d'intesa con il presidente della Regione Siciliana». Il decreto 30 marzo 2022 reca nel preambolo il riferimento alla nota 24 marzo 2022, con la quale il presidente della Regione Siciliana ha significato al Ministero il proprio intendimento circa i nominativi da designare quali commissari straordinari. In tal senso risulta rispettato l'iter procedimentale delineato dall'art. 54-ter, comma 2, decreto-legge n. 73 del 2021. La circostanza che sia stato adottato un ulteriore atto, la delibera di giunta n. 580 del 29 dicembre 2021, non vale a determinare l'illegittimita' del decreto 30 marzo 2022. Essa innanzitutto si situa nel solco procedimentale delineato dal comma 1 dell'art. 54-ter, decreto-legge n. 73 del 2021 (richiamato, infatti, nel preambolo della delibera n. 580 del 2021). Cio' e' reso evidente dal fatto che nel preambolo della delibera n. 580 del 2021 si da' atto della decisione contenuta nella delibera n. 341 del 2021 di «dare mandato all'assessorato regionale delle attivita' produttive di porre in essere, in attuazione del comma 1 del predetto art. 54-ter, le iniziative volte alla riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia». La delibera n. 580 del 2021 non riguarda quindi la procedura di nomina qui controversa, posta in essere in attuazione della fattispecie di cui al successivo secondo comma. La circostanza che con la delibera n. 580 del 2021 si dia mandato ai commissari (evidentemente quelli nominati ai sensi del comma 2) di verificare la sostenibilita' economico-finanziaria della proposta non inficia la legittimita' degli atti compiuti ai fini della nomina di cui al comma 2, presupponendo piuttosto l'insediamento di detti commissari. In ogni caso la delibera n. 580 del 2021 non presenta alcun contenuto prescrittivo, limitandosi a evidenziare dissenso rispetto alla riorganizzazione camerale siciliana e a formulare una proposta, peraltro non vincolante. Da ultimo si rileva che e' infondato il profilo di incompetenza del Ministro a effettuare la nomina de quo. L'art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che le generali competenze dei dirigenti «possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative». Nel caso di specie l'art. 54-ter, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce espressamente che i commissari straordinari delle neoistituite camere di commercio siano nominati «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, e' nominato un commissario». E' quindi specificata la tipologia dell'atto di nomina, il decreto, e il soggetto che lo deve adottare, il Ministro. Il decreto 30 marzo 2022 e' stato appunto adottato dal Ministro: non si rinviene pertanto alcun profilo di incompetenza dell'organo emanante. 27. Con ulteriore motivo gli appellanti incidentali hanno dedotto l'erroneita' della sentenza nella parte in cui il TAR non ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso del contributo unificato per il ricorso introduttivo e per quello per motivi aggiunti e non ha condannato le amministrazioni resistenti alle spese processuali. 27.1. Il motivo sara' deciso quando sara' definita la controversia, all'esito del giudizio di costituzionalita', in quanto la debenza del contributo unificato e delle spese di giudizio va stabilita secondo il criterio della soccombenza, la quale potra' essere accertata solo all'esito dell'incidente di costituzionalita'. Questioni di legittimita' costituzionale A) Contrasto con l'art. 77, comma 2 della Costituzione per disomogeneita' tra legge di conversione e decreto-legge. 28. Con ulteriore motivo gli appellanti incidentali hanno riproposto la questione di legittimita' costituzionale del comma 2 dell'art. 54-ter, inserito nel decreto-legge n. 73 del 2021 in sede di conversione, dalla legge n. 106 del 2021. 28.1. Si premette che il comma 2 dell'art. 54-ter e' stato piu' volte modificato. Inizialmente e' stato modificato, prima dell'adozione dell'atto impugnato, dall'art. 28, comma 3-bis del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito in legge n. 233 del 2021. Le modifiche introdotte (soppressione delle parole «ad acta», aggiunta della parola «nuove» dopo «delle predette» e aggiunta, nella parte finale, delle seguenti parole: «, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo») riguardano, in particolare, la nomina dell'organo straordinario, mentre la questione di legittimita' costituzionale e' posta con riferimento all'istituzione delle due camere di commercio controverse. Dopo l'adozione del decreto impugnato, il comma 2 dell'art. 54-ter e' stato ulteriormente modificato dall'art. 51-bis, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022. Neppure la modifica legislativa da ultimo riferita assume rilievo nell'ambito della questione di legittimita' costituzionale, cosi' come di seguito prospettata. Con l'art. 51-bis, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022 le parole «camere di commercio accorpate» sono state sostituite dalle parole «camere di commercio oggetto di accorpamento» e dopo le parole «di comprovata esperienza professionale» sono state aggiunte le seguenti: «, che provvede all'adozione di ogni atto strumentale ai fini dell'accorpamento di cui al presente comma e della successione nei rapporti giuridici esistenti, anche nella fase transitoria di liquidazione delle camere di commercio accorpate». Detta modificazione tende, nei termini gia' evidenziati nell'ambito dello scrutinio del relativo motivo d'appello, ad affrontare la tematica della successione fra enti, oggetto della censura accolta con le sentenze di primo grado. Ne' la sostituzione delle parole «camere di commercio accorpate» con le parole «camere di commercio oggetto di accorpamento» assume una portata determinante nell'ambito della questione di rilevanza costituzionale di seguito illustrata, richiamandosi sul punto quanto illustrato infra in ordine alla qualificazione del comma 2 dell'art. 54-ter in termini di legge provvedimento. 29. La questione di costituzionalita' e' rilevante in quanto il decreto MISE 30 marzo 2022 costituisce attuazione del comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021. Se detta disposizione fosse costituzionalmente illegittima verrebbe meno la base normativa del provvedimento gravato, determinandone l'illegittimita'. Il comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce che «Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite numerico previsto dall'art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 219 del 2016, le circoscrizioni territoriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, e' nominato un commissario per ciascuna delle predette nuove camere di commercio, scelto tra i segretari generali delle camere di camere di commercio oggetto di accorpamento [prima della modifica di cui al richiamato art. 51-bis, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2022 «accorpate» in luogo di «oggetto di accorpamento»] o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale, che provvede all'adozione di ogni atto strumentale ai fini dell'accorpamento di cui al presente comma e della successione nei rapporti giuridici esistenti, anche nella fase transitoria di liquidazione delle camere di commercio accorpate [il periodo «che provvede ...» e' stato aggiunto dall'art. 51-bis, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2022]. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo» (fra parentesi quadra sono state indicate le modifiche intervenute dopo l'adozione del qui impugnato decreto 30 marzo 2022). Il decreto MISE 30 marzo 2022 ha istituito «ai sensi dell'art. 54-ter, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021», la Camera di commercio di Catania e la Camera di commercio di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, oltre a nominare i relativi commissari. 30. La questione di legittimita' costituzionale, oltre che rilevante, e' non manifestamente infondata. 31. Innanzitutto la disciplina censurata, inserita in sede di conversione in legge, e' priva di omogeneita' rispetto all'oggetto e alle finalita' del decreto-legge originario. Pertanto il collegio dubita della legittimita' costituzionale della stessa rispetto all'art. 77, comma 2 della Costituzione. La legge di conversione deve infatti avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, che e' adottato dal Governo in casi straordinari di necessita' e urgenza. L'art. 77, comma 2 della Costituzione stabilisce un nesso di interrelazione tra il decreto-legge e la legge di conversione, che e' fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge ed e' caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario. Essa non puo' quindi aprirsi a qualsiasi contenuto: «A pena di essere utilizzate per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto gia' disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, "alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso"» (Corte costituzionale 4 dicembre 2019, n. 247). Il «decreto-legge e' quindi a emendabilita' limitata, essendone consentita la modifica, in sede di conversione, soltanto attraverso disposizioni che siano ricollegabili, dal punto di vista materiale o da quello finalistico (ex plurimis, sentenza n. 8 del 2022), a quelle in esso originariamente contemplate» (Corte costituzionale 9 dicembre 2022, n. 245). La legge di conversione, in altre parole, non puo' aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, «essenzialmente per evitare che il relativoiter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare» (sentenza n. 226 del 2019). Tale conclusione e' valevole anche in riferimento a provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo, con la precisazione che, in tale caso, ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve essere collegata a uno dei contenuti gia' disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio dominante (Corte costituzionale 25 febbraio 2014, n. 32). Il decreto-legge n. 73 del 2021, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», e' un provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo. Esso e' volto a perseguire la finalita' unitaria di introdurre misure di sostegno economico per superare le conseguenze derivanti dalle misure restrittive adottate in ragione dell'emergenza pandemica attraverso l'introduzione di «apposite e piu' incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi piu' direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e di «misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuita' di erogazione dei servizi da parte degli enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19». Non cosi' l'art. 54-ter, e quindi, per quanto rilevante in questa sede, in particolare il comma 2, inserito nel corpo del decreto-legge n. 73 del 2021 dalla legge di conversione n. 106 del 2021. E cio' ne' dal punto di vista dell'oggetto, ne' dal punto di vista della finalita'. Dal punto di vista del contenuto l'art. 54-ter reca una disciplina di riordino del sistema camerale siciliano, suddivisa in una previsione di riorganizzazione definitiva (comma 1) e in un regime transitorio (comma 2): rispetto a tale riorganizzazione camerale non si rinviene alcuna relazione con l'oggetto della normazione di cui al decreto-legge originario. L'art. 54-ter, e in particolare il comma 2, non contiene infatti misure a sostegno dei settori economici e lavorativi piu' direttamente interessati dalle misure restrittive, ne' misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, al fine di garantire la continuita' di erogazione dei servizi. Che, anzi, in una situazione emergenziale, la riorganizzazione soggettiva degli enti pubblici che non trova causa nelle ragioni dell'emergenza rischia di compromettere, o quantomeno di rendere piu' complicata, l'erogazione del servizio, comportando comunque delle modificazioni e la necessita' che i privati si adattino in una fase gia' complessa per la gestione della pandemia. Non solo. La previsione controversa ha un oggetto definito, l'istituzione di due camere di commercio e la nomina dei relativi organi straordinari. Ha quindi un oggetto determinato, che coinvolge una sola regione, anzi, una parte del relativo territorio, diversamente da quanto avviene per le previsioni contenute nell'originario decreto-legge. Dal punto di vista finalistico, le motivazioni della disciplina introdotta con l'art. 54-ter risultano differenti rispetto a quelle dell'originario decreto in quanto l'art. 54-ter non trova causa nelle difficolta' finanziarie originate dall'emergenza pandemica e neppure risponde all'obiettivo di superare dette criticita'. Piuttosto essa si inquadra nella necessita' di ridisegnare il sistema camerale della Regione Siciliana. Risponde quindi a un'esigenza ordinamentale. L'effetto che produce e' quello di innovare il profilo soggettivo degli enti pubblici deputati a gestire il sistema camerale. La disciplinata ivi introdotta non e' quindi preordinata alla sopravvivenza dei soggetti pubblici esistenti, cosi' come invece l'originaria impianto degli articoli sopra richiamati. Non si intravede pertanto alcun tipo di nesso che correli fra loro l'originario decreto-legge n. 73 del 2021 e l'art. 54-ter, ne' sul versante dell'oggetto della disciplina o della ratio, ne' sotto l'aspetto della finalita' o del coordinamento rispetto alle materie interessate dall'atto di decretazione. Piu' nello specifico l'originario decreto e' strutturato in nove titoli: il primo, recante «Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi», il secondo, «Misure per l'accesso al credito e la liquidita' delle imprese», il terzo, «Misure per la tutela della salute», il quarto, «Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali», il quinto, «Enti territoriali», il sesto, «Giovani, scuola e ricerca», il settimo, «Cultura», l'ottavo, «Agricoltura e trasporti», e il nono, «Disposizioni finali e finanziarie». Esaminando in particolare l'eventuale relazione esistente specificamente con il titolo nel quale e' inserito, il titolo V del decreto originario, riguardante gli enti territoriali, si conferma l'estraneita' del contenuto dell'art. 54-ter, e in particolare del comma 2 del medesimo. Le previsioni contenute nel testo originario di detto titolo sono infatti funzionali ad assicurare la sostenibilita' finanziaria di funzioni intestate agli enti territoriali, che la situazione pandemica ha reso problematiche. Cosi' le disposizioni ivi contenute per lo piu' dispongono l'assegnazione di risorse, disciplinandone l'utilizzo. In tal senso si inquadrano gli articoli 51 (in materia di trasporto pubblico locale), 53 (in materia di solidarieta' alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche), 54 (avente a oggetto la restituzione di riserve alle Province autonome di Trento e Bolzano) e 55 (di incremento del contributo per mancato incasso dell'imposta di soggiorno). L'art. 52 introduce disposizioni volte ad assicurare l'equilibrio di bilancio e a prorogare i termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni. Gli articoli 56 e 57 disciplinano rispettivamente l'utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 assegnati per l'emergenza e del Fondo anticipazione di liquidita' delle regioni e province autonome, a cagione del protrarsi dell'emergenza. Tutte le previsioni contenute nel titolo V sono quindi finalizzate a consentire agli enti territoriali di gestire la situazione finanziaria dell'ente, resa critica dalla situazione pandemica, che ha determinato in generale minori introiti per le casse degli enti e maggiori spese, derivanti anche dal minor utilizzo dei trasporti pubblici, dalla difficolta' delle famiglie e dal mancato incasso dell'imposta di soggiorno (non a caso oggetto di specifiche disposizioni). E cio' attraverso l'assegnazione di risorse, o la previsione dell'utilizzo delle medesime al di la' delle possibilita' inizialmente consentite, o attraverso la proroga dei termini di approvazione dei documenti di bilancio. Sono quindi disposizioni che trovano causa nei problemi scaturiti dalla pandemia e sono funzionali al superamento della fase critica, consentendo agli enti di continuare a svolgere l'attivita' ad essi intestata. Non cosi' l'art. 54-ter, inserito nel corpo del decreto-legge n. 73 del 2021 dalla legge di conversione n. 106 del 2021, che, come visto, reca una disciplina di riordino del sistema camerale siciliano, e che ha quindi un contenuto estraneo al titolo V (e all'intero, originario, decreto-legge). Detta disposizione non contiene quindi una previsione finanziaria, ne' in senso stretto (non riguarda l'attribuzione o l'utilizzo di risorse), ne' in senso lato, non coinvolgendo aspetti relativi alla gestione del bilancio o all'approvazione dei documenti contabili. Anzi. Il riflesso finanziario e' espressamente escluso dalla previsione contenuta nel comma 3 («Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»). E' esclusa quindi qualsiasi pertinenza dell'oggetto dell'art. 54-ter con le disposizioni contenute nell'originario titolo V del decreto-legge n. 73 del 2021. Le stesse motivazioni della disciplina introdotta risultano altresi' differenti in quanto, come gia' visto, l'art. 54-ter non trova causa nelle difficolta' finanziarie originate dall'emergenza pandemica e neppure risponde all'obiettivo di superare dette criticita'. Neppure puo' ritenersi che l'art. 54-ter sia funzionale ad assicurare il «Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi», oggetto del titolo I del decreto-legge n. 73 del 2021, che trova causa nella necessita' di superare le difficolta' imprenditoriali originate dalla pandemia. Il titolo I infatti, nell'originaria formulazione, contiene misure di sostegno finanziario alle imprese (contributo a fondo perduto, fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse, incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana, estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, proroga della riduzione degli oneri delle bollette elettriche, agevolazioni tari, misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attivita' economiche e commerciali nelle Citta' d'Arte e bonus alberghi e per il sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione, nonche' proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente della riscossione, dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017). L'art. 54-ter, invece, disciplina il sistema camerale, cosi' coinvolgendo solo in modo indiretto l'attivita' di impresa, ed e' basato su presupposti che non mirano, come gia' visto con riferimento al titolo V, a rispondere a bisogni sorti con l'emergenza pandemica. Il contenuto dell'art. 54-ter e' altresi' eccentrico anche rispetto agli altri titoli di cui e' composto il decreto-legge n. 73 del 2021, gia' sopra richiamati. Non si intravede pertanto alcun tipo di nesso che correli fra loro specificamente l'originario decreto-legge n. 73 del 2021 e l'art. 54-ter, ne' sul versante dell'oggetto della disciplina o della ratio, ne' sotto l'aspetto della finalita' o del coordinamento rispetto alle materie interessate dall'atto di decretazione. E cio' a seguito di uno scrutinio sulla ratio legis che prescinde dall'eventuale motivazione espressa della legge provvedimento: «in linea di principio, il legislatore non [ha] l'obbligo di motivare le proprie scelte (sentenza n. 14 del 1964), ugualmente ci non gli e' affatto precluso (sentenza n. 379 del 2004), ed anzi, specie a fronte di un intervento normativo provvedimentale, puo' proficuamente contribuire a porne in luce le ragioni giustificatrici, agevolando l'interprete e orientando, in prima battuta, il sindacato di legittimita' costituzionale» e quest'ultimo «non puo' limitarsi a verificare la validita' o la congruita' delle motivazioni (sentenza n. 10 del 2000), ovvero del corredo lessicale con cui si esprime la ragione della scelta, ma deve piuttosto accertare se la norma esprima interessi affidati alla discrezionalita' legislativa, e regolati in forma compatibile con la Costituzione» (Corte costituzionale 27 luglio 2020, n. 168). Lo stesso Presidente della Repubblica ha formulato detta considerazione nel comunicato 23 agosto 2021, in sede di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021. Si ritiene pertanto non manifestamente infondato il rilievo di violazione dell'art. 77 della Costituzione, per estraneita' del comma 2 dell'art. 54-ter, inserito in sede di conversione, rispetto al contenuto dell'originario decreto-legge n. 73 del 2021. B) Legge provvedimento in contrasto con gli articoli 3 e 97 comma 2 della Costituzione. 32. Il collegio ravvisa anche ulteriori profili di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita'. 32.1. Si premette che il comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 e' qualificabile come legge provvedimento, integrando le condizioni necessarie per l'ascrivibilita' della disposizione alla predetta categoria. Possono infatti definirsi tali le disposizioni che contengono norme dirette a destinatari determinati ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, che hanno contenuto particolare e concreto, anche inquanto ispirate da particolari esigenze, e che comportano l'attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorita' amministrativa. La materia dell'istituzione e della modificazione delle Camere di commercio e' disciplinata dall'art. 1 della legge n. 580 del 1993 nel senso di prevedere l'istituzione e la modifica delle relative circoscrizioni a opera dei decreti di cui al comma 3 e al comma 5 del suddetto articolo. In particolare, con il comma 3 si stabilisce che «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018». Con il comma 5 si dispone, quanto all'accorpamento, che «I consigli di due o piu' camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse» e che «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali». Quanto alla modifica con lo stesso comma si dispone che «con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti fermo restando il numero massimo di 60». Sicche' l'organizzazione camerale e' ordinariamente demandata a un provvedimento amministrativo. Il comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 interviene quindi in una materia tradizionalmente disciplinata da atti non aventi valore di legge. Esso ha un oggetto concreto e determinato in quanto istituisce due camere di commercio specifiche e nominate, quella di Catania e quella di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, e la nomina dei relativi organi straordinari («Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1», cioe' della riorganizzazione del sistema camerale siciliano da parte della Regione Siciliana, «sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite numerico previsto dall'art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 219 del 2016, le circoscrizioni territoriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, e' nominato un commissario per ciascuna delle predette nuove camere di commercio, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo»). Il decreto qui impugnato attua questa disposizione, che ne anticipa il contenuto quanto all'istituzione di due camere di commercio, le relative circoscrizioni e le modalita' di funzionamento. Ne' depone in senso contrario il fatto che con l'art. 51-bis, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022 le parole «camere di commercio accorpate» siano state sostituite dalle parole «camere di commercio oggetto di accorpamento». Cio' in quanto essa e' comunque inserita nella seconda parte della disposizione, quella relativa alla nomina dell'organo straordinario («con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, e' nominato un commissario per ciascuna delle predette nuove camere di commercio, scelto tra i segretari generali delle camere di camere di commercio oggetto di accorpamento o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale, che provvede all'adozione di ogni atto strumentale ai fini dell'accorpamento di cui al presente comma e della successione nei rapporti giuridici esistenti, anche nella fase transitoria di liquidazione delle camere di commercio accorpate»), mentre l'istituzione delle due camere di commercio controverse e' oggetto del primo periodo del comma 2 dell'art. 54-ter. Nell'ambito delle due categorie di leggi provvedimento, quelle rivolte a dare applicazione concreta ad altre leggi, e tali da conferire all'atto carattere di legge solo formale, in quanto carente dei requisiti tipici della generalita' ed innovativita', e quelle innovative, che, «con riferimento a singoli soggetti e a specifici rapporti, derogano al diritto comune e sono caratterizzate dal duplice e congiunto aspetto della personalita' e della eccezionalita'», la norma qui controversa e' da iscrivere alla seconda categoria (Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 21 dicembre 2020, n. 8191). In particolare, si tratta di una legge provvedimento che impone un obbligo di esecuzione all'Amministrazione predeterminando tutti o alcuni dei profili dell'an, del quando, del quid e del quomodo, per quanto riguarda le camere di commercio da istituire, le relative circoscrizioni, la tempistica delle modifiche, limitando le possibilita' di scelta alla sola individuazione del soggetto che rivestira' la carica di organo straordinario, comunque da scegliere tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale, e la cui presenza e le cui funzioni sono comunque predeterminate dalla disposizione qui controversa. La norma censurata reca quindi gia' in se' la scelta relativa all'organizzazione camerale siciliana, che l'appellante incidentale assume lesiva. Rispetto a leggi provvedimento di questo tipo, l'unica possibilita' di tutela per i cittadini e' quella di impugnare, come avvenuto nel caso di specie, gli atti applicativi di contenuto vincolato rispetto alla legge provvedimento, deducendone l'incostituzionalita'. Risultano quindi integrati i presupposti per qualificare detta disposizione in termini di legge provvedimento. 32.2. Il collegio non ignora che la legge provvedimento non e' di per se' incompatibile con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, poiche' nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto. Nondimeno la giurisprudenza costituzionale ritiene che le leggi provvedimento soggiacciano a uno scrutinio stretto di costituzionalita' sotto i profili della non arbitrarieta' e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (Corte costituzionale 27 luglio 2020, n. 168). Il comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 deve quindi essere assoggettato a detto «scrutinio stretto di costituzionalita'», il quale, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, va condotto alla luce del principio di ragionevolezza e non arbitrarieta': «tale sindacato deve essere tanto piu' rigoroso quanto piu' marcata sia, come nella specie, la natura provvedimentale dell'atto legislativo» (Corte costituzionale 27 luglio 2020, n. 168). Lo scrutinio, pur dovendo considerare la mancata previsione costituzionale di una riserva di amministrazione, con la conseguente possibilita' per il legislatore di svolgere un'attivita' a contenuto amministrativo, non puo' determinare la violazione del principio di uguaglianza. 32.3. In tale prospettiva la norma non si sottrae a dubbi di costituzionalita' argomentati sulla base degli articoli 3 e 97, comma 2 della Costituzione. In ambito siciliano, l'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 4 del 2010 stabilisce che alle camere di commercio si applichino, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale, le disposizioni legislative nazionali ivi indicate, eccetto le materie di cui agli articoli da 25 a 33 della legge regionale n. 29 del 1995 (riguardanti il riordinamento di uffici, gli obblighi per le imprese, le disposizioni finali e transitorie, il rinvio alla normativa dello Stato, la certificazione del bilancio d'esercizio, l'assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale, la quotazione nelle borse regionali, la modifica all'art. 9 della legge regionale n. 27 del 1993 e l'entrata in vigore). Esso stabilisce altresi' che le restanti disposizioni della legge regionale n. 29 del 1995 siano abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 del medesimo art. 1, regolamento approvato con il regolamento approvato con decreto del presidente della regione n. 17 del 2010. La disciplina delle camere di commercio e' dettata, in termini generali, dalla legge n. 580 del 1993, che, all'art. 1 (cosi' come modificato anche dalla legge n. 219 del 2016), prevede che siano le Camere a promuovere la procedura di accorpamento e modifica delle camere di commercio, che, dopo la concertazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si conclude con decreto ministeriale. Con la legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare in forza dell'art. 10, e' stata conferita al Governo delega «ad adottare [...] un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580 [...], e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia». La legge n. 124 del 2015 ha anche previsto che sullo schema di decreto legislativo si acquisisse il «parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», indicando una modalita' procedurale di coinvolgimento dei vari attori del sistema che sara' ripreso dal decreto legislativo n. 219 del 2016. Tra i principi e criteri direttivi della delega il legislatore ha posto, nel contesto di un intervento di riforma complessivamente volto a incrementare l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilita' economica del sistema camerale, la «ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non piu' di 60 mediante accorpamento di due o piu' camere di commercio». In attuazione della delega, con il decreto legislativo n. 219 del 2016 e' stato dato avvio a una profonda riforma delle camere di commercio. Nondimeno i compiti ad esse assegnati dal decreto legislativo n. 219 del 2016 hanno confermato la collocazione del sistema camerale al crocevia di distinti livelli di governo (Corte costituzionale 13 dicembre 2017, n. 261). In particolare, l'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 si muove in una prospettiva di razionalizzazione del sistema camerale, come si evince dalla rubrica, «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale», dall'espressa necessita' di «ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60» (comma 1) e dalla previsione del «piano complessivo di razionalizzazione delle sedi» e del «piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione» (comma 3). La finalita' dell'intervento legislativo e' quindi quella della razionalita' del sistema in funzione dell'efficienza del medesimo. In particolare l'art. 3 prescrive che «Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei seguenti criteri: a) accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unita' locali, con altre camere di commercio presenti nella stessa regione e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere di commercio nei cui registri delle imprese siano gia' iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unita' locali, ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento; b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unita' locali iscritte o annotate nel registro delle imprese; c) possibilita' di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e citta' metropolitana; d) possibilita' di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificita' geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico; e) possibilita' di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all'art. 1, comma 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonche' le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico; f) necessita' di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonche' di quelli approvati con i decreti di cui all'art. 1, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; questi ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio». La prevista rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, sopra richiamata, e' affidata ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di una proposta formulata da Unioncamere e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, cosi' il comma 4 dell'art. 3. Pertanto la previsione di cui all'art. 3 della legge n. 219 del 2016, pur indicando la finalita' delle modifiche organizzative del sistema camerale (ridurle e razionalizzarle) e prevedendo un meccanismo procedurale piu' snello, in quanto basato non sull'iniziativa delle singole camere di commercio ma sulla compartecipazione di Unioncamere (e della Conferenza), rispetta sostanzialmente il sistema delineato dalla legge n. 580 del 1993, basato sulla compartecipazione fra istanza dal basso (Unioncamere) e decisione del governo centrale. Detta previsione riformatrice si giustifica, rispetto al sistema generale di cui alla legge n. 580 del 1993, «dalla finalita' di realizzare una razionalizzazione della dimensione territoriale delle camere di commercio e di perseguire una maggiore efficienza dell'attivita' da esse svolta, conseguibile soltanto sulla scorta di un disegno unitario, elaborato a livello nazionale» (Corte costituzionale 13 dicembre 2017, n. 261). L'art. 54-ter, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021 si muove al di fuori del sistema delineato non solo dalla legge n. 580 del 1993, ma anche dalla legge n. 219 del 2016. L'art. 3 della legge n. 219 del 2016 ha infatti ricevuto attuazione prima dell'entrata in vigore della disposizione controversa. Con decreto 8 agosto 2017 e' stata attuata la previsione di cui al predetto art. 3, come si evince dal preambolo che reca un espresso riferimento al medesimo («Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» ed in particolare l'art. 3» e «Visto in particolare il comma 1 del citato art. 3 che stabilisce che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere al fine di ricondurre il numero delle medesime camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei criteri ivi stabiliti»). Esso tiene conto della «proposta trasmessa con nota n. 12872 dell'8 giugno 2017 da Unioncamere, nei termini previsti di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 e corredata dei piani di cui ai commi 2 e 3», cosi' come indicato nel preambolo dello stesso decreto. L'art. 1 del decreto prevede infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 219 del 2016, che «le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono definite nel numero di 60» confermando «le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato A) che e' parte integrante del presente decreto». Nell'allegato A e' ricompresa la Camera di commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale. Cio' vuol dire che il decreto 8 agosto 2017 e' attuativo della riforma di cui all'art. 3 della legge n. 219 del 2016 e, sulla base della scelta ivi contenuta, la Camera di commercio della Sicilia orientale e' la camera di commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, alla quale si affianca la Camera di commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, richiamato all'art. 1, comma 3 della legge n. 580 del 1993 e' stata confermata detta organizzazione del sistema camerale siciliano. Rispetto al sistema organizzativo delle camere di commercio di cui alla legge n. 580 del 1993 e alla disciplina riformatrice di cui all'art. 3 della legge n. 219 del 2016 il comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 si muove su altre linee direttrici, derogatorie rispetto al sistema generale, decidendo ex se (e quindi con decisione del solo legislatore statale) l'istituzione di due Camere di commercio, quella di Catania e quella di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. Con il comma 1 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 si prevede invece un diverso meccanismo di riforma del sistema camerale siciliano, basato sulle determinazioni della regione medesima, e non piu' sul decreto ministeriale. E' cosi' superato il sistema delineato dall'art. 1 della legge n. 580 del 1993, basato sull'iniziativa camerale e il decreto ministeriale, e le modalita' di riforma delineate nell'art. 3 della legge n. 219 del 2016, basate su un decreto ministeriale adottato con la compartecipazione di Unioncamere, nel senso di indicare la Regione Siciliana come deputata a compiere detta scelta e senza prevedere l'iniziativa delle camere di commercio o dell'organo rappresentativo delle medesime. In una prospettiva ancora diversa da quella prevista dall'art. 3 della legge n. 219 del 2016, e opposta a quella prevista dal comma 1 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, il comma 2 statuisce, senza prevedere l'iniziativa delle camere di commercio, l'istituzione, da parte del legislatore statale, delle suddette due camere di commercio, che ha ricevuto attuazione con l'impugnato decreto ministeriale. In tal senso il comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 si muove innanzitutto al di fuori delle coordinate tracciate dalla legge n. 219 del 2016, oltreche' dalla legge n. 580 del 1993, che demanda alle stesse Camere di commercio l'iniziativa sull'organizzazione delle medesime. Cosi' facendo non viene rispettato il principio secondo il quale le funzioni esercitate dal sistema camerale esigono «una disciplina omogenea in ambito nazionale», posto che le camere di commercio non sono «un arcipelago di entita' isolate, ma costituiscono i terminali di un sistema unico di dimensioni nazionali che giustifica l'intervento dello Stato» (Corte costituzionale 13 dicembre 2017, n. 261). Detta (rilevante) deviazione e' avvenuta attraverso una disposizione che ha le caratteristiche della legge provvedimento, dal quale non si desumono i motivi di tale deviazione, cosi' risultando irragionevole rispetto al sistema vigente sul rimanente territorio nazionale. E cio' in particolare se si considera che la necessita', gia' richiamata sopra, di sottoporre la legge provvedimento a uno stretto scrutinio di costituzionalita' delle leggi provvedimento, con un sindacato che deve essere tanto piu' rigoroso quanto piu' marcata sia, come nella specie, la natura provvedimentale dell'atto legislativo. Il contrasto della disciplina introdotta dall'art. 54-ter, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021 con la prospettiva dell'intervento di riordino operato dal decreto legislativo n. 219 del 2016, cosi' come recepito anche nella legge n. 580 del 1993, che e' stata modificata dal medesimo, risulta evidente sulla base della delega contenuta nell'art. 10 della legge n. 124 del 2015, che e' «giustificato dalla finalita' di realizzare una razionalizzazione della dimensione territoriale delle camere di commercio e di perseguire una maggiore efficienza dell'attivita' da esse svolta, conseguibile soltanto sulla scorta di un disegno unitario, elaborato a livello nazionale» (Corte costituzionale 13 dicembre 2017, n. 261): nella fattispecie in esame si devia invece dal disegno unitario attraverso lo strumento della legge provvedimento. Ne' la Sicilia vanta una particolare competenza in detta materia, sicche' la posizione della medesima non puo' giustificare, in modo diretto o indiretto, alcuna tipologia deroga all'esigenza di una disciplina unitaria. La Corte costituzionale ha infatti affermato che, su tali soggetti, «la Regione Siciliana (diversamente dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol) non vanta statutariamente una analoga competenza esclusiva» (Corte costituzionale 29 ottobre 2019, n. 225). Si dubita quindi, in tale prospettiva, della legittimita' costituzionale della previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 rispetto all'art. 3 della Costituzione. Il suddetto non e' l'unico profilo di irragionevolezza della scelta compiuta con il comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021. La riforma definitiva di cui al comma 1 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 attribuisce rilevanza alle sole determinazioni regionali mentre il comma 2 contiene in se', come sopra visto, la scelta organizzativa di istituire le due camere di commercio sopra richiamate, seppur in via provvisoria. Il rapporto fra i due commi comporta che la scelta compiuta nel primo comma sia, oltre che diversa, come gia' visto, dalla disciplina generale valevole sul territorio nazionale in ordine alle procedure di accorpamento e modifica delle camere di commercio, opposta a quella compiuta nel secondo comma. Sicche' la disciplina transitoriamente adottata ai sensi del comma 2 potrebbe essere successivamente smentita, cosi' dando luogo a una successione di modifiche che hanno visto dapprima la presenza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, istituita con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 aprile 2015, e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, istituita con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 settembre 2015. Con decreto 8 agosto 2017 e successivo decreto 16 febbraio 2018 e' stata confermata la suddetta organizzazione. Con la disciplina transitoria qui impugnata, di cui al comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, e' stata istituita la Camera di commercio di Catania e la Camera di commercio di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, modificando la disciplina precedente. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 e' foriera di una futura ulteriore modifica, da attuarsi in tempi brevi (attualmente entro il 31 dicembre 2023). In tale successione di scelte organizzative si ritiene priva di giustificazione la disciplina transitoria recata dal comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, che dovrebbe durare il tempo del riordino definitivo di cui al comma 1. Non si rinviene infatti alcun motivo per il quale non puo' attendersi l'introduzione di un regime definitivo dell'assetto camerale siciliano. Le scelte organizzative e ordinamentali, specie quelle che si riferiscono alle soggettivita' pubbliche, richiedono infatti tempi e risorse perche' divengano effettive, cosi' da rendere irragionevoli scelte che non tengano conto delle implicazioni delle modifiche che interessano le soggettivita' pubbliche. La suddetta considerazione rende evidente il collegamento fra la prospettiva di cui all'art. 3 della Costituzione e il contenuto del principio di buon andamento di cui all'art. 97, comma 2 della Costituzione. Laddove non vi siano ragioni di urgenza che giustifichino scelte transitorie che riguardano l'organizzazione soggettiva degli enti pubblici (e nel caso di specie non se ne rinvengono), esse dovrebbero essere definitive, cosi' da non vanificare non solo i costi e i tempi di implementazione, ma la stessa efficienza dell'azione pubblica, oltre che l'accesso dei privati alle strutture amministrative, con la necessaria certezza che lo deve accompagnare. L'attuale secondo comma dell'art. 97 della Costituzione va infatti collegato col successivo, il quale prescrive che nell'ordinamento degli uffici siano determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari. «Tali determinazioni sono state considerate dal Costituente come condizioni per assicurare il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione, ravvisandosi in esse i mezzi per raggiungere una razionale, predeterminata e stabile distribuzione di compiti, nell'interesse del servizio, e per far si' che il cittadino, nel rivolgersi alla pubblica amministrazione, conosca con esattezza qual e' l'ufficio competente per il suo caso, quali ne sono le attribuzioni, quali le responsabilita' di colui che vi e' preposto e che rappresenta, nei suoi confronti, il pubblico potere». Altrimenti «e' evidente che sarebbe un facile modo di eludere il precetto costituzionale dar vita a nuovi uffici, creare e coprire un ruolo organico di funzionari ed impiegati ad essi destinati, e rimandare a una legge futura il loro ordinamento e le loro attribuzioni» (Corte costituzionale 12 marzo 1962, n. 14). Nel caso di specie, poi, si deve considerare che la composizione del confronto fra orientamento del Governo centrale e autonomia unionale vede, nel sistema delineato dall'art. 3 della legge n. 219 del 2016, la prevalenza del primo, come e' evidente dal fatto che il decreto 8 agosto 2017 e' stato preceduto da un primo verbale 25 maggio 2017, di mancata intesa della Conferenza permanente dei rapporti fra stato e regioni circa l'istituzione di detta camera di commercio, e da un secondo verbale, di contenuto analogo, del 3 agosto 2017 (preceduto da un omesso parere in data 3 agosto 2017 che da' conto di due versioni del decreto, una che contempla la Camera di commercio di Catania, Ragusa e Siracusa e l'altra che comporta la revoca di tale accorpamento). A monte e in termini piu' generali l'iniziativa per le modifiche delle camere di commercio e' lasciata alle medesime dall'art. 1 della legge n. 580 del 1993 e si conclude con decreto ministeriale. Diversamente, la riforma di cui al comma 1 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 attribuisce rilevanza alle sole determinazioni regionali, mentre il comma 2 contiene gia' in se' in se', come sopra visto, la scelta organizzativa di istituire le camere di commercio, che quindi vede come decisore il legislatore nazionale, senza compartecipazione delle camere di commercio. Sicche' le difficolta' inerenti alla scelta organizzativa da compiere, evidenziate anche dai gia' richiamati verbali di mancata intesa e dal parere interlocutorio, avrebbero richiesto una ponderazione approfondita che contrasta con la prospettiva transitoria di cui al comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021. Quest'ultima risulta quindi ingiustificata rispetto al regime precedente (legge n. 580 del 1993 e art. 3 della legge n. 219 del 2016) e contraddittoria rispetto al regime definitivo (comma 1 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021). Nella prima prospettiva (mancanza di giustificazione rispetto alla disciplina previgente) la norma censurata, con l'effetto automatico che determina, non ancora la modifica organizzativa a ponderate ragioni (Corte costituzionale 23 febbraio 2023, n. 26), di cui possono essere portatrici le camere di commercio stesse, non sentite rispetto alla scelta operata con il decreto qui impugnato se non con riferimento alle nomine degli organi straordinari. Essa pretermette del tutto una fase valutativa della situazione attuale, sulla base dei risultati delle prestazioni rese e delle competenze esercitate in concreto nella gestione dei servizi amministrativi a lui affidati. La scelta compiuta direttamente dal legislatore esclude quindi ogni possibilita' di valutazione qualitativa dell'assetto camerale siciliano. Nella seconda prospettiva (contraddittorieta' rispetto al regime definitivo futuro) la transitorieta' della scelta di cui e' espressione il comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, lede, in assenza di un'adeguata motivazione che la giustifichi, il principio di continuita' dell'azione amministrativa. Non si rinviene infatti il motivo per il quale non si e' potuto attendere l'applicazione del regime definitivo di cui al comma 1 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 rendendosi necessaria una modifica dei soggetti pubblici deputati a perseguire gli interessi di cui sono espressione gli enti camerali. L'art. 97, comma 2 della Costituzione e' infatti portatore, nell'ambito del concetto di buon andamento, anche dell'«esigenza di continuita' dell'azione amministrativa» (Corte costituzionale 23 febbraio 2023, n. 26). Le scelte organizzative e ordinamentali, specie quelle che si riferiscono alle soggettivita' pubbliche, richiedono infatti tempi e risorse perche' divengano effettive, cosi' da rendere irragionevoli scelte che non tengano conto delle implicazioni delle modifiche che interessano le soggettivita' pubbliche. A differenza della riorganizzazione interna degli enti pubblici, infatti, esse si riverberano direttamente sugli utenti richiedendo modifiche alle modalita', ai momenti e alla stessa logistica di accesso ai servizi. Le scelte ordinamentali sono quindi giustificabili solo in quanto anticipino o comunque pongano le premesse del successivo riordino definito, come e' avvenuto allorquando, con l'art. 10, comma 1, lettere g) e h) della legge n. 124 del 2015, si e' delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo volto non solo a riorganizzare il sistema camerale ma anche a introdurre una disciplina transitoria «che tenga conto degli accorpamenti gia' deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge» a «garantire la completa attuazione del processo di riforma». Nel caso di specie non e' invece previsto alcun coordinamento fra la disciplina transitoria di cui al comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 e il regime definitivo di cui al precedente comma 1. Ne' puo' ritenersi che detto coordinamento sia assicurato dalla previsione, contenuta nel comma 1, in forza della quale la riorganizzazione avviene «anche revocando gli accorpamenti gia' effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» in quanto, oltre alla mera facolta' di disporre detti smembramenti, la previsione e' accompagnata dalla necessita' di decidere «nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico nonche' del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219», cosi' ponendo un evidente elemento di bilanciamento rispetto alla decisione di revocare degli accorpamenti (comunque discrezionale). Anche da questo punto di vista, quindi, l'automatismo della modifica e la transitorieta' della medesima, risultando privi di una motivata giustificazione e di un idoneo collegamento con il regime definitivo, si pongono in contrasto con il principio del buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 della Costituzione. 32.4. Si ritiene pertanto non manifestamente infondato il rilievo di violazione degli articoli 3 e 97, comma 2 della Costituzione, che si solleva anche in ragione della qualificazione dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 quale legge provvedimento. Qualora si dovesse, peraltro, ritenere non corretta detta qualificazione, il collegio solleva comunque questione di legittimita' costituzionale rispetto agli articoli 3 e 97, comma 2 della Costituzione. C) Questione di legittimita' costituzionale rispetto all'art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione. 33. Si rileva altresi' la non manifesta infondatezza del rilievo di illegittimita' costituzionale rispetto al principio di leale collaborazione ex art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione. Per un verso, le camere di commercio esercitano funzioni riconducibili alla competenza legislativa dello Stato (pubblicita' legale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese; tutela del consumatore e della fede pubblica; vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformita' dei prodotti; rilevazione dei prezzi e delle tariffe; nonche' le funzioni esercitate dagli uffici metrici statali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta' industriale attribuite alle stesse dall'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») e, per altro verso, svolgono compiti che riflettono competenze regionali (in materia, ad esempio, di sviluppo e promozione del turismo, di supporto alle imprese, di orientamento al lavoro ed alle professioni), in alcune ipotesi inestricabilmente intrecciate con quelle dello Stato (soprattutto con riguardo ai profili strutturali e di funzionamento di detti enti), in altre suscettibili di essere precisamente identificate e distintamente considerate, in riferimento ai singoli compiti svolti (sentenza n. 261 del 2017). L'intervento del legislatore statale nella materia de quo e' giustificato dalla finalita' di realizzare una razionalizzazione della dimensione territoriale delle camere di commercio e di perseguire una maggiore efficienza dell'attivita' da esse svolta, conseguibile soltanto sulla scorta di un disegno unitario, elaborato a livello nazionale. Tale ragione giustificatrice dell'intervento del legislatore statale non esclude tuttavia che, incidendo l'attivita' delle camere di commercio su molteplici competenze, alcune anche regionali, detto obiettivo debba essere conseguito nel rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile in questo caso a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (Corte costituzionale 13 dicembre 2017, n. 261). Il coinvolgimento di competenze regionali implica che la disciplina statale sia posta nel «rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile in questo caso a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie», rendendosi necessario un coinvolgimento regionale che deve essere identificato «nell'intesa, contraddistinta da una procedura che consenta lo svolgimento di genuine trattative e garantisca un reale coinvolgimento [regionale]» (Corte costituzionale 25 novembre 2016, n. 251). In particolare, l'esigenza di coinvolgere adeguatamente le regioni e gli enti locali nella forma dell'intesa e' stata riconosciuta anche nell'ipotesi della attrazione in sussidiarieta' della funzione legislativa allo Stato, in vista dell'urgenza di soddisfare esigenze unitarie, economicamente rilevanti, oltre che connesse all'esercizio della funzione amministrativa. La Corte costituzionale ha individuato nel sistema delle conferenze «il principale strumento che consente alle regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale» (Corte costituzionale 25 novembre 2016, n. 251) e una delle sedi piu' qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione (sentenza n. 31 del 2006). Se l'intervento legislativo statale riguarda non l'intero territorio nazionale, ma solo quello siciliano, il principio espresso da siffatto indirizzo (cioe' la necessita' dell'intesa) va riferito ed applicato non solo e non tanto al procedimento da attuare in sede di Conferenza Stato-regioni (sul quale v. infra sub lettera f), ma specificamente al rapporto Stato-Regione Siciliana. La rideterminazione del numero e delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, allorquando riguardi la sola Regione Siciliana, richiede di essere decisa a mezzo di strumenti procedimentali di tipo collaborativo che muovano dall'intesa tra lo Stato e la regione sin dall'individuazione dei soggetti e delle relative circoscrizioni. In tale prospettiva la Corte costituzionale ha affermato che «l'evoluzione impressa al sistema delle conferenze finisce con il rivelare una fisiologica attitudine dello Stato alla consultazione delle regioni e si coniuga con il riconoscimento, ripetutamente operato da questa Corte, dell'intesa in sede di Conferenza unificata, quale strumento idoneo a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie», «qualora non siano coinvolti interessi esclusivamente e individualmente imputabili al singolo ente autonomo (sentenza n. 1 del 2016)» (Corte costituzionale 25novembre 2016, n. 251). Inserite in questo quadro evolutivo, le procedure di consultazione devono «prevedere meccanismi per il superamento delle divergenze, basati sulla reiterazione delle trattative o su specifici strumenti di mediazione» (sentenza n. 1 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 121 del 2010). Nel caso di specie la modifica organizzativa di cui al comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 non e' stata preceduta da alcuniter di coinvolgimento della regione interessata. Ne' puo' ritenersi di trovare un indice di tale coinvolgimento nella mancata intesa manifestata dalla Conferenza Stato-regioni alla decisione assunta con decreto 8 agosto 2017. Cio' in quanto la reiterazione delle trattative, al fine di raggiungere un esito consensuale (Corte costituzionale 26 marzo 2010, n. 121), non comporta in alcun modo che lo Stato abdichi al suo ruolo di decisore, nell'ipotesi in cui le strategie concertative abbiano esito negativo e non conducano a un accordo (Corte costituzionale 21 gennaio 2016, n. 7). Con l'art. 54-ter, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021 lo Stato e' intervenuto a modificare dall'alto le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio siciliane senza dimostrare la necessita' di tale intervento e dell'urgenza di esso. E cio' nell'ambito di un sistema fondato invece, in termini generali, sull'iniziativa delle stesse camere di commercio (legge n. 580 del 1993), iniziativa comunque preservata dal coinvolgimento di Unioncamere nell'ambito della riforma introdotta dall'art. 3 della legge n. 219 del 2016. Ne' depone in senso contrario la sola previsione di un coinvolgimento regionale in ordine alla nomina dell'organo straordinario di gestione delle nuove camere di commercio («con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, e' nominato un commissario per ciascuna delle predette nuove camere di commercio»). Si dubita quindi, in tale prospettiva, della legittimita' costituzionale della previsione per mancato rispetto del principio di leale collaborazione, in violazione dell'art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione per non avere coinvolto la regione nella decisione presa. 34. In conclusione, gli appelli principali sono accolti e per l'effetto, in riforma delle sentenze impugnate, e' respinta la prima censura dei motivi aggiunti presentati al TAR. I motivi contenuti negli appelli incidentali avverso la reiezione delle ulteriori censure dedotte con i motivi aggiunti sono respinti salvo il motivo riguardante la legittimita' del provvedimento impugnato in ragione della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 e il motivo relativo al contributo e alle spese, che sara' deciso all'esito del giudizio. Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale del comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 per violazione degli articoli 3, 77 comma 2, 97 comma 2 e 117 commi 3 e 4 della Costituzione. 35. Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi e per gli effetti degli articoli 79 e 80 codice di procedura amministrativa e 295 del codice di procedura civile, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 36. Ogni ulteriore statuizione e' riservata alla decisione definitiva.
P. Q. M. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, parzialmente e non definitivamente pronunciando: riunisce gli appelli, come in epigrafe proposti; accoglie gli appelli principali e per l'effetto, in riforma delle sentenze impugnate, respinge la prima censura dedotta con i motivi aggiunti presentati al TAR; respinge i motivi contenuti negli appelli incidentali avverso la reiezione delle ulteriori censure dedotte con i motivi aggiunti, salvo il motivo riguardante la legittimita' del provvedimento impugnato in ragione della questione di illegittimita' costituzionale del comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 e il motivo relativo al contributo e alle spese, che sara' deciso all'esito del giudizio; visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimita' costituzionale del comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 per violazione degli articoli 3, 77 comma 2, 97 comma 2 e 117 commi 3 e 4 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione; sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 1, codice di procedura amministrativa; dispone, a cura della segreteria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite, all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita'. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, a tutte le parti in causa, e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri, al presidente della Regione Siciliana, e all'Assemblea regionale siciliana. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 15 dicembre 2022 e 29 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati: Rosanna De Nictolis, presidente; Solveig Cogliani, consigliere; Sara Raffaella Molinaro, consigliere, estensore; Maria Immordino, consigliere; Giovanni Ardizzone, consigliere. Il Presidente: De Nictolis L'estensore: Molinaro