DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2023, n. 64
Norma di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali), in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato. (23G00072)(GU n.132 del 8-6-2023)
Vigente al: 23-6-2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali» e, in particolare, l'articolo 41; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato 1. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 e' sostituito dal seguente: «Art. 41 - 1. La Regione, le Province, i comuni e gli enti locali, considerata la natura fiduciaria dell'incarico, possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono stipulare con l'Avvocatura dello Stato protocolli d'intesa volti a disciplinare materie, casi e modalita' di patrocinio. I protocolli di intesa possono essere stipulati anche dagli organismi rappresentativi degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 maggio 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Nordio, Ministro della giustizia Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Nordio