AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Plerixafor Aurobindo» (23A03005) 
(GU n.121 del 25-5-2023)

 
          Estratto determina n. 369/2023 del 15 maggio 2023 
 
    Medicinale: PLERIXAFOR AUROBINDO. 
    Titolare A.I.C.: Eugia Pharma (Malta) Limited. 
    Confezione: 
      «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro  da  1,2
ml - A.I.C. n. 050448012 (in base 10). 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        plerixafor. 
    Officine di produzione responsabili del rilascio dei lotti: 
      APL Swift Services (Malta)  Ltd  -  HF26,  Hal  Far  Industrial
Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta; 
      Generis Farmacêutica SA  -  Rua  João  de  Deus,  19,  2700-487
Amadora - Portogallo; 
      Arrow Generiques -  26  avenue  Tony  Garnier,  Lyon,  69007  -
Francia. 
    Indicazioni terapeutiche. 
    Pazienti adulti. 
    «Plerixafor Aurobindo» e' indicato in combinazione con il fattore
stimolante le colonie dei granulociti  (G-CSF)  per  incrementare  la
mobilizzazione delle  cellule  staminali  ematopoietiche  nel  sangue
periferico per la raccolta e il  conseguente  trapianto  autologo  in
pazienti adulti  con  linfoma  o  mieloma  multiplo  con  una  scarsa
mobilizzazione cellulare. 
    Pazienti pediatrici (eta' compresa tra uno  e  meno  di  diciotto
anni). 
    «Plerixafor Aurobindo» e' indicato in combinazione con  il  G-CSF
per  incrementare   la   mobilizzazione   delle   cellule   staminali
ematopoietiche nel sangue periferico per la raccolta e il conseguente
trapianto autologo in bambini con linfoma o tumori maligni solidi: 
      preventivamente, quando ci si attende che nel  giorno  previsto
per la raccolta, dopo un'adeguata mobilizzazione  mediante  il  G-CSF
(con o senza chemioterapia), il  conteggio  delle  cellule  staminali
circolanti sia insufficiente in riferimento alla resa  desiderata  di
cellule staminali ematopoietiche, o 
      nel caso in cui in precedenza non si sia riusciti a raccogliere
sufficienti cellule staminali ematopoietiche. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro  da  1,2
ml - A.I.C. n. 050448012 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  H
- prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 4.350,50 - prezzo al  pubblico
(IVA inclusa) euro 7.180,07. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare la classificazione di cui  alla  presente
determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5
agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del  brevetto
o del certificato di protezione complementare sul  principio  attivo,
pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,   attualmente
denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle
vigenti disposizioni. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Plerixafor Aurobindo» (plerixafor)  e'  classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Sconto obbligatorio sul prezzo ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
    La  societa',  fatte  salve  le  disposizioni   in   materia   di
smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  25
giugno 2019, n. 60, si impegna a  mantenere  una  fornitura  costante
adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Plerixafor  Aurobindo»  (plerixafor)  e'  la  seguente:   medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto  ha
effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.