N. 100 SENTENZA 21 marzo - 22 maggio 2023

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Enti locali - Segretario comunale  -  Norme  della  Regione  autonoma
  Valle d'Aosta  -  Iscrizione  straordinaria  all'albo  regionale  -
  Requisiti per i dirigenti regionali e per i soggetti in possesso di
  laurea -  Esonero  dalla  partecipazione  al  corso  di  formazione
  professionalizzante e dal superamento del relativo esame  finale  -
  Eccedenza dalle competenze statutarie e  violazione  del  principio
  del pubblico concorso - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
Enti locali - Segretario comunale  -  Norme  della  Regione  autonoma
  Valle d'Aosta  -  Iscrizione  straordinaria  all'albo  regionale  -
  Requisiti per i  soggetti  iscritti  all'albo  nazionale  e  per  i
  segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a statuto
  speciale e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  -  Esonero
  dalla partecipazione al  corso  di  formazione  sulle  peculiarita'
  dell'ordinamento regionale e dal  superamento  del  relativo  esame
  finale - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dalle competenze
  statutarie,  nonche'  violazione  dei   principi   di   eguaglianza
  nell'accesso al pubblico impiego e  del  pubblico  concorso  -  Non
  fondatezza delle questioni. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 27 maggio 2002,  n.  6,  art.  4,
  comma 3. 
- Costituzione, artt. 3, 51, primo comma,  97,  117,  secondo  comma,
  lettera l); statuto speciale per la Valle d'Aosta,  art.  2,  primo
  comma, lettera b). 
(GU n.21 del 24-5-2023 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3,
della legge della Regione Valle d'Aosta 27 maggio 2022, n.  6  (Primo
provvedimento di variazione al  bilancio  di  previsione  finanziario
della Regione per  il  triennio  2022/2024.  Modificazioni  di  leggi
regionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  con
ricorso notificato il 26 luglio 2022, depositato in cancelleria il 27
luglio 2022, iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2022 e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  38,  prima   serie
speciale, dell'anno 2022. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2023 il giudice relatore
Nicolo' Zanon; 
    uditi l'avvocato della Stato Lorenzo D'Ascia  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e  l'avvocato  Giovanni  Guzzetta  per  la
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    deliberato nella camera di consiglio del 21 marzo 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 27 luglio 2022 e iscritto al n.  49
del registro ricorsi 2022, il Presidente del Consiglio dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato l'art. 4, comma 3, della legge della Regione Valle  d'Aosta
27 maggio 2022, n. 6 (Primo provvedimento di variazione  al  bilancio
di previsione finanziario della Regione per  il  triennio  2022/2024.
Modificazioni di  leggi  regionali),  «in  quanto  tale  disposizione
eccede» dalla competenza regionale in materia  di  ordinamento  degli
enti  locali  e  delle  relative  circoscrizioni,  «determinando  una
indebita ingerenza nella materia "ordinamento  civile"»  e  ponendosi
altresi' in contrasto con gli artt. 3, 51, primo comma,  e  97  della
Costituzione,  nonche'  con  l'art.  2,  lettera  b),   della   legge
costituzionale 2 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per  la  Valle
d'Aosta). 
    1.1.- Afferma il ricorrente che la legge reg. Valle d'Aosta n.  6
del 2022 ha introdotto  una  deroga  alla  normativa  in  materia  di
iscrizione  all'albo  regionale  dei  segretari  degli  enti  locali,
disciplinata dalla legge della Regione Valle d'Aosta 19 agosto  1998,
n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della  Regione
autonoma Valle d'Aosta). 
    L'art. 1 di tale legge stabilisce  che  all'albo  regionale  sono
iscritti i soggetti selezionati con concorso pubblico (comma 5)  e  i
soggetti di cui al comma  6,  ossia:  a)  dirigenti  degli  enti  del
comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato;  b)  soggetti
in possesso di laurea  magistrale  e  dei  requisiti  previsti  dalla
normativa  regionale  vigente  per  l'accesso  alla  qualifica  unica
dirigenziale; c) soggetti iscritti all'albo di  cui  all'art.  9  del
decreto del Presidente della  Repubblica  4  dicembre  1997,  n.  465
(Regolamento recante  disposizioni  in  materia  di  ordinamento  dei
segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78,
della legge 15 maggio 1997, n. 127); d) segretari degli  enti  locali
in servizio presso le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano; e) segretari iscritti per almeno  un
triennio all'albo regionale,  ai  sensi  del  comma  5,  cessati  dal
servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa  e  che
abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente  la  richiesta
di nuova iscrizione. 
    Il comma 7 del medesimo articolo prevede che i  soggetti  di  cui
alle lettere a) e b) del comma 6 sono iscritti subordinatamente  alla
frequenza di  un  corso  di  formazione  «professionalizzante»  e  al
superamento del relativo esame finale, mentre il successivo  comma  8
prevede che i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma  6  sono
iscritti subordinatamente alla frequenza di un  corso  di  formazione
«sulle peculiarita' dell'ordinamento regionale» e al superamento  del
relativo esame finale (con esclusione  dei  soggetti  gia'  risultati
idonei in  precedenti  concorsi  espletati  per  il  reclutamento  di
segretari  degli   enti   locali   della   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste). 
    L'art. 4, comma 1, della legge. reg. Valle d'Aosta n. 6 del  2022
- prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri  -  dispone  che,
«[i]n considerazione della carenza di soggetti incaricabili  iscritti
all'Albo regionale dei segretari e nelle  more  dell'espletamento  di
una nuova procedura concorsuale per l'accesso al  medesimo  Albo,  da
concludersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in via straordinaria possono  presentare  domanda  di
iscrizione straordinaria all'Albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
della legge regionale 19 agosto 1998, n.  46  (Norme  in  materia  di
segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta),  i
soggetti ivi elencati». 
    Secondo il ricorrente, tale disposizione  non  implicherebbe  «in
se'» alcuna novita', «dal momento che la possibilita'  di  iscrizione
"straordinaria", nelle more dell'espletamento della  nuova  procedura
concorsuale, per la durata di diciotto mesi dalla entrata  in  vigore
della legge n. 6/2022, e`  conforme  a  quella  riconosciuta  in  via
"ordinaria" ai soggetti di cui all'art. 1, comma 6, cit.». 
    L'intervento  «derogatorio»,  invece,  starebbe   nel   comma   3
dell'art. 4, il quale, «nell'ambito  dell'iscrizione  "straordinaria"
ivi regolata», esonererebbe «i soggetti in questione dall'obbligo  di
svolgimento dei corsi di formazione e dal  superamento  dei  relativi
esami finali» di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge reg.  Valle
d'Aosta n. 46 del 1998. 
    1.2.- Cio' premesso, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
lamenta che l'impugnato art. 4, comma  3,  della  legge.  reg.  Valle
d'Aosta n. 6 del 2022 realizzi «una indebita ingerenza» nella materia
dell'ordinamento civile riservata alla potesta' legislativa esclusiva
dello Stato, «oltre che una violazione dei principi di  imparzialita'
dell'azione amministrativa, di eguaglianza e parita'  di  trattamento
nell'accesso ai pubblichi impieghi (articoli 3, 51, primo  comma,  97
della Costituzione)». 
    Deduce il ricorrente  che,  poiche'  le  funzioni  di  segretario
rivestono una particolare rilevanza ai fini dell'imparzialita' e  del
buon andamento  dell'azione  amministrativa  degli  enti  locali,  il
legislatore statale ha previsto una rigorosa procedura  di  selezione
di  soggetti  adeguatamente  qualificati  per  l'iscrizione  all'albo
nazionale di cui al d.P.R. n. 465 del 1997. 
    In  particolare,  l'art.  13  del  d.P.R.  citato   prevede   che
l'iscrizione all'albo nazionale sia subordinata  all'espletamento  di
una procedura concorsuale suddivisa in una prova  preselettiva  e  in
prove scritte e orali (commi 4 e 5),  seguita  da  un  corso-concorso
della durata di sei mesi con una verifica intermedia (comma 6)  e  da
un tirocinio pratico di due mesi presso uno o piu' comuni. 
    La disciplina statale sarebbe espressione di  «principi  generali
dell'ordinamento  giuridico  della   Repubblica,   che   garantiscono
l'imparzialita' dell'azione amministrativa, l'eguaglianza  e  parita'
di  trattamento  nell'accesso  ai  pubblici  impieghi,  il   concorso
pubblico come strumento necessario per l'imparzialita' amministrativa
e la selezione di  soggetti  in  possesso  delle  conoscenze  tecnico
specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche  (articoli  3,  51,
primo comma, 97 della Costituzione)». 
    Dal canto suo - prosegue il ricorrente - l'art.  2,  lettera  b),
dello statuto speciale attribuisce  alla  competenza  primaria  della
Regione   autonoma   Valle   d'Aosta/Vallee   d'Aoste   la    materia
dell'ordinamento degli enti locali e delle  relative  circoscrizioni,
da  esercitare  in  armonia  con  la  Costituzione   e   i   principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica. 
    Ebbene, la disposizione impugnata si porrebbe  in  contrasto  con
tale norma statutaria  e  con  le  menzionate  norme  costituzionali,
poiche' «dispone l'inapplicabilita'» dell'art. 1, commi 7 e 8,  della
legge reg. Valle d'Aosta n. 46  del  1998,  consentendo  l'iscrizione
all'albo regionale di soggetti che  non  hanno  in  precedenza  vinto
alcun concorso a tal fine, rispetto ai  quali,  dunque,  non  sarebbe
«assicurata una procedura volta ad accertare [...] la  qualificazione
professionale necessaria all'esercizio delle specifiche  e  peculiari
funzioni segretariali». 
    Aggiunge l'Avvocatura generale dello Stato  che  l'art.  1  della
legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 pone «come strumento primario
di selezione dei soggetti da  iscrivere  nell'albo  regionale  quello
della procedura concorsuale pubblica» e indica  cinque  categorie  di
soggetti per cui il pubblico concorso  non  e'  necessario  (art.  1,
comma 2, lettere da a ad e). 
    In particolare, per i soggetti di cui alle lettere a), b),  c)  e
d) l'art. 1, commi 7 e 8, prescrive l'espletamento  di  un  corso  di
formazione e il superamento  di  un  esame  conclusivo,  non  essendo
sufficiente la sola appartenenza a una delle rispettive categorie. 
    Per i soggetti di cui alla lettera a), ossia per i dirigenti  del
comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato, poi, andrebbe
sottolineata la differenza tra  le  funzioni  dirigenziali  e  quelle
segretariali,  come  comprovato  dall'assenza  di  una   disposizione
equivalente a livello  nazionale  che  sancisca  la  possibilita'  di
iscrizione  dei  dirigenti  statali  o  degli  enti  locali  all'albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali. 
    Questa Corte, nella sentenza n. 95 del 2021, con  riferimento  ad
alcune norme regionali relative allo status  giuridico  ed  economico
del  segretario  comunale,  avrebbe  sottolineato   che   il   previo
superamento di  una  qualsiasi  selezione,  ancorche'  pubblica,  non
garantisce il rispetto del principio del  pubblico  concorso  di  cui
all'art. 97 Cost., quando la  selezione  medesima  non  abbia  natura
concorsuale e non sia riferita al tipo e al  livello  delle  funzioni
che si e` chiamati a svolgere. 
    Per i soggetti di cui alla lettera b), ossia per coloro che  sono
in possesso di laurea  magistrale  e  dei  requisiti  previsti  dalla
normativa regionale per l'accesso alla qualifica unica  dirigenziale,
andrebbe sottolineato,  invece,  che  non  appartengono  al  pubblico
impiego. 
    Anche  per  tale  categoria  di  soggetti,  pertanto,   l'accesso
all'albo regionale in assenza di qualsiasi procedura di  selezione  o
della formazione prevista dall'art. 1, comma 7 - volta  ad  accertare
la qualificazione professionale necessaria per esercitare le funzioni
segretariali - sarebbe contrario ai principi costituzionali evocati. 
    Infine, con riferimento ai soggetti di cui alla lettera c), ossia
agli iscritti all'albo di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 465 del  1997,
e a quelli di cui alla lettera d),  ossia  ai  segretari  degli  enti
locali in servizio presso le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le circostanze eccezionali  invocate
dal  legislatore  regionale   per   non   procedere   al   preventivo
accertamento   delle   specialita'   linguistiche,    funzionali    e
ordinamentali  regionali,  potrebbero   tutt'al   piu'   giustificare
l'iscrizione diretta nell'albo regionale con efficacia circoscritta a
un periodo limitato, diversamente da  quanto  previsto  dall'art.  4,
comma 3, in esame. 
    Andrebbe altresi' considerata la sentenza di questa Corte n.  167
del 2021,  che  -  dopo  avere  ricondotto  alla  materia  statutaria
dell'ordinamento degli enti  locali  la  disposizione  della  Regione
autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  allora  impugnata  che   attribuiva
transitoriamente «[le]  funzioni  vicarie  del  segretario  comunale,
funzionario del Ministero dell'interno (sentenza n. 23 del 2019),  ai
"dipendenti di ruolo degli  enti  del  Comparto  unico  del  pubblico
impiego regionale e locale"»  -  ne  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale per violazione del principio generale dell'ordinamento
giuridico «per cui  l'attribuzione  e  la  ripartizione  dei  compiti
istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale». 
    In conclusione,  l'impugnato  art.  4,  comma  3,  nel  prevedere
l'inapplicabilita' dell'art. 1, commi 7 e 8, della legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 46 del 1998, escluderebbe la fase  di  accertamento  della
qualificazione   professionale   necessaria    all'esercizio    delle
specifiche e peculiari funzioni segretariali, ponendosi in  conflitto
con  la  normativa  statale  e  con  i  «principi  costituzionali  di
imparzialita' dell'azione amministrativa, di eguaglianza e parita' di
trattamento nell'accesso ai pubblici impieghi, del concorso  pubblico
come strumento necessario per  l'imparzialita'  amministrativa  e  la
selezione  di  soggetti  in   possesso   delle   conoscenze   tecnico
specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche, eccedendo altresi'
le competenze statutarie». 
    2.- Con atto depositato il 5 settembre 2022, si e' costituita  in
giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste,  eccependo
l'inammissibilita' e la non fondatezza delle  questioni  promosse  in
ricorso. 
    2.1.- Dopo avere ricostruito il  quadro  normativo  regionale  in
termini analoghi a quelli esposti in ricorso, la  Regione  resistente
eccepisce, in primo  luogo,  l'inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale promosse in  riferimento  agli  artt.  2,
lettera b), dello statuto speciale e 117, secondo comma, lettera  l),
Cost.,  in  ragione  della  mancata  completa  identificazione  delle
competenze legislative attribuitele dallo statuto speciale. 
    Il ricorrente, infatti, avrebbe omesso  di  confrontarsi  con  la
competenza statutaria  regionale  in  materia  di  ordinamento  degli
uffici e degli enti dipendenti dalla Regione  e  stato  giuridico  ed
economico del personale, attribuita alla resistente dalla lettera  a)
dello  stesso  art.  2  dello  statuto  speciale,  nonche',  «con  la
disciplina» di cui all'art. 117,  quarto  comma,  Cost.,  applicabile
alla Regione «in forza della clausola di "maggior favore"»  contenuta
nell'art. 10, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). 
    La mancata evocazione di tale competenza legislativa, «legata  da
un rapporto di immediata e diretta pertinenzialita' con l'oggetto del
presente giudizio», osterebbe alla puntuale delimitazione  del  thema
decidendum, determinando, secondo la  giurisprudenza  costituzionale,
la genericita' della censura e, con essa, la sua inammissibilita'. 
    2.2.- Ancora, la questione di legittimita'  costituzionale  della
disposizione impugnata per violazione dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera l), Cost. sarebbe inammissibile per difetto  di  motivazione,
dal momento che il ricorrente non spenderebbe «alcuna  considerazione
sul perche' la disciplina regionale violerebbe la  citata  competenza
legislativa esclusiva dello Stato». 
    2.3.-  La  questione  sarebbe  poi  inammissibile,   laddove   il
ricorrente invoca, «come parametro interposto», l'art. 13 del  d.P.R.
n. 465 del 1997, trattandosi di una norma regolamentare «alla  quale,
[...] allorche' [...] non si versi in ambiti rimessi alla  competenza
legislativa  esclusiva  dello  Stato»,  «"e`  inibita  in  radice  la
possibilita' di  vincolare  l'esercizio  della  potesta'  legislativa
regionale"» (si citano le sentenze di questa Corte n. 180 del 2020  e
n. 303 del 2003). 
    2.4.- In ogni caso, le questioni di  legittimita'  costituzionale
promosse in riferimento agli  artt.  2,  lettera  b),  dello  statuto
speciale e 117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.  non  sarebbero
fondate nel merito. 
    La  disposizione  impugnata,  infatti,  non  sarebbe  ascrivibile
all'ordinamento civile, ma si  atteggerebbe  «a  norma  di  carattere
puramente organizzativo», volta  a  garantire  il  funzionamento  del
servizio di segreteria in tutti gli enti locali della Regione, e,  in
ogni caso, sarebbe «correlata a un momento  antecedente»  al  sorgere
del rapporto di lavoro. 
    Essa,   dunque,   sarebbe   estrinsecazione   delle    competenze
legislative conferite alla Regione resistente dall'art. 2, lettere a)
e b), dello statuto speciale, in materia di ordinamento degli  uffici
e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed  economico
del personale e di ordinamento degli enti  locali  e  delle  relative
circoscrizioni, nonche' di quella residuale «radicata» nell'art. 117,
quarto comma, Cost.,  in  materia  di  ordinamento  e  organizzazione
amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali. 
    In tale scenario, del  tutto  inconferente  sarebbe  il  richiamo
operato dal Presidente del Consiglio dei ministri  alla  sentenza  n.
167 del 2021. 
    E'  vero  che  in  quell'occasione  questa  Corte  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di alcune disposizioni della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia in tema di reggenza  temporanea  delle
sedi di segreteria,  riconducendole  alla  competenza  statutaria  in
materia  di  ordinamento  degli  enti   locali   e   delle   relative
circoscrizioni. 
    Cio' nondimeno, tale precedente non  sarebbe  «sovrapponibile  al
caso di specie», dal momento che l'art. 1, comma 1, della legge  reg.
Valle d'Aosta n. 46 del 1998 configurerebbe i  segretari  degli  enti
locali della Regione come funzionari non statali ma regionali. 
    2.5.-  Parimenti  non   fondate   sarebbero   le   questioni   di
legittimita' costituzionale promosse in riferimento agli artt. 3, 51,
primo comma, e 97 Cost. 
    In  relazione  alla  dedotta  violazione  dei  principi  di  buon
andamento e  imparzialita'  dell'azione  amministrativa,  secondo  la
resistente, bisognerebbe prendere le mosse dalla considerazione  che,
nella materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa  delle
regioni e degli enti pubblici regionali, «non ogni difformita'  della
disciplina regionale rispetto alle regole dettate dallo Stato  denota
la violazione dei canoni di imparzialita' e di  buon  andamento»  (si
cita la sentenza di questa Corte n. 126 del 2020). 
    Ne conseguirebbe che il giudizio di  compatibilita'  della  norma
censurata  con  l'art.  97  Cost.  dovrebbe  essere   necessariamente
condotto «alla luce delle  peculiarita'  che  la  contraddistinguono,
delle finalita' che  essa  persegue  e  del  contesto  nel  quale  si
colloca». 
    In quest'ottica, la lettura dell'art. 4,  comma  1,  della  legge
reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022 consentirebbe di appurare la  natura
temporanea e straordinaria della disposizione impugnata, la cui ratio
giustificatrice si rinviene nell'esigenza di sopperire alla  «carenza
di soggetti incaricabili iscritti all'Albo regionale dei  segretari»,
cosi' assicurando il «principio di continuita' amministrativa». 
    Non potrebbe sottacersi, poi, che, in virtu' dell'art.  4,  comma
4, della medesima legge regionale, «[i] soggetti iscritti all'Albo ai
sensi del comma 1 possono essere incaricati alla pari  di  quelli  di
cui all'articolo 8, comma 5, lettera c),  della  legge  regionale  24
settembre 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti per  il  reclutamento  di
segretari degli enti locali della Valle d'Aosta),  e  agli  incarichi
agli stessi conferiti si applicano le disposizioni di cui al medesimo
articolo». 
    In particolare, a mente dell'art. 8, comma 3,  della  legge  reg.
Valle d'Aosta n. 14 del 2019, «[a]i  soggetti  iscritti  all'Albo  ai
sensi dell'articolo 1, comma 6,  della  l.r.  46/1998  l'incarico  di
segretario di ente locale e`  conferibile  a  tempo  determinato  nei
seguenti casi: a) per supplenza, ovvero per la temporanea  copertura:
1) dei posti corrispondenti al numero di segretari iscritti  all'Albo
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998  incaricati  di
funzioni dirigenziali nella Regione o negli altri enti  del  comparto
unico regionale, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento  regionale
17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei  segretari  degli  enti  locali
della Valle d'Aosta), sino al rientro  in  servizio  alla  cessazione
dell'incarico esterno;  2)  dei  posti  dei  segretari  collocati  in
aspettativa  per  mandato  politico  o  sindacale  o  in   astensione
obbligatoria o facoltativa dal servizio nei casi previsti per  legge;
b) per reggenza, ovvero per la copertura dei posti  vacanti  qualora,
previo esaurimento della graduatoria del  corso-concorso,  il  numero
dei posti di segretario sia superiore al numero di soggetti  iscritti
all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998,  sino
alla conclusione della procedura concorsuale che deve essere  avviata
per la copertura dei suddetti posti». 
    In ultima analisi, l'art. 4, comma  4,  della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 6 del 2022, rinviando all'art. 8 della  legge  reg.  Valle
d'Aosta  n.  14  del  2019,  sottoporrebbe   «la   deroga   concepita
dall'impugnato  comma  3  al  regime   delle   assunzioni   a   tempo
determinato, prefigurando il subentro automatico dei vincitori  [...]
e degli idonei del nuovo concorso ai soggetti medio tempore investiti
dell'incarico», il che  comproverebbe  come  nessuna  violazione  del
principio   di   buon   andamento   e    imparzialita'    dell'azione
amministrativa sia predicabile nel caso di specie. 
    Ancora, non suffragherebbe la fondatezza della censura neanche la
sentenza  di  questa  Corte  n.  95  del  2021,  che  ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art.  97  Cost.,
della  disposizione  regionale  in  quella  sede  impugnata   perche'
consentiva «l'accesso alle  funzioni  di  segretario  comunale  senza
alcuna forma di effettiva selezione concorsuale, aperta e  di  natura
comparativa». 
    Il ricorrente non si avvedrebbe,  infatti,  come,  contrariamente
alla normativa allora scrutinata, l'art. 4, comma 3, della legge reg.
Valle d'Aosta n. 6 del 2022 «si iscriva in un contesto in cui,  nella
Regione, il principio del concorso pubblico  e`  ormai  generalizzato
[...] e subisca una deroga assolutamente limitata nel  tempo  (quello
necessario per l'esperimento della nuova procedura  concorsuale)  con
una finalita' essenzialmente suppletiva di carenze  di  organico  non
altrimenti evitabili». 
    Oltretutto, la disposizione  impugnata  si  collocherebbe  in  un
quadro gia' definito dalla previgente legislazione  regionale  e  non
contestata dallo Stato, che avrebbe disegnato «un  sistema,  per  dir
cosi', a doppio binario». 
    In  base  a  tale  sistema,  la  copertura  degli  incarichi   di
segretario  comunale  avverrebbe,  in  via  ordinaria  e  permanente,
attingendo agli iscritti all'albo che siano  vincitori  di  selezione
concorsuale (art. 1, comma 5, legge reg.  Valle  d'Aosta  n.  46  del
1998), dal momento che l'art. 8, comma  1,  della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 14 del 2019  prevede  che  «[t]utti  i  soggetti  iscritti
all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998  hanno
diritto ad un incarico di segretario di ente locale». 
    Il secondo binario, invece, "metterebbe capo" a una modalita'  di
provvista straordinaria e provvisoria, e riguarderebbe  le  categorie
di iscritti di cui all'art.  1,  comma  6,  della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 46 del 1998, che gia'  nella  disciplina  previgente  alla
novella impugnata non erano selezionati per concorso. 
    Tali categorie, pertanto, non sarebbero destinate  a  un  accesso
stabile e permanente al ruolo di segretario comunale,  ma  potrebbero
ricevere temporaneamente il conferimento dell'incarico per le ragioni
straordinarie e temporanee di cui all'art. 8, comma  3,  della  legge
reg. Valle d'Aosta n. 14 del 2019. 
    Nell'ambito di questo «secondo binario», dunque, venute  meno  le
esigenze temporanee, i segretari supplenti  o  reggenti  cesserebbero
dall'incarico, in quanto, ai sensi del comma 4 del  medesimo  art.  8
della legge reg. Valle d'Aosta n. 14  del  2019,  «[i]  titolari,  al
momento del rientro in servizio,  e  i  vincitori  e  gli  idonei  al
corso-concorso,  al  momento   di   iscrizione   all'Albo,   occupano
prioritariamente i posti vacanti e, se insussistenti, subentrano  nei
posti  di  segretario  conferiti  ai  sensi  del  comma  3,  partendo
dall'ultima assegnazione effettuata dall'Agenzia». 
    Ebbene,  il  descritto  impianto  normativo  non  sarebbe   stato
introdotto dalla disposizione impugnata, la quale si sarebbe limitata
a ridefinire alcuni requisiti per l'iscrizione  di  cui  al  comma  6
dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998. 
    Detto in altri termini, in relazione all'ipotesi che qui  rileva,
il  sistema  di  copertura  mediante  dipendenti  che   non   abbiano
partecipato ad una procedura concorsuale opererebbe solo  e  fintanto
che non vi siano sufficienti vincitori (o idonei)  provenienti  dalle
selezioni concorsuali e, temporaneamente, nelle more dei concorsi. 
    Le censure del ricorrente, pertanto, si sarebbero  dovute  semmai
rivolgere all'art. 1, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta  n.  46
del 1998 e all'art. 8, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n.  14
del 2019, i quali, tuttavia, «non sono stati impugnati ne´ mai  fatti
comunque oggetto di doglianza» davanti a questa Corte,  «di  talche',
tenuto conto della neutralita' [...] dell'espletamento di un corso di
formazione, ai fini del rispetto del principio del concorso pubblico,
si dovrebbe ritenere che il Presidente del Consiglio dei Ministri sia
decaduto dalla possibilita' di far valere tale vizio». 
    Quanto, infine, alla dedotta violazione del principio di  parita'
di trattamento nell'accesso ai pubblici impieghi, sarebbe sufficiente
osservare come la titolarita', in capo alla  Regione,  di  competenze
legislative in subiecta materia implichi logicamente la  possibilita'
che la disciplina regionale diverga da quella dello Stato o di  altre
regioni. 
    3.- Con memoria depositata il 16 febbraio 2023, il Presidente del
Consiglio   dei   ministri   ha   replicato   alle    eccezioni    di
inammissibilita' sollevate dalla Regione resistente  e  ulteriormente
sviluppato le argomentazioni illustrate in ricorso. 
    3.1.- L'eccezione di inammissibilita' per mancata evocazione  del
parametro di cui all'art.  2,  lettera  a),  dello  statuto  speciale
sarebbe non fondata, essendo la disciplina  del  segretario  comunale
riconducibile alla  materia  dell'ordinamento  degli  enti  locali  e
relative circoscrizioni. 
    3.2.- Non fondata sarebbe anche l'eccezione  di  inammissibilita'
per mancata motivazione delle ragioni  di  evocazione  del  parametro
dell'ordinamento civile, essendosi in  ricorso  chiarito  che  tra  i
limiti alla competenza primaria della Regione resistente  vi  sarebbe
anche   il   principio   dell'ordinamento   giuridico   secondo   cui
l'attribuzione  e  la  ripartizione  dei  compiti  istituzionali  dei
funzionari statali spetta al legislatore statale,  «in  quanto  parte
anche dell'ordinamento civile». 
    3.3.- Secondo il ricorrente, infine, non e'  fondata  l'eccezione
di inammissibilita' relativa all'evocazione dell'art. 13  del  d.P.R.
n. 465 del 1997, dal momento che esso sarebbe espressione di  diversi
parametri costituzionali (artt. 3, 51 e 97 Cost.), i quali fungono da
limiti alla competenza primaria della resistente. 
    3.4.- Nel  merito,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
osserva che il carattere  temporaneo  delle  funzioni  attribuite  ai
segretari comunali reclutati con le nuove modalita' da' luogo  ad  un
rapporto di lavoro a tempo determinato non in linea  con  il  modello
statuale, «in quanto il relativo  contratto  risulta  sprovvisto  del
termine "naturale" di scadenza» e «il  termine  finale  del  rapporto
[...] e` individuato mediante rinvio alla condizione  dell'assunzione
dei vincitori di una nuova procedura, condizione del tutto  eventuale
ed ipotetica». 
    In tal  modo,  «la  disposizione  regionale  impugnata,  oltre  a
difettare dell'elemento tipico  dei  rapporti  a  tempo  determinato,
ossia il termine massimo finale - determinando una indebita ingerenza
nella materia  dell'ordinamento  civile  [...]  -  espone,  altresi',
l'incarico  del  segretario  ad  una  condizione  di  incertezza  non
conciliabile ne´ con il buon andamento dell'azione amministrativa, in
ragione della sua precarieta',  ne´  con  il  principio  concorsuale,
stante la possibilita', ammessa dalla stessa Difesa regionale  [...],
che l'incarico in  questione  possa  anche  protrarsi  per  un  tempo
indefinito». 
    La legislazione statale,  per  contro,  prefigurerebbe  l'accesso
agli enti locali  mediante  contratto  a  tempo  determinato  per  un
massimo di cinque anni (art. 110 del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali»). 
    Parimenti non fondata sarebbe la tesi  della  Regione  resistente
secondo cui sarebbe ininfluente l'eliminazione  della  frequenza  dei
corsi  e  dei  relativi  esami  finali,  data  la  natura  temporanea
dell'incarico attribuibile ai segretari in questione. 
    Secondo il ricorrente, le circostanze eccezionali e straordinarie
richiamate  dalla  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee   d'Aoste
avrebbero  dovuto   essere   affrontate   con   una   piu'   efficace
programmazione dei fabbisogni, come fatto dal  legislatore  nazionale
che, «per fronteggiare analoghe esigenze, ha definito una normativa -
anch'essa emergenziale  ed  interinale  -  volta  a  contemperare  la
continuita'  dell'azione  amministrativa  con  la   salvaguarda   dei
principi costituzionali in materia di accesso ai pubblici impieghi». 
    Infatti, l'art. 16-ter,  commi  9  e  10,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga  di
termini    legislativi,    di    organizzazione    delle    pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), convertito, con
modificazioni, nella legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  non  avrebbe
previsto deroghe alle modalita' di iscrizione all'albo,  che  restano
quelle esclusivamente concorsuali, ma avrebbe  inteso  potenziare  le
funzioni vicarie e sostitutive gia' previste dall'ordinamento per  la
figura del vicesegretario (art. 97, comma 5, TUEL),  per  un  periodo
massimo di ventiquattro mesi e senza che il  vicesegretario  medesimo
consegua l'iscrizione all'albo e lo status giuridico ed economico del
segretario. 
    4.- Con memoria  depositata  il  28  febbraio  2023,  la  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha  ulteriormente  ribadito  le
eccezioni di inammissibilita' del ricorso  introduttivo,  osservando,
con particolare riferimento al difetto di motivazione  sulle  ragioni
dell'evocazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,  che
il Presidente del Consiglio dei ministri, nella memoria illustrativa,
avrebbe affermato che la censura sarebbe chiara, avendo lamentato che
«l'attribuzione e  la  ripartizione  dei  compiti  istituzionali  dei
funzionari statali, categoria a cui appartengono i segretari comunali
e  provinciali,  spettano  al  legislatore  statale».   La   presunta
violazione dell'ordinamento civile, tuttavia, in questo modo  sarebbe
solo affermata e niente affatto spiegata. 
    Ancora,  secondo  la  Regione  resistente,  il  ricorrente,   nel
lamentare il contrasto  con  la  legislazione  statale  in  relazione
all'assenza di un termine  «naturale»  di  scadenza  al  mandato  dei
segretari reclutati in forza della  disposizione  impugnata,  avrebbe
tentato una «integrazione postuma» della censura,  insuscettibile  di
emendarne l'originaria genericita'. 
    Anche nel merito la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste
ha ribadito le argomentazioni gia' spese nell'atto  di  costituzione,
osservando, in particolare, che la tesi di fondo del ricorrente muove
dall'erronea premessa ricostruttiva secondo cui «il principio di buon
andamento e imparzialita' dell'azione  amministrativa  cristallizzato
nell'art. 97 Cost., e, in particolare, quello del pubblico  concorso,
sarebbe  soddisfatto,  per  l'appunto,  con  la  partecipazione   dei
soggetti aspiranti all'iscrizione all'Albo dei segretari  comunali  a
tale corso di formazione professionalizzante,  e  al  relativo  esame
finale». 
    Tale  tesi,  tuttavia,  sarebbe  smentita  dalla   giurisprudenza
costituzionale, secondo cui lo svolgimento di un  corso-concorso,  in
assenza  di  una  preliminare  prova  pubblica  di  selezione   degli
aspiranti, non e` equiparabile ad un concorso pubblico (si citano  le
sentenze di questa Corte n. 95 del 2021 e n. 30 del 2012). 
    Quanto alla  censura  inammissibilmente  formulata  dalla  difesa
statale  nella  memoria  illustrativa,  secondo  cui  mancherebbe  un
termine finale agli incarichi conferiti in forza  della  disposizione
impugnata,   una   interpretazione   costituzionalmente    orientata,
«coerente proprio con il principio di buon andamento e  imparzialita'
dell'azione amministrativa radicato nell'art.  97  Cost.,  e  con  la
natura "straordinaria" e "temporanea"  della  disciplina  impugnata»,
imporrebbe di ritenere che il periodo di «diciotto mesi  dall'entrata
in vigore della presente legge», previsto dall'art. 4, comma 1, della
legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, si configuri come  il  limite
temporale ultimo del meccanismo di iscrizione straordinaria  all'albo
dei segretari comunali e di successivo affidamento dell'incarico. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    l.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato  l'art.
4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n.  6  del  2022,  secondo
cui, «[f]ermi restando i requisiti di iscrizione  all'Albo  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998, per i soggetti  di  cui
al comma 1 non sono applicabili le disposizioni di  cui  all'articolo
1, commi 7 e 8, della medesima l.r. 46/1998». 
    1.1.-  Come  si  avra'  modo  di  precisare   ulteriormente,   la
disposizione  impugnata  introduce  una  modalita'  straordinaria   e
temporanea di iscrizione all'albo regionale dei segretari degli  enti
locali, inserendosi in un contesto normativo che gia' esonera  alcune
categorie  di  soggetti  dal  necessario  superamento  del   concorso
pubblico per  segretari,  e  stabilisce  per  costoro  una  ulteriore
deroga, esimendoli anche dalla previa  necessaria  partecipazione  ad
alcuni specifici corsi di formazione. 
    Ritiene l'Avvocatura generale dello Stato che  tale  disposizione
violi, in primo luogo, l'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,
determinando  «una  indebita  ingerenza  nella  materia  "ordinamento
civile"». 
    Vi sarebbe, altresi', una lesione dell'art. 2, lettera b),  dello
statuto speciale e degli artt.  3,  51,  primo  comma,  e  97  Cost.,
perche' la disposizione impugnata consentirebbe l'iscrizione all'albo
regionale di soggetti rispetto ai quali non sarebbe  «assicurata  una
procedura volta ad accertare [...]  la  qualificazione  professionale
necessaria  all'esercizio  delle  specifiche  e  peculiari   funzioni
segretariali». Cio'  determinerebbe  un  contrasto  con  i  «principi
costituzionali  di  imparzialita'  dell'azione   amministrativa,   di
eguaglianza  e  parita'  di  trattamento  nell'accesso  ai   pubblici
impieghi,  del  concorso  pubblico  come  strumento  necessario   per
l'imparzialita' amministrativa e la selezione di soggetti in possesso
delle conoscenze tecnico  specialistiche  per  svolgere  le  funzioni
pubbliche»,  costituenti  limiti  alle  competenze  statutarie  della
Regione resistente. 
    2.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha  eccepito
l'inammissibilita' delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale
promosse per violazione degli artt.  2,  lettera  b),  dello  statuto
speciale e 117, secondo comma, lettera l), Cost., sostenendo  che  il
ricorso  non  identificherebbe  in  modo  esauriente  le   competenze
legislative ad essa attribuite dallo stesso statuto. 
    In particolare, l'Avvocatura generale  avrebbe  bensi'  lamentato
che la legge regionale abbia ecceduto  la  competenza  statutaria  in
materia  di  ordinamento  degli  enti   locali   e   delle   relative
circoscrizioni,  di  cui  all'art.  2,  lettera  b),  dello   statuto
speciale,  ma  avrebbe  omesso  di   confrontarsi   con   l'ulteriore
competenza statutaria in materia di ordinamento degli uffici e  degli
enti dipendenti dalla Regione e  stato  giuridico  ed  economico  del
personale, riconosciuta dalla lettera a) del citato art. 2, ed  anche
«con la  disciplina»  di  cui  all'art.  117,  quarto  comma,  Cost.,
applicabile alla Regione  resistente  «in  forza  della  clausola  di
"maggior favore"»  contenuta  nell'art.  10,  comma  1,  della  legge
costituzionale n. 3 del 2001. 
    Inoltre,  sostiene  la  Regione  autonoma  Valle   d'Aosta/Vallee
d'Aoste che  la  questione  promossa  in  riferimento  all'art.  117,
secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,   sarebbe   inammissibile   per
inconferenza del parametro, e comunque  per  difetto  di  motivazione
sulle ragioni della sua evocazione, soprattutto a fronte delle citate
competenze regionali di cui alle lettere a) e b)  dell'art.  2  dello
statuto speciale. 
    2.1- L'eccezione  e'  fondata,  con  esclusivo  riferimento  alla
dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    Le sentenze n. 60 del 2023, n. 167 e n. 95  del  2021  di  questa
Corte hanno  ricondotto  le  normative  delle  regioni  ad  autonomia
speciale che regolano l'accesso all'albo dei  segretari  comunali  (e
quelle relative all'attribuzione  delle  relative  funzioni  vicarie)
alla competenza statutaria  in  materia  di  ordinamento  degli  enti
locali e delle relative circoscrizioni. 
    Tale competenza include  la  disciplina  del  relativo  personale
(sentenza n. 132 del 2006), e deve esercitarsi «in  "armonia  con  la
Costituzione  e   i   principi   dell'ordinamento   giuridico   della
Repubblica",  sia  che  si  vogliano  disciplinare  le  modalita'  di
instaurazione dei rapporti di lavoro sia  che  si  intendano  dettare
norme in tema di status del personale dipendente» (sentenza n. 95 del
2021). 
    Il ricorso  introduttivo,  pur  riconoscendo  l'ascrizione  della
disposizione impugnata alla ricordata competenza  statutaria,  ne  ha
contestualmente lamentato l'incidenza sull'ordinamento civile, ma non
ha fornito a supporto adeguata motivazione, dovendosi tener conto che
tale motivazione deve essere «tanto piu' esaustiva, quanto  piu',  in
linea astratta, le disposizioni censurate  appaiano  invece  inerenti
alle attribuzioni dello statuto di autonomia»  (sentenza  n.  39  del
2022; nello stesso senso, tra le tante, sentenze n. 25 del  2021,  n.
52 del 2017 e n. 151 del 2015). 
    Nemmeno  puo'   considerarsi   motivazione   sufficiente   quella
contenuta nella memoria illustrativa, ove  il  ricorrente  deduce  di
aver  affermato,  nell'atto  introduttivo,  che  tra  i  limiti  alla
competenza primaria della Regione  resistente  figurerebbe  anche  il
«principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica»  secondo  cui
l'attribuzione  e  la  ripartizione  dei  compiti  istituzionali  dei
funzionari statali spetta al legislatore statale,  «in  quanto  parte
anche dell'ordinamento civile». 
    In  disparte  l'assertivita'  di  tale  ultima  affermazione,  la
violazione del riferito principio e'  bensi'  affermata  nel  ricorso
introduttivo, ma non  e'  affatto  posta  in  relazione  alla  previa
evocazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. E, come e'
noto, il  ricorso  introduttivo  determina  il  perimetro  del  thema
decidendum, insuscettibile di  ampliamenti  ad  opera  delle  memorie
illustrative (tra le tante, sentenze n. 240 e n. 119 del 2022, n. 165
del 2017, n. 272, n. 202 e n. 145 del 2016). 
    Parimenti estranea all'ambito delle questioni da decidere  e'  la
censura, a sua volta proposta soltanto nella  memoria  depositata  in
vista dell'udienza di discussione, relativa al  carattere  temporaneo
delle funzioni attribuite ai  segretari  comunali  reclutati  con  le
modalita' introdotte dalla disposizione impugnata. Queste  modalita',
secondo il ricorrente, darebbero luogo ad un  rapporto  di  lavoro  a
tempo determinato non in linea con il modello statale, «in quanto  il
relativo contratto  risulta  sprovvisto  del  termine  "naturale"  di
scadenza», cosi' determinando, nuovamente, «una  indebita  ingerenza»
nella  materia  dell'ordinamento  civile  riservato   alla   potesta'
legislativa esclusiva dello Stato. 
    Non presente, neanche in nuce, nel ricorso  introduttivo,  questa
censura appare piuttosto una replica alla  ricostruzione  del  quadro
normativo regionale operata dalla resistente, che ha sottolineato, in
particolare,  la  temporaneita'  e  sussidiarieta'  degli   incarichi
attribuiti ai soggetti presi  in  considerazione  dalla  disposizione
impugnata. 
    2.2.- Non incide, invece, sull'ammissibilita' delle questioni  la
mancata evocazione dell'art. 2, lettera a), dello  statuto  speciale,
che  attribuisce  alla  potesta'  legislativa  regionale  la  materia
«ordinamento degli uffici e degli enti  dipendenti  dalla  Regione  e
stato giuridico ed economico del personale». 
    E' vero che nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste,
a differenza di  quanto  e'  previsto  nelle  legislazioni  regionali
oggetto delle menzionate sentenze n. 60 del 2023, n. 95 del 2021 e n.
167 del 2021, i segretari comunali sono dipendenti  regionali  e  non
statali, come nel caso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e
della Regione autonoma Sardegna, o degli enti locali, come  nel  caso
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Infatti,  l'art.
1, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 prevede che
«[i] segretari degli enti locali  sono  dirigenti  appartenenti  alla
qualifica  unica  dirigenziale,  iscritti  all'Albo   regionale   dei
segretari, istituito e gestito dall'Agenzia regionale», che «e'  ente
dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla
vigilanza della Presidenza della Regione». Per parte  sua,  l'art.  8
della medesima legge regionale stabilisce che il «rapporto di  lavoro
dei  segretari  degli  enti  locali  e'  disciplinato  dal  contratto
collettivo regionale di lavoro». 
    Alla  luce  di  tale  peculiarita',  si  deve  convenire  con  la
resistente che  le  norme  regionali  in  tema  di  accesso  all'albo
valdostano  sono  espressione,  sia  della   competenza   legislativa
statutaria in materia di enti  locali  e  relative  circoscrizioni  -
posto che il segretario comunale dipende funzionalmente  dal  sindaco
(art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 46  del  1998)  e
presta la propria attivita' di servizio in favore del comune - sia di
quella in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti
dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale. 
    Cio', tuttavia, non comporta l'inammissibilita'  delle  questioni
promosse, poiche' entrambe le competenze  legislative  statutarie  in
esame incontrano i medesimi limiti, dovendo  esercitarsi  in  armonia
con la Costituzione, con i principi dell'ordinamento giuridico  della
Repubblica,  nel  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli
interessi nazionali, «nonche' delle norme fondamentali delle  riforme
economico-sociali della Repubblica». Per  il  ricorrente,  l'espressa
indicazione, nel ricorso introduttivo,  della  competenza  statutaria
non ricordata non avrebbe percio' comportato sostanziali modifiche in
punto di onere di motivazione della censura. 
    3.- Non fondata e' poi l'ulteriore  eccezione  d'inammissibilita'
sollevata  dalla  Regione  resistente  in  relazione  al   «parametro
interposto» dell'art. 13 del d.P.R. n.  465  del  1997,  disposizione
regolamentare che non potrebbe vincolare l'esercizio  della  potesta'
legislativa regionale. 
    L'Avvocatura generale, infatti,  non  evoca  questa  disposizione
quale limite alla competenza della Regione resistente, ma  in  quanto
norma  recante  la  disciplina  del  pubblico  concorso  statale  per
segretari comunali, in evidente attuazione (oltre che  dell'art.  98,
comma 1, TUEL) dell'art. 97 Cost., che e' -  esso  si'  -  il  limite
correttamente individuato dal  ricorrente  alle  competenze  primarie
della Regione medesima (sentenza n. 95 del 2021). 
    4.- Nel  merito,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6  del  2022,
promossa per  violazione  dell'art.  2,  lettera  b),  dello  statuto
speciale e dell'art. 97 Cost., e' fondata nella  parte  in  cui  esso
esonera i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6  dell'art.
1 della legge reg.  Valle  d'Aosta  n.  46  del  1998  dal  corso  di
formazione «professionalizzante» di cui all'art. 1,  comma  7,  della
medesima legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998. 
    4.1.-  L'esposizione  delle  ragioni  della  presente   decisione
richiede, preliminarmente, un'illustrazione della portata  precettiva
della disposizione impugnata, nonche'  una  breve  ricostruzione  del
contesto normativo in cui essa si  inserisce,  relativo  all'accesso,
nella  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee   d'Aoste,   all'albo
regionale dei segretari degli enti locali. 
    La regolamentazione di base per l'accesso all'albo  in  questione
e' infatti prevista, non gia' dalla normativa impugnata, bensi' dalla
menzionata legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998. 
    L'art. 1, comma 5, di quest'ultima legge stabilisce, in generale,
che  l'iscrizione  all'albo  puo'  avvenire  previo  superamento  del
relativo concorso pubblico regionale. 
    Il successivo comma 6, tuttavia, consente l'iscrizione anche alle
seguenti categorie:  a)  dirigenti  degli  enti  del  comparto  unico
regionale assunti a tempo indeterminato; b) soggetti in  possesso  di
laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa  regionale
vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale; c)  soggetti
iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 9 del d.P.R. n.  465  del
1997; d) segretari degli enti locali in servizio presso le regioni  a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano;  e)
segretari iscritti all'albo regionale ai sensi del comma 5 per almeno
un triennio, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento
per giusta causa e che abbiano esercitato le  funzioni  nel  triennio
precedente la richiesta di nuova iscrizione. 
    Come si vede, in virtu' della  citata  disciplina  regionale  del
1998, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 (e  cioe'  i
dirigenti regionali e i soggetti  in  possesso  di  laurea)  accedono
all'albo  senza  aver  superato  il  pertinente   concorso   pubblico
regionale per segretari. Per parte  loro,  i  soggetti  di  cui  alle
lettere c), d) ed e) del medesimo  comma  hanno  superato  l'apposito
concorso pubblico nazionale (quelli di  cui  alle  lettere  c  e  d),
oppure regionale (quelli di cui  alla  lettera  e)  o  ancora  quello
comunale (quelli di cui alla lettera d, limitatamente  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano). 
    In questo regime, il legislatore regionale, al comma 7  dell'art.
1 della legge reg. Valle d'Aosta n.  46  del  1998,  ha  innanzitutto
stabilito che i soggetti del primo gruppo, appunto quelli di cui alle
lettere  a)  e  b)  del  comma   6,   possano   iscriversi   all'albo
subordinatamente alla ricorrenza di un requisito specifico, ovvero la
frequenza di  un  corso  di  formazione  «professionalizzante»  e  il
superamento del relativo esame finale. 
    Il comma 8 del medesimo art. 1, inoltre, prevede che  i  soggetti
di cui alle lettere c) e d) del comma 6 possano  iscriversi  all'albo
regionale, subordinatamente alla frequenza di un corso di  formazione
«sulle peculiarita' dell'ordinamento regionale» e al superamento  del
relativo esame finale  (con  esclusione  di  coloro  che  siano  gia'
risultati idonei in precedenti concorsi espletati per il reclutamento
di  segretari  degli  enti  locali  della  Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste). 
    4.2.- In tale contesto normativo, l'impugnato art.  4,  comma  3,
della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del  2022  introduce  dunque  una
deroga a quanto prescritto dai commi 7 e 8 dell'art.  1  della  legge
reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998, cioe' alle disposizioni che -  per
i soggetti che non hanno superato l'apposito concorso  regionale  per
l'accesso all'albo dei segretari  degli  enti  locali  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste -  prevedono  la  frequenza  di
corsi di formazione e il sostenimento dei relativi esami finali. 
    In combinato disposto con il comma 1 del  medesimo  articolo,  in
considerazione  della  carenza  di  soggetti  incaricabili   iscritti
all'albo regionale dei segretari e nelle  more  dell'espletamento  di
una nuova procedura concorsuale per l'accesso al  medesimo  albo,  da
concludersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
legge regionale, la disposizione impugnata stabilisce infatti  che  i
soggetti di cui al comma  6,  lettere  a),  b),  c)  e  d),  «in  via
straordinaria possono presentare domanda di iscrizione  straordinaria
all'Albo», senza  esser  tenuti  a  frequentare  i  citati  corsi  di
formazione, e, di conseguenza, nemmeno a superare  i  relativi  esami
finali. 
    In sintesi, l'impugnato art. 4, comma 3, della legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 6  del  2022,  inserendosi  in  una  disciplina  che  gia'
consente a  talune  categorie  di  accedere  all'albo  regionale  dei
segretari degli enti locali senza aver superato  l'apposito  concorso
pubblico  regionale,  introduce  una   deroga   (sia   pur   in   via
straordinaria)  alla  regola  che  a  tali  categorie  impone,  quale
requisito per l'iscrizione all'albo, di frequentare appositi corsi di
formazione e di superare i relativi esami finali. 
    5.- Cio' posto, il ricorrente lamenta, in particolare, che l'art.
4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022 violi l'art.
2, lettera b), dello statuto speciale  e  l'art.  97  Cost.,  perche'
consentirebbe l'iscrizione all'albo regionale di soggetti rispetto ai
quali non sarebbe «assicurata una procedura volta ad accertare  [...]
la  qualificazione  professionale  necessaria   all'esercizio   delle
specifiche e peculiari funzioni segretariali». 
    5.1.- E' ben vero che  la  deroga  originaria  al  principio  del
pubblico concorso, per alcune delle descritte categorie di  soggetti,
e' contenuta nel comma 6 dell'art. 1 della legge reg.  Valle  d'Aosta
n. 46 del 1998, a suo tempo non fatto oggetto di impugnazione in  via
principale di fronte a questa Corte. 
    La disposizione ora impugnata, per  parte  sua,  intervenendo  su
tale situazione normativa, prevede invece un'eccezione all'obbligo di
frequenza dei menzionati corsi di formazione, e  di  superamento  dei
relativi esami finali, da parte dei soggetti di cui allo stesso  art.
1, comma 6, lettere a), b), c) e d), della legge reg.  Valle  d'Aosta
n. 46  del  1998,  ossia  per  coloro  cui  e'  consentito  l'accesso
all'albo, o senza aver superato alcuno  specifico  concorso  pubblico
per la carriera di segretario degli enti locali (soggetti di cui alle
lettere  a  e  b),  oppure  dopo  aver  superato  concorsi   pubblici
specifici, ma diversi da quello regionale di cui all'art. 1, comma 5,
della medesima legge regionale (soggetti di cui alle lettere c e d). 
    5.2.- Vengono qui particolarmente in considerazione i soggetti di
cui alle lettere a) e b), ossia coloro  che  non  hanno  superato  lo
specifico concorso pubblico per l'accesso alla carriera di segretario
degli enti locali. 
    Essi,  infatti,  si  trovano  in  una  condizione  obiettivamente
differente  rispetto  alle  altre   categorie   in   questione,   cui
appartengono soggetti che quel concorso per l'accesso  alla  carriera
di segretario lo hanno invece superato. Questa differenza  viene  ora
ulteriormente accentuata, perche' la disposizione impugnata non  solo
non pone rimedio, per gli appartenenti alle  categorie  di  cui  alle
lettere a) e b), all'assenza del concorso pubblico, ma aggiunge,  per
costoro, la possibilita' di  iscriversi  all'albo  (sia  pur  in  via
straordinaria) senza  nemmeno  frequentare  il  menzionato  corso  di
formazione «professionalizzante». 
    Dev'essere allora ribadita la  giurisprudenza  di  questa  Corte,
secondo cui la frequenza di un  corso-concorso,  in  assenza  di  una
preliminare prova pubblica  di  selezione  degli  aspiranti,  non  e'
equiparabile  al  superamento  di  un  concorso  pubblico,  ai  sensi
dell'art. 97 Cost. (sentenze n. 95 del 2021, n. 277 del 2013,  n.  30
del 2012, n. 127 del 2011 e n. 225 del 2010). 
    Tuttavia, nella situazione normativa data, l'esonero dei soggetti
che non hanno superato lo specifico concorso segretariale  dal  corso
di formazione e dal relativo esame finale  previsto  dal  legislatore
regionale al comma 7 dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46
del 1998 rinnova ed aggrava la violazione dell'art. 97 Cost., perche'
consente  la  diretta   iscrizione   all'albo   (sia   pur   in   via
straordinaria) senza  nemmeno  il  previo  accrescimento  delle  loro
capacita'  tecnico-professionali,  che   quel   corso,   secondo   le
previsioni dello stesso legislatore regionale, sarebbe indirizzato  a
ottenere. 
    5.3.-  Resta  da  precisare  che  non  attenua  la  lesione   qui
riscontrata il  carattere  straordinario  dell'iscrizione  consentita
dalla disposizione  impugnata,  ne'  la  circostanza  -  sulla  quale
insiste la difesa regionale  -  per  cui  tutti  i  soggetti  di  cui
all'art. 1, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 (e
quindi anche i  soggetti  presi  in  considerazione  dalla  parte  di
disposizione qui ritenuta  costituzionalmente  illegittima),  possono
svolgere le funzioni di segretario comunale solo a tempo determinato,
per reggenza o copertura temporanea, e per il solo  tempo  necessario
all'insediamento dei vincitori di concorsi o  finanche  degli  idonei
non vincitori, i quali, in  caso  di  copertura  di  tutti  i  posti,
comunque li precedono e li  sostituiscono  anche  nelle  assegnazioni
temporanee. 
    Infatti, come  gia'  rilevato  da  questa  Corte  in  fattispecie
analoga, la straordinarieta' dell'iscrizione all'albo indica soltanto
che la possibilita' di iscriversi e' soggetta a un termine, ma  nulla
dice circa  la  durata  dell'iscrizione,  la  quale,  in  difetto  di
previsione contraria, non puo' considerarsi temporanea  (sentenza  n.
60 del 2023). Ne' ha pregio il rilievo  che  vincitori  e  idonei  ai
concorsi pubblici regionali prevalgano,  persino  nelle  assegnazioni
temporanee, sui soggetti  qui  considerati:  costoro  vengono  bensi'
privati  dell'incarico,  ma  cionondimeno   mantengono   l'iscrizione
all'albo  e  potrebbero  percio'  nuovamente  ottenere  incarichi  in
futuro. 
    6.- Va pertanto dichiarato  costituzionalmente  illegittimo,  per
violazione  dell'art.  2,  lettera  b),  dello  statuto  speciale   e
dell'art. 97 Cost., l'art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta
n. 6 del 2022, nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle
lettere a) e b) del comma  6  dell'art.  1  della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 46 del 1998 non e'  applicabile  la  disposizione  di  cui
all'art. 1, comma 7, della medesima legge reg. Valle  d'Aosta  n.  46
del 1998. 
    Restano  assorbite  le   restanti   questioni   di   legittimita'
costituzionale promosse in relazione all'art. 4, comma 3, della legge
reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022 nella parte sopra indicata. 
    7.- Non  sono  fondate,  invece,  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale promosse nei confronti del medesimo art. 4,  comma  3,
della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del  2022,  nella  parte  in  cui
esonera i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6  dell'art.
1 della legge reg.  Valle  d'Aosta  n.  46  del  1998  dal  corso  di
formazione  «sulle  peculiarita'  dell'ordinamento  locale»  di   cui
all'art. 1, comma 8, della medesima legge reg. Valle  d'Aosta  n.  46
del 1998. 
    7.1.- Non sussiste, in primo luogo, la  violazione  dell'art.  2,
lettera  b),  dello  statuto  speciale  e  del   principio   generale
dell'ordinamento   giuridico   della    Repubblica,    secondo    cui
l'attribuzione  e  la  ripartizione  dei  compiti  istituzionali  dei
funzionari statali spettano al legislatore statale. 
    E' infatti  risolutivo  rilevare,  come  correttamente  osservato
dalla Regione resistente e come gia' illustrato  al  punto  2.2.  che
precede, che i segretari  comunali  valdostani  non  sono  funzionari
statali, ma regionali (artt. 1, comma 1, e 8 della legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 46 del 1998). 
    7.2.- Non vi e' poi violazione dell'art.  2,  lettera  b),  dello
statuto speciale e dell'art. 97 Cost., dal momento che, come chiarito
ai punti 4 e 5 che precedono, il corso di formazione, con il relativo
esame finale, di cui all'art. 1, comma  8,  della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 46 del 1998 riguarda soggetti che hanno  vinto  l'apposito
concorso pubblico, nazionale o comunale (per le Province autonome  di
Trento e di Bolzano), per segretari degli enti locali, ossia soggetti
la cui specifica preparazione  e  capacita'  professionale  e'  stata
oggetto di apposita verifica. 
    7.3.- Nemmeno sussiste, infine, l'asserita  violazione  dell'art.
2, lettera b), dello statuto speciale e degli artt.  3  e  51,  primo
comma, Cost., dal momento che a garantire la  sostanziale  condizione
di eguaglianza nell'accesso al pubblico impiego per i soggetti di cui
alle lettere c) e d) del comma 6 dell'art. 1 della legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 46 del 1998 e' proprio il previo espletamento del pubblico
concorso per segretari. 
    I segretari in questione, infatti, in regime  di  iscrizione  sia
ordinaria che  straordinaria,  hanno  comunque  superato  un'apposita
procedura concorsuale, il che rende marginale  e  non  rilevante,  ai
fini qui presi in considerazione,  l'esonero  straordinario  previsto
dalla  disposizione  impugnata  dal  corso   di   formazione   «sulle
peculiarita' dell'ordinamento regionale». 
    8.- Da ultimo -  non  riguardando  il  presente  giudizio  quelle
disposizioni della legge reg.  Valle  d'Aosta  n.  46  del  1998  che
consentono l'iscrizione all'albo regionale dei segretari  degli  enti
locali a soggetti che  non  hanno  superato  il  pertinente  pubblico
concorso  -  questa  Corte  non  puo'  esimersi  dal  sollecitare  il
legislatore regionale a un  intervento  riformatore  coerente  con  i
principi qui affermati, anche  alla  luce  dell'annunciata  revisione
organica della disciplina regionale vigente in materia (art. 1  della
legge della Regione Valle  d'Aosta  29  marzo  2021,  n.  4,  recante
«Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti
di segretario degli enti  locali  a  seguito  della  rideterminazione
degli  ambiti  territoriali   sovracomunali   effettuata   ai   sensi
dell'articolo 3 della  legge  regionale  21  dicembre  2020,  n.  15.
Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della  Valle
d'Aosta ricadenti nel Bacino  imbrifero  montano  della  Dora  Baltea
(BIM). Modificazioni di leggi regionali»). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3,
della legge della Regione Valle d'Aosta 27 maggio 2022, n.  6  (Primo
provvedimento di variazione al  bilancio  di  previsione  finanziario
della Regione per  il  triennio  2022/2024.  Modificazioni  di  leggi
regionali), nella parte in cui prevede che ai soggetti  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 1  della  legge  della  Regione
Valle d'Aosta 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in  materia  di  segretari
degli enti locali della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta),  non  e'
applicabile la  disposizione  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  della
medesima legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg.  Valle  d'Aosta
n. 6 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo  comma,
lettera l), della Costituzione,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg.  Valle  d'Aosta
n. 6 del 2022, nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle
lettere c) e d) del comma  6  dell'art.  1  della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 46 del 1998 non e'  applicabile  la  disposizione  di  cui
all'art. 1, comma 8, della medesima legge reg. Valle  d'Aosta  n.  46
del 1998, promosse, in riferimento  all'art.  2,  lettera  b),  della
legge costituzionale 2 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale  per  la
Valle d'Aosta), e agli artt. 3, 51, primo  comma,  e  97  Cost.,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2023. 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI