DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2023, n. 64 

Norma  di  attuazione  dello  statuto   speciale   per   la   regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modificazioni  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  1°  febbraio  1973,  n.  49  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige:  organi
della regione e  delle  province  di  Trento  e  Bolzano  e  funzioni
regionali), in materia di  patrocinio  legale  dell'Avvocatura  dello
Stato. (23G00072) 
(GU n.132 del 8-6-2023)
 
 Vigente al: 23-6-2023  
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  1973,
n. 49 recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di  Trento
e Bolzano e funzioni regionali» e, in particolare, l'articolo 41; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'articolo  107,  comma  1,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 maggio 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri della giustizia, dell'economia e  delle  finanze  e  per  la
pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
  1973, n. 49, in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura  dello
  Stato 
 
  1. L'articolo 41 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°
febbraio 1973, n. 49 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 41 - 1. La Regione,  le  Province,  i  comuni  e  gli  enti
locali,  considerata  la  natura  fiduciaria  dell'incarico,  possono
avvalersi  del  patrocinio  legale   dell'Avvocatura   dello   Stato,
dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti  esercenti  la
libera professione. 
  2. Gli enti di cui al comma 1 possono  stipulare  con  l'Avvocatura
dello Stato protocolli d'intesa volti a disciplinare materie, casi  e
modalita' di  patrocinio.  I  protocolli  di  intesa  possono  essere
stipulati anche dagli organismi rappresentativi  degli  enti  locali,
nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 15 maggio 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Calderoli, Ministro per gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio